CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 21 novembre 2013 (1)
Causa C‑482/12
Peter Macinský
Eva Macinská
contro
Getfin s.r.o.
Financreal s.r.o.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Okresný súd Prešov (Slovacchia)]
«Ricevibilità – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito al consumo – Clausole abusive – Soddisfacimento di un credito garantito ricorrendo alla vendita per asta pubblica di proprietà immobiliare – Possibilità di ricorso giurisdizionale previo ai sensi del diritto nazionale – Principio di effettività – Limitazione degli effetti temporali di una sentenza»
1. La Corte di giustizia è un organo giurisdizionale, il cui scopo è quello di comporre controversie tra le parti sulla base di norme sostanziali e di procedura. Le sue decisioni sono vincolanti ed essa in genere non fornisce pareri puramente consultivi in questioni ipotetiche (2). In siffatto contesto, la causa in esame presenta tutte le caratteristiche di una situazione meramente astratta, in quanto non è chiaro perché la Corte dovrebbe statuire sulla questione deferita. Se le cause difficili danno origine a cattive sentenze, le controversie inesistenti ne creano presumibilmente di pessime.
2. Questo è inopportuno, in quanto la questione di merito sulla quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nella fattispecie non è irrilevante. Infatti, ancora una volta, gli sforzi di rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia si contrappongono al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – segnatamente la tutela dei consumatori.
3. Con la sua richiesta di pronuncia pregiudiziale, l’Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia) chiede indicazioni sulla questione se le norme slovacche, che consentono ad un creditore di esigere il soddisfacimento di un debito mediante una procedura extragiudiziale che prevede l’esecuzione sui beni del debitore dati in garanzia (in prosieguo: la «procedura controversa»), siano compatibili, inter alia, con la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (3).
I – Ambito normativo
A – Diritto dell’Unione europea
4. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
5. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
B – Diritto nazionale
6. Il codice civile della Repubblica di Slovacchia (Občianský zákonník) contiene, inter alia, le seguenti disposizioni concernenti l’esecuzione su un bene dato in garanzia:
«Articolo 151j
1. Se il credito garantito da un diritto reale di garanzia non è rimborsato debitamente e per tempo, il creditore garantito può dare inizio all’esecuzione sul bene dato in garanzia. Nell’ambito dell’esecuzione sul bene dato in garanzia il creditore garantito può soddisfarsi nel modo stabilito nel contratto oppure mediante la vendita del bene costituente la garanzia mediante un’asta secondo la legge speciale, (omissis) oppure mediante la vendita del bene costituente la garanzia secondo le leggi speciali (omissis), ove non sia altrimenti previsto da questo codice o da una legge speciale.
2. Se il credito garantito da un diritto reale di garanzia non è rimborsato debitamente e per tempo, il creditore garantito può soddisfarsi o esigere il soddisfacimento sul bene costituente la garanzia, anche laddove il credito garantito sia prescritto».
Articolo 151m
«1. Il creditore garantito può vendere il bene costituente la garanzia nel modo stabilito nel contratto di costituzione della garanzia, oppure all’asta, non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della notifica a colui che ha prestato la garanzia e al debitore, quando essi non sono la stessa persona, dell’inizio dell’esecuzione sul bene dato in garanzia qualora la legge speciale non disponga altrimenti (omissis).
2. Successivamente alla notifica dell’inizio dell’esecuzione sul bene dato in garanzia, colui che ha prestato la garanzia e il creditore garantito possono convenire che anche prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1 il creditore garantito è autorizzato a vendere il bene costituente la garanzia nel modo convenuto nel contratto di costituzione della garanzia o all’asta.
3. Il creditore garantito che ha dato inizio all’esecuzione sul bene dato in garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito nel modo convenuto nel contratto di costituzione della garanzia, può in qualsiasi momento, nel corso di tale esecuzione, cambiare le modalità di esecuzione e vendere all’asta il bene costituente la garanzia o esigere il soddisfacimento mediante la vendita del bene costituente la garanzia secondo le leggi speciali. Il creditore garantito è tenuto ad informare colui che ha prestato la garanzia riguardo al cambiamento di modalità dell’esecuzione sul bene dato in garanzia».
7. La legge n. 527/2002 Z.z. (Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovol’ných dražbách) sulle vendite all’asta volontarie dispone quanto segue:
«Articolo 17 – Avviso di asta pubblica
1. L’organizzatore dell’asta annuncerà la vendita pubblicando un avviso d’asta (...)
3. Se il bene messo all’asta è un appartamento, una casa [o] un altro edificio, (...), l’organizzatore dell’asta pubblica l’avviso d’asta almeno 30 giorni prima dell’inizio della medesima. Inoltre egli trasmette senza indugio l’avviso d’asta al Ministero ai fini della pubblicazione nella Gazzetta [ufficiale] del commercio (...)
