CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 6 marzo 2014 ( 1 )
Causa C‑335/12
Commissione europea
contro
Repubblica portoghese
(ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica portoghese)
«Risorse proprie — Recupero a posteriori di diritti all’importazione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Eccedenze di zucchero non esportate»
1.
Nel contesto di un inadempimento addebitato dalla Commissione alla Repubblica portoghese in relazione al trasferimento di contributi su eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione di detto Stato membro, sorge la questione della natura giuridica dei diritti relativi a tali eccedenze. La Corte ha quindi l’opportunità di pronunciarsi sulla qualificazione di questa risorsa finanziaria, che la Commissione, contro il parere della Repubblica portoghese, considera una «risorsa propria» dell’Unione.
2.
Qualora la Corte ritenesse che, come sosterrò nelle presenti conclusioni, si tratti di una risorsa propria, dovrà poi stabilire se la Repubblica portoghese abbia dato prova della necessaria diligenza nell’adempimento del proprio obbligo di riscuotere l’importo dovuto a tale titolo, o debba invece rispondere in definitiva dinanzi all’Unione prendendo in carico il pagamento della somma che ha omesso di recuperare.
I – Contesto normativo
A – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati ( 2 )
3.
L’articolo 254 dell’Atto di adesione dispone quanto segue:
«Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall’articolo 258. (…)».
4.
Ai sensi dell’articolo 371, paragrafo 1, dell’Atto di adesione, «[l]a decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (…) si applica conformemente agli articoli da 372 a 375».
5.
A tenore dell’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione, «[l]e entrate denominate “prelievi agricoli”, di cui all’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi. (…)».
B – La decisione 85/257 (CEE, Euratom) ( 3 )
6.
L’articolo 2, primo comma, della decisione 85/257 così dispone:
«Le entrate provenienti:
a)
dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
b)
dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri,
costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità».
7.
L’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 85/257 stabilisce quanto segue:
«Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione».
C – Il regolamento (CEE) n. 1697/79 ( 4 )
8.
Conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 1697/79:
«1. Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano:
a)
dazi all’importazione, tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
(…)
c)
contabilizzazione, l’atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione (…);
d)
obbligazione doganale, l’obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili (…) alle merci soggette ai dazi medesimi».
9.
L’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 così stabilisce:
«1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un’azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, l’azione di ricupero inizia con la notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione di cui è debitore».
D – Il regolamento (CEE) n. 3771/85 ( 5 )
10.
Conformemente al suo articolo 1, il regolamento n. 3771/85 «stabilisce le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione».
11.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, sono considerati «prodotti in libera pratica sul territorio portoghese (…) i prodotti (…) importati in Portogallo, per i quali sono state espletate le formalità d’importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d’effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale».
12.
L’articolo 8 del regolamento n. 3771/85 dispone quanto segue:
«1. Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [ ( 6 )] o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare:
(…)
d)
il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.
3. Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:
(…)
c)
la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».
E – Il regolamento (CEE) n. 579/86 ( 7 )
13.
Il secondo considerando del regolamento n. 579/86 enuncia che, «tenuto conto dei rischi di speculazione esistenti nei nuovi Stati membri per lo zucchero (…), occorre prevedere disposizioni relative alle scorte esistenti in Spagna e in Portogallo al 1o marzo 1986».
14.
Il sesto considerando del medesimo regolamento afferma che «i quantitativi eccedenti la scorta di riporto (…) che non siano stati esportati entro la data prevista e quindi non eliminati dal mercato si devono considerare smaltiti sul mercato interno della Comunità e come fossero stati importati dai paesi terzi; (…) di conseguenza, è giusto prevedere che sia riscosso un importo pari al prelievo all’importazione per il prodotto in causa applicabile alla data di scadenza del termine fissato per l’esportazione (…)».
15.
L’ottavo considerando del menzionato regolamento prevede che, «per rispettare le esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore è necessario prevedere che i nuovi Stati membri comunichino i livelli constatati delle proprie scorte e i quantitativi che si considerano smaltiti sul mercato interno».
16.
L’articolo 3 del regolamento n. 579/86 stabilisce quanto segue:
«1. I nuovi Stati membri effettuano separatamente il censimento delle scorte di zucchero (…) che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1o marzo 1986.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga a qualsiasi titolo un quantitativo di zucchero (…) di almeno 3000 kg (…) che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1o marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986.
(…)».
17.
L’articolo 4 del regolamento n. 579/86 così recita:
«1. Qualora il quantitativo della scorta di zucchero (…) superi per un nuovo Stato membro il quantitativo fissato (…), lo Stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al 1o gennaio 1987 [ ( 8 ) ], un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità (…). Per quanto riguarda il Portogallo, il rilevamento delle scorte e la determinazione dei quantitativi di zucchero da esportare ai sensi del primo comma sono effettuati separatamente per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, da un lato, e le altre regioni del Portogallo, dall’altro».
2. Per i quantitativi da esportare ai sensi del paragrafo 1:
(…)
c)
il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente al 1o gennaio 1987 a partire dal territorio del nuovo Stato membro in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima di tale data» ( 9 ).
18.
Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento:
«1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell’avvenuta esportazione (…) deve essere fornita anteriormente al 1o marzo 1987 [ ( 10 ) ] mediante presentazione:
a)
dei titoli di esportazione rilasciati (…) dall’organismo competente del nuovo Stato membro interessato;
b)
dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 [ ( 11 ) ] necessari per lo svincolo della cauzione.
2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente al 1o marzo 1987, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità».
19.
