CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 5 settembre 2013 ( 1 )
Causa C‑413/12
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
contro
Anuntis Segunda Mano SL
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna)]
«Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive — Azione inibitoria proposta da un’associazione di tutela dei consumatori — Obbligo di proporre l’azione inibitoria dinanzi al giudice del luogo del domicilio o di stabilimento del professionista — Impossibilità di interporre appello contro la decisione che dichiara l’incompetenza territoriale — Tutela giurisdizionale effettiva — Autonomia processuale — Principio di effettività»
1.
Il presente procedimento pregiudiziale riguarda, sostanzialmente, le seguenti questioni: in quale misura il perseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori interferisca con l’autonomia processuale degli Stati membri per quanto riguarda le azioni inibitorie proposte dalle associazioni di tutela dei consumatori, nonché se, per garantire la loro efficace attività di contrasto contro le clausole abusive, a tali associazioni si debba riconoscere la possibilità di interporre appello contro un’ordinanza che dichiara l’incompetenza territoriale della giurisdizione adita, nonostante il diritto nazionale escluda in maniera generale siffatta possibilità, e se dette associazioni debbano beneficiare del foro privilegiato fin lì riservato ai consumatori medesimi.
I – Contesto normativo
A – La direttiva 93/13/CEE
2.
Ai sensi del ventitreesimo considerando della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ), «le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un’autorità giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; (…) tale facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate in un particolare settore economico».
3.
Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 prosegue enunciando che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
4.
L’articolo 7 della direttiva 93/13 è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.
(…)».
B – Il diritto spagnolo
5.
Il contesto normativo nazionale pertinente nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale può essere riassunto come segue.
6.
Secondo il codice di procedura civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamento Civil ( 3 ), in prosieguo: la «LEC»), le azioni promosse per accertare la nullità di clausole relative alle condizioni generali del contratto devono essere proposte dinanzi al giudice del luogo del domicilio del ricorrente. Al contrario, allorché si tratta di azioni inibitorie, il cui oggetto è ottenere la condanna del convenuto a cessare il suo comportamento o ad evitare che questo si ripeta in futuro ( 4 ), è competente il giudice del luogo del domicilio o dello stabilimento del convenuto — il professionista — purché il domicilio o lo stabilimento sia situato sul territorio spagnolo ( 5 ). Quest’ultima norma di competenza territoriale si applica, dunque, quando l’azione interessata viene esercitata per difendere gli interessi tanto collettivi quanto diffusi dei consumatori ( 6 ) e allorché essa è proposta da un’associazione di tutela dei consumatori che soddisfa i requisiti previsti dalla legge ( 7 ).
7.
Peraltro, le decisioni che dichiarano l’incompetenza territoriale del giudice adito non sono soggette a impugnazione ( 8 ).
II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8.
L’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (in prosieguo: l’«ACICL») è un’associazione di tutela dei consumatori iscritta nel registro delle organizzazioni di consumatori e utenti della comunità autonoma di Castilla y León, in Spagna. Essa ha sede a Salamanca ed è composta da 110 associati, con un bilancio per l’esercizio 2010 di EUR 3 941. Il suo ambito di operatività è geograficamente limitato al territorio della suddetta comunità. L’ACICL non è federata né appartiene ad un’altra associazione od organizzazione di portata interregionale o nazionale. Peraltro, essa soddisfa i requisiti giuridici per poter tutelare in sede giudiziaria gli interessi collettivi dei consumatori.
9.
L’ACICL ha proposto in primo grado, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil di Salamanca (Spagna), un’azione inibitoria nei confronti della società Anuntis Segunda Mano SL, stabilita nella provincia di Barcellona. L’azione era precisamente diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di talune disposizioni contenute nelle condizioni generali d’uso che figurano sul portale Internet di detta società ( 9 ), per il fatto che esse costituirebbero clausole abusive, e a far cessare, in futuro, l’asserito comportamento abusivo.
10.
