CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 16 gennaio 2014 ( 1 )
Causa C‑237/12
Commissione europea
contro
Repubblica francese
«Violazione dei trattati — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Periodi di applicazione degli effluenti da allevamento — Capacità dei depositi per effluenti da allevamento — Limitazione dell’applicazione — Divieto di applicazione ai terreni in ripida pendenza o ai terreni gelati o innevati»
Indice
I – Introduzione
II – Normativa dell’Unione
III – Procedimento e conclusioni
IV – Valutazione
A – Sul fondamento normativo
B – Normative francesi applicabili ratione temporis
C – Sul parametro di valutazione dell’attuazione di elementi degli allegati alla direttiva nitrati
D – Sul primo motivo di ricorso: periodi di applicazione dei fertilizzanti
1. Sulle censure non contestate sotto il profilo del contenuto
2. Sull’applicazione di fertilizzanti del tipo II alle superfici prative seminate da più di sei mesi
3. Sull’applicazione di fertilizzanti del tipo III nel caso di superfici prative seminate da più di sei mesi
E – Sul secondo motivo di ricorso: capacità dei depositi per effluenti da allevamento
1. Sull’assenza di regole precise per la determinazione delle necessarie capacità dei depositi
2. Sulla durata dei periodi massimi di deposito da coprire
3. Sul deposito sul suolo
F – Terzo motivo di ricorso: fertilizzazione equilibrata
G – Quarto motivo di ricorso: garanzia del limite massimo di 170 kg di azoto per ettaro ed anno
1. Sulle vacche da latte
2. Sui restanti animali da allevamento
H – Quinto motivo di ricorso: applicazione ai terreni in pendenza
I – Sesto motivo di ricorso: terreni gelati o innevati
V – Sulle spese
VI – Conclusione
I – Introduzione
1.
La direttiva nitrati ( 2 ) riveste grande importanza per la qualità delle acque nell’Unione europea. Essa ha ad oggetto l’applicazione nell’agricoltura di fertilizzanti contenenti azoto, e in particolare di effluente da allevamento. Obiettivo della direttiva è prevenire che gli agricoltori applichino più azoto di quanto necessario alle piante nel momento considerato. Qualora tale quantitativo venga superato, sussiste il rischio che l’azoto non venga consumato dalle piante ma venga scaricato nell’ambiente.
2.
Rilevante al riguardo non è l’azoto in quanto tale, notoriamente presente nell’aria in grandi quantità, bensì determinati composti di azoto dei quali le piante necessitano per la loro crescita, e soprattutto il nitrato. Tali forme dell’azoto vengono chiamate «mineralizzate». L’effluente da allevamento contiene, accanto all’azoto mineralizzato, anche elevate quantità di azoto organico, ad esempio nelle proteine e negli amminoacidi. Siffatto azoto organico deve essere «mineralizzato» attraverso microorganismi, prima di essere disponibile per le piante.
3.
Il nitrato che non viene assimilato dalle piante può inquinare le acque. Esso si scioglie nell’acqua e può pertanto, nel percolato, raggiungere le acque sotterranee o le acque superficiali. Le acque superficiali possono inoltre venire inquinate dal nitrato presente nell’acqua che scorre in superficie. Tramite tale via di inquinamento può essere trasportato anche l’azoto organico, il quale viene mineralizzato solo nelle acque.
4.
Nelle acque superficiali, il nitrato esplica gli effetti dei fertilizzanti, stimolando in tal modo, in particolare, la crescita di determinate alghe. Queste ultime possono compromettere la qualità dell’acqua e la biodiversità delle acque. Possono inoltre proliferare anche tipi di alghe che secernono sostanze velenose. L’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee può compromettere, in particolare, la qualità dell’acqua potabile.
5.
È vero che la Commissione ha recentemente riferito di miglioramenti della qualità delle acque superficiali; tuttavia, nel caso delle acque sotterranee, non era praticamente ravvisabile alcun mutamento ( 3 ). Ciò vale anche per la Francia, dove, dal 2000, rispettivamente più del 10 % di tutte le stazioni di monitoraggio attestano, nelle acque sotterranee, valori di nitrati superiori ai 50 mg/l. Nel caso delle acque superficiali, ciò avviene ben più raramente, ed è inoltre ravvisabile una tendenza alla diminuzione delle misurazioni problematiche ( 4 ). In ogni caso, resta ancora molto da fare per ridurre l’inquinamento da nitrati delle acque.
6.
Non è la prima volta che la Corte si occupa della direttiva nitrati. Il presente procedimento rappresenta peraltro un nuovo gradino della sua attuazione. Mentre, finora, i procedimenti erano sostanzialmente intesi all’adozione stessa, da parte degli Stati membri, delle misure previste, nel caso presente la Commissione si occupa in maniera approfondita della qualità delle misure di attuazione.
7.
Il presente procedimento affronta, in parte, difficili questioni tecniche, concernenti, segnatamente, i periodi durante i quali deve essere vietata l’applicazione di effluente da allevamento, le capacita dei depositi per effluente da allevamento conseguentemente necessarie e i quantitativi di effluente che possono essere applicati, nonché l’applicazione a terreni in pendenza, gelati o innevati.
II – Normativa dell’Unione
8.
L’obiettivo della direttiva nitrati viene sancito dall’articolo 1:
«La presente direttiva mira a:
—
ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola;
—
prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».
9.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva nitrati, gli Stati membri adottano un codice o più codici di buona pratica agricola non vincolanti, i quali includano per lo meno gli elementi contemplati nell’allegato II, punto A, ed identificano, ai sensi dell’articolo 3, aree sensibili che richiedono una protezione speciale specificata dall’articolo 5:
«(1) (...) gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.
(2) (…)
(3) I programmi d’azione tengono conto:
a)
dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;
b)
delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.
(4) I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:
a)
le misure di cui all’allegato III;
b)
le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III.
(5) (…)
(6) (…)
(7) Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, rivedono i propri programmi d’azione, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi del paragrafo 5, per lo meno ogni quattro anni. Essi informano la Commissione di qualsiasi modifica dei propri programmi d’azione».
10.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure ai sensi degli allegati II e III:
«Allegato II
Codice (codici) di buona pratica agricola
A.
Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti elementi siano pertinenti:
1.
i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;
2.
l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;
3.
l’applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d’acqua, inondato, gelato o innevato;
4.
(…);
5.
la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l’inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;
6.
procedure di applicazione al terreno comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento in modo da mantenere le dispersioni nutrienti nell’acqua ad un livello accettabile.
B. (…).
Allegato III
Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)
1
Le misure in questione comprendono norme concernenti:
1.
i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
2.
la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente;
3.
la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:
a)
delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
b)
delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell’irrigazione;
c)
dell’uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;
e basata sull’equilibrio tra:
i)
il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e
ii)
l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:
—
alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell’inverno);
—
all’apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;
—
all’aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
—
all’aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
2.
Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.
Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. (…)
3.
Gli Stati membri possono calcolare i quantitativi di cui al paragrafo 2 sulla base del numero di animali».
III – Procedimento e conclusioni
11.
La Commissione ha iniziato l’esame delle normative francesi nel 2009, e, dopo un invito a presentare osservazioni datato 28 ottobre 2011, essa ha inviato alla Francia un parere motivato, nel quale fissava un termine ultimo che scadeva il 28 dicembre 2011 per l’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Poiché la risposta francese non aveva risolto le perplessità della Commissione, quest’ultima proponeva, il 16 maggio 2012, il presente ricorso.
12.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
1.
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo garantito la corretta e completa attuazione di tutti i requisiti di cui agli allegati II e III alla direttiva nitrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, e degli allegati II, parte A, punti 1, 2, 3, e 5, e III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2, a detta direttiva;
2.
condannare la Repubblica francese alle spese.
13.
La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
1.
respingere il ricorso della Commissione e
2.
condannare la Commissione alle spese.
14.
Le parti hanno svolto le proprie difese scritte nonché, il 7 novembre 2013, le proprie difese orali.
IV – Valutazione
A – Sul fondamento normativo
15.
Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva nitrati mira a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
16.
A tal fine, gli Stati membri designano, inter alia, le zone vulnerabili che possono o potrebbero essere inquinate dai nitrati qualora non venissero adottate misure di protezione. In relazione a tali zone, gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, devono fissare programmi d’azione.
17.
Siffatti programmi sono oggetto del presente procedimento. Essi riguardano la metà circa del territorio nazionale francese ( 5 ).
18.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva nitrati, i programmi d’azione prescrivono le misure vincolanti previste nell’allegato III e nei codici di buona pratica agricola. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i codici di buona pratica agricola devono includere per lo meno gli elementi contemplati nell’allegato II, parte A.
B – Normative francesi applicabili ratione temporis
19.
La Commissione, sia nel procedimento precontenzioso sia nel ricorso, ha contestato in particolare il decreto n. 2001-34 del 10 gennaio 2001 ( 6 ), e un decreto del 6 marzo 2001 ( 7 ) – aventi rispettivamente ad oggetto i programmi di azione nazionali intesi alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – nonché i programmi di azione di diversi Départements.
20.
La Francia si limita peraltro ad invocare normative più recenti, e in particolare un decreto del 19 dicembre 2011 ( 8 ), e anche la Commissione si pronuncia in merito a tali disposizioni.