L’articolo 7 del menzionato regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Sui quantitativi che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari:
a)
per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all’importazione applicabile il 31 dicembre 1986 [ ( 12 ) ] allo zucchero bianco (…)».
20.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86, «[i] nuovi Stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l’applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l’esecuzione del censimento di cui all’articolo 3 e per l’adempimento dell’obbligo di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1».
F – Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ( 13 )
21.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1552/89 prevede che, «[a]i fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
22.
Ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento, «[o]gni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse (…)».
23.
L’articolo 17 del regolamento n. 1552/89 stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati (…) siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10000 ECU (…); questa relazione deve contenere un’indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.
(…)».
II – Procedimento precontenzioso
24.
Con lettera del 26 giugno 2003 le autorità portoghesi chiedevano alla Commissione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 ( 14 ), di essere dispensate dall’obbligo di mettere a sua disposizione un importo di EUR 785 078,50 a titolo di diritti accertati su quantitativi eccedentari di zucchero per i quali non era stata fornita la prova dell’avvenuta esportazione entro il termine fissato dal regolamento n. 579/86. La Repubblica portoghese faceva valere che l’ingiunzione di pagamento inviata al debitore il 25 ottobre 1990 era stata annullata con sentenza del Supremo Tribunal Administrativo [Corte suprema amministrativa] dell’8 maggio 2002 ( 15 ), il che rendeva impossibile il recupero dell’importo dovuto.
25.
La Commissione, dopo avere chiesto informazioni complementari, respingeva la domanda in ragione del fatto che erano trascorsi oltre tre anni tra la prima data utile per la registrazione contabile del debito e la data effettiva di avvio della procedura di recupero a posteriori. D’altro canto, considerando che non era dimostrato che il mancato recupero dell’importo dovuto non dipendesse da cause imputabili alle autorità portoghesi, la Commissione chiedeva loro di mettere a sua disposizione entro il 20 settembre 2004 un importo di EUR 785 078,50.
26.
In seguito a vari scambi epistolari, con lettera del 31 gennaio 2006 le autorità portoghesi facevano osservare che la decisione del Supremo Tribunal Administrativo si fondava sul presupposto che i prelievi controversi non costituivano risorse proprie, sicché non sarebbe stato applicabile l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000. Le autorità portoghesi chiedevano quindi che la loro domanda di dispensa fosse considerata priva di effetti.
27.
Tale richiesta veniva respinta dalla Commissione con lettera del 28 luglio 2006, in cui essa chiedeva nuovamente alle autorità portoghesi di mettere immediatamente a sua disposizione l’importo controverso. Sia detta richiesta sia quella successiva formulata con lettera del 31 gennaio 2007 rimanevano senza risposta.
28.
Il 23 ottobre 2007 la Commissione inviava alle autorità portoghesi una lettera di diffida in cui manifestava il proprio dissenso rispetto alla tesi secondo cui i diritti in questione non costituivano risorse proprie e affermava che, fermo restando che la sentenza del Supremo Tribunal Administrativo non poteva essere ignorata, essa riguardava esclusivamente i rapporti tra l’operatore economico e le autorità nazionali.
29.
In mancanza di riscontro a tale diffida, la Commissione inviava alle autorità portoghesi un parere motivato con lettera del 2 febbraio 2009, cui faceva seguito, con lettera del 28 ottobre 2011, un parere motivato complementare. Poiché la Repubblica portoghese manteneva la propria posizione, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
III – Il ricorso della Commissione
30.
La Commissione addebita al Portogallo l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89, per non avere versato all’Unione un importo di EUR 785 078,50, corrispondente a contributi su eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione del Portogallo alle Comunità.
31.
La Commissione sostiene che l’importo reclamato costituisce una «risorsa propria» delle Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 85/257, in quanto si tratterebbe di un’entrata proveniente da «altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», derivante dal regime speciale stabilito per la Repubblica portoghese al momento della sua adesione.
32.
La Commissione fa valere che, conformemente all’articolo 254 dell’Atto di adesione, le scorte di prodotti che si trovavano in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 e che superavano in quantità quella che poteva essere considerata una scorta normale di riporto dovevano essere eliminate dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie le cui modalità e i cui termini sono stati definiti dai regolamenti n. 3771/85 e n. 579/86.
33.
Secondo la Commissione, non si deve confondere, per quanto attiene alla loro rispettiva natura, da un lato, l’importo degli eventuali costi connessi all’esportazione delle eccedenze e, dall’altro, l’importo che le autorità nazionali avrebbero dovuto riscuotere in quanto le eccedenze erano state considerate «smaltit[e] sul mercato interno della Comunità e come fossero stat[e] importat[e] dai paesi terzi», come previsto dal sesto considerando del regolamento n. 579/86. Questo secondo importo costituirebbe una risorsa propria delle Comunità e la diversa natura dei due importi sarebbe stata confermata dalla Corte al punto 57 della citata ordinanza William Hinton & Sons.
34.
Per quanto riguarda il ritardo con cui, secondo la Commissione, sarebbe stato notificato il debito controverso, nel ricorso si afferma che erano trascorsi oltre tre anni tra la prima data utile per la contabilizzazione del debito doganale – il 16 ottobre 1987 – e la data effettiva dell’azione di recupero a posteriori – il 29 ottobre 1990 – ed era quindi stato superato il termine di decadenza fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1697/79, come ha riconosciuto il Supremo Tribunal Administrativo nella sentenza dell’8 maggio 2002, dalla quale si evincerebbe, a contrario, che il debito avrebbe potuto essere notificato in tempo utile. Peraltro, la Commissione sostiene che la sua posizione è suffragata dalla sentenza della Corte del 15 novembre 2005 ( 16 ).
