CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 18 luglio 2013 ( 1 )
Causa C‑180/12
Stoilov i Ko EOOD
contro
Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)]
«Decisioni e mezzi di ricorso distinti vertenti sulla medesima obbligazione doganale — Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale — Non luogo a provvedere — Autorità di cosa giudicata — Articoli 41 e 47 della Carta — Principio di buona amministrazione — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo»
I – Introduzione e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
1.
Il presente rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria) verte sull’interpretazione delle sottovoci 54076130 e 63039210 della nomenclatura combinata per il 2009 (in prosieguo: la «NC») ( 2 ), nonché sull’interpretazione del codice doganale ( 3 ), del principio del legittimo affidamento e degli articoli 41 e 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2.
In realtà, come avrò modo di dimostrare nelle presenti conclusioni, questo rinvio cela un’altra questione relativa alla sua ricevibilità o, più precisamente, alla perdita dell’oggetto in corso di giudizio, il che, a mio avviso, dovrebbe indurre la Corte a constatare che non vi è luogo a rispondere alle questioni pregiudiziali.
3.
L’esame di tale questione richiede un’esposizione sommaria dello svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nazionali con cui la Stoilov i ko EOOD (in prosieguo: la «Stoilov») ha proposto due ricorsi quasi contemporanei – aventi oggetto comune – avverso due decisioni adottate dal Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (direttore delle dogane di Sofia; in prosieguo: il «Nachalnik»), in applicazione del codice doganale.
4.
In sintesi, mentre, con dichiarazione in dogana depositata l’8 gennaio 2009, la Stoilov dichiarava l’importazione di «materiale per la realizzazione di tende a rullo», proveniente dalla Cina, di cui alla sottovoce 6303 92 10 della NC, a seguito di una verifica e di un’analisi di campioni effettuata in laboratorio, le autorità doganali rilevavano che i prodotti oggetto della detta dichiarazione soddisfacevano le condizioni per essere classificati nel capitolo 54 della NC e, più specificamente, alla sottovoce 5407 61 30.
5.
Pertanto, il 27 aprile 2009, in applicazione dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale ( 4 ), il Nachalnik notificava alla Stoilov una decisione (in prosieguo: la «decisione di notifica») con cui i beni oggetto della dichiarazione in dogana dell’8 gennaio 2009 venivano classificati alla sottovoce 5407 61 30, comportando una maggiorazione dell’aliquota dei dazi doganali dal 6,5% all’8% e l’applicazione di un dazio antidumping definitivo del 74,8%. In virtù di tale decisione, la Stoilov si vedeva concedere un termine di sette giorni per versare spontaneamente le somme corrispondenti, conformemente all’articolo 222 del codice doganale ( 5 ).
6.
Poiché la Stoilov non aveva versato gli importi richiesti nel termine imposto, il Nachalnik adottava una decisione di recupero coattivo di crediti dello Stato in data 7 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione di recupero»), in applicazione dell’articolo 232 del codice doganale ( 6 ).
7.
Dopo aver impugnato tale decisione in via amministrativa, nel settembre 2009, chiedendo che venisse condotta una perizia indipendente, nell’ottobre 2009 la Stoilov proponeva dinanzi al giudice del rinvio un ricorso di annullamento avverso la decisione di recupero.
8.
Tuttavia, mesi addietro la Stoilov aveva impugnato la decisione di notifica dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad, che, con sentenza del 30 dicembre 2010, aveva rigettato la sua domanda.
9.
Avverso detta sentenza veniva proposta impugnazione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), ancora pendente dinanzi ad esso alla data del presente rinvio pregiudiziale. Tuttavia, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte, nonché dalla replica del giudice del rinvio alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte, emerge che, con sentenza del 5 luglio 2012, il Varhoven administrativen sad ha annullato la sentenza del 30 dicembre 2010 dell’Administrativen sad Sofia-grad riformandola e annullando la decisione di notifica. Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, il Varhoven administrativen sad ha ritenuto, in sostanza, che la classificazione doganale constatata dal Nachalnik, confermata dall’Administrativen sad Sofia-grad, fosse erronea alla luce della documentazione e delle perizie presenti nel fascicolo. Inoltre, il Varhoven administrativen sad ha ritenuto che la Stoilov avesse ottenuto un legittimo affidamento di vedere la merce in parola classificata alla sottovoce 6303 92 10, in quanto, in virtù di varie dichiarazioni precedenti di merci identiche provenienti dal medesimo fornitore in Cina, le autorità doganali avevano accettato tali importazioni, anche a seguito di verifica documentale, applicando la detta sottovoce senza imporre sanzioni.
10.
Nella replica alla richiesta di chiarimenti della Corte in merito all’effetto dell’annullamento della decisione di notifica sulla causa principale, il giudice del rinvio ammette, tra l’altro, che spetterebbe a quest’ultimo la verifica dell’osservanza dei presupposti processuali per la legittimità della decisione di recupero, tra i quali presupposti figura la decisione di notifica.
11.
