CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate l’11 luglio 2013 ( 1 )
Causa C‑225/12
C. Demir
contro
Staatssecretaris van Justitie
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Obbligo di “standstill” ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 — Ambito di applicazione — Normativa di uno Stato membro che richiede il possesso di un permesso di soggiorno temporaneo precedente al primo ingresso nel territorio nazionale»
1.
La presente causa concerne l’interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione ( 2 ) istituito dall’Accordo di associazione CEE-Turchia ( 3 ). Tale disposizione è una clausola di «standstill», che vieta alle parti contraenti di introdurre nuove restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori dopo il 1o dicembre 1980.
2.
Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Raad van State (Consiglio di Stato) (Paesi Bassi) chiede chiarimenti in ordine all’esatto ambito di applicazione di tale clausola di «standstill». In particolare si pone la questione di stabilire in quali circostanze un cittadino turco possa invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80.
I – Contesto normativo
A – Associazione CEE-Turchia
3.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione, lo scopo dell’accordo è di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, realizzando gradualmente la libera circolazione dei lavoratori ed eliminando le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.
4.
Il 23 novembre 1970 è stato firmato un protocollo addizionale all’Accordo di associazione (in prosieguo: il «protocollo addizionale») ( 4 ), il cui articolo 41 recita:
«1. Le parti contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi».
5.
Il 19 settembre 1980 il Consiglio di associazione ha emanato la decisione n. 1/80.
6.
Ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 1/80:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
—
rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
(…)».
7.
L’articolo 13 di tale decisione così recita:
«Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».
8.
Ai sensi del suo articolo 16, le disposizioni della decisione n. 1/80 si applicano con decorrenza dal 1o dicembre 1980.
B – Diritto nazionale
9.
Al 1o dicembre 1980, la data rilevante ai fini dello «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nei Paesi Bassi erano disciplinati dalla Vreemdelingenwet 1965 ( 5 ) (legge sugli stranieri) (in prosieguo: la «Vw 1965») e dal Vreemdelingenbesluit 1966 ( 6 ) (decreto sugli stranieri) (in prosieguo: il «Vb 1966»).
10.
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del Vb 1966, nella versione in vigore al 1o dicembre 1980, gli stranieri dovevano essere in possesso di un passaporto e di un permesso di soggiorno provvisorio validi, se intendevano soggiornare nei Paesi Bassi per un periodo superiore ai tre mesi. Tuttavia, la mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo non costituiva un motivo sufficiente per negare l’ingresso se, a seguito di un’indagine di merito, risultavano per il resto soddisfatte le condizioni per la prima ammissione.
11.
Il 1o aprile 2001 è entrata in vigore la Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet ( 7 ) (legge del 23 novembre 2000 recante totale revisione della legge sugli stranieri; in prosieguo: la «Vw 2000»). In pari data, è entrato in vigore anche il Vreemdelingenbesluit 2000 ( 8 ) (in prosieguo: il «Vb 2000»), adottato in forza della Vw 2000.
12.
L’articolo 1, lettera h), della Vw 2000, definisce «permesso di soggiorno provvisorio» il visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi richiesto personalmente da uno straniero presso una rappresentanza diplomatica o consolare dei Paesi Bassi nel paese di provenienza e rilasciato da detta rappresentanza, previa autorizzazione del Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi.
13.
Ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della Vw 2000, uno straniero può soggiornare legalmente nei Paesi Bassi se dispone di un permesso di soggiorno a tempo determinato.
14.
Ai sensi dell’articolo 8, lettera f), della Vw 2000, uno straniero che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato può soggiornare legalmente nei paesi Bassi in attesa della decisione sulla domanda. Durante tale periodo lo straniero non può essere espulso dal territorio nazionale.
15.
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000, una domanda di permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato può essere respinta se lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio valido rilasciato allo stesso scopo per cui egli ha richiesto il permesso di soggiorno a tempo determinato.
16.
Ai sensi dell’articolo 3.71, paragrafo 1, del Vb 2000, la domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato è respinta se lo straniero non possiede un permesso di soggiorno temporaneo valido.
17.
Infine, in virtù della Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri del 2000), la domanda di permesso di soggiorno temporaneo deve essere esaminata al fine di accertare se tutte le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno siano soddisfatte. In base a tale circolare, la ragione dell’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo prima dell’ingresso nei Paesi Bassi è di consentire alle autorità nazionali di tale paese di verificare con maggiore facilità se lo straniero di cui trattasi soddisfi tutti i requisiti di ammissione.
II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
18.
Il sig. Demir, cittadino turco, ha fatto ingresso nei Paesi Bassi il 1o ottobre 1990 e, dopo essere stato fermato per soggiorno irregolare, è stato espulso dal territorio nazionale l’11 dicembre 1991.
19.
Il 19 aprile 1993, il sig. Demir ha presentato domanda di permesso di soggiorno nei Paesi Bassi insieme alla moglie, cittadina olandese. Gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per il periodo fra il 7 maggio e il 19 settembre 1993. In forza di detto permesso di soggiorno, il sig. Demir poteva svolgere un’attività lavorativa per cui non era necessario un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il periodo di validità di tale permesso è stato successivamente prorogato fino al 18 luglio 1995. Durante tale periodo, il sig. Demir ha lavorato alle dipendenze di diversi datori di lavoro per un periodo superiore a 10 mesi.