35.
Pertanto, la Commissione chiede che la Repubblica portoghese sia condannata per violazione degli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89. Essa chiede inoltre la condanna della Repubblica portoghese alle spese.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
36.
La Corte ha invitato la Commissione e la Repubblica portoghese a concentrare i loro argomenti all’udienza su quattro questioni: (1) se la tassa di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 costituisca o meno una risorsa propria comunitaria; (2) se, nel caso in cui costituisca un diritto previsto nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1697/79; (3) quali sarebbero eventualmente le date precise, di inizio e di fine, del periodo di tre anni previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79; (4) quali sarebbero, secondo la Commissione, le date precise del periodo in cui le autorità portoghesi non avrebbero provveduto con la dovuta celerità alla notifica del debito controverso.
37.
La Repubblica portoghese ha prodotto una memoria difensiva in cui, per quanto riguarda la natura dell’importo controverso, fa valere che, di fronte ai dubbi della Commissione sull’applicabilità del regolamento n. 1697/79, nella citata ordinanza William Hinton & Sons la Corte ha dichiarato che tale applicabilità presupponeva che la merce fosse stata dichiarata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 579/86, circostanza che doveva essere accertata dal Supremo Tribunal Administrativo. In caso contrario, secondo il punto 38 di detta ordinanza, il giudice nazionale avrebbe dovuto applicare le leggi portoghesi in materia di recupero.
38.
La Repubblica portoghese rileva che il Supremo Tribunal Administrativo non ha precisato se ricorresse la suddetta circostanza, ma ha ritenuto che il regolamento n. 1697/79 fosse applicabile per effetto del rinvio contenuto all’articolo 98 della riforma doganale ( 17 ), in virtù del quale il recupero a posteriori di diritti che non costituiscono né risorse proprie né diritti residui è disciplinato dalla vigente normativa comunitaria.
39.
Secondo la Repubblica portoghese, il Supremo Tribunal Administrativo avrebbe commesso un errore. Ciononostante, per ragioni imperative di ordine costituzionale, non si sarebbe potuto che dare esecuzione alla sentenza dell’8 maggio 2002.
40.
La Repubblica portoghese sostiene che, dal momento che l’articolo 17 del regolamento n. 1150/2000 è applicabile solo ove siano implicate risorse proprie comunitarie, la sua domanda iniziale di dispensa andrebbe considerata priva di effetti.
41.
D’altro canto, essa fa valere che nei bilanci generali delle Comunità per gli anni 1987, 1988 e 1989, l’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86 non è imputato ad alcun articolo, mentre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 18 ), la riscossione delle entrate può essere effettuata solo attraverso imputazione ad un articolo del bilancio. Pertanto, quand’anche nella fattispecie si trattasse di risorse proprie, sussisterebbe un ostacolo giuridico al loro recupero.
42.
Inoltre, la Repubblica portoghese afferma che è nell’Atto di adesione che si è precisato quali entrate dovessero essere qualificate come risorse proprie, escludendo le entrate provenienti dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86.
43.
La Repubblica portoghese sostiene che la qualificazione di tale importo come prelievo è stata messa in discussione dalla Corte nella sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione ( 19 ) e che, se si trattasse di risorse proprie, lo sarebbero anche le imposizioni riscosse in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004 ( 20 ) e dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1832/2006 ( 21 ), che tuttavia non sono qualificate come tali.
44.
Conseguentemente, la Repubblica portoghese considera che l’importo controverso trova fondamento, da un lato, nell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 e, dall’altro, nell’articolo 254 dell’Atto di adesione, cui fanno riferimento i primi due considerando del regolamento n. 579/86.
45.
Riguardo all’asserito ritardo nella notifica del debito, la Repubblica portoghese fa valere che la sua domanda iniziale era motivata dall’impossibilità di recuperare l’importo controverso a causa dell’annullamento dell’avviso di liquidazione disposto dal Supremo Tribunal Administrativo. A tale proposito afferma che le autorità nazionali hanno avuto conoscenza del debito solo il 2 agosto 1990 e non hanno potuto procedere al suo recupero a posteriori prima del 9 ottobre 1990, data in cui è stata accertata l’inesattezza dei dati dichiarati dalla società interessata.
46.
Alla luce di quanto precede, la Repubblica portoghese chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.
47.
Le parti hanno sostanzialmente mantenuto le loro posizioni nelle rispettive memorie di replica e di controreplica.
V – Analisi
48.
Nel presente procedimento l’interesse si focalizza sulla questione della natura giuridica dei diritti relativi alle eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione del Portogallo.
49.
Per risolvere tale questione occorre soffermarsi sul contesto normativo del trattamento di tali eccedenze.
A – Le eccedenze di zucchero all’epoca dell’adesione del Portogallo
50.
Ai sensi dell’Atto di adesione (articolo 254), il Portogallo era tenuto ad eliminare, a suo carico, qualsiasi «scorta di prodotti che si trova[va]no in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 e che supera[va]no in quantità quella che [poteva] essere considerata una scorta normale di riporto», vale a dire i quantitativi eccedentari o eccedenze.
51.
Al fine di dare attuazione a tale obbligo nel settore dei prodotti agricoli, il regolamento n. 3771/85 ha stabilito le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione. Conformemente a dette norme, «[s]ono considerati prodotti in libera pratica sul territorio portoghese (…) i prodotti (…) importati in Portogallo, per i quali sono state espletate le formalità d’importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d’effetto equivalente» (articolo 1).
52.
