9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/6
Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 dicembre 2012 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata l’8 novembre 2012 nella causa T-268/11 P, Commissione/Strack
(Causa C-579/12 RX)
(2013/C 71/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale
Ricorrente: Commissione europea
Altra parte nel procedimento: Guido Strack
Questioni oggetto del riesame
Il riesame verterà sulle questioni se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione, sancito anche espressamente all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e oggetto in particolare della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1) , la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione per il fatto che detto Tribunale, quale giudice d’impugnazione, ha interpretato:
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l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, le ferie annuali retribuite, e,
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di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione può essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.
Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito alle suddette questioni.
(1) GU L 299, pag. 9.
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