CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 27 febbraio 2014 ( 1 )
Causa C‑374/12
«Valimar» OOD
contro
Nachalnik na Mitnitsa Varna
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria)]
«Politica commerciale comune — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Funi e cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa — Regolamento (CE) n. 1601/2001 — Impegni sui prezzi — Riesame intermedio — Riesame in previsione della scadenza delle misure — Regolamento (CE) n. 1279/2007 — Determinazione del prezzo all’esportazione — Affidabilità dei prezzi all’esportazione verso la Comunità europea — Presa in considerazione degli impegni sui prezzi — Cambiamento di circostanze — Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato in occasione dell’inchiesta iniziale — Sindacato di validità»
1.
Nella presente causa, la Corte è investita, in sostanza, di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’esame della validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia ( 2 ).
2.
Siffatta questione di validità è essa stessa subordinata, sostanzialmente, all’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 3 ), disposizione che la Corte ha raramente avuto l’occasione di interpretare ed applicare ( 4 ), a differenza del Tribunale ( 5 ).
3.
Più precisamente, la Corte è chiamata a risolvere la questione dei limiti in cui le istituzioni dell’Unione europea possono, nell’ambito del riesame di una misura antidumping imposta ad un’impresa esportatrice, applicare un «metodo» di determinazione dei suoi prezzi all’esportazione diverso da quello utilizzato nell’ambito del regolamento che istituisce la misura originaria, e dunque a definire la portata della nozione di «cambiamento di circostanze» di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.
I – Contesto normativo
A – Il diritto internazionale
4.
L’accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ( 6 ), contenuto nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( 7 ).
5.
Dal momento che il regolamento di base, come risulta dal suo considerando 5, mira segnatamente a trasporre nel diritto dell’Unione, per quanto possibile, le norme nuove e particolareggiate contenute nel codice antidumping del 1994 ( 8 ), le disposizioni di quest’ultimo pertinenti ai fini della soluzione della controversia a qua verranno citate, ove necessario, nel prosieguo.
B – Il diritto dell’Unione
1. Il regolamento di base
6.
Al momento dei fatti del procedimento principale, era applicabile il regolamento di base ( 9 ); le disposizioni pertinenti principali erano i suoi articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 3 e 9.
7.
L’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base prevedeva:
«8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.
9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.
(…)».
8.
L’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, prescriveva:
«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».
9.
Le altre disposizioni pertinenti del regolamento di base saranno citate, ove necessario, nel prosieguo.
2. Il regolamento antidumping iniziale e la decisione che accetta gli impegni sui prezzi
10.
Il 2 agosto 2001, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1601/2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia ( 10 ). Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, un’aliquota del dazio antidumping del 50,7% era applicata alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Russia.
11.
Il considerando 87 del regolamento n. 1601/2001 indica che, in mancanza di nuove informazioni sul prezzo all’esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 107 del regolamento provvisorio ( 11 ). Quest’ultimo precisava che, per il produttore esportatore che aveva collaborato, il prezzo all’esportazione era stato determinato sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.
12.
Il 26 luglio 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/602/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia ( 12 ). L’articolo 1 di tale decisione precisa che sono accettati gli impegni offerti, segnatamente, dalla società per azioni Cherepovetsky Staleprokatny Zavod OAO ( 13 ).
3. Il regolamento sul riesame dei dazi antidumping iniziali e la decisione che abroga la decisione che accetta gli impegni sui prezzi.
13.
Nel 2004, la ChSPZ ha chiesto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio parziale ( 14 ).
14.
Il 10 agosto 2004, la Commissione ha avviato il procedimento di riesame sollecitato ( 15 ).
15.
Il 1o gennaio 2006, la ChSPZ è divenuta la Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz ( 16 ), avente la sua sede sociale a Cherepovets (Federazione russa), successivamente alla sua fusione con la società Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod e la SSM ( 17 ).
16.
Il 3 agosto 2006, la Commissione ha parimenti avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1601/2001 ( 18 ).
17.
Il 30 ottobre 2007, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1279/2007, il quale pone fine sia al riesame in previsione della scadenza delle misure sia, in particolare, al riesame intermedio parziale richiesto dalla SSM. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio fabbricati dalla SSM sono stati assoggettati ad un dazio antidumping definitivo del 9,7%. Suddetto regolamento precisa parimenti che gli impegni sui prezzi segnatamente offerti dalla SSM successivamente alla comunicazione delle conclusioni definitive non erano accettabili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base ( 19 ).
18.
I principali considerando del regolamento n. 1279/2007 pertinenti per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, relativi alla determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM, saranno riprodotti, ove necessario, nel prosieguo.
19.
Con decisione dello stesso giorno, la Commissione ha abrogato la propria decisione 2001/602 recante accettazione degli impegni sui prezzi della SSM ( 20 ).
C – La normativa bulgara
20.
L’articolo 214 della legge doganale bulgara (Zakon na Mitnitsite; in prosieguo: lo «ZM»), il quale disciplina il rimborso dei dazi, così prevede:
«1) Il rimborso dei dazi consiste nella restituzione totale o parziale dei dazi all’importazione o all’esportazione versati.
2) Il rimborso ha luogo allorché viene accertato che, al momento del loro versamento, i dazi non erano dovuti o che il motivo del loro versamento è venuto meno».
II – Fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale
21.
La «Valimar» OOD ( 21 ) è una società bulgara, la cui attività consiste essenzialmente nell’importazione e nel commercio di fili, cavi e simili in acciaio, di diversa origine, fra i quali quelli fabbricati dalla SSM.
22.
In occasione dell’importazione in Bulgaria (in data ignota), in regime di messa in libera pratica con destinazione particolare, di cavi d’acciaio inossidabili originari della Russia esportati dalla SSM, la Valimar ha dovuto versare, in applicazione del regolamento n. 1279/2007, un dazio antidumping definitivo del 9,7%, per un importo totale pari a leva bulgari (BGN) 2117,01.
23.
Il 25 gennaio 2011, la Valimar ha chiesto al Teritorialno Mitnichesko upravlenie Varna (amministrazione territoriale doganale di Varna) di dichiarare che suddetti dazi antidumping erano stati indebitamente pagati con riguardo all’articolo 214 dello ZM bulgaro e dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 22 ). Essa ha sostenuto che il regolamento n. 1279/2007 era invalido e che i dazi antidumping versati dovevano esserle rimborsati.
