CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 27 giugno 2013 ( 1 )
Causa C‑166/12
Radek Časta
contro
Česká správa sociálního zabezpečení
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze, (Repubblica ceca)]
«Funzionari dell’Unione europea — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee — Pensioni — Diritti a pensione maturati in un regime nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Capitale che rappresenta i diritti a pensione — Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
1.
Il presente procedimento offre alla Corte la possibilità di confrontarsi per la prima volta con il testo dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, modificato dal regolamento n. 723/2004 ( 2 ) (in prosieguo: lo «Statuto») ( 3 ). La norma offre ai funzionari, che entrano al servizio dell’Unione dopo aver cessato l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro, la possibilità di trasferire all’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da loro maturati nello Stato membro. Nel caso di specie la Corte è chiamata a chiarire il significato della nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione» da trasferire e quali limiti siano eventualmente posti dalla disposizione agli Stati membri relativamente al calcolo del suddetto capitale.
2.
Le questioni sorgono in relazione all’entrata in servizio presso l’Unione di un cittadino affiliato al regime pensionistico ceco, alla cui domanda di trasferimento dei diritti a pensione l’Istituto ceco della previdenza sociale ha risposto offrendo di trasferire al regime pensionistico dell’Unione un importo finanziario inferiore al 50% dei contributi per lui versati.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione applicabile al procedimento principale, così recita:
«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
—
aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
—
aver esercitato un’attività subordinata o autonoma
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. (...)
Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».
4.
La parte della frase che figura al primo comma dopo il secondo trattino «ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo, (...) il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo» è stata introdotta dal regolamento n. 723/2004. Questo ha sostituito, con effetto dal 1o maggio 2004 ( 4 ), la formulazione precedentemente utilizzata «ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette».
B – Diritto nazionale
5.
La complessa disciplina relativa all’assicurazione pensionistica ceca è distribuita fra diversi atti normativi. Ai fini del caso di specie, sono centrali la legge n. 589/1992 sull’assicurazione previdenziale e la contribuzione alla politica statale in materia di occupazione, la legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensionistica nonché il regolamento del governo n. 587/2006 che fissa la normativa di dettaglio per il reciproco trasferimento dei diritti a pensione in relazione al regime pensionistico delle Comunità europee.
1. In materia di pensione
6.
Ai sensi della legge n. 589/1992, il datore di lavoro e il lavoratore versano contributi all’assicurazione pensionistica ceca. L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2003, era pari al 19,5%, dal 2004 al 21,5% dell’importo di base. Il lavoratore doveva versare, in questo arco di tempo, il 6,5% dell’importo di base. L’importo di base per il datore di lavoro risulta dalla somma degli importi di base di tutti i lavoratori alle sue dipendenze (articoli da 3 a 5 della legge n. 589/1992).
7.
Per calcolare l’importo della pensione di vecchiaia, si somma un importo di base identico per tutti gli aventi diritto a richiedere la prestazione ed un importo variabile in funzione del periodo di contribuzione complessivo maturato dal richiedente e dell’ammontare della cosiddetta base di calcolo (articoli da 33 a 36 della legge n. 155/1995).
8.
Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge n. 155/1995, per ogni anno intero del periodo di contribuzione l’entità dell’importo variabile corrisponde all’1,5% della base di calcolo mensile. I periodi in cui generalmente non si è ottenuto alcun reddito apprezzabile (cosiddetti periodi di accreditamento figurativo, ad esempio periodi dedicati alla cura di figli minori, allo studio ecc.), sono presi in considerazione nel periodo di contribuzione nella misura dell’80%.
9.
Si determina la base di calcolo a seconda dell’importo di base personale del lavoratore. Ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 155/1995, essa è pari alla media mensile dei redditi assoggettati al pagamento del contributo pensionistico per l’intero periodo di contribuzione, non superiore tuttavia agli ultimi 30 anni ( 5 ). Per un importo di base personale fino a CZK 10 000 incluse, la base di calcolo corrisponde integralmente all’importo di base personale. Gli importi compresi fra la suddetta cifra e CZK 24 800 concorrono alla base di calcolo nella misura del 30%, quelli superiori a tale cifra nella misura del 10% (articolo 15 della legge n. 155/1995). I periodi di accreditamento figurativo sono inclusi nel periodo di affiliazione. Ai fini del calcolo dell’importo di base personale, sono dedotti dal periodo determinante i periodi cosiddetti esclusi, che corrispondono sostanzialmente ai periodi di accreditamento figurativo.
2. Relativamente al trasferimento dei diritti a pensione
10.
Ai sensi dell’articolo 105a, paragrafi 1 e 4, della legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensionistica, intesa a dare attuazione ai precetti dello Statuto, gli assicurati, che sono diventati funzionari o altri agenti delle Comunità o delle loro istituzioni e hanno cessato la loro attività lavorativa professionale nella Repubblica ceca, hanno diritto a trasferire verso il regime pensionistico UE i diritti a pensione acquisiti nella Repubblica ceca qualora il regime pensionistico ceco non conceda loro alcuna pensione, laddove «per diritti a pensione si intende l’ammontare finanziario determinato quale equivalente attuariale in funzione del periodo di contribuzione maturato e degli importi di base».
11.
Il regolamento ceco n. 587/2006 prescrive la normativa di dettaglio per il trasferimento dei diritti a pensione di un funzionario entrato al servizio dell’Unione europea. Il suo articolo 2 disciplina il calcolo della somma maturata nella Repubblica ceca come ammontare dei diritti a pensione da trasferire. Esso ha il seguente tenore:
«1.