(...)
5. Entro i termini fissati ai precedenti commi da 2 a 4, l’organizzatore dell’asta trasmette l’avviso d’asta alle seguenti persone:
(a) alla persona che ha preso l’iniziativa dell’asta; al debitore del creditore garantito; e, qualora non coincida con il debitore, al proprietario del bene da mettere all’asta (...)
(...)
Articolo 21 – Comportamento non conforme dell’organizzatore e nullità dell’asta
(...)
2. In caso di mancata osservanza di qualsiasi disposizione di questo codice, chiunque sostenga che i suoi diritti sono stati lesi dall’inosservanza può chiedere al giudice l’annullamento dell’asta. Detto diritto si estingue tre mesi dopo l’asta pubblica, salvo il caso in cui l’asta riguardi una casa o un appartamento di proprietà di detta persona e in cui quest’ultima ha la sua residenza ufficiale al momento dell’asta e il motivo posto alla base della domanda di annullamento è la commissione di un reato (...), nel qual caso una domanda di annullamento dell’asta può essere inoltrata dopo la scadenza del citato termine di tre mesi.
(...)
5. Nel caso in cui l’acquirente sia inadempiente o il giudice annulli la vendita, l’asta verrà dichiarata priva di effetti sin dal momento dell’aggiudicazione.
(...)
Articolo 29 - Rilascio dell’oggetto dell’asta
2. Allorché l’oggetto di una vendita all’asta [è un appartamento, una casa o un altro edificio], il precedente proprietario, ai sensi delle condizioni prescritte nell’avviso di asta pubblica e senza indebito ritardo, deve rilasciare l’oggetto dell’asta su presentazione, da parte dell’acquirente nell’asta, di una copia autenticata dell’atto notarile e di un documento di identità (...) ».
II – Fatti, procedimento e questioni deferite
8. I coniugi Peter Macinský e Eva Macinská sono pensionati e vivono insieme a Prešov, Slovacchia. Il 29 aprile 2011, i coniugi Macinskí hanno contratto un mutuo di EUR 5 000 con la Financreal s.r.o., per ripagare diversi prestiti precedenti. A garanzia del prestito, è stato costituito un diritto reale di garanzia sull’appartamento nel quale vivevano i coniugi Macinskí. Ai sensi del contratto di mutuo, il prestito doveva essere rimborsato in 84 rate mensili di EUR 209,52 ciascuna. Dato che i coniugi Macinskí in diverse occasioni non avrebbero versato gli importi mensili, la Financreal ha deciso di agire nei loro confronti.
9. Il 17 ottobre 2011, la Financreal ha ceduto il suo credito nei confronti dei coniugi Macinskí derivante dal mutuo alla Getfin s.r.o., una società di riscossione dei crediti. Con lettera del 26 ottobre 2011 la Getfin chiedeva il pagamento dell’intero importo del credito, il cui ammontare, a dire della Getfin, sarebbe nel frattempo divenuto di EUR 21 057.
10. Con lettera in data 12 novembre 2011, i coniugi Macinskí contestavano la validità del credito e chiedevano alla Financreal di rivedere l’aumento applicato al debito (più del 300% in sei mesi), che consideravano irragionevole.
11. Il 21 novembre 2011, la Getfin citava in giudizio i coniugi Macinskí dinanzi all’Okresný súd Prešov. Contemporaneamente, essa dava mandato alla società Dražby a reality s.r.o. (in prosieguo: la «Dražby»), un’impresa privata, per il recupero extragiudiziale del credito.
12. Il 1° dicembre 2011, la Dražby notificava ai coniugi Macinskí che avrebbe dato inizio al recupero extragiudiziale del credito garantito, mediante la vendita del loro appartamento con la cosiddetta «vendita all’asta volontaria», vale a dire mediante la procedura controversa. Contemporaneamente, i coniugi Macinskí venivano informati che il debito nel frattempo era salito a EUR 22 646.
13. L’11 gennaio 2012 i coniugi Macinskí presentavano con successo all’Okresný súd Prešov una domanda di sospensione dell’esecuzione extragiudiziale del bene dato in garanzia (4).
14. Il 1° febbraio 2012 la Dražby rinunciava al suo proposito di vendita all’asta «volontaria» dell’appartamento dei coniugi Macinskí.
15. Relativamente al procedimento menzionato supra al paragrafo 11, con sentenza del 12 marzo 2012 (contenuta nel fascicolo del procedimento nazionale trasmesso alla Corte), l’Okresný súd Prešov ha ordinato ai coniugi Macinskí di rimborsare alla Getfin unicamente la somma di EUR 4 290,48, considerando moralmente inaccettabile il tasso di interesse specificato nel contratto e, di conseguenza, nullo e privo di effetti il contratto. L’ordinanza di rinvio menziona che la sentenza non è ancora passata in giudicato. Tuttavia, con lettera del 4 settembre 2013, i coniugi Macinskí, in risposta ad un quesito della Corte, hanno affermato che la sentenza era divenuta definitiva. Ciò è stato confermato in udienza dal governo slovacco (5).