24.
Con decisione del 24 febbraio 2011, il Nachalnik na Mitnitsa Varna (direttore dell’ufficio doganale di Varna) ha dichiarato la domanda infondata e priva di oggetto; tale decisione è stata confermata dalla decisione del direttore dell’agenzia delle dogane del 12 aprile 2011.
25.
Con sentenza dell’8 novembre 2011, l’Administrativen sad Varna (tribunale amministrativo di Varna) ha respinto il ricorso proposto dalla Valimar avverso la decisione del 24 febbraio 2011.
26.
La Valimar ha pertanto proposto ricorso per cassazione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema), facendo segnatamente valere l’invalidità del regolamento n. 1279/2007, in quanto adottato, in particolare, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato con l’articolo 2, paragrafo 8, di esso. Infatti, il Consiglio, per determinare i prezzi all’esportazione della SSM, avrebbe impiegato un metodo diverso da quello utilizzato nel regolamento n. 1601/2001 che istituisce il dazio antidumping iniziale, senza che tale differenza sia giustificata da un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.
III – Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte
27.
In questo contesto, il Varhoven administrativen sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, prima frase, del regolamento [di base], in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato dimostrato alcun cambiamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi potere delle istituzioni risultante dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base in sede di determinazione dei prezzi all’esportazione, incluso — come nel caso del regolamento (…) n. 1279/2007 (…) — il potere implicito delle istituzioni di effettuare una valutazione prospettica sull’attendibilità dei prezzi all’esportazione della [SSM], procedendo ad un confronto con i prezzi minimi in conformità dell’impegno sui prezzi e con i prezzi di vendita nei paesi terzi. Se incida sulla soluzione di tale questione il fatto che, come nel caso della [SSM] e del regolamento (…) n. 1279/2007 (…), le istituzioni, nell’esercitare i loro poteri in relazione alla valutazione del carattere duraturo del cambiamento delle circostanze attinenti all’esistenza del dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, decidano di modificare le misure antidumping (di ridurre il dazio).
2)
Se, dalla soluzione della prima questione risulti che, in presenza delle circostanze descritte nella parte del regolamento (…) n. 1279/2007 (…) concernente la determinazione dei prezzi all’esportazione [della SSM], nonché alla luce del fatto che in tale regolamento non è stato dimostrato espressamente un cambiamento [di circostanze] ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, cambiamento che giustificherebbe l’applicazione di un nuovo metodo, la Commissione avrebbe dovuto applicare, per determinare i prezzi all’esportazione, lo stesso metodo impiegato nell’ambito dell’inchiesta iniziale, ossia quello di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3)
Tenuto conto delle soluzioni della prima e della seconda questione: se il regolamento (…) n. 1279/2007 (…), nella parte concernente la determinazione e l’imposizione delle misure antidumping individuali in relazione alle importazioni di funi e di cavi d’acciaio prodotti dalla [SSM], sia stato adottato in violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base di un fondamento giuridico invalido, e se, in quanto tale, esso, limitatamente a siffatta parte, debba essere dichiarato invalido».
28.
La convenuta nel procedimento principale, il governo bulgaro, nonché il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La Valimar, convenuta nel procedimento principale, il governo bulgaro, nonché il Consiglio e la Commissione hanno anche svolto osservazioni orali all’udienza pubblica che si è tenuta il 13 novembre 2013.
IV – Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
29.
La parte convenuta nel procedimento principale e il governo bulgaro fanno valere l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in applicazione della giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf ( 23 ). Infatti, la Valimar, in qualità di importatore esclusivo della SSM, sarebbe direttamente e individualmente interessata dal regolamento n. 1279/2007 ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, e avrebbe dovuto pertanto contestarne direttamente la validità mediante il ricorso di annullamento previsto da quest’ultima disposizione, entro i termini previsti dall’articolo 230, quinto comma, CE. Il giudice del rinvio si è pronunciato, invece, in senso contrario, sottolineando, in particolare, che la Valimar era un importatore indipendente, non legato alla SSM, e che la stessa non aveva partecipato alla procedura di adozione del suddetto regolamento. Né il Consiglio né la Commissione hanno eccepito l’irricevibilità della domanda.
30.
In udienza, la Valimar ha indicato, da un lato, che, pur importando in Bulgaria, inter alia, i prodotti della SSM, la stessa non poteva tuttavia essere considerata, in quanto tale, il suo rappresentante commerciale, né poteva ritenersi che essa avesse concluso con la medesima un contratto di rappresentanza esclusiva. Dall’altro, essa ha dedotto che, al momento dell’avvio del procedimento di riesame ( 24 ), la Repubblica di Bulgaria non era ancora membro dell’Unione ( 25 ), e che la stessa non importava i prodotti menzionati, cosicché non poteva ritenersi che essa fosse munita di legittimazione ad agire avverso il regolamento n. 1279/2007 al momento della sua adozione.
31.
Si evince dalla sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, cit., che una persona fisica o giuridica che deduce dinnanzi ad un giudice nazionale, in via di eccezione, l’illegittimità di un atto dell’Unione, deve essere dichiarata decaduta qualora la stessa avrebbe potuto impugnare tale atto mediante un ricorso diretto di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e abbia omesso di farlo nei termini previsti da tale disposizione. Una domanda pregiudiziale avente ad oggetto un giudizio di validità formulata in un siffatto contesto deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
32.
Tuttavia, si evince parimenti dalla giurisprudenza della Corte che tale «eccezione di ricorso parallelo» è opponibile ad una persona fisica o giuridica ( 26 ) solo a condizione che sia «evidente» ( 27 ) che il suo ricorso diretto di annullamento sarebbe stato ricevibile o a condizione che sia certo che essa poteva «senza alcun dubbio» presentare un tale ricorso di annullamento ( 28 ), oppure, ancora, che essa era legittimata indiscutibilmente o incontestabilmente ( 29 ) a presentare un tale ricorso di annullamento e ne era stata informata ( 30 ).
33.