21.
Occorre al riguardo osservare che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e la Corte non può, in linea di principio, tener conto di mutamenti successivi ( 9 ).
22.
Nel suo parere motivato del 28 ottobre 2011, la Commissione ha fissato alla Francia un termine finale al 28 dicembre 2011.
23.
Il decreto del 19 dicembre 2011 è entrato in vigore prima della scadenza di tale termine e deve pertanto, in linea di principio, essere preso in considerazione nella specie ( 10 ). Peraltro, l’articolo 2, paragrafo II, del decreto, menziona diverse disposizioni entrate in vigore solo il 1o settembre 2012, ossia dopo la scadenza del termine indicato nel parere motivato. Inoltre, talune norme devono essere rispettate solo a partire dal 1o luglio 2016, ossia a partire da un momento ancora successivo. Entrambi i gruppi di disposizioni non sono pertanto pertinenti nella specie.
24.
Occorre inoltre stabilire se la Commissione possa contestare le restanti disposizioni del decreto del 19 dicembre 2011. È vero che queste ultime non formavano l’oggetto del procedimento precontenzioso; tuttavia, non può esigersi in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell’atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnate nell’ambito del ricorso ( 11 ).
25.
Del pari, la Corte ha ritenuto ricevibile il ricorso con cui si impugnino nuovi provvedimenti nazionali che introducano deroghe nel sistema che forma oggetto del parere motivato, rimediando così parzialmente all’addebito. Non ammettere la ricevibilità del ricorso in un simile caso di specie, infatti, potrebbe consentire ad uno Stato membro di ostacolare un procedimento per inadempimento modificando leggermente la sua normativa ad ogni notifica di un parere motivato, mantenendo peraltro in vigore la normativa contestata ( 12 ).
26.
Per contro, diversa è l’ipotesi in cui vengano formulati addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nel parere motivato, con riguardo a provvedimenti nazionali adottati successivamente al parere stesso, al fine di porre rimedio agli addebiti formulati ( 13 ).
27.
Di conseguenza, si dovrà esaminare la ricevibilità di ciascuna delle censure formulate nel ricorso, verificando in che misura la Corte possa tenerne conto.
C – Sul parametro di valutazione dell’attuazione di elementi degli allegati alla direttiva nitrati
28.
La Francia obietta a diverse censure che la direttiva nitrati lascerebbe agli Stati membri il compito di decidere quali disposizioni adottare al fine di attuare i singoli elementi degli allegati II e II. La Commissione potrebbe pertanto censurare unicamente disposizioni manifestamente inadeguate.
29.
Va riconosciuto che gli elementi controversi sono formulati negli allegati in modo relativamente aperto. Gli Stati membri devono adottare norme o disposizioni relative a determinate questioni; tuttavia, dal solo testo non è sempre dato desumere in maniera esatta il contenuto che le norme di trasposizione debbano avere. Di conseguenza, la direttiva nitrati lascia agli Stati membri un margine discrezionale in sede di trasposizione ( 14 ).
30.
Tuttavia, tale margine discrezionale è limitato, principalmente, dall’obiettivo della direttiva nitrati, sancito dall’articolo 1 e consistente nel ridurre l’esistente inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e nel prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo ( 15 ). La direttiva mira pertanto a realizzare l’obiettivo di un miglioramento della qualità dell’ambiente ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 1, primo trattino, TFUE, e del principio dell’azione preventiva di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.
31.
In sede di fissazione delle misure necessarie nei programmi d’azione, gli Stati membri devono inoltre tenere conto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva nitrati – come anche ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE – dei dati scientifici e tecnici disponibili ( 16 ).
32.
La Commissione può in tal modo contestare tutti i vizi dei programmi d’azione nazionali che ostano ad un’efficace riduzione e prevenzione dell’inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola. Al riguardo, essa deve fondarsi, in particolare, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
33.
Nella specie, rivestono al riguardo interesse soprattutto tre studi. La Commissione richiama espressamente uno studio del 2001, redatto su incarico della medesima ( 17 ), e un contributo scientifico del 2007 ( 18 ), che essa non produce ma che non viene messo in discussione dalla Francia neanche sotto il profilo del contenuto. La Commissione ha inoltre pubblicato su Internet uno studio più recente del 2011 ( 19 ), da essa parimenti commissionato. È vero che quest’ultimo studio non può essere invocato a sfavore della Francia, in quanto le parti non lo richiamano. Tuttavia, poiché è evidente che la Commissione lo ritiene rilevante, occorre partire dal presupposto che esso documenta conoscenze scientifiche aggiornate rispetto allo studio del 2001. Esso è pertanto idoneo, in linea di principio, a indebolire o perlomeno a relativizzare gli argomenti della Commissione fondati su considerazioni scientifiche.
34.
Inoltre, la Francia può confutare corrispondenti censure ricorrendo, in particolare, a conoscenze scientifiche nuove o migliori. A tal fine, questo Stato membro produce diversi documenti.
35.
Infine, occorre sottolineare anche la necessità di una trasposizione della direttiva nitrati di applicazione pratica per gli agricoltori. Con riferimento alla trasposizione della direttiva habitat ( 20 ), la Corte ha deciso che, nell’ambito di tale direttiva, che stabilisce norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata a garantire il recepimento della direttiva sia chiara e precisa ( 21 ). Come mostrato dal presente procedimento, anche le disposizioni della direttiva nitrati sono complesse e di carattere tecnico. Inoltre, la loro applicazione pratica incombe prevalentemente non alle autorità, le quali devono disporre delle necessarie conoscenze, bensì agli agricoltori. Di conseguenza, il recepimento deve essere configurato in maniera talmente precisa e determinata da essere possibile anche senza una formazione come scienziato ambientale ( 22 ).
D – Sul primo motivo di ricorso: periodi di applicazione dei fertilizzanti
36.
Il primo motivo di ricorso comprende cinque censure riguardanti i periodi di applicazione dei fertilizzanti. In forza dell’allegato II, parte A, punto 1, della direttiva nitrati, il codice o i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere disposizioni circa i periodi nei quali non possono essere applicati fertilizzanti ai terreni agricoli, ove tali elementi siano pertinenti. Anche dall’allegato III, punto 1.1, della direttiva nitrati risulta che i programmi d’azione comprendono norme concernenti i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti.
37.
Per contro, la Francia richiama esclusivamente l’allegato I, punto I, del decreto del 19 dicembre 2011, il quale contiene nuove disposizioni sulla maggior parte delle censure. È vero che tale decreto è entrato in vigore prima del 28 dicembre 2011; tuttavia – come ammesso dalla Francia – ai sensi del suo articolo 2, paragrafo II, le disposizioni pertinenti erano applicabili solo a partire dal 1o settembre 2012. Esse non hanno pertanto determinato la situazione giuridica al momento che viene in rilievo.
38.
Di conseguenza, rileva la disciplina precedentemente in vigore di cui al decreto del 6 marzo 2001. Al pari delle nuove disposizioni, essa distingue, da un lato, fra diverse colture e, dall’altro, fra diversi tipi di fertilizzanti. Per quanto riguarda le colture, viene operata una distinzione fra le grandi colture primaverili e autunnali, nonché le superfici prative seminate da più di sei mesi. Il tipo I della classificazione dei fertilizzanti contempla sostanzialmente gli effluenti solidi, il tipo II, invece, sostanzialmente gli effluenti liquidi, ossia liquame o purino. Il tipo III comprende, ad esempio, concimi chimici artificiali.
1. Sulle censure non contestate sotto il profilo del contenuto
39.
La Commissione addebita alla Francia di essere venuta meno a tali obblighi nella misura in cui essa
—
non avrebbe vietato l’applicazione di fertilizzanti del tipo I nel caso delle grandi colture autunnali e delle superfici prative seminate da più di sei mesi;
—
avrebbe vietato l’applicazione di fertilizzanti del tipo I solo per i mesi di luglio e agosto nel caso delle grandi colture primaverili;
—
nel caso delle grandi colture autunnali, avrebbe vietato l’applicazione di fertilizzanti del tipo II solo dal 1o novembre al 15 gennaio, e, per i fertilizzanti del tipo III, non avrebbe imposto alcun divieto per il periodo successivo al 15 gennaio, e
—
nel caso delle grandi colture primaverili, avrebbe vietato l’applicazione di fertilizzanti del tipo II solo fino al 15 gennaio.
40.
Per quanto riguarda la rinuncia completa a imporre divieti, la Commissione sostiene che, ai sensi dell’allegato II, parte A, punto 1, e dell’allegato III, punto. 1.1, della direttiva nitrati, gli Stati membri sono obbligati, in linea di principio, ad emettere siffatti divieti. La rinuncia a imporre divieti deve pertanto essere giustificata.
41.
Nella parte in cui la Commissione censura l’insufficienza dei divieti esistenti, essa afferma che, dopo la fine ovvero prima dell’inizio del ciclo di crescita, non potrebbe essere applicato alcun fertilizzante.
42.
Tuttavia, la Francia non tenta di giustificare l’assenza di divieti o di motivare la durata dei divieti oggetto di critica, limitando i suoi argomenti all’illustrazione ovvero alla difesa dei divieti minimi di applicazione introdotti con l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011.
43.
