CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 30 gennaio 2014 ( 1 )
Causa C‑475/12
UPC DTH Sàrl
contro
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fövárosi Törvényszék (Ungheria)]
«Quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — Libera prestazione dei servizi — Competenza in materia di controllo sui servizi transfrontalieri — Registrazione — Obbligo di stabilimento»
I – Introduzione
1.
A seguito della riorganizzazione delle attività di un gruppo internazionale, è la controllata lussemburghese di tale gruppo, e non più la controllata ungherese, a offrire agli spettatori ungheresi l’accesso tramite satellite a determinati programmi televisivi. A fronte delle contestazioni sollevate dagli abbonati ungheresi, l’autorità pubblica per la comunicazione elettronica di tale Stato discute con la suddetta impresa lussemburghese se, nonostante la ristrutturazione, l’autorità ungherese sia autorizzata a compiere determinate operazioni di controllo.
2.
La competenza delle autorità di regolamentazione ungheresi sussisterebbe, in particolare, nell’ipotesi in cui l’offerta dell’azienda lussemburghese costituisse un servizio di comunicazione elettronica ai sensi del nuovo quadro normativo sui servizi e sulle reti di comunicazione elettronica (in prosieguo: il «NQN»). Tuttavia, il NQN non è diretto primariamente a garantire la tutela dei consumatori, oggetto di controversia nel procedimento principale, ma a ripartire risorse carenti, quali ad esempio le frequenze, e ad amministrare le reti di comunicazione in particolare dal punto di vista del diritto della concorrenza. Appare quindi opportuno procedere parimenti ad un esame dei controlli alla luce della libera prestazione dei servizi, la quale impone, peraltro, una precisa delimitazione rispetto alle disposizioni del NQN.
II – Contesto normativo
3.
Il NQN è composto, oltre che dalla direttiva quadro ( 2 ), dalla direttiva autorizzazioni ( 3 ), dalla direttiva accesso ( 4 ), dalla direttiva servizio universale ( 5 ) e dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ( 6 ). Quest’ultima, tuttavia, non rileva ai fini della presente fattispecie.
A – La direttiva quadro
4.
Il considerando 10 della direttiva quadro precisa che possono coesistere servizi regolamentati e servizi non regolamentati:
«(...) La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete».
5.
L’articolo 1 della direttiva quadro stabilisce l’oggetto della disciplina dettata da tale direttiva e dal NQN:
«1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati (...); definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
2. (…)
3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva».
6.
All’articolo 2 della direttiva quadro sono definiti, in particolare, le reti e i servizi di comunicazione elettronica e i sistemi di accesso condizionato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
“reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
(…)
c)
“servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [ ( 7 )] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
(…)
e bis)
“servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;
f)
“sistema di accesso condizionato”, qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale».
B – Direttiva autorizzazioni
7.
Il considerando 20 della direttiva autorizzazioni contiene una precisazione per quanto attiene alla coesistenza di diverse attività in capo ad una singola impresa:
«La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un’offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l’elenco di condizioni di cui all’allegato alla presente direttiva».
8.
L’articolo 3 della direttiva autorizzazioni disciplina i presupposti della fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica:
«1. (…)
2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.
Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività».
9.
L’autorizzazione generale citata nell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni può, a norma dell’articolo 6, essere assoggettata alle condizioni indicate nell’allegato. Il punto 8 dell’allegato cita le norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche.
C – Direttiva servizio universale
10.
Come emerge dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva servizio universale, restano impregiudicate le altre disposizioni in materia di tutela dei consumatori: «Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario».
D – Direttiva 2009/140
11.
Il considerando 5 della direttiva di modifica 2009/140 riassume l’obiettivo del NQN:
«Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile».
III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
12.
L’UPC DTH è una società commerciale registrata in Lussemburgo che si occupa della commercializzazione di bouquet di servizi che includono servizi di diffusione di programmi radiofonici o audiovisivi. In tale contesto, la ricorrente eroga, a partire dal Lussemburgo, servizi ad abbonati residenti in altri Stati membri, in particolare in Ungheria.
13.
La trasmissione dei programmi prodotti da soggetti terzi avviene via satellite. Dalle osservazioni delle parti si evince che l’UPC DTH non è proprietaria degli impianti satellitari, ma si avvale dei servizi di terzi. L’UPC DTH non effettua, inoltre, nessun controllo editoriale sui programmi. Il corrispettivo fatturato per il servizio comprende sia i costi di trasmissione sia l’importo corrisposto agli enti radiotelevisivi e agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere.
14.
In una prima fase, dal 2000, il servizio di cui trattasi era stato fornito in Ungheria da una società consorella locale dell’UPC DTH. Nel 2010 il suddetto servizio è stato trasferito in capo all’UPC DTH che, da quel momento, ne cura l’erogazione insieme ai corrispondenti servizi per la Repubblica ceca e per la Repubblica slovacca.
15.
L’UPC DTH e il vicepresidente della Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (autorità di regolamentazione statale ungherese dei media e delle comunicazioni) discutono se, nell’ambito di un procedimento di vigilanza del mercato, tale società sia tenuta a mettere a disposizione la documentazione e gli altri dati contenuti nei suoi registri in merito ai rapporti contrattuali in essere con un determinato abbonato.
16.
L’UPC DTH si richiama al fatto che l’autorità lussemburghese competente, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR, ente di regolamentazione del Lussemburgo), avrebbe rilasciato una dichiarazione formale secondo cui i servizi resi dalla ricorrente sarebbero soggetti alla giurisdizione lussemburghese e che, in base al diritto lussemburghese, la prestazione resa dalla ricorrente non andrebbe qualificata come servizio di comunicazione elettronica.