Ai fini dell’attuazione di detto regolamento, l’articolo 8 dello stesso rinviava alle procedure previste dai regolamenti relativi all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e dei mercati agricoli, specificando che le modalità di applicazione potevano stabilire «la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispett[asse] le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».
53.
In applicazione dell’articolo 8 del regolamento n. 3771/85 è stato emanato il regolamento n. 579/86, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Portogallo al 1o marzo 1986. Le modalità che qui interessano sono le seguenti:
a)
il Portogallo doveva effettuare un censimento delle scorte di zucchero che si trovavano in libera pratica sul suo territorio al 1o marzo 1986 (articolo 3, paragrafo 1). A tal fine, chiunque detenesse un quantitativo di zucchero superiore a 3000 kg doveva dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986 (articolo 3, paragrafo 2);
b)
qualora fossero stati superati i quantitativi fissati per il Portogallo dall’articolo 2 del medesimo regolamento, l’articolo 4 disponeva che detto Stato dovesse provvedere affinché l’eccedenza fosse esportata fuori dalla Comunità anteriormente al 1o luglio 1987;
c)
la prova dell’avvenuta esportazione doveva essere fornita anteriormente al 1o settembre 1987, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 5, paragrafo 1, del menzionato regolamento;
d)
se tale prova non veniva fornita, l’eccedenza si riteneva smaltita sul mercato interno della Comunità (articolo 5, paragrafo 2);
e)
l’articolo 7 disponeva che sulle eccedenze considerate smaltite sul mercato interno venisse riscosso un importo pari al prelievo all’importazione applicabile il 30 giugno 1987 allo zucchero bianco, maggiorato o diminuito dell’importo compensativo di adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il Portogallo.
54.
La Commissione ritiene che quest’ultimo importo costituisca una «risorsa propria» delle Comunità. Il Portogallo contesta tale posizione con argomenti che, a mio parere, non risultano convincenti.
B – La nozione di «risorsa propria »
55.
Inizialmente, le Comunità si sono finanziate con i contributi finanziari degli Stati membri. Tuttavia, i Trattati di Roma prevedevano già l’istituzione di un sistema di risorse proprie, costituito principalmente dalle entrate provenienti dalla tariffa doganale comune (articolo 201 TCEE).
56.
La sostituzione del modello di finanziamento basato sui contributi nazionali con un sistema di risorse proprie è stata formalizzata nel 1970 ( 22 ), sebbene i due modelli abbiano coesistito nella pratica fino al 1980. Ancora oggi i contributi finanziari costituiscono il sistema di finanziamento di taluni strumenti fuori bilancio ( 23 ). Tuttavia, il finanziamento con risorse proprie rappresenta una questione di principio, in quanto presupposto per l’affermazione della soggettività distinta e autonoma dell’Unione.
57.
Nessuno dei Trattati contiene una definizione delle risorse proprie. La Commissione le ha definite, con termini pacifici in dottrina, «entrate di natura fiscale, definitivamente assegnate alla Comunità per finanziare il suo bilancio, che le spettano di diritto senza che occorra un’ulteriore decisione delle autorità nazionali» ( 24 ).
58.
Le risorse in questione sono costituite dai seguenti elementi ( 25 ):
a)
le cosiddette «risorse proprie tradizionali o per natura», vale a dire dazi doganali, prelievi agricoli e diritti stabiliti dalle Comunità nell’ambito della politica agricola comune (comprese le tasse previste nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero);
b)
una percentuale applicata alla base imponibile uniforme dell’IVA;
c)
una «risorsa complementare» fissata in funzione del reddito nazionale lordo (RNL).
59.
A tali entrate si devono aggiungere quelle risultanti dall’imposta su stipendi, salari ed emolumenti dei funzionari ed agenti dell’Unione o provenienti dal funzionamento amministrativo o dall’attività economica delle istituzioni. Tuttavia, la maggior parte delle risorse proprie è costituita dagli elementi sopra menzionati.
60.
Le «risorse proprie tradizionali» ottenute in uno Stato membro devono essere depositate su un conto aperto a tal fine dalla Commissione presso il tesoro nazionale ( 26 ). A rigore, data la loro titolarità comunitaria ab origine, esse non dovrebbero figurare nei bilanci nazionali, né come spese né come entrate. Nella pratica, tuttavia, molti Stati membri le iscrivono nei loro bilanci, pur indicandoli sempre come voci di entrata e uscita. Nondimeno, ciò determina l’impressione che il versamento alle Comunità dipenda da una decisione nazionale, il che non corrisponde alla loro condizione di risorse la cui titolarità spetta esclusivamente all’Unione.
C – La natura dei diritti oggetto della controversia
61.
Procederò distinguendo i motivi a sostegno della loro qualificazione rispettivamente come risorsa propria dell’Unione o come risorsa degli Stati membri e prendendo posizione al riguardo.
1. Motivi a sostegno della qualificazione come «risorsa propria»
62.
Inizialmente, i diritti sulle eccedenze di zucchero sono stati considerati tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e, in quanto tali, «risorse proprie». La stessa ordinanza nella causa William Hinton & Sons ( 27 ) utilizza a più riprese il termine «prelievo» in riferimento a tali diritti.
63.
Tuttavia, tale definizione, a parere della Repubblica portoghese, sarebbe stata abbandonata dalla Corte nella citata sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione. È vero che, facendo proprio il parere del Tribunale, la Corte ha dichiarato in quel caso che un importo come quello ora in esame «non venga riscosso a motivo del fatto che un quantitativo di zucchero C attraversa le frontiere esterne della Comunità, bensì, al contrario, (…) perché la sua esportazione non ha rispettato le condizioni e i termini fissati (…)» ( 28 ). A mio avviso, la rilevanza del passaggio citato ai fini del presente caso è piuttosto discutibile, poiché ne risulta solo che i diritti sulle eccedenze di zucchero non sono dazi all’esportazione o all’importazione, il che non esclude che essi possano costituire risorse proprie ad altro titolo.