Con ordinanza del 6 aprile 2011, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil di Salamanca si dichiarava incompetente a conoscere dell’azione proposta dall’ACICL dinanzi a esso. Ad avviso di quest’ultimo, dall’articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC, emerge che il giudice competente a conoscere delle azioni inibitorie proposte in difesa di interessi collettivi dei consumatori è quello del luogo di stabilimento del convenuto. Il Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil di Salamanca precisava, tuttavia, che contro la propria dichiarazione di incompetenza poteva essere interposto appello, benché nessuna norma nazionale prevedesse tale possibilità.
11.
L’Audiencia Provincial de Salamanca veniva dunque investita dell’appello interposto dall’ACICL. Dinanzi al giudice del rinvio sorgono due serie di problemi.
12.
Da un lato, in applicazione delle disposizioni processuali nazionali, in particolare degli articoli 60 e 67 della LEC, una dichiarazione di incompetenza territoriale non può essere impugnata, così che, se intende portare avanti la sua azione inibitoria, l’ACICL può adire esclusivamente il giudice del luogo della sede del convenuto. Il giudice del rinvio chiede se, pertanto, l’impossibilità di interporre appello contro le decisioni dei giudici spagnoli che dichiarano la propria incompetenza territoriale nell’ambito di azioni collettive inibitorie proposte nell’interesse dei consumatori non osti al conseguimento dello scopo, perseguito dal diritto dell’Unione in generale e dalla direttiva 93/13 in particolare, di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Se così fosse, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare le disposizioni processuali nazionali per accettare di statuire sull’appello pendente dinanzi ad esso.
13.
Dall’altro lato, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità, in primo luogo, con il diritto dell’Unione, in secondo luogo, con l’obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori e, in terzo luogo, con l’importanza riconosciuta alle azioni intraprese, in tale ambito, dalle associazioni di tutela dei consumatori della norma di competenza secondo cui l’azione inibitoria promossa da siffatta associazione dev’essere avviata dinanzi al giudice del luogo del domicilio o di stabilimento del professionista, azione che l’ACICL dovrebbe, alla fine, rinunciare a promuovere a causa del suo budget esiguo e del suo campo d’azione territoriale limitato.
14.
In tali circostanze, l’Audiencia Provincial de Salamanca ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte l’11 settembre 2012, di sottoporre alla Corte, sul fondamento dell’articolo 267 TFUE, le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la tutela garantita al consumatore dalla direttiva [93/13] consenta all’Audiencia Provincial [de Salamanca], in qualità di giudice nazionale d’appello, di conoscere, pur in mancanza di disposizioni di diritto interno attributive di competenza, dell’appello interposto avverso la decisione del [Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca] con cui è attribuita al giudice del [luogo di stabilimento] della convenuta la competenza territoriale a conoscere dell’azione inibitoria intentata da un’associazione di consumatori, operante in un ambito territoriale ristretto, non associata o federata ad altre associazioni, con bilancio modesto ed esiguo numero di associati.
2)
Se gli articoli 4 [TFUE], 12 [TFUE], 114 [TFUE] e 169 [TFUE], [nonché] l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la direttiva 93/13, con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori, con il principio dell’effetto utile delle direttive nonché con i principi di equivalenza e di effettività, debbano essere interpretati nel senso di poter considerare territorialmente competente a conoscere dell’azione inibitoria di clausole abusive, a tutela degli interessi collettivi o diffusi dei consumatori e utenti, intentata da un’associazione di consumatori, operante in un ambito territoriale ristretto, non associata o federata ad altre associazioni, con bilancio modesto ed esiguo numero di associati, il giudice del luogo del domicilio di tale associazione e non il giudice del luogo del domicilio del convenuto».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
15.
La ricorrente nel procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.
IV – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale
16.
In primo luogo, esaminerò l’argomento dedotto dal governo spagnolo sull’irricevibilità di tale prima questione prima di ricordare, in secondo luogo, i principi derivanti da una giurisprudenza consolidata della Corte, utili per la nostra riflessione. In terzo luogo, analizzerò l’assenza, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, di un doppio grado di giurisdizione in materia di competenza territoriale, alla luce dei principi sopra citati e, più in particolare, del principio di effettività.
1. Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale
17.
