CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 5 settembre 2013 ( 1 )
Causa C‑279/12
Fish Legal
Emily Shirley
contro
The Information Commissioner
United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Regno Unito)]
«Accesso all’informazione in materia ambientale — Obbligo delle autorità pubbliche — Persone fisiche o giuridiche che svolgono funzioni di amministrazione pubblica ai sensi della legislazione nazionale — Persona fisica o giuridica “sotto il controllo” dello Stato o di un organismo che svolge funzioni pubbliche — Nozione autonoma del diritto dell’Unione»
1.
Con la presente questione pregiudiziale viene di nuovo sollevato il problema delle condizioni di accesso dei singoli all’informazione in materia ambientale detenuta dall’autorità pubblica, la cui divulgazione costituisce l’oggetto della direttiva 2003/4/CE ( 2 ), ponendosi specificamente la questione della natura di «autorità pubblica», ai sensi della direttiva, dell’organismo al quale è rivolta la richiesta di informazione. Tale questione è dibattuta, giacché si tratta di società private che gestiscono un servizio in rapporto con l’ambiente, mentre la questione verte sul punto se, nelle circostanze della fattispecie, le caratteristiche della gestione in parola debbano condurre alla conclusione che le società interessate, nonostante la loro natura privata, debbano considerarsi «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4 e, pertanto, rispondere alla richiesta di informazioni rivolta loro da due privati cittadini.
2.
In tale contesto la Corte è chiamata ad affinare la sua giurisprudenza in due settori molto concreti. Da un lato, beninteso, sullo specifico terreno del diritto di accesso all’informazione in quanto tale. Dall’altro, inoltre, su quello della definizione della nozione di «pubblici poteri», punto quest’ultimo di rilevanza trasversale per una pluralità di settori del diritto dell’Unione e per la cui decisione occorrerà, nel presente caso, esaminare le nozioni di «dipendenza» e «controllo», nozioni abituali, ad esempio, nella dottrina sulle società strumentali.
I – Contesto normativo
A – Il diritto internazionale
3.
La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( 3 ) (in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), dispone quanto segue all’articolo 2, paragrafo 2:
«(...) si intende per “autorità pubblica”:
a)
l’amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello;
b)
le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l’ambiente;
c)
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l’ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b);
d)
le istituzioni di qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all’articolo 17 che sia Parte della presente convenzione.
La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo».
4.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Aarhus, fatte salve determinate riserve e condizioni, ciascuna Parte provvede affinché, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste.
B – Il diritto dell’Unione
5.
I seguenti considerando della direttiva 2003/4 presentano un interesse:
Considerando 1: «Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente».
Considerando 5: «(...) Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con [la Convenzione di Aarhus] in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea».
Considerando 8: «È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse».
Considerando 11: «Per tener conto del principio di cui all’articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l’ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l’ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l’ambiente».
6.
Gli obiettivi della direttiva 2003/4 sono definiti all’articolo 1:
«a)
garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
b)
garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale».
7.
Dal canto suo, all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 la nozione di «autorità pubblica» viene definita nei termini seguenti:
«a)
il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
b)
ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all’ambiente; e
c)
ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l’ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).
Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell’articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione».
8.
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/4, «[g]li Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».
C – Il diritto nazionale
9.
Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, la seguente normativa nazionale presenta un interesse.
1. Normativa sull’accesso all’informazione in materia ambientale
10.
La normativa nazionale rilevante figura nell’Environmental Information Regulations 2004 (SI n. 3391) (Regolamento sull’informazione ambientale; in prosieguo: l’«EIR 2004»), con cui è stata trasposta la direttiva 2003/4 ed il cui articolo 2, punto 2, definisce la nozione di «autorità pubblica» come segue:
«Fatto salvo il paragrafo 3, per “autorità pubblica” si intende:
a)
i dipartimenti governativi;
b)
ogni altra autorità pubblica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [Freedom of Information Act 2000 (legge del 2000 sulla libertà di informazione; in prosieguo: la “FIA 2000”)];
c)
ogni altro organismo o persona che svolge funzioni di pubblica amministrazione o
d)
ogni altro organismo o persona che si trova sotto il controllo di una persona compresa nelle categorie menzionate alle lettere a), b) o c) e che
i)
ha responsabilità pubbliche attinenti all’ambiente;
ii)
esercita funzioni di natura pubblica relative all’ambiente; o
iii)
fornisce servizi pubblici concernenti l’ambiente.
(…)».
11.
Ai sensi degli articoli 5 e 7 dell’EIR 2004, le informazioni ambientali richieste devono essere comunicate entro un termine di 20 giorni lavorativi, prolungabile a 40 giorni, fatte salve determinate condizioni, dall’organismo interessato.
12.
A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della FIA 2000, nella versione modificata dall’articolo 18 EIR 2004, l’interessato può rivolgersi all’Information Commissioner affinché decida se l’autorità pubblica interessata ha trattato la sua richiesta di informazione conformemente alle esigenze dell’EIR 2004.
2. Normativa che disciplina il settore idrico in Inghilterra e nel Galles
a) Contesto storico
13.
Alla metà del XX secolo la maggior parte dei servizi idrici e fognari faceva capo al settore pubblico ed era fornita dagli enti locali in virtù del Public Health Act 1936 (legge sulla sanità pubblica del 1936).
14.
Il Water Act 1973 (legge sulle acque del 1973; in prosieguo: il «WA 1973») ha trasferito, in generale, la responsabilità di tali servizi alle autorità regionali competenti per il settore idrico. Alcuni servizi erano forniti da società costituite per legge che agivano per conto delle suddette autorità.
15.
Il Water Act 1989 (legge sulle acque del 1989, in prosieguo: il «WA 1989») ha privatizzato l’industria idrica in Inghilterra e nel Galles, istituendo in gran parte la struttura ancora oggi vigente. Le funzioni, i poteri, i beni ed altri attivi delle autorità regionali competenti in materia sono stati suddivisi tra la National Rivers Authority [divenuta Environment Agency (Agenzia dell’ambiente) grazie all’Environment Act 1995 (legge sull’ambiente del 1995)] e le nuove società privatizzate che, in futuro, avrebbero fornito i servizi idrici e fognari in Inghilterra e nel Galles.
16.
La normativa che disciplina la gestione del settore idrico in Inghilterra e nel Galles è stata unificata e riformata nel 1991. Una delle principali leggi che costituiscono l’attuale contesto normativo dell’industria idrica è il Water Industry Act 1991 (legge sul settore idrico del 1991; in prosieguo: il «WIA 1991»).
b) La struttura societaria delle società concessionarie e la loro amministrazione
17.
Conformemente all’articolo 6 del WIA 1991, solo le società designate dal Secretary of State (Ministro) o (attualmente) dall’OFWAT (Autorità di regolazione dei servizi idrici), in qualità di concessionarie dei servizi idrici e/o fogniari per una determinata zona dell’Inghilterra e del Galles, possono fornire i servizi in parola.
18.
Solo una società a responsabilità limitata può essere designata quale concessionaria per i servizi idrici o fognari (articolo 6, paragrafo 5). Ogni società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il quale è responsabile dinanzi agli azionisti della società. Le società in questione sono rette dai principi commerciali consuetudinari, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto, al fine di generare profitti da distribuire agli azionisti sotto forma di dividendi e da reinvestire nell’impresa.
19.
Le società sono soggette alle medesime norme di tutte le altre società a responsabilità limitata, pubbliche o private. Esse non percepiscono alcuna sovvenzione pubblica. Le decisioni in materia sia di prestiti che di investimenti non sono imposte direttamente dal governo o da qualsiasi altro organismo pubblico. Lo Stato non garantisce neppure i prestiti a favore delle società. Di conseguenza il loro finanziamento deriva dalle tariffe riscosse presso i clienti, dalla vendita di azioni ed altre emissioni di titoli, dai prestiti ottenuti sui mercati di capitali ai normali tassi di mercato e da altre attività commerciali, come le vendite di terreni ed altri attivi.
20.
Ogni società dispone di uno strumento di concessione («licenza») che contiene le condizioni per essere designata quale fornitrice del servizio idrico o fognario. La suddetta licenza, oltre ad imporre gli obblighi legali generali e concedere i poteri legali generali, include altre condizioni (articolo 11). Tra queste ultime vi può essere il pagamento di determinati importi al Secretary of State.