All’udienza dinanzi alla Corte, il Nachalnik ha riconosciuto che, per il fatto di essere stata annullata dal Varhoven administrativen sad, la decisione di notifica non esisteva più in seno all’ordinamento giuridico bulgaro.
12.
Tenendo presenti questi elementi, occorre rammentare che il compito attribuito alla Corte nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo in abstracto e che l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale può perdere tutta o parte della sua pertinenza durante il procedimento dinanzi alla Corte, tanto da privare le risposte che la Corte fornirebbe a tale domanda della funzione di concorrere a dirimere effettivamente una controversia ( 7 ). In altri termini, il concorso che la Corte apporta ai giudici nazionali nell’ambito dell’articolo 267 TFUE deve assicurare che ad essi sia richiesta una pronuncia che possa tener conto della emananda sentenza pregiudiziale ( 8 ).
13.
Pertanto, in applicazione di tale giurisprudenza, la Corte ha già dichiarato che non vi è luogo a provvedere su una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora, nonostante l’intenzione del giudice del rinvio di tenere ferma quest’ultima, l’oggetto della controversia all’origine di tale domanda sia venuto meno nel corso del procedimento, in particolare a motivo di un accordo tra le parti ( 9 ) o della rinuncia agli atti nella causa principale ( 10 ).
14.
Parimenti, alla luce della situazione di fatto esposta dinanzi alla Corte, quest’ultima ritiene che, in mancanza di oggetto, non vi sia luogo a rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora tale domanda non consenta di distinguere gli elementi interpretativi di diritto dell’Unione utilizzabili dal giudice del rinvio al fine di risolvere, in funzione di tale diritto, la controversia dinanzi ad esso pendente ( 11 ).
15.
Vero è che la situazione di cui al presente procedimento non corrisponde esattamente alle suesposte fattispecie.
16.
Tuttavia, è evidente che, conformemente alla citata giurisprudenza e tenuto conto delle informazioni di cui dispone la Corte, per risolvere la controversia principale al giudice del rinvio non sarà più richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale se la Corte dovesse rispondere alle questioni sollevate.
17.
Infatti, come dichiarato dal giudice del rinvio nella sua replica alla richiesta di chiarimenti della Corte, in seguito all’annullamento della decisione di notifica da parte del Varhoven administrativen sad la decisione di recupero è ormai priva di una delle sue condizioni di legittimità esterna, posto che il suddetto provvedimento non esiste più nell’ordinamento giuridico bulgaro, come altresì riconosciuto dal Nachalnik. Al giudice del rinvio sarà pertanto sufficiente constatare – come, peraltro, avrebbe potuto fare già dopo la pronuncia del Varhoven administrativen sad – che la detta decisione di recupero dev’essere necessariamente annullata in funzione unicamente del diritto interno, come ha correttamente fatto valere la Stoilov all’udienza dinanzi alla Corte.
18.
Sebbene sia comprensibile la tesi del Nachalnik secondo cui, nel diritto bulgaro, la comunicazione dell’importo di un’obbligazione doganale, ai sensi dell’articolo 221 del codice doganale (ossia, nel caso di specie, la decisione di notifica), e il recupero coatto della suddetta obbligazione, adottato in applicazione dell’articolo 232 del suddetto codice, devono essere qualificati come atti giuridici autonomi soggetti a ricorsi giurisdizionali distinti, ciò non toglie che, come logicamente indicato dalla Commissione europea all’udienza dinanzi alla Corte, un’obbligazione doganale non possa essere legittimamente recuperata dall’amministrazione nazionale se questa obbligazione non esiste più anche in virtù dell’annullamento, da parte dei giudici nazionali competenti, della decisione che l’ha accertata. Un’interpretazione differente comporterebbe l’arricchimento senza causa dello Stato.
19.
In conseguenza dell’annullamento della decisione di notifica del Varhoven administrativen sad, il giudice del rinvio è dunque necessariamente obbligato a prendere atto del fatto che la decisione di recupero di cui al procedimento principale è ormai priva della sua condizione essenziale di validità esterna, ossia della constatazione medesima dell’obbligazione doganale di cui si chiede e si contesta il recupero dinanzi ad esso, a prescindere dalle risposte che la Corte potrebbe fornire alle quattro questioni pregiudiziali che detto giudice le ha posto.
20.
Rispondervi rappresenterebbe dunque un parere a carattere consultivo su questioni ipotetiche, in violazione della funzione assegnata alla Corte nell’ambito della cooperazione giurisdizionale istituita dall’articolo 267 TFUE.
21.
Inoltre, la risposta del giudice del rinvio alla richiesta di chiarimenti della Corte lascia intuire la volontà del detto giudice di assegnare alla Corte un ruolo di arbitro fra la propria valutazione dei fatti del procedimento principale e quella condotta dal Varhoven administrativen sad nella sua decisione di annullamento della sentenza dell’Administrativen sad Sofia‑grad del 30 dicembre 2010, che ha riformato, annullandola, la decisione di notifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi di prova che inducono a classificare la merce in parola nell’una o nell’altra delle sottovoci tariffarie controverse ( 12 ). Orbene, è chiaro che non è compito della Corte pronunciarsi sulla valutazione dei fatti relativi al procedimento principale, né, tanto meno, svolgere al riguardo una funzione di arbitro tra una corte suprema e un giudice di rango inferiore di uno Stato membro.
