CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 21 novembre 2013 ( 1 )
Causa C‑326/12
Rita van Caster,
Patrick van Caster
contro
Finanzamt Essen-Süd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania)]
«Libera circolazione dei capitali — Tassazione delle rendite da fondi di investimento che non trasmettono una comunicazione dettagliata dei rendimenti agli investitori (“fondi opachi”)»
I – Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità di norme nazionali, come gli articoli 5 e 6 dell’Investmentsteuergesetz (legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, in prosieguo: l’«InvStG») con le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali. In base alle disposizioni nazionali di cui trattasi, le rendite da fondi di investimento percepite da un investitore sono tassate su base forfettaria ove la società di gestione del fondo non abbia adempiuto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti dalla suddetta legge.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
2.
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 56, paragrafo 1, CE) è formulato come segue:
«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
3.
L’articolo 65, paragrafo 3, TFUE (ex articolo 58, paragrafo 3, CE) dispone quanto segue:
«Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63».
4.
La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi ( 2 ), applicabile all’epoca dei fatti, al suo articolo 1, recante il titolo «Disposizioni generali», prevedeva quanto segue:
«1. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
(...)».
5.
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Scambio su richiesta», precisa quanto segue:
«1. L’autorità competente di uno Stato membro può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di comunicargli le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un caso specifico. L’autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l’autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell’inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette informazioni».
6.
L’articolo 11 della direttiva in parola, recante il titolo «Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca», dispone quanto segue:
«Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni».
B – Diritto tedesco
7.
Il Finanzgericht Düsseldorf [Sezione tributaria del Tribunale di Düsseldorf] si basa sulle norme dell’«InvStG» di seguito indicate.
8.
L’articolo 5 dell’InvStG nella versione del 15 dicembre 2003, applicabile dal 1o gennaio 2004, dispone quanto segue:
«(Basi imponibili)
(1) Gli articoli 2 e 4 trovano applicazione solo quando:
1.
per ogni distribuzione di dividendi relativi alla quota di partecipazione nel fondo di investimento, la società di investimento comunica agli investitori in lingua tedesca
a)
l’ammontare della distribuzione (con almeno quattro cifre dopo la virgola),
b)
l’ammontare dei dividendi distribuiti (con almeno quattro cifre dopo la virgola),
c)
gli importi contenuti nella distribuzione, ossia
aa)
le rendite degli anni precedenti equivalenti a una distribuzione,
bb)
i profitti derivanti da cessioni esenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, primo periodo,
cc)
le rendite ai sensi dell’articolo 3, punto 40, della legge sull’imposta del reddito [(Einkommensteuergesetz)],
dd)
le rendite ai sensi dell’articolo 8b, paragrafo 1, della legge sull’imposta sulle società [(Körperschaftsteuergesetz)],
ee)
i profitti derivanti da cessioni ai sensi dell’articolo 3, punto 40, della legge sull’imposta sul reddito,
ff)
i profitti derivanti da cessioni ai sensi dell’articolo 8b, paragrafo 2, della legge sull’imposta sulle società,
gg)
le rendite ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, secondo periodo, a condizione che non si tratti di rendite da capitale ai sensi dell’articolo 20 della legge sull’imposta sul reddito,
hh)
i profitti derivanti da cessioni esenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 2,
ii)
le rendite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
jj)
le rendite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per le quali non vi è stata deduzione a norma del paragrafo 4,
kk)
le rendite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in relazione alle quali, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, è possibile imputare l’imposta che si considera assolta all’imposta sul reddito o sulle società,
d)
la parte di distribuzione che dà diritto a imputazione o a rimborso dell’imposta sui redditi da capitale ai sensi
aa)
dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2,
bb)
dell’articolo 7, paragrafo 3,
e)
l’ammontare dell’imposta sui redditi da capitale da imputare o da rimborsare ai sensi
aa)
dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2,
bb)
dell’articolo 7, paragrafo 3,
f)
l’ammontare delle imposte estere sui redditi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, contenute nelle somme distribuite e
aa)
imponibili in forza dell’articolo 34c, paragrafo 1, della legge sull’imposta sul reddito o di una convenzione contro la doppia imposizione,
bb)
deducibili in forza dell’articolo 34c, paragrafo 3, della legge sull’imposta sul reddito se non vi è stata deduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4,
cc)
ritenute assolte in forza di una convenzione contro la doppia imposizione
g)
l’ammontare della deduzione per deprezzamento in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo,
h)
l’ammontare della riduzione dell’imposta sulle società richiesta dalla società distributrice in forza dell’articolo 37, paragrafo 3, della legge sull’imposta sulle società;
2.
in caso di rendite equiparabili a dividendi, la società di investimento comunica agli investitori, in lingua tedesca, al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione dell’esercizio in cui essi si considerano liquidati, i dati di cui al punto 1 in relazione alla quota di investimento nel fondo;
3.