21.
La licenza può essere revocata solo con un preavviso di 25 anni ed in maniera motivata [articolo 195A, paragrafo 1, lettera c)]. Può essere modificata solo dall’OFWAT: 1) con l’accordo della società interessata, o 2) in assenza di accordo, previa relazione della Competition Commission (commissione per la Concorrenza).
22.
Sull’osservanza delle condizioni fissate nella licenza, vigilano il Secretary of State o l’OFWAT, che possono esigere da un concessionario il compimento o l’adozione di specifiche misure. Il WIA 1991 prevede anche ammende e limita l’efficacia delle disposizioni comuni sullo scioglimento di società.
c) Funzioni dell’OFWAT
23.
Di fatto le società sono fornitrici in regime di monopolio per la maggioranza dei destinatari dei loro servizi nelle rispettive aree di concessione. Per tale motivo il sistema regolatore è volto a controllare i loro prezzi monopolistici grazie alla cosiddetta «concorrenza comparativa», sistema in base al quale si raffrontano i prezzi delle società per valutare in quale misura le prestazioni di ogni società possono essere comparate con quelle più efficienti. A partire da tale valutazione, l’OFWAT fissa ogni cinque anni l’importo massimo che ciascuna società può fatturare ai suoi clienti e le modalità relative di riscossione.
24.
All’OFWAT viene richiesto di esercitare le sue funzioni di regolazione in modo da garantire la capacità delle società di finanziare lo svolgimento adeguato delle loro funzioni come concessionarie dei servizi idrici e fognari (in particolare assicurando una redditività ragionevole al loro capitale).
d) Poteri e obblighi dei concessionari dei servizi idrici e fognari
25.
I concessionari del servizio idrico sono tenuti a realizzare e mantenere un sistema efficiente ed economicamente accessibile di distribuzione dell’acqua nella rispettiva zona. La facoltà dei concessionari dei servizi in questione di scollegare i clienti dalla rete idrica è limitata e soggetta a rigorosi requisiti procedurali il cui inadempimento costituisce un reato.
26.
A norma del WIA 1991, i concessionari per la gestione della rete fognaria hanno i seguenti obblighi: a) fornire, migliorare ed ampliare un sistema pubblico di rete fognaria (nella propria zona o altrove) nonché la depurazione e la manutenzione della stessa in modo tale da assicurare l’osservanza di specifici requisiti di trattamento delle acque reflue; b) rispettare determinati standard di protezione conformemente alla normativa; c) fornire una rete fognaria in località ove la sua assenza abbia o possa avere ripercussioni negative sull’ambiente, o prestare il servizio in questione in caso di impossibilità di fornire una rete pubblica fognaria; d) consentire che gli scarichi e i canali di scolo privati siano collegati con la loro rete pubblica fognaria.
27.
Ai concessionari per la gestione dei servizi di somministrazione dell’acqua e gestione della rete fognaria sono conferiti una serie di poteri che eccedono quelli normalmente spettanti alle imprese private, in taluni casi condivisi con terzi.
28.
I concessionari in parola non possono disporre dei loro terreni ai fini dell’esercizio d’impresa senza autorizzazione del Secretary of State.
29.
Il Water Act 2003 (legge del 2003 sul servizio idrico, in prosieguo: il «WA 2003») ha imposto ai concessionari del servizio di somministrazione dell’acqua l’obbligo di elaborare piani di gestione delle risorse idriche nonché piani in caso di siccità.
e) Obblighi di informazione diversi da quelli pertinenti nel caso di specie
30.
A parte alcune informazioni che le società forniscono su base volontaria, esse devono fornire anche determinate informazioni in virtù di altre normative, come ad esempio in osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati e di comunicazione societaria.
31.
Le società, in quanto concessionarie per la gestione della rete fognaria, hanno l’obbligo di tenere un pubblico registro contenente dati circa le autorizzazioni e gli accordi relativi allo scarico di residui industriali.
32.
L’OFWAT deve tenere un registro con tutti gli atti di concessione e le rispettive condizioni.
33.
Il Secretary of State può pubblicare le informazioni che ritiene opportune circa l’attività dei concessionari per la somministrazione dell’acqua. L’OFWAT è competente a divulgare tali informazioni ai consumatori.
34.
In linea di massima la divulgazione di informazioni ottenute in base al WIA 1991 sulle attività di determinati concessionari senza il loro consenso costituisce un reato.
35.
L’Agenzia dell’ambiente deve tenere pubblici registri di tutte le domande di autorizzazione di scarichi nonché delle autorizzazioni e delle relative condizioni. Devono essere incluse informazioni dettagliate sui campioni prelevati dall’Agenzia e sulle loro analisi concernenti gli scarichi e le acque reflue nonché tutte le informazioni effettivamente fornite in proposito dalle società all’Agenzia. Le informazioni sui campioni devono essere incluse nel registro entro un termine di due mesi. Le informazioni, qualora si considerino rientrare nel segreto commerciale, non possono essere inserite senza il consenso della società.
36.
La FIA 2000 esige che numerose informazioni in possesso di enti pubblici come l’Agenzia dell’ambiente, l’OFWAT ed il Secretary of State siano messe a disposizione su richiesta. Tale legge non intende attuare la direttiva 2003/4. Per determinati aspetti il suo ambito di applicazione è più limitato. La divulgazione di talune informazioni può essere rifiutata per ragioni di segreto commerciale. Non è riconosciuto il diritto di accesso ad informazioni che siano state volontariamente fornite ad un organismo pubblico.
II – Fatti
37.
Nella causa in esame nel procedimento principale, un organismo senza scopo di lucro ed una persona fisica hanno chiesto di accedere ad informazioni detenute da società che l’autorità nazionale non ha considerato «autorità pubblica» ai fini della direttiva 2003/4 ( 4 ).
38.
Dopo l’avvio del relativo procedimento, la decisione amministrativa è stata confermata in primo grado. In pendenza del ricorso in appello dinanzi all’Upper Tribunal, le società interessate hanno accettato di fornire le informazioni richieste, ma senza ritenere di esservi obbligate.
39.
A prescindere da quanto precede, l’Upper Tribunal ha sottoposto alla Corte la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale.
III – Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
40.
Le questioni pregiudiziali sollevate hanno il seguente tenore:
«Articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE
1)
Se, nel valutare se una persona fisica o giuridica “svolg[a] funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale”, si debbano considerare esclusivamente il diritto e la sua interpretazione nazionali.
2)
In caso di risposta negativa, quali criteri di diritto dell’Unione possano o meno essere applicati per determinare se:
i)
la funzione di cui trattasi sia sostanzialmente una funzione “di pubblica amministrazione”;
ii)
il diritto nazionale abbia effettivamente conferito la suddetta funzione a tale persona.
Articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4/CE
3)
Che cosa si intenda con persona “sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b)”. In particolare, quali siano la natura, la forma ed il grado di controllo richiesti e quali criteri possano o meno essere applicati per rilevare tale controllo.
4)
Se un’“emanazione dello Stato” (ai sensi del punto 20 della sentenza Foster e a. causa C‑188/89) sia necessariamente una persona rientrante nell’articolo 2, punto 2, lettera c).
Articolo 2, punto 2, lettere b) e c)
5)
Se, qualora una persona rientri nell’ambito di applicazione dell’una o dell’altra disposizione riguardo ad alcune delle sue funzioni, responsabilità o servizi, i suoi obblighi di fornire informazioni ambientali siano limitati alle informazioni inerenti a tali funzioni, responsabilità o servizi o si estendano a tutte le informazioni ambientali a qualsiasi scopo detenute».
41.
Secondo i termini impiegati dal giudice del rinvio, «[l]a questione che sono chiamato a dirimere è se le società di somministrazione dell’acqua di diritto inglese siano autorità pubbliche ai fini della comunicazione di informazioni ambientali. In particolare, sono tenuto ad individuare i criteri in base ai quali un soggetto viene classificato a tal fine. Benché la questione sia sorta in relazione a società di gestione del servizio idrico, essa rileva anche riguardo ad altri settori privatizzati soggetti a regolamentazione, che rientravano precedentemente nel servizio pubblico, quali elettricità, gas, ferrovie e telecomunicazioni» ( 5 ).