Così facendo, la Francia non contesta l’insufficienza delle disposizioni esistenti prima del 2011. Poiché, tuttavia, le nuove norme non erano ancora in vigore al momento che viene in rilievo, tali censure sono fondate.
44.
Nella parte in cui la Commissione contesta le nuove disposizioni ( 23 ), il suo argomento deve essere tuttavia respinto già per il motivo correttamente dedotto dalla Francia, secondo il quale, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, dello statuto, e dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura in vigore al momento della proposizione del ricorso [adesso articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura], tali censure non sono desumibili dal ricorso, bensì unicamente da un allegato al parere motivato ( 24 ).
45.
Ciò risulta ancor più importante nella specie, in quanto la Commissione si limita, nel ricorso, a criticare l’insufficienza di determinati periodi di divieto, e solo in tale allegato indica i periodi di divieto che reputa adeguati. Quest’ultimo argomento modificherebbe, tuttavia, l’oggetto del ricorso, e avrebbe pertanto dovuto essere dedotto in maniera chiaramente riconoscibile già nel ricorso stesso (e nel procedimento precontenzioso). Le corrispondenti allegazioni contenute nella replica sono tardive ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura in vigore al momento della presentazione della replica (adesso articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura).
46.
Ciò non significa, tuttavia, che il presente motivo di ricorso lasci impregiudicato l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011. La Francia, infatti, ha illustrato in maniera incompleta le nuove norme attinenti all’applicazione alle superfici prative. Esse prevedono un’eccezione per l’applicazione di effluente da allevamento poco contaminato del tipo I alle superfici prative fino ad un limite di 20 kg di azoto per ettaro nel periodo di divieto dal 15 dicembre al 15 gennaio ( 25 ). Tuttavia, qualora gli agricoltori applicassero ogni mese una quantità tale di azoto, verrebbe raggiunto un valore di 240 kg di azoto l’anno, ossia una quantità ben superiore rispetto a quella ammissibile ai sensi dell’allegato III, punto 2, della direttiva nitrati. Alla luce di tale eccezione pertanto estremante ampia, si deve ritenere che l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011, rappresenti, con riferimento all’applicazione di effluente da allevamento del tipo I alle superfici prative, solo una modifica minima della situazione giuridica preesistente. Tale normativa è pertanto oggetto del presente procedimento, nella parte in cui essa consente per tutto l’anno l’applicazione di effluente da allevamento del tipo I alle superfici prative ( 26 ).
47.
Di conseguenza, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato II, parte A, punto 1, e dell’allegato III, punto1.1, della direttiva nitrati, in quanto
—
il decreto del 6 marzo 2001 non conteneva divieti di applicazione di fertilizzanti del tipo I nel caso delle grandi colture autunnali, e
—
l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011 contiene solo limitazioni minime all’applicazione di fertilizzanti del tipo I a superfici prative seminate da più di sei mesi;
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo I, nel caso delle grandi colture primaverili, solo fra il 1o luglio e il 31 agosto;
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo II, nel caso delle grandi colture autunnali, solo fra il 1o novembre e il 15 gennaio, nonché in quanto
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo III nel caso delle grandi colture autunnali, e di fertilizzanti del tipo II nel caso delle grandi colture primaverili, solo fino al 15 gennaio.
2. Sull’applicazione di fertilizzanti del tipo II alle superfici prative seminate da più di sei mesi
48.
La Commissione esige che la Francia vieti l’applicazione di fertilizzanti del tipo II alle superfici prative al più tardi a partire dal 15 settembre, e non solo dal 15 novembre, come previsto dai decreti del 6 marzo 2001 e del 19 dicembre 2011. Essa afferma che le piante crescono solo a partire da una temperatura esterna pari 5 °C, e assorbono quindi azoto. Inoltre, l’azoto organico verrebbe mineralizzato anche a basse temperature, ossia verrebbe convertito in una forma disponibile per le piante. Per ovviare al rischio della lisciviazione di tale azoto, si dovrebbe procedere a fertilizzazione al più tardi 15 giorni prima della fine del ciclo di crescita. Nella replica, la Commissione aggiunge che il fertilizzante del tipo II contiene concentrazioni particolarmente elevate di azoto minerale. Il rischio di inquinamento idrico sarebbe pertanto particolarmente alto.
49.
Secondo la Francia, devono essere presi in considerazione ulteriori aspetti. I suoi argomenti si concentrano peraltro, sostanzialmente, sul fertilizzante del tipo I, il quale non riveste interesse con riferimento alla presente censura.
50.
Per quanto riguarda il fertilizzante del tipo II, la Francia afferma, in termini relativamente generici, che l’azoto organico presente non viene mineralizzato così rapidamente come supposto dalla Commissione. Al fine di garantire una disponibilità sufficiente di azoto mineralizzato all’inizio del ciclo di crescita, sarebbe opportuno applicare il fertilizzante già alla fine dell’autunno precedente.
51.
Tuttavia, la Francia non contesta l’argomento concludente della Commissione attinente alla percentuale relativamente elevata di azoto già mineralizzato in tale fertilizzante. L’applicazione in autunno aumenta pertanto il rischio che dell’azoto mineralizzato venga perso per lisciviazione nel corso dell’inverno e contribuisca in tal modo all’inquinamento idrico, invece di essere consumato dalle piante.
52.
Neanche l’argomento della mancanza di azoto («faim d’azote») a causa di un’immobilizzazione di azoto da parte di microorganismi può giustificare un’applicazione in autunno. Piuttosto, è da temere che elevate percentuali dell’azoto applicato in autunno vengano immobilizzate o perse per lisciviazione fino alla primavera. Il rischio dell’immobilizzazione può essere affrontato solo attraverso un’applicazione il più possibile vicina al ciclo di crescita.
53.
Di conseguenza, poiché l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011 non vieta già a partire dal 15 settembre l’applicazione di fertilizzanti del tipo II a superfici prative seminate da più di sei mesi, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato II, parte A, punto 1, e dell’allegato III, punto 1.1 della direttiva nitrati.
3. Sull’applicazione di fertilizzanti del tipo III nel caso di superfici prative seminate da più di sei mesi
54.
La Commissione esige che venga vietata anche in febbraio l’applicazione di fertilizzanti del tipo III alle superfici prative nelle regioni montane, dove, durante tale periodo, le temperature restano al di sotto dei 5 °C. Essa non viene presa in considerazione né dal decreto del 6 marzo 2001 né dal decreto del 19 dicembre 2011.
55.
La concludenza di tale argomento si evince dal fatto che, a temperature più basse, le piante non crescono e, pertanto, non assorbono azoto. Inoltre, la Corte ha già affermato che l’importanza delle regole di cui all’allegato II, parte A, della direttiva nitrati, dev’essere valutata in funzione di criteri obiettivi quali le caratteristiche geologiche e climatiche di ciascuna regione ( 27 ). In relazione ai requisiti di cui all’allegato III, punto 1.1., ciò risulta già dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b). La circostanza che nelle regioni montane predominino più a lungo basse temperature deve pertanto essere presa in considerazione nei divieti di applicazione.
56.
La Francia non contesta questo persuasivo argomento della Commissione.
57.
Di conseguenza, poiché l’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre, non vieta l’applicazione in febbraio di fertilizzanti del tipo III a superfici prative seminate da più di sei mesi nelle regioni montane, qualora le temperature restino ivi al di sotto dei 5 °C, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato II, parte A, punto 1, e dell’allegato III, punto 1.1, della direttiva nitrati.
E – Sul secondo motivo di ricorso: capacità dei depositi per effluenti da allevamento
58.
Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione critica le norme francesi sull’immagazzinamento dell’effluente da allevamento.
59.
Ai sensi dell’allegato II, parte A, punto 5), della direttiva nitrati, il codice o i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere disposizioni concernenti la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l’inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come ad esempio foraggi insilati, ove tale punto sia pertinente. Anche in forza dell’allegato III, punto 1.2, i programmi d’azione comprendono norme concernenti la capacità dei depositi per effluenti da allevamento. Tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente.
60.
La Commissione censura alla Francia l’assenza di regole precise per calcolare in maniera verificabile le capacità necessarie. Laddove siano stati indicati, a fini di calcolo, determinati periodi di tempo, essi sarebbero troppo brevi, e l’immagazzinamento di effluente solido sul suolo non potrebbe essere consentito.
1. Sull’assenza di regole precise per la determinazione delle necessarie capacità dei depositi
61.
Secondo la Commissione, non è sufficiente che il diritto francese riproduca effettivamente, in maniera astratta, gli obiettivi delle norme sulle necessarie capacità dei depositi, ma non adotti alcuna disposizione concreta al fine di calcolare le necessarie capacità dei depositi delle singole aziende. Né gli agricoltori né le autorità di sorveglianza potrebbero stabilire quali capacità siano necessarie.
62.
La Francia non contesta la necessità di una disciplina concreta, ma replica alla Commissione che l’allegato II, parte II, punto 1, del decreto del 19 dicembre 2011 conterrebbe i criteri necessari. Le capacità dei depositi dovrebbero coprire i periodi di divieto per l’applicazione dell’effluente e dovrebbero essere calcolate con l’ausilio del metodo DEXEL (Diagnostic Environnement de l’Exploitation d’Élevage – diagnosi ambientale dell’allevamento).
63.
