CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate l’8 maggio 2013 ( 1 )
Causa C‑251/12
Christian van Buggenhout e Ilse van de Mierop (curatori fallimentari della Grontimmo SA)
contro
Banque Internationale à Luxembourg
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bruxelles, (Belgio)]
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedura di insolvenza — Prestazioni a favore del fallito — Pagamento effettuato da un terzo a favore di un creditore del fallito — Ignoranza dell’apertura della procedura d’insolvenza»
I – Introduzione
1.
La presente causa verte, per la prima volta, sull’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( 2 ). Tale norma tutela la buona fede di chi adempia un’obbligazione a favore del fallito, non essendo informato dell’apertura della procedura di insolvenza, laddove avrebbe potuto validamente eseguirla solo al curatore fallimentare.
2.
Nella controversia principale i curatori fallimentari pretendono da una banca il versamento di un credito originariamente di titolarità della fallita, che la banca ha già pagato ad un terzo, dietro presentazione di un assegno emesso da detta fallita sulla base di istruzioni impartite da quest’ultima prima dell’apertura della procedura di insolvenza. La banca non intende pagare nuovamente, stavolta ai curatori fallimentari, e invoca a sua difesa l’articolo 24 del regolamento.
II – Contesto normativo
3.
L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dispone quanto segue:
«Prestazioni a favore del debitore
1. Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura».
III – Fatti e procedimento principale
4.
L’11 maggio 2006 l’Association des Copropriétaires du Quartier des Arts chiedeva al Tribunal de Commerce de Bruxelles l’apertura della procedura fallimentare relativa alla società GRONTIMMO SA ( 3 ).
5.
Il 22 e il 24 maggio 2006 due società emettevano assegni a favore della Grontimmo per un importo complessivo di EUR 1 400 000, a saldo parziale dei loro debiti esistenti nei confronti della Grontimmo.
6.
Il 29 maggio 2006 venivano designati nuovi direttori della Grontimmo. Lo stesso giorno la Grontimmo e la KOSTNER DEVELOPMENT INC. ( 4 ), una società di diritto panamense, costituita poco tempo prima, firmavano un accordo in base al quale la Grontimmo acquisiva dalla Kostner un’opzione di acquisto al prezzo di EUR 1 400 000. Tale opzione riguardava le azioni di una società di diritto lussemburghese, nonché di una società soggetta al diritto delle Antille olandesi.
7.
I nuovi amministratori della Grontimmo conferivano alla Dexia Internationale Luxembourg ( 5 ), in data 2 giugno 2006, l’incarico (i) di aprire un conto per incassare gli assegni di EUR 1 400 000 complessivi, e (ii) di emettere un assegno bancario DEXIA a favore della Kostner, a carico della Grontimmo, per un importo di EUR 1 400 000. Il 14 giugno 2006 gli assegni per un ammontare complessivo di EUR 1 399 900 venivano versati sul conto della Grontimmo presso la banca.
8.
La Grontimmo veniva dichiarata fallita dal Tribunal de Commerce de Bruxelles il 4 luglio 2006. Secondo il giudice del rinvio, la società fallita veniva quindi spossessata, in base alla normativa belga, di tutti i suoi beni; tale spossessamento operava ipso iure a decorrere dalla prima ora di tale giorno. In particolare, conformemente alla normativa belga, i terzi debitori non potevano più per il futuro adempiere un’obbligazione a favore della fallita con effetto liberatorio. I curatori fallimentari comunicavano pubblicamente l’apertura della procedura solo in Belgio, ma non in Lussemburgo.
9.
Il 5 luglio 2006, ossia il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, la banca emetteva, sulla base dell’incarico già conferito dalla Grontimmo in data 2 giugno 2006, un assegno a favore della Kostner per il prezzo dell’opzione di vendita corrispondente a EUR 1 400 000. La Kostner incassava detto assegno nella stessa data e conseguentemente la banca effettuava un addebito sul conto della Grontimmo.
10.
