CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 12 febbraio 2014 ( 1 )
Causa C‑408/12 P
YKK Corporation,
YKK Holding Europe BV,
YKK Stocko Fasteners GmbH
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell’ammenda previsto dalla legge — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Nozione di “impresa” — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione»
1.
Nella presente impugnazione, la YKK Corp., la YKK Holding Europe BV (in prosieguo: la «YKK Holding») e la YKK Stocko Fasteners GmbH (in prosieguo: la «YKK Stocko») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 giugno 2012 ( 2 ). Quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto a ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione ( 3 ), per la parte che le riguardava, nonché, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda ad esse inflitta da tale decisione.
2.
L’impugnazione solleva importanti questioni di diritto dell’Unione in materia di concorrenza, non ancora definite dalla Corte, ossia, da un lato, la determinazione del massimale dell’ammenda previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 4 ), in caso di responsabilità successive nell’ambito della stessa intesa e, più precisamente, quando un’impresa partecipante all’infrazione passa sotto il controllo di un’altra impresa nel corso dell’intesa e, dall’altro, l’applicazione, in siffatto contesto, di un moltiplicatore di dissuasione nel calcolo dell’ammenda.
I – Fatti
3.
I fatti e la decisione controversa sono così esposti ai punti da 1 a 20 della sentenza impugnata:
«1
La prima ricorrente, la YKK Corp., è un’impresa giapponese. Essa è uno dei leader mondiali del mercato delle cerniere lampo, ma opera anche nel settore degli “altri sistemi di chiusura”.
2
La seconda ricorrente, [la YKK Holding], è un’impresa con sede nei Paesi Bassi. Essa ha 24 controllate [compresa] [la YKK Stocko] ed è controllata al 100% dalla YKK Corp. Le sue controllate fabbricano bottoni e chiusure. Essa non produce, non vende e non distribuisce alcuno di tali prodotti. Si tratta di una holding a carattere meramente finanziario.
3
La terza ricorrente, [la YKK Stocko], già Stocko Fasteners GmbH e Stocko Verschlußtechnik GmbH & Co. KG, è una società tedesca con sede in Wuppertal. Essa è stata costituita nel 1901 e registrata con denominazione YKK Stocko Fasteners, nel settembre 1995, quando la YKK Holding ha acquisito il 76% delle sue quote prima di acquisirne la totalità nel marzo 1997.
(…)
10
Il 16 settembre 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), concernente gli «altri sistemi di chiusura», le macchine da posa e le cerniere lampo, alle società Prym Fashion, William Prym, Éclair Prym, Fiocchi Prym, Fiocchi Snaps France, [YKK Stocko], YKK Holding, YKK Corp., Coats, A. Raymond, Berning & Söhne, Berning France, Scovill Fasteners Europe (già Unifast), Scovill Fasteners nonché al [Fachverband Verbindungs‑und Befestigungstechnik (in prosieguo: il «VBT»].
(…)
12
Il 12 novembre 2004, il gruppo Prym, invocando la comunicazione [della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( 5 )], ha presentato, a nome di tutte le sue controllate, una domanda di immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende, riguardante gli “altri sistemi di chiusura”.
(…)
14
Il 18 febbraio 2005, il gruppo YKK, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha presentato una domanda di riduzione dell’importo delle ammende riguardante gli “altri sistemi di chiusura”.
(…)
16
Gli elementi probatori, forniti a sostegno delle domande intese a ottenere il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dei gruppi Prym e YKK, hanno consentito alla Commissione di inviare alle società interessate, in data 7 marzo 2006, una comunicazione degli addebiti complementare (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti complementare”).
17
La suddetta comunicazione degli addebiti complementare, riguardante gli “altri sistemi di chiusura”, le macchine da posa e le cerniere lampo, è stata inviata alle società A. Raymond, Berning & Söhne e Berning France, Coats e Coats Deutschland e Éclair Prym, Prym Fashion, Fiocchi Prym, Scovill Fasteners Europe, Scovill Fasteners, William Prym, YKK Corp., YKK Holding e YKK Stocko (…), nonché al VBT. (…)
18
La comunicazione degli addebiti complementare riguardava gli stessi prodotti cui si riferiva la comunicazione degli addebiti e, ove necessario, correggeva, precisava, sintetizzava ed estendeva gli addebiti ivi formulati. (…)
19
L’11 luglio 2006 si è svolta un’audizione.
20
Dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, e alla luce della relazione definitiva del consigliere‑auditore, il 19 settembre 2007, la Commissione ha adottato la decisione [controversa] (…)».
4.
Con la decisione controversa, la Commissione ha constatato che le ricorrenti avevano partecipato a tre infrazioni alle norme in materia di concorrenza, ossia:
—
una cooperazione, tra il maggio 1991 e il marzo 2001, nel mercato delle chiusure in metallo e plastica («altri sistemi di chiusura») e delle macchine da posa all’interno dei cosiddetti circoli «di Bâle‑Wuppertal e di Amsterdam» (in prosieguo: la «cooperazione BWA»). Nell’ambito di tale cooperazione, i partecipanti si sono accordati, nel corso di riunioni, su aumenti coordinati dei prezzi e hanno scambiato informazioni riservate sui prezzi e sull’applicazione degli aumenti di prezzo, a livello tedesco ed europeo;
—
una cooperazione, tra il 1999 e il 2003, nel mercato degli «altri sistemi di chiusura», cui hanno partecipato i gruppi Prym e YKK (in prosieguo: la «cooperazione bilaterale tra Prym e YKK»). Tale infrazione è consistita in accordi e pratiche concertate riguardanti, a livello europeo e mondiale, la ripartizione della clientela e la fissazione dei prezzi, in particolare di prezzi minimi, medi e indicativi e il controllo degli aumenti dei prezzi attraverso scambi periodici di listini e contatti bilaterali frequenti e, infine,
—
una cooperazione, tra l’aprile 1998 e il novembre 1999, nel mercato delle cerniere lampo, cui hanno partecipato i gruppi YKK, Coats e Prym (in prosieguo: la «cooperazione tripartita»). In tale ambito, questi tre gruppi, hanno scambiato informazioni sui prezzi e concordato un metodo di fissazione dei prezzi minimi per taluni prodotti nel mercato europeo.
5.
Di conseguenza, la Commissione ha inflitto sanzioni alle imprese interessate per infrazione all’articolo 81 CE (ora articolo 101 TFUE ( 6 )) il cui importo è stato calcolato in base alla metodologia esposta negli orientamenti ( 7 ), nonché nella comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( 8 ) e nella comunicazione sulla cooperazione del 2002.
6.
Per quanto riguarda la cooperazione BWA, la decisione controversa ha inflitto le seguenti ammende:
—
A. Raymond Sarl: EUR 8 325 000;
—
Berning & Söhne GmbH & Co. KG: EUR 1 123 000;
—
Scovill Fasteners Europe SA e Scovill Fasteners Inc., responsabili in solido: EUR 6 002 000;
—
William Prym GmbH & Co. KG e Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili in solido: EUR 24 913 000;
—
YKK Stocko: EUR 68 250 000 (del cui pagamento, per la somma di EUR 49 000 000, sono ritenute responsabili in solido la YKK Corp. e la YKK Holding), e
—
VBT: EUR 1 000.
7.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo la decisione controversa, la terza parte ricorrente nell’impugnazione, la YKK Stocko, ha partecipato all’infrazione per tutta la sua durata di nove anni e nove mesi, mentre la YKK Corp. e la YKK Holding, la prima e la seconda ricorrente, hanno iniziato a prendervi parte (direttamente o indirettamente) solo in seguito all’acquisizione, nel 1997, della YKK Stocko da parte della YKK Holding, e vi hanno quindi partecipato per quattro anni (punti da 466 a 468 della decisione controversa). Per questo motivo, da un lato, la YKK Corp. e la YKK Holding non sono state ritenute responsabili del pagamento dell’intera ammenda inflitta alla YKK Stocko e, dall’altro, quest’ultima è stata ritenuta unica responsabile del pagamento dei restanti EUR 19 250 000 dell’ammenda ad essa inflitta.
8.
Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale tra la Prym e la YKK, la YKK Corp., la YKK Holding e la YKK Stocko sono state condannate in solido a un’ammenda di EUR 19 500 000. Per contro, la Commissione ha ritenuto, nella decisione controversa, che il gruppo Prym rispondesse ai requisiti necessari per beneficiare della totale immunità dall’ammenda.
9.
Infine, per quanto riguarda le infrazioni commesse nell’ambito della cooperazione tripartita, sono state inflitte le seguenti ammende:
—
la YKK Corp. e la YKK Holding responsabili in solido: EUR 62 500 000;
—
la Coats Holdings Ltd. e la Coats Deutschland GmbH, responsabili in solido: EUR 12 155 000, e
—
la William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili in solido: EUR 6 727 500 (la Éclair Prym Group SA è ritenuta responsabile in solido sino a concorrenza della somma di EUR 5 850 000).
II – Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10.
A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale, ai fini dell’annullamento della decisione controversa, le ricorrenti hanno dedotto otto motivi, il cui ordine di esame è stato modificato dal Tribunale, che ha provveduto a ripartirli in tre categorie:
—
la prima categoria comprendeva cinque motivi riguardanti la cooperazione tripartita, vertenti, in sostanza, in primo luogo, sulla mancanza di prove circa l’esistenza dell’infrazione (primo motivo), in secondo luogo, sull’errata valutazione della natura e dell’attuazione dell’infrazione, da un lato, e sull’impatto concreto di tale infrazione, dall’altro (secondo, terzo e quarto motivo) e, in terzo luogo, sull’errata applicazione delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002 (quinto motivo);
—
la seconda categoria era costituita da due motivi riguardanti la cooperazione BWA in cui, senza contestare l’esistenza dell’infrazione, le ricorrenti facevano valere, da un lato, l’errata applicazione della limitazione dell’ammenda in quanto la Commissione non avrebbe applicato il massimale del 10% alla controllata YKK Stocko, per il periodo precedente al 1997, data dell’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding (sesto motivo), e, dall’altro, l’errata applicazione del moltiplicatore nel calcolo dell’ammenda inflitta alla YKK Stocko per il medesimo periodo precedente alla sua acquisizione (settimo motivo) e, infine,
—
le ricorrenti hanno dedotto un ottavo motivo comune alle infrazioni connesse alla cooperazione tripartita e alla cooperazione BWA e vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità per quanto riguarda l’applicazione del moltiplicatore di dissuasione 1,25 in fase di calcolo dell’ammenda.
11.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha disatteso tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti, ha respinto il loro ricorso e le ha condannate alle spese.
III – Sull’impugnazione
12.
Le ricorrenti e la Commissione hanno partecipato alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte nonché all’udienza che si è tenuta il 16 ottobre 2013.
13.
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere quattro motivi, che riguardano soltanto il calcolo delle ammende ad esse inflitte a seguito delle cooperazioni tripartita e BWA.
14.