20.
Dopo lo scioglimento del suo matrimonio, il sig. Demir, il 3 agosto 1995, ha presentato domanda di permesso per la prosecuzione del soggiorno. Con decisione dell’8 luglio 1997, tale domanda è stata respinta. Dopo aver esperito infruttuosamente un ricorso amministrativo, il ricorso giurisdizionale proposto dal sig. Demir per contestare tale decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 12 marzo 1998.
21.
Tra il 1998 e il 2007, il sig. Demir ha presentato ulteriori domande di permesso di soggiorno, tutte respinte dalle autorità nazionali competenti.
22.
La presente causa concerne una domanda presentata dal sig. Demir il 13 febbraio 2007, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato per svolgere lavoro subordinato.
23.
Con decisione del 26 aprile 2007, lo Staatssecretaris van Justitie (Ministro della Giustizia; in prosieguo: lo «Staatssecretaris») ha respinto la domanda del sig. Demir in quanto quest’ultimo non era in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo valido rilasciato allo stesso scopo per cui egli aveva richiesto il permesso di soggiorno a tempo determinato. Successivamente, con decisione del 10 settembre 2007, lo Staatssecretaris ha dichiarato infondata l’opposizione proposta dal sig. Demir avverso detta decisione.
24.
Il sig. Demir ha contestato quest’ultima decisione dinanzi al Rechtbank’s-Gravenhage (Tribunale dell’Aja), che ha respinto il suo ricorso con sentenza del 16 giugno 2008. Secondo il Rechtbank’s-Gravenhage, dalla sentenza della Corte Abatay e a. ( 9 ) risultava che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 non poteva essere invocato dai cittadini turchi che non avessero rispettato le norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso e soggiorno e che, di conseguenza, non soggiornavano legalmente nel territorio di detto Stato. Il Rechtbank’s-Gravenhage ha affermato che il sig. Demir non poteva invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80 in quanto al momento della presentazione della domanda di cui trattasi, vale a dire il 13 febbraio 2007, non soggiornava legalmente nei Paesi Bassi.
25.
Il 16 luglio 2008, il sig. Demir ha presentato appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale propone in questa sede domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1)
Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una condizione sostanziale e/o formale per la prima ammissione, anche se siffatta condizione, come nella fattispecie in esame un permesso di soggiorno provvisorio, ha parimenti lo scopo di opporsi all’ingresso e al soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, e in tali limiti può essere considerata come una misura che può essere resa più severa ai sensi del punto 85 della sentenza (…) Abatay e a..
2)
a)
Quale significato si debba riconoscere a questo riguardo al criterio della situazione regolare quanto al soggiorno, di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80.
b)
Se al riguardo sia rilevante che la stessa presentazione di una domanda in base al diritto nazionale faccia sorgere una situazione regolare quanto al soggiorno finché non ci sia stata una decisione negativa sulla domanda stessa, o se sia rilevante soltanto che il soggiorno che precede la presentazione di una domanda sia considerato come illegale in base al diritto nazionale».
26.
Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Demir, i governi dei Paesi Bassi, tedesco e italiano, nonché la Commissione. Tutte le suddette parti, ad eccezione del governo italiano, hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 25 aprile 2013.
III – Analisi
A – Questioni preliminari
27.
La logica soggiacente alle clausole di «standstill», come l’articolo 13 della decisione n. 1/80 e l’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, è quella di vietare l’imposizione di condizioni più restrittive rispetto a quelle vigenti in un dato momento ( 10 ). Tali clausole operano come «norme di natura quasi-procedurale» che stabiliscono, ratione temporis, quali sono le disposizioni pertinenti che occorre applicare per valutare la situazione di un cittadino turco che intende esercitare i propri diritti ai sensi dell’Accordo di associazione ( 11 ). In altre parole, in una controversia come quella dinanzi al giudice del rinvio, una clausola di «standstill» determina la norma applicabile.
28.
Nella fattispecie, l’aspetto essenziale della questione sta nella necessità di riconciliare due indirizzi giurisprudenziali concernenti l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 e dell’articolo 41 del protocollo addizionale. Più precisamente, la questione è se tali clausole di «standstill» debbano essere interpretate nello stesso modo, malgrado alcune differenze nella formulazione.
29.
Per una migliore comprensione delle problematiche associate a questa domanda di pronuncia pregiudiziale, ritengo utile ripercorrere brevemente i principi essenziali della giurisprudenza della Corte relativa alle clausole di «standstill» di cui trattasi.
30.
Da un lato, la Corte ha coerentemente affermato che ciascuna di tali clausole di «standstill» è volta a vietare alle autorità nazionali di introdurre nuovi ostacoli all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, e a stabilire, in tal modo, condizioni favorevoli all’attuazione progressiva di tali libertà. Alla base di entrambe le disposizioni vi è, pertanto, il medesimo obiettivo di garantire l’attuazione progressiva di tali libertà in relazione alle parti contraenti ( 12 ).