La Corte ha dichiarato, al riguardo, che un’impresa importatrice facente parte di un gruppo soggetto ad un dazio antidumping e i cui prezzi di rivendita delle merci sono stati usati come base per costruire il prezzo all’esportazione preso in considerazione dal regolamento che fissa siffatto dazio, doveva essere ritenuta direttamente e individualmente interessata da suddetto regolamento e possedeva «senza alcun dubbio» un diritto di ricorso diretto dinnanzi al giudice dell’Unione ( 31 ).
34.
Orbene, la Valimar, come si evince sia dalle sue osservazioni orali sia dalle precisazioni del giudice del rinvio, non fa parte della SSM, e i suoi prezzi di rivendita non sono stati usati come base per determinare i prezzi all’esportazione della SSM, cosicché non si potrebbe ritenere che essa si trovava in una situazione analoga a quella dell’impresa di cui alla causa che era sfociata nella citata sentenza Nachi Europe.
35.
Poiché non si può ritenere che il ricorso diretto di annullamento del regolamento n. 1279/2007 della Valimar sarebbe senza alcun dubbio stato ricevibile, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere dichiarata irricevibile. Si può inoltre aggiungere, al riguardo, che, poiché è attraverso le misure nazionali di attuazione del regolamento n. 1279/2007 che la Valimar è stata pregiudicata dalle norme di tale regolamento, essa non avrebbe potuto ricorrere alle disposizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, anche supponendo che si applicassero, ai sensi delle quali qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione ( 32 ).
V – Osservazioni preliminari concernenti l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale e la formulazione delle questioni pregiudiziali
36.
Nell’ambito della sua domanda pregiudiziale, il giudice del rinvio pone alla Corte due questioni interpretative attinenti, sostanzialmente, ai paragrafi 3 e 9 dell’articolo 11 del regolamento di base, e una questione vertente sulla validità del regolamento n. 1279/2007, le quali sono strettamente collegate e non prive di una certa complessità. Poiché tale complessità deriva dalla dualità del regolamento n. 1279/2007, sembra opportuno, prima di procedere ad un chiarimento delle questioni, ricollocare quest’ultimo nel contesto normativo in cui si inserisce.
A – Le principali disposizioni del regolamento di base relative al riesame delle misure antidumping
37.
L’articolo 11 del regolamento di base, dedicato segnatamente alla durata delle misure antidumping e al loro riesame, specifica, al suo paragrafo 1, che le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. Il suo paragrafo 2 prevede poi che le misure antidumping scadono, in linea di principio, dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite, con la precisazione che può essere avviato un riesame di una misura in previsione della scadenza per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti, e che tale riesame può sfociare nel mantenimento o nella soppressione della misura.
38.
L’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, prevede, inoltre, che una misura antidumping può, se giustificato, formare parimenti l’oggetto di un riesame prima della sua scadenza, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell’Unione interessati, a condizione che, in tal caso, sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive e la domanda contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di un riesame intermedio.
39.
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, il riesame intermedio di una misura antidumping definitiva può essere avviato solo quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che «le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping» oppure che «in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe» oppure che «le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo».
40.
L’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base, precisa che la Commissione può, tra l’altro, nel corso dell’inchiesta relativa al riesame intermedio, esaminare «se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa» ( 33 ) oppure «se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio», tenendo conto di tutti gli elementi di prova pertinenti ( 34 ).
41.
Infine, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, fissa la regola generale, secondo la quale la Commissione, «se le circostanze non sono cambiate», deve applicare, in tutte le inchieste relative a riesami, gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta iniziale, tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni dell’articolo 2 di detto regolamento.
B – La complessità del regolamento n. 1279/2007
42.
Il regolamento n. 1279/2007 costituisce, come si evince dalla presentazione del contesto normativo di cui sopra, sia un «regolamento di riesame intermedio parziale» del dazio antidumping imposto alla SSM dal regolamento n. 1601/2001, avviato segnatamente su domanda di quest’ultima ( 35 ), sia un «regolamento di riesame in previsione della scadenza delle misure definitive» imposte dallo stesso regolamento n. 1601/2001, avviato su domanda del Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio ( 36 ).
43.
Di conseguenza, il regolamento n. 1279/2007 è stato adottato sul fondamento, rispettivamente, dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per quanto riguarda il riesame intermedio parziale, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza delle misure ( 37 ).
44.
Tale complessità del regolamento n. 1279/2007 spiega a sua volta la complessità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
45.
Al riguardo, occorre sottolineare, anzitutto, che, a differenza dei riesami in previsione della scadenza delle misure, i quali consentono unicamente l’abrogazione del dazio imposto o il suo mantenimento allo stesso livello, i riesami intermedi possono comportare una modifica dei dazi ( 38 ). Tale differenza fra le due procedure spiega in parte, come vedremo, il senso e la portata della prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio.
46.
Peraltro, è sulla base delle stesse informazioni disponibili e della loro analisi che le istituzioni hanno deciso sull’esito sia del riesame intermedio parziale sia del riesame in previsione della scadenza delle misure adottate nel regolamento n. 1601/2001, nonostante il fatto che i periodi coperti dalle rispettive inchieste non coincidano.
47.
Il considerando 41 del regolamento n. 1279/2007 afferma, al riguardo, che «per ragioni di coerenza», le istituzioni hanno in una prima fase verificato se fosse in atto un dumping durante i periodi d’inchiesta relativi al riesame, e se fosse possibile che lo scadere delle misure ne favorisse la persistenza. In un secondo tempo, esse hanno esaminato paese per paese «le eventuali implicazioni dei riesami intermedi sulle risultanze del regolamento iniziale».
C – Il mio approccio al problema sollevato nella presente causa
48.
Le precisazioni che precedono sono indispensabili per comprendere il senso e la portata delle questioni formulate dal giudice di rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, talune delle quali non sono prive di una certa complessità.
49.
La prima questione consta di due parti. Nella prima parte, prendendo le mosse dalla premessa secondo la quale non è dimostrata l’esistenza di un cambiamento di circostanze che giustifica un cambiamento del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione del genere, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di suddetto regolamento, e in particolare quelle concernenti l’attendibilità e la sostenibilità dei prezzi all’esportazione. Nella seconda parte, il giudice chiede se, ai fini della soluzione della questione precedente, sia pertinente tenere conto del fatto che le istituzioni hanno modificato i dazi antidumping della SSM e, concretamente, li abbiano ridotti.