Anzitutto, esse fanno valere che la sentenza impugnata non espone adeguatamente la motivazione in base alla quale il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla sproporzionalità dell’importo di base dell’ammenda, in quanto la cooperazione tripartita non avrebbe avuto alcun impatto sul mercato. Al riguardo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 nonché il principio di proporzionalità (primo motivo). Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale non ha osservato l’obbligo di motivazione e il principio della lex mitior a proposito dell’applicabilità delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002 (secondo motivo). Peraltro, esse affermano che, fondandosi su un’interpretazione errata dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il Tribunale non ha rispettato i principi di proporzionalità e della parità di trattamento nonché il principio della responsabilità personale, quando ha rifiutato di applicare il massimale del 10% unicamente al fatturato della YKK Stocko per il periodo precedente alla sua acquisizione da parte della YKK Holding (terzo motivo). Infine, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver altresì violato l’obbligo di motivazione, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché i principi di proporzionalità e della responsabilità personale, per quanto riguarda l’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione per il periodo di infrazione precedente all’acquisizione della YKK Stocko (quarto motivo).
A – Sul primo motivo, riguardante la cooperazione tripartita, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata nella fissazione dell’importo di base dell’ammenda in rapporto all’impatto dell’infrazione sul mercato e sull’inosservanza del principio di proporzionalità
1. Prima parte del primo motivo
15.
Con tale parte, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver debitamente esposto la motivazione in base alla quale esso ha respinto il motivo vertente sulla sproporzionalità dell’importo di base dell’ammenda di EUR 50 milioni, considerata la presunta assenza di impatto dell’infrazione in questione sul mercato. Tale difetto di motivazione impedirebbe alle ricorrenti di sapere se il Tribunale abbia respinto tale motivo in quanto la Commissione, da un lato, avrebbe sufficientemente preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato o, dall’altro, non lo avrebbe preso in considerazione in quanto non aveva l’obbligo di procedere a tale valutazione.
16.
Le ricorrenti aggiungono che l’iter logico seguito dal Tribunale sarebbe confuso, fondendo insieme la qualificazione dell’infrazione come «molto grave» e il calcolo dell’importo di base dell’ammenda.
17.
Non condivido la tesi sostenuta dalle ricorrenti.
18.
Preliminarmente, occorre sottolineare che le ricorrenti hanno espressamente abbandonato l’argomento «secondo il quale la cooperazione tripartita non poteva essere qualificata, per sua stessa natura, come “molto grave”, vista la mancata presa in considerazione dell’impatto di quest’ultima da parte della Commissione» (punto 13 dell’impugnazione). Poiché la qualificazione dell’infrazione non è più in discussione, il presente ricorso riguarda quindi soltanto la fissazione dell’importo di base dell’ammenda in EUR 50 milioni, che il Tribunale avrebbe confermato senza fornire spiegazioni sufficienti su un’adeguata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’impatto dell’infrazione in questione sul mercato oppure sull’obbligo che essa avrebbe o meno di prendere in considerazione tale impatto.
19.
Al riguardo, ritengo che il Tribunale abbia spiegato perfettamente il motivo per cui, a suo avviso, la Commissione aveva potuto qualificare l’infrazione in questione come «molto grave» e fissare l’importo di base dell’ammenda in EUR 50 milioni, senza tener conto dell’impatto di tale infrazione sul mercato in quanto non aveva l’obbligo di procedere a tale valutazione.
20.
Il Tribunale rammenta anzitutto che «conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, la valutazione della gravità dell’infrazione deve prendere in considerazione la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato quando esso sia misurabile e l’estensione del mercato geografico interessato» (punto 125 della sentenza impugnata), ma i tre aspetti di tale valutazione «non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo» (punto 126 della sentenza impugnata). Infatti, le infrazioni più gravi, come «accordi o pratiche concordate dirette in particolare, come nella fattispecie, alla fissazione dei prezzi, possono comportare, solo in base alla loro natura, la qualificazione di “molto gravi”, senza che occorra caratterizzare siffatti comportamenti con un impatto o un’estensione geografica specifica» (stesso punto 126 della sentenza impugnata).
21.
A proposito della presa in considerazione dell’impatto concreto sul mercato, il Tribunale prosegue nel suo iter logico osservando, al punto 140 della sentenza impugnata, che tale impatto dev’essere preso in considerazione solo «quando esso sia misurabile», rilevando al punto 141 della suddetta sentenza, che la Commissione non aveva «cercato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione». Infatti, la Commissione ha chiaramente osservato che, tenuto conto delle prove contenute nel suo fascicolo a proposito della cooperazione tripartita nel mercato delle cerniere lampo, essa non disponeva di elementi di prova sufficienti quanto all’attuazione definitiva dell’accordo di armonizzazione dei prezzi ( 9 ) (che costituiva un aspetto dell’accordo e comprendeva anche scambi di informazioni riservate e discussioni sugli aumenti di prezzo ( 10 )). Ciò non ha tuttavia impedito alla Commissione, come rilevato dal Tribunale al punto 142 della sentenza impugnata, di concludere che l’accordo nel suo insieme aveva avuto verosimilmente un’incidenza sul mercato, anche se la medesima era stata più limitata o di più breve durata rispetto a quanto previsto dai partecipanti ( 11 ).
22.
Ritengo che la Commissione, senza contraddirsi, abbia potuto constatare, al contempo, che l’accordo nel suo insieme era stato attuato e aveva potuto avere un’incidenza sul mercato e aggiungere che tale impatto non era tuttavia misurabile, in quanto era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili senza le infrazioni, ciò che il Tribunale spiega chiaramente ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata.
23.
Ricordo inoltre che tale motivazione del Tribunale è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte. Esso si è limitato, infatti, a ricordare «il principio secondo cui l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato non rappresenta un criterio decisivo ai fini della fissazione dell’importo delle ammende» ( 12 ).
24.
La Corte ha altresì dichiarato nella sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione ( 13 ) che «l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati».
25.
Il Tribunale ha del resto dichiarato, nella sentenza Sachsa Verpackung/Commissione ( 14 ) che «[l]’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, il Tribunale dovrebbe ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione quando l’impatto dell’infrazione sul mercato non è misurabile non può (…) essere accolto».
26.
Le ricorrenti rilevano inoltre che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione come censura distinta il loro argomento relativo alla proporzionalità dell’importo di base.
27.
È sufficiente osservare, al riguardo, che tale argomento sulla proporzionalità sussiste, nell’ambito comunque della prima parte, solo in relazione all’assenza di impatto sul mercato o all’obbligo di tener conto di tale eventuale assenza.
28.
Concludo quindi che la prima parte del primo motivo vertente sull’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata debba essere respinta.
2. La seconda parte del primo motivo
29.
Con tale parte, le ricorrenti sostengono che, se dalla sentenza impugnata dovesse emergere che la Commissione ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato, così statuendo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione controversa e violato il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, nonché la giurisprudenza della Corte, che impone alla Commissione, quando essa ritenga opportuno tener conto dell’impatto dell’infrazione sul mercato per aumentare l’importo di base dell’ammenda al di là dell’importo minimo ipotizzabile di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti, di fornire indici concreti, credibili e sufficienti che consentano di valutare l’influenza effettiva che l’infrazione ha potuto avere, riguardo alla concorrenza, sul predetto mercato.
30.
Tale argomento si fonda chiaramente su una lettura errata della sentenza impugnata e della decisione controversa.
31.
Infatti, come ho già rilevato, nella valutazione del criterio della gravità dell’infrazione occorre prendere in considerazione l’impatto concreto di quest’ultima sul mercato solo quando esso sia misurabile.
32.
Nella fattispecie, la Commissione ha spiegato – come nella decisione C(2004) 2826 ( 15 ) [che ha dato origine a tre sentenze, ossia le sentenze KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P), Chalkor/Commissione, e KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P) ( 16 )] – che essa non poteva misurare con precisione l’impatto concreto della cooperazione tripartita (vedi punti 507 e 509 della decisione controversa).
33.
Pertanto, analogamente a quanto avvenuto per le ricorrenti nella causa che ha dato origine alla citata sentenza KME Germany e a./Commissione, le ricorrenti hanno erroneamente interpretato la sentenza impugnata deducendone «che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato doveva essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda loro inflitta» ( 17 ).
34.
Sono dunque del parere che, sempre come avvenuto nella predetta sentenza, la Commissione potesse concludere, nella decisione controversa, che l’infrazione aveva avuto verosimilmente un certo impatto (non misurabile) sul mercato ( 18 ), il che non va chiaramente confuso con la constatazione di un impatto misurabile concreto, che non è richiesto ( 19 ). Come spiegato supra, nell’ambito della prima parte, e come è già stato affermato dalla Corte nella suddetta sentenza ( 20 ), non è contraddittorio affermare, da un lato, che l’impatto concreto non è un criterio decisivo nella valutazione della gravità e considerare, dall’altro, che l’infrazione ha avuto verosimilmente un determinato impatto.
35.
Ne consegue che il Tribunale non ha erroneamente interpretato la decisione controversa e che questo aspetto della seconda parte del primo motivo (ossia i punti da 17 a 22 dell’impugnazione) si fonda su una premessa errata.
36.
Concordo peraltro con la Commissione sul fatto che tale ragionamento non è inficiato dalla citata sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione (in particolare ai punti 81 e 82), fatta valere dalle ricorrenti (vedi punti da 23 a 30 dell’impugnazione).
37.
La ragione è semplice. Nella sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione ( 21 ), il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva sostenuto che l’impatto concreto non era misurabile ( 22 ) ed è, quindi, alla luce del fatto che la Commissione aveva cercato di prendere in considerazione e di misurare un impatto concreto, che il Tribunale ha dichiarato che essa non aveva adempiuto all’obbligo di motivazione ( 23 ) (sebbene, in definitiva, il Tribunale non abbia ridotto l’importo dell’ammenda) ( 24 ).
38.
È pertanto evidente che la citata sentenza della Corte Prym e Prym Consumer/Commissione non è applicabile in via analogica alla causa in esame.
39.
In ogni caso, la citata sentenza della Corte Prym e Prym Consumer/Commissione (e, più in particolare, i punti 81 e 82 citati dalle ricorrenti) non può essere interpretata nel senso che la constatazione e la dimostrazione (con mezzi diversi dalle presunzioni) di un impatto misurabile concreto costituiscono le uniche ragioni legittime per aumentare l’importo di base al di là dell’importo minimo di EUR 20 milioni.
40.
Ai sensi del punto 1, A, commi quarto e sesto, degli orientamenti, «[s]arà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo» e «[i]n caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione».
41.
Inoltre, occorre rilevare che nelle citate sentenze relative alla decisione «Tubi idrotermosanitari in rame», il Tribunale e la Corte hanno accettato un importo di base superiore all’importo «minimo» di EUR 20 milioni (nella specie EUR 35 milioni) sebbene un impatto concreto (misurabile) non fosse stato preso in considerazione.
42.
In ogni caso, si può ricordare che «non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza [estesa al] merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto [dell’Unione]» ( 25 ).
43.
Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il Tribunale non è incorso in errore nel considerare, senza aver tenuto conto di un impatto concreto dell’infrazione in questione sul mercato, che una somma di EUR 50 milioni costituiva, nella fattispecie, un importo di base adeguato per l’ammenda. Pertanto, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta.
3. La terza parte del primo motivo
44.