L’ammontare dei diritti a pensione da trasferire acquisiti nella Repubblica ceca è calcolato come prodotto del valore unitario della pensione differita per la somma tra la percentuale attesa della pensione di vecchiaia e la parte proporzionale dell’importo di base della pensione di vecchiaia.
2.
L’entità percentuale attesa della pensione di vecchiaia si calcola procedendo ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione pensionistica onde determinare la durata del periodo di contribuzione e la base di calcolo alla data rilevante; per data rilevante si intende la data della richiesta di trasferimento dei diritti a pensione verso l’istituzione UE competente (…). Al fine di determinare l’importo di base personale, il periodo di contribuzione al regime pensionistico UE è considerato periodo escluso (…).
3.
La proporzione dell’importo di base della pensione di vecchiaia si calcola moltiplicando l’importo di base della pensione di vecchiaia applicabile alla data rilevante per il quoziente tra il periodo di contribuzione maturato nel regime pensionistico ceco a tale data ed il periodo di contribuzione maturato tra tale data e la data di raggiungimento dell’età pensionabile di colui che richiede il trasferimento dei diritti a pensione (in prosieguo: il «richiedente») conformemente alle disposizioni vigenti alla data rilevante (...).
4.
Il valore unitario della pensione differita è determinato in funzione dell’età del richiedente alla data rilevante (...), delle tabelle di mortalità in vigore alla data rilevante e del 70% del valore del tasso tecnico massimo, stabilito dalla normativa a fini assicurativi, vigente a tale data (…).
5.
Per determinare il valore unitario della pensione differita, si utilizzano le tabelle di mortalità del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale, applicabili sia agli uomini sia alle donne, e rispettivamente fissate per un periodo di cinque anni solari consecutivi.
6.
L’importo calcolato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 è aumentato di un importo determinato quale interesse sulla somma calcolata a norma dei paragrafi da 1 a 5 per il periodo compreso fra la data rilevante e la data precedente al giorno del trasferimento dell’ammontare (…) sul conto del regime pensionistico UE (...)».
12.
L’allegato del regolamento n. 587/2006 prescrive una formula per calcolare il valore unitario della prestazione differita. Il tasso tecnico massimo è stabilito all’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 434/2009 in funzione del rendimento dei titoli di Stato.
II – Fatti e procedimento principale
13.
Il sig. Časta è funzionario della Commissione europea. Prima di cominciare a svolgere quest’attività il 1o dicembre 2006, egli, secondo i dati forniti dal giudice a quo, è stato affiliato per quasi dieci anni, ossia a partire dal 1o ottobre 1996 ( 6 ), al regime pensionistico ceco ed i contributi corrispondenti sono stati versati al suddetto regime.
14.
Il 28 novembre 2008 il sig. Časta ha chiesto alla Commissione, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il pagamento alla Comunità del capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati nella Repubblica ceca. La sua domanda è stata inoltrata il 27 marzo 2009 dalla Commissione all’Istituto ceco di previdenza sociale, il Česká správa sociálního zabezpečení (in prosieguo: il «convenuto nel procedimento principale»).
15.
Il convenuto nel procedimento principale ha offerto al sig. Časta, con decisione dell’8 febbraio 2011, di trasferire CZK 523 584. Il suddetto importo rappresenta il 48,26% dei contributi versati fino a quel momento per il sig. Časta (CKZ 1 084 922,05 ( 7 )).
16.
Il convenuto nel procedimento principale ha calcolato l’importo offerto in applicazione dell’articolo 105a della legge n. 155/1995, nella versione in vigore il giorno in cui la domanda è stata proposta, e dell’articolo 2 del regolamento n. 587/2006.
17.
Il signor Časta ha presentato opposizione avverso la decisione. A suo avviso il metodo di calcolo previsto dalla normativa ceca sarebbe contrario al combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’articolo 10 CE (attualmente articolo 4, paragrafo 3, TUE). L’importo da trasferire dovrebbe quanto meno avvicinarsi all’intero ammontare dei contributi versati o superare tale importo. Sussisterebbe inoltre una violazione del principio di parità di trattamento. Oltre a ciò, il sig. Časta lamenta che, in occasione del calcolo dei suoi diritti, non si è tenuto conto del periodo in cui è stato affiliato al regime pensionistico della Comunità europea.
18.
Il convenuto nel procedimento principale ha respinto l’opposizione il 10 maggio 2011. Il 12 maggio 2011 il sig. Časta ha proposto ricorso dinanzi al Krajský soud v Praze (Tribunale regionale di Praga) per l’annullamento della decisione.
III – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
19.
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2012 presso la Corte di giustizia, il Krajský soud v Praze ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Come debba intendersi la nozione di “capitale che rappresenta i diritti a pensione” di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del[lo Statuto]. Se tale nozione comprenda l’importo dei diritti a pensione determinato tanto in forma di equivalente attuariale quanto in forma di forfait di riscatto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione precedente all’entrata in vigore del regolamento (...) n. 723/2004, oppure se essa debba essere assimilata ad una sola di tali nozioni e, in caso contrario, in che cosa essa si distingua da tali nozioni.
2.
Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], osti all’utilizzazione del metodo di calcolo dei diritti a pensione previsto nell’articolo 105a, paragrafo 1, della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica, e nel regolamento [del governo n. 587/2006]. Se a tal proposito sia rilevante la circostanza che detto metodo di calcolo comporta che, nel caso concreto, l’importo dei diritti a pensione offerti per il trasferimento al regime pensionistico dell’[Unione] sia fissato a un livello che non raggiunge neppure la metà del volume dei contributi versati dal funzionario al regime pensionistico nazionale.