Siffatta disposizione è entrata formalmente in vigore direttamente al momento della pubblicazione del decreto. Secondo quanto affermato dalla Francia, che non è stata contraddetta sul punto, essa era immediatamente applicabile sulla base dei sussistenti periodi di divieto per lo spandimento. In tal senso, essa era in vigore già alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, il 28 dicembre 2011, e deve essere presa in considerazione nella specie.
64.
La Commissione eccepisce, tuttavia, che neanche il metodo DEXEL è sufficientemente chiaro, in quanto non prevede criteri semplici per la determinazione dell’effluente da allevamento prodotto. Piuttosto, esso conterrebbe un insieme complesso di regole, il quale dovrebbe essere applicato a ciascuna singola azienda da parte di esperti qualificati.
65.
Peraltro, non risulta che il ricorso ad esperti al fine di stabilire le necessarie capacità dei depositi sia inadeguato o sia escluso dalla direttiva nitrati. Piuttosto, anche uno studio della Commissione mostra che la determinazione precisa delle necessarie capacità dei depositi costituisce un compito estremamente complesso ( 28 ), il quale può ben richiedere la partecipazione di esperti.
66.
La Commissione ha inoltre criticato già nel procedimento precontenzioso il fatto che il metodo DEXEL comporti capacità di depositi troppo scarse. Essa concretizza tale critica in maniera ricevibile nella replica, affermando che non sarebbe previsto alcun margine di sicurezza e che il metodo, in sede di determinazione delle capacità dei depositi, prenderebbe in considerazione anche i vincoli economici e agronomici dell’azienda.
67.
La necessità di un margine di sicurezza si evince dal testo dell’allegato III, punto 1.2, della direttiva nitrati. Ai sensi di quest’ultimo, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento deve superare quella necessaria per il loro immagazzinamento nel periodo più lungo.
68.
Tuttavia, la Francia osserva giustamente che nell’allegato I, parte II, punto 1, paragrafo 3, del decreto del 19 dicembre 2011, è previsto un margine minimo di sicurezza. Ai sensi del medesimo, devono essere ricompresi i rischi legati al clima, ossia il rischio di periodi supplementari durante i quali l’effluente da allevamento non può essere applicato, ad esempio in quanto il terreno è gelato. Pertanto, siffatta censura della Commissione risulta infondata.
69.
Per quanto riguarda i vincoli economici ed agronomici, la direttiva nitrati non prevede in alcun punto che tali vincoli giustificherebbero deroghe ai suoi requisiti. Se un’azienda non può fornire le necessarie capacità dei depositi e neanche dimostrare uno smaltimento compatibile con l’ambiente, essa è tenuta, piuttosto, a limitare in maniera corrispondente il bestiame.
70.
I passaggi del documento sul metodo DEXEL citati dalla Commissione ( 29 ) non consentono, peraltro, di assumere che tale metodo, in sede di accertamento delle necessarie capacità dei depositi, sia ispirato da vincoli economici e agronomici. Piuttosto, essi mirano a soddisfare i requisiti della direttiva nitrati senza oneri superflui.
71.
Criticabile è, al massimo, il fatto che il metodo prevede misure transitorie prima dell’istituzione delle necessarie capacità dei depositi, accettando l’eventualità di uno spandimento in contrasto con la direttiva nitrati, fintantoché non siano disponibili sufficienti capacità dei depositi. È vero che, sotto il profilo pratico, sembra poco realistico insistere nel vietare agli agricoltori l’applicazione di effluenti da allevamento, nonostante i loro depositi siano già esauriti; tuttavia, se gli Stati membri tollerassero un siffatto comportamento, violerebbero la direttiva nitrati. Essi dovrebbero, piuttosto, adoperarsi affinché, all’occorrenza, gli agricoltori depositino altrove oppure facciano smaltire correttamente l’effluente da allevamento in eccedenza. Siffatto punto non è peraltro oggetto del ricorso.
72.
Di conseguenza, tale censura non è fondata.
2. Sulla durata dei periodi massimi di deposito da coprire
73.
Con la seconda censura del secondo motivo di ricorso, la Commissione critica espressamente il fatto che, nel calcolare le capacità dei depositi, siano stati ottenuti periodi massimi di deposito troppo brevi.
74.
Siffatta censura è fondata già per il fatto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo I, punto 2, del decreto del 19 dicembre 2011, i nuovi divieti di applicazione devono essere posti a fondamento del calcolo delle necessarie capacità dei depositi solo tre anni dopo l’adozione del 5° programma d’azione, e al più tardi a partire dal 1o luglio 2016. Poiché finora i divieti di applicazione restano formulati in maniera troppo sintetica ( 30 ), è inevitabile che le capacità dei depositi previste non coprano ancora i bisogni.
75.
La Commissione si spinge tuttavia oltre: a suo avviso, in tutti i Départements nelle regioni Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Poitou-Charentes, Franche-Comté, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Pays de Loire, Nord-Pas-de-Calais e Centre, dovrebbero essere assunti periodi di almeno sei mesi, nonché, nei Départements nelle regioni Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Midi‑Pyrénées e sulla Côte d’Azur, periodi di almeno cinque mesi. Per giustificare tali periodi, la Commissione si fonda sullo studio del 2001 ( 31 ).
76.
La Francia replica alla Commissione che tali requisiti hanno un carattere eccessivamente indistinto. Sussisterebbe una molteplicità di fattori che dovrebbero essere presi in considerazione e che potrebbero comportare periodi diversi.
77.
Occorre evidenziare due di tali fattori; da un lato, la gestione dell’effluente solido ovvero del letame di paglia compatto («fumier compact pailleux»), definito in Francia come fertilizzante del tipo I, e, dall’altro, l’importanza dei terreni erbosi.
78.
La Francia produce una sintesi di uno studio, non contestata dalla Commissione sotto il profilo del contenuto, dalla quale si evince che i diversi tipi di fertilizzanti, e in particolare il letame di paglia compatto, fissano in un primo momento più azoto minerale di quanto ne rilasciano ( 32 ). Anche qualora essi vengano applicati per un periodo relativamente lungo prima dell’inizio del periodo vegetativo, il rischio di un inquinamento idrico è pertanto limitato. Uno studio più recente, pubblicato dalla Commissione, perviene a risultati simili ( 33 ).
79.
Inoltre, sembra che i terreni erbosi possano assorbire azoto per periodi nettamente più lunghi rispetto ad altre colture. Lo studio del 2011 pubblicato dalla Commissione indica pertanto, per i terreni erbosi, periodi nettamente più brevi da coprire rispetto ad altre colture, e segnatamente, per la Francia, periodi fra i due e i sei mesi, a seconda della regione ( 34 ). Tale studio è determinante nella specie, in quanto aggiorna i dati scientifici illustrati nello studio del 2001 citato dalla Commissione.
80.
Senza che sia necessario esaminare in dettaglio le restanti obiezioni della Francia, si può quindi concludere nel senso che i periodi forfettari di sei o cinque mesi che la Commissione intende imporre non sono giustificati per tutta la Francia.
81.
Così, tali periodi sarebbero probabilmente troppo lunghi per un’azienda che gestisce un’attività di allevamento in un sistema di pascolo estensivo nel sud della Francia. Per contro, un’azienda di ingrasso nel nord, la quale impiega completamente le sue superfici per la produzione di foraggi, deve fare riferimento a periodi eventualmente persino più lunghi per calcolare le necessarie capacità dei depositi.
82.
Poiché le capacità dei depositi per l’effluente da allevamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo I, punti 1 e 2, nonché dell’allegato I, parte II, del decreto del 19 dicembre 2011, vengono calcolate sulla base di divieti di applicazione troppo brevi, la Francia è pertanto incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato II, parte A, punto 5, e dell’allegato III, punto 1.2, della direttiva nitrati. Per il resto, tale censura è infondata.
3. Sul deposito sul suolo
83.
Con l’ultima censura del secondo motivo di ricorso, la Commissione contesta che quasi tutti i programmi d’azione della Francia consentono il deposito di letame di paglia compatto sul suolo per un periodo di dieci mesi, senza che siano necessari un isolamento rispetto al terreno o una copertura. Ciò consentirebbe al nitrato di pervenire nelle acque sotterranee e, nel caso di forti piogge, anche nelle acque superficiali. Per la prima volta in fase di replica, la Commissione censura l’incontrollabilità delle condizioni di un deposito previste nel diritto francese.
84.
La Francia eccepisce anzitutto, correttamente, che nel parere motivato la Commissione considerava ancora ammissibile un deposito provvisorio di alcune settimane ( 35 ). Tale censura è pertanto ricevibile solo nella parte in cui la Commissione contesta un deposito più lungo di alcune settimane.
85.
Anche per quanto attiene alla controllabilità del rispetto di tali condizioni, la critica della Commissione contenuta nella replica amplia l’oggetto del procedimento. Tale critica, infatti, non riguarda direttamente i rischi di inquinamento della prassi ammessa, bensì il rischio di un deposito vietato di effluente da allevamento sul suolo, rischio non menzionato in precedenza.
86.
Per contro, nella parte in cui la Commissione, nel ricorso, contesta le condizioni di un deposito, e segnatamente l’assenza di isolamento rispetto al suolo e l’assenza di copertura, la sua censura, contrariamente a quanto ritenuto dalla Francia, era contenuta, perlomeno implicitamente, nella censura sollevata nel procedimento precontenzioso, la quale criticava un deposito eccessivamente lungo sul suolo. Tali condizioni, infatti, sono tipiche per il rischio di inquinamento idrico connesso a siffatta prassi. Questa censura è quindi ricevibile.