50.
La seconda questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio è formulata in termini molto più semplici. Esso si chiede se, tenuto conto del fatto che nel regolamento n. 1279/2007 non è stato dimostrato espressamente un cambiamento di circostanze che giustifichi un cambiamento del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, le istituzioni avrebbero dovuto utilizzare lo stesso metodo impiegato nell’ambito dell’inchiesta iniziale.
51.
La terza questione è più semplice ancora, in quanto essa verte sulle conseguenze che devono essere tratte dalla soluzione delle prime due questioni. Il giudice del rinvio si chiede se il regolamento n. 1279/2007, avendo modificato il metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM senza aver accertato l’esistenza di un cambiamento di circostanze, debba essere parzialmente annullato, in quanto basato su un fondamento giuridico invalido.
52.
Articolerò la mia risposta alle questioni formulate nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale illustrate sopra nella maniera seguente. Devo iniziare risolvendo negativamente, in modo estremamente diretto, la prima parte della prima questione, nei termini in cui essa è formulata, e segnatamente come segue: la questione se sia stata rispettata la regola di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, secondo la quale un cambiamento del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione può avvenire solo in caso di un cambiamento di circostanze, non è «preliminare» alla questione se si sia verificato un cambiamento di circostanze che giustifichi la soppressione o la modifica della misura antidumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di suddetto regolamento. Contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio con la sua prima questione, non è l’esistenza di un cambiamento di circostanze preso in considerazione all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che condiziona l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento. Per contro, è proprio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento che deve essere esaminata la questione dell’eventuale applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, dello stesso regolamento.
53.
Così com’è formulata, la prima parte della prima questione impone dunque una soluzione negativa: la constatazione che le circostanze non sono cambiate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, non può che implicare che le istituzioni ignorino le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Ciò precisato, e per le ragioni che illustrerò in prosieguo, tale soluzione non mi sembra, da sola, sufficiente.
54.
Infatti, al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione che gli sia utile, ritengo che sia necessario verificare, in primo luogo, se il regolamento n. 1279/2007 sia corretto nella parte in cui conclude che, qualora le circostanze non siano mutate in misura significativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, non occorrerebbe sopprimere i dazi antidumping. Si potrebbe obiettare che il giudice del rinvio ha messo in discussione non la forma in cui il regolamento n. 1279/2007 ha analizzato prospettivamente l’affidabilità dei prezzi all’esportazione della SSM, bensì unicamente il metodo di calcolo di tali dazi. Mi sembra, tuttavia, che sia indispensabile prendere in considerazione il modo in cui il regolamento n. 1279/2007 ha analizzato l’affidabilità dei prezzi all’esportazione della SSM, al fine di valutare correttamente il modo in cui esso ha affrontato la questione del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione.
55.
Soltanto in un secondo momento, e sulla base degli accertamenti effettuati nell’ambito della questione che sono in procinto di delineare, esaminerò quello che costituisce il cuore della problematica sollevata dal giudice del rinvio, ossia se il cambiamento del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione sia avvenuto o meno in conformità dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. È in tale contesto che verificherò, infine, se sia rilevante la circostanza che il regolamento n. 1279/2007 abbia ridotto la misura imposta alla SSM, e se sia determinante il fatto che quest’ultimo non abbia espressamente rilevato un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Quanto alla soluzione della terza questione sollevata dal giudice del rinvio, essa discenderà in maniera immediata dalla soluzione alle prime due questioni.
56.
Infine, occorrerà tenere conto, nell’ambito di tale esame, della giurisprudenza consolidata della Corte, ai sensi della quale le istituzioni dell’Unione, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, devono godere di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare ( 39 ), cosicché il giudice dell’Unione è tenuto a limitare il suo controllo giurisdizionale alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere ( 40 ).
VI – Sull’esistenza di un mutamento significativo di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
57.
L’impresa esportatrice che è interessata da una misura antidumping e ne chiede la soppressione deve dimostrare che le circostanze relative al dumping e al pregiudizio sono mutate in misura significativa.
58.
Il controllo cui la Commissione è tenuta a procedere al riguardo può condurla ad effettuare non solo un’«analisi retrospettiva» dello sviluppo della situazione, a partire dall’istituzione della misura definitiva originaria, al fine di valutare la necessità del suo mantenimento o della sua modifica per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, ma anche un’«analisi prospettica» del probabile sviluppo della situazione, a partire dall’adozione della misura di riesame, al fine di valutare l’incidenza probabile di una soppressione o di una modifica della misura definitiva ( 41 ).
59.
Nella specie, le istituzioni hanno ritenuto che, al fine di valutare l’opportunità del riesame sollecitato dalla SSM, spettasse loro, in presenza degli impegni sui prezzi da essa sottoscritti, procedere ad un’analisi approfondita dell’affidabilità e della sostenibilità dei suoi prezzi all’esportazione. Esse hanno pertanto esaminato i prezzi all’esportazione della SSM sia nell’ambito della valutazione del persistere e/o della reiterazione del dumping ( 42 ) sia nell’ambito della valutazione della natura durevole del cambiamento delle circostanze ( 43 ).
60.
Esse hanno ritenuto che, a causa degli impegni sui prezzi sottoscritti dalla SSM, i prezzi all’esportazione verso la Comunità da essa praticati nel corso del periodo di inchiesta relativo al riesame intermedio ( 44 ) fossero artificiali, non sostenibili e dunque non affidabili ( 45 ), che essi non potessero dunque servire a determinare il suo margine di dumping, e che dovessero pertanto essere costruiti tenendo conto dei suoi prezzi all’esportazione verso i paesi terzi.
61.
Viene precisato che si è tenuto conto, al riguardo, sia del comportamento passato (analisi retrospettiva) sia del probabile comportamento futuro della SSM (analisi prospettica) ( 46 ).
62.