3.
Se la sentenza [della Corte di giustizia del 16 dicembre 2004, My, C 293/03, Racc. pag. I 12013] debba essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del valore dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell’[Unione], mediante il metodo dell’equivalente attuariale in funzione della durata del periodo di contribuzione, va computato nell’importo di base personale anche il periodo in cui il funzionario dell’[Unione], prima della data di presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione, era già affiliato al regime pensionistico dell’[Unione]».
20.
Il sig. Časta, il Česká správa sociálního zabezpečení, la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
21.
All’udienza di discussione del 13 marzo 2013, il sig. Časta, la Repubblica ceca e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.
IV – Analisi giuridica
A – Premessa
22.
Prima di affrontare le questioni pregiudiziali, occorre illustrare alcuni orientamenti fondamentali tratti dalla giurisprudenza, soprattutto dalla sentenza nella causa My ( 8 ), che a mio avviso sono rilevanti ai fini della fattispecie.
23.
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce ad un funzionario che entra al servizio dell’Unione il diritto ( 9 ) di trasferire al regime previdenziale dell’Unione europea i diritti a pensione maturati precedentemente in uno Stato membro. Il coordinamento dei regimi previdenziali così realizzato si svolge in due fasi: nella prima fase il valore dei diritti a pensione è determinato dall’autorità nazionale competente e trasferito all’Unione. Secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad adottare i provvedimenti necessari ( 10 ).
24.
Nella seconda fase detto valore è convertito dalle istituzioni UE in annualità che possono essere computate nel regime pensionistico dell’UE ( 11 ). Il calcolo del capitale [che rappresenta i diritti a pensione] rientra nella competenza degli Stati membri ( 12 ): le questioni pregiudiziali sottoposte riguardano dunque la prima fase di questa procedura.
25.
La suddetta possibilità di trasferire i diritti a pensione mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali all’amministrazione dell’Unione ed a garantire in tal modo all’Unione la possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale ( 13 ).
26.
Da questa finalità di assumere personale qualificato, nel perseguimento della quale gli Stati membri sostengono l’Unione in virtù del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, discende un principio fondamentale, che a mio avviso la giurisprudenza della Corte ha desunto in merito alla norma controversa: la posizione pensionistica di un soggetto che svolge un’attività professionale in uno Stato membro non deve essere peggiorata dall’entrata in servizio come funzionario presso l’UE.
27.
Questo principio fondamentale è particolarmente evidente nella sentenza pronunciata nella causa My. In tale causa, un funzionario del Consiglio della CE, affiliato al regime pensionistico europeo per 27 anni e, precedentemente, al regime pensionistico belga per 19 anni, aveva rinunciato espressamente a far trasferire i propri diritti a pensione belgi alla CE. Non gli era stata concessa la pensione anticipata di vecchiaia che aveva chiesto in Belgio, atteso che non aveva versato i 35 anni di contributi presso il regime previdenziale belga necessari a tale scopo.
28.
Sebbene l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non contempli previsioni esplicite sulla pensione di uno Stato membro nel caso in cui un funzionario UE rinunci al trasferimento dei propri diritti a pensione, la Corte di giustizia ha affermato che uno Stato membro che rifiuti di tenere conto, ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione anticipata di vecchiaia in forza del suo regime, dei periodi di servizio riconosciuti dal regime pensionistico comunitario viola la disposizione dello Statuto in combinato disposto con l’articolo 10 CE (oggi articolo 4, paragrafo 3, TUE) ( 14 ). Le considerazioni dell’avvocato generale Tizzano indicano che il citato principio fondamentale è stato decisivo per l’argomentazione della Corte. Egli ha infatti affermato che in questa interpretazione della norma «si tratta (...) di garantire (...) la continuità delle situazioni previdenziali dei funzionari» ( 15 ).
29.
La causa My mostra che il principio secondo cui la situazione previdenziale di un lavoratore di uno Stato membro non deve peggiorare in seguito all’entrata in servizio come funzionario dell’UE trova applicazione, sia nel caso in cui ci si avvalga del trasferimento dei diritti alla pensione maturati in uno Stato membro sia nel caso in cui non ci si avvalga di tale diritto.
30.
Per un funzionario UE che decida di non avvalersi del trasferimento dei diritti a pensione, la normativa nazionale deve tenere conto degli anni di lavoro prestati al servizio di un’istituzione dell’Unione con riguardo ad una durata minima del periodo di affiliazione prevista per il diritto alla pensione ( 16 ), offrendo così la prospettiva di una pensione parziale corrispondente ai diritti maturati.
31.
A mio avviso, dall’enunciato principio fondamentale discende che, qualora il funzionario che entri al servizio dell’UE decida di far trasferire i diritti alla pensione, successivamente a tale trasferimento egli deve trovarsi, sotto il profilo finanziario, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se fosse rimasto nel regime previdenziale nazionale. In altre parole il suddetto principio esige che il valore attuale dei diritti a pensione da calcolarsi qualora la persona rimanga nel regime pensionistico dello Stato membro corrisponda al valore attuale della pensione parziale nel caso di entrata in servizio presso l’UE senza trasferimento dei diritti a pensione ed al valore della somma di denaro trasferita nel caso di trasferimento dei diritti a pensione.