Con tale parte, le ricorrenti sostengono anzitutto che, nell’ipotesi (a mio avviso corretta rispetto a quella in discussione nella seconda parte esposta in precedenza) in cui dalla sentenza impugnata dovesse emergere che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto dell’infrazione sul mercato in quanto non vi era tenuta, il Tribunale ha applicato in modo errato il diritto dell’Unione a norma del quale le sanzioni previste dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione devono non solo essere effettive e avere un effetto dissuasivo, ma devono anche essere proporzionate all’infrazione. A tal proposito, le ricorrenti sostengono, proprio come nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, che è sproporzionato aumentare l’importo minimo ipotizzabile da EUR 20 milioni (come fissato negli orientamenti per le infrazioni «molto gravi») a EUR 50 milioni (ossia un aumento del 250%) senza tener conto dell’assenza di impatto sul mercato dell’accordo sulla cooperazione tripartita. Ma se fosse diversamente, la sentenza impugnata riconoscerebbe un’eccessiva importanza alle dimensioni dell’impresa quale elemento di determinazione dell’ammenda e risulterebbe così in contrasto con gli orientamenti e con la giurisprudenza della Corte.
45.
Secondo la Commissione, le ricorrenti tentano di dare l’impressione che l’importo di EUR 20 milioni sia l’importo di base del calcolo e che la Commissione debba giustificare espressamente qualsiasi «aumento» al di là di tale importo, nella fattispecie, del 250% o del 312,5%, unicamente in funzione delle dimensioni dell’impresa ( 26 ).
46.
Come è stato giustamente rilevato dalla Commissione, tale argomento si fonda su una confusione tra l’«importo di base» – fissato in funzione di un determinato numero di elementi specifici del caso e connessi all’infrazione, tra i quali le dimensioni del mercato interessato – e la classificazione di un partecipante all’intesa in un gruppo determinato (il «gruppo») o l’applicazione di un «moltiplicatore di dissuasione» in fase di calcolo dell’ammenda da infliggere a una particolare impresa, fase di calcolo in cui vengono prese in considerazione le dimensioni dell’impresa.
47.
Nella fattispecie, il valore del mercato delle cerniere lampo era superiore a EUR 400 milioni (punto12 della decisione controversa) e l’infrazione è stata qualificata come «molto grave», tenuto conto dell’insieme dei fatti specifici e delle circostanze proprie del caso di specie. Alla luce di tutti questi elementi, l’importo di base dell’ammenda inflitta al primo gruppo di imprese è stato fissato in EUR 50 milioni ( 27 ).
48.
Dato che costituivano il partecipante all’impresa più importante in termini di quote di mercato delle cerniere lampo, le ricorrenti sono state collocate in questo primo gruppo (punto 530 della decisione impugnata). Sino a tale fase di calcolo, le dimensioni complessive dell’impresa non vengono prese in considerazione. Un moltiplicatore di dissuasione di 1,25 è stato poi applicato a tale importo in ragione delle notevoli dimensioni complessive del gruppo YKK (punti da 537 a 539 della decisione controversa).
49.
In ogni caso, occorre ricordare che spetta al Tribunale esaminare la valutazione dell’adeguatezza di tali importi e che, in via di principio, «non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza [estesa al] merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto [dell’Unione]» ( 28 ).
50.
Le ricorrenti contestano poi al Tribunale di non aver previsto la possibilità di considerare la mancata applicazione del loro accordo come circostanza attenuante.
51.
È sufficiente rilevare al riguardo, come ha già fatto correttamente il Tribunale nella sua giurisprudenza che «ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti, compresa quella relativa alla mancata applicazione degli accordi, occorre prendere in considerazione non già gli effetti risultanti dall’infrazione nel suo complesso, di cui si deve tenere conto per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato ai fini della valutazione della sua gravità (punto 1 A, primo capoverso, degli orientamenti), bensì il comportamento individuale di ciascuna impresa, onde esaminare la gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione» (il corsivo è mio) ( 29 ).
52.
Nella citata sentenza KME Germany e a./Commissione la Corte ha confermato l’approccio del Tribunale in quanto ha dichiarato che «[l]a prima censura riguarda il punto 127 della sentenza impugnata, ove il Tribunale si rifà alla giurisprudenza secondo cui, affinché sia loro riconosciuta la circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, i contravventori devono dimostrare di aver adottato un comportamento concorrenziale o, perlomeno, di aver chiaramente e significativamente infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento e di non aver dato l’impressione di aderire all’accordo istigando altre imprese ad attuare l’intesa di cui trattasi» ( 30 ). Al punto 96 di tale sentenza la Corte ha quindi dichiarato che «il Tribunale non è incorso in un errore di diritto interpretando restrittivamente le condizioni richieste per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti. Orbene, come il Tribunale ha rilevato al punto 128 della sentenza impugnata, le ricorrenti non hanno affermato di soddisfare tali condizioni. Di conseguenza, il primo argomento è infondato».
53.
Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato – e neppure invocato – alcuna delle condizioni summenzionate ai fini della determinazione dell’esistenza di circostanze attenuanti, il loro argomento dev’essere respinto.
54.
Quanto al confronto con le cause che hanno dato luogo alle sentenze Degussa/Commissione (cosiddetta intesa «della Metionina») nonché Prym e Prym Consumer/Commissione (cosiddetta intesa «degli Aghi») ( 31 ), ritengo (al pari della Commissione) che la causa in esame si differenzi per il fatto che non si tratta, in questo caso, di una totale mancata applicazione della cooperazione tripartita nel mercato delle cerniere lampo in un periodo determinato (e, del resto, relativamente lungo), ma semplicemente della mancanza di prove circa l’attuazione definitiva di un solo elemento di tale cooperazione (l’accordo di armonizzazione dei prezzi). Inoltre, tale circostanza specifica è stata presa certamente in considerazione nella valutazione complessiva della gravità.
55.
Per quanto riguarda le decisioni C(2006) 1766 e C(2006) 5700 definitivo ( 32 ), le ricorrenti non possono contestare il fatto che le dimensioni dei mercati in questione fossero, nel complesso, equiparabili [EUR 340 milioni per il mercato del perossido di idrogeno e EUR 550 milioni per il mercato combinato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (BR/ESBR)] alle dimensioni del mercato delle cerniere lampo. Inoltre, il grado di attuazione da parte dei partecipanti e la valutazione di un impatto probabile ma non misurabile in tali decisioni in materia di intesa non erano essenzialmente diversi da quelli che contraddistinguono la causa in esame ( 33 ).
56.
Pertanto, la terza parte del primo motivo e, quindi, il primo motivo nel suo complesso devono essere respinti.
B – Sul secondo motivo, riguardante la cooperazione tripartita, diretto contro la motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui avrebbe rifiutato di applicare la comunicazione sulla cooperazione del 2002 (prima parte) e avrebbe erroneamente interpretato il principio della lex mitior (seconda parte)
57.
Al pari della Commissione ritengo che, anche supponendo che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 possa essere considerata, in questo contesto, come «lex mitior» rispetto a quella del 1996, circostanza che la Commissione contesta, il Tribunale abbia respinto senza alcuna ambiguità, anche se in modo implicito (ai punti 184 e seguenti della sentenza impugnata), l’argomento fondato sul principio della lex mitior con la motivazione che tale censura era priva di oggetto, poiché la Commissione aveva concesso alle ricorrenti un’immunità parziale di fatto considerando come circostanza attenuante la cooperazione da esse prestata spontaneamente e che non poteva essere presa in considerazione sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Il Tribunale osserva che tale circostanza ha dato luogo a una riduzione dell’ammenda di EUR 9 375 000 (punto 187 della sentenza impugnata).
58.
Inoltre, il Tribunale ha correttamente spiegato in qual modo le ricorrenti non avessero rispettato i requisiti fissati dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996 (punti da 170 a 180 della sentenza impugnata).
59.
La Commissione sostiene correttamente che l’unica questione che qui rileva (stando alla lettura della seconda parte del secondo motivo) è di stabilire se il Tribunale avrebbe dovuto spiegare espressamente il motivo per cui le ricorrenti non avevano diritto di ottenere, oltre all’immunità parziale (di fatto), un vantaggio supplementare fondato sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ossia una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda per aver fornito, relativamente al periodo dal 28 aprile 1998 al 2 giugno 1999, informazioni o prove che apportavano un valore aggiunto significativo (paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).
60.
Su tale punto, le ricorrenti ritengono che, astenendosi dall’applicare la comunicazione sulla cooperazione del 2002, anziché la comunicazione sulla cooperazione del 1996, il Tribunale non abbia correttamente interpretato il diritto dell’Unione, in particolare il principio della lex mitior, come sancito dall’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in forza del quale la legge più favorevole dev’essere applicata retroattivamente. Poiché la comunicazione sulla cooperazione del 1996, contrariamente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, faceva dipendere il beneficio di una riduzione dell’ammenda dalla mancata contestazione dei fatti, costituirebbe quindi violazione del principio della lex mitior (punti da 62 a 65 dell’impugnazione) il fatto che il beneficio sia stato loro negato in base a un elemento non più applicabile. Le ricorrenti concludono che gli elementi di prova da esse direttamente forniti hanno apportato un plusvalore significativo all’indagine in quanto hanno consentito alla Commissione di provare che la presunta infrazione era durata più a lungo. Di conseguenza, esse avrebbero dovuto beneficiare a tale titolo di una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda (oltre all’immunità parziale ad esse concessa per aver provato la maggiore durata dell’intesa), vale a dire un «doppio vantaggio» per le stesse informazioni e prove, consistente, in primo luogo, in una riduzione e, in secondo luogo, in un’immunità parziale.
61.
Occorre innanzi tutto rilevare che non è la comunicazione sulla cooperazione (che si tratti di quella del 1996 o di quella del 2002) a costituire il fondamento normativo delle ammende inflitte ai sensi delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, bensì l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. Come è stato giustamente rilevato dalla Commissione, quest’ultimo non ha subito alcuna modifica nel corso del tempo ed è, del resto, sostanzialmente identico all’articolo 15 del regolamento n. 17 ( 34 ). Il contesto normativo delle ammende non è stato dunque modificato nella sostanza.
62.
Ciò detto, rilevo, in primo luogo, che la Prym e la Coats avevano presentato la loro prima domanda di clemenza in data anteriore al 14 febbraio 2002 e che, ai sensi del paragrafo 28 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 35 ), era e rimaneva applicabile ratione temporis all’intera intesa sul mercato delle cerniere lampo la comunicazione sulla cooperazione del 1996.
63.
In secondo luogo, rammento che la Corte ( 36 ) ha dichiarato che «[p]er quanto riguarda la cooperazione fornita da un’impresa alla Commissione [a norma della comunicazione sulla cooperazione del 1996 o del 2002 oppure come circostanza attenuante], (…) un contributo siffatto può giustificare una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione soltanto nel caso in cui esso consenta effettivamente alla Commissione di adempiere la propria missione consistente nel constatare l’esistenza di un’infrazione e nel mettervi fine».
64.
In tale ambito, si deve ricordare che «la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione. In tale contesto, la Commissione è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette» ( 37 ).
65.
In terzo luogo, dal fascicolo emerge che le ricorrenti non affermano più, non contestando i punti da 170 a 181 della sentenza impugnata, che la Commissione ha erroneamente applicato la comunicazione sulla cooperazione del 1996.
66.
In quarto luogo, occorre sottolineare che i requisiti qualitativi fissati dalle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002 sono, nel complesso, equiparabili (tale comunicazione del 2002 non è, in ogni caso, meno rigorosa di quella del 1996 ( 38 )), cosicché il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996 – in particolare la circostanza che le ricorrenti abbiano contestato i fatti – comporta ipso facto il mancato rispetto degli analoghi requisiti contenuti nella suddetta comunicazione del 2002.
67.
Come scrive la Commissione, indipendentemente dall’immunità parziale, che non è più in discussione, non è affatto dimostrato che, come sostengono le ricorrenti (vedi punto 56 dell’impugnazione), la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia loro più favorevole di quella del 1996.