16. In relazione al procedimento di sospensione di cui al precedente paragrafo 13, l’Okresný súd Prešov spiega che un’«asta volontaria», ai sensi della legge sulle vendite all’asta volontarie, è un meccanismo per il soddisfacimento extragiudiziale di un credito garantito, a norma del quale nessun giudice o organo giurisdizionale indipendente effettua una valutazione circa la ragionevolezza della procedura, e il termine «volontaria» è un termine legale che si applica anche quando il debitore non dà il suo consenso all’asta pubblica. Inoltre, spiega l’Okresný súd Prešov, una «vendita all’asta volontaria» consente al creditore di stabilire l’ammontare del debito senza una decisione giurisdizionale (6).
17. Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della procedura in esame con la direttiva 93/13, il 27 agosto 2012 l’Okresný súd Prešov disponeva la sospensione del procedimento e il rinvio alla Corte della seguente questione:
«Se la [direttiva 93/13/CEE] debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale il disposto dell’articolo 151j, paragrafo 1, del Codice civile slovacco, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che consente al creditore di esigere l’adempimento di una prestazione derivante da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene dato in garanzia mediante vendita di un bene immobile, malgrado l’opposizione del consumatore e il fatto che la questione sia controversa e senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un organo giurisdizionale o di un altro giudice indipendente».
18. Hanno presentato osservazioni scritte i coniugi Macinskí, i governi slovacco e tedesco, nonché la Commissione. All’udienza, tenutasi l’11 settembre 2013, argomenti orali sono stati svolti dai governi slovacco e tedesco nonché dalla Commissione.
III – Analisi
19. La fattispecie in esame solleva diversi distinti problemi.
20. Anzitutto, alla luce dei fatti sopra descritti, viene messa in discussione la ricevibilità della causa, segnatamente dai governi slovacco e tedesco.
21. In secondo luogo, quanto al merito, il giudice a quo chiede se la procedura di cui trattasi sia compatibile con la direttiva 93/13. I governi slovacco e tedesco propendono per una risposta affermativa, mentre i coniugi Macinskí e la Commissione sono dell’opinione contraria.
22. In terzo luogo, il governo slovacco ha chiesto la limitazione degli effetti temporali della sentenza, nell’eventualità in cui la procedura controversa venisse dichiarata incompatibile con la direttiva 93/13.
23. In prosieguo, esaminerò i motivi che mi inducono a considerare irricevibile la questione deferita.
24. Quanto alla questione di merito, la Corte ha già avuto l’opportunità di pronunciarsi su cause fondate su circostanze molto simili (7). Dette sentenze forniscono un chiaro orientamento giurisprudenziale, sebbene la presente causa consentirebbe alla Corte di precisare detta giurisprudenza.
25. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte, per motivi di economia procedurale – in considerazione del numero di cause implicanti questioni analoghe (8) –, decidesse di rispondere alle questioni deferite, spiegherò perché, a mio avviso, fatte salve talune condizioni, la direttiva 93/13 non osta ad una procedura come quella di cui trattasi (9).
26. Infine, esaminerò brevemente la richiesta di limitare gli effetti temporali della sentenza.
A – Ricevibilità
27. Sia nelle loro osservazioni scritte che in udienza, i governi slovacco e tedesco hanno contestato la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
28. A giudizio del governo slovacco, l’ordinanza di rinvio non contiene tutte le informazioni di fatto e di diritto necessarie per consentire alla Corte di fornire una risposta utile alla questione deferita. Inoltre, il governo slovacco sostiene che la controversia è meramente ipotetica e che il giudice a quo non dimostra perché sia necessaria una risposta alla questione al fine di dirimere la controversia nel procedimento a quo. Detto governo fa parimenti valere che l’ordinanza di rinvio non spiega la rilevanza degli altri strumenti del diritto dell’Unione europea menzionati dal giudice a quo, ovvero la direttiva 2005/29/CE (10) e la direttiva 2009/22/CE (11). Il governo tedesco sottoscrive la posizione di principio adottata dal governo slovacco.
29. Nella lettera del 4 settembre 2013, i coniugi Macinskí sostengono che la sentenza del 21 marzo 2012 è passata in giudicato, ma che la procedura controversa può comunque essere avviata relativamente al loro debito nei confronti della Getfin per un ammontare di EUR 4 290,48. Di conseguenza, sarebbe ancora necessario che la Corte fornisca una risposta. In udienza anche la Commissione ha fatto valere che la disputa non era ipotetica.
30. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la risposta richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.
31. A mio avviso, e contrariamente agli argomenti avanzati dai governi slovacco e tedesco, la Corte dispone di sufficienti elementi di fatto e di diritto per fornire una risposta.
32. Tuttavia, alla luce delle risposte fornite ai quesiti posti dalla Corte, concordo con detti governi sulla circostanza che la questione deferita non dovrebbe essere ricevibile, in quanto la risposta non avrà alcuna rilevanza sull’esito del procedimento a quo.
33. Desidero infatti osservare, in primo luogo, che l’ordinanza di rinvio dichiara che la Dražby ha abbandonato l’intenzione di indire un’asta pubblica. Ciononostante, l’Okresný súd Prešov giustifica la sua domanda con il motivo che «l’esecuzione extragiudiziale sul bene dato in garanzia può essere rinnovata dal creditore, ove siano cessati gli effetti di un provvedimento provvisorio, e ciò finché non sia data in qualche modo esecuzione al diritto reale di garanzia».
34. Devo confessare che non ho del tutto compreso come sia possibile che, ai sensi del diritto procedurale slovacco, l’Okresný súd Prešov resti investito della questione, dato che l’asta non si terrà più e a prescindere dal rischio che la Dražby possa riassumere la procedura di cui trattasi. Può darsi che siffatto rischio esistesse al momento in cui è stata pronunciata l’ordinanza di rinvio, il 27 agosto 2012. Tuttavia, come menzionato al paragrafo 15 supra, secondo le informazioni successivamente ricevute dalla Corte la sentenza del 21 marzo 2012 è passata in giudicato. Infatti il governo slovacco ha addirittura dichiarato in udienza che la Getfin aveva in effetti impugnato la sentenza del 21 marzo 2012, impugnazione che è stata definitivamente respinta il 13 marzo 2013 (12). Non vedo pertanto alcuna possibilità per la Dražby di riassumere il medesimo procedimento.
35. Inoltre, la sentenza del 21 marzo 2012 che – contrariamente a quanto sostenuto in udienza dalla Commissione – riguardava le stesse parti del procedimento a quo, ad eccezione della Financreal, ha considerato nullo e privo di effetti il contratto di mutuo tra dette parti. Detta valutazione riguarderebbe tutte le clausole di quel contratto, comprese quelle relative alla procedura di cui trattasi.
36. Purtroppo, nonostante lo spirito di collaborazione che deve prevalere nel procedimento di rinvio pregiudiziale, l’Okresný súd Prešov non ha ritenuto necessario in alcun momento fornire alla Corte, di propria iniziativa, informazioni relative agli effetti giuridici della sentenza del 21 marzo 2012 e l’esito di tale sentenza (13). Detta decisione, che era allegata all’ordinanza di rinvio, è stata pronunciata dallo stesso Okresný súd Prešov, sebbene in una composizione diversa.
37. Di conseguenza, sembra non esservi più un contratto che fornisca fondamento giuridico per la procedura controversa riguardo all’asserito debito nei confronti della Getfin per un importo di EUR 21 057, per lo meno non dopo il 13 maggio 2013. Pertanto non occorre più statuire sulla questione deferita.
38. Questa conclusione non è messa in dubbio dalla sentenza Aziz.
39. Anche nella causa Aziz era contestata la ricevibilità delle questioni deferite. La prima delle due questioni in tale causa è molto simile alla questione presentata dall’Okresný súd Prešov. Segnatamente, si sosteneva in sostanza che la risposta, concernente la compatibilità delle norme spagnole sull’esecuzione forzata, richiesta dal Juzgado de lo Mercantil No 3 di Barcellona (Spagna) – investito del merito della causa – non avrebbe avuto alcun effetto sulla procedura di esecuzione giurisdizionale dinanzi al Juzgado de Primera Instancia No 5 di Martorell (Spagna). Ciò perché la procedura di esecuzione aveva già avuto luogo nel momento in cui il giudice nazionale aveva emesso l’ordinanza di rinvio. Si sosteneva, per così dire, che «quel che è fatto è fatto». La Corte non ha considerato che ciò rendesse irricevibile la questione.
40. La presente fattispecie è tuttavia diversa. L’esecuzione forzata (l’asta pubblica) non ha avuto luogo e, in ogni caso, il contratto, che – secondo gli elementi di fatto di cui la Corte dispone – è stato considerato nullo e privo di effetti, non fornisce più alcun fondamento giuridico per la procedura di cui trattasi.
41. È vero che, nella causa Aziz, la Corte sembra aver adottato un approccio alquanto generoso quanto alla rilevanza della risposta richiesta per la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, nei limiti in cui in quella fattispecie essa sembra aver concesso al giudice nazionale il beneficio del dubbio (14). La Corte ha dichiarato semplicemente che la questione «deve essere intesa in senso lato» e che «non appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto [dell’Unione] richiesta (...) non presenti alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale» (15).