B – Prima questione pregiudiziale
32.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede che sia chiarita la nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione» che è stata introdotta nell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dal regolamento n. 723/2004. A questo riguardo occorre spiegare soprattutto il rapporto della nozione con entrambe le nozioni di equivalente attuariale e di forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità, utilizzati precedentemente all’entrata in vigore del regolamento.
33.
Il sig. Časta è dell’avviso che il capitale che rappresenta i diritti a pensione sia determinato secondo criteri nazionali, ma che a tale riguardo occorra tenere conto della durata del periodo di contribuzione e dei contributi versati dall’assicurato. In un sistema a contributo definito il valore del capitale deve essere proporzionale ai contributi assicurativi. Secondo l’ordinanza di rinvio, inoltre, il sig. Časta ha argomentato che dall’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 il metodo di calcolo dell’equivalente attuariale dei diritti a pensione da trasferire non sarebbe più legittimo.
34.
La Repubblica ceca ha invece espresso l’opinione che la nozione di capitale che rappresenta i diritti a pensione descriva l’equivalente finanziario dell’eventuale pensione che il beneficiario avrebbe diritto di percepire in futuro. La modifica del tenore letterale dello Statuto mediante il regolamento n. 723/2004 non era finalizzata ad escludere il metodo di calcolo dell’equivalente attuariale, bensì intendeva piuttosto confermare la competenza degli Stati membri a fissare il metodo di calcolo del valore del capitale, anche in considerazione della facoltà degli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di previdenza sociale (articolo 153, paragrafo 4, TFUE). Il metodo di calcolo dipende dall’articolazione del regime pensionistico. Anche la Commissione europea è dell’avviso che la modifica introdotta dal regolamento n. 723/2004 sia intesa a dotare gli Stati membri di una maggiore libertà relativamente ai metodi di calcolo del valore del capitale.
35.
Prima che fosse modificato dal regolamento n. 723/2004, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto offriva un’alternativa agli Stati membri e stabiliva che un funzionario delle Comunità aveva facoltà di far trasferire dal regime nazionale a quello comunitario «sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità».
36.
La Corte di giustizia ha definito entrambe le nozioni nella causa Bodson. Secondo tali definizioni, l’equivalente attuariale serve a calcolare il valore maturato «di una prestazione periodica futura ed eventuale», in questo caso la pensione, riducendone l’importo prevedibile in ragione del carattere anticipato dell’erogazione e del rischio di morte prima della scadenza. Il calcolo del forfait di riscatto, invece, consiste «nel sommare i contributi versati dall’assicurato ed eventualmente quelli versati dal datore di lavoro, contributi cui possono essere aggiunti degli interessi» ( 17 ). Nella causa Commissione/Lussemburgo la Corte ha chiarito che la facoltà di operare la scelta tra i due metodi di calcolo spetta allo Stato membro mentre al funzionario non è dato di scegliere ( 18 ). Il trasferimento deve essere possibile anche nei casi in cui i diritti a pensione siano limitati, condizionati o futuri o che non bastino per l’immediato godimento della pensione ( 19 ).
37.
Dopo essere stata modificata dal regolamento n. 723/2004, la norma prevede ora che sia trasferito il «capitale che rappresenta i diritti a pensione». In tale contesto si pone al giudice a quo la questione delle conseguenze derivanti dalla modifica in parola rispetto alle due modalità di calcolo menzionate nella disposizione previgente.
38.
Tenore letterale, collocazione sistematica, genesi e ratio dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto indicano che il valore del capitale corrisponde al valore dei diritti a pensione stabilito con procedimento matematico senza fissazione della modalità di calcolo.
39.
In base alla lettera dell’articolo, il «capitale che rappresenta i diritti a pensione» è un importo che corrisponde al valore dei diritti a pensione. Pur non spiegando espressamente in che modo sia determinato il valore di tale capitale, ciò fa pensare tuttavia che si calcoli il valore dei futuri (eventuali) diritti a pensione alla data del trasferimento al regime previdenziale europeo, cioè l’equivalente attuariale.
40.
Anche un’interpretazione sistematica della norma suggerisce perlomeno di continuare a permettere che la somma di denaro da trasferire sia calcolato mediante l’equivalente attuariale. Come evidenzia giustamente la Commissione, infatti, l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto prescrive proprio questo metodo per calcolare il valore dei diritti a pensione nell’ipotesi in cui un funzionario cessi di prestare servizio presso l’Unione europea e passi ad un regime previdenziale nazionale. Non sembra molto convincente che il procedimento di calcolo applicato dalla stessa UE debba essere precluso agli Stati membri.
41.
La genesi della norma mostra che la modifica apportata dovrebbe consentire ora agli Stati membri di scegliere anche altri metodi (per es. modelli misti), oltre alle due modalità prima espressamente previste, per calcolare l’importo da trasferire. Così la Commissione ha espressamente motivato la sua proposta di modifica dello statuto dei funzionari con «la ricerca di una maggiore neutralità nel trasferimento dei diritti a pensione» ( 20 ).
42.
Qualsiasi dubbio sull’ammissibilità di diverse modalità di calcolo, in particolare di quelle indicate dalla norma prima della modifica, è fugato da un’analisi della sua finalità. Ho già constatato che la disposizione è volta a consentire la scelta da parte dell’UE di personale qualificato ed esperto salvaguardando i diritti a pensione già maturati dal personale in questione nei regimi previdenziali degli Stati membri.
43.
La Corte di giustizia ha già segnalato che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non armonizza i regimi previdenziali degli Stati membri ( 21 ). L’Unione non detiene neppure competenze in materia ( 22 ): l’articolo 153, paragrafo 4, TFUE rinvia, piuttosto, espressamente alla «facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di [previdenza] sociale». «In materia di [previdenza] sociale» l’Unione europea adotta solo «le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori» ( 23 ).