68.
Le ricorrenti tentano di affermare, in sostanza, che quando un’impresa fornisce elementi di prova relativamente a un periodo di infrazione determinato e permette così alla Commissione di protrarre la durata dell’intesa, essa deve beneficiare non solo dell’immunità parziale per tale periodo, ma anche di un vantaggio supplementare, ossia di una percentuale di riduzione per l’infrazione commessa.
69.
Oltre al fatto che qualsiasi duplice ricompensa mi sembra esclusa, non ritengo, anzitutto, che siffatta tesi sia compatibile con la finalità generale delle riduzioni concesse a titolo di cooperazione. Infatti, un’impresa non dovrebbe essere ricompensata per aver aiutato la Commissione a dimostrare l’esistenza dell’infrazione qualora non abbia apportato il ben che minimo valore aggiunto all’indagine della Commissione relativa al periodo per cui è sorta la sua responsabilità (ossia il periodo successivo a quello per cui essa ha ottenuto l’immunità parziale).
70.
In realtà, le ricorrenti chiedono l’applicazione, all’inverso, del principio del ne bis in idem, ossia una riduzione dell’ammenda per aver apportato un valore aggiunto all’indagine della Commissione e un’immunità per i fatti che essa avrebbe rivelato!
71.
Mi sembra che le medesime informazioni non possano essere ricompensate, al contempo, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (per ottenere una percentuale di riduzione) e al di fuori dell’ambito di quest’ultima (per ottenere l’immunità parziale quale circostanza attenuante a titolo di cooperazione al di fuori della clemenza) ( 39 ).
72.
Peraltro, ritengo che le ricorrenti non possano utilmente invocare, al riguardo, i precedenti giurisprudenziali.
73.
Nella causa che ha dato origine alla sentenza FRA.BO/Commissione ( 40 ) (cosiddetta intesa «dei Raccordi»), l’immunità parziale non è stata combinata con una riduzione a titolo di clemenza per la stessa cooperazione, in quanto la FRA.BO SpA ha ottenuto, per una cooperazione relativa a due periodi diversi, una riduzione a titolo di clemenza (per il periodo precedente al 2001) e un’immunità parziale a titolo di cooperazione al di fuori della clemenza (per un altro periodo, compreso tra il 2001 e il 2004).
74.
Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha chiaramente affermato che non poteva sussistere alcuna ricompensa cumulativa ( 41 ). In ogni caso, si può aggiungere che, contrariamente alla FRA.BO SpA, le ricorrenti hanno qui contestato i fatti relativi alla cooperazione tripartita nel mercato delle cerniere lampo successiva al 2 giugno 1999 nonché la loro qualificazione giuridica come infrazione.
75.
Infine, ritengo che le informazioni fornite alla Commissione dalle ricorrenti non abbiano apportato alla sua indagine un valore aggiunto significativo ai sensi del paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
76.
Per quanto riguarda il periodo precedente al 2 giugno 1999, è giocoforza constatare che tale cooperazione è stata ricompensata con l’immunità parziale (di fatto) e che niente giustifica la concessione di una duplice ricompensa. Quanto ai fatti successivi a tale data, le ricorrenti li hanno contestati.
77.
Pertanto, a mio avviso, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la cooperazione delle ricorrenti, per il periodo precedente al 2 giugno 1999, non avesse aiutato la Commissione a dimostrare i fatti e l’infrazione per il periodo successivo a tale data. Detta valutazione è valida a prescindere dal fatto che si riferisca alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 o che si fondi sui criteri enunciati nella comunicazione sulla cooperazione del 2002.
78.
Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto.
C – Sul terzo motivo, riguardante la cooperazione BWA e relativo all’errata applicazione del massimale del 10% del fatturato per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding
79.
In base al loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che, respingendo il loro motivo vertente sull’errata applicazione del massimale del 10% per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding – periodo durante il quale la YKK Stocko viene considerata esclusivamente responsabile –, il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché i principi di proporzionalità, della parità di trattamento e della personalità delle pene.
80.
Infatti, la parte dell’ammenda relativa al periodo iniziale dell’infrazione ammonta a EUR 19,25 milioni, il che rappresenta il 55% del fatturato totale della YKK Stocko nel 2006 (che era pari a EUR 34,91 milioni), ossia notevolmente superiore al massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.
81.
La Commissione ribatte che tale argomento si fonda su un’interpretazione giuridicamente errata della finalità del massimale del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che implicherebbe che quando la struttura di un’impresa viene modificata (ad esempio, in seguito all’acquisizione di una controllata da parte di una società controllante), si dovrebbe calcolare un’ammenda distinta per ciascun periodo successivo di tale evoluzione (ad esempio, prima e dopo l’acquisizione).
82.
La Commissione sostiene che, per contro, debba essere inflitta un’ammenda unica, in quanto il limite previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 sarebbe non già un elemento dell’ammenda connesso al comportamento collusivo tenuto nel corso del periodo di infrazione, bensì un limite massimo previsto dalla legge connesso alla capacità finanziaria di pagare l’ammenda e volto principalmente a proteggere l’impresa dall’irrogazione di un’ammenda eccessiva, tenuto conto delle sue dimensioni. A rilevare sarebbe quindi il potere economico dell’impresa (di cui costituisce indicazione il fatturato complessivo) quale sussiste al momento dell’adozione della decisione che infligge l’ammenda. Tali considerazioni sarebbero le uniche a poter spiegare il motivo per cui la disposizione in questione fa espressamente riferimento a tale momento per il calcolo del massimale del 10%. Di conseguenza, il fatto che l’impresa abbia avuto una capacità finanziaria minima in un momento passato, ad esempio, prima della sua acquisizione da parte di un’altra società, come nel caso di specie, sarebbe irrilevante.
83.
La Commissione aggiunge che, anche qualora la società controllante decida di non fornire alcun sostegno finanziario alla controllata relativamente alla parte dell’ammenda per la quale quest’ultima è ritenuta unica responsabile, decisione che poterebbe minacciare l’efficienza economico‑finanziaria della controllata, si tratterebbe soltanto della realizzazione di un rischio di investimento della società controllante, connesso a una persona giuridica (la controllata) che, precedentemente (ma anche successivamente) all’acquisizione, ha adottato un comportamento anticoncorrenziale passibile di ammenda. Acquisendo il controllo sulla società controllata, la società controllante assume tale rischio, che può tuttavia limitare prevedendo un risarcimento nel contratto di vendita concluso con il titolare iniziale.
84.
In sintesi, secondo la Commissione, solo l’impresa responsabile nel corso delle ultime fasi dell’infrazione e al momento dell’adozione della decisione definitiva è l’entità di riferimento adeguata per la valutazione delle questioni della responsabilità e dell’effetto dissuasivo, sempreché la Commissione dimostri che tale impresa (ossia l’entità che comprende le nuove società controllanti) abbia partecipato essa stessa all’infrazione. Per i medesimi motivi, la Commissione sostiene che le ricorrenti non possono far valere utilmente che l’ammenda è stata inflitta in violazione del principio di proporzionalità o della parità di trattamento.
85.
Come ho rilevato nell’introduzione delle presenti conclusioni, il motivo in parola solleva un’importante questione di diritto della concorrenza che non è stata ancora definita dalla Corte, ossia la determinazione del massimale dell’ammenda previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in caso di responsabilità successive nell’ambito della stessa intesa, e più precisamente quando un’entità partecipante all’infrazione passa sotto il controllo di un’altra impresa nel corso dell’intesa.
86.
La suddetta disposizione del regolamento n. 1/2003 prevede che «[p]er ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente» (il corsivo è mio).
87.
La Corte è quindi chiamata a interpretare per la prima volta la nozione di «impresa partecipante all’infrazione», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento in parola – e ciò alla luce, segnatamente, del principio della responsabilità personale (nel senso che le sanzioni devono essere inflitte specificamente per il reo e per il reato) – in una situazione in cui l’impresa in questione sia stata ritenuta, per un determinato periodo, l’unica responsabile del pagamento di una parte dell’ammenda e sia stata in seguito acquisita da un’altra impresa.
88.
Va qui osservato che tale questione era stata sollevata anch’essa di recente dinanzi alla Corte nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione. D’altro canto, tale questione è stata trattata in modo approfondito dall’avvocato generale Sharpston nelle conclusioni presentate dalla stessa nella suddetta causa. In attesa dell’emananda sentenza della Grande Sezione (poi pronunciata il 26 novembre 2013), la conclusioni dell’avvocato generale sono state naturalmente al centro della discussione all’udienza del 16 ottobre 2013 nella causa in esame ( 42 ).
89.
Purtroppo, la Grande Sezione non ha definito la questione, respingendo i relativi argomenti in quanto irricevibili. È ancor più un peccato in quanto la Corte non aveva mai avuto modo di interpretare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in circostanze analoghe a quelle della causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione (o a quelle della presente causa) e la prassi della Commissione nonché la relativa giurisprudenza del Tribunale non sono uniformi, con conseguenze immaginabili sul piano della certezza del diritto.
90.
Ripartirò dal ragionamento dell’avvocato generale nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione.
91.
In primo luogo, come dalla stessa rilevato, al paragrafo 83 delle sue conclusioni, «il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone che “[p]er ciascuna impresa (…) partecipant[e] all’infrazione (…) l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente”. Il Tribunale non ha compiuto direttamente un accertamento, ma ha implicitamente accettato quello effettuato dalla Commissione nella decisione contestata, secondo il quale la [Gascogne Sack Deutschland (GSD)] era totalmente responsabile dell’infrazione nel periodo precedente la sua acquisizione da parte della Groupe Gascogne (…). Poiché la GSD era l’impresa partecipante all’infrazione nel periodo compreso tra il 9 febbraio 1988 e il 1o gennaio 1994, essa soltanto risultava essere l’“impresa” rientrante nell’ambito dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in relazione all’infrazione commessa durante il suddetto periodo». Inoltre, al paragrafo 84 delle sue conclusioni, l’avvocato generale considera che «[p]er il periodo successivo, compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 26 giugno 2002, l’“impresa” partecipante all’infrazione era la Groupe Gascogne (in forza della presunzione dell’influenza determinante) così come la GSD (di fatto). Di conseguenza, entrambe le società sono responsabili in solido per tale periodo».
92.
In secondo luogo, al paragrafo 85 delle sue conclusioni, la medesima osserva che «se l’identità dell’autore cambia nel corso di un’infrazione perché la controllata viene successivamente acquisita al 100% da una società controllante, il termine “impresa” di cui al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è sufficientemente ampio da ricomprendere una simile “geometria variabile”».
93.
In terzo luogo, secondo il paragrafo 86 di tali conclusioni, «anche se l’ammenda riguarda le condotte passate della società controllata, nel determinare il massimale del 10% l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 impone di fissare il punto di riferimento al momento della decisione della Commissione. A tal riguardo, la posizione di una società controllata non è diversa da quella di qualsiasi altra impresa, in quanto il massimale del 10% viene stabilito con riferimento al fatturato dell’anno commerciale precedente la decisione della Commissione per un’infrazione storica. Di conseguenza, è importante tenere distinto il fatturato della controllata da quello della sua controllante; e il massimale del 10% applicato alla controllata rispetto ad un’ammenda inflitta per un periodo precedente la sua acquisizione da parte della controllante dovrebbe essere stabilito con riferimento unicamente al suo fatturato».
94.