I curatori fallimentari della Grontimmo intimavano quindi alla banca di versare sul conto della Grontimmo l’importo corrisposto alla Kostner, in quanto tale versamento sarebbe stato effettuato in violazione dello spossessamento dei beni della società fallita e non era quindi opponibile alla massa.
11.
La banca invocava l’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, precisando di non essere al corrente del fallimento della Grontimmo allorché, in conformità alle istruzioni ricevute, emetteva e pagava l’assegno in data 5 luglio 2006, cosicché non avrebbe avuto l’obbligo di procedere al rimborso del predetto importo a favore della massa fallimentare. In seguito, i curatori fallimentari proponevano un’azione di pagamento nei confronti della banca dinanzi al giudice del rinvio.
IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
12.
Con decisione del 26 aprile 2012, il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Quale sia l’interpretazione da attribuire alla locuzione “obbligazione a favore del debitore”, contenuta nell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000.
2)
Se tale locuzione debba essere interpretata come comprensiva di un pagamento effettuato a favore di un creditore del fallito, su richiesta di quest’ultimo, qualora la parte che ha adempiuto tale obbligazione di pagamento per conto e a favore del fallito lo abbia fatto ignorando l’esistenza di una procedura di insolvenza, aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro.
13.
Al procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali i curatori fallimentari della Grontimmo, la Banque Internationale à Luxembourg, il governo belga, nonché la Commissione europea. Il governo francese e il governo portoghese hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza partecipava inoltre anche il governo tedesco.
V – Valutazione giuridica
14.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la nozione di «prestazioni a favore del debitore [fallito]» di cui all’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. Esso vorrebbe sapere se vi possa rientrare anche un pagamento effettuato non al fallito, ma, su istruzione di quest’ultimo, ad un suo creditore e precisamente per conto e a favore del fallito.
15.
Prima di occuparmi dell’interpretazione dell’articolo 24, tale disposizione deve essere brevemente inquadrata all’interno del contesto normativo generale del regolamento. Il regolamento n. 1346/2000 prevede l’immediato riconoscimento delle decisioni relative all’apertura di procedure di insolvenza ( 6 ). Attraverso tale riconoscimento automatico gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri ( 7 ). Il regolamento contiene principalmente norme di diritto internazionale privato, finalizzate alla determinazione del diritto applicabile e del giudice competente. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento dispone che gli effetti della procedura di insolvenza sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.
16.
Con l’apertura della procedura di insolvenza, in base alla normativa degli Stati membri, il fallito viene privato, di norma, del potere di amministrazione e di disposizione del proprio patrimonio. Pertanto egli perde anche la legittimazione a ricevere prestazioni: un debitore del fallito (terzo debitore) non può più adempiere obbligazioni a favore del fallito con effetto liberatorio. Qualora il terzo debitore nondimeno esegua prestazioni a favore del fallito, tali prestazioni non hanno carattere liberatorio. Il curatore fallimentare attualmente legittimato a ricevere non deve vedersi opporre la prestazione eseguita. In linea di principio, il terzo debitore è pertanto tenuto, in tal caso, ad adempiere nuovamente l’obbligazione e precisamente a favore del curatore fallimentare.
17.
Dato che il regolamento dispone il riconoscimento automatico degli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza in tutti gli Stati membri, i terzi debitori si vedono conseguentemente esposti al rischio di adempiere l’obbligazione in un altro Stato membro a favore del soggetto non legittimato. Nel caso di procedure di insolvenza aperte in altri Stati membri, tale rischio è particolarmente elevato, in quanto è pressoché impossibile per il terzo debitore acquisire una visione globale aggiornata sulle procedure aperte negli altri Stati membri. Il terzo debitore non può limitarsi, in particolare, a conoscere semplicemente i dati pubblicati relativi all’apertura di procedure di insolvenza che abbiano luogo nel proprio Stato membro, giacché il regolamento non prevede alcun obbligo di pubblicizzare l’apertura della procedura di insolvenza in tutti gli Stati membri. Così, anche nel caso di specie, l’apertura del fallimento nei confronti della Grontimmo non è stata resa nota in Lussemburgo.
18.