64.
In ogni caso, a partire dal 2006 la Commissione ha ritenuto che i diritti qui controversi debbano essere qualificati come «dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2000/597.
65.
Mi sembra difficile non condividere la tesi della Commissione, se non altro perché la formulazione dell’articolo 2 della decisione 2000/597 è sufficientemente ampia da includere la tassa controversa. Ciò fermo restando che, se è vero che conformemente alla sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione non si tratta propriamente di un dazio all’esportazione o all’importazione, è altrettanto vero che, secondo la normativa dell’Unione applicabile al caso di specie, la tassa in questione svolge una funzione equivalente a questo tipo di diritti.
66.
Infatti, come rilevato dalla Commissione, nel sesto considerando del regolamento n. 579/86 si afferma che «i quantitativi eccedenti la scorta di riporto (…) che non siano stati esportati entro la data prevista e quindi non eliminati dal mercato si devono considerare smaltiti sul mercato interno della Comunità e come fossero stati importati dai paesi terzi; (…) di conseguenza, è giusto prevedere che sia riscosso un importo pari al prelievo all’importazione per il prodotto in causa applicabile alla data di scadenza del termine fissato per l’esportazione (…)» ( 29 ).
67.
È abbastanza chiaro che detto importo costituirebbe una risorsa propria dell’Unione, essendo equivalente ad un prelievo all’importazione.
68.
Qualora tale conclusione non fosse accolta, non sarebbe facile, a mio avviso, negare all’importo in parola anche la qualità di risorsa propria in quanto «dazi[o] previst[o] nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», ai sensi della menzionata decisione 2000/597.
69.
Infatti, l’ottavo considerando del medesimo regolamento n. 579/86 enuncia che «per rispettare le esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore è necessario prevedere che i nuovi Stati membri comunichino i livelli constatati delle proprie scorte e i quantitativi che si considerano smaltiti sul mercato interno» ( 30 ). Tale prova era necessaria per stabilire se il Portogallo avesse superato il quantitativo per esso fissato da detto regolamento e, in caso affermativo, la Repubblica portoghese doveva provvedere, conformemente all’articolo 4 dello stesso, affinché l’eccedenza venisse esportata fuori dalla Comunità anteriormente al 1o gennaio 1987.
70.
Si tratta, pertanto, di una misura finalizzata a garantire la stabilità del mercato dello zucchero, evitando le distorsioni che potrebbero derivare dalla presenza di quantitativi eccedentari al momento dell’adesione di un nuovo Stato membro. Poiché la mancata eliminazione delle eccedenze attraverso l’esportazione provocherebbe uno squilibrio nel mercato, il regolamento n. 579/86 mira a compensare tale squilibrio applicando loro una tassa equivalente al dazio che avrebbe dovuto essere corrisposto se si fosse trattato di quantitativi importati.
71.
Peraltro, esiste un’evidente sintonia tra il regolamento n. 579/86 e il regolamento n. 2670/81 ( 31 ), il cui articolo 3, paragrafo 1, fissa l’importo dovuto per i quantitativi che «sono stati smerciati sul mercato interno» ( 32 ), mentre l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 menziona i «quantitativi che (…) vengono considerati smaltiti sul mercato interno» ( 33 ). Non si comprende il motivo per cui, tuttavia, il Portogallo riconosce espressamente ( 34 ) che gli importi riscossi in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2670/81 costituiscono entrate provenienti da «altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» ai sensi dell’articolo 2 della decisione 85/257, ma non ammette che si possa dire lo stesso per gli importi riscossi in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 ( 35 ).
72.
Pertanto, dal momento che si tratta, da un lato, di una tassa con funzione equivalente a quella di un dazio all’importazione e, dall’altro, di una misura diretta a migliorare la gestione del mercato dello zucchero, si può ragionevolmente sostenere che, per l’uno o l’altro di tali motivi, la tassa in questione costituisca una risorsa propria. Tuttavia, occorre ancora esaminare gli argomenti dedotti a sostegno della tesi opposta.
2. Motivi contrari alla qualificazione come «risorsa propria»
73.
Come fatto valere dalla Commissione, il regolamento n. 579/86, che stabilisce le norme relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Portogallo al 1o marzo 1986, ha tra le sue basi giuridiche, oltre all’Atto di adesione, il regolamento n. 3771/85, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo. Certamente, ciò non implica che il regolamento n. 579/86 si riferisca a «diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», vale a dire a una risorsa propria ai sensi della decisione 85/257. Inoltre, il citato regolamento n. 579/86 è solo un regolamento di esecuzione del regolamento n. 3771/85, la cui unica base giuridica è l’Atto di adesione, e non il regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati dello zucchero ( 36 ).
74.
A mio avviso, quanto precede non rimette in causa la qualificazione dei diritti controversi come risorse proprie comunitarie.
75.
Come rilevato supra ( 37 ), i diritti in questione sono finalizzati a garantire l’equilibrio del mercato dello zucchero e, in tal senso, sono destinati ad operare «nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». È vero che il regolamento n. 1785/81 è la normativa che istituisce «l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», come indica il suo stesso titolo, ma ciò non implica che detto regolamento costituisca la base giuridica necessaria di tutte le disposizioni dirette ad operare in tali mercati.