la società di investimento comunica i dati di cui ai punti 1 e 2, unitamente al rapporto annuale, ai sensi degli articoli 45, paragrafo 1, e 122, paragrafi 1 e 2, della legge sugli investimenti [(Investmentgesetz)], nel Bollettino federale degli annunci ufficiali in formato elettronico; le informazioni devono essere accompagnate da una dichiarazione, rilasciata da un professionista abilitato a fornire servizi di consulenza a titolo commerciale ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla professione di consulente fiscale [(Steuerberatungsgesetz)], da un organo di revisione riconosciuto dall’amministrazione o da un organo equiparabile, attestante che le informazioni sono state definite conformemente alle regole del diritto tributario tedesco; l’articolo 323 del codice di commercio [(Handelsgesetzbuch)] si applica mutatis mutandis. Se l’estratto conto non è pubblicato nel bollettino federale degli annunci ufficiali in formato elettronico in conformità delle disposizioni della legge sugli investimenti, occorre altresì indicare il riferimento con il quale l’estratto conto è pubblicato in lingua tedesca;
4.
la società di investimento straniera calcola e comunica, unitamente al prezzo di riacquisto, l’importo delle rendite che si considerano liquidate dopo il 31 dicembre 1993 al titolare delle partecipazioni estere non ancora assoggettate a tassazione;
5.
su richiesta dell’Ufficio federale delle finanze, la società di investimento straniera fornisce a quest’ultimo, entro un termine di tre mesi e in modo esaustivo, prova della correttezza dei dati di cui ai punti 1, 2 e 4. Se i certificati sono redatti in una lingua straniera, può essere richiesta una traduzione autenticata in lingua tedesca. Se la società di investimento straniera ha fornito informazioni circa un importo inesatto, essa deve tenere conto, di sua iniziativa o su richiesta dell’Ufficio federale delle finanze, della differenza d’importo nella pubblicazione per l’esercizio in corso.
Se le informazioni citate al punto 1, lettera c) o f), non sono disponibili, le rendite sono tassate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, primo periodo, e l’articolo 4 non trova applicazione (…)» ( 3 ).
9.
L’articolo 6 dell’InvStG nella versione del 15 dicembre 2003, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014, prevede quanto segue:
«(Tassazione in caso di mancata dichiarazione)
Qualora le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non risultino soddisfatte, devono essere imputati in capo all’investitore i dividendi distribuiti sulle quote di partecipazione, il risultato provvisorio e il 70 % della differenza tra il primo e l’ultimo pezzo di riacquisto fissati nell’anno di calendario; la tassazione deve ammontare ad almeno il 6 % dell’ultimo prezzo di riacquisto stabilito nel corso dell’anno di calendario. In caso di mancata fissazione di un prezzo di riacquisto, si ricorre al prezzo di Borsa o di mercato (...)».
10.
La convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania contro la doppia imposizione e per la disciplina di altre questioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, ivi comprese le tasse sulle licenze e l’imposta sui beni immobili, firmata l’11 aprile 1967 (in prosieguo: la «convenzione contro la doppia imposizione»), al suo articolo 26 prevede quanto segue:
«(Scambio di informazioni)
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti riguardanti le imposte oggetto della convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione.
(...)».
III – Procedimento principale e questione pregiudiziale
11.
La sig.ra van Caster e suo figlio, il sig. van Caster, cittadini belgi residenti in Germania, possiedono partecipazioni in fondi di investimento di capitalizzazione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania. Le partecipazioni erano state depositate presso la banca BBL/ING sita in Belgio.
12.
La sig.ra e il sig. van Caster dichiaravano i redditi derivanti dalle loro partecipazioni nei fondi di investimenti secondo una stima compiuta sulla base degli elenchi allegati o del Börsenzeitung, ossia EUR 8 435,43 per l’anno 2003, EUR 10 500,94 per l’anno 2004, EUR 12 318,18 per l’anno 2005, EUR 13 263,04 per l’anno 2006, EUR 12 672,46 per l’anno 2007 ed EUR 14 272,88 per l’anno 2008, per un importo totale pari a EUR 71 462,93.
13.
Il Finanzamt Essen‑Süd [amministrazione fiscale di Essen‑Süd], ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 dell’InvStG, quantificava invece tali redditi a norma dell’articolo 6 dell’InvStG, in base al quale la tassazione doveva essere fissata forfettariamente almeno al 6 % dell’ultimo prezzo di riacquisto stabilito nell’anno di calendario. Tale modalità di tassazione conduceva ai seguenti importi: EUR 38 503,53 per l’anno 2003, EUR 32 691,41 per l’anno 2004, EUR 63 603,62 per l’anno 2005, EUR 49 463,21 per l’anno 2006, EUR 37 045,03 per l’anno 2007 ed EUR 25 139,27 per l’anno 2008, per un importo complessivo pari a EUR 246 446,07.
14.
La sig.ra e il sig. van Caster contestavano tale decisione del Finanzamt Essen‑Süd dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf affermando che le disposizioni dell’articolo 6 dell’InvStG, applicabili a partire dal 2004, erano contrarie al diritto dell’Unione europea, in particolare alle disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione dei capitali.