Occorre respingere immediatamente l’argomento dedotto dal governo spagnolo secondo cui la prima questione sottoposta alla Corte è irricevibile in quanto il procedimento sarebbe squisitamente interno e la norma processuale in parola dovrebbe, dunque, essere analizzata alla luce della sola tutela giurisdizionale effettiva, quale garantita dalla Costituzione spagnola. A tal fine, basti ricordare che l’azione promossa dall’ACICL dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca e dinanzi al giudice del rinvio mira a far accertare la natura abusiva di alcune clausole impiegate dalla società convenuta nel procedimento principale e riguarda pertanto, in maniera evidente, la possibilità di far valere in giudizio la tutela prevista per i consumatori dalla direttiva 93/13, se del caso tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva.
2. Sul principio di effettività in quanto limite all’autonomia processuale degli Stati membri
18.
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di provvedere a fornire «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive». Il giudice del rinvio chiede alla Corte se tali mezzi adeguati ed efficaci debbano includere la possibilità di interporre appello contro una decisione di incompetenza territoriale pronunciata nell’ambito di un giudizio avviato da un’associazione di tutela dei consumatori.
19.
La direttiva 93/13 non armonizza gli strumenti processuali a disposizione di tali associazioni. Orbene, secondo la Corte, «la libertà di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l’attuazione di una direttiva nulla toglie all’obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente allo scopo che essa persegue» ( 10 ). Secondo una giurisprudenza costante, «[l]’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, nonché il loro dovere, ai sensi dell’art. [4, paragrafo 3, TUE], di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali» ( 11 ) cui «spetta in particolare (…) assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto [dell’Unione] e garantirne la piena efficacia» ( 12 ). Inoltre, in mancanza di una disciplina dell’Unione nella materia interessata — come avviene nell’ambito del procedimento principale —, «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto [dell’Unione]» ( 13 ), fatta salva la tutela effettiva di tali diritti ( 14 ).
20.
In proposito, sempre secondo una giurisprudenza consolidata, «le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto [dell’Unione] non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico [dell’Unione] (principio di effettività)» ( 15 ).
21.
Tutte le considerazioni che precedono devono guidare la nostra analisi della questione in esame.
3. Sull’assenza del doppio grado di giurisdizione alla luce del principio di effettività
22.
La fattispecie di cui al procedimento principale dev’essere pertanto valutata alla luce dei principi di equivalenza e di effettività. Posto che il principio di equivalenza non è messo in discussione in questa sede, resta da esaminare la fattispecie alla luce del principio di effettività.
23.
Sotto un profilo generale, occorre osservare che, in materia di tutela dei consumatori, il diritto dell’Unione non contempla obblighi particolari in merito al numero di gradi di giurisdizione che gli Stati membri sono tenuti a prevedere. L’architettura giurisdizionale rientra pienamente nell’autonomia processuale degli Stati membri. È inoltre pacifico che i Trattati non hanno inteso creare mezzi di impugnazione diversi da quelli già stabiliti, salvo che dall’economia dell’ordinamento giuridico nazionale risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 16 ).
24.
La presente questione solleva il problema dell’impossibilità di interporre appello contro una decisione che dichiara l’incompetenza territoriale del giudice adito e che indica il giudice territorialmente competente dinanzi al quale la controversia dev’essere rimessa. Come ha ricordato la Commissione, l’unica regola che esiste al livello dell’Unione rispetto a tale tematica riguarda gli stessi giudici dell’Unione. L’articolo 54, secondo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, allegato ai Trattati, prevede che, «[q]uando il Tribunale constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza» ( 17 ). Tali decisioni di rinvio non sono impugnabili ( 18 ).
25.
È ben vero che il rinvio di una causa da un giudice dell’Unione a un altro non comporta gli stessi svantaggi legati alla posizione geografica a confronto con quelli provocati nell’ambito del procedimento principale.
26.
Tuttavia — e ciò è fondamentale per una corretta comprensione della prima questione —, quest’ultima verte sulla valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione della norma processuale nazionale secondo cui le decisioni che dichiarano l’incompetenza territoriale non sono in alcun modo impugnabili, vale a dire l’articolo 67, paragrafo 1, della LEC, mentre i suddetti svantaggi derivano dall’applicazione della norma secondo cui un’azione inibitoria proposta da un’associazione di tutela dei consumatori dev’essere avviata dinanzi al giudice del luogo del domicilio o di stabilimento del professionista, ossia l’articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC. Orbene, tale ultima disposizione non forma l’oggetto della questione pregiudiziale di cui trattasi.