Infatti, tale conclusione poggia, da un lato, per quanto appartiene al passato, sulla constatazione che i prezzi all’esportazione praticati dalla SSM negli Stati membri della Comunità a 15, imposti dagli impegni sui prezzi, erano «inferiori» a quelli applicati, prima della loro adesione, nei dieci Stati membri che avevano aderito all’Unione nel corso dell’inchiesta relativa al riesame intermedio ( 47 ), e «notevolmente inferiori» a quelli applicati negli Stati terzi, o «in media molto più bassi» di questi ( 48 ), ove le quantità esportate erano peraltro notevolmente maggiori ( 49 ). Viene anche precisato che, secondo l’inchiesta, «il prodotto in esame è stato venduto a prezzi di dumping a paesi non UE» ( 50 ).
63.
Dall’altro lato, la conclusione delle istituzioni poggia, per quanto appartiene al futuro, sulla valutazione prospettica del comportamento futuro delle esportazioni della SSM ( 51 ) e, più precisamente e in sostanza, sulla probabilità che, con la cessazione dell’impegno sui prezzi ( 52 ) e tenuto conto delle sue capacità produttive, la SSM venda i suoi prodotti in grandi quantità sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping ( 53 ).
64.
Emerge dunque dalle considerazioni che precedono che le istituzioni hanno concluso nel senso che le misure antidumping imposte alla SSM non dovevano essere ritirate, in quanto quest’ultima non aveva dimostrato il carattere durevole di un «mutamento di circostanze», nel senso preciso di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, per quanto riguarda i suoi prezzi all’esportazione ( 54 ), sulla base del rilievo che l’esistenza degli impegni sui prezzi che essa aveva sottoscritto costituivano un «cambiamento di circostanze» nel senso specifico dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il quale giustificava un cambiamento del metodo di determinazione dei suoi prezzi all’esportazione ai fini del calcolo del suo margine di dumping.
65.
Gli elementi essenziali di tale analisi non sono stati, è opportuno rilevarlo, rimessi in discussione.
66.
Così, non è stato affatto affermato che, fondandosi su tali informazioni, del resto non contestate, per concludere nel senso dell’assenza sia di affidabilità sia di sostenibilità dei prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati dalla SSM, le istituzioni erano incorse in un manifesto errore di valutazione.
67.
Non è stato neanche contestato che le istituzioni potevano ovvero dovevano, nel valutare l’opportunità del riesame sollecitato dalla SSM, procedere ad un’analisi prospettica del probabile comportamento di quest’ultima, sulla base delle informazioni disponibili, al fine di valutare, segnatamente, la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio e la natura durevole del cambiamento di circostanze allegato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base.
68.
Di conseguenza, e fatto salvo il rigoroso controllo del rispetto delle regole di procedura previste dal regolamento di base, questione che verrà esaminata di seguito, non sembra che, nelle circostanze di fatto e processuali del caso di specie, e avuto riguardo all’ampio potere di cui esse dispongono, le istituzioni siano incorse in errori manifesti.
VII – Sull’esistenza di un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il quale giustifica un cambiamento del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione
69.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede concretamente alla Corte se, alla luce della soluzione fornita alla prima questione, le istituzioni avrebbero dovuto, in assenza di una «dimostrazione espressa» dell’esistenza di un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, applicare, nell’ambito del riesame, lo stesso metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale, ossia il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. È in tale contesto che potrà essere presa in considerazione la seconda parte della prima questione sollevata dal giudice del rinvio, nella quale esso si chiede, in sostanza, se sia rilevante la circostanza che le istituzioni abbiano deciso di ridurre l’aliquota del dazio antidumping imposto alla SSM.
70.
Come sottolineato dalla Corte ( 55 ), l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto prevede una deroga alla regola generale secondo la quale la Commissione deve applicare in tutte le inchieste relative a riesami lo stesso metodo impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale, deve essere interpretato restrittivamente ( 56 ), con la precisazione che tale necessità non può tuttavia consentire alle istituzioni di interpretarlo e di applicarlo in un modo incompatibile con la sua formulazione e la sua finalità ( 57 ).
71.
Il regolamento di base, tuttavia, non fornisce né spiegazioni sulla ratio della regola generale di cui al suo articolo 11, paragrafo 9, né precisazioni su cosa contempli esattamente il «metodo» al quale esso si riferisce, né indicazioni sulle condizioni precise alle quali esso è derogabile, né sulla natura delle circostanze prese in considerazione né sulla portata dei cambiamenti richiesti.
72.
Incombe pertanto alla Corte interpretare tale disposizione, tenendo conto, in conformità della propria giurisprudenza, non soltanto della sua lettera, ma anche del contesto in cui si inserisce e degli scopi da essa perseguiti ( 58 ), prendendo al contempo in considerazione l’economia generale e la finalità perseguita dal regolamento di base ( 59 ). Anche la sua genesi può eventualmente rivelare elementi rilevanti ai fini della sua interpretazione ( 60 ).
73.
Occorre constatare, in relazione a quest’ultimo punto, che la regola sancita dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, ha fatto la sua comparsa nella normativa applicabile al riesame delle misure antidumping ( 61 ) con l’adozione del regolamento (CE) n. 3283/94 ( 62 ), e si ritrova identica i tutti i regolamenti successivi ( 63 ).
74.
Tuttavia, i lavori preparatori non forniscono alcuna indicazione in grado di guidare l’interpretazione di tale disposizione, dal momento che la proposta iniziale della Commissione ( 64 ) non ha subito modifiche sostanziali ( 65 ). Può parimenti osservarsi che il codice antidumping del GATT del 1994 non contiene disposizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, cosicché la regola che esso contiene non può essere considerata una trasposizione di una delle regole dettagliate di quest’ultimo, da interpretarsi in conformità del medesimo ( 66 ).
75.
Non può peraltro essere taciuto il fatto che, nell’ambito della revisione del regolamento n. 1225/2009 ( 67 ), la Commissione ha proposto di abolire questa regola generale, sostenendo, da un lato, che la sua applicazione aveva dato luogo a incertezze nella prassi, in particolare con riferimento al cambiamento di circostanze richiesto e, dall’altro, che essa aveva spesso condotto a un uso protratto di metodologie palesemente superate.
76.