31.
La Corte ha affermato, inoltre, che dette due disposizioni vietano, allo stesso modo, l’introduzione di nuove restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi o della libera circolazione dei lavoratori. Tale divieto concerne le restrizioni riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio di uno Stato membro ospitante dei cittadini turchi che intendono esercitare le libertà economiche sancite dall’Accordo di associazione ( 13 ).
32.
D’altro canto, come rileva il giudice del rinvio, nella precedente causa Abatay e a., la Corte aveva affermato che, sebbene l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 – a differenza dell’articolo 6 della decisione n. 1/80 – non sia limitato ai cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro di uno Stato membro, un cittadino turco può beneficiare di detta clausola di «standstill»«solo se abbia rispettato la normativa dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e, eventualmente, lavoro, e se pertanto si trovi legittimamente nel territorio del detto Stato». Di conseguenza, le autorità competenti possono «(…) legittimamente adottare, anche successivamente all’entrata in vigore della decisione n. 1/80, provvedimenti più incisivi nei confronti dei cittadini turchi che versino in una situazione irregolare» ( 14 ).
33.
Tuttavia, ciò sembrerebbe in contraddizione con la successiva giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale. In tale contesto, la Corte ha espressamente dichiarato che la questione se il soggiorno del cittadino turco di cui trattasi nello Stato membro ospitante sia regolare o meno alla data di presentazione della sua domanda, è priva di rilievo ai fini dell’applicabilità della clausola di «standstill» ( 15 ).
34.
A prima vista, l’interrelazione tra le affermazioni che precedono sembra alquanto problematica. Si pone la questione di come interpretare l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. In particolare, quale significato debba essere attribuito all’espressione «in situazione regolare quanto al soggiorno», di cui all’articolo 13, per stabilire chi sia legittimato ad invocare detta disposizione.
35.
Nei paragrafi successivi esaminerò, in primo luogo, la questione se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 sia applicabile alle norme che disciplinano il rilascio di permessi di soggiorno come quelli in questione. Valuterò quindi il significato da attribuire al criterio del soggiorno regolare ai fini dell’applicazione di detta disposizione. In tale contesto esaminerò inoltre la questione se, come sostenuto dal giudice del rinvio, le affermazioni della Corte nella citata sentenza Abatay e a. ( 16 ) siano rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 13 in relazione alla controversia di cui è investito.
B – Esistenza di una nuova restrizione
36.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se una condizione come quella del possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, di cui alla Vw 2000, costituisca una nuova restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, che integra una «condizion[e] sostanzial[e] e/o procedural[e] in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi» ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata in precedenza ( 17 ).
37.
Ritengo che sia così.
38.
Devo anzitutto sottolineare che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 non incide in alcun modo sul potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di fare ingresso nel loro territorio e di svolgervi un’attività lavorativa ( 18 ). Esso impone, tuttavia, limitazioni al modo in cui tale potere viene esercitato. Più precisamente, l’obbligo di «standstill» non imponeva agli Stati membri di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori già vigenti alla data in cui la clausola di «standstill» ha acquistato efficacia. Esso crea, piuttosto, un obbligo di mantenere lo status quo e, corrispondentemente, di astenersi dall’introdurre nuove misure che possano ostacolare l’attuazione progressiva degli obiettivi dell’Accordo di associazione ( 19 ).
39.
Dopo la pronuncia della citata sentenza Abatay e a., la Corte ha inoltre riconosciuto che l’obbligo di «standstill» previsto dall’articolo 13 della decisione n. 1/80 – così come l’obbligo previsto dall’articolo 41 del protocollo addizionale – si estende all’introduzione di qualsiasi nuova misura che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80 nei confronti dello Stato membro considerato ( 20 ).
40.
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 si applica, in via di principio, non solo alle misure direttamente connesse all’accesso all’occupazione, ma anche alle norme in materia di prima ammissione nel territorio di uno Stato membro ospitante dei cittadini turchi che intendono esercitare la libertà di circolazione dei lavoratori. Al riguardo, la Corte ha interpretato l’articolo 13 nel senso che esso si applica alle norme in materia di rilascio e proroga del permesso di soggiorno ( 21 ). In effetti, dato lo stretto nesso tra la necessità di ottenere un permesso di soggiorno, da un lato, e la possibilità di esercitare un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante, dall’altro, estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 in modo da includere le norme in materia di prima ammissione appare adeguato ad assicurare l’effettività di detta clausola di «standstill».
41.
Per quanto concerne la presente causa, dalle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio risulta che, in conseguenza dell’entrata in vigore della Vw 2000, le condizioni per esercitare il diritto di libera circolazione dei lavoratori sono diventate più restrittive.
42.
Certamente, la condizione relativa al possesso di un permesso di soggiorno temporaneo esisteva già alla data del 1o dicembre 1980 (come stabilito nel Vb 1966), vale a dire la data in cui l’obbligo di «standstill» ha acquistato efficacia, nonché la data di riferimento rilevante per la valutazione dell’incidenza di detta clausola sulla controversia che si svolge dinanzi al giudice del rinvio.