22.
A mio avviso, ne consegue che la Corte dovrebbe dichiarare che non vi è più luogo a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
23.
Tuttavia, qualora la Corte decidesse di non seguire questa analisi, gli sviluppi che seguono rispondono in maniera succinta, e in via subordinata, alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
II – Analisi, in via subordinata, delle questioni pregiudiziali
A – Sulla prima questione pregiudiziale
24.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede «[s]e la merce – strisce arrotolate di tessuto non tessuto per la produzione di tende a rullo da interni – ai fini della classificazione doganale in base alla [NC] debba essere classificata, alla luce delle caratteristiche della merce, come “tessuto” con il codice 5407 61 30 o, in considerazione del suo unico impiego – vale a dire la realizzazione di tende a rullo da interni – con il codice 6303 92 10, tenendo conto al riguardo:
a)
della nozione di “manufatti confezionati” ai sensi della nota 7 (…), sezione XI (“Materie tessili e loro manufatti”), della [NC], interpretata congiuntamente con il punto 2 (…), lettera a), delle regole della [NC] relativa alla nozione di “oggetto incompleto o non finito”, in considerazione della fattispecie di cui al punto 2, lettera b), delle caratteristiche della merce de qua e dell’eventualità che essa venga impiegata per la produzione di un unico prodotto finale;
b)
della questione se la nozione di “tessuto” ai sensi del capitolo 54, sottovoce 5407 61 30 della [NC], ricomprenda anche strisce di tessuto, le quali, al pari del prodotto finale (tende a rullo da interni), che costituisca il loro unico impiego, presentino orli rinforzati sul loro lato verticale, in considerazione, appunto, dell’espressa indicazione di detto prodotto alla sottovoce 6303 92 10 della [NC]».
25.
Tale questione riprende la controversia di cui al procedimento principale, in quanto la Stoilov aveva dichiarato che la merce importata rientrava nel capitolo 63 della NC, mentre le autorità doganali ritenevano che i beni di cui alla detta dichiarazione soddisfacessero le condizioni per essere classificati nel capitolo 54 della NC.
26.
Ricordo che la NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, da cui essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari di detta NC. Nella seconda parte, intitolata «Tabella dei dazi», la NC comprende una classificazione delle merci in sezioni, capitoli, voci e sottovoci.
27.
La sezione XI della NC è intitolata «Materie tessili e loro manufatti». Ai sensi della nota 7 relativa a tale sezione, per «confezionati» si intendono, in particolare:
«a)
i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
b)
i manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (“quadrati”) e coperte;
c)
i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque».
28.
In detta sezione XI figurano sia il capitolo 54 sia il capitolo 63 della NC.
29.
Il capitolo 54, intitolato «[f]ilamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali», comprende in particolare la voce 5407 «[t]essuti di filati di filamenti sintetici (…)», che contiene la sottovoce 5407 61 30: «altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliestere non testurizzati tinti» ( 13 ).
30.
Invece, il capitolo 63, sottocapitolo I, della NC, intitolato «[a]ltri manufatti tessili confezionati», contiene la voce 6303 «[t]endine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto», che comprende la sottovoce 6303 92 10 «altri [diversi da quelli a maglia] di fibre sintetiche di stoffe non tessute». Dalla nota 1 del capitolo 63 della NC emerge che il sottocapitolo I di quest’ultimo, che comprende oggetti di qualsiasi tessile, «si applica soltanto ai manufatti confezionati».
31.
Occorre inoltre rammentare che la NC prevede alcune disposizioni preliminari di natura generale relative alla sua interpretazione. Da tali disposizioni emerge, in particolare, che qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato ( 14 ). Queste disposizioni precisano altresì che, qualora le merci possano essere classificate in voci diverse, esse vanno in primo luogo ricondotte alla voce più specifica ( 15 ), restando inteso che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci, posto che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli hanno un valore puramente indicativo ( 16 ).
32.
Va inoltre sottolineato che, in mancanza di un collegamento specifico, la merce in parola dovrebbe essere classificata secondo le sue caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC, che, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, costituiscono il criterio determinante per la classificazione doganale della merce ( 17 ).
33.
Sebbene la Corte si sia talvolta pronunciata sulla questione della classificazione doganale di una determinata merce, in linea di principio – nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e della delimitazione delle competenze che ne deriva tra il giudice dell’Unione e i giudici nazionali – essa non può statuire su una siffatta questione, giacché tale compito spetta al giudice del rinvio, alla luce dei fatti della controversia sottopostagli e dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornitagli dalla Corte ( 18 ).
34.