44.
Quale conseguenza della competenza di principio degli Stati membri in materia di configurazione dei propri sistemi di previdenza sociale, si è sviluppata un’abbondante varietà di tali sistemi ( 24 ). Questi ultimi possono, ad esempio, prevedere un sistema di finanziamento a ripartizione o a capitalizzazione. Possono correlare l’entità delle prestazioni a quella dei contributi versati – nei sistemi a capitalizzazione, perfino determinarlo interamente in base al valore della somma accantonata («defined‑contribution») – oppure stabilirlo indipendentemente dai contributi, ad esempio, in base a criteri quali la durata del periodo di contribuzione e lo stipendio dell’avente diritto oppure come pensione unica («defined‑benefit») ( 25 ).
45.
Dalla varietà dei regimi discende necessariamente una varietà di metodi di calcolo tra cui gli Stati membri possono operare la loro scelta. Se un regime previdenziale determina le prestazioni esclusivamente in funzione del valore dei contributi, ad esempio investiti in fondi azionari, appare problematico calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione mediante l’equivalente attuariale, in quanto i diritti a pensione non sono appunto determinabili. Viceversa, calcolare il forfait di riscatto conformemente alla sua definizione presuppone l’esistenza di contributi assicurativi che, secondo il giudice a quo, non esistevano proprio nella Repubblica ceca prima del 1993 in quanto le prestazioni erano coperte dal gettito fiscale. Anche in un regime contributivo, però, calcolare il valore del capitale mediante il forfait di riscatto appare non conforme al sistema qualora la pensione non abbia alcun rapporto con i contributi assicurativi.
46.
In base a quanto precede, alla prima questione pregiudiziale si deve rispondere che la nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione», di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, si riferisce al valore dei diritti a pensione stabilito con procedimento matematico senza fissazione della modalità di calcolo. Le modalità di calcolo usate finora continuano ad essere ammesse per la determinazione del capitale che rappresenta i diritti a pensione.
C – Seconda questione pregiudiziale
47.
Con la seconda questione pregiudiziale ci si chiede se la modalità prevista e applicata nel diritto nazionale ceco per calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione da versare al regime dell’Unione sia conforme all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto nonché all’articolo 4, paragrafo 3, TUE; ad un tale proposito, il giudice a quo rileva in particolare che nel caso specifico la modalità di calcolo dà come risultato un valore del capitale pari a meno della metà dei contributi previdenziali versati. La questione diventa ancora più scottante se si pensa che, secondo le indicazioni degli interessati, nel diritto ceco si prevede il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione solo per gli iscritti all’assicurazione previdenziale i quali prendono servizio presso l’UE e che le disposizioni in materia sono state introdotte proprio per loro. Si tratta quindi di una normativa posta in essere per il caso di specie, il che si ripercuote in particolare sull’analisi del principio della parità di trattamento.
48.
Come emerge dai fatti di causa, la questione si pone nel contesto del regime previdenziale ceco, di cui intendo esporre in estrema semplificazione i tratti essenziali. Tale regime è sostanzialmente finanziato mediante un processo di ripartizione nell’ambito del quale datori di lavoro e lavoratori versano contributi dal 1993. L’importo delle prestazioni da erogare quando ne ricorrono le condizioni, secondo il giudice a quo, è stabilito dalla normativa vigente («defined‑benefit») ( 26 ) e calcolato in base a una formula che tiene conto non solo del periodo di contribuzione complessivo, ma anche del livello di reddito, sebbene in misura fortemente degressiva. Ciò significa che, anche se un reddito più elevato dà luogo ad una prestazione più elevata, al di sopra di date soglie di reddito se ne tiene conto solo in misura ridotta. Il regime si contraddistingue perciò per il suo carattere spiccatamente solidale.
49.
Nell’ipotesi di un passaggio dell’assicurato al regime previdenziale dell’UE, viene trasferito l’equivalente attuariale dei diritti a pensione ( 27 ). Per i diritti a pensione del sig. Časta, in base alla modalità di calcolo prevista, il valore è risultato in definitiva inferiore al 50% dei contributi versati da lui e dal suo datore di lavoro.
50.
Il sig. Časta ritiene tale modalità di calcolo in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 45 TFUE. Già dinanzi al giudice a quo ha argomentato che il valore del capitale dovrebbe approssimarsi all’importo totale dei contributi versati oppure superarlo e che la normativa nazionale sfavorirebbe i funzionari dell’UE provenienti dalla Repubblica ceca rispetto ai funzionari degli altri Stati membri. Il sig. Časta giudica incomprensibile la modalità di calcolo applicata in quanto impiegherebbe parametri (quali il tasso d’interesse applicato) che divergono da quelli del calcolo della pensione di vecchiaia nazionale ed un valore per la speranza di vita che non coincide con i dati Eurostat.
51.
La Repubblica ceca, al pari – implicitamente – del convenuto nel procedimento principale, ritiene che la modalità di calcolo impiegata sia legittima. Afferma di ottemperare all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto i funzionari cechi dell’UE, all’atto del trasferimento dei loro diritti a pensione, non hanno dovuto subire decrementi di valore rispetto a chi è rimasto nel regime ceco. Segnala che il regime previdenziale ceco si contraddistingue per il suo alto grado di solidarietà, il che comporta necessariamente che a contributi assicurativi elevati corrispondano prestazioni previdenziali relativamente più basse.