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
42.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 giugno 2012.
43.
Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi del Regno Unito ed italiano nonché la Commissione.
44.
All’udienza, svoltasi il 16 aprile 2013, sono comparse le parti del procedimento a quo, i governi del Regno Unito e danese nonché la Commissione.
V – Conclusioni delle parti
45.
Le società interessate sostengono che, avendo fornito le informazioni richieste, la questione pregiudiziale è meramente ipotetica e, pertanto, irricevibile.
46.
Riguardo alle prime due questioni, la Fish Legal, la sig.ra Shirley, il governo italiano e la Commissione europea sostengono che meritano una risposta positiva. A sostegno della loro posizione e dopo aver sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza, le nozioni di cui all’articolo 2, punto 2, lettere b) e c), della direttiva 2003/4 debbono essere oggetto di un’interpretazione autonoma ed uniforme, esse deducono che la nozione di «funzioni di pubblica amministrazione» deve interpretarsi in maniera estensiva, poiché solo in tal modo può essere garantita la finalità della direttiva 2003/4, la quale altro non è che la diffusione ampia e sistematica delle informazioni relative all’ambiente. La suddetta interpretazione estensiva comprenderebbe chiaramente le funzioni svolte dalle società concessionarie dei servizi idrici in questione, la cui natura pubblica sarebbe attestata sia dagli obblighi assunti prendendo a loro carico il servizio, sia dalle prerogative di pubblici poteri ad esse conferite dallo Stato per adempiere ai loro obblighi.
47.
Viceversa l’Information Commissioner, le società interessate ed il governo del Regno Unito sostengono che la questione se una persona «svolge funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale» deve essere decisa conformemente al diritto nazionale, talché non occorrerebbe rispondere alla seconda delle questioni sollevate. A loro giudizio è evidente che l’espressione «ai sensi della legislazione nazionale» deve essere intesa come un rinvio espresso al diritto degli Stati membri nell’ambito del quale si devono interpretare il senso e la portata della nozione «funzioni di pubblica amministrazione».
48.
Tuttavia, e nel caso in cui la Corte considerasse che si impone il ricorso ad una nozione uniforme, le società interessate ed il governo del Regno Unito sostengono che, data la finalità della direttiva 2003/4, si deve tener conto del fatto che gli obblighi stabiliti da quest’ultima riguardano il potere esecutivo e la pubblica amministrazione nazionale, che sono i detentori abituali delle informazioni ambientali quale conseguenza dell’esercizio delle loro funzioni di natura pubblica. Le società di gestione dei servizi idrici, dal canto loro, non assolvono funzioni di natura pubblica. In ogni caso spetta al giudice nazionale stabilire se, in determinate circostanze, un organismo svolga funzioni che possano equipararlo ad un’«autorità pubblica». Nell’ipotesi qui dibattuta, vari sarebbero gli elementi che deporrebbero a favore di una risposta negativa, segnatamente la natura privata e di lucro delle società gestionarie dei servizi idrici le quali non disponevano, neppure prima della privatizzazione, di poteri esecutivi o governativi, essendo irrilevante il fatto che storicamente il servizio idrico sarebbe stato prestato in tutto o in parte dal governo o che del suddetto servizio fruisca la collettività e nell’interesse generale, in quanto ciò non implica di per sé che la fornitura del servizio da parte di un’impresa avente scopo di lucro divenga una «funzione di pubblica amministrazione». Nell’ambito del servizio idrico, solo le autorità di regolazione (l’OFWAT e l’Agenzia dell’ambiente) svolgono «funzioni di pubblica amministrazione» e sono soggette pertanto agli obblighi di cui alla direttiva 2003/4.
49.
In merito alla terza questione, la Fish Legal e la sig.ra Shirley sostengono che, visti i poteri conferiti alle società idriche dal diritto nazionale ed il grado di regolazione cui sono soggette, non può considerarsi che si tratti di società private che esercitano la loro attività in maniera indipendente, ma, al contrario, che agiscano investite dall’autorità statale. L’Information Commissioner, le società interessate ed il governo del Regno Unito replicano che, in conformità di una certa giurisprudenza nazionale ( 6 ), per concludere che una persona si trova «sotto il controllo» di un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4 è necessario che la natura, la forma ed il grado del controllo esercitato su di essa vadano oltre quanto è proprio delle funzioni inerenti alla regolazione. Non sussisterebbe un rapporto di controllo se permane l’indipendenza della persona interessata circa il modo in cui quest’ultima assume le sue responsabilità e funzioni e fornisce il servizio. Sussisterebbe invece se l’autorità pubblica fosse in grado di fissare gli obiettivi ed i mezzi da utilizzare per raggingerli.
50.
Il governo italiano sostiene dal canto suo che il «controllo», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4, esiste quando importanti aspetti dell’attività connessa all’ambiente dipendono da decisioni di un’autorità pubblica, di modo che l’autonomia di gestione dell’organismo viene ad essere ridotta in maniera significativa in rapporto a quella di cui disporrebbe operando in condizioni normali. Il governo danese considera che l’espressione «sotto il controllo» presuppone la sottoposizione all’influenza determinante dei pubblici poteri, e non che l’organismo sia soggetto a regole giuridiche, mentre i fattori decisivi per stabilire la sottoposizione in parola sono criteri quali la proprietà, il diritto di voto, lo statuto o la composizione di un gruppo di controllo.
51.
La Comissione afferma che, come indicato dalla guida di applicazione della Convenzione di Aarhus, l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4 è applicabile quando una persona è controllata dal governo medesimo o da un organismo che svolge funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale e le «responsabilità o funzioni pubbliche» sono conferite alla suddetta persona de facto e non in applicazione di un atto legale o regolamentare. A suo parere non è pertanto necessario rispondere alla questione in quanto si riferisce ai criteri di cui si deve tener conto per valutare se, nella fattispecie dibattuta nel procedimento principale, gli organismi interessati siano «sotto il controllo» ai sensi della disposizione suddetta.
52.
Circa la quarta questione, la sig.ra Shirley asserisce che sarebbe incompatibile con la finalità e l’ambito di applicazione della direttiva 2003/4 escludere società per le quali il giudice nazionale ( 7 ) ha già dichiarato che costituiscono «emanazioni dello Stato» secondo la sentenza del 12 luglio 1990, Foster ( 8 ). Dal canto loro, l’Information Commissioner, le società interessate ed il governo del Regno Unito considerano che la giurisprudenza della Corte sulla nozione di «emanazioni dello Stato» non sia pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4. A loro avviso tale disposizione accoglie una nozione più restrittiva, costituendo una sorta di lex specialis che precisa gli enti «controllati» che occorre trattare come se fossero parte dello Stato. Sia la natura complessa della nozione di autorità pubblica utilizzata nella direttiva 2003/4, sia il riferimento dell’articolo 2, punto 2, lettera b) di quest’ultima al diritto nazionale dimostrerebbero che il legislatore dell’Unione ha evitato intenzionalmente la nozione di «emanazione dello Stato»; nozione questa, inoltre, autonoma e non rinvenibile nella Convenzione di Aarhus, di cui sono parti numerosi Stati terzi. La Commissione afferma infine che dalle sue risposte alla seconda ed alla terza questione si inferisce che, quando i poteri eccessivi cui si riferisce la sentenza Foster, punto 20, poggiano su una base giuridica formale, è applicabile l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, mentre in presenza di poteri conferiti de facto entrerebbe in gioco l’articolo 2, punto 2, lettera c), della medesima direttiva.
53.