Al riguardo, ritengo che il giudice del rinvio miri sostanzialmente, innanzi tutto, a determinare la portata della nozione di «manufatti confezionati», ai sensi della nota 7 della sezione XI della NC, in maniera da consentirgli di verificare se la merce dichiarata dalla Stoilov, ossia «materiale per la realizzazione di tende a rullo», possa effettivamente rientrare in una delle sottovoci del capitolo 63 della NC.
35.
Infatti, come ha affermato la Commissione, in particolare, affinché la merce in parola possa essere collegata al detto capitolo, essa deve presentare le caratteristiche di oggetti confezionati, nella cui categoria, secondo tale capitolo, figurano le tende da interni.
36.
Soltanto due dei criteri alternativi, illustrati alla nota 7 della sezione XI della NC, paiono, prima facie, pertinenti. Ad avviso della Commissione e del Nachalnik, essendo la merce in parola di forma rettangolare, non corrisponderebbe al criterio indicato alla nota 7, lettera a), della sezione XI, che contempla unicamente «i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare». Tuttavia, non ritengo particolarmente convincente tale valutazione, che spetta in definitiva al giudice del rinvio, per quanto riguarda le tende da interni, le quali, solitamente, hanno forma rettangolare. Mi pare eccessivo dedurne, analogamente alle suddette parti, l’inapplicabilità del capitolo 63. Tutt’al più, dalla forma rettangolare della merce in parola si potrebbe ricavare che quest’ultima non rientra nel primo criterio della nota 7 della sezione XI.
37.
In proposito, occorre ricordare che il punto b) della nota 7 della medesima sezione indica i «manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso» come rientranti nella nozione di manufatti confezionati.
38.
Orbene, non soltanto la Stoilov si è avvalsa di questa disposizione durante l’udienza dinanzi alla Corte, spiegando che la merce in parola è destinata a un semplice assemblaggio ma, inoltre, nella sua citata sentenza del 5 luglio 2012, il Varhoven administrativen sad ha altresì dichiarato che la detta merce era importata, pronta per l’uso e che non era possibile ricavarne altro che tende per interni.
39.
Inoltre, occorre sottolineare che dalle disposizioni generali della NC emerge che un riferimento a un oggetto in una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito o dell’oggetto smontato o non montato.
40.
Spetterà dunque al giudice del rinvio verificare, con riferimento all’insieme degli elementi fattuali e giuridici a lui noti, se la merce in parola possa essere considerata come oggetti finiti e pronti all’uso, in maniera da poter rientrare nel capitolo 63 della NC.
41.
In caso contrario, la merce dovrebbe rientrare nel capitolo 54 della NC.
42.
Sono del parere che le osservazioni controverse delle parti interessate, relative al fatto che i tessili in parola siano non tessuti o tessuti, rilevino unicamente ai fini della determinazione della sottovoce adeguata e non di quella del capitolo pertinente della NC, che, a mio avviso, è l’unica questione davvero importante.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
43.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia possibile ritenere che per l’autore della dichiarazione in dogana e responsabile dell’importazione sia sorto un legittimo affidamento sulla classificazione doganale della merce medesima qualora a) in considerazione di una precedente dichiarazione in dogana di merce identica recante la stesse voce tariffaria, l’amministrazione doganale non abbia proceduto, a seguito di controlli – verbalizzati – sulla merce, estesi anche alla relativa classificazione doganale, ad un’analisi su campioni, giungendo alla conclusione che la merce concordasse con le indicazioni della dichiarazione; e b) non siano stati effettuati controlli successivi a seguito dello svincolo della merce in occasione di altre cinque registrazioni doganali di merce identica recante la stessa voce tariffaria già indicata in precedenza, vale a dire in data anteriore e posteriore a quella del verbale del controllo doganale in cui sia stata accertata la correttezza della voce tariffaria.
44.
A mio avviso, tale questione rileverebbe soltanto se il giudice del rinvio constatasse che la merce avrebbe dovuto essere classificata nel capitolo 54 della NC, conformemente alla decisione di recupero.
45.
Invero, nell’ipotesi contraria, tale decisione dovrebbe essere annullata per il solo motivo di un errore di classificazione della detta merce, senza che il giudice del rinvio debba ricorrere all’eventuale insorgere di un legittimo affidamento per la Stoilov sulla classificazione nel capitolo 63.
46.
Dopo aver delineato la risposta da fornire, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale, le autorità doganali possono verificare le dichiarazioni da esse accettate procedendo o ad una verifica documentale, secondo quanto previsto al punto a) di tale disposizione, oppure alla visita delle merci e, ove occorra, a un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito, conformemente al punto b) del suddetto articolo.
47.
Nella fattispecie, nella sua questione il giudice del rinvio precisa che, a seguito di varie dichiarazioni in dogana presentate dalla Stoilov, riguardanti merci identiche nella medesima classificazione doganale (capitolo 63 della NC) e precedenti la dichiarazione all’origine del procedimento principale, le autorità doganali, in un caso, avevano compiuto una visita della merce importata accettando, in altri casi, le dichiarazioni della Stoilov a seguito di mera verifica documentale e senza opporsi alla classificazione dichiarata.