42. Nella fattispecie in esame, tuttavia, siffatto approccio non è giustificato. Infatti, posto che la Dražby ha abbandonato la procedura di esecuzione forzata e che il contratto è stato considerato nullo e privo di effetti, non sembra possibile che una risposta alla questione deferita possa avere rilevanza per la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale (sempre che siffatta controversia esista), o eventualmente per qualsiasi altra questione marginale (come quella menzionata al successivo paragrafo 55). Ciò sembra confermato dal fatto che né la Getfin né la Financreal hanno mostrato alcun interesse per il procedimento dinanzi alla Corte.
43. Ciononostante, è necessario esaminare alcuni punti sollevati in udienza.
44. In udienza, il governo slovacco ha dichiarato che, ai sensi delle informazioni ottenute dal giudice del rinvio, il procedimento a quo non verte sul contratto di mutuo tra i coniugi Macinskí e la Financreal (i diritti derivanti dal quale sono stati successivamente ceduti alla Getfin), ma concerne invece un contratto di garanzia, interamente distinto dal primo. In risposta ad una domanda diretta a chiarire le implicazioni di tale affermazione, il governo ha dichiarato che, ai sensi del diritto slovacco, i contratti di garanzia divengono in generale privi di effetto se viene dichiarata nulla l’obbligazione della quale garantiscono l’adempimento, a meno che il contratto di garanzia non preveda esplicitamente che esso resta in vigore in siffatta ipotesi.
45. Questa rivelazione mi sembra alquanto sorprendente.
46. Anzitutto, nel quadro dell’articolo 267 TFUE, la Corte «può pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario unicamente sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale» (16). Inoltre, essa non può statuire su elementi di fatto e di diritto esposti e discussi per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, non figuranti né nell’ordinanza di rinvio né nelle osservazioni scritte depositate dagli interessati (17).
47. Sotto questo profilo, l’ordinanza di rinvio menziona semplicemente che il procedimento a quo concerne «[i] la sospensione dell’esecuzione di una garanzia, [ii] l’invalidità di una sanzione contrattuale e di oneri per la concessione e la gestione del credito, e [iii] l’indennizzo finanziario». Inoltre, il testo concreto dell’ordinanza menziona soltanto un contratto e non due. Mancando nell’ordinanza di rinvio qualsiasi elemento idoneo a suffragare la tesi secondo la quale il contratto oggetto del procedimento a quo è distinto dal contratto annullato dalla sentenza del 21 marzo 2012, siffatto argomento non può essere accolto.
48. Tuttavia, anche ammesso, per ipotesi, che esistesse effettivamente un contratto distinto di concessione di garanzia, esso non avrebbe alcuna attinenza con la fattispecie in esame.
49. Anzitutto, si può sostenere che siffatto contratto separato di concessione di garanzia potrebbe fornire fondamento per l’esecuzione forzata del debito di EUR 4 290,48, di cui la sentenza del 21 marzo 2012 ha disposto il rimborso alla Getfin. Questa sembra essere – in qualche modo – la tesi dei coniugi Macinskí, i quali affermano nella loro lettera del 4 settembre 2013 che, sebbene passata in giudicato, la sentenza non li tutela da una ripetizione della medesima procedura (18).
50. Su questo punto, devo sottolineare che il diritto che la Getfin vanta attualmente nei confronti dei coniugi Macinskí è un diritto al rimborso. Infatti, nella sentenza del 21 marzo 2012, il giudice a quo ha considerato che il tasso d’interesse indicato nel contratto fosse moralmente inaccettabile e, di conseguenza, il contratto nullo e privo di effetti. Pertanto detto giudice ha ordinato, nel dispositivo di tale sentenza, il rimborso dell’importo residuo del debito originale – pari a EUR 4 290,48 – da effettuarsi in 84 rate. Tale debito esiste ormai in forza di una decisione giurisdizionale e non di un contratto, benché sia stato un accordo contrattuale a dare origine al procedimento dinanzi a tale giudice.
51. Siffatta domanda esula per sua natura dall’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/13, come definito all’articolo 1, paragrafo 1, che concerne i contratti con i consumatori. Un’interpretazione della direttiva 93/13 non avrebbe dunque alcun effetto sul procedimento a quo.
52. In secondo luogo, si potrebbe anche affermare che il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di statuire sulla compatibilità con la direttiva 93/13 di una normativa che, di per sé, consente la stipulazione di contratti generali di concessione di garanzia tra consumatori e professionisti, ai sensi dei quali la procedura di cui trattasi è attivata allorché un consumatore non adempie uno qualsiasi dei suoi obblighi nei confronti del professionista.