76.
In realtà, la decisione 85/257 parla di «diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». Benché sia vero che tale quadro è quello definito dal regolamento n. 1785/81, i diritti che operano in quel contesto possono trarre origine da altre disposizioni. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del regolamento n. 3771/85, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo.
77.
D’altro canto, non si può ignorare il contenuto dell’Atto di adesione, il cui articolo 254 dispone che le eccedenze devono essere eliminate «nel quadro di procedure comunitarie da definire»; il regolamento n. 3771/85 è per l’appunto diretto a definire siffatte procedure. Inoltre, a norma dell’articolo 371, paragrafo 1, dell’Atto di adesione, «[l]a decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (…) si applica conformemente agli articoli da 372 a 375». Ai sensi del primo comma di detto articolo 372, «[l]e entrate denominate “prelievi agricoli”, di cui all’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3, e 213» ( 38 ).
78.
Pertanto, si deve concludere che l’Atto di adesione costituisce non solo una base giuridica sufficiente per il regolamento n. 3771/85 (e, conseguentemente, per il relativo regolamento di esecuzione n. 579/86), ma anche il fondamento stesso della qualificazione dei diritti controversi come «risorsa propria» (in quanto, come si è visto, essi rappresentano l’equivalente di un dazio all’importazione).
79.
La Repubblica portoghese deduce un ulteriore argomento contro la qualificazione dei diritti controversi come risorse proprie, basato sulla circostanza che la tassa in questione non è prevista dai bilanci dell’Unione. A tale proposito va rilevato che non si possono confondere le misure di diritto in materia di bilancio che definiscono le risorse proprie, da un lato, con le tasse o i diritti stabiliti dal legislatore nell’esercizio di una specifica competenza normativa, dall’altro ( 39 ). Come fa valere la Commissione, la riscossione dell’importo dovuto non dipende dalla sua imputazione a una linea di bilancio delle Comunità, bensì è sufficiente che sia prevista da uno specifico atto normativo; nel caso di specie tale atto è il regolamento n. 579/86. Inoltre, l’articolo 7 della decisione 85/257 (relativa alle risorse proprie e, pertanto, norma di bilancio) stabilisce che dette risorse devono essere messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri. Sussiste qui un chiaro nesso con il bilancio.
80.
La Repubblica portoghese sostiene infine che, se la tassa controversa fosse una risorsa propria, lo sarebbero anche le imposizioni riscosse in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 60/2004 e dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1832/2006 ( 40 ), che però non sono qualificate come tali. Infatti, entrambe le disposizioni prevedono che i diritti sulle eccedenze sono versati al bilancio nazionale del nuovo Stato membro. Tuttavia, l’articolo 7 del regolamento n. 60/2004 stabilisce subito dopo che, se non è fornita la prova che le eccedenze sono state eliminate, «il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato (…). Detto importo è versato al bilancio comunitario [ ( 41 ) ] (…) ed è preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005» ( 42 ). Pertanto, come fatto valere dalla Commissione, nella fattispecie si tratta solo di un sistema di riscossione in due fasi che si conclude in ogni caso con un versamento al bilancio comunitario.
81.
Per concludere questa parte relativa alla qualificazione giuridica dell’importo controverso, ritengo che vi sia un ulteriore elemento per sostenere che, in ogni caso, detto importo debba essere considerato come una risorsa propria.
82.
Si tratta del contenuto dell’ordinanza pronunciata dalla Corte nella causa William Hinton & Sons, che ha tratto origine da una questione pregiudiziale sollevata proprio nel corso del procedimento seguito dalle autorità portoghesi per ottenere il pagamento dell’importo dovuto a titolo di eccedenze non esportate. Se nella menzionata ordinanza si partiva dalla premessa che detto importo veniva reclamato in quanto risorsa propria, si dovrebbe evitare, in ossequio ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, che il caso in esame venga risolto partendo da un presupposto non diverso, bensì contraddittorio rispetto a quello inizialmente assunto dalla Corte. Ciò a prescindere dalla circostanza che, come detto, il mutamento giurisprudenziale intervenuto successivamente nella causa Koninklije Coöperatie Cosun/Commissione possa essere oggetto di riserve.
83.
Ritengo pertanto, come prima conclusione intermedia, che l’importo controverso corrisponda a un diritto che deve essere considerato come una risorsa propria dell’Unione.
D – L’applicabilità del regolamento n. 1697/79
84.
Una volta acclarato che la tassa controversa costituisce una risorsa propria, occorre stabilire se nel caso di specie sia applicabile il regolamento n. 1697/79, che disciplina il recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione, a norma del quale detto recupero deve essere effettuato entro un termine di tre anni.
85.
Pur potendo nutrire dubbi sull’applicabilità del regolamento n. 1679/79 – dato che, come detto, la tassa controversa non può essere considerata un’imposizione all’importazione – a mio parere è indiscutibile che detto regolamento sia pienamente applicabile al caso di specie. Da un lato, perché nella citata ordinanza William Hinton , come si è visto, si partiva dal presupposto che la tassa in questione costituisse un prelievo e, pertanto, una risorsa propria, e la Corte ha lasciato al Supremo Tribunal Administrativo il compito di accertare se la merce soggetta al pagamento fosse stata dichiarata o meno conformemente al regolamento n. 579/86, affermando che, se così non era, si sarebbe dovuto applicare la normativa nazionale e non il regolamento n. 1697/79 ( 43 ). Dall’altro, e soprattutto, perché il Supremo Tribunal Administrativo ha concluso, nella sua sentenza dell’8 maggio 2002 ( 44 ), che detto regolamento era applicabile al caso di specie in virtù di un rinvio operato dal diritto interno ( 45 ).