15.
In occasione dell’udienza dinanzi al giudice del rinvio, le parti del procedimento principale si accordavano nel merito per l’anno 2003 quantificando i redditi per tale anno al 4 % del prezzo di riacquisto fissato al 31 dicembre 2003, vale a dire in EUR 19 848,07.
16.
Per quanto attiene agli anni compresi tra il 2004 e il 2008, la sig.ra e il sig. van Caster chiedevano al giudice del rinvio di modificare gli avvisi di accertamento affinché la base imponibile per la tassazione dei redditi in parola fosse determinata sulla base degli importi dichiarati. Il Finanzamt Essen‑Süd concludeva per il rigetto del ricorso sostenendo che l’articolo 6 dell’InvStG è compatibile con il diritto dell’Unione.
17.
Date le circostanze, il Finanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la tassazione forfettaria delle rendite da fondi di investimento (nazionali ed) esteri cosiddetti “non trasparenti” ai sensi dell’articolo 6 dell’InvStG violi [il diritto dell’Unione] (articolo [63 TFUE]) in quanto integra una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali (articolo [65, paragrafo 3, TFUE])».
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
18.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 10 luglio 2012. La sig.ra e il sig. van Caster, il Finanzamt Essen‑Süd, i governi tedesco e del Regno Unito nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e, con la sola eccezione del governo del Regno Unito, osservazioni orali all’udienza del 9 ottobre 2013.
V – Analisi
A – Osservazioni preliminari sugli articoli 5 e 6 dell’InvStG
19.
In base all’articolo 5 dell’InvStG, se la società di investimenti rispetta gli obblighi di fornire, in lingua tedesca, determinate informazioni agli investitori e alle autorità tedesche nelle forme e nei termini prescritti, le rendite da partecipazioni in fondi di investimento sono soggette al regime generale di tassazione trasparente (articoli 2 e 4 dell’InvStG), vale a dire, come sottolinea la Commissione, a una tassazione fondata sui valori reali o, quantomeno, stimati in conformità delle disposizioni dell’articolo 162 del codice tributario tedesco e non su valori forfettari, come se il contribuente avesse investito i propri averi direttamente senza ricorrere a un fondo di investimenti.
20.
Se una società di investimenti non si conforma alle condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, dell’InvStG, l’investitore è tenuto ad assolvere l’imposta su un importo forfettario indicato dall’articolo 6 di detta legge in una somma pari almeno al 6 % dell’ultimo prezzo di riacquisto fissato nell’anno di calendario. Secondo il giudice del rinvio, tale calcolo forfettario non ammette alcuna deroga atta a permettere al contribuente di essere assoggettato a imposta su un valore reale o quantomeno stimato dei rendimenti percepiti.
21.
È quindi il contribuente a dover sopportare le conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni dell’InvStG da parte della società che gestisce il fondo di investimento.
22.
In termini generali, gli articoli 5 e 6 dell’InvStG si applicano senza distinzioni alle società di investimenti tedesche e straniere, ad eccezione, da una parte, dell’obbligo di calcolare e comunicare, unitamente al prezzo di riacquisto, l’importo delle rendite che si considerano liquidate dopo il 31 dicembre 1993 al titolare delle partecipazioni negli investimenti esteri (articolo 5, paragrafo 1, punto 4, dell’InvStG) e, dall’altra, dell’obbligo di dimostrare in modo esaustivo all’ufficio federale centrale delle imposte la correttezza di taluni dati (articolo 5, paragrafo 1, punto 5, dell’InvStG). Questi due obblighi gravano unicamente sulle società di investimenti straniere.
23.
A proposito di quest’ultimo obbligo, osservo che esso impone agli investitori di provare all’ufficio centrale delle imposte, su sua semplice richiesta, la correttezza dei dati senza che una simile richiesta debba essere in alcun modo giustificata. Nulla nel fascicolo indica le ragioni per le quali l’obbligo di fornire tali prove non gravi anche sulle società di investimenti tedesche.
24.
Per quanto attiene all’applicazione dell’InvStG ai fatti della presente causa, osservo che il giudice del rinvio non indica la condizione o le condizioni dell’articolo 5 dell’InvStG che non sarebbero state rispettate dalla società di investimenti straniera di cui trattasi. Tale aspetto non ha alcun rilievo ai fini della mia analisi poiché, come osservato dalla Commissione e riconosciuto dal Finanzamt Essen‑Süd in udienza, il mancato rispetto anche di uno solo degli elementi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, dell’InvStG comporta che la tassazione avvenga su base forfettaria ai sensi dell’articolo 6 dell’InvStG.
B – Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali
25.
Il giudice del rinvio si riferisce nella sua questione agli articoli 56 CE e 58, paragrafo 3, CE, in vigore all’epoca dei fatti, che sono divenuti, senza variazioni, gli articoli 63 TFUE e 65, paragrafo 3, TFUE.
1. La posizione delle parti
26.