87.
È vero che la Francia invoca una disciplina entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo II, del decreto del 19 dicembre 2011, solo successivamente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato, e segnatamente l’allegato I, parte II, punto 2. Tuttavia, secondo i dati forniti dalla Francia, che non sono stati oggetto di contestazione, tali disposizioni corrispondono al 4° programma di azione, già in vigore in precedenza. Di conseguenza, esse possono essere prese in considerazione nella specie.
88.
Tali disposizioni diminuiscono il rischio di un inquinamento idrico, in quanto il letame di paglia compatto deve anzitutto essere depositato per due mesi, affinché possano fuoriuscire eventuali liquidi contenenti nitrati. Nell’effluente rimanente, sostanzialmente secco, non viene generata in un primo momento praticamente alcuna eccedenza di nitrato, in quanto l’azoto mineralizzato viene nuovamente assorbito da microorganismi ( 36 ).
89.
Anche stando alle indicazioni fornite dalla Francia, l’assorbimento di azoto mineralizzato da parte di microbi è tuttavia limitato nel tempo, sostanzialmente all’autunno e all’inverno ( 37 ). Poiché l’effluente da allevamento può tuttavia essere depositato per un periodo fino a dieci mesi, si deve partire dal presupposto che, nelle stagioni più calde, venga nuovamente generata un’eccedenza di azoto mineralizzato. Al più tardi in tale momento assume rilievo anche l’assenza di un obbligo di isolare l’effluente da allevamento rispetto al suolo e di coprirlo. Il letame di paglia compatto che si trova a cielo aperto può infatti venire nuovamente arricchito di acqua attraverso la pioggia, acqua che assorbe l’azoto mineralizzato e lo trasporta nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali.
90.
Poiché l’allegato I, parte II, punto 2, del decreto del 19 dicembre 2011 consente il deposito sul suolo di letame di paglia compatto per un periodo fino a dieci mesi, senza prevedere che l’effluente da allevamento venga isolato rispetto al suolo e coperto, la Francia è pertanto incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato II, parte A, punto 5, e dell’allegato III, punto 1.2, della direttiva nitrati.
F – Terzo motivo di ricorso: fertilizzazione equilibrata
91.
La Corte di giustizia ha già stabilito che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’allegato III, punto 1.3, della direttiva nitrati, le misure da inserire nei programmi di azione contengono regole relative alla limitazione dell’applicazione al suolo dei fertilizzanti basate su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione ( 38 ). Questa interpretazione dell’allegato III, punto 1.3, è del resto confermata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia creare gli strumenti necessari affinché sia garantita, nella Comunità, la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ( 39 ).
92.
La Commissione contesta il fatto che le disposizioni francesi, pur ripetendo tali principi, non li traspongano in una disposizione direttamente applicabile. Occorrerebbe un metodo di calcolo affidabile, nonché la fissazione dei parametri necessari che consentano agli agricoltori di calcolare i quantitativi di effluente da allevamento da poter applicare. Tali parametri dovrebbero prendere in considerazione, in particolare, le relative colture, l’efficacia dell’azoto nel rispettivo tipo di effluente da allevamento e l’azoto già presente nel terreno.
93.
La Francia solleva essenzialmente due eccezioni avverso tale motivo di ricorso: in primo luogo, la direttiva nitrati non esigerebbe una disciplina talmente precisa; in secondo luogo, l’allegato I, parte III, punto 1, del decreto del 19 dicembre 2011 sarebbe persino più idoneo ad assicurare una fertilizzazione equilibrata rispetto ai requisiti della Commissione.
94.
Quanto alla prima eccezione, la Corte ha già avuto modo di precisare che l’allegato III, punto 1.3, della direttiva nitrati deve essere trasposto in maniera precisa ( 40 ). Il necessario grado di precisione deve essere determinato avendo riguardo ai destinatari della normativa. Essi devono poter riconoscere gli obblighi ai quali sono soggetti. Se le rispettive norme sono indirizzate agli agricoltori, questi devono poter valutare in maniera affidabile, con i mezzi a loro disposizione, quali quantitativi di effluente da allevamento essi possono applicare.
95.
Nella specie, non occorre verificare se tali requisiti possano essere soddisfatti solo attraverso il sistema della Commissione.
96.
Le disposizioni menzionate dalla Francia non li soddisferebbero già per il fatto che esse non erano ancora applicabili agli agricoltori alla scadenza del termine indicato nel parere motivato. L’allegato I, parte III, punto 1, lettera c), del decreto del 19 dicembre 2011, il quale fissa gli obblighi degli agricoltori, era infatti applicabile, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo II, del decreto, solo a partire dal 1o settembre 2012.
97.
Il sistema sancito dall’allegato I, parte III, punto 1, lettere a) e b), del decreto del 19 dicembre 2011, pur essendo in vigore al momento che viene in rilievo, non poteva tuttavia neanch’esso essere applicato. La lettera a) esige, infatti, la fissazione di disposizioni di attuazione, ossia un’elaborazione operativa, e la loro integrazione mediante dei parametri. Ai sensi della lettera b), questi ultimi devono essere fissati dalle regioni per ciascuna coltura e per i terreni erbosi. Secondo la Commissione, tali disposizioni sono entrate in vigore solo successivamente alla scadenza del termine rilevante, e segnatamente il 1o settembre 2012.
98.
Nella parte in cui la Commissione contesta per la prima volta nella replica vizi di contenuto di tali disposizioni regionali e determinate precisazioni di cui al decreto del 19 dicembre 2011, essa tenta di ampliare l’oggetto del presente procedimento. Tale argomento è pertanto irricevibile.
99.
Per quanto attiene, infine, alle vecchie disposizioni di cui al punto 2.3 dell’allegato al decreto del 6 marzo 2001, ancora applicabili agli agricoltori al momento che viene in rilievo, esse si limitano ad esigere da questi ultimi una fertilizzazione equilibrata ai sensi dell’allegato III, punto 1.3 della direttiva nitrati.
100.
Intendo l’argomento formulato dalla Francia in relazione a tali disposizioni nel senso che gli agricoltori devono successivamente determinare essi stessi, per ciascuna singola parcella, la fertilizzazione ammissibile. A tale soluzione deve essere preferita la fissazione di parametri determinati, in quanto potrebbero essere prese appieno in considerazione le caratteristiche locali.
101.
Teoricamente, tale approccio promette una fertilizzazione ottimale. Tuttavia, il presente procedimento mostra che la determinazione della fertilizzazione ammissibile costituisce un’impresa estremamente complessa. Non sembra che ogni agricoltore possa assolvere tale compito senza precetti più concreti ( 41 ). Inoltre, in assenza di criteri facilmente verificabili, sussiste un significativo rischio di abuso. Del resto, anche la Francia, con le nuove norme, ha abbandonato tale approccio, sostituendolo con norme regionali di attuazione.
102.
Di conseguenza, non avendo fissato, nel decreto del 6 marzo 2001, norme sufficientemente chiare concernenti la fertilizzazione equilibrata, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’allegato III, punto 1.3 della direttiva nitrati.
G – Quarto motivo di ricorso: garanzia del limite massimo di 170 kg di azoto per ettaro ed anno
103.
Tale motivo di ricorso si riferisce al metodo, applicato in Francia, consistente nel rispetto del limite massimo di 170 kg di azoto per ettaro ed anno, ai sensi dell’allegato III, punto 2, della direttiva nitrati. L’allegato III, punto 3, consente di determinare tale quantitativo sulla base del numero di animali. Siffatto metodo viene applicato in Francia indicando, per i diversi tipi di animali, i quantitativi di azoto contenuti nell’effluente di un esemplare applicato nel corso di un anno.
104.
La determinazione del quantitativo di azoto ammissibile sulla base del numero di animali è manifestamente intesa a facilitare l’applicazione del limite massimo. Gli agricoltori non sono tenuti a verificare il quantitativo di azoto effettivamente applicato. Fintantoché il numero dei loro animali non supera la capacità di assorbimento dei terreni fertilizzati, è sufficiente, piuttosto, distribuire in maniera uniforme l’effluente da allevamento, al fine di soddisfare tali requisiti.
105.
La Commissione eccepisce, tuttavia, che la Francia assumerebbe, per i diversi tipi di animali, quantitativi troppo bassi di azoto nell’effluente da allevamento applicato.
106.
È vero che, anche in relazione a tale motivo di ricorso, la Francia richiama a torto le nuove disposizioni del decreto del 19 dicembre 2011, e segnatamente l’allegato II, applicabile ai sensi dell’allegato I, parte V, in combinato con l’articolo 2, paragrafo II, solo a partire dall’autunno del 2012. Tuttavia, ciò riveste interesse solo per la valutazione dei valori di escrezione delle vacche da latte, in quanto i valori per i restanti animali d’allevamento sono stati mantenuti.
1. Sulle vacche da latte
107.