86.
A quest’ultimo proposito si deve osservare come sia irrilevante il fatto che, come afferma la Repubblica portoghese, il Supremo Tribunal Administrativo possa essere incorso in un errore considerando che la tassa controversa non costituisse una risorsa propria. In primo luogo perché, ovviamente, la qualificazione giuridica rilevante al riguardo è, in ultima analisi, solo quella della Corte. In secondo luogo – e ciò è determinante – perché, in ogni caso, il Supremo Tribunal Administrativo ha chiaramente dichiarato che la normativa applicabile in quel caso era proprio il regolamento n. 1697/79.
87.
Pertanto, l’applicazione nella fattispecie del menzionato regolamento n. 1697/79 non dovrebbe sollevare particolari difficoltà, in quanto questione già decisa dal Supremo Tribunal Administrativo e, indirettamente, dalla stessa Corte. Su questa linea si colloca la mia seconda conclusione intermedia.
E – Il comportamento delle autorità portoghesi
88.
Infine, trattandosi di una risorsa propria ed essendo applicabile il regolamento n. 1697/79, l’ultima questione da risolvere è se la prescrizione del debito rilevata dal Supremo Tribunal Administrativo – e dunque l’impossibilità di mettere il relativo importo a disposizione della Commissione – sia dovuta ad un comportamento negligente da parte della Repubblica portoghese.
89.
La Commissione sostiene che il debito controverso potesse essere reclamato a partire dal 16 ottobre 1987, data in cui è stato contabilizzato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79, il relativo termine di decadenza scadeva tre anni dopo, vale a dire il 16 ottobre 1990. Tuttavia, le autorità portoghesi non sono intervenute fino al 29 ottobre 1990, incorrendo così, secondo la Commissione, in una negligenza dalla quale deriva un inadempimento della Repubblica portoghese ai suoi obblighi nei confronti dell’Unione.
90.
La Repubblica portoghese, dal suo canto, ha fatto valere nella controreplica ( 46 ) che il debito controverso si era estinto il 1o settembre 1987, sebbene in udienza abbia affermato che tale estinzione era occorsa il 17 settembre 1987. Ad ogni modo, durante l’intero procedimento essa ha sostenuto di avere avuto conoscenza del debito solo il 2 agosto 1990 e di non avere potuto procedere al suo recupero prima del 9 ottobre 1990.
91.
Nell’ipotesi più favorevole alla Repubblica portoghese, e conformemente a quanto stabilito dal Supremo Tribunal Administrativo, il termine per reclamare il debito controverso non poteva iniziare a decorrere dopo il 16 ottobre 1987, data in cui, secondo il giudice nazionale, è stato registrato l’accertamento dei diritti richiesti alla società debitrice. Stando così le cose, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79, il debito si era prescritto il 16 ottobre 1990, mentre l’azione per il recupero dei diritti non riscossi, da parte delle autorità portoghesi, è stata promossa solo il 29 ottobre 1990.
92.
Come ha sostenuto la Commissione, richiamandosi, tra l’altro, alla citata sentenza Commissione/Danimarca, gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le loro autorità siano in grado di calcolarne l’importo. Ammesso che, come sostiene la Repubblica portoghese, nel caso di specie ciò sia stato possibile solo il 2 agosto 1990, la questione è se le autorità nazionali abbiano fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente pretendere affinché l’importo dovuto potesse essere accertato anteriormente, di modo che, rispettando tutte le formalità necessarie per la riscossione, esso potesse essere reclamato prima che scadesse, come in effetti è accaduto, il termine di prescrizione di tre anni fissato dall’articolo 2 del regolamento n. 1697/79.
93.
Secondo l’esposizione dei fatti contenuta nel controricorso delle autorità portoghesi ( 47 ), il 30 ottobre 1987 la società debitrice ha versato un importo di EUR 552 511,20 richiesto dall’ufficio doganale di Funchal con lettera del 16 ottobre 1987. Il 26 giugno 1990 l’ufficio doganale di Funchal ha chiesto a detta società un importo supplementare di EUR 23 419,63 a motivo di una deduzione indebitamente applicata. Tale importo è stato versato il 20 febbraio 1991. Il 26 settembre 1990 è stato chiesto un ulteriore pagamento supplementare a titolo di IVA e, infine, il 25 ottobre 1990 è stata reclamata la somma controversa nel presente procedimento, che sarebbe stata oggetto di una rettifica in data 26 novembre 1990.
94.
È particolarmente rilevante che il debito fatto valere inizialmente nei confronti della società sia stato comunicato il 16 ottobre 1987 e che la relativa rettifica, con l’aumento su cui ora si controverte, sia intervenuta solo il 25 ottobre 1990 a seguito, secondo quanto indicato nel controricorso ( 48 ), di accertamenti disposti dal Sottosegretario di Stato all’alimentazione in ordine a presunte incoerenze nella ripartizione degli importi a carico dei detentori di zucchero nella Regione autonoma di Madera e dell’Instituto do Vinho da Madeira. Tuttavia, la Repubblica portoghese non ha precisato la data in cui sarebbero stati effettuati detti accertamenti, né ha indicato quando sarebbero state rilevate le incoerenze che li hanno motivati. Resta il fatto che i risultati di tali accertamenti sono emersi solo tre anni dopo che era stato chiesto alla società debitrice di corrispondere i diritti reclamati dall’ufficio doganale di Funchal.
95.