17.
La controversia è pendente dinanzi al Fövárosi Törvényszék, Tribunale della capitale, che ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti sei questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che si deve qualificare come servizio di comunicazione elettronica il servizio per il quale il relativo prestatore fornisca, a titolo oneroso, un accesso condizionato ad un bouquet trasmesso via satellite, comprendente servizi di diffusione radiofonica e televisiva.
2)
Se il Trattato [FUE] debba essere interpretato nel senso che al servizio descritto nella prima questione risulta applicabile il principio della libera prestazione di servizi tra gli Stati membri, nei limiti in cui si tratti di un servizio prestato a partire dal Lussemburgo verso l’Ungheria.
3)
Se il Trattato [FUE] debba essere interpretato nel senso che, nel caso del servizio descritto nella prima questione, il paese di destinazione al quale è diretto il servizio è legittimato a limitare la prestazione di questo tipo di servizi mediante la previsione dell’obbligatoria registrazione del servizio nello Stato membro e dell’istituzione di una sede secondaria o di un’entità giuridica autonoma, insistendo sul fatto che servizi di questo genere possono essere prestati soltanto previa costituzione di una sede secondaria o di un’entità giuridica autonoma.
4)
Se il Trattato [FUE] debba essere interpretato nel senso che i procedimenti amministrativi relativi ai servizi descritti nella prima questione, indipendentemente dallo Stato membro in cui operi o sia registrata l’impresa fornitrice del servizio, rientrano nella giurisdizione dello Stato membro in cui sia prestato il servizio.
5)
Se l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che il servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica ovvero se si tratti di un sistema di accesso condizionato fornito mediante ricorso ad un sistema di accesso quale definito all’articolo 2, lettera f), di [detta] direttiva.
6)
Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, se le pertinenti disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il prestatore del servizio descritto nella prima questione deve essere qualificato come prestatore di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della normativa [dell’Unione]».
18.
L’UPC DTH s.a.r.l., autorità di regolamentazione statale ungherese dei media e delle comunicazioni (in prosieguo: l’«autorità ungherese di regolamentazione»), insieme all’Ungheria, al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Lituania, al Regno dei Paesi Bassi, alla Romania, alla Repubblica slovacca e alla Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza del 20 novembre 2013 hanno preso parte l’UPC DTH, l’autorità ungherese di regolamentazione, l’Ungheria, la Repubblica ceca e la Commissione.
IV – Analisi
19.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è volta a chiarire se l’autorità ungherese di regolamentazione possa vigilare sull’attività dell’UPC DTH. A tal fine, le questioni proposte possono essere ricondotte a due temi: la prima, la quinta e la sesta questione del giudice del rinvio riguardano essenzialmente il fatto se l’attività dell’UPC DTH rientri, quale «servizio di comunicazione elettronica», nel campo di applicazione del NQN e, quindi, nel nuovo quadro normativo sui servizi di comunicazione elettronica (in proposito, sub A). La seconda, la terza e la quarta questione vertono, invece, sul fatto se la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE osti a un controllo dell’UPC DTH da parte delle autorità ungheresi (in proposito, sub B).
20.
Si potrebbe dubitare della necessità di rispondere a entrambe le serie di interrogativi. Il NQN, armonizzando in modo esaustivo taluni aspetti, esclude l’applicazione della libera prestazione dei servizi ( 8 ). Ciò non vale, però, necessariamente per la definizione di servizio di comunicazione elettronica. Se, infatti, uno Stato membro circoscrive la competenza di un’autorità di regolamentazione sulla base della suddetta definizione, ma, relativamente a detti servizi, le attribuisce poteri di controllo che esulano dalla disciplina del NQN, in relazione a tali più ampie competenze può assumere rilievo, nonostante il NQN, la libera prestazione dei servizi.
21.
Nel caso di specie si discute di misure di tal genere. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che l’autorità ungherese di regolamentazione intende esaminare, in particolare, il rapporto tra l’UPC DTH e i suoi abbonati e, quindi, la garanzia della tutela del consumatore. Quest’ultima non è oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte del NQN ( 9 ). Tuttavia, occorre di volta in volta verificare attentamente se la questione considerata non sia già ricompresa nel NQN.
A – Sulla disciplina dei servizi di comunicazione elettronica
22.
La disciplina dei servizi di comunicazione elettronica dettata dal NQN riguarda essenzialmente la trasmissione di segnali elettronici. Posto che i servizi di trasmissione sono stati a lungo oggetto di monopolio statale, il NQN intende, in base al considerando 5 della direttiva 2009/140, ridurre progressivamente le regole ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato per arrivare, infine, a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza.
23.
La direttiva autorizzazioni persegue l’obiettivo della riduzione delle regole ex ante, prevedendo per i fornitori di servizi regimi di autorizzazione relativamente poco rigorosi. Un’autorizzazione non è tuttavia necessariamente sufficiente per l’intera Unione. Ciascuno Stato membro in cui il servizio è offerto può, invece, rilasciare una propria autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
24.
La direttiva autorizzazioni contiene allo stesso tempo talune disposizioni sui diritti d’uso delle frequenze radio, la cui gestione è anch’essa ricompresa nella direttiva quadro.
25.