In tale contesto, l’articolo 24 concerne la tutela di quei terzi debitori che, in contrasto con le nuove circostanze di diritto, eseguono prestazioni in buona fede dopo l’apertura della procedura di insolvenza ( 8 ). Per tutelare tali persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore fallimentare straniero, il regolamento attribuisce carattere liberatorio a tale prestazione ( 9 ).
19.
Sono dell’avviso che nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 rientrino non solo le prestazioni a favore del fallito consistenti in un pagamento diretto oppure in un trasferimento diretto di un’altra entità patrimoniale a favore di quest’ultimo, ma in generale anche i trasferimenti a terzi effettuati dal terzo debitore su ordine del fallito e per suo conto. Anche siffatti trasferimenti devono essere qualificati come «prestazioni a favore del [debitore] fallito» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000. Ciò risulta dall’interpretazione del tenore letterale, nonché dalla ratio dell’articolo 24 del regolamento.
A – Tenore letterale
20.
I ricorrenti nel procedimento principale, così come i governi belga, tedesco e portoghese, argomentano a favore di un’interpretazione della nozione di «prestazione» la quale includa altresì un trasferimento da parte della banca (terzo debitore) a favore di un creditore del fallito, che abbia luogo su ordine del fallito ( 10 ) ovvero con la sua approvazione ( 11 ).
21.
Il tenore letterale dell’articolo 24 del regolamento non osta ad una siffatta interpretazione. Ciò vale a maggior ragione, inter alia, nel caso delle versioni inglese, francese, spagnola e italiana del regolamento, che parlano di «prestazioni a favore del debitore» ( 12 ). A favore del fallito ha luogo, infatti, l’adempimento di un’obbligazione contrattuale non solo quando il fallito, in tal modo, riceva direttamente un importo pecuniario o un’altra entità patrimoniale e così, per effetto della prestazione, in senso figurato, abbia la disponibilità diretta di qualcosa.
22.
Una «prestazione a favore del debitore» sussiste senz’altro, in base al senso comune delle parole, anche qualora il terzo debitore effettui invero un trasferimento ad un terzo, ma così adempia proprio un’obbligazione esistente tra lui, terzo debitore, e il fallito. Ove, ad esempio, l’obbligazione nei confronti del fallito consista appunto nella consegna di una cosa ad un terzo, l’adempimento di tale obbligazione a favore del debitore comporta appunto la consegna al terzo.
23.
Un siffatto trasferimento ad un terzo può essere considerato, anche sotto un altro aspetto, come un adempimento a favore del fallito. Infatti, qualora il fallito sia tenuto nei confronti del terzo ad una corrispondente prestazione, ad esempio al pagamento diretto a soddisfare l’obbligo di corrispondere il prezzo di vendita, il fallito viene liberato dalla sua obbligazione attraverso la prestazione eseguita a favore del terzo. Il trasferimento effettuato dal terzo debitore a beneficio del terzo opera in tal senso «a favore» del fallito. Così è anche nel presente caso: il versamento effettuato alla Kostner risulta a favore della Grontimmo, in quanto quest’ultima viene così liberata dall’obbligo di corrispondere il prezzo di vendita, cui era esposta da parte della Kostner.
24.
La versione tedesca del regolamento utilizza, nell’articolo 24, l’espressione «wer an einen Schuldner leistet». Una traduzione letterale, ad esempio, in francese condurrebbe a scrivere «celui qui exécute une obligation à l’égard du débiteur» [«colui che adempie un’obbligazione nei riguardi del debitore»]. L’espressione tedesca potrebbe risultare pertanto più restrittiva di quella utilizzata in altre versioni linguistiche, che impiegano la locuzione «a favore del debitore». Ma anche l’espressione tedesca «wer an einen Schuldner leistet» autorizza senz’altro l’interpretazione della norma suggerita. In base al comune uso linguistico, in un trasferimento è presente una «prestazione», qualora il trasferimento abbia luogo in riferimento ad un determinato rapporto obbligatorio. Pertanto, dal punto di vista linguistico, sussiste una «prestazione nei riguardi del debitore» anche nel caso in cui un terzo debitore effettui un trasferimento a favore di un terzo in forza di un rapporto obbligatorio esistente tra lui e il fallito. Detto rapporto obbligatorio rende il trasferimento al terzo una prestazione nei riguardi del fallito.