43.
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza del giudice di rinvio, la mancanza di un tale permesso non costituiva un motivo sufficiente per negare l’ingresso ai sensi della Vw 1965, se il richiedente aveva soddisfatto le altre condizioni per la prima ammissione. In altre parole, la mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo non era considerata motivo di rifiuto, a condizione che un’indagine di merito sulla domanda dimostrasse che per il resto erano soddisfatti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
44.
A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che, fino all’entrata in vigore della Vw 2000 il 1o aprile 2001, la mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo non costituiva un motivo autonomo e sufficiente per negare l’ingresso ( 22 ).
45.
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, dal 2001, i cittadini di paesi terzi – compresi i cittadini turchi – devono presentare domanda di permesso di soggiorno temporaneo quando si trovano al di fuori del territorio dei Paesi Bassi. Di conseguenza, il possesso di un permesso di soggiorno temporaneo (ottenuto al di fuori del territorio dei Paesi Bassi) sembra ora costituire condizione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato.
46.
In altre parole, prima dell’entrata in vigore della Vw 2000, gli stranieri potevano richiedere un permesso di soggiorno ordinario a tempo determinato nei Paesi Bassi senza correre il rischio di un rifiuto automatico nel caso in cui non fossero già in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo. Atteso che questo non è più il caso, e che l’ingresso e il soggiorno illegali nel periodo che precede la presentazione di una domanda costituiscono ora un motivo sufficiente di rifiuto, mi sembra chiaro che una normativa nazionale come quella di cui trattasi costituisce un nuovo ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Questo perché, contrariamente alla situazione esistente prima del 1o aprile 2001, la prima ammissione nel territorio è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato al di fuori del territorio dei Paesi Bassi ( 23 ).
47.
Propongo, pertanto, di rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 si applica alle condizioni sostanziali e/o formali in materia di prima ammissione, come la condizione di cui alla controversia che si svolge dinanzi al giudice del rinvio, relativa al possesso di un permesso di soggiorno temporaneo.
C – Il criterio del soggiorno regolare
1. Chi può invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80?
48.
Con la sua seconda questione, che si articola in due parti, il giudice del rinvio chiede di accertare il significato da attribuire, in tale contesto, all’espressione «in situazione regolare quanto al soggiorno» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80. In altre parole, se l’articolo 13 sia applicabile solo ai cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante ( 24 ).
49.
La risposta a tale questione è, a mio avviso, negativa. Nei paragrafi seguenti esporrò i motivi per cui non ritengo che il «soggiorno regolare» possa costituire un criterio rilevante per stabilire chi sia legittimato ad invocare l’articolo 13.
50.
In questa sede, tengo a sottolineare che l’applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 non è subordinata alla condizione che il cittadino turco interessato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione. Di conseguenza, l’ambito di applicazione della clausola di «standstill» non è limitato ai cittadini turchi che svolgono un’attività di lavoro subordinato ( 25 ). L’articolo 6 disciplina le condizioni per l’esercizio di un’attività lavorativa che contribuiscono all’integrazione progressiva dell’interessato nello Stato membro ospitante, mentre l’articolo 13 riguarda le misure nazionali relative all’accesso all’occupazione ( 26 ). Infatti, quest’ultima disposizione può essere invocata anche dai cittadini turchi che non godono ancora dei diritti sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 ( 27 ). Sotto questo profilo, l’articolo 13 ha un ambito di applicazione notevolmente più ampio rispetto all’articolo 6 e, in linea di principio, riguarda una vasta cerchia di cittadini turchi.
51.
Data la differenza tra il contesto in cui opera l’articolo 13 della decisione n. 1/80 rispetto all’articolo 6 di tale decisione, il fatto che un cittadino turco, come il sig. Demir, non soddisfi i requisiti relativi ai diritti specifici previsti dall’articolo 6 ( 28 ) non significa automaticamente che egli non possa invocare l’articolo 13.
52.
Resta, tuttavia, la questione di chi possa invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80.
53.
Al riguardo, i governi dei Paesi Bassi, tedesco e italiano sostengono che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 non può essere invocato dai cittadini turchi, come il sig. Demir, che si trovano in situazione irregolare. Pertanto, detta clausola di «standstill» può essere invocata solo da cittadini turchi che abbiano rispettato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
54.
Secondo il governo tedesco, occorre distinguere l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dall’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, che è entrato in vigore molto prima della decisione n. 1/80. Mentre l’articolo 41, paragrafo 1, vieta in generale nuove restrizioni in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, l’articolo 13 si riferisce specificamente ai lavoratori e ai loro familiari in situazione regolare quanto al soggiorno. Secondo il governo tedesco, la formulazione di tali disposizioni è diversa perché tale differenza riflette la volontà delle parti contraenti di delimitare chiaramente l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori, rispetto a quello dell’obbligo di «standstill» previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, che si applica allo stabilimento e alla prestazione di servizi.
55.