In base alla direttiva accesso possono, inoltre, essere imposti obblighi particolari a carico delle imprese che dispongano di notevole potere di mercato al fine di permettere anche ad altre imprese di accedere ai rispettivi mercati. Queste disposizioni si fondano sulla dottrina detta delle «infrastrutture essenziali (essential facilities)» oggetto di discussione in relazione al divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE ( 10 ).
26.
La direttiva servizio universale è diretta, da ultimo, a garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a determinati servizi minimi. La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, qui meno rilevante, riguarda, in particolare, taluni requisiti in materia di protezione dei dati specifici per questo settore.
1. Sull’inquadramento del servizio controverso nel NQN per le comunicazioni elettroniche
27.
La prima e la sesta questione sono intese a chiarire se l’UPC DTH offra un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro rientrante nel campo di applicazione del NQN.
28.
Tale definizione ricomprende i servizi forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.
a) Sulla trasmissione di segnali
29.
Il servizio controverso comprende la trasmissione di segnali mediante reti di comunicazione elettronica, ossia una trasmissione via satellite. I sistemi di trasmissione e le altre risorse che consentono di trasmettere segnali mediante reti satellitari sono, a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva quadro, «reti di comunicazione elettronica». Le reti di diffusione dei programmi sonori e televisivi sono espressamente citate all’interno di tale definizione.
30.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’UPC DTH, il fatto che la trasmissione satellitare di cui trattasi sia opera di terzi non mette in discussione tale qualificazione del servizio. L’UPC DTH non si limita, infatti, a consentire l’accesso al suo servizio attraverso una rete indipendente rispetto a tale servizio, ad esempio mediante Internet o la rete telefonica, ma provvede, anzitutto, affinché la suddetta trasmissione abbia luogo e fa sì che gli abbonati in Ungheria vi abbiano accesso.
31.
L’accesso da parte degli utenti in Ungheria è dirimente al fine di stabilire se occorra disciplinare in tale Stato membro il servizio ai sensi del NQN. Negli Stati membri in cui il segnale via satellite è ricevibile, ma, in mancanza dell’offerta dell’UPC DTH, non può essere decodificato, non risulta necessario prevedere una regolamentazione. Non è quindi l’operatore satellitare, ma tutt’al più l’UPC DTH, il corretto destinatario delle misure di regolamentazione in base al NQN.
b) Sull’offerta di contenuti
32.
È altresì pacifico che il servizio a pagamento offerto dall’UPC DTH non comprende nessun controllo editoriale sui programmi diffusi.
33.
Il servizio dell’UPC DTH sembra invece consistere, prima facie, nell’offerta di contenuti. Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, non si tratterebbe quindi di un servizio di comunicazione elettronica.
34.
Nell’ambito di una recente causa, vertente sulla trasmissione via cavo di un bouquet di programmi, la Corte ha tuttavia affrontato la suddetta questione in relazione a un servizio analogo offerto dalla società consorella olandese dell’UPC DTH, rilevando che le direttive pertinenti, in particolare la direttiva quadro e la direttiva sui servizi di media audiovisivi, vertente sui contenuti ( 11 ), stabiliscono una distinzione chiara tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale – sicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri –, senza fare riferimento né agli utenti dei servizi forniti né alla struttura dei costi di trasmissione loro fatturati ( 12 ).
35.
Ai fini dell’esclusione di un servizio dalla definizione di servizio di comunicazione elettronica non rileva, quindi, se esso abbia ad oggetto l’offerta di contenuti, bensì se esso comprenda la loro produzione e/o un controllo editoriale su di essi. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nella specie.
c) Sull’aspetto centrale del servizio
36.
Si potrebbe peraltro trattare di un servizio escluso dal campo di applicazione del NQN per il fatto di non consistere interamente o prevalentemente nell’attività di trasmissione. Come osserva l’UPC DTH, la trasmissione è, infatti, soltanto uno degli elementi che caratterizzano il servizio.
37.
Anche questo aspetto è stato tuttavia tematizzato nella già citata sentenza sulla società consorella olandese dell’UPC DTH, secondo cui è irrilevante che i clienti sottoscrivano un abbonamento per accedere a determinati contenuti ( 13 ) e non siano quindi motivati dall’accesso a un determinato sistema di trasmissione. Un servizio di tal genere dovrebbe, invece, rientrare nel campo di applicazione del NQN almeno nei limiti in cui esso ricomprende una trasmissione ( 14 ).
38.
La Corte motiva la propria conclusione, segnatamente, sulla base del rilievo che qualsiasi diversa interpretazione ridurrebbe in maniera considerevole la portata del NQN, pregiudicherebbe l’effetto utile delle disposizioni in esso contenute e comprometterebbe, di conseguenza, la realizzazione degli obiettivi che tale quadro persegue. Infatti, come emerge dal considerando 27 della direttiva quadro e dal considerando 5 della direttiva 2009/140, poiché la finalità stessa del NQN è la creazione di un vero e proprio mercato interno delle comunicazioni elettroniche, nell’ambito del quale queste ultime devono, in definitiva, essere disciplinate dal solo diritto della concorrenza, l’esclusione dell’offerta via cavo di un bouquet di programmi dal suo ambito di applicazione, con il pretesto che essa non si limita a trasmettere segnali, priverebbe quest’ultimo del suo significato ( 15 ).
39.
Tuttavia, dalla combinazione di diversi servizi non discende che tutti i loro elementi ricadano nella disciplina del NQN. Come affermato, invece, al considerando 20 della direttiva autorizzazioni, al fornitore o al distributore di contenuti possono essere imposti obblighi conformemente ad altre disposizioni, senza che ciò incida sulle condizioni del NQN ( 16 ).