Il Finanzamt Essen‑Süd e i governi tedesco e del Regno Unito negano l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Essi ritengono che una legge nazionale, come quella controversa nel caso di specie, che si applica indistintamente alle società di investimenti tedesche e straniere, non possa integrare una restrizione a tale libertà.
27.
Essi ritengono altresì che, nel caso di specie, non sussista neppure una restrizione dissimulata. Secondo il Finanzamt Essen‑Süd e il governo tedesco, le autorità tedesche possono legittimamente pretendere dai soggetti passivi tutte le prove che esse reputano necessarie per calcolare correttamente l’imposta sul reddito.
28.
Essi osservano che, in realtà, la normativa di cui trattasi non comporta difficoltà particolari per le società di investimenti straniere. A loro avviso, lo stesso vale anche per i due obblighi previsti a carico delle sole società di investimenti straniere, vale a dire l’obbligo di comunicare il prezzo di riacquisto e l’importo delle rendite che si considerano liquidate dopo il 31 dicembre 1993 al titolare delle partecipazioni negli investimenti esteri (articolo 5, paragrafo 1, punto 4, dell’InvStG), e l’obbligo di dimostrare in modo esaustivo all’Ufficio federale centrale delle imposte la correttezza di taluni dati (articolo 5, paragrafo 1, punto 5, dell’InvStG).
29.
A fondamento della loro tesi il Finanzamt Essen‑Süd e il governo tedesco si riferiscono al fatto che nel 2011 l’Ufficio federale centrale delle imposte ha esaminato circa 31800 comunicazioni di società di investimenti straniere. Il governo tedesco aggiunge che una violazione degli obblighi di calcolo e di comunicazione imposti dall’articolo 5 dell’InvStG è stata constatata soltanto in relazione al 25 % di tali società di investimenti straniere.
30.
Muovendo dal presupposto che il giudice del rinvio non richiama le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, punti 4 e 5, dell’InvStG a carico delle sole società di investimenti straniere, la Commissione concentra la sua analisi sui due obblighi indicati dal suddetto giudice, a titolo esemplificato, come gli obblighi che «di frequente» non sono adempiuti dalle società di investimenti straniere, vale a dire quello di comunicare i redditi da investimento in lingua tedesca e quello di pubblicare i dati richiesti dall’InvStG nella versione elettronica del bollettino federale degli annunci ufficiali.
31.
Per quanto attiene al primo dei suddetti obblighi, la Commissione osserva che le disposizioni prudenziali applicabili ai fondi di investimento durante gli anni controversi, in particolare l’articolo 47 della direttiva 85/611/CEE ( 4 ), imponevano obblighi di carattere linguistico solo per i dati rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale e che dovevano essere pubblicati per tale ragione.
32.
A proposito del secondo obbligo, la Commissione sottolinea che i fondi esteri sono indotti dai loro stessi interessi commerciali, più che dalle norme dell’InvStG, a comunicare i dati di cui trattasi agli investitori tedeschi in lingua tedesca e a pubblicarli in tale lingua sul bollettino federale degli annunci ufficiali.
33.
Per quanto attiene alla tassazione forfettaria prevista dall’articolo 6 dell’InvStG, la Commissione ritiene plausibile, fatto salvo l’esito degli accertamenti del giudice del rinvio, che si tratti di una restrizione dissimulata poiché il vantaggio fiscale, vale a dire la tassazione sulla base di valori reali o stimati, dipende da formalità che, a differenza di quanto accade per le società straniere, sono di per sé soddisfatte dalle società nazionali la cui clientela di riferimento è prevalentemente interna e con la quale esse comunicano nella lingua che è loro comune.
34.
Al contrario, una società di investimenti straniera non soddisferà tali formalità in caso di vendita passiva delle sue partecipazioni in Germania, posto che la sola ragione per conformarvisi è data dalla tassazione prevista a carico degli investitori stabiliti in tale paese e non dalle loro esigenze commerciali.
35.
La sig.ra e il sig. van Caster condividono la posizione assunta dal giudice del rinvio secondo cui, benché l’articolo 5 dell’InvStG si applichi indistintamente alle società di investimenti nazionali e a quelle straniere, sussiste una discriminazione dissimulata o di fatto a danno di queste ultime, poiché le società di investimenti tedesche soddisfano pressoché tutte i requisiti di cui all’articolo 5 dell’InvStG, mentre le società di investimenti straniere spesso non avrebbero motivo di farlo.
2. Analisi
36.
In via preliminare è opportuno ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione ( 5 ).
37.
Da una costante giurisprudenza risulta altresì che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni alla libera circolazione dei capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati ( 6 ).
38.
Come la Corte ha già stabilito nella causa che ha dato luogo alla sentenza, del 27 gennaio 2009, Persche, vertente sulla possibilità di ottenere in Germania una deduzione fiscale per donazioni effettuate a favore di enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in altri Stati membri, «(...) poiché la possibilità di ottenere una deduzione fiscale può incidere in misura considerevole sul comportamento del donatore, la non deducibilità in Germania delle donazioni a favore di enti riconosciuti di interesse generale allorché essi hanno sede in altri Stati membri può pregiudicare la disponibilità dei contribuenti tedeschi ad effettuare donazioni a loro vantaggio. Una tale legislazione costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo [63 TFUE]» ( 7 ).