È vero che, conformemente alla giurisprudenza che prende le mosse dalla citata sentenza Abatay e a., l’articolo 13 può essere invocato dai cittadini turchi solo se abbiano rispettato la normativa dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e, eventualmente, lavoro, con la conseguenza che la persona interessata si trova legittimamente nel territorio di detto Stato ( 29 ).
56.
Riconosco inoltre che, mentre l’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale non impone che i cittadini turchi interessati si trovino legittimamente – o semplicemente si trovino ( 30 ) – nello Stato membro ospitante per poter invocare la clausola di «standstill» ai sensi di detta disposizione, l’articolo 13 richiama espressamente tale criterio ( 31 ). Alla luce di tale criterio e del fatto che esercitare un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante presuppone necessariamente la presenza nello stesso, non deve sorprendere che la Corte abbia costantemente fatto riferimento al criterio del soggiorno regolare in tale contesto, sostenendo che i cittadini turchi possono invocare tale disposizione solo se si trovano legittimamente nel territorio dello Stato membro ospitante. Più recentemente, la Corte ha ribadito tale principio nella sentenza Sahin ( 32 ).
57.
Nondimeno, ritengo si debbano tenere in particolare considerazione le circostanze specifiche di quest’ultima causa. In effetti, il ricorrente risiedeva già nello Stato membro ospitante alla data di entrata in vigore della normativa nazionale controversa. Il ricorrente era stato legalmente ammesso nel territorio dello Stato ospitante ed era in regola con le pertinenti norme nazionali in materia di rilascio di permessi di soggiorno prima che la normativa nazionale controversa, la quale inaspriva talune condizioni ad esso relative, entrasse in vigore ( 33 ). Di conseguenza, la Corte non ha dovuto esaminare espressamente la questione del soggiorno regolare con riferimento a cittadini turchi che intendono fare ingresso nello Stato membro ospitante dopo l’entrata in vigore di tale normativa.
58.
In effetti, limitare l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 ai cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante alla data di entrata in vigore della normativa nazionale controversa o anche alla data della domanda di permesso di soggiorno, come suggerito dai governi tedesco e dei Paesi Bassi nella presente causa, priverebbe, a mio avviso, detta clausola di «standstill» della sua effettività.
59.
Per illustrare quanto sopra, si immagini che lo Stato membro X adotti una nuova normativa che entra in vigore il 1o febbraio 1981, la quale, rispetto alla normativa in vigore al 1o dicembre 1980, inasprisce le norme che disciplinano le condizioni per il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno. In base all’interpretazione proposta dai governi che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, solo i cittadini turchi già legalmente soggiornanti nello Stato membro X al 1o febbraio 1981 potrebbero invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80. Di conseguenza, le persone arrivate dopo il 1o febbraio 1981 dovrebbero soddisfare le nuove condizioni, prima di poter invocare la suddetta disposizione.
60.
Inoltre, si immagini che lo Stato membro X introduca ulteriori misure, questa volta in data 1o luglio 1982. Tali nuove norme inaspriscono ulteriormente le condizioni per il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno in vigore al 1o dicembre 1980. Anche in questo caso, solo i cittadini turchi soggiornanti legalmente nello Stato membro X al 1o luglio 1982 potrebbero invocare l’articolo 13. I cittadini turchi arrivati dopo il 1o luglio 1982 dovrebbero soddisfare le norme più severe in materia di ingresso e soggiorno, prima di poter invocare l’articolo 13.
61.
Come risulta evidente da questo esempio, un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 consentirebbe, in pratica, agli Stati membri di inasprire gradualmente norme che non dovrebbero essere rese più severe e, di conseguenza, di eludere l’obbligo di «standstill». In effetti, tale obbligo consiste in un dovere di astensione con riferimento ai cittadini turchi che possono invocare l’articolo 13 ( 34 ). Atteso che lo scopo della clausola di «standstill» è di garantire che l’ambito di applicazione della libertà di circolazione dei lavoratori sia progressivamente esteso nei confronti dei cittadini turchi, la situazione sopra descritta è esattamente il tipo di situazione che tale clausola è volta ad impedire.
62.
Ritengo pertanto che, allo scopo di assicurarne l’efficacia, l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debba applicarsi anche ai cittadini turchi che intendono fare ingresso nello Stato membro ospitante per la prima volta dopo l’entrata in vigore della normativa controversa. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio stessa della clausola di «standstill», che è di garantire che gli Stati membri ottemperino agli obblighi che derivano loro dall’Accordo di associazione.
2. Il criterio del soggiorno regolare non è rilevante in questo contesto
63.
Quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza Abatay e a. riveste un ruolo centrale nell’ordinanza di rinvio ( 35 ). In particolare, il giudice del rinvio si chiede se tale sentenza abbia un impatto sull’interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 nella presente causa.
64.
Non sono di questa opinione.
65.
Fin qui ho cercato di illustrare il motivo per cui ritengo che la clausola di «standstill» di cui trattasi dovrebbe applicarsi anche ai cittadini turchi che fanno ingresso nello Stato membro ospitante per la prima volta dopo l’entrata in vigore della normativa nazionale controversa. Vero è che tale punto di vista non rende il criterio del soggiorno regolare automaticamente inoperante e, in linea di principio, potrebbe conciliarsi con la sentenza Abatay e a., atteso che la normativa in questione in quest’ultima causa riguardava le eccezioni ai requisiti in materia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non le norme in materia di prima ammissione. Tuttavia, ciò sarebbe concepibile solo se le condizioni che disciplinano la prima ammissione e, più precisamente, il rilascio dei permessi di soggiorno, non rientrassero nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 13.