40.
Occorre quindi rispondere alla prima e alla sesta questione nel senso che i servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, sono servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro nei limiti in cui abbiano ad oggetto la trasmissione di segnali mediante reti di comunicazione elettroniche. I fornitori di tali servizi devono essere, quindi, qualificati come prestatori di servizi di comunicazione elettronica.
2. Sull’inquadramento quale sistema di accesso condizionato
41.
La quinta questione è volta a stabilire se i servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, debbano essere qualificati come servizio di comunicazione elettronica o come sistema di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva quadro.
42.
È evidente che il servizio offerto dall’UPC DTH comprende un sistema di accesso condizionato. L’articolo 2, lettera f), della direttiva quadro definisce un sistema di tal genere come qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale. L’accesso al bouquet di programmi criptati proposto dall’UPC DTH è strutturato proprio in tal modo.
43.
La questione sembra, tuttavia, fondarsi sul presupposto per cui un servizio di comunicazione elettronica e un sistema di accesso condizionato si escludono a vicenda. In base ad esso, le disposizioni sui servizi di comunicazione elettronica non troverebbero applicazione nel caso in cui si trattasse di un sistema di accesso condizionato.
44.
Un tale presupposto sarebbe però errato. È vero che esistono disposizioni specifiche per i sistemi di accesso condizionati. Accanto alla direttiva sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ( 17 ), occorre citare anche l’articolo 6 e l’allegato I della direttiva accesso. Quando un sistema di accesso condizionato è proposto separatamente da un servizio di comunicazione, esso è disciplinato unicamente dalle suddette disposizioni.
45.
A norma della definizione di cui all’articolo 2, lettera e bis), della direttiva quadro, una simile autonoma offerta è diretta a far sì che il destinatario del servizio, che a sua volta offre un servizio di comunicazione, impieghi il sistema quale servizio correlato. Si tratta infatti, in base ad essa, di un servizio correlato a un servizio di comunicazione elettronica che permette e/o supporta la fornitura di servizi attraverso tale servizio, o è potenzialmente in grado di farlo.
46.
La disciplina di un servizio di comunicazione elettronica non osta tuttavia a una sua combinazione con un sistema di accesso condizionato. Il fatto che un servizio sia supportato o reso possibile da un altro servizio non comporta, infatti, che il primo debba essere qualificato come il secondo. Il secondo servizio è, invece, parte del primo.
47.
Occorre quindi rispondere alla quinta questione nel senso che i servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, possono ricomprendere sistemi di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, lettere e bis) ed f), della direttiva quadro senza che essi debbano essere peraltro considerati, per tale motivo, complessivamente sistemi di tal genere.
B – Sulla libera prestazione dei servizi
48.
La seconda, la terza e la quarta questione riguardano l’applicazione della libera prestazione dei servizi. Occorre anzitutto acclarare se il servizio controverso rientri nel campo di applicazione della libera prestazione dei servizi, nei limiti in cui esso viene reso a partire dal Lussemburgo nel territorio ungherese (in proposito, sub 1). Occorre poi verificare se tale libertà osti al fatto che le autorità dello Stato ricevente avviino procedimenti amministrativi in relazione a tale servizio (in proposito, sub 2), e se tale Stato possa esigere una registrazione [in proposito, sub 3, lettera b)] e/o l’istituzione di una sede secondaria sul proprio territorio [in proposito, sub 3, lettera c)].
1. Sull’applicabilità della libera prestazione dei servizi
49.
L’emissione di messaggi televisivi è soggetta, al pari della loro trasmissione, alle norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano la prestazione dei servizi ( 18 ). È inoltre pacifico che il procedimento principale riguarda l’offerta di un servizio siffatto da parte di un’impresa stabilita in Lussemburgo nei confronti di persone residenti in Ungheria.
50.
Il fatto che l’UPC DTH non offra servizi analoghi nel suo Stato membro di stabilimento non osta all’applicazione della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE. Infatti, il diritto riconosciuto, in forza della citata disposizione, a un operatore economico stabilito in uno Stato membro di fornire servizi in un altro Stato membro non è subordinato alla condizione che tale operatore offra simili servizi anche nello Stato membro in cui egli è stabilito. Al riguardo, l’articolo 56 TFUE esige soltanto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario ( 19 ).
51.
L’armonizzazione compiuta dal NQN potrebbe tuttavia escludere un esame alla luce della libera prestazione dei servizi [in proposito, sub lettera a)]. È stato inoltre sostenuto che il richiamo alla libera prestazione dei servizi sarebbe abusivo [in proposito, sub lettera b)].
a) Sull’armonizzazione
52.
Secondo una giurisprudenza consolidata, qualsiasi misura nazionale in un settore che costituisce oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata non in rapporto alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione ( 20 ).
53.
La Corte ritiene di conseguenza che il NQN dia attuazione alla libera prestazione dei servizi nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ( 21 ), cosicché trovano applicazione soltanto le disposizioni del NQN ( 22 ). Ciò vale, nel settore delle trasmissioni televisive, per la concessione di autorizzazioni alla trasmissione e per l’assegnazione di frequenze di trasmissione ( 23 ). Il NQN non mira però ad armonizzare in modo esaustivo tutte le disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica. A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva quadro, restano invece salve le misure adottate dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione per perseguire obiettivi di interesse generale.
54.