53. Sebbene interessante, nelle circostanze descritte nell’ordinanza di rinvio non si ravvisa alcun fondamento per siffatta questione. Non intendo fornire un’opinione su una questione ipotetica.
54. Per questi motivi, non esaminerò ulteriormente la teoria dei «due contratti distinti» menzionata dal governo slovacco.
55. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, che apparentemente fa parte del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, nulla suggerisce che una risposta alla questione deferita sia necessaria per risolvere la questione se la Getfin e/o la Financreal siano tenute a risarcire i danni per avere avviato la procedura di cui trattasi nei confronti dei coniugi Macinskí. Infatti, sebbene nell’ordinanza di rinvio si dichiari che i coniugi Macinskí chiedono questa forma di risarcimento, il giudice a quo non affronta tale argomento nella questione deferita, né spiega se e come abbia la competenza a riconoscere il risarcimento dei danni nell’ambito dei procedimenti disciplinati dagli articoli 21, paragrafo 2, e 5 della legge sulle vendite all’asta volontarie. Ancora più importante, dalla sentenza del 21 marzo 2012 risulta che i coniugi Macinskí hanno effettivamente presentato una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti della Getfin nell’ambito di tale procedimento, che è stata respinta nel dispositivo in quanto infondata (19). Come ricordato, detta sentenza è passata in giudicato, e la decisione sui danni è pertanto divenuta res iudicata e l’argomento è chiuso (20).
56. Quanto al rinvio alle direttive 2005/29 e 2009/22, menzionate nell’ordinanza di rinvio, – come osservato dai governi slovacco e tedesco – esse non sembrano pertinenti nella fattispecie. Infatti, il giudice a quo si limita a menzionare dette direttive – e talune disposizioni delle medesime (21) – senza spiegare perché esse dovrebbero trovare applicazione. Segnatamente, il giudice a quo non dichiara perché, a suo giudizio, la procedura di cui trattasi configuri una pratica commerciale abusiva, né in che modo la questione in esame riguardi una domanda di provvedimenti inibitori proposta da un ente legittimato alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (22). È significativo che neppure il testo della questione deferita menzioni queste direttive. Pertanto esse non possono rendere ricevibile detta questione.
57. Di conseguenza, non ravviso in che modo una decisione di questa Corte sia necessaria al fine di consentire al giudice nazionale di risolvere la controversia di cui è stato investito e non sia piuttosto una mera valutazione astratta della compatibilità della procedura di cui trattasi con la direttiva 93/13. Nonostante le buone intenzioni del giudice del rinvio al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, senza un procedimento «attivo» non è possibile fornire siffatta valutazione. Inoltre, non è necessario suggerire di rivedere la giurisprudenza consolidata della Corte relativa alle questioni ipotetiche (23)..
58. In considerazione di quanto precede, ritengo che la questione posta sia irricevibile.
59. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire la necessità e l’utilità di una risposta della Corte nella causa di cui è stato investito, nonché il momento opportuno per porla. Per l’ipotesi in cui, per qualche ragione, la Corte non volesse inserirsi nella valutazione fatta dal giudice del rinvio e, nello spirito di collaborazione che deve prevalere nel quadro del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, scegliesse di rispondere alla questione deferita, sottopongo alla sua attenzione le considerazioni che seguono.
B – Compatibilità della procedura in oggetto con la direttiva 93/13
1. Osservazioni generali sul dovere del consumatore di attivarsi
60. Come dimostrato dalla crisi finanziaria globale, da cui l’Europa e il resto del mondo si stanno faticosamente riprendendo, un sistema di credito efficiente e sano è una delle pietre miliari di un’economia di mercato aperta. Ciò può indurre i legislatori ad elaborare schemi particolari di garanzia e di esecuzione più o meno favorevoli alle imprese, al fine di sostenere il sistema di credito. La causa in esame solleva la questione se la procedura di cui trattasi si spinga troppo oltre nel favorire i professionisti a detrimento dei consumatori.
61. In sostanza il giudice a quo vuole sapere se sia contrario alla direttiva 93/13 che uno Stato membro preveda norme procedurali che consentono l’esecuzione forzata di un credito, fondato su una clausola abusiva contenuta in un contratto con il consumatore, per via extragiudiziale e pertanto – potenzialmente – senza alcun controllo giurisdizionale.
62. Di conseguenza, la Corte deve esaminare una questione su cui non si è pronunciata nelle sentenze Banco Español de Crédito o Aziz, ma che l’avvocato generale Kokott aveva affrontato nelle sue conclusioni (24), ossia se sia compatibile con la direttiva 93/13 che uno Stato membro imponga ai consumatori di attivarsi per sospendere o per fermare l’esecuzione forzata di un contratto contenente una clausola di cui si asserisce il carattere abusivo. In altri termini, se sia compatibile con la direttiva 93/13 che un consumatore debba «prendere l’iniziativa».