66.
In effetti, come ho ricordato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, la Corte ha espressamente riconosciuto l’ambito di applicazione esteso dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 a partire dalla sentenza Abatay e a. Va riconosciuto adesso che detta disposizione non riguarda solo le «condizioni d’accesso all’occupazione» in senso stretto, ma anche – analogamente all’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale – le nuove restrizioni relative alle condizioni sostanziali e/o procedurali per la prima ammissione nel territorio dello Stato membro in questione. Così stando le cose, le obiezioni formulate dal governo tedesco con riferimento alla delimitazione deliberata dell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 da parte delle parti contraenti sembrano difficilmente conciliabili con la giurisprudenza.
67.
A tale proposito, la controversia dinanzi al giudice del rinvio fornisce un’utile illustrazione del motivo per cui non è sostenibile attribuire alcuna rilevanza al criterio del «soggiorno regolare» per determinare chi possa invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80 in circostanze come quelle in esame.
68.
Nella controversia dinanzi al giudice del rinvio, detta clausola di «standstill» impone alle autorità competenti l’obbligo di astenersi dall’applicare la Vw 2000 – e, in particolare, la condizione del possesso di un permesso di soggiorno temporaneo – nei confronti dei cittadini turchi che siano in condizione di invocare l’articolo 13 della decisione n. 1/80. In altre parole, malgrado la nuova normativa, la loro domanda di permesso di soggiorno dovrebbe essere esaminata alle stesse condizioni sostanziali previste dalle norme in vigore prima del 1o aprile 2001.
69.
Tuttavia, come rileva il giudice del rinvio, la mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo ha avuto come effetto quello di rendere illegali l’ingresso e il soggiorno di un cittadino turco nei Paesi Bassi sia nel periodo che ha avuto inizio a decorrere dal 1o dicembre 1980, sia in quello che ha avuto inizio a decorrere dal 1o aprile 2001. Sebbene l’ingresso illegale nei Paesi Bassi non consentisse il rifiuto di una domanda di permesso di soggiorno se risultavano per il resto soddisfatte le condizioni per il rilascio di tale permesso al richiedente, ciò non modificava lo status illegale di un cittadino turco con riferimento alle norme in materia di prima ammissione nel territorio dello Stato membro ospitante.
70.
Per chiarire, si immagini che un cittadino turco, il sig. Y, faccia ingresso nel territorio dei Paesi Bassi con l’intenzione di svolgere un’attività lavorativa nel 2013. Ho già spiegato perché ritengo che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dovrebbe applicarsi ai cittadini turchi che fanno ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante dopo l’entrata in vigore della normativa nazionale rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione. Pertanto, il sig. Y dovrebbe poter invocare l’articolo 13 in relazione alle norme oggetto del procedimento principale. In altre parole, la sua domanda di permesso di soggiorno dovrebbe essere esaminata sulla base delle norme in vigore al 1o dicembre 1980 – o, qualora tali norme fossero state rese meno restrittive dopo tale data, in base alle norme più favorevoli in vigore dopo tale data ( 36 ) – nonostante la mancanza di un permesso di soggiorno temporaneo. Tuttavia, ove al criterio del soggiorno regolare fosse attribuita rilevanza in questo contesto e ove il sig. Y non fosse in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo al momento del suo ingresso nei Paesi Bassi, questi non potrebbe invocare lo «standstill» ai sensi dell’articolo 13, rispetto alla Vw 2000. Questo perché, proprio come il sig. Demir, egli si troverebbe in una posizione formalmente illegale ai sensi sia della normativa precedente, sia di quella successiva.
71.
Chiaramente, attribuire una qualsiasi rilevanza al criterio del «soggiorno regolare» in tali circostanze svuoterebbe di contenuto l’obbligo di «standstill» di cui all’articolo 13. Nella misura in cui una normativa nazionale, come la Vw 2000, disciplina la prima ammissione e il rilascio di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante e, di conseguenza, incide sulla possibilità di ottenere un diritto di soggiorno in tale paese, non vedo come il «soggiorno regolare» potrebbe offrire un criterio utile per determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 ( 37 ).
72.
Infine, ritengo opportuno esaminare brevemente l’affermazione della Corte di cui al punto 85 della citata sentenza Abatay e a., che considera espressamente come legittima l’adozione di provvedimenti più incisivi nei confronti dei cittadini turchi che versino in una situazione irregolare.
73.
Vorrei rilevare che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 non attribuisce ai cittadini turchi alcun diritto positivo (come il diritto di ingresso o di soggiorno), ma determina, piuttosto, la normativa applicabile ratione temporis, in base alla quale deve essere esaminata la posizione dell’interessato. In effetti, come ho spiegato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, l’articolo 13 non limita il potere degli Stati membri di negare ai cittadini di paesi terzi, compresi i cittadini turchi, il diritto di fare ingresso nel loro territorio. Tuttavia, conformemente all’obbligo di «standstill» di cui all’articolo 13, tale rifiuto in relazione ai cittadini turchi deve fondarsi sulle norme più favorevoli tra quelle in vigore da quando tale disposizione ha acquistato efficacia.