48.
Il giudice del rinvio si interroga, dunque, sull’insorgere di un eventuale legittimo affidamento per la Stoilov a motivo delle assicurazioni che essa avrebbe ottenuto dalle autorità doganali allorché queste ultime, verificando le sue dichiarazioni in dogana in occasione delle precedenti importazioni, avrebbero accettato la classificazione della stessa merce al capitolo 63 della NC.
49.
In proposito, rileva rammentare che il codice doganale, all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 239, ha introdotto procedure che riguardano, rispettivamente, la non contabilizzazione a posteriori, da parte delle autorità doganali, dei dazi e il relativo sgravio, le quali perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire, in particolare, limitare il pagamento dei dazi all’importazione unicamente ai casi compatibili con il rispetto del principio fondamentale della tutela del legittimo affidamento ( 19 ).
50.
Secondo la giurisprudenza che ha interpretato il primo dei succitati articoli, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero di tali dazi a condizione che siano soddisfatte tre condizioni cumulative ( 20 ).
51.
Anzitutto, occorre che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle stesse autorità competenti. Poi, l’errore commesso da queste ultime deve essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova. Infine, quest’ultimo deve aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente ( 21 ).
52.
Per quanto riguarda la prima condizione, ossia l’esistenza di un errore delle autorità competenti, la Corte ha precisato che solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità amministrative danno diritto al non recupero dei dazi doganali ( 22 ), fermo restando che la mera dichiarazione inesatta del debitore non è sufficiente per escludere la possibilità di un errore imputabile alle suddette autorità ( 23 ).
53.
Quanto alla riconoscibilità dell’errore commesso dalle autorità competenti, la Corte ha statuito che la si deve valutare, in particolare, alla luce della complessità della normativa di cui trattasi e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore ( 24 ), mentre per quanto riguarda il criterio della diligenza di cui deve far prova il professionista, essa ha precisato che ciò implica che quest’ultimo debba fornire tutte le informazioni necessarie previste dalle norme del diritto dell’Unione o dalle norme nazionali alle competenti autorità doganali che, se del caso, le completano o le traspongono in relazione al trattamento doganale chiesto per la merce di cui trattasi ( 25 ).
54.
Sotto un profilo generale, spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tutte queste condizioni, senza che le precisazioni apportate siano necessariamente esaustive.
55.
Mi limiterò, in proposito, a evidenziare alcuni elementi che mi inducono a ritenere soddisfatte le condizioni cui è subordinato il non recupero dei dazi.
56.
Così, dall’ordinanza di rinvio emerge che, prima del procedimento principale e allo scopo di verificare le dichiarazioni in dogana della Stoilov, le autorità doganali avevano compiuto una visita di merce identica a quella all’origine della controversia, di provenienza identica e classificata nel capitolo 63 della NC.
57.
Procedendo a una visita della merce, a mio avviso le autorità doganali hanno dunque adottato un comportamento attivo ai sensi della citata giurisprudenza, comportamento che, del resto, sembra essere stato confermato da successive verifiche documentali.
58.
Sebbene il giudice del rinvio non fornisca informazioni sul lasso di tempo durante il quale le autorità doganali nazionali hanno accettato la classificazione doganale dichiarata dalla Stoilov, elemento la cui verifica incombe a detto giudice, pare, tuttavia, che tale prassi abbia riguardato diverse dichiarazioni distribuite nel tempo.
59.
Peraltro, nutro dubbi sul fatto che l’errore delle autorità competenti potesse essere ragionevolmente scoperto da un operatore economico normalmente diligente, alla luce del fatto che queste stesse autorità hanno dovuto ricorrere, nell’ambito di un esame approfondito, a una perizia tecnica, con l’ausilio del microscopio e, in seguito, a una spettroscopia a infrarossi che le ha indotte, in definitiva, a respingere la classificazione dichiarata dalla Stoilov per l’importazione della merce in parola.
C – Sulla terza questione pregiudiziale
60.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede «[s]e, in considerazione del rispetto del principio della cosa giudicata, l’articolo 243, paragrafo 1, del [codice doganale] vada interpretato nel senso che contro l’atto emesso ai sensi dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto [codice] può essere proposto ricorso solo qualora detto atto sia stato emanato per mancato tempestivo pagamento, con contestuale fissazione del quantum dei dazi all’importazione, ed esso costituisca, in base al diritto nazionale dello Stato membro, titolo esecutivo ai fini del recupero dei dazi medesimi».
61.
Come ha giustamente osservato la Commissione, al di là della formulazione particolarmente oscura di tale questione, non è facile comprendere quello che il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere.
62.
Al di là di questa riserva generale, che potrebbe semplicemente indurre a ritenere che tale questione debba essere dichiarata irricevibile, essa potrebbe tuttavia essere compresa alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato il presente procedimento.
63.
