CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 30 maggio 2013 ( 1 )
Causa C‑151/12
Commissione europea
contro
Regno di Spagna
«Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione in materia di acque — Classificazione e illustrazione dello stato ecologico delle acque superficiali — Bacini idrografici all’interno delle comunità autonome — Competenze legislative dello Stato centrale spagnolo — Normativa in Catalogna»
I – Introduzione
1.
La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda i suoi bacini idrografici intracomunitari, agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva quadro sulle acque ( 2 ).
2.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva quadro sulle acque, per «bacino idrografico» si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta.
3.
Nel caso dei bacini idrografici intracomunitari della Spagna tutte queste acque si trovano all’interno di un’unica comunità autonoma. A quanto risulta, le competenze legislative per la trasposizione della direttiva quadro sulle acque in relazione a questi bacini spettano alle singole comunità autonome interessate.
4.
Ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 1, n. 22, della Costituzione spagnola, la competenza esclusiva per la legislazione, la regolamentazione e l’attribuzione in concessione relativamente alle risorse idriche e all’utilizzo delle acque spetta, invece, allo Stato centrale spagnolo quando le acque scorrono attraverso più di una comunità autonoma. Questa ipotesi riguarda in particolare i cosiddetti «bacini idrografici intercomunitari» della Spagna, che si estendono su più di una comunità autonoma.
5.
I rilievi della Commissione concernono esclusivamente i bacini idrografici intracomunitari. Tali censure si possono suddividere in tre gruppi: in primo luogo, occorre rilevare che le disposizioni richiamate dalla Spagna per la trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato V, punto 1.3, della direttiva quadro sulle acque per i bacini idrografici intracomunitari, ad eccezione di quelle della Catalogna, sono state adottate in ritardo (v. sub II). Le disposizioni richiamate dalla Spagna per la trasposizione dell’allegato V, punto 1.4, in relazione ai suddetti bacini idrografici, sono state invece adottate tempestivamente, ma è dubbio che assicurino davvero un’effettiva trasposizione (v. sub III). Occorre, infine, prendere in esame la trasposizione in Catalogna di dette disposizioni in relazione ai bacini idrografici siti esclusivamente all’interno di tale comunità (v. sub IV).
II – Sugli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché sull’allegato V, punto 1.3, della direttiva quadro sulle acque
6.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/60, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 22 dicembre 2003 ( 3 ). Ciò vale anche per gli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché per l’allegato V, punto 1.3, della direttiva quadro sulle acque.
7.
Vero è che l’articolo 10 della direttiva quadro sulle acque prevede un termine speciale di dodici anni per l’istituzione e/o la realizzazione di determinati controlli sulle emissioni. Tuttavia, come la Commissione ha sostenuto senza essere contraddetta, qui non si tratta del termine per la trasposizione di detta disposizione, bensì di un termine entro il quale gli specifici controlli ivi previsti devono essere attuati. Il contenuto fondamentale dell’articolo 10 consiste, infatti, nell’obbligo di realizzare i controlli sulle emissioni. Controlli sulle emissioni solo istituiti, ma non realizzati, non hanno infatti alcun effetto pratico, e risulterebbero difficilmente compatibili con l’obiettivo dell’Unione di assicurare un livello elevato di tutela dell’ambiente, previsto dall’articolo 191 TFUE e dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali. I controlli in parola devono, quindi, essere attuati entro dodici anni.
8.
Il riferimento all’eventuale necessità di istituire controlli non può, per contro, essere inteso nel senso che anche la predisposizione del contesto legislativo per le misure necessarie ai sensi dell’articolo 10 sia sottoposta ad un termine di dodici anni. Piuttosto, tale contesto legislativo deve essere adottato entro il termine generale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma.
9.
Sul piano processuale, tuttavia, il termine rilevante è un altro. Secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve, infatti, essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi ( 4 ). Nel suo parere motivato del 22 marzo 2010 la Commissione ha indicato alla Spagna un ulteriore termine finale per la trasposizione di dette disposizioni entro il 22 maggio 2010.
10.
Per la trasposizione concernente i bacini idrografici intracomunitari situati al di fuori della Catalogna, la Spagna richiama, tuttavia, una normativa statale entrata in vigore solo dopo la scadenza di tale termine, vale a dire il regolamento ARM/1195/2011 dell’11 maggio 2011 ( 5 ). Poiché di tale regolamento non si può tenere conto nel presente procedimento, il ricorso è sul punto fondato.
III – Sull’allegato V, punto 1.4, della direttiva quadro sulle acque
11.