39.
Di recente la Corte ha inoltre stabilito, riferendosi a una norma del diritto polacco che limita gli investimenti effettuati all’estero dai fondi pensione aperti polacchi al 5 % del valore degli attivi del fondo considerato, che «[t]ale disposizione produce parimenti effetti restrittivi nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali in Polonia, considerato che l’acquisizione, segnatamente, di azioni o di quote di istituti di investimento collettivo risulta limitata (...)» ( 8 ).
40.
Dalla giurisprudenza della Corte consegue pertanto chiaramente che una norma nazionale che abbia per effetto di dissuadere i residenti di uno Stato membro dall’investire in un’impresa stabilita in un altro Stato membro e di impedire alle imprese stabilite negli altri Stati membri di attirare gli investitori stabiliti o residenti in tale Stato membro integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
41.
Si tratta quindi di sapere se gli articoli 5 e 6 dell’InvStG abbiano tale effetto dissuasivo.
42.
Benché i criteri di cui all’articolo 5 dell’InvStG si applichino indistintamente alle società di investimenti nazionali e straniere (ad eccezione degli obblighi previsti al paragrafo 1, punti 4 e 5) e benché, come ha osservato il governo del Regno Unito, per le grandi banche internazionali non sia impossibile adeguarvisi, è comunque pacifico che, a prescindere dalle difficoltà tecniche che tali criteri implicano, una società di investimenti straniera che non si rivolge, o si rivolge in modo ridotto, al mercato tedesco ha ben poco interesse a soddisfarli. Tanto più che sarà l’investitore a sopportare le conseguenze della decisione di non uniformarvisi assunta dalla società di gestione del fondo.
43.
Le conseguenze per l’investitore possono essere pesanti. Contrariamente al governo tedesco, secondo cui la tassazione forfettaria a norma dell’articolo 6 dell’InvStG sarebbe moderata, condivido l’opinione della Commissione a detta della quale un rendimento fissato in modo forfettario al 6 % è di per sé elevato, soprattutto quando i tassi di interesse si mantengono, sul lungo periodo, a un livello basso. In udienza il governo tedesco ha comunicato che tale cifra era stata fissata nel 2004 fin dall’entrata in vigore della versione attuale dell’InvStG e che, in seguito, non era più stata modificata.
44.
Nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’articolo 6 dell’InvStG comporta un incremento dei redditi imponibili della sig.ra e del sig. van Caster da un importo reale o stimato di EUR 71 462,93 a un importo stabilito in modo forfettario di EUR 246 446,07.
45.
Ritengo quindi, come suggerisce peraltro il giudice del rinvio, che l’effetto combinato degli articoli 5 e 6 dell’InvStG, vale a dire l’alto rischio di una tassazione più pesante (a seguito della determinazione forfettaria delle rendite imponibili) connesso all’elevata possibilità che le società di investimenti straniere non si conformino a quanto richiesto dagli articoli 5 e 6 dell’InvStG, è idoneo a dissuadere gli investitori tedeschi dall’investire in fondi di investimento stranieri.
46.
Tale conclusione circa l’esistenza di una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali trova conferma nel fatto che l’articolo 6 dell’InvStG esclude ogni quantificazione o stima diversa, segnatamente sulla base dei dati forniti dallo stesso investitore‑contribuente.
47.
Infatti, benché la Corte abbia spesso preso in considerazione tale circostanza in sede di giustificazione ( 9 ), come farò anch’io nel prosieguo, la Corte ha stabilito nella sentenza Meilicke e a. che «(...) una normativa nazionale (...), in forza della quale il credito d’imposta viene concesso solo a seguito della produzione di un attestato conforme al sistema interno dello Stato membro interessato, senza alcuna possibilità per l’azionista di dimostrare tramite altri elementi e informazioni rilevanti l’imposta effettivamente versata dalla società distributrice dei dividendi, configura una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali vietata dal [paragrafo] 3 dell’[articolo] 65 TFUE (...)» ( 10 ).
48.
Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che l’effetto combinato degli articoli 5 e 6 dell’InvStG integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
C – Sulla giustificazione
49.
Resta da esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato FUE.
50.
La Corte ha reiteratamente affermato che la libera circolazione dei capitali può essere limitata da una normativa nazionale solamente laddove sia giustificata da uno dei motivi indicati all’articolo 65 TFUE ovvero da motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 11 ).
51.
Il Finanzamt Essen‑Süd e il governo tedesco non invocano nessuno dei motivi indicati all’articolo 65 TFUE, bensì due motivi imperativi di interesse generale che sono già stati riconosciuti dalla Corte come idonei a giustificare una restrizione alla libertà di circolazione, vale a dire il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri ( 12 ) e l’efficacia del controllo fiscale ( 13 ).