Relativamente alla quinta ed ultima delle questioni sollevate, la Fish Legal, la sig.ra. Shirley, le società interessate ed il governo italiano non sono sostenitori di una soluzione «ibrida», restando inteso che, se una persona corrisponde al profilo dell’articolo 2, punto 2, lettere a) e b), della direttiva 2003/4 e le informazioni richieste sono conformi alla nozione di «informazione ambientale», occore fornire tutte le informazioni in questione, qualunque sia il fine per cui si dispone di queste ultime. Qualsiasi altra soluzione renderebbe molto difficile l’applicazione della direttiva, che, peraltro, contempla unicamente la possibilità di escludere le autorità giudiziarie o legislative. L’Information Commissioner ed il governo del Regno Unito sostengono che la soluzione proposta con la quinta questione dovrebbe essere ammessa solo qualora la Corte concludesse che un organismo di natura essenzialmente privata può essere un’autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4. Da ultimo la Commissione ritiene che, se si considera autorità pubblica un organismo solo tenendo conto delle funzioni eccezionali affidategli, niente giustifichi di trattarlo come autorità allorché non agisce nell’esercizio di siffatte funzioni.
VI – Valutazione
A – Sull’ammissibilità della questione pregiudiziale
54.
Come già segnalato, le società interessate hanno infine accettato di fornire le informazioni ad esse richieste. In linea di principio, quindi, si potrebbe sostenere che la domanda materiale dibattuta nel procedimento a quo sia già stata soddisfatta in margine a quest’ultimo. Sono di tale avviso le società interessate secondo le quali la questione pregiudiziale è oramai di natura meramente ipotetica e dev’essere conseguentemente dichiarata irricevibile.
55.
A mio parere la questione non ha perso il suo oggetto.
56.
Di certo non è pendente alcuna domanda di risarcimento fondata sul danno causato dal rifiuto iniziale delle società interessate, talché non sussisterebbe, attraverso tale via indiretta, un interesse autonomo alla soluzione della questione pregiudiziale. Peraltro l’affermazione dell’Upper Tribunal secondo la quale la risposta della Corte gli sarebbe utile ai fini della decisione di altri casi simili ( 9 ) non pare di per sé sufficiente a ritenere che una controversia penda effettivamente dinanzi al giudice del rinvio.
57.
Date tali circostanze, andrebbe solo ricordato che la «giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, ma il bisogno inerente alla soluzione effettiva di un contenzioso» ( 10 ).
58.
Tuttavia, come indica il giudice del rinvio al paragrafo 3 della sua ordinanza di rinvio, benché le informazioni richieste siano state infine fornite in maniera volontaria, resta ancora da determinare se le società interessate fossero tenute in ogni caso a fornirle e se, inoltre, avessero dovuto farlo entro il termine stabilito dalla legislazione nazionale, già scaduto quando hanno accettato di divulgarle.
59.
In effetti occorre tener conto del fatto che il vero oggetto del procedimento a quo è il rifiuto dell’Amministrazione di considerare le società interessate come «autorità pubblica» e, in quanto tali, obbligate a fornire le informazioni richieste entro un termine determinato. La suddetta questione non è stata risolta in seguito alla diffusione volontaria delle informazioni;poiché la questione dibattuta nel procedimento principale è proprio se siffatta diffusione costituisca in realtà l’oggetto di un obbligo che può essere imposto alle società interessate o, al contrario, un atto che dipende unicamente dalla loro volontà.
60.
Solo quando sarà risolta tale questione, sarà possibile qualificare giuridicamente la condotta delle società interessate e concludere pertanto se le stesse hanno fatto uso di una libertà o, al contrario, se sono venute meno all’obbligo di fornire un’informazione entro un termine determinato.
61.
Ciò nonostante, il permanere dell’oggetto della controversia non si giustifica unicamente per il fatto che è ancora pendente siffatta questione di qualificazione giuridica. In realtà, è certo che non si può nemmeno correttamente affermare che le domande della Fish Legal e della sig.ra. Shirley siano state soddisfatte in maniera extraprocessuale. E ciò perché il petitum non è, per quanto vi attiene, unicamente l’accesso ad una determinata informazione, bensì l’accesso alla medesima entro un termine determinato, cioè quello in cui le società interessate avrebbero dovuto renderla disponibile in quanto «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4. Poiché è provato che la messa a disposizione di cui trattasi non è stata realizzata nel suddetto termine, è evidente che su tale punto la domanda della Fish Legal e della sig.ra Shirley non è stata soddisfatta in margine al procedimento. E, onde accertare se si tratta di una domanda legittima, occorre determinare preliminarmente se ricorra il necessario presupposto per il suo fondamento, cioè se le società interessate erano obbligate a rendere disponibile la documentazione entro un termine e non quando esse lo hanno fatto effettivamente. A tal fine è indispensabile conoscere, in definitiva, se debbono considerarsi «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4.
62.
In caso di risposta positiva, la diffusione delle informazioni non avrebbe evitato la realizzazione di un comportamente illegale dal quale discenderebbero conseguenze la cui natura e portata dovrebbero essere determinate, all’occorrenza, dal giudice del rinvio; quest’ultimo, tuttavia, non può affatto pronunciarsi se prima non ottiene dalla Corte la risposta richiesta, giacché l’eventuale comportamento illegale delle società interessate dipende dalla loro considerazione o meno come «autorità pubblica» ai fini della direttiva 2003/4, questione che soltanto la Corte può decidere.
63.
In definitiva ritengo che la questione pregiudiziale non ricada in alcuna causa di irricevibilità.
B – Prima questione
64.
La prima questione si riferisce all’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, sollevando il quesito se la nozione di persona fisica o giuridica «svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale» debba essere determinata esclusivamente sulla scorta del diritto nazionale o a partire dal diritto dell’Unione.
65.
Sono del parere che la risposta a tale prima questione esiga di tener conto della duplice dimensione in cui, a mio avviso, si suddivide l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4. Da un lato, la dimensione riferita alla nozione propriamente detta di «funzioni di pubblica amministrazione». Dall’altro, quella riferentesi all’individuazione delle persone legittimate allo «svolgimento» delle stesse funzioni.
66.
Quanto alla nozione, è sufficiente rilevare che, ai termini della sentenza 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau ( 11 ), riferentesi anche alla direttiva 2003/4, «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione».
67.
Dato quanto precede, appare chiara la necessità di delineare una nozione autonoma della categoria «funzioni di pubblica amministrazione». Come avviene di solito nel diritto dell’Unione, il ricorso a categorie chiamate ad avere un’incidenza sui già ventotto ordinamenti nazionali è fattibile solo nella misura in cui esse si riducano ad una nozione unitaria ed uniforme per l’insieme degli Stati membri.
68.
Certamente, la nozione in parola è rilevante non solo nel contesto del diritto dell’Unione, ma si iscrive nell’ambito di una convenzione internazionale, la Convenzione di Aarhus, vincolante per l’Unione e conformemente alla quale si deve interpretare il senso della direttiva 2003/4. Ovviamente la direttiva stessa non è determinante per interpretare il senso della Convenzione di Aarhus, lo è però al fine di assicurare l’assolvimento da parte dell’Unione dei suoi obblighi rispetto alla suddetta Convenzione, poiché potranno essere soddisfatti solo se è in grado di garantire che, nell’ambito dell’Unione europea, la nozione di «persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche», di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), della Convenzione di Aarhus, sia uniforme in tutti gli Stati membri.
69.
La circostanza che l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva alluda alla legislazione nazionale come fondamento dell’esercizio delle «funzioni di pubblica amministrazione» potrebbe condurre a pensare – come sostengono l’Information Commissioner, le società interessate ed il governo del Regno Unito – che la nozione di cui trattasi debba essere definita a partire da ciascun diritto nazionale.
70.
Tuttavia non è questo, a mio giudizio, il caso. La ragione è data dalla seconda delle dimensioni menzionate al paragrafo 65. Infatti la citata disposizione muove da una nozione di «funzioni di pubblica amministrazione» che, per quanto detto, può essere soltanto una nozione comune e condivisa e, quindi, una nozione dell’Unione. Tuttavia, in forza del principio di autonomia istituzionale, il diritto dell’Unione non può stabilire quali persone o istituzioni esercitino concretamente le funzioni in parola in ciascuno Stato membro. Questa e nessun altra è allora la ragione per cui l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 prescrive che sia il diritto nazionale a stabilire, all’occorenza, chi svolge «funzioni di pubblica amministrazione» al di fuori dell’autorità pubblica formale propriamente detta [cioè al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’articolo 2, punto 2, della direttiva], fermo restando comunque che stabilire quali siano ed in che cosa consistano tali «funzioni» è qualcosa che spetta solo allo stesso diritto dell’Unione. Ciò posto, una volta definite conformemente al diritto dell’Unione determinate funzioni come «di pubblica amministrazione», occorrerà poi determinare, in conformità del diritto nazionale, quai enti, oltre all’autorità statale propriamente detta, eventualmente svolgano funzioni siffatte e rientrino pertanto nell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4.