Per la trasposizione dell’allegato V, punto 1.4, della direttiva quadro sulle acque la Spagna richiama, invece, una norma entrata in vigore già prima della scadenza del suddetto termine, vale a dire la sezione 5.1 del regolamento statale ARM/2656/2008 del 10 settembre 2008 ( 6 ).
12.
Nell’udienza del 25 aprile 2013 la Commissione ha circoscritto questo motivo di ricorso all’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque. Queste disposizioni obbligano gli Stati membri ad istituire determinati sistemi di monitoraggio.
13.
Questi obblighi fanno parte del regime complessivo istituito dalla direttiva quadro sulle acque, e l’allegato V viene infatti menzionato anche in diverse disposizioni. Cionondimeno, l’obbligo scaturente dall’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), non dipende da queste altre disposizioni, ma risulta dal suo stesso tenore letterale.
14.
La sezione 5.1 del regolamento ARM/2656/2008 concerne parimenti tali questioni. Tuttavia, le disposizioni di questo regolamento, in base al suo articolo 1, paragrafo 2, si applicano solo ai bacini idrografici intercomunitari. Ciò risulta conforme alla ripartizione di competenze tra lo Stato centrale e le comunità autonome. A quanto risulta, per la normativa concernente i bacini idrografici intracomunitari sono competenti le singole comunità autonome interessate.
15.
Pertanto, secondo la Commissione la trasposizione dell’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque non è garantita per i bacini idrografici intracomunitari.
16.
La Spagna sostiene, tuttavia, che in base al diritto costituzionale spagnolo, in mancanza di una normativa delle comunità autonome, la sezione 5.1 del regolamento ARM/2656/2008 basta a garantire la trasposizione dell’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque anche per i bacini idrografici intracomunitari. La Spagna richiama a tal proposito l’articolo 149, paragrafo 3, della Costituzione spagnola e, in particolare, la terza frase:
«Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato, possono essere assunte dalle comunità autonome in base ai rispettivi Statuti. La competenza nelle materie non assunte dagli Statuti di autonomia spetta allo Stato, le cui norme, in caso di conflitto, prevalgono su quelle delle comunità autonome in ogni ambito non attribuito alla competenza esclusiva di queste. Il diritto statale è in ogni caso suppletivo del diritto delle comunità autonome».
17.
La Corte non è in grado di stabilire se la sezione 5.1 del regolamento ARM/2656/2008 sia effettivamente applicabile, in base all’articolo 149, paragrafo 3, terza frase, della Costituzione spagnola, ai suddetti bacini idrografici intracomunitari. Si tratta di una questione di diritto spagnolo che solo i giudici spagnoli possono risolvere. In base alle informazioni disponibili ciò finora non è ancora accaduto.
18.
Un siffatto accertamento non è, d’altra parte, necessario per statuire sul presente motivo di ricorso. A favore della Commissione si deve piuttosto rilevare che, in base al suo tenore letterale, il regolamento ARM/2656/2008 non è applicabile ai bacini idrografici intracomunitari. Occorre pertanto verificare se la Spagna sia riuscita a dimostrare che l’articolo 149, paragrafo 3, terza frase, della Costituzione spagnola consente di superare questa limitazione dell’ambito di applicazione.
19.
A tal proposito deve rilevarsi che in base all’articolo 288, paragrafo 3, TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva, tuttavia, restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ne consegue che la Spagna, al pari di qualsiasi altro Stato membro, può scegliere la forma e i mezzi di trasposizione della direttiva quadro sulle acque ( 7 ).
20.
Pertanto, la trasposizione nel diritto nazionale delle norme dell’Unione non implica necessariamente la riproduzione formale e letterale delle disposizioni in una norma espressa e specifica. Può essere sufficiente il contesto giuridico generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione delle norme dell’Unione in modo sufficientemente chiaro e preciso ( 8 ).
21.
In particolare, l’esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale e che, nel caso in cui la disposizione della direttiva di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali ( 9 ).
22.
Non può, quindi, essere escluso che una disposizione come l’articolo 149, paragrafo 3, terza frase, della Costituzione spagnola realizzi un’adeguata trasposizione delle direttive, anche in assenza di provvedimenti rivolti espressamente ad una tale trasposizione.
23.
A prescindere, tuttavia, dalla questione se l’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque – eventualmente in combinato disposto con la direttiva sull’informazione ambientale ( 10 ) – crei diritti per i singoli, questo tipo di trasposizione presuppone quanto meno che sia effettivamente garantita la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale.