In quarto luogo, come precisato dall’avvocato generale Sharpston al paragrafo 87 delle sue conclusioni, «tale interpretazione (…) sembra maggiormente coerente con gli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 2, rispetto all’approccio seguito dalla Commissione [nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, al pari della causa in esame]. Lo scopo del massimale del 10% è di tutelare un’impresa da ammende eccessive che potrebbero distruggerla sotto il profilo commerciale ( 43 ). Nel caso in cui una società controllata venga sanzionata per un’infrazione della quale è totalmente responsabile, fatto salvo un limite massimo calcolato sulla base del fatturato complessivo dell’intero gruppo, è più probabile che ciò produca una cifra più elevata (in quanto il 10% del fatturato complessivo di un gruppo di società è di norma più elevato del 10% di una singola controllata). Pertanto, tale metodo di calcolo porterà all’imposizione di un’ammenda più elevata che non se il massimale del 10% fosse determinato con riferimento al fatturato della sola controllata».
95.
L’avvocato generale Sharpston aggiunge al paragrafo 89 delle sue conclusioni che «sembra ragionevole presumere che, in circostanze come quelle della presente fattispecie, la Commissione suddivida la responsabilità tra il periodo precedente e quello successivo all’acquisizione da parte della società controllante per rispecchiare il principio della responsabilità personale ( 44 ). Poiché il comportamento anticoncorrenziale della controllata durante il periodo precedente era stato posto in essere prima che la controllata e la controllante formassero un’unica impresa, la società controllante non viene considerata responsabile in solido dell’infrazione per quel periodo. Per analogia, tuttavia, mi sembra molto difficile giustificare che si sia tenuto conto del fatturato complessivo del gruppo per stabilire il massimale del 10% in relazione ad un’ammenda dovuta soltanto dalla società controllata, inflitta con riguardo ad un’infrazione che la società controllante non ha commesso essa stessa e che non è imputata ad essa per il periodo di cui trattasi».
96.
Condivido le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston su tale punto per le seguenti ragioni.
1. La nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003
97.
Innanzi tutto, la nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, deve coincidere con quella di impresa responsabile ai sensi dell’articolo 81 CE.
98.
Rilevo che la Commissione ha considerato che la YKK Stocko era l’unica responsabile per il pagamento di una parte dell’ammenda, ossia EUR 19 250 000. Infatti, con gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione controversa, è stata imposta alla YKK Stocko un’ammenda di EUR 68 250 000, del cui pagamento, sino a concorrenza di EUR 49 000 000, sono ritenute responsabili in solido la YKK Corp. e la YKK Holding. L’importo di EUR 19 250 000 corrisponde quindi, approssimativamente, al 55% del fatturato del 2006 della YKK Stocko ( 45 ).
99.
Dalla decisione controversa emerge chiaramente che la Commissione ha ritenuto la YKK Stocko esclusivamente responsabile del pagamento di tale parte dell’ammenda, ciò in quanto la YKK Stocko era parimenti considerata unica responsabile per una parte del periodo durante il quale sono state constatate le infrazioni commesse nell’ambito della cooperazione BWA.
100.
Il punto 429 della decisione controversa indica che la YKK Corp., la YKK Holding e la YKK Stocko «devono essere ritenute responsabili in solido delle infrazioni commesse nell’ambito della cooperazione [BWA] descritta al punto 4.2 della presente decisione, e ciò, sin dal momento in cui la [YKK Stocko] è divenuta una controllata al 100% della [YKK Holding] e, pertanto, della [YKK Corp.], ossia tra il marzo 1997 e il 15 marzo 2001. La [YKK Stocko] dev’essere ritenuta responsabile per tutto il periodo della sua partecipazione alla cooperazione [BWA], ossia dal 24 maggio 1991 al 15 marzo 2001» (il corsivo è mio).
101.
Alla nota 586 della decisione controversa, riguardante la determinazione dell’ammenda, con il titolo «maggiorazione delle ammende in funzione della durata», la Commissione constata inoltre che «l’importo di base, maggiorato del 40%, riguarda il periodo per il quale la [YKK Stocko], la [YKK Holding] e la [YKK Corp.] sono ritenute responsabili in solido [ossia quattro anni]. Il resto della maggiorazione in percentuale riguarda il periodo per il quale la [YKK Stocko] è ritenuta esclusivamente responsabile» ( 46 ) (ossia il restante 55%, cioè cinque anni e nove mesi).
102.
La Commissione ha quindi correttamente ripartito le responsabilità di ciascuna impresa, dal momento che, prima del marzo 1997 (data di acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding), la YKK Stocko e il gruppo YKK erano due società distinte, costituenti in tal modo due «entità economiche» o imprese ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ( 47 ).
103.
Dato che per i primi cinque anni e mezzo della cooperazione BWA (e per il pagamento di una parte dell’ammenda) la Commissione ha ritenuto la YKK Stocko unica responsabile, ciò implica necessariamente che essa, durante quel periodo, era «una medesima unità economica» (un’entità economica autonoma).
104.
Ciò premesso, anziché calcolare il massimale del 10% in base al fatturato della più grande fra le due imprese (quella sorta, nel 1997, dall’acquisto della YKK Stocko da parte del gruppo YKK), la Commissione avrebbe dovuto logicamente applicare due massimali distinti del 10%.
105.
Infatti, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, esige che «[p]er ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente» (il corsivo è mio).
106.
La Corte ha precisato ( 48 ) che «[il] limite [del 10% relativo al fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003] mira [giustamente] ad evitare che le ammende [inflitte dalla Commissione] siano sproporzionate alle dimensioni dell’impresa» e che «l’importo [dell’ammenda] può esser aumentato fino al dieci per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell’infrazione» (il corsivo è mio).
107.
Infatti, interpretando il suddetto articolo, occorre tenere presente il nesso fondamentale tra la responsabilità e l’ammenda. Ritengo che tale disposizione imponga, da un lato, che possa essere presa in considerazione, ai fini del calcolo del massimale del 10%, soltanto il fatturato dell’impresa ritenuta responsabile e, dall’altro, che in una causa in cui varie imprese abbiano successivamente partecipato a un’intesa, il massimale del 10% sia calcolato in base ai loro rispettivi fatturati.
108.
Rilevo peraltro che la prassi decisionale della Commissione al riguardo non è costante.
109.
Infatti, in altre decisioni, la Commissione ha già applicato massimali del 10% diversi a seconda del periodo di infrazione in questione.
110.
Così, nella decisione 2005/349/CE ( 49 ) (in prosieguo: la «decisione “perossidi organici”», la Commissione ha calcolato i massimali del 10% in base al fatturato delle controllate per il periodo durante il quale esse sono state considerate esclusivamente responsabili, mentre per il periodo della responsabilità congiunta della società controllante e delle controllate, essa si è basata sul fatturato del gruppo.
111.
Nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione l’avvocato generale Sharpston ha del resto considerato quanto segue: «[r]itengo che l’approccio seguito nella decisione Perossidi organici sia più coerente con la lettera e gli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 rispetto all’approccio adottato nel presente caso».
112.
Nel 2011 la Commissione ha seguito il medesimo approccio in una decisione ( 50 ) (in prosieguo: la «decisione “acciaio per precompresso”».
113.
In tale decisione la Commissione ha implicitamente riconosciuto la fondatezza del motivo dedotto dalle ricorrenti nella fattispecie (ossia il motivo vertente sull’errata applicazione del massimale del 10%) e ha modificato la sua decisione iniziale riducendo le ammende inflitte a più entità la cui responsabilità esclusiva era stata constatata durante il periodo precedente alla loro acquisizione da parte del gruppo. La Commissione ha proceduto a tale riduzione «al fine di garantire che il livello delle ammende fissate non fosse sproporzionato rispetto alle dimensioni e al fatturato delle imprese in questione. (…) La Commissione ha ridotto le ammende inflitte a un importo equivalente al 10% del fatturato delle persone giuridiche in questione» (il corsivo è mio) ( 51 ).
114.
La prassi mutevole della Commissione dimostra quantomeno che essa non ha motivi di principio per adottare una decisione come quella contenuta nel presente fascicolo. Inoltre, gli argomenti che essa deduce per applicare un unico massimale piuttosto che due massimali distinti del 10% non sono molto convincenti.
115.
In udienza, la Commissione ha menzionato il fatto che nelle cause relative alle decisioni «perossidi organici» e «acciaio per precompresso», la società controllante era responsabile in solido soltanto, rispettivamente, per sette anni su ventisette e per tre anni su diciassette di durata dell’infrazione, suggerendo che le cifre corrispondenti nella causa in esame, ossia quattro anni su nove anni e nove mesi di infrazione imponevano un altro approccio.
116.
Oltre alla difficoltà di determinare o di tracciare una simile linea di demarcazione numerica, non vedo alcun motivo di principio (né alcuna motivazione nel presente fascicolo) per discostarsi dall’applicazione di due massimali distinti del 10%, imposti a mio avviso da una corretta interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
117.
Gli altri argomenti dedotti dalla Commissione (ossia la complessità dei calcoli o i rischi di abuso) non mi sembrano poter neppure resistere all’analisi suesposta. Perché i calcoli sarebbero più complessi in questo fascicolo che nelle decisioni «perossidi organici» e «acciaio per precompresso» ( 52 )? Quanto al rischio che la società controllante o acquirente riduca artificialmente il fatturato della controllata responsabile, la Commissione non ne ha fatto accenno nella decisione controversa né ha apportato al fascicolo in questione il benché minimo principio di prova.
118.
Dalle suesposte considerazioni emerge che il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in quanto solo la controllata (la YKK Stocko) avrebbe dovuto essere considerata come l’«impresa partecipante all’infrazione» per il primo periodo e che, pertanto, il suo fatturato e non quello del gruppo doveva essere preso in considerazione per il calcolo del massimale del 10%.
2. Il principio della responsabilità personale e della personalità delle sanzioni
119.
Ritengo inoltre che l’approccio adottato dalla Commissione e dal Tribunale nella causa in esame sia in contrasto con il principio della responsabilità personale e della personalità delle sanzioni.
120.
È evidente che la Commissione può condannare un’impresa a pagare un’ammenda solo se è in grado di dimostrare che tale impresa ha commesso un’infrazione ai sensi dell’articolo 81 CE o vi ha partecipato. Il nesso logico e giuridico tra la colpa e la responsabilità, da un lato, e la sanzione, dall’altro, implica necessariamente che un’ammenda debba essere determinata in rapporto all’impresa responsabile (ossia l’impresa che ha partecipato all’infrazione).
121.
Secondo tale principio fondamentale, che costituisce oggetto di una giurisprudenza costante e che, in ogni caso, si applica a qualsiasi procedimento amministrativo che possa dar luogo a sanzioni ai sensi delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti ( 53 ).
122.
Le sanzioni devono essere personalizzate nel senso che devono rapportarsi ai comportamenti e alle caratteristiche proprie delle imprese interessate ( 54 ).
123.
Inoltre, in linea di principio, incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa di cui trattasi al momento in cui l’infrazione è stata commessa rispondere della medesima, pur se, alla data di adozione della decisione che constata l’infrazione, la gestione dell’impresa non era più posta sotto la sua responsabilità ( 55 ).
124.
Più in particolare, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che una società acquirente non può essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse autonomamente da due sue controllate prima della loro acquisizione, in quanto tali controllate debbono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della società acquirente, e quest’ultima non può essere considerata responsabile ( 56 ).
125.