74.
Pertanto, se un cittadino turco sceglie di restare nel territorio di tale Stato dopo che una decisione di rifiuto è stata adottata sulla base di tali norme e in conformità alla normativa dell’Unione applicabile nel settore di cui trattasi, tale persona si trova indubbiamente in posizione illegale nello Stato membro ospitante. In tali circostanze, gli Stati membri restano competenti a decidere delle conseguenze di tale presenza illegale sul loro territorio, a condizione che – e tengo a sottolineare questo punto – le norme applicabili a tali soggetti non rientrino nell’ambio di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.
75.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che alla seconda questione, lettera a), debba rispondersi nel senso che, in circostanze come quelle della controversia che si svolge dinanzi al giudice di rinvio, il criterio del soggiorno regolare di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 non è rilevante per stabilire se un cittadino turco possa o meno invocare tale disposizione.
76.
Infine, ove la Corte rispondesse alla prima e alla seconda questione, lettera a), nel modo da me suggerito, non sarebbe necessario rispondere alla seconda questione, lettera b). Tuttavia, per ragioni di completezza, per il caso in cui la Corte intenda trattare tale questione, aggiungo le seguenti osservazioni.
77.
Sono già pervenuto alla conclusione che il criterio del «soggiorno regolare» non dovrebbe avere alcuna rilevanza per stabilire se un cittadino turco possa o meno invocare lo «standstill» ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Il fatto che, ai sensi della normativa nazionale, la presentazione di una domanda renda un soggiorno regolare per la durata della procedura di valutazione della stessa non può, a mio parere, incidere su tale conclusione. Se da un lato attribuire una qualche importanza a tale norma concretizzerebbe certamente il criterio del soggiorno regolare, dall’altro ciò si risolverebbe in un’interpretazione artificiale.
78.
In base al ragionamento svolto dalla Corte in relazione all’articolo 6 della decisione n. 1/80, non si può ritenere che i cittadini turchi soddisfino il criterio del soggiorno regolare quando il diritto di soggiorno sia stato loro concesso solo per effetto di una normativa nazionale che permette di soggiornare nello Stato membro ospitante nelle more della procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno ( 38 ). Come rileva il governo olandese, concedere il diritto di soggiorno temporaneo ad un richiedente ha il solo scopo di garantire che la situazione dell’interessato non sia compromessa oltre misura nelle more della procedura e, in particolare, che gli stranieri non vengano espulsi dal territorio nazionale prima che sia stata adottata una decisione definitiva. A parte l’effetto sospensivo di una domanda in attesa di decisione, dall’applicazione di tali disposizioni nazionali non sorge un diritto di soggiorno stabile e non contestato nel senso di cui alla giurisprudenza sopra citata.
IV – Conclusione
79.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Raad van State (Paesi Bassi):
1)
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, si applica alle condizioni sostanziali e/o formali in materia di prima ammissione previste dalla normativa nazionale come la condizione di cui alla controversia che si svolge dinanzi al giudice del rinvio, relativa al possesso di un permesso di soggiorno temporaneo.
2)
In circostanze come quelle della controversia che si svolge dinanzi al giudice del rinvio, il criterio del soggiorno regolare di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 non è rilevante per stabilire se un cittadino turco possa o meno invocare tale disposizione.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Decisione del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»).
( 3 ) Il 12 settembre 1963 è stato firmato un accordo con cui veniva istituita un’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia. Detto accordo è stato concluso, approvato ed adottato a nome della Comunità con decisione del Consiglio, del 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685) (in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).
( 4 ) Il protocollo addizionale è stato firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 ed è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).
( 5 ) Staatsblad 1965, n. 40.
( 6 ) Staatsblad 1966, n. 387.
( 7 ) Staatsblad 2000, n. 495.
( 8 ) Staatsblad 2000, n. 497.
( 9 ) Sentenza del 21 ottobre 2003 (C-317/01 e C-369/01, Racc. pag. I-12301).
( 10 ) Sentenza del 9 dicembre 2010, Toprak e Oguz (C-300/09 e C-301/09, Racc. pag. I-12845, punti 53 e 54).
( 11 ) Sentenza del 20 settembre 2007, Tum e Dari (C-16/05, Racc. pag. I-7415, punto 55).
( 12 ) Sentenza Toprak e Oguz, cit., punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata.
( 13 ) Con riferimento all’articolo 13, v. sentenze del 17 settembre 2009, Sahin (C-242/06, Racc. pag. I-8465, punti da 63 a 65), e del 29 aprile 2010, Commissione/Paesi Bassi (C-92/07, Racc. pag. I-3683, punti da 47 a 49). Per quanto concerne l’articolo 41, paragrafo 1, v. sentenze Tum e Dari, cit., punto 69, e del 12 giugno 2009, Soysal e Savatli (C-228/06, Racc. pag. I-1031, punti 47 e 49).