24.
L’espressa delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento ARM/2656/2008 ai bacini idrografici intercomunitari rappresenta, a tale riguardo, il principale ostacolo. Un’integrazione del diritto delle comunità autonome in relazione ai bacini idrografici intracomunitari richiederebbe un’applicazione di tale normativa al di là del suo tenore letterale.
25.
Nel trasporre e nell’applicare una direttiva, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare i principi del diritto dell’Unione ( 11 ), in particolare il principio della certezza del diritto. Tale principio appone un limite all’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, nel senso che tale obbligo non può fungere da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( 12 ). È pertanto dubbio che sia conforme al diritto dell’Unione applicare, ai fini della trasposizione della direttiva quadro sulle acque, il regolamento ARM/2656/2008 contro la sua stessa lettera ai bacini idrografici intracomunitari.
26.
Il precedente rilievo vale in particolare qualora un’interpretazione contra legem possa comportare obblighi o svantaggi a carico dei singoli, conseguenza che qui non emerge in via immediata. Una trasposizione di dubbia conformità al principio della certezza del diritto, tuttavia, stenta anche a garantire la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale. Vi è sempre il rischio, infatti, che le autorità competenti si attengano in via prioritaria alla lettera delle disposizioni.
27.
La Spagna osserva che, a livello di diritto statale, una più chiara trasposizione in relazione ai bacini idrografici intracomunitari è esclusa dalla normativa costituzionale. Una normativa che si applicasse espressamente – sia pur in via sussidiaria – a tali bacini, costituirebbe infatti un’ingerenza nelle competenze delle comunità.
28.
Questa argomentazione evidenzia, tuttavia, la debolezza di una trasposizione realizzata ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 3, terza frase, della Costituzione spagnola: l’applicazione sussidiaria del diritto statale non deve infatti essere assicurata con la chiarezza necessaria per la trasposizione di una direttiva, ma deve aver luogo solo in via eccezionale, qualora non vi sia altra alternativa.
29.
Ciò risulta confermato dal meccanismo di applicazione sussidiaria delle normative statali, illustrato dalla Spagna. In base alla riferita giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola, infatti, le normative statali non trovano applicazione già nel momento in cui una comunità autonoma non ha adottato alcuna normativa su una materia disciplinata a livello statale, ma solo nel momento in cui l’operatore del diritto rileva una lacuna normativa ( 13 ).
30.
Vero è che in caso di mancata trasposizione del diritto dell’Unione è ben presumibile che vi sia una lacuna normativa, ma in questo caso l’applicazione sussidiaria del diritto statale, per sua stessa natura, sarebbe assicurata con un grado di certezza non superiore rispetto all’applicazione diretta della disposizione della direttiva in questione. La Corte, tuttavia, reputa che l’applicazione diretta non costituisca un adeguato surrogato della trasposizione ( 14 ).
31.
Nemmeno i rinvii al regolamento ARM/2656/2008 contenuti nei piani di gestione delle comunità autonome per i bacini in questione fanno sì che tale regolamento possa essere considerato un’adeguata trasposizione in relazione ai bacini idrografici intracomunitari. Non è chiaro, infatti, se le comunità abbiano agito sulla base di un obbligo giuridico. La considerazione del regolamento potrebbe essere dovuta anche a mere valutazioni di utilità. In tale ipotesi i rinvii documenterebbero solo una prassi amministrativa, che la Corte parimenti non ammette, in quanto modificabile in qualsiasi momento ( 15 ).
32.
La Commissione, peraltro, giustamente rileva che per le comunità autonome sarebbe stato molto semplice prevedere espressamente l’applicazione per analogia delle disposizioni statali per i relativi bacini idrografici, in tal modo assicurando la necessaria certezza del diritto. Ma questo non è avvenuto.
33.
Con ciò non può certamente escludersi che la sezione 5.1 del regolamento ARM/2656/2008, in combinato disposto con l’articolo 149, paragrafo 3, terza frase, della Costituzione spagnola, di fatto realizzi la piena applicazione, da parte dell’amministrazione spagnola, dell’allegato V, punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque. Non può, tuttavia, affermarsi che vi siano garanzie al riguardo.
34.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Spagna, la suddetta conclusione non comporta il mancato rispetto, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, dell’identità nazionale spagnola, insita nella sua struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Nei sistemi federali o decentralizzati non è escluso che la trasposizione del diritto dell’Unione sia assicurata tramite un’applicazione sussidiaria delle normative statali. Tuttavia, siffatta applicazione sussidiaria deve essere indenne da qualsiasi dubbio. Il diritto spagnolo non soddisfa tali requisiti.