Infatti, riferendosi esplicitamente al principio dell’autorità della cosa giudicata, il giudice del rinvio sembra voler anticipare un’eventuale sentenza del Varhoven administrativen sad che cassi la sua pronuncia del 30 dicembre 2010 relativa alla decisione di notifica, chiedendo, infine, se, in forza del codice doganale, soltanto la decisione di recupero debba essere considerata un atto impugnabile, spogliando in tal modo la decisione di notifica di tale qualifica e, pertanto, privando la pronuncia del Varhoven administrativen sad che ha annullato tale ultima decisione di qualsiasi autorità sull’emananda sentenza.
64.
In altri termini, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se la sola decisione di recupero, adottata in forza dell’articolo 232 del codice delle dogane, costituisca un atto impugnabile, posto che la decisione di notifica è, in tal senso, soltanto un atto preparatorio non soggetto a ricorso giurisdizionale.
65.
Orbene, se la questione fosse questa, la risposta dovrebbe essere chiaramente negativa.
66.
Infatti, limitandosi a precisare, al suo articolo 243, paragrafo 1, che chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente, il codice doganale non osta affatto a che gli Stati membri, come la Repubblica di Bulgaria e come altresì riconosciuto dal giudice del rinvio e dal Nachalnik, qualifichino la comunicazione di cui all’articolo 221, paragrafo 1, del suddetto codice (nel caso di specie la decisione di notifica), come atto impugnabile ai sensi del diritto interno.
67.
Peraltro, pronunciandosi sul merito della decisione di notifica nella sua sentenza del 30 dicembre 2010, l’Administrativen sad Sofia‑grad ha esso stesso riconosciuto il carattere di atto pregiudizievole della detta decisione nei confronti della Stoilov.
68.
Pertanto, le disposizioni del codice doganale non ostano a che la decisione di notifica e quella di recupero possano essere considerate atti pregiudizievoli nei confronti dell’importatore e che, conseguentemente, entrambe possano formare l’oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali.
D – Sulla quarta questione pregiudiziale
69.
Con la sua quarta e ultima questione, il giudice del rinvio desidera sapere «[s]e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 47 della [Carta] (…) vadano interpretati nel senso che, laddove la richiesta istruttoria di disporre una perizia indipendente, formulata dopo che l’obbligato abbia ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del [codice doganale], non sia stata espressamente esaminata dall’amministrazione doganale né sia stata presa in considerazione nella motivazione di decisioni successive, sussiste una lesione irrimediabile del diritto ad una corretta amministrazione e del diritto di difesa nel procedimento amministrativo, con conseguente vizio insanabile in sede giudiziaria, tenuto conto del fatto che, in considerazione delle circostanze della causa principale, l’interessato può dimostrare la fondatezza delle proprie eccezioni in merito alla classificazione doganale della merce solo nel giudizio di primo grado, sottoponendo la questione a un perito indipendente».
70.
Innanzi tutto, è doveroso esprimere alcune precisazioni in merito all’oggetto di tale questione.
71.
In primo luogo, ritengo che essa sia mal formulata in quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, ossia la garanzia di un ricorso giurisdizionale effettivo, mentre il giudice del rinvio, in sostanza, compie alcuni sviluppi relativi al rispetto del diritto di essere ascoltati nell’ambito di un procedimento amministrativo.
72.
Peraltro, sempre che si voglia rispondere alla questione sotto il profilo dell’articolo 47 della Carta, alla luce di tutti gli elementi del procedimento principale, non vi è alcun dubbio che la Stoilov si sia avvalsa della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione di recupero, il quale è appunto pendente dinanzi al giudice del rinvio. Inoltre, ad ogni buon fine, desidero rammentare che la Stoilov ha altresì potuto proporre un ricorso avverso la decisione di notifica, nel cui ambito è stata effettuata la perizia indipendente e sulla cui base è stata accolta l’impugnazione della Stoilov dinanzi al Varhoven administrativen sad.
73.
In secondo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio si interroga sul rispetto del diritto di essere ascoltati nella fase amministrativa che segue l’adozione della decisione di notifica, interpretando questo diritto nel senso di contenere quello di vedersi concedere una perizia indipendente, richiesta che, sotto il profilo cronologico, avrebbe preceduto l’adozione della decisione di recupero.
74.
Orbene, siffatta premessa non pare corrispondere ai fatti del procedimento principale, in quanto la Stoilov ha proposto la sua domanda di perizia indipendente dopo l’adozione della decisione di recupero ( 26 ).
75.
Affinché conservi un effetto utile e tralasciando il «diritto» a una perizia indipendente, la presente questione potrebbe essere riformulata in maniera da voler sapere se il rispetto del diritto di essere ascoltati, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, sia imposto all’amministrazione doganale anteriormente all’adozione di una decisione di recupero del tipo di quella all’origine del procedimento principale, fondata sull’articolo 232 del codice doganale.
76.