52.
Secondo la Commissione, né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, né l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, prescrivono agli Stati membri il contenuto esatto delle misure da adottare per trasferire il capitale che rappresenta i diritti a pensione. A suo parere, sotto questo profilo, gli Stati membri sono tenuti solo a prevedere un meccanismo che renda possibile tale trasferimento.
53.
Riguardo alle misure da adottare, secondo quanto esposto, per dare attuazione all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, gli Stati membri dispongono di un notevole margine di azione, ma non di una piena discrezionalità. Piuttosto, essi devono osservare specialmente due principi fondamentali. In primo luogo, le misure di esecuzione emanate devono dare effettiva attuazione ai precetti dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, soddisfacendo così il summenzionato principio fondamentale ( 28 ). In secondo luogo, devono osservare il principio della parità di trattamento.
54.
In virtù dell’imperativo di un’effettiva attuazione dei precetti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la situazione previdenziale del funzionario non deve peggiorare per effetto della sua entrata in servizio presso l’Unione. Gli Stati membri sono perciò tenuti a trasferire l’intero capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dal funzionario in virtù della sua attività nello Stato interessato, correttamente calcolato dal punto di vista della matematica finanziaria e ponendo alla base il momento dell’effettivo trasferimento.
55.
Se il valore del capitale è calcolato in forma di equivalente attuariale, come nel caso del regime previdenziale ceco, devono essere impiegati per il calcolo tassi di interesse, tabelle di mortalità e formule sostenibili sotto il profilo attuariale e statistico. Inoltre e soprattutto, i parametri utilizzati devono rispettare il divieto di discriminazione ( 29 ).
56.
L’utilizzo di parametri che, come lamenta il sig. Časta, si discostano da quelli impiegati per il calcolo della prestazione previdenziale nello Stato membro è ammissibile purché sia dovuto al fatto che il calcolo dell’equivalente attuariale rappresenta un’operazione matematica diversa rispetto al calcolo della prestazione nazionale. Gli Stati membri, inoltre, non sono obbligati a ricorrere alle statistiche di Eurostat purché facciano riferimento ad altre fonti difendibili.
57.
Ulteriori precetti per la configurazione delle misure adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto risultano dal principio della parità di trattamento.
58.
Il sig. Časta non può comunque invocare né una discriminazione nei confronti dei funzionari dell’UE di altri Stati membri, grazie all’impiego di una modalità diversa per calcolare il valore del capitale ( 30 ), né una discriminazione rispetto agli assicurati del regime ceco che passano al regime previdenziale di un altro Stato membro e usufruiscono di misure di coordinamento dell’UE ( 31 ). In entrambi i casi la distinzione è fondata sulla competenza degli Stati membri in materia di configurazione dei propri regimi previdenziali.
59.
Non sarebbe tuttavia legittimo che la normativa interna di uno Stato membro offrisse a chi trasferisce diritti a pensione tra due regimi previdenziali nazionali modalità di calcolo di cui non possono usufruire quegli iscritti al regime previdenziale nazionale che passano alle dipendenze dell’Unione. In quest’ipotesi l’obbligo di offrire anche ai funzionari dell’Unione la stessa possibilità di calcolo per il trasferimento dei diritti è già stato accertato dalla Corte di giustizia ( 32 ). Tanto meno uno Stato membro può negare ai funzionari dell’Unione una modalità per calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione che sia eventualmente messa a disposizione degli iscritti al suo regime previdenziale, i quali passano alle dipendenze di un’organizzazione internazionale.
60.
È compito del giudice nazionale controllare se i precetti descritti siano stati osservati dalla normativa interna.
61.
In conclusione va approfondito il raffronto operato dal giudice a quo tra il valore del capitale calcolato ed i contributi versati. Un raffronto del genere ha poco senso se, come nel regime previdenziale ceco, i contributi assicurativi non influenzano in alcun modo l’entità della prestazione previdenziale, ma il valore del capitale è calcolato via l’equivalente attuariale di tale prestazione.
62.
In un’ipotesi del genere non è da escludere che il calcolo del valore del capitale, soprattutto in regimi previdenziali impostati sulla solidarietà, possa determinare per chi percepisce redditi elevati un valore che, in determinati casi, sarà nettamente inferiore ai contributi versati al regime previdenziale. In tali sistemi, infatti, chi percepisce redditi elevati concorre con i propri contributi a finanziare i diritti a pensione di chi percepisce redditi bassi.
63.
Ho già segnalato che la determinazione dei principi fondamentali dei regimi nazionali di previdenza sociale rientra nella competenza degli Stati membri. Da ciò si evince già che un’impostazione solidaristica dei regimi previdenziali nazionali non è in contrasto con la normativa europea. Un’impostazione siffatta dei regimi previdenziali rappresenta una conquista giuridica e storica del moderno Stato sociale di cui è beneficiaria l’intera popolazione ( 33 ). Come recita espressamente l’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che non può essere trascurato nell’interpretare la norma su cui si controverte, l’Unione «riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di [previdenza] sociale (…) che assicurano protezione in casi quali (…) la vecchiaia, (…) secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».
64.