La Corte ha più volte confermato che «[q]ualora un ente (…) violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione» ( 57 ).
126.
Pertanto, dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (a norma del quale la Commissione può infliggere un’ammenda unicamente alle imprese che essa ritiene responsabili) e dal principio fondamentale della personalità delle pene e delle sanzioni risulta che l’irrogazione di un’ammenda è subordinata al riconoscimento della responsabilità dell’impresa (indipendentemente dal fatto che tale responsabilità sia diretta o imputata) e che il livello dell’ammenda volta a sanzionare la partecipazione dell’impresa deve essere determinato in funzione di tale responsabilità. A mio avviso, tale principio si applica al calcolo del massimale del 10% del fatturato, che non può essere superiore all’ammenda.
127.
In altri termini, qualora, come avviene nel caso di specie, l’infrazione, per un determinato periodo, sia ascritta a una controllata e non già alla società controllante, ai fini del calcolo del massimale del 10% rileva soltanto il fatturato della controllata responsabile.
128.
Nella sentenza Hoek Loos/Commissione ( 58 ), il Tribunale ha dichiarato che «la Commissione deve, ai fini dell’applicazione del tetto del 10%, prendere in considerazione il fatturato dell’impresa interessata, vale a dire dell’impresa che si è vista imputare l’infrazione e che, per questo fatto, è stata dichiarata responsabile e si è vista notificare la decisione che infligge l’ammenda» (il corsivo è mio).
129.
Tenendo presente che l’obiettivo del massimale del 10% è di garantire che l’ammenda non superi la capacità economica dell’impresa responsabile di un’infrazione al diritto della concorrenza, considerare il fatturato totale del gruppo per calcolare detto massimale nel caso e per il periodo in cui l’infrazione è stata commessa unicamente da una controllata prima del suo inserimento nel gruppo, ha come effetto o di privarla della tutela cui è finalizzata l’introduzione di tale massimale, o di infliggere una sanzione alla nuova società controllante (per quanto non responsabile dell’infrazione), qualora la controllata non sia in grado di pagare l’ammenda, proprio come se il gruppo fosse stato considerato responsabile in solido dell’intera infrazione ( 59 ).
130.
In udienza la Commissione ha osservato che avrebbe calcolato il massimale del 10% solo in base al fatturato dell’impresa YKK Stocko se le altre imprese del gruppo non avessero partecipato in alcun modo all’infrazione dopo l’inserimento della YKK Stocko nel gruppo. Non vedo come il fatto che le altre imprese del gruppo siano o meno coautrici dell’infrazione, dopo l’inserimento della YKK Stocko, possa modificare il calcolo dell’ammenda per il periodo in cui la YKK Stocko era indipendente e, per questo fatto, esclusivamente responsabile dell’infrazione commessa all’epoca.
131.
Sempre in udienza, la Commissione ha fatto valere la sentenza del Tribunale Tokai Carbon e a./Commissione ( 60 ) per sconfessare l’approccio da essa adottato nelle decisioni «perossidi organici» o «acciaio per precompresso» e preferire a tale approccio quello da essa utilizzato nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione o nella causa in esame.
132.
Orbene, come ha spiegato l’avvocato generale Sharpston nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione (al paragrafo 77 delle sue conclusioni), la causa che ha dato origine alla citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione verteva su una situazione completamente diversa, se non addirittura opposta. La società controllante e la controllata erano parte della stessa impresa al momento dell’infrazione, ma il rapporto tra esse era cambiato nell’anno di riferimento per il calcolo del massimale del 10%. In quel momento, la società controllante non era più responsabile della propria ex controllata: esse erano divenute consociate. Le due società sono state considerate responsabili in solido per il periodo dell’infrazione, ma la decisione è stata inviata separatamente alla ex controllata e alla sua ex controllante e il massimale del 10% è stato applicato a ciascuna delle destinatarie ( 61 ).
133.
Detta sentenza del Tribunale non ha quindi rispettato il principio della responsabilità personale e della personalità delle sanzioni nell’applicazione del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
3. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità
134.
Ritengo infine che l’approccio della Commissione, confermato dal Tribunale, non abbia rispettato i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
135.
Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 62 ).
136.
Orbene, la sentenza impugnata tratta in modo diverso situazioni uguali, dato che due imprese, riconosciute ciascuna esclusivamente responsabile della medesima infrazione, sarebbero trattate in modo diverso per il solo fatto che una di esse sarebbe stata successivamente acquisita da un gruppo di imprese.
137.
Inoltre, la ratio legis della disposizione di cui trattasi (ossia il divieto di ammende eccessive in rapporto alle dimensioni e al fatturato dell’impresa in questione) nonché il principio fondamentale di proporzionalità ad essa sotteso non consentono di giustificare obiettivamente la differenza di trattamento di situazioni uguali.
138.
Nella citata sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, la Corte ha dichiarato che il massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è «un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione» ( 63 ).
139.
Parimenti, nella citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 389, che «il massimale è diretto, in particolare, a tutelare le imprese da un livello eccessivo dell’ammenda che potrebbe distruggerle sotto il profilo commerciale». In altri termini, il massimale del 10% è volto a garantire che il livello della sanzione non comprometta l’efficienza economico‑finanziaria dell’impresa responsabile.
140.
Infine, ritengo, al pari delle ricorrenti, che le sentenze fatte valere dal Tribunale per respingere il loro motivo (ossia la sentenza HFB e a./Commissione ( 64 ) nonché la citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione) siano irrilevanti e che il Tribunale abbia erroneamente valutato la rilevanza della citata sentenza della Corte Cascades/Commissione.
141.
Infatti, nella causa che ha dato origine alla citata sentenza HFB e a./Commissione, la Commissione aveva ritenuto responsabili in solido più persone giuridiche appartenenti a un’entità economica qualificata come impresa. Così, non essendo investita di una causa in cui una di tali imprese fosse ritenuta unica responsabile di un’infrazione per il periodo precedente al suo inserimento in un gruppo, il Tribunale non ha di conseguenza esaminato, nella citata sentenza HFB e a./Commissione, se i due massimali del 10% dovessero essere presi in considerazione.
142.
Inoltre, ben lungi dal confermare l’iter logico seguito dalla Commissione, il riferimento al punto 390 della citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione (vedi punto 193 della sentenza impugnata) conferma, per contro, l’argomento delle ricorrenti. Nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, tutti i destinatari della decisione della Commissione erano stati considerati responsabili in solido per tutta la durata dell’infrazione. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che «l’obiettivo perseguito dall’introduzione del massimale del 10% può essere realizzato solo se detto massimale viene applicato, in un primo tempo, separatamente a ciascun destinatario della decisione che infligge l’ammenda» e che «[s]olo se risulta, in un secondo tempo, che più destinatari costituiscono l’“impresa” nel senso dell’entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata (…), il massimale può essere calcolato in base al fatturato complessivo di tale impresa» (il corsivo è mio). Pertanto, la citata sentenza Tokai Carbon e a./Commissione conferma che, nel caso in cui un’impresa sia l’unica responsabile di un’infrazione per il periodo precedente alla sua acquisizione da parte di un gruppo più ampio, il massimale del 10% dev’essere calcolato in base al fatturato dell’impresa in questione, e non del gruppo cui essa appartiene alla data dell’adozione della decisione (in quanto le altre persone giuridiche, appartenenti a tale gruppo, non sono affatto responsabili dell’infrazione).
143.
Inoltre, sono del parere, al pari delle ricorrenti, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’affermare senza ulteriori spiegazioni, al punto 194 della sentenza impugnata, che esse non potevano far valere la citata sentenza Cascades/Commissione ( 65 ), «in quanto la YKK Holding e la YKK Corp. non sono ritenute responsabili del pagamento dell’intera ammenda della YKK Stocko». Per contro, come ho già rilevato al paragrafo 124 delle presenti conclusioni, la citata sentenza Cascades/Commissione è rilevante, dal momento che essa precisa che una controllata deve rispondere delle infrazioni commesse prima della sua acquisizione, in quanto la nuova società controllante non può essere ritenuta responsabile. La controllata è quindi tenuta, singolarmente, a pagare l’ammenda ad essa inflitta in quanto entità economica distinta.
144.
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il terzo motivo è fondato in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e violato i principi generali della responsabilità personale e della personalità delle sanzioni, di proporzionalità e della parità di trattamento. Pertanto, l’ammenda inflitta alla YKK Stocko per la cooperazione BWA dev’essere limitata a EUR 3,491 milioni, che rappresentano il 10% del fatturato da essa realizzato nel corso dell’esercizio sociale dell’anno precedente all’adozione della decisione controversa.
145.
Peraltro, le ricorrenti hanno chiesto di poter beneficiare – sull’importo riveduto del 10% del loro fatturato – della riduzione del 20% a titolo di clemenza, già concessa dalla Commissione al gruppo YKK, che l’aveva chiesta a nome di tutte le ricorrenti (vedi punti da 657 a 664 della decisione controversa). Ritengo che il fatto di dover calcolare diversamente il massimale del 10% non incida in alcun modo sull’applicazione di una riduzione a titolo di clemenza e che si debba quindi accogliere la domanda delle ricorrenti, che la Commissione non ha del resto contestato – neppure in subordine – nelle sue memorie o in udienza, né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte. Ciò è tanto più logico in quanto, nella vigenza degli orientamenti del 1998, la prassi della Commissione ( 66 ) consisteva nell’applicare la riduzione a titolo di clemenza (sesta fase) previa verifica del mancato superamento del massimale del 10% (corrispondente alla quinta fase del processo). Occorre quindi applicare all’importo riveduto la suddetta riduzione del 20% a titolo di clemenza. Pertanto, l’importo dell’ammenda inflitta alla YKK Stocko è di EUR 2 792 800.
D – Sul quarto motivo, riguardante la cooperazione BWA e relativo all’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko
146.
Nell’ambito del loro quarto motivo, le ricorrenti osservano, da un lato, che il Tribunale non ha debitamente esposto la motivazione in base alla quale esso ha respinto il loro motivo vertente sull’errata applicazione del coefficiente moltiplicatore per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko. Esse ritengono, dall’altro, che il Tribunale abbia violato, in ogni caso, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il principio di proporzionalità, il principio della personalità delle pene e delle sanzioni nonché il principio della parità di trattamento, nel considerare che un aumento dell’effetto dissuasivo era giustificato per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding (periodo nel corso del quale la YKK Stocko è considerata esclusivamente responsabile).
147.
La Commissione contesta tale argomento. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione, essa sottolinea, in particolare, che dal punto 114 dell’impugnazione emerge che le ricorrenti hanno compreso perfettamente il ragionamento del Tribunale, esposto, segnatamente, al punto 204 della sentenza impugnata, secondo il quale l’elemento considerato ai fini dell’effetto dissuasivo è la capacità economica dell’impresa interessata, quale sussiste al momento dell’adozione di una decisione che infligge un’ammenda. Per quanto riguarda gli argomenti attinenti al merito, la Commissione spiega che il moltiplicatore di dissuasione non era stato imposto per una particolare durata, ad esempio per il periodo per il quale la YKK Stocko è stata ritenuta unica responsabile, ma è stato applicato all’importo di base comune all’intero gruppo YKK (ivi compresa al YKK Stocko), che era stato fissato per l’infrazione nel suo complesso. Essa aggiunge che l’effetto dissuasivo che occorre garantire riguarda l’impatto sull’entità economica unica (impresa) quale esiste al momento dell’adozione della decisione che infligge le ammende. Orbene, alla data dell’adozione della decisione (e, in effetti, già quattro anni prima della cessazione dell’infrazione), l’impresa responsabile si era ingrandita, in quanto aveva introdotto non solo la YKK Stocko, ma anche due sue società controllanti. Dopo la sua acquisizione da parte della YKK Holding e della YKK Corp., la YKK Stocko non poteva più essere considerata isolatamente ai fini della valutazione dell’impatto dell’ammenda, neppure per le parti dell’ammenda che essa soltanto era tenuta a pagare.