71.
Propongo di conseguenza alla Corte, come prima conclusione intermedia, di rispondere alla prima questione nel senso che la nozione di persona fisica o giuridica «svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale» debba essere determinata tenendo conto esclusivamente del diritto dell’Unione per quanto riguarda la definizione della nozione di «funzioni di pubblica amministrazione», incombendo al diritto degli Stati membri di stabilire quali persone fisiche o giuridiche siano, all’occorrenza, legittimate a svolgere le funzioni in parola.
C – Seconda questione
72.
Una volta stabilito quanto precede, occorre rispondere alla seconda delle questioni sollevate e chiarire quindi, nei termini richiesti dall’Upper Tribunal, quali siano i criteri del diritto dell’Unione pertinenti al fine di a) definire una funzione quale funzione «di pubblica amministrazione» e b) stabilire se il diritto nazionale abbia sostanzialmente conferito la suddetta funzione ad una determinata persona fisica o giuridica.
73.
Si tratta allora in altri termini di precisare, a norma del diritto dell’Unione, la nozione di «funzioni di pubblica amministrazione» al fine di stabilire successivamente quali siano i presupposti che devono ricorrere per ritenere che, a norma del diritto nazionale, l’esercizio delle funzioni in parola sia stato affidato ad una persona fisica o giuridica in particolare.
1. Criteri per definire la nozione di «funzioni di pubblica amministrazione»
74.
Nel contesto dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4, la nozione di «funzioni di pubblica amministrazione» equivale a quella di «pubblici poteri»sic et simpliciter. Ciò risulta, a mio avviso, da due circostanze. In primo luogo, dal fatto che l’idea di «funzioni di pubblica amministrazione» si utilizza nella disposizione come elemento centrale per definire la nozione generica di «autorità pubblica». In secondo luogo, e soprattutto, dall’eccezione prevista al punto seguente, alla lettera c) del citato articolo 2, punto 2, a norma del quale gli Stati membri possono escludere dalla definizione della nozione di «autorità pubblica»«gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative».
75.
Siffatta possibilità di esclusione significa, secondo me, che l’idea di «funzioni di pubblica amministrazione» non rinvia in senso stretto alle istituzioni amministrative o esecutive propriamente dette, bensì, in maniera generale, ai pubblici poteri nazionali nel loro insieme. Solo così ha senso, infatti, la possibilità di escludere dall’ambito dell’autorità pubblica le istituzioni che esercitano funzioni giurisdizionali o legislative; cioè funzioni dei pubblici poteri distinte da quelle dell’amministrazione stricto sensu ( 12 ).
76.
Quanto precede colloca in una dimensione molto concreta il problema che dobbiamo risolvere, poiché, diversamente, ad esempio, del caso sollevato nella sentenza 16 febbraio 2012, Solvay e a. ( 13 ), e da quello risolto dalla citata causa Flachglas Torgau, la Corte non deve qui accertare se un atto dei pubblici poteri possa inquadrarsi nella categoria della legislazione e, quindi, rientrare nell’eccezione di cui alla direttiva 2003/4, ma occorre soltanto determinare in che cosa consista l’esercizio dei pubblici poteri tout court, senza quindi riferirsi ad eventuali eccezioni ( 14 ).
77.
Ciò non rende la questione meno complessa, poiché, come accade per altre categorie basilari, la definizione dei «pubblici poteri» è, quanto meno, spinosa e controversa. Ciononostante, ai fini della presente questione pregiudiziale, si tratta di ottenere una nozione di «funzioni di pubblica amministrazione» adeguata al contesto della direttiva 2003/4.
78.
Un approccio siffatto ci riporta, a mio avviso, a quanto la Corte va dichiarando sin dalla sentenza Foster, e pertanto ad una nozione delle funzioni meno restrittiva di quella utilizzata, ad esempio, nella giurisprudenza sull’esercizio dei pubblici poteri quale eccezione alla libera prestazione dei servizi (articolo 51 TFUE) ( 15 ).
79.
In questo preciso contesto la Corte ha fatto ricorso ad una nozione stabilita a partire da una distinzione tra i pubblici poteri ed il «potere privato» specialmente fondata sulla differenza tra il valore rispettivo delle volontà alla cui realizzazione serve ciascuno di tali poteri.
80.
Siffatta impostazione figura, come dicevo, nella sentenza Foster, quando afferma che «fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, su controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli» ( 16 ).
81.
Infatti, se c’è un elemento che caratterizza i «pubblici poteri» è proprio la capacità di imposizione unilaterale di chi lo detiene. Mentre i pubblici poteri possono imporre unilateralmente la loro volontà, cioè senza che sia necessario il consenso dell’obbligato, al contrario il potere privato può essere imposto soltanto con il concorso del suddetto consenso.
82.
Benintenso, una considerazione siffatta deve sempre essere collocata nel contesto di uno Stato di diritto, retto dal principio democratico e dall’assoggettamento ai tribunali. Peró ció che conta ai nostri fini è che si tratta di un potere i cui atti, benché sindacabili, fruiscono per se di un’efficacia esecutiva immediata e propria, in contrasto con gli atti dei singoli i quali necessitano comunque della mediazione dei pubblici poteri al fine di imporre la loro volontà qualora non possano fare affidamento sul consenso dei soggetti interessati dagli atti in questione ( 17 ).
83.
Muovendo da tali premesse, credo che, ai fini del presente procedimento, si possa concludere che, sempre nell’ambito della direttiva 2003/4, «funzioni di pubblica amministrazione», in quanto equivalente a «pubblici poteri» e fatte salve eventuali eccezioni «legislative» o «giurisdizionali» – non ricorrenti nella fattispecie – sono quelle grazie alle quali si impone ai singoli una volontà la cui efficacia immediata, benché sindacabile, non richiede il consenso di questi ultimi.
84.
Spetta al giudice del rinvio verificare se le società interessate esercitino un potere del genere. Cioè, se nel gestire i servizi idrici e fognari possano imporre ai singoli obblighi che non necessitano il loro consenso, a prescindere dal fatto che gli interessati possano impugnare i suddetti obblighi dinanzi ai tribunali, verificare in altri termini se fruiscano di una posizione sostanzialmente analoga a quella degli organi dell’amministrazione.
85.
Ciononostante, ed al fine di offrire al giudice un orientamento che potrebbe essergli utile, si puó segnalare che è necessario accertare, in particolare, se le società interessate fruiscano in qualche misura di poteri di esproprio, di prerogative di accesso alla proprietà privata, di poteri sanzionatori o, in generale, di coercizione nei confronti dei singoli, indipendentemente dal fatto che, nell’esercizio dei suddetti poteri, siano anch’esse soggette – come lo sono sempre i pubblici poteri stricto sensu – al controllo dei tribunali.
2. Criteri per valutare il conferimento a singoli dell’esercizio di una «funzione di pubblica amministrazione»
86.
Con la seconda parte della seconda questione, si chiede quali criteri possano applicarsi per determinare se il diritto nazionale abbia conferito ad una persona fisica o giuridica l’esercizio di pubblici poteri, sempre nell’ambito della direttiva 2003/4.
87.
A mio parere la risposta a tale seconda parte della questione è data dalla struttura medesima dell’articolo 2, punto 2 della direttiva 2003/4. In maniera consecutiva la disposizione si riferisce, nella lettera a), al «governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale, o locale»; cioè ai pubblici poteri in senso proprio e formale includendo, per le ragioni indicate al punto 75, le competenze giurisdizionali o legislative. Dal canto suo la lettera b) allude a «ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale». A mio giudizio si tratta in tal caso delle persone o degli organismi ai quali il diritto nazionale ha esplicitamente e formalmente conferito, all’occorrenza, l’esercizio di pubblici poteri ( 18 ); al contrario, dunque, dell’ipotesi di cui alla lettera c), relativa a persone aventi responsabilità o funzioni pubbliche o che forniscano servizi pubblici «sotto il controllo», sia dei pubblici poteri stricto sensu menzionati alla lettera a), sia di una persona fisica o giuridica investita di pubblici poteri ai sensi della lettera b). Come vedremo, questa terza ed ultima possibilità, di cui alla lettera c), ci porta sul terreno delle deleghe di potere informali, implicite o indirette.