25.
Tale interpretazione dell’articolo 24 del regolamento è altresì confermata dal suo considerando 30, dal quale discende che la nozione di prestazione di cui all’articolo 24 non comprende solo i pagamenti, ma anche tutti gli altri tipi di prestazione nei riguardi del fallito ( 13 ). Una prestazione nei riguardi del fallito non deve essere però, diversamente da un pagamento a quest’ultimo, necessariamente collegata con un trasferimento diretto ad esso.
26.
Spetta alla normativa nazionale, come ha osservato giustamente il governo tedesco, stabilire se si sia costituito un siffatto rapporto obbligatorio tra terzo debitore e fallito. Nel presente caso, a dire il vero, non emerge alcun elemento che non consenta di rispondere affermativamente. Con il trasferimento al terzo (la Kostner) il terzo debitore (la banca) adempie un’obbligazione a favore del fallito (la Grontimmmo) in esecuzione dell’obbligazione derivante dal contratto esistente tra la banca e il fallito. Infatti, la banca era tenuta per contratto nei confronti della Grontimmo a corrispondere su ordine di quest’ultima ad essa o a terzi somme a credito oppure – come nel presente caso – ad emettere e incassare assegni addebitandoli sul conto. Nel presente caso, la banca intendeva adempiere tale obbligazione nei confronti della Grontimmo attraverso l’emissione e l’incasso di assegni.
27.
Ritengo pertanto che una situazione come quella oggetto di controversia rientri senz’altro nel tenore letterale dell’articolo 24 del regolamento, senza che sia necessaria un’interpretazione estensiva di detta disposizione. L’emissione e l’incasso di assegni a favore della Kostner alla base degli addebiti sul conto consistono in una prestazione della banca nei riguardi del suo cliente, il fallito.
B – Interpretazione teleologica
28.
Come si è già esposto, il regolamento sancisce il riconoscimento automatico di una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro senza prevedere a tal riguardo contemporaneamente come obbligatoria la pubblicazione dell’apertura in tutti gli Stati membri. In tale cornice, l’articolo 24 concerne la tutela di quei terzi che, in contrasto con il nuovo contesto giuridico, dopo l’apertura della procedura di insolvenza adempiono un’obbligazione ancora a favore del fallito, non più legittimato a ricevere. Tali terzi di buona fede non dovrebbero essere tenuti ad adempiere un’obbligazione due volte – ora al curatore fallimentare.
29.
La necessità di protezione del terzo di buona fede, la cui prestazione a favore del fallito consiste in un trasferimento ad un terzo effettuato sulla base di un ordine del debitore, non si distingue sotto tale profilo dalla necessità di protezione del terzo, che adempie un’obbligazione mediante un trasferimento diretto a favore del fallito. Infatti, in entrambi i casi, il terzo debitore adempie la sua obbligazione contrattuale nei confronti del fallito per il solo fatto che ignora il suo stato di insolvenza.
30.
Anche un’analisi della fattispecie principale conferma una siffatta conclusione. Nel caso in cui una banca ignori l’apertura di una procedura di insolvenza sui beni del suo cliente in un altro Stato membro, non si vede alcun motivo per il quale, qualora essa, sulla base dell’obbligazione di emissione e di incasso di assegni validamente assunta ancora prima dell’apertura dell’insolvenza, versi ad un terzo una somma a credito del fallito ignorando l’esistenza dello stato di insolvenza di quest’ultimo, debba essere posta in una situazione più sfavorevole rispetto al caso del versamento diretto della somma a credito a favore del fallito.
31.
A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva giustamente che non si potrebbe pretendere che una banca verifichi quotidianamente, prima dell’esecuzione degli incarichi di pagamento provenienti da clienti stranieri, le pubblicazioni relative alle insolvenze negli altri Stati membri oppure che si faccia rilasciare una dichiarazione circa l’insussistenza di una procedura di insolvenza, la quale ovviamente avrebbe valore solo per il giorno del suo rilascio. Una diversa interpretazione comporterebbe, come hanno correttamente osservato alcuni Stati membri, un rilevante pregiudizio ai pagamenti transfrontalieri.