La domanda di pronuncia pregiudiziale contiene soltanto alcuni accenni a tal proposito, ma in particolare le osservazioni dell’autorità ungherese di regolamentazione indicano come il procedimento principale verta in primis sul rapporto tra l’UPC DTH e i suoi abbonati e, di conseguenza, sulla tutela dei consumatori.
55.
Le direttive quadro e servizio universale non prevedono però una completa armonizzazione degli aspetti relativi alla protezione dei consumatori. Infatti, l’articolo 20 della direttiva servizio universale, relativo ai contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, trova applicazione in base all’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva, fatte salve le norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori e le relative norme nazionali in conformità del diritto dell’Unione ( 24 ).
56.
Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione neppure dalla circostanza che l’autorizzazione generale prevista nella direttiva autorizzazioni per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e del punto 8 dell’allegato di detta direttiva può essere collegata, in particolare, con norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche. Spetta infatti agli Stati membri, nel rispetto delle indicazioni generali del diritto dell’Unione, stabilire il contenuto di tali disposizioni specifiche in materia di tutela dei consumatori.
57.
Nel caso di specie non trovano pertanto applicazione (soltanto) le disposizioni del NQN. La libera circolazione dei servizi trova, quindi, applicazione, salvo che i giudici nazionali riconoscano l’applicabilità di altre norme di diritto derivato, ad esempio la direttiva sulle pratiche commerciali sleali ( 25 ), che disciplina anch’essa in modo esaustivo taluni aspetti ( 26 ).
b) Sul ricorso abusivo alla libera prestazione dei servizi
58.
La Repubblica ceca sostiene, tuttavia, che l’UPC DTH non potrebbe avvalersi della libera circolazione dei servizi, poiché essa sarebbe stabilita in Lussemburgo solo al fine di offrire servizi in altri Stati membri. Si tratterebbe, quindi, di un ricorso abusivo alla libera prestazione dei servizi.
59.
Va riconosciuto che uno Stato membro è legittimato ad adottare misure atte a impedire che, avvalendosi delle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all’applicazione della propria legge nazionale. Gli interessati non possono neppure avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme del diritto dell’Unione ( 27 ).
60.
Tuttavia, l’esercizio di una libertà fondamentale con l’obiettivo di fruire di una legislazione più vantaggiosa di un altro Stato membro non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà ( 28 ).
61.
Anche ove si accertasse che il trasferimento del servizio controverso dalla società ungherese all’UPC DTH era volto unicamente a sottrarre abusivamente tale servizio all’applicazione della normativa ungherese, ciò non potrebbe escludere l’applicazione della libera prestazione dei servizi. La questione della sua applicabilità è, infatti, distinta da quella di stabilire se uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che, avvalendosi delle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all’applicazione della propria legge nazionale ( 29 ).
62.
Nessun elemento indica, pertanto, che la sussistenza di un abuso escluda l’applicazione della libera prestazione dei servizi. Eventuali misure atte a sventare gli abusi dovrebbero piuttosto essere esaminate al fine di verificare se integrino una limitazione alla libera prestazione dei servizi e, se del caso, se siano giustificate.
c) Conclusione interlocutoria
63.
Le disposizioni nazionali relative ai servizi prestati a partire dal Lussemburgo nel territorio ungherese per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, sono quindi soggette alla libera circolazione dei servizi a norma dell’articolo 56 TFUE nella misura in cui né il NQN, né altre disposizioni di diritto derivato ne disciplinino l’oggetto in modo esaustivo.
2. Sul potere di controllo delle autorità ungheresi
64.
La questione vertente sulla competenza delle autorità ungheresi è volta a stabilire se la libera prestazione dei servizi ammetta che le autorità dello Stato ricevente esercitino un controllo sui servizi. A tal fine occorre esaminare anzitutto se un simile controllo limiti la libera prestazione dei servizi e, eventualmente, esaminare poi se una tale limitazione sia giustificata.
65.
Anche a tal proposito si deve ricordare che la competenza delle autorità nazionali in caso di un’armonizzazione esaustiva da parte del diritto derivato non deve essere valutata in rapporto alla libera prestazione dei servizi ( 30 ). È vero che il NQN non disciplina le prescrizioni sostanziali in materia di tutela dei consumatori nel settore della comunicazione elettronica, ma gli Stati membri possono, a norma dell’articolo 6 e del punto 8 dell’allegato della direttiva autorizzazioni, collegare un’autorizzazione generale di tali servizi a disposizioni relative alla tutela dei consumatori riferite specificamente alla comunicazione elettronica. Il controllo di tali prescrizioni compete, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva in parola, alle autorità nazionali di regolamentazione.
66.
La libera prestazione dei servizi continua quindi a trovare applicazione solo laddove la competenza a esercitare i controlli non derivi già dal NQN o da altre disposizioni di diritto derivato. Spetta ai giudici nazionali stabilire in che misura ciò si verifichi.
67.
Nel caso in cui la controversa competenza ad effettuare i controlli non sia disciplinata già nel diritto derivato dell’Unione, occorre considerare che l’articolo 56 TFUE impone di eliminare qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi ( 31 ).
68.
Ogni controllo delle prestazioni è idoneo a ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore. Tuttavia, nel caso di specie, nello Stato di stabilimento del prestatore non vengono erogate prestazioni equiparabili. L’UPC DTH non offre, infatti, in Lussemburgo nessun accesso al bouquet di programmi.
69.