27.
Pertanto, il confronto con le norme di procedura applicabili ai giudici dell’Unione rimane pertinente e ne emerge che né il sistema di rimedi di diritto proprio di questi ultimi né il diritto processuale spagnolo prevedono una possibilità di ricorso avverso le decisioni di incompetenza.
28.
Riguardo alle fonti di diritto derivato, né la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ( 19 ), né la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( 20 ), relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, ad essa successiva, hanno disciplinato dettagliatamente la questione del numero di gradi di giurisdizione che gli Stati membri dovrebbero prevedere per quanto riguarda le decisioni d’incompetenza territoriale opposte alle associazioni di tutela dei consumatori.
29.
In merito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, è interessante rilevare che è stato necessario attendere il protocollo n. 7 ( 21 ) a detta Convenzione prima che fosse sancito il diritto a un doppio grado di giurisdizione ( 22 ). Tuttavia, oltre al fatto che il suddetto diritto è sancito con esclusivo riguardo alla materia penale, va rilevato che tale protocollo, ad oggi, non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’Unione. Ciò indica quanto differisca il numero di istanze fra uno Stato membro e l’altro, quale che sia la materia interessata.
30.
In assenza di una norma che prescriva, con precisione, a livello dell’Unione, la portata delle garanzie giurisdizionali di cui può avvalersi un’associazione di tutela dei consumatori, occorre determinare se la norma nazionale di cui al procedimento principale, che impedisce qualsiasi impugnazione di una decisione che dichiara l’incompetenza territoriale, non produca il risultato di rendere l’applicazione dei diritti o delle prerogative che detta associazione trae dal diritto dell’Unione praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
31.
In proposito occorre in primo luogo constatare che l’impossibilità di interporre appello opposta all’ACICL riguarda la sola competenza territoriale e non produce l’effetto di privare quest’ultima di qualsiasi mezzo di ricorso che consenta che la sua domanda diretta a inibire l’inserzione di clausole che essa ritiene abusive sia giudicata nel merito. Tuttavia, in ogni caso, un mezzo di ricorso le è senza dubbio concesso, in quanto l’accesso al giudice di merito è garantito dall’obbligo del giudice designato dal giudice che ha declinato la propria competenza di non rimettere in discussione la propria competenza territoriale. Qualunque ipotesi di diniego di giustizia è pertanto esclusa.
32.
In secondo luogo, l’impossibilità di presentare appello non produce nemmeno l’effetto di chiudere definitivamente il dibattito sulla competenza territoriale, posto che la competenza del giudice del luogo di stabilimento della convenuta nel procedimento principale potrà essere nuovamente ( 23 ) discussa una volta che detto giudice avrà pronunciato la sua decisione sul merito.
33.
Nonostante capisca perfettamente le difficoltà che si presentano all’ACICL e non neghi gli svantaggi dell’impossibilità di interporre appello contro una decisione che conclude il procedimento nell’area geografica della ricorrente nel procedimento principale, occorre altresì riconoscere che l’ACICL può esercitare la propria azione dinanzi a un altro giudice, questa volta territorialmente competente, contribuendo in tal modo all’obiettivo perseguito dalla direttiva.
34.
Ribadisco che lo spostamento geografico della domanda, fonte di difficoltà per l’ACICL, non consegue, di per sé, all’impossibilità di ricorrere avverso la decisione che dichiara l’incompetenza territoriale, derivando, bensì, dall’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC, che rappresenta il nucleo della seconda questione sottoposta alla Corte.
35.
Certamente, in seguito a detta dichiarazione di incompetenza territoriale del Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca, l’ACICL rischia di dover rinunciare alla propria azione per motivi esclusivamente economici. Tuttavia, ritengo difficile concludere a favore di una violazione del principio di effettività ogni volta che un soggetto giuridico, dopo aver subìto una decisione d’incompetenza, rinunci a promuovere un’azione a causa dei costi che ne derivano, purché, chiaramente, il costo globale del procedimento non sia talmente elevato da divenire dissuasivo. Orbene, dagli atti non risulta che sia stato mai sostenuto che il costo della delocalizzazione della domanda fosse oggettivamente eccessivo.