88.
Ritengo dunque che, onde stabilire se il diritto di uno Stato membro abbia conferito ad un singolo l’esercizio di una «funzione di pubblica amministrazione», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, occorre prendere in considerazione l’esistenza o meno di un atto giuridico formale ed esplicito di conferimento di facoltà proprie dei pubblici poteri. In assenza di un atto di conferimento munito di siffatte caratteristiche ed essendo dunque escluso che ci troviamo di fronte a uno dei casi contemplati alle lettere a) e b) dell’articolo 2, punto 2, della direttiva, andrà esaminato se possiamo trovarci di fronte al caso della lettera c), il che ci conduce alla terza delle questioni sollevate dall’Upper Tribunal.
89.
Pertanto, ed a titolo di conclusione provvisoria, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nel senso che spetta al giudice del rinvio verificare se le società interessate possano, in forza di un atto giuridico formale ed esplicito di conferimento di facoltà proprie dei pubblici poteri, imporre ai singoli obblighi per i quali non è necessario il loro consenso, fruendo così di una posizione in sostanza equivalente a quella degli organi dell’amministrazione.
D – Terza e quarta questione
90.
È questo il momento di stabilire in quali casi si deve ritenere che una persona fisica o giuridica, senza essere un pubblico potere in senso stretto [lettera a) del punto 2 dell’articolo 2] e senza svolgere «funzioni di pubblica amministrazione» in forza di un atto formale ed esplicito di conferimento di facoltà proprie dei pubblici poteri [lettera b) del punto 2 dell’articolo 2], assuma «responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici connessi con l’ambiente, sotto il controllo» dei pubblici poteri stricto sensu o di una persona fisica o giuridica svolgente «funzioni di pubblica amministrazione». Questo è in definitiva il quesito sollevato con la terza e la quarta questione che chiedono di accertare quando una persona è «sotto il controllo» di uno degli enti menzionati alle lettere a) e b) dell’articolo 2, punto 2 (terza questione) e se una persona in siffatte condizioni possa considerarsi un’«emanazione dello Stato» ai sensi della sentenza Foster e a. (quarta questione).
91.
Attraverso la suddetta previsione normativa, la direttiva 2003/4 mira ad esaurire, a mio parere, tutte le possibilità di individuazione di titolari – originari, derivati o dettati dalle circostanze – dei poteri pubblici al fine di rendere possibile la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione; cioè, tra gli altri, «una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia» ( 19 ) o la garanzia che «qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse» ( 20 ).
92.
Trattasi in definitiva di utilizzare sino all’estremo limite le possibilità dell’autorità dell’Unione, rimediando agli inconvenienti dell’insussistenza di una efficacia diretta delle direttive nei rapporti tra singoli. In altre parole, si tratta di individuare i pubblici poteri là dove materialmente si trovano, assoggettandoli in maniera effettiva agli imperativi contenuti nella direttiva 2003/4.
93.
Tale è lo spirito della giurisprudenza su cui si fonda la citata sentenza Foster, conformemente alla quale, come sottolinea l’avvocato generale van Gerven nelle sue conclusioni su tale causa, «ogniqualvolta, tenuto conto dello scopo perseguito, si debba interpretare la nozione di “Stato” in senso ampio, si usano i parametri del controllo di fatto, dell’influenza dominante e della possibilità di cui dispone la pubblica autorità di impartire istruzioni vincolanti, indipendentemente dalle modalità [tramite la proprietà, la partecipazione finanziaria, la subordinazione amministrativa o mediante disposizioni di legge]» ( 21 ).
94.
Tale criterio è quello formalizzato dalla direttiva 2003/4 alla lettera c) dell’articolo 2, punto 2, quando si riferisce all’eventualità di persone o organismi aventi responsabilità o funzioni pubbliche o che forniscano servizi pubblici «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)» ( 22 ); cioè sotto il controllo dello Stato propriamente detto [lettera a)] o di una persona privata che è stata formalmente abilitata ad esercitare i pubblici poteri [lettera b)].
95.
Pertanto, di nuovo con le parole dell’avvocato Van Gerven, «si parte quindi ogni volta dall’idea che alla base vi è un elemento di potere pubblico (...) che, sotto il profilo dell’applicazione della disciplina in questione, trasmette, tramite il controllo o l’influenza che esercita, il suo“carattere di pubblica autorità” ad altri organismi o atti, anche se questi rientrano nel diritto privato» ( 23 ).
96.
Al fine di concretizzare il senso dell’espressione «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)», considero che il legislatore dell’Unione si riferisca con ciò a qualcosa di diverso dalla posizione di autorità in cui si trovano per definizione i pubblici poteri regolatori dall’attività esercitata da singoli. Non si tratta qui, secondo me, della generica situazione di assoggettamento, subordinazione o dipendenza in cui versa chiunque eserciti un’attività disciplinata o regolata dallo Stato. Trattasi piuttosto di una dipendenza o subordinazione specifica in forza della quale un singolo non è semplicemente obbligato ad agire nel contesto delle condizioni fissate dai pubblici poteri, ma sono proprio questi ultimi che, in realtà, ne definiscono la condotta.
97.
In altri termini l’autorità di regolazione circoscrive semplicemente l’ambito del possibile, per una volontà libera ed autonoma, ossia per un singolo in senso stretto, cioè chi esercita liberamente un’attività nel contesto definito dai pubblici poteri. Viceversa è privo di libertà chi agisce sotto il controllo dei pubblici poteri. In realtà sono gli stessi pubblici poteri che agiscono e si manifestano attraverso la persona che agisce «sotto il loro controllo».
98.
In questo senso si può parlare, in maniera figurata e in accordo con la citata sentenza Foster, di un’«emanazione dello Stato». Non credo tuttavia che il senso della suddetta espressione giustifichi la quarta questione sollevata dal giudice del rinvio, che lo stesso riconosce di aver sottoposto alla Corte «senza molto entusiasmo» ( 24 ). A mio parere è chiaro che una persona di cui alla lettera c) dell’articolo 2), punto 2, della direttiva 2003/4 può essere designata quale «emanazione dello Stato» se con ciò si intende che la sua subordinazione ai pubblici poteri è di tale qualità ed entità che, in fin dei conti, la sua stessa condotta è, di fatto, quella dei pubblici poteri medesimi. In ogni caso si tratta sempre di un’espressione illustrativa di un rapporto qualificato di subordinazione e di dipendenza, ciò che in definitiva più conta.
99.
In quanto «emanazione dello Stato», la persona física o giuridica di cui trattasi all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4 si identifica, ai fini della suddetta direttiva, con lo Stato medesimo [lettera a) dell’articolo 2, punto 2] o con coloro, formalmente abilitati dallo Stato, che esercitano pubblici poteri [lettera b) dell’articolo 2, punto 2], talché essa è tenuta, in quanto tale, a fornire l’accesso all’informazione ambientale da essa detenuta.
100.
In proposito è necessaria una puntualizzazione, nel senso che la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c), per quanto sia qualificabile come un’«emanazione dello Stato», continua ad essere a tutti gli effetti un singolo. Cioè, diversamente dallo Stato stricto sensu e dagli organismi di cui alla lettera b) dell’articolo 2, punto 2, essa non esercita pubblici poteri, nel senso che non può imporre unilateralmente la sua volontà ad altri singoli. Tuttavia, nella misura in cui lo Stato agisce per il suo tramite, detta persona è necessariamente compresa nella nozione di autorità pubblica stabilita dalla direttiva 2003/4.
101.