( 14 ) Sentenza Abatay e a., cit., punti 84 e 85.
( 15 ) Sentenze Tum e Dari, cit., punto 59, e del 21 luglio 2011, Oguz (C-186/10, Racc. pag. I-6957, punto 33).
( 16 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
( 17 ) V., in particolare, citate sentenze Sahin, punti da 64 a 66, e Commissione/Paesi Bassi, punti 48 e 49.
( 18 ) V., tra l’altro, sentenze Abatay e a., cit., punto 80, e del 29 settembre 2011, Unal (C-187/10, Racc. pag. I-9045, punto 41).
( 19 ) Devo aggiungere che l’articolo 13 osta, inoltre, all’inasprimento delle disposizioni introdotte successivamente alla data in cui la clausola di «standstill» ha acquistato efficacia, che rendono meno rigorose le norme applicabili in tale data. V. sentenza Toprak e Oguz, cit., punto 62.
( 20 ) Sentenza Sahin, cit., punto 63. V., inoltre, sentenze del 15 novembre 2011, Dereci e a. (C-256/11, Racc. pag. I-11315, punto 94), e Toprak e Oguz, cit., punto 54.
( 21 ) Citate sentenze Sahin, punti 64 e 65; Commissione/Paesi Bassi, punto 50, e Toprak e Oguz, punto 44.
( 22 ) La Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 può applicarsi a disposizioni contenute non solo in un testo legislativo o regolamentare, ma anche in una circolare che precisi il modo in cui il governo interessato intenda applicare la legge. V., al riguardo, la citata sentenza Toprak e Oguz, punto 31. In proposito, non vedo la ragione per cui detta disposizione non debba applicarsi ad una normativa del tipo di quella di cui al procedimento principale, atteso che, ai sensi delle norme applicabili al 1o dicembre 1980, le autorità nazionali competenti non hanno applicato alcun requisito specifico concernente il possesso di un permesso di soggiorno temporaneo.
( 23 ) Tale conclusione non può essere inficiata, come sembra suggerire il giudice del rinvio, dall’obiettivo, perseguito dalla Vw 2000, di impedire il soggiorno illegale.
( 24 ) È utile ricordare che l’articolo 13 ha efficacia diretta. V. sentenza del 20 settembre 1990, Sevince (C-192/89, Racc. pag. I-3461, punto 26).
( 25 ) V. sentenza Sahin, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata.
( 26 ) Ibidem, punto 51.
( 27 ) Ibidem, punto 51. V. anche sentenza Toprak e Oguz, cit., punto 45.
( 28 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
( 29 ) Sentenza Abatay e a., cit., punto 84.
( 30 ) V. citate sentenze Abatay e a., punto 105, e Tum e Dari, punto 59.
( 31 ) In tale contesto, rilevo che, in quanto trattato internazionale, l’Accordo di associazione CEE-Turchia e gli strumenti su di esso basati, come il protocollo addizionale e la decisione n. 1/80, devono essere interpretati ai sensi dell’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – vale a dire, in buona fede – secondo il senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. V. sentenza del 2 marzo 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Racc. pag. I-1209, punto 47). V., inoltre, le conclusioni dell’11 aprile 2013 dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Demirkan (C‑221/11, pendente dinanzi alla Corte, paragrafo 53).
( 32 ) Sentenza Sahin, cit., punto 52. V., in tal senso, anche la citata sentenza Toprak e Oguz.
( 33 ) Sentenza Sahin, cit., punti 54 e 55. V. inoltre, analogamente, le citate sentenze Toprak e Oguz, punti 15 e 21, e Dereci e a., punti 99 e 100. Viceversa, la citata sentenza Abatay e a. concerneva autotrasportatori turchi che vivevano e lavoravano in Turchia, e che soggiornavano in Germania solo per brevi periodi.
( 34 ) Sentenza Dereci e a., cit., punto 87.
( 35 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
( 36 ) Questo perché la clausola di «standstill» vieta, inoltre, agli Stati membri di revocare le norme più favorevoli, anche se introdotte dopo che la clausola di «standstill» ha acquistato efficacia. Ciò è vero anche quando tale inasprimento non rende le norme pertinenti più restrittive rispetto a quelle risultanti dalla disposizione vigente alla data in cui la clausola di «standstill» ha acquistato efficacia. V. sentenza Toprak e Oguz, cit., punto 62.
( 37 ) Anche se dagli atti della causa non emerge alcuna prova di comportamento fraudolento o abusivo nel caso di specie, è tuttavia necessario rilevare che, in linea di principio, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto dell’Unione europea, e che i giudici nazionali possono, caso per caso, tenere conto del comportamento abusivo o fraudolento degli interessati per rifiutare loro, se necessario, il beneficio delle invocate disposizioni di diritto dell’Unione europea. V., in tal senso, sentenza Tum e Dari, cit., punto 64.
( 38 ) Sentenza del 30 settembre 1997, Ertanir (C-98/96, Racc. pag. I-5179, punti da 47 a 50 e giurisprudenza ivi citata).
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