36.
Per contro, è stato dimostrato che la medesima delocalizzazione non può, soggettivamente, essere sostenuta dalla ricorrente nel procedimento principale. Tuttavia, la situazione economica particolare dell’ACICL è un elemento che, a mio avviso, non può essere preso in considerazione nella valutazione del rispetto del principio di effettività. Poiché le norme stabilite dai legislatori nazionali relative alla struttura dei mezzi di ricorso nonché al numero di gradi di giurisdizione cui è soggetto ciascun tipo di decisione perseguono un interesse generale di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità, esse devono naturalmente prevalere sugli interessi particolari e non può essere presa in considerazione l’ipotesi che esse possano variare caso per caso, in funzione della situazione economica delle parti ( 24 ).
37.
Da ultimo, occorre rammentare che, ai fini dell’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività, «ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto [dell’Unione] deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali» ( 25 ). Orbene, gli elementi che ho già richiamato, relativi, in primo luogo, all’esclusione di un diniego di giustizia, in secondo luogo, all’esistenza di un mezzo di ricorso effettivamente a disposizione dell’associazione di tutela dei consumatori e, in terzo luogo, alla possibilità di riaprire il contraddittorio, se del caso, sulla competenza territoriale una volta pronunciata la decisione di merito, mi inducono a ritenere che l’articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC non renda né praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 alle associazioni di tutela dei consumatori, né che esso comprometta il conseguimento dello scopo della suddetta direttiva.
38.
Suggerisco quindi alla Corte di dichiarare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di effettività, considerato unitamente all’obiettivo, perseguito dalla direttiva 93/13, di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori non osta, nell’ambito del procedimento principale, a una norma processuale nazionale secondo cui una decisione che dichiara l’incompetenza territoriale della giurisdizione adita, nell’ambito di un’azione inibitoria proposta da un’associazione di tutela dei consumatori, non è impugnabile se, peraltro, dall’esame del diritto nazionale emerge che un mezzo di ricorso è effettivamente a disposizione di detta associazione per far valere la sua azione nel merito.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
39.
La seconda questione sottoposta alla Corte mira in sostanza a determinare se l’obiettivo, perseguito a livello dell’Unione, di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori sia compromesso dalla norma processuale spagnola secondo cui, nell’ambito di un procedimento non transfrontaliero, il giudice competente a conoscere di un’azione inibitoria proposta da un’associazione di consumatori è quello del luogo del domicilio o di stabilimento del professionista, qualora siffatto domicilio o stabilimento siano noti.
40.
Tenuto conto della risposta che suggerisco alla Corte di fornire alla prima questione, nutro seri dubbi in merito alla sua competenza a statuire su tale seconda questione e vado subito a chiarire la mia posizione.
41.
Giacché propendo a ritenere che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, il diritto dell’Unione non imponga che un’ordinanza di incompetenza territoriale possa essere impugnata, l’azione proposta dall’ACICL dinanzi al giudice del rinvio non avrà più motivo di esistere una volta che la Corte avrà risposto alla prima questione di tale giudice. Davanti all’impossibilità di statuire sul ricorso in appello dell’ACICL, il giudice a quo dovrà porre fine al procedimento. Di conseguenza, l’azione inibitoria dell’ACICL dovrà essere proposta dinanzi al giudice competente ai sensi della LEC, ossia il giudice del luogo di stabilimento del professionista.
42.
Rilevo, pertanto, che, in tali circostanze, nel momento in cui il giudice del rinvio avrà preso conoscenza della risposta della Corte alla prima questione, quest’ultimo non sarà più chiamato a pronunciarsi su una controversia per la cui soluzione è necessaria la risposta alla seconda questione.
43.
Orbene, secondo giurisprudenza costante, la causa pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tenere conto della sentenza pregiudiziale ( 26 ). La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia ( 27 ). Siffatta esigenza non può perdurare dopo la constatazione dell’incompetenza, questa volta materiale, del giudice del rinvio.