148.
Sono del parere che debbano essere qui applicate, mutatis mutandis, le stesse considerazioni formulate nelle mie conclusioni a proposito del terzo motivo.
149.
Come rilevato giustamente dalle ricorrenti, la giurisprudenza dell’Unione ha elaborato due ragioni per cui può essere applicato un coefficiente moltiplicatore dissuasivo, ossia, in primo luogo, la necessità di garantire un effetto significativo all’ammenda, anche per le imprese che dispongono di ingenti risorse finanziarie alla data dell’adozione della decisione, e, in secondo luogo, il fatto che le grandi imprese abbiano potuto disporre, nel corso del periodo di infrazione ( 67 ), di maggiori risorse di quelle dei loro concorrenti e si siano potute quindi trovare in un posizione più favorevole rispetto ad essi per conoscere il diritto e agire entro i limiti che esso impone.
150.
Ciò implica che la Commissione può prendere in considerazione solo le risorse e i mezzi finanziari dell’impresa che essa ritiene responsabile di un’infrazione ( 68 ).
151.
Nella decisione controversa, la Commissione ha applicato un moltiplicatore di 1,25 in base, da un lato, alle conoscenze e ai mezzi giuridici ed economici superiori che le imprese interessate avrebbero posseduto rispetto ai loro concorrenti e, dall’altro, alle «ingenti risorse finanziarie» che esse avrebbero avuto a disposizione.
152.
Al riguardo, il punto 538 della decisione controversa si riferisce, in primo luogo, alle «dimensioni» del gruppo YKK e, in secondo luogo, alle sue «risorse globali», un’espressione che lo stesso Tribunale ha utilizzato nella citata sentenza Groupe Danone/Commissione ( 69 ) – sentenza citata, del resto, dalla Commissione al punto 537 della decisione controversa per giustificare l’applicazione del moltiplicatore non solo alla parte di ammenda inflitta in solido alle ricorrenti, ma anche all’ammenda inflitta alla YKK Stocko per il periodo di infrazione in cui essa è stata ritenuta unica responsabile, ossia prima del marzo 1997.
153.
Sono del parere che sebbene, per tali ragioni, l’applicazione del moltiplicatore di 1,25 potesse essere giustificato per il periodo successivo al marzo 1997 (la YKK Stocko faceva parte, infatti, del gruppo YKK), siffatto moltiplicatore non sia tuttavia giustificato per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko.
154.
Emerge infatti dal fascicolo che fino alla sua acquisizione, la YKK Stocko era una piccola impresa che disponeva di risorse limitate ed era priva di ufficio legale. È evidente che, prima del marzo 1997, la YKK Stocko non disponeva di ingenti risorse finanziarie.
155.
Sia alla luce del principio della parità di trattamento [vista la notevole differenza delle risorse di cui disponevano, da un lato, la YKK Stocko nel periodo di infrazione per cui essa è stata dichiarata esclusivamente responsabile e, dall’altro, l’intero gruppo YKK (comprendente la YKK Stocko) nel periodo di infrazione per cui esse sono state dichiarate responsabili in solido, ossia dopo l’acquisizione della YKK Stocko] sia alla luce del principio della personalità delle pene, che impone che queste ultime siano adeguate ai comportamenti e alle caratteristiche delle imprese interessate ( 70 ), il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare l’applicazione, da parte della Commissione, del medesimo moltiplicatore ai due periodi di infrazione in questione.
156.
È interessante creare un parallelismo tra la causa in esame e la decisione adottata dalla Commissione riguardo alla cosiddetta intesa «dell’acido monocloroacetico» ( 71 ). In tale decisione, la Commissione ha inflitto un’ammenda, per recidiva, unicamente all’Arkema SA (in prosieguo: l’«Arkema») (già Atofina SA; in prosieguo: l’«Atofina»), una controllata del gruppo ELF/Total.
157.
Nel calcolo di tale ammenda, la Commissione ha garantito la presa in considerazione – al fine di adeguare l’importo di base dell’ammenda per dissuasione – di un moltiplicatore che riflettesse soltanto la capacità economica dell’Arkema [valutata indipendentemente dalla sua controllante, ossia l’Elf Aquitaine SA (in prosieguo: l’«Elf»)], e ciò, nonostante il fatto che l’Arkema e l’Elf costituissero una medesima unità economica al momento dell’adozione della decisione in questione.
158.
La Commissione rileva alla nota 222 di tale decisione che «[i]l fattore moltiplicatore[,] 2,5, applicato alla Elf, non è incluso nel calcolo. Al suo posto, sarà utilizzato, ai fini del calcolo della recidiva, un fattore moltiplicatore [di] 1,5, che sarebbe stato applicato se l’Atofina fosse stata l’unico destinatario della decisione (dato il suo fatturato mondiale di EUR 17,8 miliardi). Un’ammenda separata sarà quindi inflitta soltanto all’Atofina per tale importo».
159.
In altri termini, nel calcolo dell’ammenda inflitta unicamente alla controllata, la Commissione ha applicato un moltiplicatore di 1,5 – diverso dal moltiplicatore di 2,5 applicato nel calcolo dell’ammenda inflitta in solido alla società controllante (l’Elf) e alla controllata (l’Arkema) – e ciò onde tener conto della capacità economica minima della controllata interessata indipendentemente dalla sua società controllante.
160.
La Commissione non ha fatto valere, in questo caso, alcuna ragione che spiegasse perché il suddetto approccio non sia stato adottato nel calcolo dell’ammenda per la quale l’unica responsabile era la YKK Stocko.
161.
Nel ripartire la responsabilità delle ricorrenti nell’ambito della cooperazione BWA, la decisione controversa ha espressamente riconosciuto che, prima del marzo 1997, la YKK Stocko costituiva un’impresa distinta del gruppo YKK. Inoltre, la decisione controversa constata l’esistenza di infrazioni di diversa durata, commesse, rispettivamente, dalla YKK Stocko, da un lato, e dalla YKK Stocko congiuntamente con il gruppo YKK, dall’altro ( 72 ). Tuttavia, ai fini del calcolo dell’ammenda, e più in particolare della determinazione di un moltiplicatore di dissuasione, la Commissione ha tenuto conto soltanto delle risorse globali del gruppo YKK, anche per il periodo di infrazione in cui l’impresa dichiarata responsabile non disponeva di tali risorse.
162.
Orbene, l’impresa le cui dimensioni e risorse globali dovevano essere prese in considerazione ai fini della fissazione di un eventuale moltiplicatore di dissuasione è l’impresa responsabile ai sensi dell’articolo 81 CE.
163.
Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione poteva applicare un moltiplicatore di 1,25 nel calcolo dell’ammenda inflitta esclusivamente alla YKK Stocko.
164.
Come emerge dalle suesposte considerazioni, sono del parere che, nella causa in esame, nessun moltiplicatore sia giustificato in capo alla YKK Stocko. Pertanto, l’importo dell’ammenda per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte del gruppo YKK dev’essere fissato in EUR 2 792 800.
IV – Sulle spese
165.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
166.
Nella fattispecie, occorre rilevare, anzitutto, che sebbene, a mio avviso, due dei quattro motivi di impugnazione dedotti dalle ricorrenti debbano essere accolti e, quindi, la sentenza impugnata debba essere annullata, ciò non avviene, per contro, nel caso degli altri due motivi, di cui propongo il rigetto.
167.
Per quanto riguarda inoltre il ricorso in primo grado, occorre rilevare che, nel ridurre l’ammenda, la Corte accoglierà anche due degli otto motivi dedotti dalle ricorrenti ( 73 ). Per contro, dalla sentenza impugnata, che non dovrebbe essere annullata dalla Corte su tali punti, emerge che le ricorrenti sono risultate soccombenti sugli altri motivi dalle stesse dedotti in primo grado.
168.
Date tali circostanze, e qualora ciascuna parte sia risultata parzialmente soccombente nei motivi dalla stessa dedotti, sia in primo grado che nell’ambito della presente impugnazione, si deve statuire che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.
V – Conclusione
169.
Propongo pertanto alla Corte di:
—
respingere il primo e il secondo motivo in quanto infondati;
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 giugno 2012, YKK e a./Commissione (T‑448/07), in quanto, nel calcolo dell’ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH, esso è incorso in errori di diritto nell’applicazione del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE], nonché del moltiplicatore di dissuasione;
—
fissare in EUR 2 792 800 anziché in EUR 19 250 000 l’ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH per il periodo di infrazione per cui essa è esclusivamente responsabile;
—
condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione e, infine,
—
condannare la YKK Corp., la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH a sopportare le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sentenza YKK e a./Commissione (T‑448/07; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Decisione del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) (in prosieguo: la «decisione controversa»). La sintesi di tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2009, C 47, pag. 8). La decisione controversa si inserisce in una serie di tre decisioni della Commissione relative al settore della merceria – ossia la decisione C(2005) 3765 definitivo, del 14 settembre 2005 (caso 38.337 – PO/Fil), la decisione C(2004) 4221 definitivo, del 26 ottobre 2004 (caso 38.338 – PO/Aiguilles), et la decisione controversa –, tutte adottate in seguito alle ispezioni eseguite, nel novembre 2001, presso la sede di vari produttori di articoli di merceria in metallo e plastica.
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 5 ) GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002».
( 6 ) Nelle presenti conclusioni utilizzerò la vecchia numerazione, dal momento che la decisione controversa è stata adottata nella vigenza del Trattato CE.
( 7 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
( 8 ) GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996».
( 9 ) V. punto 1, A, primo comma, degli orientamenti, richiamato dalla Corte al punto 38 della sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C-389/10 P, Racc. pag. I-13125), nonché al punto 140 e giurisprudenza ivi citata della sentenza impugnata.
( 10 ) V. punto 508 della decisione impugnata.
( 11 ) V. punto 509 della decisione impugnata.
( 12 ) V. sentenza KME Germany e a./Commissione, cit., punto 44 (intesa cosiddetta «del mercato dei tubi industriali/sanitari in rame»). V., altresì, punti 97 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa che ha dato origine alla sentenza del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P).
( 13 ) Sentenza del 12 novembre 2009 (C‑554/08 P, punto 44). V., altresì, sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione (C-194/99 P, Racc. pag. I-10821, punto 118), nonché del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione (C-534/07 P, Racc. pag. I-7415, punto 96).
( 14 ) Sentenza del 16 novembre 2011 (T‑79/06, punto 118). V., altresì, sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, cit.
( 15 ) Decisione del 3 settembre 2004, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione “Tubi idrotermosanitari in rame”»). V. punto 629 della decisione «Tubi idrotermosanitari in rame», il quale precisa che: «[s]ebbene ci siano determinati elementi nel fascicolo che consentono un’attenta valutazione dell’impatto del cartello sui prezzi per un periodo di tempo limitato, per la Commissione è impossibile determinare esattamente quale sarebbe stata l’evoluzione dei prezzi in assenza del cartello per tutta la durata dell’infrazione».