52.
Per quanto attiene alla tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, che non è stata ricordata in udienza, il Finanzamt Essen‑Süd e il governo tedesco evidenziano nelle loro osservazioni scritte che le norme dell’InvStG mirano a garantire il medesimo trattamento fiscale nel contempo, da una parte, agli investimenti nei fondi e agli investimenti effettuati direttamente e, dall’altra, agli investimenti in fondi esteri e agli investimenti in fondi nazionali. Il Finanzamt Essen‑Süd ricorda che la Repubblica federale di Germania tassa il reddito mondiale dei suoi residenti che devono quindi essere assoggettati all’imposta sul reddito senza limitazioni.
53.
A mio avviso, dal fascicolo emerge chiaramente come, nel caso di specie, non si ponga in alcun modo la questione della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, tale motivo imperativo di interesse generale riguarda un regime che «sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul suo territorio» ( 14 ), e più in particolare quando i contribuenti cercano di mettere in discussione il potere impositivo di uno Stato membro a favore del potere impositivo di un altro Stato, ad essi più vantaggioso. Nel caso di specie ciò non si verifica, posto che il potere impositivo della Repubblica federale di Germania sulle rendite percepite dai suoi residenti resta intatto, anche quando tali rendite traggono origine dai loro investimenti in fondi esteri. Non si discute pertanto di ripartizione di un potere impositivo tra gli Stati membri.
54.
In ogni caso, il ragionamento seguito dal Finanzamt Essen‑Süd e dal governo tedesco a questo proposito non riguarda affatto la ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri, ma piuttosto l’uguaglianza tra residenti tedeschi rispetto a imposte tedesche a prescindere dalla tipologia e dalla localizzazione dei loro investimenti.
55.
Quanto all’efficacia del controllo fiscale, il Finanzamt Essen‑Süd e il governo tedesco ritengono che sussista il rischio che il fisco tedesco non possa effettivamente incassare l’imposta sui redditi da fondi di investimento esteri e ciò soprattutto quando le rendite da fondi esteri sono tesorizzate – nel caso di specie si tratta infatti di fondi di capitalizzazione – e non vi è quindi alcun versamento nel paese in cui il prelievo dell’imposta sul reddito da capitali deve essere compiuto.
56.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d’interesse generale idoneo a giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE ( 15 ).
57.
Come osserva il governo tedesco, le autorità tributarie di uno Stato membro possono esigere dai contribuenti tutte le prove che esse ritengano necessarie per valutare se siano soddisfatte le condizioni di un’agevolazione fiscale ( 16 ).
58.
Citando la sentenza del 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud (C-72/09, Racc. pag. I-10659, punto 35), il governo del Regno Unito aggiunge che «uno Stato membro è autorizzato ad applicare misure che consentono di verificare, in modo chiaro e preciso, l’importo dovuto dai contribuenti», il che implica che non è eccessivo che tale Stato membro escluda dal vantaggio fiscale situazioni «in cui non è in grado di procedere ad un controllo reale ed efficace del rispetto delle condizioni cui la legislazione nazionale subordina tale vantaggio» (conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa che ha dato luogo alla sentenza A, cit., paragrafo 134).
59.
Tuttavia, per essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, una misura restrittiva deve rispettare il principio di proporzionalità, nel senso che essa deve, allo stesso tempo, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza eccedere quanto a tal fine necessario ( 17 ).
60.
È probabile che le informazioni e il controllo di correttezza di taluni dati imposto dall’articolo 5 dell’InvStG siano volti a permettere alle autorità fiscali tedesche di stabilire correttamente l’imposta dovuta sui redditi da fondi di investimento e ciò sulla base del loro valore reale o stimato. Ho tuttavia fondato motivo di ritenere che la normativa tedesca ecceda quanto necessario per conseguire il suddetto obiettivo della corretta determinazione dell’imposta dovuta.
61.
Come ho già osservato, il giudice del rinvio non indica gli obblighi imposti dall’articolo 5 dell’InvStG che non sarebbero stati rispettati nel caso della sig.ra e del sig. van Caster; i punti in comune delle diverse tipologie di criteri fissati dal suddetto articolo 5 permettono tuttavia di trarne i seguenti elementi.
62.
Anzitutto, l’articolo 5 dell’InvStG prevede obblighi a carico delle sole società di investimenti e non dei contribuenti i cui redditi sono imponibili in Germania. Quando tali società di gestione dei fondi di investimento sono straniere, esse non solo non sono soggette a tassazione in tale Stato membro, ma non sono neppure soggette al diritto tedesco.
63.
Orbene, quantomeno per tutta una serie di informazioni richieste dall’articolo 5 dell’InvStG, le autorità fiscali tedesche avrebbero potuto avvalersi dell’assistenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato membro in cui ha sede la società di investimenti, nel caso di specie il Regno del Belgio, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/799, o ricorrere all’articolo 26 della convenzione contro la doppia imposizione conclusa dal Regno del Belgio e dalla Repubblica federale di Germania, il che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non è accaduto.