44.
Nondimeno, si potrebbe ipotizzare che la Corte risponda anticipatamente, in una certa misura, in vista dell’adizione del giudice territorialmente competente. Tale adizione resta tuttavia alquanto ipotetica, posto che dal fascicolo emerge che l’ACICL, per le sue dimensioni e per il suo budget, sarebbe indotta a rinunciare all’azione. Inoltre, quand’anche l’ACICL dovesse infine proporre l’azione inibitoria dinanzi al giudice territorialmente competente, essa non potrebbe sviluppare, dinanzi a quest’ultimo, argomentazioni relative alla competenza territoriale, in quanto, secondo la LEC e allo scopo di evitare un conflitto negativo di competenza, il giudice designato da quello che ha declinato la propria competenza non può rimettere in discussione la sua competenza territoriale. Come ho già osservato e secondo gli scritti del governo spagnolo e della Commissione, che su questo punto concordano, le suddette argomentazioni sono ammissibili soltanto nell’ambito dell’impugnazione della decisione resa nel merito in primo grado.
45.
Pertanto, formulerò le seguenti brevi osservazioni a titolo del tutto subordinato.
46.
La situazione dell’ACICL, cui è applicata la controversa norma nazionale sulla competenza territoriale, dev’essere esaminata alla luce dei principi di equivalenza e di effettività già menzionati.
47.
Il principio di equivalenza non è messo in discussione in questa sede.
48.
Riguardo al principio di effettività, l’ACICL fa valere che, a motivo delle sue dimensioni, del suo campo d’azione territoriale e del suo budget, portare l’azione inibitoria dinanzi al giudice del luogo in cui il professionista ha la sede le comporterebbe un costo che essa non è in grado di sostenere, con la conseguenza che si troverebbe costretta a rinunciare all’azione. Siffatta situazione ostacolerebbe in maniera considerevole la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta associazione, limitando, di fatto, la propria capacità di proporre l’azione inibitoria, in particolare in materia di clausole asseritamente abusive. Nell’ambito di tali azioni, la norma del foro applicabile all’ACICL dovrebbe essere quella valida per le azioni promosse dai consumatori nei confronti di professionisti, ossia la competenza, in linea di principio, del giudice del luogo del domicilio dell’attore.
49.
Sebbene comprenda il problema cui l’ACICL è confrontata, devo altresì constatare che il diritto dell’Unione non impone che il trattamento processuale privilegiato riservato ai consumatori sia esteso alle associazioni di tutela di questi ultimi.
50.
In primo luogo, la direttiva 93/13 si limita a imporre che «le organizzazioni che (…) hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito a clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori» ( 28 ). I mezzi adeguati ed efficaci di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13 consistono, in particolare, nel consentire a dette organizzazioni di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti ( 29 ). Detta direttiva non contiene alcuna prescrizione relativa al foro dinanzi al quale devono essere proposte le azioni inibitorie esercitate da tali organizzazioni.
51.
In secondo luogo, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che «il sistema di tutela istituito dalla direttiva [93/13] è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione» ( 30 ). Se è pur vero che si può agevolmente ammettere che la tutela dei diritti dei consumatori quale strutturata nel diritto dell’Unione richiede il riconoscimento di un foro preferenziale per il consumatore — alla luce di quanto è riconosciuto in ambito transfrontaliero ( 31 ) —, costituirebbe un passo supplementare imporre agli Stati membri di estendere il beneficio di tale foro preferenziale alle organizzazioni di tutela dei consumatori ( 32 ).
52.
Nel contempo, senza negare l’importanza fondamentale della loro azione, né il ruolo essenziale che esse devono poter svolgere per raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori in seno all’Unione ( 33 ), occorre ammettere che il procedimento che vede opposta una tale associazione a un professionista non presenta affatto il medesimo grado di squilibrio in precedenza evocato. L’azione inibitoria non è un’azione contrattuale ( 34 ).
53.