La Commissione fonda la contestazione dei valori di escrezione per le vacche da latte su due argomenti, fondati su considerazioni scientifiche: in primo luogo, non verrebbe presa in considerazione la produzione di latte delle vacche. Un aumento della produzione di latte comporterebbe, infatti, anche l’espulsione di maggiori quantitativi di azoto. In secondo luogo, la Commissione contesta l’applicazione di un cosiddetto coefficiente di volatilizzazione eccessivamente elevato.
108.
La Francia non contesta l’argomento della Commissione fondato sulla produzione di latte, e in particolare i suoi fondamenti scientifici. Piuttosto, l’allegato II, lettera B, del decreto del 19 dicembre 2011, conferma la posizione della Commissione. Invece di un singolo valore di escrezione, vengono ivi fissati diversi valori, a prescindere dalla produzione di latte. Tale censura è pertanto fondata.
109.
Il secondo argomento, attinente al cosiddetto coefficiente di volatilizzazione, esige un chiarimento. Tale coefficiente consente di dedurre dai quantitativi di azoto espulsi una percentuale che si volatilizza nell’aria prima dello spandimento. Siffatta deduzione viene desunta da una decisione della Corte di giustizia, nella quale è stato rilevato che, ai fini dell’applicazione del limite massimo annuo di 170 kg, è rilevante l’azoto che contiene l’effluente da allevamento al momento dello spandimento. La volatilizzazione di azoto durante lo spandimento non può pertanto essere presa in considerazione a fini di deduzione ( 42 ). La Commissione non mette peraltro in discussione la possibilità di tenere conto, in tale contesto, dell’azoto volatilizzatosi prima dello spandimento, ossia nella stalla e durante il deposito dell’effluente da allevamento.
110.
Per procedere a tale deduzione, la Francia applica il coefficiente di volatilizzazione. Prima del decreto del 19 dicembre 2011, tale coefficiente era pari, per le vacche da latte, al 30 %. La Francia assumeva, cioè, che il 30 % dell’azoto espulso nella stalla venisse scaricato nell’aria in tal luogo oppure durante il deposito dell’effluente. La Commissione richiama tuttavia un contributo scientifico del 2007 ( 43 ), dal quale risulta un coefficiente pari soltanto al 24 %.
111.
Le opere dottrinali prodotte dalla Francia confermano tale valore ( 44 ). Di conseguenza, il decreto del 19 dicembre 2011 non si fonda più su un coefficiente del 30 %, bensì su un coefficiente del 25 %.
112.
Pertanto, poiché il decreto del 6 marzo 2001, nel fissare i valori di escrezione per le vacche da latte, non ha preso in considerazione in maniera adeguata le differenze nella produzione del latte e si è fondato su un coefficiente di volatilizzazione eccessivamente elevato, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, in combinato con l’allegato III, punti 2 e 3, della direttiva nitrati.
113.
Nella parte in cui la Commissione contesta un regime transitorio per il periodo dal 1o settembre 2012 al 31 agosto 2013, occorre rilevare che tale regime non era oggetto del procedimento precontenzioso. Ne consegue che tale argomento è irricevibile.
2. Sui restanti animali da allevamento
114.
Nel caso dei restanti animali da allevamento, la critica della Commissione si limita ai rispettivi coefficienti di volatilizzazione rimasti identici prima e dopo il decreto del 19 dicembre 2011. La Commissione ha tuttavia ritirato il proprio ricorso per quanto riguarda i suini.
115.
In tale contesto, la Commissione ammette, per i bovini diversi dalle vacche da latte, l’obiezione mossa dalla Francia, secondo la quale essa, nella concretizzazione di tali addebiti nel ricorso, era incorsa in un errore di diritto che aveva comportato una falsa presentazione delle conseguenze del coefficiente contestato. La stessa non contesta neanche l’argomento formulato dalla Francia, secondo il quale il medesimo errore riguarda anche la presentazione delle conseguenze nel caso degli altri animali da allevamento. Tale errore di diritto non fa peraltro venire meno, di per sé, la censura dell’applicazione di un coefficiente eccessivamente elevato.
116.
Del resto, occorre ricordare che la Commissione, in una tabella relativa ai restanti tipi di bovini, afferma erroneamente di applicare un coefficiente del 30 %, sebbene essa applichi in realtà un coefficiente del 21 % ( 45 ). È possibile che ciò costituisca la fonte dell’equivoco in cui è incorsa la Francia, e segnatamente che la Commissione non metterebbe più in discussione i coefficienti francesi ( 46 ). Tale interpretazione non può tuttavia essere ascritta al manifesto errore redazionale della Commissione, in quanto il contesto e i valori concretamente indicati mostrano che la Commissione continua a partire dal presupposto di un coefficiente più basso.
117.
La Francia sostiene, inoltre, che i coefficienti contestati sono stati determinati applicando un metodo più valido rispetto ai valori richiamati dalla Commissione. I valori della Commissione verrebbero desunti dai quantitativi di azoto rilasciati nell’aria ambiente dalle stalle e dai depositi di effluente da allevamento. Per contro, i valori francesi si fonderebbero su un raffronto fra l’azoto espulso e l’azoto ancora presente nell’effluente da allevamento, allorché quest’ultimo lascia la stalla o il deposito per essere applicato.
118.
La Commissione, pur non contestando espressamente tale argomento, a prima vista plausibile, lo fa tuttavia implicitamente, in quanto essa mantiene i propri valori.
119.
Dubbi sorgono in relazione alla posizione francese, in quanto la rassegna dottrinale prodotta dalla Francia non fa trasparire una preferenza di metodo, bensì mostra che tutti i valori nella dottrina si fondano su esperimenti che tengono conto soltanto delle condizioni concrete di allevamento di volta in volta esaminate ( 47 ). Inoltre, in tal sede si sottolinea l’elevata variabilità dei valori accertati, e si afferma che i coefficienti francesi sono estremamente vicini ai valori nella dottrina ( 48 ). Infine, viene incluso, senza essere messo in discussione, anche lo studio citato dalla Commissione.
120.
Qualora vengano inoltre consultati i documenti francesi, nei quali vengono identificati per la prima volta i coefficienti di volatilizzazione per i bovini ancora oggi in vigore, si rileva che si tratta unicamente del valore medio indicato nella letteratura allora disponibile sulla volatilizzazione dell’azoto espulso dalle vacche da latte ( 49 ). Una discussione sulla metodologia non è ravvisabile.
121.
Di conseguenza, non si può partire dal presupposto che eventuali differenze di metodo in sede di determinazione dei coefficienti mettano in discussione il fondamento scientifico di tale motivo di ricorso della Commissione.
122.
Un maggior peso potrebbe essere attribuito all’obiezione della Francia, secondo la quale i dati scientificamente rilevati presentano significative differenze al momento della volatilizzazione di nitrato nella stalla e durante il deposito. Siffatta variabilità depone contro la possibilità di considerare un determinato valore quale unico coefficiente di volatilizzazione corretto. Ciò potrebbe essere inteso nel senso che gli Stati membri sono liberi, in linea di principio, di fissare un coefficiente di volatilizzazione che si muove nell’ambito fissato dai diversi risultati degli studi scientifici.
123.
Un siffatto margine di discrezionalità sarebbe tuttavia incompatibile con il principio dell’azione preventiva, il quale deve essere rispettato in sede di applicazione della direttiva nitrati ( 50 ) e pertanto anche in sede di trasposizione dell’allegato III, punti 2 e 3. Di conseguenza, il quantitativo di escrezione fissato per animale deve assolutamente garantire che il limite massimo di 170 kg non venga violato. Ciò ha successo solo se viene fissato un quantitativo talmente basso che, a prescindere dalla variabilità dei valori di volatilizzazione effettivi, non vengono in alcun caso applicati più di 170 kg di nitrato.
124.
Diversamente si deve temere che, a causa delle condizioni climatiche o delle pratiche tipiche di determinate regioni, venga rilasciato nell’aria in modo continuativo meno azoto prima dello spandimento rispetto a quanto assunto per il coefficiente di volatilizzazione. Ivi verrebbero dunque applicati più di 170 kg di azoto per anno ed ettaro. Ciò potrebbe comportare gli inquinamenti idrici che devono essere impediti dai programmi di azione.
125.
Di conseguenza, i coefficienti di volatilizzazione possono essere fissati, in sede di determinazione dei quantitativi di escrezione per l’applicazione del limite massimo sulla base del numero di animali ai sensi dell’allegato III, punti 2 e 3, della direttiva nitrati, solo sulla scorta della volatilizzazione più bassa scientificamente dimostrabile.
126.
Qualora gli Stati membri intendano ciononostante consentire agli agricoltori di esaurire completamente in ogni caso i quantitativi massimi ammissibili, essi non possono fissare i quantitativi di applicazione ammissibili mediante una semplice tipizzazione sulla scorta del numero di animali. Ogni tipizzazione, infatti, deve essere provvista di un margine di sicurezza sufficiente, al fine di evitare che, in determinati casi, il limite massimo venga superato.
127.
Poiché i bassi coefficienti di volatilizzazione richiesti dalla Commissione si fondano, sostanzialmente, su un contributo scientifico risalente al 2007 ( 51 ), il quale non viene confutato dalla Francia mediante dati migliori, essi sono pertanto rilevanti per il presente motivo di ricorso.
128.