A tal riguardo, non vi è dubbio che tale situazione, in quanto la decisione di recupero è stata adottata ai sensi di una normativa nazionale che rientra chiaramente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ossia il codice doganale, rientri nell’«attuazione» di tale diritto ad opera di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, in maniera che i diritti conferiti da quest’ultima trovano applicazione ( 27 ).
77.
La Corte ha già dichiarato che, nell’ambito del diritto delle persone a che le questioni che le riguardano siano trattate secondo i principi di buona amministrazione, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta garantisce loro il diritto di essere ascoltate in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo ( 28 ), avendo, del resto, la Corte stessa, applicato tale diritto nel contesto di un procedimento di accertamento relativo a un’obbligazione doganale ( 29 ).
78.
Occorre rammentare che il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 30 ).
79.
Nella causa M., che riguarda l’esame di una domanda di asilo e di una domanda di protezione sussidiaria, la Corte ha evidenziato che, se uno Stato membro ha scelto di istituire due procedure distinte e successive, il diritto dell’interessato di essere ascoltato dev’essere pienamente garantito nell’ambito di ciascuna di tali due procedure ( 31 ). La Corte ha aggiunto che il rispetto di tale diritto si impone a maggior ragione quando i requisiti per la concessione dello status di rifugiato e quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria sono diversi, mentre l’amministrazione nazionale aveva motivato il rispettivo rigetto delle domande in maniera analoga ( 32 ).
80.
Senza voler negare talune differenze tra la citata causa M. e il procedimento principale, si pone la questione se l’obbligo di rispettare il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di ogni singolo atto amministrativo si applichi, per analogia, in un ambito come quello del procedimento principale, in cui vengono adottate, in successione, due decisioni – quella di notifica e, in seguito, quella di recupero – aventi oggetto quasi identico.
81.
Pur facendo osservare il carattere autonomo delle due decisioni in parola all’udienza dinanzi alla Corte, il Nachalnik ha sostenuto che il rispetto del diritto di essere ascoltati nella fase che ha condotto all’adozione della decisione di notifica comporterebbe il rispetto del diritto di essere ascoltati nella procedura sfociata nell’adozione della decisione di recupero.
82.
Sebbene il giudice del rinvio non fornisca alcuna informazione sulla questione se la Stoilov abbia potuto esporre in maniera utile ed efficace le sue osservazioni sull’intenzione dell’amministrazione doganale di adottare la decisione di notifica, supponendo che tale ipotesi fosse vera, ritengo, tuttavia, che l’esistenza e l’esercizio di siffatto diritto non indurrebbero a negare la possibilità per un operatore come la Stoilov di essere ascoltata nella fase amministrativa sfociata nell’adozione della decisione di recupero.
83.
Infatti, il contenuto delle osservazioni che un operatore economico può formulare anteriormente all’adozione della decisione di notifica, ai sensi dell’articolo 220 del codice doganale, non coincide con quello delle osservazioni che potrebbe presentare all’amministrazione prima che quest’ultima ingiunga ad esso il pagamento dell’obbligazione doganale in applicazione dell’articolo 232 del suddetto codice.
84.
Nel primo caso – e posto che la comunicazione adottata in virtù dell’articolo 220 del codice doganale è un atto lesivo, cosa che si verifica nel diritto bulgaro – l’esercizio del diritto al contraddittorio può riguardare la contestazione della classificazione doganale della merce. In applicazione degli articoli da 224 a 229 del codice doganale, tale diritto può altresì comprendere l’illustrazione dei motivi, tra cui quelli di ordine economico o sociale, che inducono a chiedere all’amministrazione un rinvio di pagamento dell’importo richiesto o a domandare la concessione di agevolazioni di pagamento. Nel secondo caso, anteriormente all’adozione della decisione di recupero accompagnata dalla richiesta di pagamento degli interessi di mora, l’operatore economico potrà spiegare i motivi, tra cui quelli di ordine economico o sociale, che ostano alla pretesa dei suddetti interessi e chiedere che l’amministrazione vi rinunci, conformemente all’articolo 232, paragrafo 2, del codice delle dogane.
85.
Poiché il contenuto delle osservazioni formulabili nell’ambito delle due procedure non si sovrappone interamente, soltanto il rispetto del diritto di essere ascoltati in ciascuna delle fasi che sfocia nelle due rispettive decisioni potrà consentire all’operatore economico di esporre il proprio punto di vista in maniera utile ed efficace.
86.
Da ultimo, aggiungo che spetta al giudice del rinvio trarre le conseguenze, conformemente al diritto interno, di una violazione del diritto sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza. Pertanto, in virtù di tale diritto e di tali principi, incomberà a detto giudice verificare, in particolare, se siffatta violazione comporti ipso facto l’annullamento della decisione di recupero o se tale conseguenza sia subordinata alla dimostrazione, da parte dell’operatore interessato, che in assenza di tale violazione del diritto al contraddittorio la procedura avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso.
III – Conclusione
87.
Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi da 12 a 22 delle presenti conclusioni, propongo alla Corte di dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) con l’ordinanza di rinvio del 4 aprile 2012.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) La NC figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
( 4 ) In forza di questa disposizione, l’importo dei dazi dev’essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
( 5 ) In virtù di tale disposizione, ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell’articolo 221 deve, in linea di principio, essere pagato dal debitore entro un termine che non può eccedere dieci giorni dalla detta comunicazione.
( 6 ) Tale articolo dispone in particolare che, quando l’importo dei dazi non è stato pagato nel termine stabilito, l’autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offertele dalle disposizioni in vigore, compresa l’esecuzione coatta, per garantire il pagamento di detto importo.
( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 12 marzo 1998, Djabali (C-314/96, Racc. pag. I-1149, punto 19), e del 20 gennaio 2005, García Blanco (C-225/02, Racc. pag. I-523, punto 28), nonché ordinanze del 10 giugno 2011, Mohammad Imran (C-155/11 PPU, Racc. pag. I-5095, punto 21), e del 22 ottobre 2012, Šujetová (C‑252/11, punto 15).
( 8 ) V., in tal senso, citate sentenze Djabali (punto 18), e García Blanco (punto 27), nonché del 27 giugno 2013, Di Donna (C‑492/11, punto 26), e ordinanza Šujetová, cit. (punto 14).
( 9 ) Situazione nella causa all’origine della citata ordinanza Mohammad Imran.
( 10 ) Come nella causa da cui è scaturita la citata ordinanza Šujetová.
( 11 ) V. sentenze del 16 settembre 1982, Vlaeminck (132/81, Racc. pag. 2953, punto 13), e dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a. (C-11/07, Racc. pag. I-6845, punto 34).
( 12 ) Infatti, il giudice del rinvio ha precisato che la sentenza del Varhoven administrativen sad non avrebbe acquisito l’autorità di cosa giudicata nei suoi confronti, non essendo una decisione interpretativa e limitandosi ad applicare la legge in materia di dogane (e, conseguentemente, le disposizioni del codice doganale). La questione dell’articolazione del rispetto del diritto dell’Unione e di quello del principio dell’autorità della cosa giudicata non si pone dunque nel caso di specie. V., in particolare, su tale articolazione, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, Racc. pag. I-10239); del 16 marzo 2006, Kapferer (C-234/04, Racc. pag. I-2585), e del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, Racc. pag. I-7501).
( 13 ) Questa categoria di «altri tessuti» è intesa escludere i tessuti ottenuti da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi o di poliestere, i tessuti a partire da lamelle o da forme simili, quelli di cui alla nota 9 della sezione IX, gli altri tessuti contenenti, almeno 85%, in peso, di filamenti di nylon o di altri poliammidi e gli altri tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati.
( 14 ) Sezione I della parte prima della NC, punto A, paragrafo 2, lettera a).
( 15 ) Sezione I della parte prima della NC, punto A, paragrafo 3, lettera a).
( 16 ) Sezione I della parte prima della NC, punto A, paragrafo 1.
( 17 ) V., in particolare, sentenza del 26 dicembre 2000, Eru Portuguesa (C-42/99, Racc. pag. I-7691, punto 13).
( 18 ) Come rammenta sovente la Corte [v., da ultimo, sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C‑558/11, punto 28)], quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste anzitutto nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Difatti, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo.
( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading (C-375/07, Racc. pag. I-8691, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), e ordinanza del 1o ottobre 2009, Agrar-Invest-Tatschl/Commissione (C-552/08 P, Racc. pag. I-9265, punto 52).
( 20 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenze del 27 giugno 1991, Mecanarte (C-348/89, Racc. pag. I-3277, punti 20 e 23); del 1o aprile 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Racc. pag. I-1819, punto 12); del 14 novembre 2002, Ilumitrónica (C-251/00, Racc. pag. I-10433, punto 37), e ordinanza Agrar-Invest-Tatschl/Commissione, cit. (punto 51).
( 21 ) V., in particolare, citate sentenze Hewlett Packard France (punto 13), e Ilumitrónica (punto 38).
( 22 ) V. citate sentenze Mecanarte (punto 23), e Ilumitrónica (punto 42).
( 23 ) V., in tal senso, sentenza Ilumitrónica, cit. (punto 45).
( 24 ) Ibidem (punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
( 25 ) Ibidem (punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V. supra, paragrafi 6 e 7.
( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, punto 21).
( 28 ) V. sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, punti da 83 a 85).
( 29 ) V. sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé (C-349/07, Racc. pag. I-10369, punto 41), e del 17 giugno 2010, Commissione/Italia (C-423/08, Racc. pag. I-5449, punto 45). Il rispetto del diritto di essere ascoltati prima dell’adozione della comunicazione di cui all’articolo 220 del codice doganale forma altresì l’oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa pendente C‑129/13, Kamino International Logistics.
( 30 ) V., segnatamente, citate sentenze Sopropré (punto 37), e M. (punto 87).
( 31 ) Sentenza M., cit. (punto 91).
( 32 ) Ibidem (punto 92).
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