Il governo spagnolo e la Commissione si sono sforzati — a mio avviso, in maniera circostanziata — di spiegare siffatta distinzione richiamando le norme di competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001. In tale ambito, essi hanno dunque sostenuto che la Corte ha respinto la tesi secondo cui le regole di competenza speciali previste per le azioni proposte dai consumatori parti di un contratto transfrontaliero concluso con un professionista devono applicarsi, per analogia, alle azioni proposte dalle associazioni di tutela dei consumatori ( 35 ).
54.
Vero è che, nell’ambito della direttiva 93/13, la Corte ha dichiarato abusiva una clausola contrattuale non negoziata che, in caso di controversia relativa al contratto, attribuiva sistematicamente la competenza al giudice del luogo in cui si trova la sede del professionista ( 36 ). Tuttavia, ciò non significa che, allorché tale competenza è attribuita dal legislatore nazionale — al di fuori di qualsiasi ambito contrattuale — e per quanto riguarda le azioni inibitorie proposte dalle associazioni di tutela dei consumatori, essa sia necessariamente contraria all’obiettivo di tutela dei consumatori o leda ancora il principio di effettività.
55.
Un siffatto approccio, che varia in funzione dell’azione, secondo che essa sia contrattuale oppure riguardi illeciti civili dolosi o colposi, appare confermato dalle citate direttive 98/27 e 2009/22, secondo le quali i giudici dello Stato membro in cui si trova il domicilio o la sede del convenuto ( 37 ) sono competenti a conoscere delle azioni inibitorie proposte, in caso di violazione intracomunitaria della normativa dell’Unione relativa alla tutela dei consumatori, dalle associazioni di tutela dei consumatori, o ad esse assimilate, di altri Stati membri.
56.
Inoltre, l’ACICL può decidere sia, con un certo sforzo economico, di rivolgersi, nonostante tutto, al giudice territorialmente competente, sia, come sostenuto dalla Commissione, di informare del comportamento asseritamente abusivo un’associazione in grado di stare in giudizio nella provincia di Barcellona. In ogni caso, oltre al fatto che un mezzo di ricorso è concretamente posto a disposizione dell’ACICL, quest’ultima può altresì continuare a offrire la propria assistenza ai consumatori nell’ambito delle loro azioni contrattuali individuali esercitate dinanzi ai giudici della comunità autonoma di Castilla y León.
57.
Concluderò ricordando che, per valutare il rispetto del principio di effettività, e come richiesto dalla giurisprudenza della Corte ( 38 ), occorre tener conto dell’intero procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari giudici nazionali. Orbene, le precisazioni fornite dal governo spagnolo nelle sue memorie per quanto riguarda il trattamento processuale delle azioni inibitorie proposte dalle organizzazioni di tutela dei consumatori, come l’esonero di garanzia o l’imprescrittibilità di dette azioni, unitamente alla giustificazione addotta secondo cui tale norma di competenza persegue il duplice obiettivo di evitare decisioni giurisdizionali contraddittorie ( 39 ) e di facilitare l’esecuzione, da parte del professionista, dell’emananda sentenza ( 40 ), mi persuadono del fatto che la normativa controversa nel procedimento principale non rende né praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti che le organizzazioni interessate traggono dal diritto dell’Unione, in generale, e dalla direttiva 93/13, in particolare.
V – Conclusione
58.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dall’Audiencia Provincial de Salamanca come segue:
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di effettività, considerato unitamente all’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, non osta, nell’ambito del procedimento principale, a una norma processuale nazionale secondo cui una decisione con cui è dichiarata l’incompetenza territoriale della giurisdizione adita, nell’ambito di un’azione inibitoria proposta da un’associazione di tutela dei consumatori, non è impugnabile se, peraltro, dall’esame del diritto nazionale emerge che un mezzo di ricorso è effettivamente a disposizione di detta associazione per far valere la sua azione nel merito.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 95, pag. 29.
( 3 ) In vigore sino al 22 luglio 2014.
( 4 ) V. articolo 53 della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General de Defensa de Consumidores y Usarios; in prosieguo: la «LGDCU»).
( 5 ) V. articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC. In caso contrario, la controversia sarà dunque transfrontaliera e il giudice competente sarà determinato applicando le norme di competenza di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
( 6 ) V. articolo 52, paragrafo 1, punto 16, della LEC.