Riguardo alla seconda questione pregiudiziale, propongo dunque di interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nel senso che l’entrata in servizio presso l’UE di un lavoratore attivo in uno Stato membro non deve comportare un peggioramento della sua situazione previdenziale con riferimento ai diritti a pensione. Il metodo impiegato da uno Stato membro per calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione nell’ipotesi di un loro trasferimento deve soprattutto impiegare parametri sostenibili, essere corretto sotto il profilo della matematica finanziaria e rispettare il principio della parità di trattamento. Il controllo dell’osservanza di tali precetti è di competenza del giudice nazionale. Per i motivi elencati un valore del capitale, calcolato in base a tali precetti come equivalente attuariale, che sia nettamente inferiore all’importo dei contributi versati, non è inammissibile per principio.
65.
Ci sembra inoltre che il giudice a quo, dando risalto alla percentuale simbolica del 50%, ponga il problema di un valore minimo rispetto alla correlazione tra valore del capitale e contributi. È però palese, alla luce di quanto esposto, che non avrebbe senso vincolarsi in tal modo ad una precisa percentuale minima, al di sotto della quale vi sarebbe senz’altro violazione del diritto dell’UE. Peraltro, poiché nel caso di specie il rapporto tra valore del capitale e contributi coincide all’incirca con il valore simbolico proposto, a mio giudizio la risposta data alla seconda questione pregiudiziale nel paragrafo precedente è sufficiente.
D – Terza questione pregiudiziale
66.
Con la terza questione pregiudiziale il giudice a quo intende accertare se la sentenza della Corte nella causa My vada interpretata nel senso che uno Stato membro, nel calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione di un funzionario che prende servizio presso l’UE, mediante un metodo attuariale che tiene conto del periodo di contribuzione, debba includere nella base di calcolo individuale anche il periodo in cui il funzionario era già affiliato al regime previdenziale dell’Unione, ma non aveva ancora presentato domanda di trasferimento dei diritti a pensione. La questione si pone in un contesto in cui, secondo gli interessati, il trasferimento del valore del capitale a beneficio dei funzionari che prendono servizio presso l’UE è l’unico caso in cui un iscritto al regime previdenziale ceco che non abbia completato il periodo minimo di affiliazione ( 34 ) riceve un’erogazione da tale regime.
67.
Il sig. Časta caldeggia l’obbligo di tener conto del periodo di cui sopra nell’ambito del calcolo attuariale del capitale che rappresenta i diritti a pensione, alla stregua della modalità di calcolo prevista dall’articolo 52 del regolamento n. 883/2004. Egli fa osservare che, in caso di trasferimento dei suoi diritti a pensione al regime previdenziale dell’Unione, perderebbe ogni diritto nel regime previdenziale ceco.
68.
La Repubblica ceca è del parere che la sentenza nella causa My, fondata su fatti completamente diversi, non faccia sorgere l’obbligo di tener conto del periodo di cui sopra. Ritiene invece che dalla lettera dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si evinca già che, per calcolare il valore del capitale, si deve prendere in conto solo la durata dell’iscrizione al regime previdenziale nazionale. Tener conto del periodo tra il passaggio al regime previdenziale dell’Unione e la presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione, nel calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione da parte dello Stato membro, indurrebbe ad includere due volte il periodo in questione nel calcolo della prestazione. Il convenuto nel procedimento principale e la Commissione condividono questa tesi.
69.
Nel calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione, non sussiste l’obbligo per gli Stati membri di includere nell’importo di base personale anche il periodo in cui il funzionario era già affiliato al regime previdenziale dell’Unione, ma non aveva ancora presentato domanda di trasferimento dei diritti a pensione.
70.
Un obbligo siffatto in capo agli Stati membri non discende né dalla sentenza My, la quale – come già rilevato – non tratta il caso di un funzionario europeo ( 35 ) che fa trasferire i suoi diritti a pensione all’UE, né dalla lettera dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che parla di diritti a pensione «da lui [il funzionario] maturati per le attività di cui sopra», cioè quelli del regime previdenziale nazionale, e neanche dal regolamento n. 883/2004, che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non è applicabile ai funzionari delle istituzioni dell’Unione europea ( 36 ). La perdita di diritti maturati nel regime ceco che il sig. Časta fa valere, in caso di trasferimento dei suoi diritti a pensione, è dovuta all’iscrizione a un diverso regime previdenziale.
V – Conclusione
71.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni che le sono state sottoposte:
1)
La nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione», di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, si riferisce al valore dei diritti a pensione stabilito con procedimento matematico senza fissazione della modalità di calcolo. Le modalità di calcolo usate finora continuano ad essere ammesse per la determinazione del capitale che rappresenta i diritti a pensione.
2)
L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che l’entrata in servizio come funzionario dell’UE di un lavoratore attivo in uno Stato membro non deve comportare il peggioramento della sua situazione previdenziale con riferimento ai diritti a pensione. Il metodo impiegato dallo Stato membro per calcolare il capitale che rappresenta i diritti a pensione nell’ipotesi di un loro trasferimento deve soprattutto essere corretto sotto il profilo della matematica finanziaria, impiegare parametri sostenibili e rispettare il principio della parità di trattamento. Il controllo dell’osservanza di tali precetti è di competenza del giudice nazionale. Un valore del capitale, calcolato in base a tali precetti come equivalente attuariale, che sia nettamente inferiore all’importo dei contributi versati non è inammissibile per principio.
3.
Uno Stato membro che calcoli con metodo attuariale il capitale che rappresenta i diritti a pensione di un funzionario che prende servizio presso l’Unione non deve includere nell’importo di base personale il periodo in cui il funzionario era già affiliato al regime previdenziale dell’Unione ma non aveva ancora presentato domanda di trasferimento dei diritti a pensione.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).
( 3 ) Introdotto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti). (GU L 56, pag. 1).