Certo, lo Stato agisce allora come un singolo, privo dell’imperium che gli è proprio in quanto titolare originario dei pubblici poteri. Ciononostante, non per questo cessa di essere Stato, senza che nulla ne giustifichi in tal caso l’esclusione dalla nozione formale utilizzata all’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva, poiché è evidente che anche lo Stato può intervenire esso stesso nell’ambito dei rapporti privati in quanto semplice singolo. Le ragioni che, secondo quanto abbiamo visto, depongono per un’interpretazione estensiva, concreta della nozione di «Stato», lo sono del pari per una concezione meramente formale se, come accade nella specie, grazie al solo riferimento allo Stato in quanto soggetto ed a prescindere dalla natura pubblica o privata dei suoi atti, si garantiscono le migliori condizioni per l’effettivo conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/4.
102.
Infatti, se si può dire in senso figurato che dei singoli i quali esercitano pubblici poteri in forza di un’espressa delegazione [lettera b) dell’articolo 2, punto 2] «sono» Stato, nel senso che esercitano su altri singoli prerogative proprie dei pubblici poteri, i singoli che, trovandosi sotto il controllo dei pubblici poteri (originari o derivati), divengono uno strumeno dell’azione sine imperio dello Stato nell’ambito dei rapporti privati sono ugualmente «Stato», sebbene agiscano soltanto come singoli, semplicemente perché il loro comportamento è riconducibile, in ultima analisi, alla volontà del proprio Stato che è anch’esso abituato ad intervenire nel mondo dei rapporti privati come un semplice singolo.
103.
In maniera sintetica si può riassumere quanto precede nell’idea che l’articolo 2, punto 2, lettera b), si riferisce a singoli che, in forza di una formale ed espressa delega di poteri, esercitano con un certo grado di autonomia determinate prerogative dei pubblici poteri, mentre la lettera c) della medesima disposizione include i singoli che, privi di una sostanziale autonomia, sono strumento dello Stato per l’azione di quest’ultimo nell’ambito dei rapporti privati come semplice singolo. In entrambi i casi si ha a che fare, dunque, con lo Stato; sia perché un singolo esercita pubblici poteri da esso monopolizzati, sia perché un singolo si presta a che lo Stato (direttamente o mediante persona interposta) agisca per il suo tramite quale soggetto di diritto privato.
104.
Trattasi allora di determinare quale tipo di controllo è necessario affinché il singolo, senza che cessi di esserlo, agisca come un’«emanazione dello Stato», e quali criteri possano essere utilizzati per attestare siffatto controllo.
105.
Per quanto riguarda il controllo, considero che esso debba essere sufficiente affinché il singolo non possa intervenire negli affari privati con un grado di sostanziale autonomia, sia con riferimento alla determinazione dei suoi obiettivi che alla definizione delle strategie ed alla selezione dei mezzi adeguati al loro conseguimento.
106.
Tale assenza di autonomia può essere dovuta a due circostanze: in primo luogo, al fatto che l’organismo privato sia creato dai pubblici poteri e sia direttamente sotto la loro direzione ed il loro controllo; in secondo luogo, al fatto che l’organismo privato, essendo un organismo formalmente indipendente, debba impegnarsi in un contesto condizionato sino all’estremo (e non semplicemente regolato) dai pubblici poteri, ad esempio, mediante la fissazione di prezzi amministrativi, l’imposizione di piani di gestione o la subordinazione a direttive particolareggiate di gestione del servzio. Questa seconda ipotesi è quella che si può qualificare come un’ipotesi di «controllo di fatto», nel senso che non consegue dall’intervento immediato e diretto, ma dal condizionamento della sua attività sino al punto da rendere illusoria l’autonomia materiale dell’organismo in questione. Non si tratta, contrariamente al parere del governo italiano, di un controllo extralegale o estraneo al diritto, di un mero factum, ma di un controllo (giuridico) indiretto esercitato sull’organismo per il tramite dei fondamenti normativi che legittimano l’intervento dei pubblici poteri nella disciplina delle attività del suddetto organismo, all’opposto di quelli che permetterebbero allo Stato un controllo diretto e formale su quest’ultimo.
107.
Pertanto un organismo si troverà «sotto il controllo» dello Stato quando esso stesso sia creato dai pubblici poteri ai fini della partecipazione dello Stato agli affari privati in quanto singolo, o quando, essendo formalmente un organismo indipendente dai pubblici poteri, sia costretto ad intervenire negli affari privati essendo soggetto a condizioni dei pubblici poteri che rendono impossibile un comportamento sostanzialmente autonomo per aspetti fondamentali dell’attività societaria.
108.
Spetta beninteso al giudice nazionale determinare caso per caso sino a che punto ricorrano siffatte circostanze, potendosi servire a tal fine della dottrina stabilita nella giurisprudenza della Corte in materia di società strumentali.
109.
Infatti, a mio parere sono perfettamente trasponibili i criteri utilizzati dalla Corte di giustizia al fine di determinare i casi in cui un ente aggiudicatore esercita su un ente concessionario, con personalità giuridica distinta dal primo, un controllo analogo ( 25 ) a quello che esercita sui propri servizi ( 26 ).
110.
A tale riguardo la Corte considera che «sussiste un “controllo analogo” quando l’entità di cui trattasi è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell’entità medesima ( 27 ), specificando che „deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale entità (...). In altri termini, l’amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di esercitare su tale entità un controllo strutturale e funzionale (...) [nonché] effettivo» ( 28 ).
111.
Conseguentemente, e come conclusione provvisoria, propongo alla Corte di rispondere alla terza e quarta questione nel senso che una persona è «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)» dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 se la sua azione è soggetta ad un grado di controllo da parte di quegli organismi o persone che le impedisce di agire in maniera veramente autonoma negli affari privati, vedendosi ridotta alla condizione di strumento della loro volontà, il che spetta al giudice del rinvio determinare.
E – Quinta questione
112.
L’ultima questione si riferisce congiuntamente alle lettere b) e c) dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 ed è diretta ad accertare se gli organismi compresi nelle loro disposizioni debbano fornire tutte le informazioni ambientali di cui dispongono o solo quelle relative all’esercizio di funzioni pubbliche ai sensi della direttiva 2003/4.
113.
Il fondamento dell’obbligo di divulgare le informazioni raccolte nell’esercizio di funzioni pubbliche sta nel fatto che le stesse informazioni hanno potuto essere raccolte proprio grazie all’esercizio di quelle funzioni.
114.
La questione che si pone è se, sulla base di tale fondamento, gli organismi e le persone di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 debbano fornire l’accesso anche a tutte le informazioni ambientali che hanno ottenuto nell’esercizio di attività distinte da quelle assolte nella loro condizioni di «autorità pubblica» ai sensi della stessa direttiva.
115.
A mio parere per rispondere a tale questione occorre distinguere tra i casi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 2, punto 2, della direttiva.
116.
Le persone o gli organismi di cui alla lettera b), in quanto delegati in maniera esplicita e formale all’esercizio di pubblici poteri, debbono essere assoggettate all’obbligo di divulgazione nei medesimi termini dei pubblici poteri in senso stretto, cioè lo Stato medesimo. Per questi ultimi vale in tutta la sua portata l’obbligo di fornire l’accesso a tutte le informazioni ambientali da essi detenute, qualunque sia il fondamento in forza del quale le abbiano raccolte, poiché, come ho sostenuto al paragrafo 101, si deve imporre l’accezione formale della nozione di «Stato» quando ciò comporta le migliori condizioni per l’effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/4.
117.
Per quanto riguarda le persone o gli organismi di cui alla lettera c), occorre considerare due possibili situazioni. Da un lato, quella degli organismi o delle persone la cui attività è limitata alla gestione di un servizio in condizioni che implicano la loro presa in considerazione come «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4. Dall’altro, quella degli organismi o delle persone che, oltre alla suddetta gestione, esercitano anche altre attività completamente distinte; si pensi, ad esempio, al caso di organismi o persone che gestiscono del pari, in un altro territorio, un servizio relativo all’ambiente, ma in termini di libera concorrenza e senza poter essere qualificate come «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4.
118.