Resta il fatto che le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base erano applicabili al momento dell’adozione del regolamento n. 1279/2007, che esse vincolavano le istituzioni, e che incombe pertanto alla Corte interpretarle e applicarle nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
77.
Da una lettura unitaria dell’articolo 11 del regolamento di base, e in particolare dei suoi paragrafi 1, 3 e 9, alla luce del sistema da esso istituito, si desume che l’identità di metodo è, da un lato, logicamente necessaria per stabilire se il dumping, come accertato nel corso dell’inchiesta iniziale, si protragga, e se le misure inizialmente adottate debbano essere mantenute nella loro forma e al loro livello, modificate o abrogate ( 68 ). Dall’altro lato, l’identità di metodo garantisce alle imprese interessate da misure antidumping una certa prevedibilità, e dunque una certa forma di certezza del diritto nell’attuazione della normativa antidumping dell’Unione.
78.
Nella fattispecie, è pacifico che le istituzioni non hanno applicato, nel regolamento n. 1279/2007, lo stesso metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM impiegato nel regolamento n. 1601/2001. Ritenendo che i prezzi all’esportazione verso la Comunità della SSM utilizzati nel corso dell’inchiesta iniziale non erano né affidabili né sostenibili, a causa degli impegni sui prezzi che essa aveva sottoscritto, tali istituzioni hanno costruito i prezzi all’esportazione prendendo in considerazione i suoi prezzi all’esportazione verso dei paesi terzi.
79.
È altresì pacifico che il regolamento n. 1279/2007 non menziona espressamente l’esistenza di un «cambiamento di circostanze», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il quale giustifichi il cambiamento operato nel metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione della SSM. Questa sola circostanza non può tuttavia far concludere nel senso dell’illegittimità di suddetto regolamento.
80.
Infatti, si evince in maniera implicita ma chiara dai considerando del regolamento n. 1279/2007, menzionati sopra, che è l’esistenza degli impegni sui prezzi contratti dalla SSM che è stata considerata il principale elemento costituivo di tale cambiamento.
81.
Si pone pertanto la questione se sia corretto ritenere che gli impegni sui prezzi presuppongano essi stessi un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Sembra, tuttavia, che il regolamento n. 1279/2007 si sia dilungato, al riguardo ( 69 ), a spiegare in modo dettagliato che i prezzi all’esportazione verso la Comunità della SSM non erano né affidabili né durevoli, a causa, segnatamente, dell’esistenza degli impegni sui prezzi. In altri termini, le ragioni per le quali è stato ritenuto che le circostanze concernenti il dumping non fossero mutate, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono identiche a quelle che giustificano la necessità di abbandonare il metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione utilizzato inizialmente, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, di suddetto regolamento. In termini più semplici, è il metodo impiegato inizialmente che ha cessato di essere affidabile nell’ambito del riesame. In una situazione del genere, non si può che pervenire alla constatazione che le istituzioni non sono più tenute ad applicare la regola prevista dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la quale impone loro di applicare lo stesso metodo.
82.
Occorre pertanto risolvere la seconda questione, nei termini in cui è stata proposta dal giudice del rinvio, nel senso che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, deve essere interpretato nel senso che esso non impone alla Commissione di applicare, nell’ambito del riesame di una misura antidumping, lo stesso metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione impiegato nell’inchiesta iniziale, qualora sia stato legittimamente constatato che i prezzi all’esportazione determinati sulla base di tale metodo non erano né affidabili né durevoli, e ciò in particolare a causa dell’esistenza di impegni sui prezzi.
83.
È da qui che si porrebbe infine la questione supplementare della legittimità del metodo specifico utilizzato dalle istituzioni per determinare i prezzi all’esportazione della SSM, questione che è stata sollevata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, pur se non incorporata nelle questioni da esso proposte ( 70 ) e che non viene risolta espressamente dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.
84.
Il Consiglio ha affermato, nelle sue osservazioni scritte, che le istituzioni non avevano applicato, nella specie, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma soltanto l’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento, e che, avuto riguardo al cambiamento di circostanze rappresentato dagli impegni sui prezzi, esse avevano scelto di utilizzare i prezzi all’esportazione praticati dalla SSM nei paesi terzi. Esso ha aggiunto che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, offriva alle istituzioni un margine di valutazione nella scelta del metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione, in quanto le disposizioni del suo articolo 2 dovevano unicamente essere «prese debitamente in considerazione».
85.
In proposito, occorre anzitutto osservare che è effettivamente corretto che, per quanto riguarda la SSM ( 71 ), il regolamento n. 1279/2007 non menzioni mai le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, né esplicitamente né implicitamente.
86.
Occorre quindi rilevare, da un lato e come menzionato in precedenza, che l’articolo 11 del regolamento di base non fornisce la minima indicazione sul metodo in base al quale i prezzi all’esportazione, in particolare debbano essere determinati nell’ambito di un procedimento di riesame in caso di un cambiamento di circostanze ai sensi del suo paragrafo 9 ( 72 ).
87.
In tali circostanze, non si può ritenere che le istituzioni, nel colmare le lacune del regolamento di base, abbiano manifestamente ecceduto i limiti dell’ampio potere discrezionale del quale esse dispongono nell’ambito della sua attuazione.
88.
Dall’altro lato, anche se le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, le quali si applicano unicamente all’istituzione iniziale di un dazio antidumping, non sono applicabili meramente e semplicemente nell’ambito di un riesame, esse forniscono tuttavia una base di riferimento. Orbene, l’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, prevede, in fine, che i prezzi all’esportazione, sempreché le condizioni da esso altrimenti previste siano soddisfatte, possono essere determinati su «qualsiasi altra base equa».
89.
Se ne può desumere che, qualora le istituzioni abbiano potuto validamente concludere nel senso dell’inaffidabilità dei prezzi all’esportazione della SSM e, dunque, nel senso di un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, esse potevano prescindere dalla lettera delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 8, di suddetto regolamento, e applicare qualsiasi metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione, purché equo.
90.
Orbene, non sembra, e non è stato del resto dedotto che non fosse equo, per le istituzioni, costruire i prezzi all’esportazione della SSM utilizzando i suoi prezzi all’esportazione verso paesi terzi.
91.