( 16 ) Rispettivamente, sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C-272/09 P, Racc. pag. I-12789); Chalkor/Commissione (C-386/10 P, Racc. pag. I-13085), e KME Germany e a./Commissione, cit.
( 17 ) Sentenza KME Germany e a./Commissione, cit., punto 45.
( 18 ) V. punti 629 e 673 della decisione «Tubi idrotermosanitari in rame» e considerando 507 della decisione controversa.
( 19 ) Sentenza KME Germany e a./Commissione, cit., punto 41.
( 20 ) Ibidem, punto 44.
( 21 ) Sentenza del 12 settembre 2007 (T‑30/05).
( 22 ) V. punto 109 di detta sentenza, che rinvia ai considerando da 318 a 320 della decisione impugnata in tale causa. V., altresì, sentenza della Corte Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 78.
( 23 ) Sentenza del Tribunale Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punti 111 e 112.
( 24 ) Ibidem, punto 190.
( 25 ) Sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 245).
( 26 ) Secondo le ricorrenti, un importo di base dell’ammenda di EUR 50 milioni corrisponde al 250% dell’importo di base minimo per le infrazioni qualificate come «molto gravi», se non addirittura al 312,5% con il moltiplicatore di 1,25.
( 27 ) Punti 496, 497, da 507 a 509, da 514 a 516, 529 e 530 della decisione impugnata.
( 28 ) Sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 245.
( 29 ) Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione (T-38/02, Racc. pag. II-4407, punto 384). V., altresì, sentenza della Corte KME Germany e a./Commissione, cit., punti 93 e 96, nonché sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, Quinn Barlo e a./Commissione (T-208/06, Racc. pag. II-7953, punto 244).
( 30 ) V. punto 93 di detta sentenza. V., in tale contesto, sentenze de Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione (T-50/00, Racc. pag. II-2395, punto 292), e del 15 marzo 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commissione (T-26/02, Racc. pag. II-713, punto 113).
( 31 ) Rispettivamente, sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione (T-279/02, Racc. pag. II-897), nonché Prym e Prym Consumer/Commissione, cit.
( 32 ) Rispettivamente, decisione della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), sintesi della suddetta decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54), disponibile sul sito Internet della direzione generale «Concorrenza» della Commissione, e decisione della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – BR/ESBR), sintesi della suddetta decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 7, pag. 11), disponibile sul sito Internet della direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
( 33 ) V., per quanto riguarda la decisione C(2006) 1766, punto 455, e, per quanto riguarda la decisione C(2006) 5700 definitivo, il punto 462.
( 34 ) Regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, 13, pag. 204).
( 35 ) Ossia, «[d]al 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione».
( 36 ) V. sentenza del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione (C-328/05 P, Racc. pag. I-3921, punto 83). V., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione (C-297/98 P, Racc. pag. I-10101, punto 36), nonché Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 399.
( 37 ) V. sentenza SGL Carbon/Commissione, cit., punto 81.
( 38 ) V. punti 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 rispetto al punto 1, D, della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Ad esempio, come si potrebbe ragionevolmente affermare che informazioni che non soddisfano la condizione secondo la quale esse devono «contribui[re] a confermare la sussistenza dell’infrazione» (punto D della comunicazione sulla cooperazione del 1996) possano costituire prove che apportano «un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione» (punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).
( 39 ) V. sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/Commissione (T-15/02, Racc. pag. II-497, punto 588), in cui si osserva che «una riduzione a titolo di quella disposizione [ossia il punto 3, sesto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, che tratta della cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996] presupporrebbe necessariamente che la cooperazione di cui si tratta non possa essere ricompensata nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione».
( 40 ) Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011 (T‑381/06).
( 41 ) Sentenza FRA.BO/Commissione, cit., punti 93, 105 e 106.
( 42 ) Per questo motivo, poiché non si conosceva la data di tale sentenza, non ho potuto comunicare, in udienza, la data delle mie conclusioni.
( 43 ) Le conclusioni citano, in tale punto del paragrafo, la sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 280 e 281.
( 44 ) L’avvocato generale Sharpston aggiunge alla nota 39 delle medesime conclusioni che «[p]er una spiegazione della responsabilità personale nel senso dell’imputabilità di un’infrazione commessa da una controllata alla sua controllante, v. sentenza [del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 42)]». L’avvocato generale rinvia inoltre ai paragrafi da 36 a 40 delle sue conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P).
( 45 ) Secondo la decisione controversa, la terza parte ricorrente nell’impugnazione, la YKK Stocko, ha partecipato all’infrazione per tutta la sua durata, ossia nove anni e nove mesi, mentre la YKK Corp. e la YKK Holding, la prima e la seconda ricorrente, hanno iniziato a prendervi parte (direttamente o indirettamente) solo dopo l’acquisizione della YKK Stocko Fasteners GmbH nel 1997 (devenuta YKK Stocko) e vi hanno partecipato per quattro anni (punti da 466 a 468 della decisione controversa). È questa la ragione per cui, da un lato, la YKK Corp. e la YKK Holding non sono ritenute responsabili del pagamento dell’intera ammenda inflitta alla YKK Stocko e, dall’altro, quest’ultima è stata ritenuta unica responsabile del pagamento dell’ammenda sino a concorrenza della somma di EUR 19 250 000.
( 46 ) Traduzione libera e il corsivo è mio.
( 47 ) V., in particolare, sentenze del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione (C-196/99 P, Racc. pag. I-11005, punti da 95 a 99), nonché Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 118.
( 48 ) Sentenza del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, rispettivamente punti 119 e 118).
( 49 ) Decisione del 10 dicembre 2003 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici) [notificata con il numero C(2003) 4570 definitivo e rettifica C(2004) 4]. Una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2005, L 110, pag. 44).
( 50 ) Decisione della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Caso COMP/38.344 – Acciaio per precompresso), quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 e dalla decisione della Commissione del 4 aprile 2011. Una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 339, pag. 7) (punto 8).
( 51 ) V. decisione «acciaio per precompresso» (punto 8). V. punto 1072a della versione originale della decisione del 30 giugno 2010 notificata con il numero C(2010) 4387 definitivo.
( 52 ) Benché l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 esiga, per il calcolo del massimale del 10%, che il punto di riferimento considerato sia l’esercizio sociale dell’anno precedente alla decisione della Commissione che sanziona un’infrazione, ciò non impedisce che tale massimale sia fissato unicamente in base al fatturato della controllata, per quanto riguarda l’ammenda ad essa inflitta in via esclusiva per un periodo precedente al suo acquisto da parte della società controllante. Si deve aggiungere in tale contesto che, nell’ambito della presente impugnazione, le ricorrenti non hanno messo del resto in discussione il fatto che l’anno pertinente da prendere in considerazione per la valutazione in questione sia l’anno precedente alla decisione controversa.
( 53 ) Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (T-45/98 e T-47/98, Racc. pag. II-3757, punto 63).
( 54 ) V., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (C-76/06 P, Racc. pag. I-4405, punto 44).
( 55 ) Sentenze del 16 novembre 2000, KNP BT/Commissione (C-248/98 P, Racc. pag. I-9641, punto 71); Cascades/Commissione (C-279/98 P, Racc. pag. I-9693, punto 78 e 79); Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (C-286/98 P, Racc. pag. I-9925, punto 37); SCA Holding/Commissione, cit., punto 27, nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 143).
( 56 ) V. sentenza Cascades/Commissione, cit., punti da 78 a 80.
( 57 ) V., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Racc. pag. I-4125, punto 145); Cascades/Commissione, cit., punto 78, dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C-280/06, Racc. pag. I-10893, punto 39), nonché del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C-97/08 P, Racc. pag. I-8237, punto 56).
( 58 ) Sentenza del 4 luglio 2006 (T-304/02, Racc. pag. II-1887, punti 116 e 120).
( 59 ) Inoltre, vorrei osservare che – contrariamente agli argomenti della Commissione – l’applicazione a una controllata, per un’infrazione che la stessa abbia commesso autonomamente, di un massimale previsto dalla legge calcolato soltanto in base al suo fatturato non mi sembra arrechi pregiudizio all’obiettivo di dissuasione dalle infrazioni. Infatti, ciò non impedisce che anche il fatturato del gruppo sia preso in considerazione nel calcolo dell’ammenda, in relazione all’ammenda da infliggere a quest’ultimo per la parte di infrazione dallo stesso commessa.
( 60 ) Sentenza del 15 giugno 2005 (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03). Detta sentenza è stata pubblicata in forma sommaria. Versioni integrali in tedesco, inglese e francese sono disponibili sul sito Internet del Tribunale.
( 61 ) Sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit., punti da 389 a 391.
( 62 ) Sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA (C-344/04, Racc. pag. I-403, punto 95), nonché del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C-303/05, Racc. pag. I-3633, punto 56).
( 63 ) Punti 281 e 282 (il corsivo è mio). V., altresì, sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 121, nonché del Tribunale del 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (T-33/02, Racc. pag. II-4973, punto 35).
( 64 ) Sentenza del 20 marzo 2002 (T-9/99, Racc. pag. II-1487).
( 65 ) Più precisamente punti da 77 a 80 di detta sentenza.
( 66 ) «In setting fines under the 1998 Guidelines the Commission took a seven-stage approach. First, it evaluated the “objective” gravity of the infringement taken as a whole (…). Second, it determined an “individual starting amount” for each member of the cartel (…). Third, the Commission applied, when appropriate, an increase percentage to those individual starting amounts, which reflected the additional impact caused by the duration of the infringement committed by each cartel participant (…). Fourth, the Commission considered the “subjective” responsibility of each cartel participant (…). Fifth, it considered whether the upper limit of 10 per cent of the annual turnover applicable to the fine had been exceeded. Sixth, where relevant and as appropriate, it reduced the fine, in application of the Leniency Notice. Finally, the Commission took account of any exceptional circumstances justifying an adjustment to the final amount of the fine» (il corsivo è mio) (Faull, J., e Nikpay, A. (a cura di), The EC law of competition, Oxford University Press, 2007, pagg. 1025‑1026, commento redatto dai funzionari della direzione generale «Concorrenza»). V. anche un altro autorevole commento: Bellamy, C., e Child, G. (a cura di), European Union Law of Competition, Oxford University Press, 2013, pagg. 1095‑1097.
( 67 ) I punti 379 e 382 della sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione (T-410/03, Racc. pag. II-881), confermano che, per quanto riguarda il secondo motivo di maggiorazione, le dimensioni delle imprese interessate devono essere rapportate alla loro situazione al momento dell’infrazione.
( 68 ) V. sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011, Agroexpansión/Commissione (T-38/05, Racc. pag. II-7005, punto 215).
( 69 ) Punto 175, nel quale esso rileva che «la ricorrente dispone[va] delle conoscenze e dei mezzi giuridici ed economici per poter facilmente discernere il carattere trasgressivo del proprio comportamento e per rendersi conto delle conseguenze che potevano derivarne dal punto di vista delle regole della concorrenza».
( 70 ) V., in tal senso, sentenza della Corte Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, cit., punto 44.
( 71 ) Decisione 2006/897/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, e Akzo Nobel AB, solidalmente, Clariant AG e Clariant GmbH, solidalmente, Elf Aquitaine SA e Arkema SA, solidalmente, e Hoechst AG (Caso C.37.773 – AMCA) (GU 2006, L 353, pag. 12).
( 72 ) Considerando 541 della decisione controversa.
( 73 ) V. paragrafo 10, secondo trattino, delle presenti conclusioni.
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