64.
Infatti, come la Corte ha già affermato nella causa Persche, cit., «le autorità fiscali interessate possono rivolgersi, in applicazione della direttiva 77/799, alle autorità di un altro Stato membro per ottenere ogni informazione che risulti necessaria per determinare correttamente l’imposta dovuta da un contribuente (...). Infatti, le informazioni di cui detta direttiva consente alle competenti autorità di uno Stato membro di chiedere la comunicazione sono tutte quelle a loro avviso necessarie per determinare correttamente l’ammontare dell’imposta alla luce della normativa che esse stesse devono applicare» ( 18 ). Le autorità tedesche avevano quindi facoltà di chiedere alle autorità belghe le informazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, dell’InvStG.
65.
Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata ( 19 ), a prescindere dall’applicazione dei suddetti due strumenti di scambio di informazioni, ossia la direttiva 77/799 e la convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania, un divieto assoluto che impedisse al contribuente di fornire alle autorità fiscali le informazioni necessarie, nel caso di specie alla sig.ra e al sig. van Caster di provare che il valore reale o stimato della loro partecipazione nel fondo di investimento estero è inferiore a quello presunto in applicazione dell’articolo 6 dell’InvStG, non può in una situazione interna all’Unione essere giustificato con riferimento alla libera circolazione dei capitali.
66.
A questo proposito, la Corte si è espressa in modo molto chiaro nella sentenza Meilicke e a. in cui essa ha dichiarato che:
«43
(...) una normativa di uno Stato membro che impedisse in modo assoluto ai soggetti fiscalmente residenti, per quanto riguarda l’imposta sul reddito, in tale Stato membro, che abbiano effettuato investimenti in società di capitali stabilite in un altro Stato membro, di fornire elementi di prova rispondenti ad altri criteri, segnatamente di presentazione, diversi rispetto a quelli prescritti per gli investimenti nazionali dalla normativa del primo Stato membro, non soltanto risulterebbe contraria al principio di buona amministrazione, ma soprattutto andrebbe al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo dell’efficacia dei controlli fiscali.
44
Infatti, non può a priori escludersi che detti azionisti siano in grado di produrre validi documenti probatori che consentano all’amministrazione finanziaria dello Stato membro d’imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, la reale esistenza e la natura dei prelievi fiscali effettuati in altri Stati membri (...)» ( 20 ).
67.
In udienza il governo tedesco ha suggerito che sarebbe inutile permettere all’investitore‑contribuente di fornire esso stesso le informazioni contenute nell’articolo 5, paragrafo 1, dell’InvStG in quanto non si tratta di informazioni di cui esso di norma dispone. Non vedo perché tale possibilità debba essere esclusa a priori, soprattutto quando nulla impedisce che un investitore‑contribuente possa chiedere e ricevere tali informazioni da parte della società di gestione del fondo. In tal caso, nulla giustificherebbe il rifiuto da parte delle autorità fiscali tedesche di prendere in considerazione le suddette informazioni.
68.
Per tutte le ragioni che precedono, ritengo che la misura restrittiva costituita dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 dell’InvStG non possa essere giustificata sulla base della necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali.
VI – Conclusione
69.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht Düsseldorf:
«Una normativa di uno Stato membro, come quella delineata dagli articoli 5 e 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (Investmentsteuergesetz) in esame, il cui combinato disposto comporti, in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti da tale legge, l’assoggettamento dei redditi tratti da residenti di tale Stato membro da fondi di investimento esteri a una tassazione forfettaria invece che a una tassazione basata sul valore reale o stimato, integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE che non può essere giustificata sulla base della necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e neppure di garantire l’efficacia dei controlli fiscali».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 336, pag. 15. La direttiva in parola è stata abrogata con effetto dal 1o gennaio 2013 dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64, pag. 1). Benché la nuova direttiva contempli modifiche importanti al regime di scambio delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, tali modifiche non incidono sulla presente analisi.
( 3 ) Come indica il governo tedesco, l’articolo 5 dell’InvStG è stato in seguito modificato in più occasioni ma, ogni volta, in modo marginale e irrilevante ai fini della presente causa.
( 4 ) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), GU L 375, pag. 3.
( 5 ) V. sentenze del 4 marzo 2004, Commissione/Francia (C-334/02, Racc. pag. I-2229, punto 21); del 20 gennaio 2011, Commissione/Grecia (C-155/09, Racc. pag. I-65, punto 39); del 16 giugno 2011, Commissione/Austria (C-10/10, Racc. pag. I-5389, punto 23), e del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., (da C‑338/11 a C‑347/11, punto 14).
( 6 ) V. sentenze del 25 gennaio 2007, Festersen (C-370/05, Racc. pag. I-1129, punto 24); del 18 dicembre 2007, A (C-101/05, Racc. pag. I-11531, punto 40); del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen (C-436/08 e C-437/08, Racc. pag. I-305, punto 50), e Santander Asset Management SGIIC e a., cit., punto 15.