Tuttavia, la Francia applica, per i restanti tipi di animali da allevamento, coefficienti di volatilizzazione manifestamente più elevati rispetto a quelli ammissibili in virtù dei dati della Commissione, e segnatamente il 30 % invece del 21 % per i restanti bovini, il 60 % invece del 30 % per il pollame, rispettivamente il 30 % invece del 9,5 % per ovini e caprini, il 30 % invece del 13 % per gli equini, nonché il 60 % invece del 45 % per i conigli.
129.
Di conseguenza, poiché la fissazione dei valori di escrezione per i bovini, eccezion fatta per le vacche da latte, nonché per il pollame, gli ovini, i caprini, gli equini e i conigli, di cui all’allegato II del decreto del 19 dicembre 2011, si fondava su coefficienti di valutazione troppo elevati, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, in combinato con l’allegato III, punti 2 e 3, della direttiva nitrati.
H – Quinto motivo di ricorso: applicazione ai terreni in pendenza
130.
A norma dell’allegato II, parte A, punto 2, della direttiva nitrati, il codice o i codici di buona pratica agricola dovrebbero contenere disposizioni circa l’applicazione dei fertilizzanti ai terreni agricoli in ripida pendenza, ove tale elemento sia pertinente. La pendenza del suolo deve essere presa in considerazione anche ai sensi dell’allegato III, punto 3, lettera a).
131.
Con il quinto motivo di ricorso, la Commissione afferma che la Francia ha effettivamente vietato l’applicazione a siffatti terreni, ma non ha disciplinato la pendenza ammissibile. Ai campi, l’applicazione dovrebbe essere vietata a partire da una pendenza dell’8 %, nel caso dei terreni erbosi sarebbe ammessa una pendenza fino al 15 %.
132.
La Francia sostiene, invece, che la pendenza non debba essere disciplinata. Piuttosto, molti altri fattori rivestirebbero parimenti importanza per il rischio di inquinamento idrico. Un divieto formulato in termini generici, nel cui ambito gli agricoltori possano tenere conto di tali fattori, sarebbe pertanto sufficiente.
133.
La Commissione non mette in discussione l’importanza di altri fattori, tuttavia si richiama ad uno studio che parte dal presupposto di rischi elevati già da una pendenza del 5 %, e consiglia di fertilizzare solo fino ad una pendenza del 7 %. Nel caso di impiego di un’adeguata attrezzatura o nelle zone montane si potrebbe procedere alla fertilizzazione fino ad una pendenza del 10 %. Peraltro, il liquame, ossia l’effluente liquido, dovrebbe essere applicato in ogni caso solo fino ad una pendenza del 7 % ( 52 ).
134.
La Francia non fa valere alcun argomento scientifico al fine di controbattere tali raccomandazioni. Ciò potrebbe essere interpretato nel senso che tale argomento della Commissione non è stato confutato. Poiché i programmi di azione devono essere fondati sui migliori dati scientifici disponibili, la Francia non avrebbe conseguentemente disciplinato in maniera sufficiente l’applicazione di fertilizzanti a terreni in ripida pendenza.
135.
Tuttavia, in uno studio recente pubblicato dalla Commissione su Internet, si sconsiglia di procedere ad una fertilizzazione superficiale solo su parcelle a riposo con una pendenza superiore all’8 %, e ciò, in particolare, in presenza di un pendio lungo più di 100 metri. Soltanto a partire da una pendenza del 15 % viene raccomandato un divieto totale di fertilizzazione. Entrambe le raccomandazioni valgono soprattutto nelle vicinanze di acque superficiali ( 53 ).
136.
La lunghezza del pendio superiore a 100 metri serve unicamente, nel caso di pendii caratterizzati da una pendenza superiore all’8 %, ad illustrare rischi particolari. Essa non deve pertanto essere considerata un requisito necessario di un obbligo di divieto.
137.
A prima vista, si potrebbe assumere che per la vicinanza di acque superficiali valga lo stesso che per la lunghezza del pendio. Tuttavia, lo studio limita l’illustrazione dei rischi di uno spandimento su pendii ripidi ad un inquinamento delle acque superficiali. Secondo tale studio, lo spandimento su terreni in pendenza è problematico in quanto l’effluente o composti azotati già sciolti nell’acqua possono essere trasportati a valle con l’acqua che scorre. Qualora ivi si trovino acque superficiali, queste possono venire direttamente inquinate.
138.
Rischi specifici per le acque sotterranee a seguito dell’applicazione di effluente da allevamento a terreni in pendenza, pur essendo ipotizzabili, non vengono tuttavia menzionati né nello studio né nell’argomento della Commissione. Quest’ultima non ha pertanto dimostrato che i divieti di applicazione a terreni in pendenza sono necessari quando nelle vicinanze non si trovano acque superficiali.
139.
Tuttavia, le norme francesi sull’applicazione di effluente da allevamento nelle vicinanze di acque superficiali ai sensi dell’allegato I, parte VI, del decreto del 19 dicembre 2011 non fanno venire meno tale motivo di ricorso. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo II, del decreto, anche tali norme sono entrate in vigore solo il 1o settembre 2012, alla scadenza del termine che viene in rilievo, e sono dunque irrilevanti nella specie. In secondo luogo, non consta che le distanze ivi previste diminuirebbero il rischio di immissioni di sostanze tossiche su pendii ripidi. Esse si applicano, infatti, a prescindere dalla pendenza dei terreni circostanti e sono pertanto calcolate, anche oggettivamente, in maniera eccessivamente ristretta. Le distanze di sicurezza, infatti, vanno unicamente dai due ai 35 metri. Nel caso di acque ai piedi di pendii, tali distanze non possono escludere l’immissione diretta di nitrati.
140.
Di conseguenza, non vietando, nelle vicinanze di acque superficiali, l’applicazione di effluente da allevamento a pendii con una pendenza superiore al 15 %, nonché, in superficie, alle parcelle a riposo con una pendenza dall’8 % al 15 %, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, in combinato con l’allegato II, lettera A, punto 2, e con l’allegato III, punto 3, lettera a), della direttiva nitrati. Per il resto, tale motivo di ricorso deve essere respinto.
I – Sesto motivo di ricorso: terreni gelati o innevati
141.
Ai sensi dell’allegato II, parte A, punto 3, della direttiva nitrati, i programmi d’azione devono contenere disposizioni concernenti l’applicazione di fertilizzanti al terreno gelato o innevato. Ai sensi dell’allegato III, punto 1.3, lettera b), devono essere prese in considerazione le condizioni climatiche.
142.
Con il sesto motivo di ricorso, la Commissione contesta il fatto che, ai sensi del punto 2.5, numero 3, dell’allegato del decreto del 6 marzo 2001, gli agricoltori possono, a certe condizioni, applicare fertilizzanti dei tipi I e III al terreno gelato. Lo stesso vale per l’applicazione di fertilizzanti del tipo I al terreno innevato. Qualora, nel corso di 24 ore, il terreno sgeli e geli nuovamente in maniera alternata, possono essere applicati tutti i fertilizzanti.
143.
La Francia obietta che, nella direttiva nitrati, non è previsto un divieto assoluto di applicare fertilizzanti ai terreni gelati o innevati.
144.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, il margine discrezionale in sede di trasposizione viene limitato dagli obiettivi della direttiva nitrati e dallo stato delle conoscenze scientifiche ( 54 ). Dallo studio prodotto dalla Commissione si evince che la fertilizzazione di terreni gelati o innevati non può mai essere ammessa, in quanto genera rischi considerevoli per le acque sotterranee e per le acque superficiali ( 55 ). Il medesimo studio sottolinea che proprio l’alternanza fra il congelamento e il decongelamento del terreno stimola la mineralizzazione dell’azoto. I composti azotati generati sono idrosolubili e possono pertanto contribuire all’inquinamento delle acque sotterranee, in particolare, in quanto, alle corrispondenti basse temperature, le piante non assorbono ancora azoto ( 56 ).
145.
La Francia non contesta tale argomento, fondato su considerazioni scientifiche.
146.
È vero che il recente studio della Commissione prende in considerazione una relativizzazione del divieto di applicazione per i terreni secchi e gelati, i quali sono esposti ad un particolare rischio di compattamento causato dal passaggio di veicoli ( 57 ). Le deroghe francesi non sono tuttavia ispirate a tale caso.
147.
Di conseguenza, poiché il punto 2.5, numero 3, dell’allegato del decreto del 6 marzo 2011, consente l’applicazione di fertilizzanti a terreni che, nel corso di 24 ore, sgelano e gelano nuovamente in maniera alternata, nonché prevede la possibilità di ammettere, a certe condizioni, l’applicazione di fertilizzanti dei tipi I e III al terreno gelato, nonché di fertilizzanti del tipo I al terreno innevato, la Francia è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, in combinato con l’allegato II, parte A, punto 3, e l’allegato III, punto 1.3, lettera b), della direttiva nitrati.
V – Sulle spese
148.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese – anche tenuto conto delle censure ritirate e dell’argomento irricevibile della Commissione – rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.