35.
Al contrario: costituirebbe una violazione dell’impostazione restrittiva del diritto costituzionale spagnolo rispetto all’applicazione sussidiaria del diritto statale accettare quest’ultima quale mezzo di trasposizione di una direttiva. La responsabilità legislativa connessa con le competenze delle comunità ne risulterebbe svalutata.
36.
Riepilogando, si deve quindi constatare che la Spagna ha violato, per quanto riguarda i bacini idrografici intracomunitari situati al di fuori della Catalogna, gli obblighi ad essa incombenti in forza del punto 1.4.1, sub i), ii) e iii), dell’allegato V della direttiva quadro sulle acque.
IV – Sulla trasposizione in Catalogna
37.
Occorre ora prendere in esame la trasposizione della direttiva in Catalogna. La Spagna ha sostenuto per la prima volta nel controricorso che la Catalogna ha trasposto le disposizioni della direttiva quadro sulle acque, menzionate dalla Commissione.
38.
La Commissione sostiene giustamente che la Spagna ha violato gli obblighi di collaborazione nel procedimento precontenzioso ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In linea di principio la Spagna avrebbe dovuto informare la Commissione delle misure catalane già nel corso del procedimento precontenzioso ( 16 ). Questa violazione del diritto dell’Unione, tuttavia, non costituisce oggetto del presente procedimento.
39.
Ciò nondimeno, secondo la Commissione da tale violazione deriva che la Corte non potrebbe prendere in considerazione le informazioni sulla trasposizione in Catalogna. Il precedente richiamato a tal proposito ( 17 ) riguardava, tuttavia, informazioni fornite solo in udienza, che pertanto, in base all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di procedura allora vigente (ora articolo 128, paragrafo 1), erano tardive.
40.
Una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE intervenuta nel procedimento precontenzioso, non impedisce invece, in linea di principio, alla Spagna di produrre per la prima volta nel controricorso nuove prove e nuove deduzioni difensive, comprese, in particolare, informazioni sulla trasposizione, che non erano state ancora fornite nel procedimento precontenzioso ( 18 ).
41.
Poiché la Spagna afferma che le menzionate disposizioni catalane costituirebbero la trasposizione delle controverse disposizioni della direttiva quadro sulle acque, spetta alla Commissione replicare a tali deduzioni. Infatti, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione ( 19 ).
42.
La Commissione replica alle nuove deduzioni della Spagna solo in parte, limitandosi a segnalare, correttamente, che il piano di gestione per il bacino fluviale della Catalogna del 5 settembre 2011 ( 20 ) è stato adottato troppo tardi per poter essere preso in considerazione nel presente procedimento, in cui il termine rilevante è il 22 maggio 2010. Lo stesso vale, del resto, per il programma di misure della Catalogna del 23 novembre 2010 ( 21 ), anch’esso richiamato dalla Spagna.
43.
La Spagna menziona questi due provvedimenti quali atti di trasposizione degli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva quadro sulle acque, accanto ad altre normative, adottate nei termini. Pertanto, in base alle stesse affermazioni della Spagna, all’epoca rilevante per il presente procedimento anche in Catalogna dette disposizioni erano state trasposte solo in parte, ma non integralmente.
44.
Per la trasposizione in Catalogna dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque, invece, la Spagna richiama solo il decreto catalano 380/2006 del 10 ottobre 2006 ( 22 ), nonché un programma catalano del 3 giugno 2008 ( 23 ). Questi due provvedimenti erano già in vigore alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. È pertanto possibile verificare nel presente procedimento se essi traspongono le menzionate disposizioni.
45.
La Spagna ha brevemente illustrato tali provvedimenti, senza però trasmetterli alla Corte. Poiché, tuttavia, la Commissione non solleva eccezioni di merito, né contesta la trasposizione negandone la conoscenza, non è consentito affermare che tali normative non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 8, e all’allegato V, punti 1.3 e 1.4.1, sub i), ii) e iii), della direttiva quadro sulle acque.
46.
Si deve, quindi, constatare che all’epoca rilevante in Catalogna gli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva quadro sulle acque non erano integralmente trasposti.
V – Sulle spese
47.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna e questo è rimasto soccombente sulla maggior parte dei capi e, rispetto agli altri capi, non ha fornito nel procedimento precontenzioso tutte le informazioni utili sulle disposizioni di diritto interno con cui riteneva di aver adempiuto ai diversi obblighi impostigli dalla direttiva ( 24 ), esso deve essere condannato alle spese.