È tuttavia pacifico che le limitazioni della libera prestazione dei servizi necessitano di una giustificazione anche in tali situazioni ( 32 ). La mancanza di una tale attività di servizio a livello interno può senz’altro assumere significato nel verificare la sussistenza di una giustificazione siffatta. L’idea secondo cui, in linea di principio, non occorre ripetere nello Stato destinatario i controlli compiuti nello Stato di origine ( 33 ) può far presa solo quando nello Stato di origine è stato compiuto un qualche controllo.
70.
Ciò non incide, tuttavia, sulla nozione di limitazione. Essa ricomprende dunque anche tutte le misure idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro nel caso in cui il suddetto prestatore non fornisca servizi equiparabili nel suo Stato di stabilimento. Ne consegue che il controllo compiuto dalle autorità ungheresi sul servizio dell’UPC DTH integra una restrizione.
71.
Una siffatta restrizione della libera prestazione dei servizi può tuttavia essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, qualora si applichi a tutte le persone o imprese esercenti un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, purché sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo, e nei limiti in cui tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito ( 34 ).
72.
Nel caso di specie nessun elemento indica che l’UPC DTH sia soggetta a controlli diversi rispetto ai prestatori di servizi nazionali.
73.
Nei limiti in cui i controlli mirano all’attuazione della tutela dei consumatori, occorre osservare che si tratta di un obiettivo che rientra tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi ( 35 ).
74.
Benché talune forme di controllo possano essere sproporzionate, non risulta che ciò valga già per la mera competenza delle autorità dello Stato ospitante a controllare il servizio controverso. Una tale competenza è, in linea di principio, idonea a promuovere la tutela dei consumatori. Posto che non risulta che siano stati compiuti controlli analoghi nello Stato di provenienza, essa può anche essere considerata necessaria nell’ambito del margine di apprezzamento che compete allo Stato membro ospitante. Non si può neppure sostenere che il contributo di una simile competenza non sia proporzionato agli svantaggi che essa comporta.
75.
Tale risultato è peraltro in linea con la valutazione compiuta dal legislatore dell’Unione in sede di emanazione della direttiva autorizzazioni che, anche ipotizzando che non sia applicabile ai concreti controlli, prevede in capo allo Stato destinatario una competenza siffatta ad esercitare i controlli in relazione alle condizioni apposte all’autorizzazione generale.
76.
La decisione della Corte conferma, inoltre, che uno Stato membro può legittimamente equiparare a un ente radiotelevisivo nazionale un ente radiofonico e televisivo stabilito in un altro Stato membro allo scopo di realizzare prestazioni dei servizi dirette verso il suo territorio, in quanto tale misura mira ad impedire che, avvalendosi delle libertà garantite dal Trattato, gli enti che si stabiliscano in un altro Stato membro possano illegittimamente sottrarsi agli obblighi posti dalla normativa nazionale, nella specie quelli relativi al contenuto pluralistico e non commerciale dei programmi ( 36 ).
77.
Nella misura in cui la competenza non è già disciplinata dal diritto derivato dell’Unione, l’articolo 56 TFUE non impedisce quindi alle autorità degli Stati membri di avviare procedimenti amministrativi in relazione ai servizi resi a partire da un diverso Stato membro e attraverso i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet di servizi di diffusione radiofonica e televisiva.
3. Sulla necessità di una registrazione e dell’istituzione di una sede secondaria in Ungheria
78.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se la libera prestazione dei servizi osti alla previsione di un obbligo di registrazione di un servizio in Ungheria [in proposito, sub b)] o, addirittura, di istituzione di una sede secondaria [in proposito, sub c)]. Tuttavia, occorre anzitutto esaminare i dubbi in merito alla ricevibilità di tale questione [in proposito, sub a)].
a) Sull’ammissibilità della terza questione
79.
L’Ungheria e le autorità ungheresi di regolamentazione dubitano dell’ammissibilità della questione in esame, poiché il procedimento principale non riguarderebbe né l’aspetto della registrazione né quello della sede secondaria. La questione non sarebbe, quindi, rilevante ai fini della decisione.
80.
Quantomeno la questione della registrazione sembra, in effetti, essere oggetto di un’altra causa che è sfociata in un’ulteriore domanda di pronuncia pregiudiziale con questioni identiche ( 37 ).
81.
Occorre tuttavia ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 38 ).
82.
A seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha chiarito altresì che la risposta alla questione in esame potrebbe rilevare anche ai fini della sua decisione nell’ambito del procedimento principale.
83.
Posto che la Corte non può escludere con certezza che il giudice del rinvio si pronunci, nell’ambito del procedimento principale, anche su tali aspetti del conflitto tra l’UPC DTH e le autorità di regolamentazione, non si può sostenere che la questione non abbia in modo manifesto alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale o che essa sia ipotetica. Occorre quindi rispondere a tale questione. La risposta fornita nell’ambito del procedimento in esame può, inoltre, verosimilmente agevolare la definizione della citata seconda domanda di pronuncia pregiudiziale.
b) Sull’obbligo di registrazione
84.
Per quanto attiene all’obbligo di registrazione del servizio controverso nello Stato membro di destinazione, già dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva autorizzazioni si evince che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono essere obbligati, prima di iniziare la propria attività, a notificare all’autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato determinate informazioni.
85.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni, tali informazioni devono essere sufficienti a tenere un registro; tuttavia, in base all’articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, non può essere imposto all’impresa interessata l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Il terzo periodo chiarisce che dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività.
86.
Rispetto alla registrazione, la previsione di ulteriori requisiti a carico del fornitore di servizi di comunicazione elettronica è così già esclusa dall’articolo 3 della direttiva autorizzazioni. Pertanto, essi non possono essere valutati neppure alla luce della libera prestazione dei servizi.