VI – Conclusione
149.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1)
La Repubblica francese è incorsa in una violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, in combinato con l’allegato II, parte A, punti 1, 2, 3 e 5, nonché con l’allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3, 2 e 3, alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in quanto
—
il decreto del 6 marzo 2001 sul programma di azione nazionale da attuare nelle zone vulnerabili al fine di ridurre l’inquinamento idrico provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non conteneva divieti di applicazione di fertilizzanti del tipo I nel caso di grandi colture autunnali,
—
l’allegato I, parte I, al decreto del 19 dicembre 2011 sul programma di azione nazionale da attuare nelle zone vulnerabili al fine di ridurre l’inquinamento idrico provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, contiene limitazioni solo minime all’applicazione di fertilizzanti del tipo I a superfici prative seminate da più di sei mesi,
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo I, nel caso delle grandi colture primaverili, solo fra il 1o luglio e il 31 agosto;
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo II, nel caso delle grandi colture autunnali, solo fra il 1o novembre e il 15 gennaio;
—
il decreto del 6 marzo 2001 vietava l’applicazione di fertilizzanti del tipo III, nel caso delle grandi colture autunnali, e di fertilizzanti del tipo II, nel caso delle grandi colture primaverili, solo fino al 15 gennaio;
—
l’allegato I, parte I, al decreto del 19 dicembre 2011 non vieta già dal 15 settembre l’applicazione di fertilizzanti del tipo II alle superfici prative seminate da più di sei mesi;
—
l’allegato I, parte I, al decreto del 19 dicembre 2011 non vieta l’applicazione in febbraio di fertilizzanti del tipo III a superfici prative seminate da più di sei mesi situate nelle regioni montane, qualora ivi le temperature restino al di sotto dei 5 gradi;
—
le capacità dei depositi per l’effluente da allevamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo I, punti 1 e 2, nonché dell’allegato I, parte II, al decreto del 19 dicembre 2011, vengono calcolate sulla base di divieti di applicazione troppo brevi;
—
l’allegato I, parte II, punto 2, del decreto del 19 dicembre 2011, consente il deposito sul suolo di letame di paglia compatto per un periodo fino a dieci mesi, senza prevedere che l’effluente da allevamento venga isolato rispetto al suolo e coperto;
—
il decreto del 6 marzo 2001 non contiene norme sufficientemente chiare sulla fertilizzazione equilibrata;
—
il decreto del 6 marzo 2001, nel fissare i valori di escrezione per le vacche da latte, non ha preso sufficientemente in considerazione le differenze nella produzione del latte e si è fondato su un coefficiente di volatilizzazione eccessivamente elevato;
—
la fissazione dei valori di escrezione per i bovini, eccezion fatta per le vacche da latte, nonché per il pollame, gli ovini, i caprini, gli equini e i conigli di cui all’allegato II del decreto del 19 dicembre 2011, si fonda su coefficienti di volatilizzazione eccessivi;
—
non vieta, nelle vicinanze di acque superficiali, l’applicazione di effluente da allevamento a pendii caratterizzati da una pendenza superiore al 15 %, e, in superficie, a parcelle a riposo caratterizzate da una pendenza dall’8% al 15 %, nonché in quanto
—
il punto 2.5, numero 3, dell’allegato al decreto del 6 marzo 2001 consente di applicare fertilizzanti a terreni che, nel corso di 24 ore, sgelano e congelano nuovamente in maniera alternata, nonché prevede la possibilità di ammettere, a certe condizioni, l’applicazione di fertilizzanti dei tipi I e III al terreno gelato, nonché di fertilizzanti del tipo I al terreno innevato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (GU L 311, pag. 1).
( 3 ) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2008‑2011 [COM(2013) 683 def.].
( 4 ) Commission staff working document accompanying the Report on the implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period 2008‑2011, SWD(2013) 405 final, Part ¾, pag. 41.
( 5 ) Documento della Commissione SWD(2013) 405 def. (cit. alla nota 4, pag. 17).
( 6 ) JORF del 13 gennaio 2001, pag. 655.
( 7 ) JORF del 25 marzo 2001, pag. 4712.
( 8 ) JORF del 21 dicembre 2011, pag. 21556.
( 9 ) Sentenze del 28 giugno 2007, Commissione/Spagna (C-235/04, Racc. pag. I-5415, punto 52); del 6 settembre 2012, Commissione/Belgio (C‑150/11, punto 43), nonché del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria (C‑286/12, punto 41).
( 10 ) Analogamente la sentenza del 22 settembre 2005, Commissione/Belgio (C-221/03, Racc. pag. I-8307, punto 24 e segg.).
( 11 ) Sentenze del 1o dicembre 1965, Commissione/Italia (45/64, Racc. pag. 1126, 1137 e seg.); del 17 novembre 1992, Commissione/Grecia (C-105/91, Racc. pag. I-5871, punto 13), nonché Commissione/Belgio, cit. alla nota 10, punto 39.
( 12 ) Sentenze del 1o febbraio 2005, Commissione/Austria (C-203/03, Racc. pag. I-935, punto 30), nonché Commissione/Belgio, cit. alla nota 10, punto 40.
( 13 ) Sentenza Commissione/Belgio, cit. alla nota 10, punto 41.
( 14 ) Sentenza del 2 ottobre 2003, Commissione/Paesi Bassi (C-322/00, Racc. pag. I-11267, punto 46). V. anche, per l’identificazione di territori a rischio, sentenza del 29 aprile 1999, Standley e a. (C-293/97, Racc. pag. I-2603, punti 37 e 39).
( 15 ) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. alla nota 14, punto 46.
( 16 ) V. sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a. (C-60/05, Racc. pag. I-5083, punto 27); del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia (C-334/04, Racc. pag. I-9215, punto 32), nonché del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda (C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 63).
( 17 ) Environmental Resources Management, Evaluation des programmes d’action élaborés par les États membres (2001), allegato A-10 al ricorso.
( 18 ) Gac, A., Béline, F., Bioteau, T., e Maguet, K., (2007) “A French inventory of gaseous emissions (CH4, N20, NH3) from livestock manure management using a mass-flow approach”, Livestock Science 112 (2007) 252-260.
( 19 ) DLO-Alterra Wageningen UR e a., Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources .
( 20 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
( 21 ) Sentenze del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito (C-6/04, Racc. pag. I-9017, punto 26); del 10 maggio 2007, Commissione/Austria (C-508/04, Racc. pag. I-3787, punto 73), nonché Commissione/Irlanda, cit. alla nota 16, punto 219.
( 22 ) V. le mie conclusioni del 28 gennaio 2010 presentate nella causa Commissione/Lussemburgo (C-526/08, Racc. pag. I-6151, paragrafo 99).
( 23 ) Punto 108, ultima frase, del ricorso.
( 24 ) Pag. 446 degli allegati al ricorso.
( 25 ) V. nota 7 all’allegato I, parte I, del decreto del 19 dicembre 2011.
( 26 ) V. supra, paragrafo 25.
( 27 ) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. alla nota 14, punto 136.
( 28 ) V. lo studio del 2011 (cit. alla nota 19, Part B, Farming practices in relation to water pollution risks, pag. 46).
( 29 ) Http:///IMG/pdf/Dexel_Methode_et_referentiel.pdf, pag. 63.
( 30 ) V. supra, paragrafi 36 e segg.
( 31 ) Cit. alla nota 17.
( 32 ) Allegato 3 al controricorso, pag. 93.
( 33 ) V. lo studio del 2011 (cit. alla nota 19, Part B, Farming practices in relation to water pollution risks, pag. 43).
( 34 ) Cit. alla nota 19, Part D, Recommendations for Measures, pag. 47.
( 35 ) Pagg. 392 e 394 degli allegati al ricorso.
( 36 ) V. supra, paragrafo 78.
( 37 ) V. allegato 3 al controricorso, pag. 97.
( 38 ) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. alla nota 14, punto 71.
( 39 ) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit. alla nota 14, punto 73.
( 40 ) Sentenza dell’8 marzo 2001, Commissione/Lussemburgo (C-266/00, Racc. pag. I-2073, punto 30).
( 41 ) V. supra, paragrafo 35.
( 42 ) Sentenza del 14 marzo 2002, Commissione/Germania (C-161/00, Racc. pag. I-2753, punto 46).
( 43 ) Cit. alla nota 18.
( 44 ) Allegato 5 al controricorso, pag. 101 e segg.
( 45 ) Punto 132 della replica.
( 46 ) Punto 171 della controreplica.
( 47 ) Allegato 5 del controricorso, pag. 103.
( 48 ) Allegato 5 del controricorso, pag. 103 e segg.
( 49 ) CORPEN, Estimation des flux d’azote, de phosphore et de potassium associés aux bovins allaitants et aux bovins en croissance et à l’engrais, issus des troupeaux allaitants et laitiers et à leur système fourrager (2001), pag. 6, che richiama i valori per le vacche da latte, CORPEN, Estimation des flux d’azote, de phosphore et de potassium associés aux vaches laitières et à leur système fourrager (1999), pag. 5.
( 50 ) V. supra, paragrafo 30.
( 51 ) Cit. alla nota 18.
( 52 ) Studio del 2001 (cit. alla nota 17, pag. 18).
( 53 ) Studio del 2011 (cit. alla nota 19, Part D, Recommendations for Measures, pag. 54 e seg.).
( 54 ) V. supra, paragrafi 30 e seg.
( 55 ) Studio del 2001 (cit. alla nota 17, pag. 16).
( 56 ) Studio del 2001 (cit. alla nota 17, pag. 17).
( 57 ) Studio del 2011 (cit. alla nota 19, Part D, Recommendations for Measures, pag. 55 e seg.).
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