VI – Conclusione
48.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1)
Il Regno di Spagna non ha adottato, in relazione ai suoi bacini idrografici intracomunitari situati al di fuori della Catalogna, tutte le misure necessarie per trasporre gli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché i punti 1.3 e 1.4.1, sub i), ii) e iii), dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
2)
Il Regno di Spagna non ha adottato, in relazione ai suoi bacini idrografici situati interamente nel territorio della Catalogna, tutte le misure necessarie per trasporre gli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).
( 3 ) Sentenza dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. (C‑43/10, punti da 43 a 46).
( 4 ) Sentenze del 28 giugno 2007, Commissione/Spagna (C-235/04, Racc. pag. I-5415, punto 52); del 6 settembre 2012, Commissione/Belgio (C‑150/11, punto 43), e del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria (C‑286/12, punto 41).
( 5 ) Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE n. 114 del 13 maggio 2011, pag. 48584).
( 6 ) Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE n. 229 del 22 settembre 2008, pag. 38472).
( 7 ) Sentenze del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda (C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 157), e del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria (C-535/07, Racc. pag. I-9483, punto 60).
( 8 ) Sentenze del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, Racc. pag. 2243, punto 5), del 12 luglio 2007, Commissione/Austria (C-507/04, Racc. pag. I-5939, punto 89), e del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia (C‑311/10, punto 40).
( 9 ) Sentenze del 23 maggio 1985, Commissione/Germania (29/84, Racc. pag. I-1661, punto 23); del 20 novembre 2003, Commissione/Francia (C-296/01, Racc. pag. I-13909, punto 55), e del 3 dicembre 2009, Commissione/Belgio (C-475/08, Racc. pag. I-11503, punto 41).
( 10 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
( 11 ) Sentenze del 18 maggio 2000, Rombi e Arkopharma (C-107/97, Racc. pag. I-3367, punto 65); del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C-540/03, Racc. pag. I-5769, punto 105); del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271, punto 68), e del 6 dicembre 2012, O e S (C‑356/11 e C‑357/11, punto 80).
( 12 ) Sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, Racc. pag. I-6057, punto 110), del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 100), del 16 luglio 2009, Mono Car Styling (C-12/08, Racc. pag. I-6653, punto 61), e del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, punto 25).
( 13 ) V. sentenza dell’11 novembre 2010, Grootes (C-152/09, Racc. pag. I-11285, punto 41), sull’applicazione per analogia di una disposizione nel diritto dell’Unione.
( 14 ) Sentenze del 6 maggio 1980, Commissione/Belgio (102/79, Racc. pag. 1473, punto 12); del 2 maggio 1996, Commissione/Germania (C-253/95, Racc. pag. I-2423, punto 13), e Commissione/Belgio, cit. alla nota 9 (punto 44).
( 15 ) Sentenze del 24 marzo 1994, Commissione/Belgio (C-80/92, Racc. pag. I-1019, punto 20); Commissione/Francia, cit. alla nota 9 (punto 54), e del 27 gennaio 2011, Commissione/Lussemburgo (C-490/09, Racc. pag. I-247, punto 47).
( 16 ) Sentenze del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda (C-494/01, Racc. pag. I-3331, punti 44 e segg.), e del 26 aprile 2007, Commissione/Italia (C-135/05, Racc. pag. I-3475, punti 27 e segg.).
( 17 ) Sentenza del 13 giugno 2002, Commissione/Spagna (C-474/99, Racc. pag. I-5293, punti 42 e segg.).
( 18 ) Sentenze del 16 giugno 2005, Commissione/Italia (C-456/03, Racc. pag. I-5335, punto 41), e del 30 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo (C-32/05, Racc. pag. I-11323, punti da 52 a 56).
( 19 ) Sentenze del 25 maggio 1982, Commissione/Paesi Bassi (96/81, Racc. pag. 1791, punto 6), del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia (C-342/05, Racc. pag. I-4713, punto 23), e del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio (C‑577/10, punto 34).
( 20 ) Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (BOE n. 228 del 22 settembre 2011).
( 21 ) Programa de Medidas, aprobado por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 23 de noviembre de 2010.
( 22 ) Decreto 380/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación hidrológica (DOGC n. 4740 del 16 ottobre 2006, pag. 42776).
( 23 ) Programa de Seguimiento y Control del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, aprobado por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña (GOV/128/2008) de 3 de Junio de 2008.
( 24 ) V. in tal senso sentenza Commissione/Lussemburgo, cit. alla nota 18 (punto 87).
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