87.
Ne consegue che le disposizioni nazionali che impongono alle imprese stabilite in altri Stati membri di registrarsi presso un’autorità nazionale ove offrano ai consumatori nazionali servizi di comunicazione elettronica devono essere valutate unicamente alla luce dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni.
c) Sulla necessità di una sede secondaria
88.
La condizione secondo cui un’impresa deve creare un centro di attività stabile o una filiale nello Stato membro in cui venga eseguita la prestazione è direttamente contraria alla libera prestazione dei servizi, dal momento che rende impossibile la prestazione di servizi in questo Stato membro da parte di imprese stabilite in altri Stati membri ( 39 ). Ne consegue che anche tale condizione integra una limitazione alla libera prestazione dei servizi.
89.
Essa è comunque idonea ad agevolare un controllo efficace ( 40 ). Grazie a una sede secondaria sul territorio nazionale, le autorità competenti hanno infatti accesso a informazioni, persone e dati patrimoniali dell’impresa che rende la prestazione.
90.
Tuttavia, l’obbligo di istituire una sede secondaria costituisce una restrizione piuttosto marcata alla libera prestazione dei servizi. Si tratta in un certo qual modo della sua stessa negazione ( 41 ) e rende il suo esercizio praticamente impossibile. Per tale motivo, di norma, la Corte non la ritiene necessaria. Infatti, da un lato, lo Stato destinatario deve tener conto delle condizioni equivalenti previste nello Stato di provenienza ( 42 ) e, dall’altro, esso può esigere dal rispettivo fornitore dei servizi prova del rispetto, nello Stato di provenienza, delle condizioni fondate previste per l’offerta del rispettivo servizio nello Stato destinatario ( 43 ).
91.
Nel caso di specie non risulta che siano necessarie le più ampie possibilità di controllo che una filiale o una controllata in loco offrirebbero. Al contrario: la normativa sul controllo dei contenuti dei programmi televisivi, cioè la direttiva sui servizi di media audiovisivi, muove dal presupposto che una tale sede secondaria non sia in ogni caso necessaria per le emittenti televisive ( 44 ). Pur nel rispetto della tutela dei consumatori, non dovrebbero essere previsti requisiti più gravosi a carico delle imprese che si limitano a trasmettere tali contenuti. L’obbligo di una sede secondaria contrasterebbe, inoltre, quantomeno con gli obiettivi perseguiti dalla più agevole autorizzazione dei servizi di comunicazione elettronica prevista in base al NQN.
92.
L’articolo 56 TFUE osta, quindi, a che i servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, possano essere prestati soltanto attraverso una sede secondaria o un’entità giuridica autonoma nello Stato membro di destinazione.
V – Conclusione
93.
Propongo, pertanto, alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:
1)
I servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, sono servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro nella misura in cui abbiano ad oggetto la trasmissione di segnali mediante reti di comunicazione elettroniche. I fornitori di tali servizi devono essere, quindi, qualificati come prestatori di servizi di comunicazione elettronica.
2)
I servizi per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, possono ricomprendere sistemi di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, lettere e bis) ed f), della direttiva quadro, senza che essi debbano essere peraltro considerati, per tale motivo, complessivamente quali sistemi di tal genere.
3)
Le disposizioni nazionali relative ai servizi prestati a partire dal Lussemburgo nel territorio ungherese per i quali il relativo prestatore garantisce, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, sono soggette alla libera circolazione dei servizi a norma dell’articolo 56 TFUE nei limiti in cui né il nuovo quadro normativo sulla comunicazione elettronica né altre disposizioni di diritto derivato ne disciplinino l’oggetto in modo esaustivo.
4)
Nella misura in cui la competenza non è già disciplinata dal diritto derivato dell’Unione, l’articolo 56 TFUE non impedisce alle autorità degli Stati membri di avviare procedimenti amministrativi in relazione ai servizi resi a partire da un diverso Stato membro e attraverso i quali il relativo prestatore garantisca, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet di servizi di diffusione radiofonica e televisiva.
5)
Le disposizioni nazionali che impongono alle imprese stabilite in altri Stati membri di registrarsi presso un’autorità nazionale qualora offrano ai consumatori nazionali servizi di comunicazione elettronica devono essere valutate unicamente alla luce dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni.
6)
L’articolo 56 TFUE osta a disposizioni nazionali ai sensi delle quali i servizi per i quali il relativo prestatore garantisca, a titolo oneroso, l’accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che include servizi di diffusione radiofonica e televisiva, possono essere prestati soltanto attraverso una sede secondaria o un’entità giuridica autonoma nello Stato membro di destinazione.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GUL 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37).
( 3 ) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37).
( 4 ) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (GU L 108, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 37).
( 5 ) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 11).
( 6 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU L 337, pag. 11).
( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18).
( 8 ) Sentenza del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 (C-380/05, Racc. pag. I-349, punti 73 e 77).
( 9 ) Sentenza dell’11 marzo 2010, Telekomunikacja Polska (C-522/08, Racc. pag. I-2079, punto 29).
( 10 ) V. sentenze del 6 aprile 1995, RTE e ITP/Commissione (C-241/91 P e C-242/91 P, Racc. pag. I-743, punti 52 e segg.); del 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Racc. pag. I-7791, punti 37 e segg.), e del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige (C-52/09, Racc. pag. I-527, punti 60 e segg.).
( 11 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1).