( 4 ) Articolo 2 del regolamento n. 723/2004.
( 5 ) Il valore è attualizzato fino al momento del calcolo sulla base dell’indice di evoluzione media delle retribuzioni.
( 6 ) Il sig. Časta quantifica il suo periodo di contribuzione in 17 anni e 259 giorni. La differenza potrebbe spiegarsi con la mancata inclusione nel calcolo, all’occorrenza, di periodi assicurativi senza effettiva contribuzione da parte del giudice nazionale.
( 7 ) L’importo è stato calcolato dal giudice a quo. Il sig. Časta aveva menzionato al giudice una cifra pari a CZK 1 124 633,40.
( 8 ) Sentenza del 16 dicembre 2004, My (C-293/03, Racc. pag. I-12013).
( 9 ) Sentenza del 14 giugno 1990, Weiser (C-37/89, Racc. pag. I-2395, punto 12).
( 10 ) Sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio (137/80, Racc. pag. 2393, punti 9 e 18); del 20 marzo 1986, Commissione/Paesi Bassi (72/85, Racc. pag. 1219, punto 16); del 18 aprile 1989, Retter (130/87, Racc. pag. 865, punto 22), e del 17 luglio 1997, Commissione/Spagna (C-52/96, Racc. pag. I-4637, punto 9).
( 11 ) Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2004, Radauer/Consiglio (T‑67/02, Racc. P.I. I‑A‑89 e II‑395, punti 29 e 30).
( 12 ) Sentenza del 9 novembre 1989, Bonazzi‑Bertottilli e a. (75/88, 146/88 e 147/88, Racc. pag. 3599, punto 17).
( 13 ) Sentenze Commissione/Belgio, cit. supra alla nota 10, punto 11, e My, cit. supra alla nota 8, punto 44.
( 14 ) Sentenza My, cit. supra alla nota 8, punti 45 e 49.
( 15 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Tizzano nella causa My, cit. supra alla nota 8, paragrafo 95.
( 16 ) Ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci (C-286/09 e C-287/09, Racc. pag. I-93, punti da 30 a 33).
( 17 ) Sentenza del 18 marzo 1982, Bodson (212/81, Racc. pag. 1019, punti 7 e 8).
( 18 ) Sentenze del 17 dicembre 1987, Commissione/Lussemburgo (315/85, Racc. pag. 5391, punto 22), e del 4 maggio 1988, Watgen (64/85, Racc. pag. 2435, punto 9).
( 19 ) Sentenza Commissione/Belgio, cit. supra alla nota 10, punto 12).
( 20 ) COM(2002) 213 def., pag. 5.
( 21 ) Sentenza Commissione/Lussemburgo, cit. supra alla nota 18, punto 21.
( 22 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Commissione/Repubblica ceca, sentenza del 14 gennaio 2010 (C-343/08, Racc. pag. I-275, paragrafo 53); sentenza del 30 gennaio 1997, de Jaeck (C-340/94, Racc. pag. I-461, punto 18).
( 23 ) Articolo 48 TFUE.
( 24 ) All’udienza di discussione la Commissione ha parlato di oltre 300 varianti.
( 25 ) V. OECD, Pensions at a Glance, 2005; versione aggiornata in OECD, Pensions at a Glance, 2011. In merito alle riforme dei regimi, v. il Libro bianco della Commissione «Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», COM(2012) 55 def. del 16 febbraio 2012.
( 26 ) Secondo il sig. Časta sono prestabiliti i contributi, ma non le prestazioni. Per la Corte di giustizia deve essere decisiva la caratterizzazione fornita dal giudice a quo.
( 27 ) Per i dettagli delle norme di legge si rinvia in particolare ai paragrafi 11 e 12 delle presenti conclusioni.
( 28 ) Paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
( 29 ) V. in proposito, rispetto agli obblighi del legislatore comunitario, sentenza dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio (C-227/04 P, Racc. pag. I-6767, punti 52, 58 e 59).
( 30 ) Il totale rifiuto di uno Stato membro di consentire il trasferimento di diritti previdenziali configura invece una discriminazione. V. Commissione/Belgio (cit. supra alla nota 10, punto 19).
( 31 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di [previdenza] sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2); oggi: regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag 1). Quest’ultimo, ai sensi del suo articolo 91, è in vigore dal 1o maggio 2010. V. Schreiber, F., «Artikel 91», in: Schreiber, F., e a., VO (EG) Nr. 883/2004, C.H. Beck, Monaco, 2012.
( 32 ) Sentenze Commissione/Lussemburgo (cit. supra alla nota 18, punto 24), e Watgen (cit. supra alla nota 18, punto 10).
( 33 ) Ritter, G., Der Sozialstaat, Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich, Oldenbourg, Monaco, 3a ed., 2010.
( 34 ) Anche il sig. Časta si trova in questa situazione. Secondo la memoria da lui presentata, il periodo minimo di affiliazione sarebbe pari a 25 anni, mentre secondo quanto esposto all’udienza di discussione sarebbe pari a 35 anni. La differenza può essere ricondotta al fatto che dal 2010 il periodo minimo di affiliazione originariamente previsto nella Repubblica ceca (25 anni) è stato progressivamente allungato per portarlo a 35 anni. OECD, Pensions at a Glance, 2011, pag. 212.
( 35 ) V. paragrafi 27 e 28 delle presenti conclusioni.
( 36 ) In merito alla norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, v. sentenze del 3 ottobre 2000, Ferlini (C-411/98, Racc. pag. I-8081, punto 41), e My, cit. supra alla nota 8, punto 35.
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