Come si è potuto constatare in udienza, il numero di detentori di zucchero nella Regione autonoma di Madera non era tanto elevato da rendere impossibile o molto difficile una minima attività di verifica della situazione reale dei quantitativi eccedentari da essi dichiarati. In ogni caso, la Repubblica portoghese non ha dimostrato che così non fosse, sicché, a mio avviso, l’intervallo di tre anni trascorso tra l’accertamento dei diritti e l’azione ispettiva delle autorità nazionali non risulta giustificabile e denota quindi una mancanza di diligenza che si traduce nell’inadempimento denunciato dalla Commissione, con la quale, come ultima conclusione provvisoria, non posso che concordare.
VI – Sulle spese
96.
Conformemente all’articolo 184, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, propongo alla Corte di condannare la Repubblica portoghese alle spese.
VII – Conclusione
97.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
—
dichiarare che la Repubblica portoghese, omettendo di mettere a disposizione della Commissione un importo di EUR 785 078,50 a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alle Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89;
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) GU 1985, L 302, pag. 23 (in prosieguo: l’ «Atto di adesione»).
( 3 ) Decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15).
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21).
( 6 ) GU L 172, pag. 3025.
( 7 ) Regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 (GU L 57, pag. 21).
( 8 ) Il regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 (GU L 306, pag. 37), ha modificato tale data per il Portogallo, fissandola al 1o luglio 1987.
( 9 ) Il regolamento n. 3332/86 ha fissato anche tale data per il Portogallo al 1o luglio 1987.
( 10 ) Il regolamento n. 3332/86 ha fissato per il Portogallo la data del 1o settembre 1987.
( 11 ) Regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1).
( 12 ) Il regolamento n. 3332/86 ha fissato per il Portogallo la data del 30 giugno 1987.
( 13 ) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
( 14 ) Regolamento del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
( 15 ) Nel corso del procedimento che ha dato luogo a detta sentenza è stata sollevata la questione pregiudiziale nella causa C-30/00, William Hinton & Sons, risolta con ordinanza della Corte dell’11 ottobre 2001 (Racc. pag. I-7511).
( 16 ) Sentenza Commissione/Danimarca (C-392/02, Racc. pag. I-9811, punti 60, 63, 67 e 68).
( 17 ) Approvata con decreto legge n. 46311, del 27 aprile 1965.
( 18 ) GU L 356, pag. 1.
( 19 ) C-68/05 P (Racc. pag. I-10367).
( 20 ) Regolamento (CE) della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).
( 21 ) Regolamento (CE) della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 354, pag. 8).
( 22 ) Decisione 70/243 CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU L 94, pag. 19).
( 23 ) Ad esempio il Fondo europeo di sviluppo (FES), costituito in base ad un accordo di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altro, firmato il 23 giugno 2000. Si può menzionare altresì il finanziamento mediante contributi finanziari per taluni programmi di ricerca [articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee – regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (GU L 248, pag. 1)].
( 24 ) Commissione europea, Le finanze pubbliche dell’Unione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2002, pag. 107.
( 25 ) Tale composizione è stata mantenuta, a partire dal 1970, nelle successive decisioni relative alle risorse proprie. L’ultima di esse è la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 (GU L 163, pag. 17). Sull’evoluzione del sistema di risorse proprie v., per tutti, Waldhoff, Ch., «Art. 311 (3)», in Calliess, Ch., e Ruffert, M., (ed.), EUV/AEUV Kommentar, 4a ed., Verlag C.H. Beck, Monaco, 2011.
( 26 ) L’accredito sul conto deve essere effettuato entro il mese successivo alla «constatazione del diritto». Il diritto è «constatato» a partire dal momento in cui il debito corrispondente è stato accertato dal servizio competente dello Stato membro. L’Unione dipende, in effetti, dai servizi di riscossione nazionali.
( 27 ) Deferita, come detto, dal Supremo Tribunal Administrativo nel procedimento in cui è stato dichiarato prescritto il debito del titolare dell’eccedenza di zucchero.
( 28 ) Sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, cit., punto 41.
( 29 ) Il corsivo è mio.
( 30 ) Il corsivo è mio.
( 31 ) Regolamento (CEE) della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14).
( 32 ) Il corsivo è mio.
( 33 ) Il corsivo è mio.
( 34 ) Punto 2 della controreplica.
( 35 ) A sostegno della sua tesi contraria, al punto 3 della controreplica il Portogallo richiama la risposta al parere motivato della Commissione. Tuttavia, tale risposta non contiene alcun riferimento al regolamento n. 2670/81.
( 36 ) GU L 177, pag. 4.
( 37 ) Paragrafi 69 e 70.
( 38 ) Il corsivo è mio.
( 39 ) Nello stesso senso, ordinanza del 21 febbraio 2013, Isera & Scaldi Sugar e a. (C‑154/12, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Inghelram, J., commento all’articolo 310 TFUE, in Lenz, C.‑O. e Borchardt, K.-D., EU-Verträge Kommentar, Bundesanzeiger Verlag, 6a ed., Colonia, 2013.
( 40 ) Entrambi citati e recanti misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito alle adesioni del 2004 e del 2007.
( 41 ) Il corsivo è mio.
( 42 ) I medesimi termini sono utilizzati all’articolo 13 del regolamento n. 1832/2006.
( 43 ) Ordinanza William Hinton & Sons, cit., punto 38.
( 44 ) Pagina 15 della copia allegata al ricorso della Commissione.
( 45 ) In concreto, dall’articolo 98 della riforma doganale.
( 46 ) Punti 34 e 35.
( 47 ) Punti da 6 a 12.
( 48 ) Punti 9 e 10.
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