( 12 ) Sentenza del 7 novembre 2013, UPC Nederland (C‑518/11, punto 41).
( 13 ) Sentenza UPC Nederland (cit. alla nota 12, punto 43).
( 14 ) Sentenza UPC Nederland (cit. alla nota 12, punto 44).
( 15 ) Sentenza UPC Nederland (cit. alla nota 12, punto 45).
( 16 ) V. anche considerando 10 della direttiva quadro.
( 17 ) Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998 (GU L 320, pag. 54).
( 18 ) Sentenze del 30 aprile 1974, Sacchi (155/73, Racc. pag. 409, punto 6); del 29 novembre 2001, De Coster (C-17/00, Racc. pag. I-9445, punto 28), e del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (C-250/06, Racc. pag. I-11135, punto 28).
( 19 ) Sentenze del 5 giugno 1997, VT4 (C-56/96, Racc. pag. I-3143, punto 22), e dell’8 settembre 2010, Carmen Media Group (C-46/08, Racc. pag. I-8149, punto 43).
( 20 ) Sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage (C-37/92, Racc. pag. I-4947, punto 9); dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Racc. pag. I-14887, punto 64), e del 18 luglio 2013, Citroën Belux (C‑265/12, punto 31).
( 21 ) Sentenza Centro Europa 7 (cit. alla nota 8, punti 76 e 80).
( 22 ) Sentenza Centro Europa 7 (cit. alla nota 8, punti 73 e 77).
( 23 ) Sentenza Centro Europa 7 (cit. alla nota 8, punto 85).
( 24 ) Sentenza Telekomunikacja Polska (cit. alla nota 9, punto 29).
( 25 ) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22). V., in proposito, sentenza Telekomunikacja Polska (cit. alla nota 9, punti 31 e segg.) e la causa pendente UPC Magyarország (C‑388/13).
( 26 ) Sentenze del 23 aprile 2009, VTB‑VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, Racc. pag. I-2949, punto 52); del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Racc. pag. I-217, punto 41), e Citroën Belux (cit. alla nota 20, punto 20).
( 27 ) Sentenze del 3 dicembre 1974, van Binsbergen (33/74, Racc. pag. 1299, punto 13); del 5 ottobre 1994, TV10 (C-23/93, Racc. pag. I-4795, punto 20); del 9 marzo 1999, Centros (C-212/97, Racc. pag. I-1459, punto 24), e del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux (C-151/04 e C-152/04, Racc. pag. I-11203, punto 45).
( 28 ) Sentenze TV10 (cit. alla nota 27, punto 15); Centros (cit. alla nota 27, punto 27), e del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Racc. pag. I-7995, punto 37).
( 29 ) Sentenze TV10 (cit. alla nota 27, punto 15); Centros (cit. alla nota 27, punto 18), e del 21 febbraio 2013, A (C‑123/11, punti 26 e 27).
( 30 ) V. supra, paragrafo 52.
( 31 ) V., ad esempio, sentenze dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (C-42/07, Racc. pag. I-7633, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata); dell’8 luglio 2010, Sjöberg e Gerdin (C-447/08 e C-448/08, Racc. pag. I-6921, punto 32), nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punto 85).
( 32 ) V. sentenze Carmen Media (cit. alla nota 19, punti 55 e segg.), e TV10 (cit. alla nota 27, punti 17 e segg.).
( 33 ) V. sentenze del 9 marzo 2000, Commissione/Belgio (C-355/98, Racc. pag. I-1221, punti da 35 a 38); del 29 aprile 2004, Commissione/Portogallo (C-171/02, Racc. pag. I-5645, punto 60), e del 17 marzo 2011, Peñarroja Fa (C-372/09 e C-373/09, Racc. pag. I-1785, punto 54).
( 34 ) Sentenza Peñarroja Fa (cit. alla nota 33 e giurisprudenza ivi citata).
( 35 ) Sentenze del 26 febbraio 1991, Commissione/Italia (C-180/89, Fremdenführer, Racc. pag. I-709, punto 20); del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 64), e del 12 settembre 2013, Konstantinides (C‑475/11, punto 51).
( 36 ) Sentenza TV10 (cit. alla nota 27, punto 21).
( 37 ) Causa C‑563/13, UPC DTH (II).
( 38 ) Sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, Racc. pag. I-4921, punto 61); del 7 ottobre 2010, dos Santos Palhota e a. (C-515/08, Racc. pag. I-9133, punto 20), e del 30 maggio 2013, X (C‑651/11, punti 20 e 21).
( 39 ) Sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania (C-546/07, Racc. pag. I-439, punto 39).
( 40 ) V. sentenza del 20 maggio 1992, Ramrath (C-106/91, Racc. pag. I-3351, punto 45).
( 41 ) V. sentenza del 4 dicembre 1986, Commissione/Germania (205/84, Racc. pag. 3755, punto 52), e del 6 giugno 1996, Commissione/Italia (C-101/94, Racc. pag. I-2691, punto 31). V. ancora sentenza van Binsbergen (cit. alla nota 27, punto 11).
( 42 ) Sentenze Commissione/Germania (cit. alla nota 41, punto 47), e dell’11 marzo 2004, Commissione/Francia (C-496/01, Racc. pag. I-2351, punto 71).
( 43 ) Sentenza Commissione/Francia (cit. alla nota 42, punti 70 nonché 72 e segg.).
( 44 ) V. articolo 3 della direttiva sui servizi di media audiovisivi e la sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C-244/10 e C-245/10, Racc. pag. I-8777, punti 35 e 36).
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