63. Tali questioni devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza della Corte sulle responsabilità e sul ruolo dei giudici nazionali nel quadro della direttiva 93/13. Infatti, ai sensi di tale orientamento giurisprudenziale, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e ad ovviare, in tal modo, allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (25).
64. Per i motivi che seguono, sono convinto che la procedura in esame prevede un livello adeguato di tutela effettiva dei diritti dei consumatori, come richiesto dalla direttiva 93/13.
65. Comincerò con il considerare il tenore letterale della direttiva 93/13. Passerò poi ad esaminare la giurisprudenza pertinente (vale a dire l’orientamento che si è sviluppato a partire dalle sentenze Banco Español de Crédito e Aziz), per poi spiegare perché, a mio avviso, la questione esposta al precedente paragrafo 62 debba essere risolta in senso affermativo.
66. La direttiva fissa talune norme positive riguardo alle clausole abusive nei contratti con i consumatori, segnatamente la definizione di dette clausole formulata all’articolo 3, paragrafo 1. Come corollario, l’articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di prevedere che siffatte clausole abusive «non vincolano il consumatore». Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri di fornire «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive».
67. Dato che la direttiva 93/13 nulla dice in proposito, non si può affermare che essa disciplini l’esecuzione dei crediti, compresi quelli nei confronti dei consumatori. In linea di principio, dunque, siffatte norme rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto tuttavia dei principi correlati dell’equivalenza e dell’effettività (26). Potrei aggiungere che nulla nell’ordinanza di rinvio o nel fascicolo processuale nazionale trasmesso alla Corte suggerisce che le norme procedurali slovacche applicabili ai consumatori siano diverse da quelle che disciplinano situazioni analoghe in forza del diritto nazionale (27). Pertanto, sembra essere in gioco soltanto l’effetto utile della direttiva 93/13.
68. La questione della compatibilità di una procedura come quella di cui trattasi con il principio di effettività impone di approfondire ulteriormente la giurisprudenza rilevante, segnatamente le sentenze Banco Español de Crédito e Aziz (28). Come la fattispecie in esame, infatti, dette sentenze concernevano entrambe la definizione degli obblighi imposti al giudice nazionale dalla direttiva 93/13 nel quadro di una procedura speciale (29), invece che la questione se il giudice nazionale possa, o addirittura debba, agire d’ufficio. Interpreto queste due sentenze nel senso che esse dichiarano, sostanzialmente, che il ricorso ad opera dei professionisti ad un procedimento speciale, previsto dal diritto nazionale, al fine di privare i consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla direttiva 93/13 è contrario al principio di effettività, in quanto rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi (30). Per quanto riguarda la procedura in esame, non ritengo che essa privi i consumatori del beneficio di siffatta tutela.
69. Sono convinto che, nel caso delle procedure di esecuzione forzata nei confronti dei consumatori in forma di aste pubbliche, nel diritto procedurale nazionale debbano esistere particolari garanzie al fine di tutelare la parte più debole – nella fattispecie il consumatore (31). Ovviamente, ciò è particolarmente rilevante nell’ipotesi di procedure extragiudiziali. In mancanza di siffatte garanzie, gli Stati membri non adempirebbero all’obbligo, ad essi imposto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di prevedere che le clausole abusive non vincolano i consumatori e di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.
70. Resta tuttavia la questione di quale sia la situazione in cui diventa impossibile, o, come avviene più di frequente, eccessivamente difficile, applicare la tutela che la direttiva 93/13 mira a garantire ai consumatori. La risposta a detta questione non è evidente e richiede un approccio caso per caso. A questo riguardo, è necessario tener conto del ruolo delle disposizioni nazionali nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (32). Ciò può implicare un esame complessivo dei rimedi messi a disposizione dei consumatori e della possibilità di intervento dei giudici nazionali.
71. A questo proposito, è utile considerare ancora una volta gli insegnamenti forniti dalle sentenze Aziz e Banco Español de Credito.
72. Infatti, come menzionato nel precedente paragrafo 39, anche la sentenza Aziz concerneva procedimenti distinti: il procedimento di esecuzione forzata e il procedimento di merito. Il procedimento di esecuzione forzata era pressoché concluso quando è stato avviato il giudizio di merito sul carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo. Inoltre, il consumatore era già stato sfrattato dalla sua abitazione. Ai sensi del diritto spagnolo, egli doveva presentare un ricorso separato di merito sulla correttezza delle clausole, in quanto il giudice del procedimento di esecuzione forzata non era competente ad esaminare detta questione. Per di più, l’unico rimedio generalmente previsto dal diritto spagnolo in siffatte situazioni sarebbe stato un risarcimento economico a posteriori. La Corte ha ritenuto siffatto regime incompatibile con la direttiva 93/13 (33).