Riguardo ai primi, la questione è risolta dalla stessa direttiva 2003/4 il cui articolo 3, paragrafo 1, dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o da altri organismi per loro conto a chiunque ne faccia richiesta (...)» ( 29 ). In definitiva la direttiva 2003/4 impone allo Stato – allo Stato stricto sensu come all’«autorità pubblica» nel senso, più ampio, dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 – l’obbligo di permettere l’accesso alle informazioni ambientali da essi detenute senza tener conto del fondamento in forza del quale hanno potuto raccoglierle; cioè sia come frutto dell’esercizio dell’imperium che come risultato della loro attività quale soggetto di diritto privato.
119.
Quanto ai secondi, a mio parere, non possono aspirare al medesimo trattamento. Sono ritenuti come «autorità pubblica» solo nei limiti in cui esercitano un’attività relativa all’ambiente in termini che inducono a qualificarli come «autorità» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4; cioè in quanto agiscono «sotto il controllo» dei pubblici poteri. Al di fuori di tale ipotesi, essi sono soltanto singoli e, pertanto, non assoggettabili all’imperativo dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva.
120.
Ammetto che, come hanno manifestamente indicato le parti, quanto precede può dar luogo, in determinate circostanze, ad una situazione «ibrida» difficile da gestire in pratica. Qualora questo fosse il caso, sono del parere che, tenuto conto dello spirito della direttiva 2003/4 e della sua finalità di favorire l’accesso alle informazioni detenute dai pubblici poteri nella loro accezione più ampia, le situazioni di incertezza dovrebbero sempre risolversi a favore del richiedente le informazioni.
121.
In definitiva, e quale ultima conclusione intermedia, propongo alla Corte di rispondere alla quinta questione nel senso che gli organismi o le persone di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 devono essere assoggettati all’obbligo di divulgazione nei medesimi termini dei pubblici poteri in senso stretto, cioè lo Stato medesimo. Lo stesso obbligo grava sugli organismi o sulle persone cui si riferisce la lettera c) della medesima disposizione qualora la loro attività si limiti alla gestione di un servizio nelle condizioni che comportano la loro presa in considerazione come «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4. Tuttavia quegli organismi o persone che, oltre ad una gestione del genere, esercitano anche altre attività completamente diverse, non sono obbligati a fornire le informazioni ottenute relativamente a queste ultime. In caso di dubbio l’obbligo di divulgazione deve prevalere.
VII – Conclusione
122.
In forza delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate nei termini seguenti.
«1.
Al fine di accertare se una persona fisica o giuridica “svolga funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale” conformemente all’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE, si deve tener conto esclusivamente del diritto dell’Unione per quanto riguarda la definizione della nozione di “funzioni di pubblica amministrazione”, spettando al diritto degli Stati membri determinare, all’occorrenza, quali persone fisiche o giuridiche siano legittimate ad esercitare le funzioni in parola.
2.
Spetta al giudice del rinvio verificare se le società di gestione del servizi idrici interessati possano imporre ai singoli obblighi per i quali non è necessario il loro consenso, fruendo così di una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli organi dell’amministrazione in forza di un atto giuridico formale ed esplicito che conferisce facoltà proprie dei pubblici poteri.
3.
Un singolo è “sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)” dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 se la sua azione è soggetta ad un grado di controllo da parte dei suddetti organismi o persone che gli impedisce di agire in maniera veramente autonoma negli affari privati, vedendosi ridotto alla condizione di strumento della volontà dello Stato, il che spetta al giudice del rinvio determinare.
4.
Gli organismi o le persone di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 devono essere assoggettati all’obbligo di divulgazione nei medesimi termini dei pubblici poteri in senso stretto, cioè lo Stato medesimo. Lo stesso obbligo grava sugli organismi o sulle persone cui si riferisce la lettera c) della medesima disposizione qualora la loro attività si limiti alla gestione di un servizio nelle condizioni che comportano la loro presa in considerazione come “autorità pubblica” ai sensi della direttiva 2003/4. Tuttavia quegli organismi o persone che, oltre ad una gestione del genere, esercitano anche altre attività completamente diverse, non sono obbligati a fornire le informazioni ottenute relativamente a queste ultime. In caso di dubbio l’obbligo di divulgazione deve prevalere».
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
( 3 ) GU L 124, pag. 1.
( 4 ) Le imprese in questione sono le società di diritto inglese United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd e Southern Water Services Ltd (in prosieguo: le «società interessate»).
( 5 ) Ordinanza di rinvio, paragrafo 1.
( 6 ) Causa Smartsource/Information Commissioner e a. [2010] UKUT 415 (AAC).
( 7 ) Griffin/South West Water Services Ltd [1995] IRLR 15.
( 8 ) Causa C-188/89 (Racc. pag. I-3313).
( 9 ) Lo stesso Upper Tribunal, in un’altra composizione, ha deciso recentemente una causa simile (Smartsource) nel senso difeso dall’amministrazione. La composizione dell’Upper Tribunal che solleva la presente questione ha interesse a che la Corte si pronunci sulla fondatezza della tesi accolta nella suddetta decisione.
( 10 ) Ordinanza del 10 giugno 2011, Mohamad Imran (C-155/11 PPU, Racc. pag. I-5095, punto 21), che cita la sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco (C-225/02 Racc. pag. I-523, punto 28), e l’ordinanza del 24 marzo 2009, Nationale Loterij (C-525/06, Racc. pag. I-2197, punto 10).
( 11 ) Causa C-204/09 (punto 37), che cita la sentenza 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a. (C-236/01, Racc. pag. I-8105, punto 72). Nel medesimo senso, sentenze del 28 gennaio 2004, Ekro (327/82, Racc. pag. 107, punto 11); 19 settembre 2000, Linster (C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43), e 22 settembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Racc. pag. I-8701, punto 29).
( 12 ) Riconoscendo espressamente la possibilità che le autorità legislative e giurisdizionali restino escluse dall’ambito dell’autorità pubblica, la direttiva 2003/4 perviene ad interdire, a contrario, che si escludano le autorità amministrative. Gli Stati membri possono quindi ampliare il suddetto ambito sino a comprendere il potere legislativo e giudiziario, ma non ridurlo al di qua del minimo rappresentato dalle autorità amministrative, le quali sono semplicemente quelle che realmente contano nell’ambito della direttiva 2003/4, «poiché, all’interno degli Stati, sono queste che abitualmente si trovano a detenere, nell’esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali» (sentenza Flachglas Torgau, cit., punto 40).
( 13 ) Causa C-182/10.
( 14 ) Il problema dell’eccezione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 è stato oggetto anche delle conclusioni presentate il 21 marzo 2013 dall’avvocato generale Sharpston nella causa Deutsche Umwelthilfe (C-515/11).
( 15 ) In tal senso, ad esempio, la serie iniziata con la sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio (C-47/08, Racc. pag. I-4105). Giurisprudenza ispirata, soprattutto, dalla necessità di circoscrivere nei migliori termini possibili l’ambito di una libertà dell’Unione di fronte all’eccezione rappresentata dall’esercizio dei pubblici poteri statali.
( 16 ) Foster e a., punto 20; il corsivo è mio.
( 17 ) In proposito ed in maniera generale, De Otto y Pardo, I., Estudios sobre el Poder Judicial, en Obras Completas, Universidad de Oviedo/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, pagg. da 1266 a 1279.
( 18 ) È il caso della citata causa Foster e a. in cui la Corte si riferisce a «un organismo che indipendentemente dalla sua forma giuridica sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico (...)» (punti 20 e 22; il corsivo è mio).
( 19 ) Considerando 1.
( 20 ) Considerando 8.
( 21 ) Conclusioni dell’avvocato generale van Gerven, paragrafo 16.
( 22 ) Il corsivo è mio.
( 23 ) Conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven, cit. Il corsivo è mio.
( 24 ) Punto 28 dell’ordinanza di rinvio della questione pregiudiziale.
( 25 ) Non necessariamente identico, come specificato nella sentenza 13 novembre 2008, Coditel Brabant (C-324/07, Racc. pag.I-8457, punto 46), che cita la sentenza 13 ottobre 2005, Parking Brixen (C-458/03, Racc. pag.I-8585, punto 629.
( 26 ) Giurisprudenza riassunta, tra molte altre, nella sentenza 29 novembre 2012, Econord (C-182/11 e C-183/11).
( 27 ) Econord, punto 27.
( 28 ) Ibidem.
( 29 ) Il corsivo è mio.
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