Occorre parimenti tenere conto del fatto che il regolamento n. 1279/2007, lungi dal concludere nel senso della necessità del mantenimento della misura antidumping iniziale imposta alla SSM, tenuto conto dell’assenza di un mutamento significativo di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha, al contrario e alla fine, ridotto l’aliquota del dazio antidumping applicato alla SSM. Così facendo, e alla luce della seconda parte della prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, occorre constatare che il regolamento n. 1279/2007 è perfettamente funzionale all’obiettivo fondamentale perseguito dal regolamento di base, secondo il quale l’istituzione di un dazio antidumping deve essere strettamente necessaria all’eliminazione del dumping che causa pregiudizio.
92.
In tali circostanze, non sembra che le istituzioni, decidendo di costruire i prezzi all’esportazione della SSM prendendo in considerazione i suoi prezzi all’esportazione verso paesi terzi, inter alia, abbiano effettuato una scelta manifestamente non appropriata o non equa ( 73 ).
93.
Occorre pertanto concludere nel senso che l’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento n. 1279/2007.
VIII – Conclusione
94.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Varhoven administrativen sad nei seguenti termini:
1)
L’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non impone alla Commissione europea di applicare, nell’ambito del riesame di una misura antidumping, lo stesso metodo di determinazione dei prezzi all’esportazione impiegato nell’inchiesta iniziale, qualora sia stato legittimamente constatato che i prezzi all’esportazione determinati sulla base di tale metodo non erano né affidabili né durevoli, e ciò in particolare a causa dell’esistenza di impegni sui prezzi.
2)
L’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 285, pag. 1, e rettifica in GU 2009, L 96, pag. 39. Su tale regolamento v. sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione (T-369/08, Racc. pag. II-6283).
( 3 ) GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base».
( 4 ) V. sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (C‑15/12 P).
( 5 ) Nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, punti da 38 a 60), il Tribunale ha annullato un regolamento che ha istituito un dazio antidumping definitivo, in quanto le istituzioni avevano violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, avendo omesso di dimostrare che il cambiamento del metodo di confronto fra il prezzo all’esportazione e il valore normale seguito nell’inchiesta iniziale e nel riesame era giustificato dall’esistenza di un mutamento delle circostanze. Con la sua sentenza del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio (T-143/06, Racc. pag. II-4133), il Tribunale ha annullato un regolamento avente ad oggetto la chiusura del riesame di una misura antidumping, in quanto le istituzioni avevano ivi determinato i prezzi all’esportazione discostandosi dal metodo prescritto dall’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, senza aver fatto valere alcun cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, di detto regolamento. In relazione a tale disposizione v. parimenti sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2003, Euroalliages e a./Commissione (T-132/01, Racc. pag. II-2359, punti da 39 a 44); del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (T-299/05, Racc. pag. II-565, punti da 176 a 178); del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T-423/09, Racc. pag. II-8369, punti da 54 a 65), nonché del 7 febbraio 2013, Acron/Consiglio (T‑118/10). Tale causa è oggetto di un’impugnazione, causa Acron/Consiglio (C‑216/13 P), attualmente pendente dinanzi alla Corte.
( 6 ) GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping del 1994».
( 7 ) GU L 336, pag. 1.
( 8 ) V., segnatamente, sentenza del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica (C-76/00 P, Racc. pag. I-79, punto 56).
( 9 ) Tale regolamento è stato successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22). Le principali disposizioni del regolamento di base oggetto della presente causa sono rimaste immutate nel nuovo regolamento.
( 10 ) GU L 211, pag. 1.
( 11 ) Regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori di Repubblica ceca e Turchia (GU L 34, pag. 4).
( 12 ) GU L 211, pag. 47.
( 13 ) In prosieguo: la «ChSPZ».
( 14 ) V. considerando da 4 a 7 del regolamento n. 1279/2007.
( 15 ) V. avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio, originarie della Russia (GU 2004, C 202, pag. 12).
( 16 ) In prosieguo: la «SSM».
( 17 ) V. avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie, tra l’altro, della Russia: modifica della ragione sociale di una società da cui era stato accettato un impegno (GU 2006, C 51, pag. 2).
( 18 ) Avviso di avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Russia, della Thailandia e della Turchia nonché di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Turchia (GU 2006, C 181, pag. 15).
( 19 ) V. considerando 202 del regolamento n. 1279/2007.
( 20 ) Decisione 2007/704/CE della Commissione, del 30 ottobre 2007, che abroga la decisione 2001/602 (GU L 285, pag. 52).
( 21 ) In prosieguo: la «Valimar».
( 22 ) GU L 302, pag. 1.
( 23 ) Sentenza del 9 marzo 1994 (C-188/92, Racc. pag. I-833).
( 24 ) Esso è avvenuto, nella specie, il 10 agosto 2004.
( 25 ) Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, è entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 4, il 1o gennaio 2007 (GU 2005, L 157, pag. 11), parimenti all’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203).
( 26 ) Tale eccezione non vale qualora la domanda avente ad oggetto il giudizio di validità non sia stata formulata su richiesta di una persona fisica o giuridica ma sia stata sollevata d’ufficio dal giudice del rinvio; v. sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, Racc. pag. I-289, punti da 72 a 74).
( 27 ) Sentenze del 12 dicembre 1996, Accrington Beef e a. (C-241/95, Racc. pag. I-6699, punto 15); dell’11 novembre 1997, Eurotunnel e a. (C-408/95, Racc. pag. I-6315, punto 29), nonché del 23 febbraio 2006, Atzeni e a. (C-346/03 e C-529/03, Racc. pag. I-1875, punti da 30 a 34).
( 28 ) Sentenze del 30 gennaio 1997, Wiljo (C-178/95, Racc. pag. I-585, punto 21); del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C-239/99, Racc. pag. I-1197, punto 30); del 20 settembre 2001, Banks (C-390/98, Racc. pag. I-6117, punto 111); del 22 ottobre 2002, National Farmers’ Union (C-241/01, Racc. pag. I-9079, punti 35 e 36); del 18 luglio 2007, Lucchini (C-119/05, Racc. pag. I-6199, punti da 54 a 56); del 29 giugno 2010, E e F (C-550/09, Racc. pag. I-6213, punti da 46 a 48); del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari (C-494/09, Racc. pag. I-647, punti 22 e 23); del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 58), nonché del 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, punti 41 e 42).