( 7 ) C-318/07, Racc. pag. I-359, punti 38 e 39.
( 8 ) V. sentenza del 21 dicembre 2011, Commissione/Polonia (C-271/09, Racc. pag. I-13613, punto 52). V. altresì sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen (C-35/98, Racc. pag. I-4071, punti 34 e 35), e del 15 luglio 2004, Weidert e Paulus (C-242/03, Racc. pag. I-7379, punti 13 e 14).
( 9 ) V. sentenze dell’8 luglio 1999, Baxter e a. (C-254/97, Racc. pag. I-4809, punti 19 e 20); del 28 ottobre 1999, Vestergaard (C-55/98, Racc. pag. I-7641, punto 26); dell’11 ottobre 2007, ELISA (C-451/05, Racc. pag. I-8251, punto 95); Persche cit., punto 53; del 6 ottobre 2011, Commissione/Portogallo (C-493/09, Racc. pag. I-9247, punto 46), e del 28 febbraio 2013, Petersen (C‑544/11, punto 51).
( 10 ) Sentenza del 30 giugno 2011 (C-262/09, Racc. pag. I-5669, punto 40). Il corsivo è mio.
( 11 ) V. sentenze del 14 febbraio 2008, Commissione/Spagna (C‑274/06, punto 35), e Commissione/Polonia, cit., punto 55.
( 12 ) V. sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, Racc. pag. I-10837, punto 45); del 7 settembre 2006, N (C-470/04, Racc. pag. I-7409, punto 42); del 18 luglio 2007, Oy AA (C-231/05, Racc. pag. I-6373, punto 51); del 15 maggio 2008, Lidl Belgium (C-414/06, Racc. pag. I-3601, punto 31); del 25 febbraio 2010, X Holding (C-337/08, Racc. pag. I-1215, punto 28), e del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, Racc. pag. I-12273, punto 45).
( 13 ) V. sentenze del 20 febbraio 1979, Rewe‑Zentral, detta «Cassis de Dijon» (120/78, Racc. pag. 649, punto 8); del 15 maggio 1997, Futura Participations e Singer (C-250/95, Racc. pag. I-2471, punto 31); del 10 marzo 2005, Laboratoires Fournier (C-39/04, Racc. pag. I-2057, punto 24); dell’11 giugno 2009, X e Passenheim‑van Schoot (C-155/08 e C-157/08, Racc. pag. I-5093, punto 45); del 1o luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije (C-233/09, Racc. pag. I-6649, punto 58); Commissione/Portogallo, cit., punto 42; Meilicke e a., cit., punto 41; del 5 luglio 2012, SIAT (C‑318/10, punto 36), e Petersen, cit., punto 50.
( 14 ) Sentenza del 21 gennaio 2010, SGI (C-311/08, Racc. pag. I-487, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenze Oy AA, cit., punto 54, e del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha (C-303/07, Racc. pag. I-5145, punto 66).
( 15 ) V. citate sentenze Cassis de Dijon, punto 8; Futura Participations e Singer, punto 31; Laboratoires Fournier, punto 24; X e Passenheim‑van Schoot, punto 45; Dijkman e Dijkman‑Lavaleije, punto 58; Commissione/Portogallo, punto 42; Meilicke e a., punto 41; SIAT, punto 36, e Petersen, punto 50.
( 16 ) V. sentenze del 3 ottobre 2002, Danner (C-136/00, Racc. pag. I-8147, punto 50); del 26 giugno 2003, Skandia e Ramstedt (C-422/01, Racc. pag. I-6817, punto 43), e Persche, cit., punto 54.
( 17 ) V. sentenza Meilicke e a., cit., punto 42. V. altresì sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Racc. pag. I-4165, punto 37); A, cit., punto 56, e Persche, cit., punto 52.
( 18 ) Punti 61 e 62 della sentenza Persche, cit., il corsivo è mio. V. altresì, in tal senso, sentenze dell’11 agosto 1995, Wielockx (C-80/94, Racc. pag. I-2493, punto 26); Futura Participations e Singer, cit., punto 41; Vestergaard, cit., punti 26 e 28; Danner, cit., punto 49; Skandia e Ramstedt, cit., punto 42; del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04, Racc. pag. I-8203, punto 50); del 30 gennaio 2007, Commissione/Danimarca (C-150/04, Racc. pag. I-1163, punto 52); del 29 marzo 2007, Rewe Zentralfinanz (C-347/04, Racc. pag. I-2647, punto 56), e del 27 settembre 2007, Twoh International (C-184/05, Racc. pag. I-7897, punto 36).
( 19 ) V. sentenza Meilicke e a., cit., punti 43 e 44. V. anche, in questo senso, sentenze citate Baxter e a., punti 19 e 20; Laboratoires Fournier, punto 25; ELISA, punto 96; Persche, punto 53, e Commissione/Portogallo, punto 46.
( 20 ) Sentenza citata, punti 43 e 44.
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