( 7 ) V. articolo 54, paragrafo 1, lettera b), della LGDCU.
( 8 ) V. articolo 67, paragrafo 1, della LEC.
( 9 ) In proposito, occorre osservare che il commercio elettronico è un settore in cui l’azione dell’Unione europea mira altresì a conferire un elevato livello di tutela dei consumatori, come conferma il grado di attenzione alla direttiva 93/13 dimostrato dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1). V., in particolare, l’undicesimo considerando e l’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva.
( 10 ) V., ex plurimis, sentenza del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) Ibidem, punto 41 e giurisprudenza ivi citata.
( 12 ) Ibidem, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
( 13 ) Ibidem, punto 44 e giurisprudenza ivi citata.
( 14 ) Ibidem, punto 45 e giurisprudenza ivi citata.
( 15 ) Ibidem, punto 46 e giurisprudenza ivi citata.
( 16 ) Sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, Racc. pag. I-2271, punti 40 e 41).
( 17 ) V., per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte.
( 18 ) V., per esempio, sentenza del Tribunale del 4 settembre 2008, Gualtieri/Commissione (T‑413/06 P, Racc. FP pagg. I‑B-1-35 e II-B-1-253, punto 27).
( 19 ) GU L 166, pag. 51.
( 20 ) GU L 110, pag. 30.
( 21 ) Firmata a Strasburgo il 22 novembre 1984 ed entrata in vigore il 1o novembre 1988.
( 22 ) V. articolo 2 di detto protocollo n. 7.
( 23 ) Occorre al riguardo rilevare che la dichiarazione di incompetenza territoriale del Juzgado de Primera Instancia n. 4 y lo Mercantil de Salamanca è stata resa dopo aver sentito le parti in merito a tale questione.
( 24 ) Al contrario, in tali circostanze entrano in gioco meccanismi diretti a compensare, se possibile, l’incapacità economica dell’attore (come il patrocinio gratuito, l’esonero dalle spese, ecc.), ma non è mai la struttura stessa dei mezzi di ricorso ad essere determinata o adattata in funzione di detta capacità. L’imperativo della prevedibilità dei mezzi di ricorso impone stabilità assoluta delle norme di competenza e di quelle processuali. Da questo dipende anche la garanzia dei diritti del convenuto.
( 25 ) Sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (C-430/93 e C-431/93, Racc. pag. I-4705, punto 19); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (C‑222/05 fino a C-225/05, Racc. pag. I-4233, punto 33), nonché, nello stesso senso, del 20 maggio 2010, Scott e Kimberly Clark (C-210/09, Racc. pag. I-4613, punto 24).
( 26 ) Sentenza del 27 giugno 2013, Di Donna (C‑492/11, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) V. sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco (C-225/02, Racc. pag. I-523, punti 27 e 28).
( 28 ) Ventitreesimo considerando della direttiva 93/13.
( 29 ) Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
( 30 ) Sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), e del 26 aprile 2012, Invitel (C‑472/10, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
( 31 ) V. capo II, sezione 4, del regolamento n. 44/2001 e capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).
( 32 ) E ciò nonostante i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 non prevedano nulla in tal senso.
( 33 ) Ruolo che, peraltro, è già stato sottolineato dalla Corte [v. sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941, punto 27), e del 24 gennaio 2002, Commissione/Italia (C-372/99, Racc. pag. I-819, punto 14)].
( 34 ) Sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel (C-167/00, Racc. pag. I-8111, punti 38 e 39).
( 35 ) Sentenza Henkel, cit., punto 33.
( 36 ) Sentenza Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, cit., punto 24.
( 37 ) V. articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/27 e articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/22.
( 38 ) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
( 39 ) E ciò a motivo della valenza degli effetti della sentenza pronunciata a seguito di un’azione inibitoria, contrariamente agli effetti inter partes della sentenza pronunciata a seguito di un’azione contrattuale intentata da un consumatore.
( 40 ) A motivo della vicinanza geografica tra il professionista e le autorità competenti per verificare l’esecuzione della decisione giudiziaria e garantirne, eventualmente, l’esecuzione forzata.
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