32.
Il fatto che si possa trattare, nel caso specifico, di un’operazione con la quale il fallito abbia ridotto la massa fallimentare con intento lesivo o fraudolento non giustifica un’interpretazione restrittiva dell’articolo 24 del regolamento a danno della banca. Infatti, è proprio la sua buona fede a dover essere tutelata in forza di detta disposizione. La banca, qualora avesse avuto notizia di una disposizione abusiva da parte della società fallita, non si comporterebbe affatto in buona fede e non potrebbe derivare alcun diritto dall’articolo 24 del regolamento.
33.
Non risulta convincente neanche l’argomento della Commissione, secondo il quale l’interpretazione qui accolta favorirebbe una riduzione della massa fallimentare. A tal riguardo, è indifferente se il fallito riduca la massa, facendosi accreditare una somma e trasferendola quindi in contanti ad un terzo non soggetto al recupero della stessa oppure si serva della propria banca per il pagamento. In entrambi i casi viene violata la normativa nazionale, però la condotta illecita deve essere perseguita, a seconda dei casi, in via penale o in altro modo nei confronti del fallito. Non emerge tuttavia alcun motivo per il quale la banca debba rispondere solo nel secondo caso.
34.
Nella misura in cui la Commissione sostiene che spetta al diritto nazionale stabilire se esso contempli o meno una disposizione sulla buona fede a termini della quale una banca, in una situazione come quella di cui al presente caso, possa essere esonerata da un obbligo di pagamento, ciò contraddice l’idea di armonizzazione alla base dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000, il quale non rinvia già, infatti, diversamente dalla maggior parte delle altre disposizioni del regolamento, alla normativa nazionale, ma contiene un’autonoma disciplina sostanziale che deve essere anche applicata uniformemente in tutti gli Stati membri. Pertanto è necessaria anche l’indicata interpretazione autonoma di detta norma a livello dell’Unione.
35.
La Commissione sostiene infine che l’articolo 24 dovrebbe essere interpretato restrittivamente a priori in quanto disposizione derogatoria del principio del riconoscimento automatico della decisione di apertura. Tale argomento non è tuttavia rilevante nel caso di specie, in quanto l’interpretazione qui difesa è direttamente radicata nel tenore letterale della disposizione e non rappresenta certo – come ritiene la Commissione – un’inammissibile interpretazione estensiva.
VI – Conclusione
36.
Suggerisco pertanto di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale come segue:
Un pagamento effettuato a un creditore del fallito costituisce una prestazione «a favore del debitore» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, allorquando detto pagamento ha luogo per l’adempimento di un’obbligazione assunta nei confronti del fallito.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) GU L 160, pag. 1.
( 3 ) In prosieguo: la «Grontimmo».
( 4 ) In prosieguo: la «Kostner».
( 5 ) Divenuta, medio tempore, la Banque Internationale à Luxemburg; in prosieguo: la «banca convenuta», oppure la «banca».
( 6 ) V. il considerando 22 del regolamento n. 1346/2000.
( 7 ) V. il considerando 22 del regolamento n. 1346/2000.
( 8 ) V. il considerando 30 del regolamento.
( 9 ) V. ugualmente il considerando 30 del regolamento.
( 10 ) Il governo belga, il governo portoghese, nonché i ricorrenti nel procedimento principale.
( 11 ) Il governo tedesco.
( 12 ) «Exécution au profit du débiteur», «where an obligation has been honoured in a Member State for the benefit of a debtor» e «ejecución a favor del deudor».
( 13 ) Virgós, M., e Schmit, E., Relazione esplicativa sulla Convenzione dell’Unione europea relativa alle procedure di insolvenza, versione in tedesco a seguito di modifiche apportate dal «Gruppe der Rechts- und Sprachsachverständigen», Consiglio dell’Unione europea, doc. 6500/1/96 REV. 1, punto 187.
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