( 29 ) Sentenza E e F, cit., punto 52.
( 30 ) Sentenza Eurotunnel e a., cit., punto 28.
( 31 ) Sentenza Nachi Europe, cit., punti da 38 a 40.
( 32 ) V., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, punti 36 e 58).
( 33 ) Occorre in tal sede precisare, a titolo provvisorio, che il mutamento di circostanze menzionato dall’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base non corrisponde necessariamente al cambiamento delle circostanze preso in considerazione dall’articolo 11, paragrafo 9, di suddetto regolamento.
( 34 ) V. articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base.
( 35 ) V. considerando 4 del regolamento n. 1279/2007.
( 36 ) V. considerando 13 del regolamento n. 1279/2007.
( 37 ) Il regolamento n. 1279/2007 menziona le due disposizioni del regolamento di base nel suo preambolo.
( 38 ) È quanto si evince esplicitamente dall’articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base, il quale contempla il caso in cui la misura antidumping vigente non sia più sufficiente per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio; v., al riguardo, sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys (C-373/08, Racc. pag. I-951, punti da 76 a 78).
( 39 ) V., segnatamente, sentenze del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione (191/82, Racc. pag. 2913, punto 26), e del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C-351/04, Racc. pag. I-7723, punto 40).
( 40 ) V. sentenze del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (240/84, Racc. pag. 1809, punto 19), nonché Ikea Wholesale, cit., punto 41.
( 41 ) In merito a tale duplice controllo v., segnatamente, bkp Development, Research & Consulting, Evaluation of the European Union’s Trade Defence Instruments, final Evaluation Study, 27 febbraio 2012, Contratto n. SI2.581682, spec. pag. 402.
( 42 ) Considerando da 41 a 102 e, in particolare, da 59 a 63 del regolamento n. 1279/2007.
( 43 ) Considerando da 103 a 134 e, in particolare, da 107 a 112 del regolamento n. 1279/2007.
( 44 ) Il considerando 28 del regolamento n. 1279/2007 precisa che tale periodo andava dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004.
( 45 ) V. considerando 61 del regolamento n. 1279/2007.
( 46 ) V. considerando 61 del regolamento n. 1279/2007.
( 47 ) Il trattato di adesione dei dieci Stati membri in questione all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, è entrato in vigore, in conformità del suo articolo 2, paragrafo 2, il 1o maggio 2004 (GU 2003, L 236, pag. 17), parimenti all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).
( 48 ) V. considerando 63 del regolamento n. 1279/2007.
( 49 ) V. considerando 107 del regolamento n. 1279/2007.
( 50 ) V. considerando 110 del regolamento n. 1279/2007.
( 51 ) V. considerando 61, ultima frase, del regolamento n. 1279/2007.
( 52 ) V. considerando 108 del regolamento n. 1279/2007.
( 53 ) Le istituzioni pervengono alla medesima conclusione allorché esaminano l’abrogazione delle misure antidumping; v. considerando 126 del regolamento n. 1279/2007.
( 54 ) V., in particolar modo, la conclusione del considerando 112 del regolamento n. 1279/2007.
( 55 ) V. sentenza della Corte Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit., punto 17.
( 56 ) V. in tal senso, parimenti, sentenza Huvis/Consiglio, cit., punto 41.
( 57 ) V. sentenza della Corte Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit., punto 19.
( 58 ) V., segnatamente, sentenza del 1o aprile 1993, Findling Wälzlager (C-136/91, Racc. pag. I-1793, punto 11).
( 59 ) V., segnatamente, sentenza del 16 settembre 2008, Isle of Wight Council e a. (C-288/07, Racc. pag. I-7203, punto 25).
( 60 ) V. sentenze Pringle, cit., punto 135, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, punto 50).
( 61 ) I regolamenti anteriori non contenevano disposizioni equivalenti. V., segnatamente, articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). Una regola analoga era tuttavia contenuta all’articolo 16 di suddetto regolamento, dedicato alla restituzione dei dazi indebitamente versati.
( 62 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1), articolo 11, paragrafo 9.
( 63 ) V., oltre al regolamento di base, articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
( 64 ) V. comunicazione della Commissione, del 5 aprile 1994, intitolata: «Legislazione d’attuazione dell’Uruguay Round» [COM(1994) 414 def., pag. 160 e segg. e, in particolare, pag. 212].
( 65 ) Sugli emendamenti del Parlamento europeo, v. risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1995, C 18, pag. 66).
( 66 ) Su tale requisito v., segnatamente, sentenza Petrotub e Republica, cit., punto 56.
( 67 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 aprile 2013, sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale – Adattare gli strumenti di difesa commerciale alle attuali esigenze dell’economia europea [COM(2013) 191 def.]. L’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, segnatamente il regolamento n. 1225/2009 [COM(2013) 192 def.], presentata il 10 aprile 2013, propone pertanto la soppressione pura e semplice dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Il procedimento di adozione del nuovo regolamento è ancora in corso.
( 68 ) V., segnatamente, Müller W., Khan, N., e Scharf, T., EC and WTO Anti-Dumping Law, Oxford University Press, 2009, n. 11.41, 2a ed., specialmente pag. 521.
( 69 ) V., in particolare, considerando da 107 a 112 del regolamento n. 1279/2007.
( 70 ) Il giudice del rinvio fa riferimento, senza citarla, alla sentenza Huvis/Consiglio, cit. Occorre peraltro rammentare che la sentenza della Corte Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit., è stata emessa successivamente alla data in cui la Corte è stata investita della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 71 ) Per contro, tale disposizione è stata applicata nei confronti di altre imprese; v. considerando 49, 81 e 87 del regolamento n. 1279/2007.
( 72 ) Il codice antidumping del 1994, poiché non conteneva una regola equivalente a quella di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, tace logicamente al riguardo.
( 73 ) V., per analogia, sentenze del 22 ottobre 1991, Nölle (C-16/90, Racc. pag. I-5163, punti da 11 a 13), e del 29 maggio 1997, Rotexchemie (C-26/96, Racc. pag. I-2817, punti da 9 a 12).
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