73. A mio giudizio, la sentenza Aziz è un esempio di circostanze nelle quali l’applicazione di un’effettiva tutela del consumatore diviene impossibile (34). Infatti, il giudice successivamente investito del giudizio di merito non aveva il potere di annullare la decisione di esecuzione forzata – o almeno era troppo tardi per farlo. Quel giudice poteva solo offrire un risarcimento economico, che era ritenuto insufficiente.
74. La sentenza Banco Español de Crédito, d’altro lato, appare un esempio di circostanze nelle quali non è del tutto impossibile per i consumatori tutelare efficacemente i loro diritti, ma è solo eccessivamente difficile farlo.
75. Quest’ultima sentenza concerneva disposizioni su un procedimento di ingiunzione di pagamento ex parte. Di conseguenza, detto procedimento non era un «procedimento di esecuzione» in quanto tale, ma un procedimento alquanto semplificato riguardante questioni di merito. Il diritto spagnolo rilevante disponeva, inter alia, che il debitore doveva opporsi entro 20 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento. Se veniva proposta opposizione, il procedimento sommario si concludeva e si instaurava un procedimento contraddittorio (35). Per vari motivi (36), la Corte ha osservato che i consumatori in genere non presentavano opposizione al procedimento e ha pertanto dichiarato il diritto spagnolo controverso incompatibile con la direttiva 93/13.
76. Tornando alla questione di quando diventi eccessivamente difficile per i consumatori esercitare efficacemente i loro diritti, ciò sembrerebbe dipendere anche dall’importanza dell’interesse che limita la tutela del consumatore. La giurisprudenza sembra indicare che taluni interessi legittimi hanno maggiori probabilità di prevalere sulla tutela del consumatore rispetto ad altri (37).
77. Tuttavia, come ha fatto il governo tedesco in udienza, si deve chiarire che il principio dell’effettività esige soltanto che le norme procedurali nazionali non rendano eccessivamente difficile per i consumatori l’esercizio dei loro diritti. Esso non esige, segnatamente, che l’esercizio di siffatti diritti sia «facile» o soggetto ad un trattamento particolarmente favorevole (38). Adottare una tesi del genere priverebbe di effetto pratico la nozione di autonomia procedurale e sarebbe inoltre incompatibile con la circostanza che la direttiva 93/13 prevede solo un’armonizzazione minima (39).
78. Alla luce di quanto precede, in definitiva non ritengo di per sé eccessivo chiedere ai consumatori di ricorrere in giudizio nei confronti del professionista, al fine di sospendere o fermare una procedura esecutiva come quella in esame.
79. Ciò sembra confermato dalla giurisprudenza. Nella citata sentenza Banco Español de Crédito, la Corte non sembra respingere in modo puro e semplice la tesi secondo la quale, in linea di principio, è legittimo che ai creditori sia assicurato un agevole accesso alla giustizia e uno svolgimento rapido del procedimento (40). Inoltre, nella sentenza Asturcom Telecomunicaciones, essa ha dichiarato che un giudice nazionale non solo non è tenuto a compensare un’omissione procedurale di un consumatore ignaro dei propri diritti, ma neppure a supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (41). Concordo dunque con l’avvocato generale Kokott che, in linea generale, non deve essere qualificata a priori come un aggravio eccessivo della tutela giudiziale del consumatore la circostanza che quest’ultimo debba previamente creare i presupposti, avviando un procedimento, per la verifica delle clausole contrattuali da parte del giudice adito (42). Infatti, non sarebbe del tutto preciso definire l’onere incombente sul consumatore come un dovere di agire di propria iniziativa senza alcuna precedente motivazione a questo riguardo; è invece un dovere di reagire all’azione avviata dal professionista. Desidero sottolineare che, nella citata sentenza Aziz, la Corte non ha specificamente criticato il fatto che il consumatore doveva avviare un procedimento di merito dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil No 3 de Barcelona, è stata piuttosto la circostanza che detto procedimento era del tutto inutile ad indurre la Corte a pronunciarsi come ha fatto.
80. Inoltre, temo che il requisito di un controllo giurisdizionale obbligatorio ex ante, che sembra essere sostenuto dalla Commissione, sarebbe privo di effetti (43). Infatti, la valutazione della questione se una clausola sia abusiva richiede un esame di tutte le circostanze rilevanti (44). Sebbene, nella citata sentenza Banco Español de Crédito, il giudice investito del giudizio di primo grado sia stato in grado di prendere posizione senza alcun contributo del consumatore, non sempre questo sarà possibile. Per contro, tranne nel caso in cui disponga di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, detto giudice non sarà in grado di agire indipendentemente dal consumatore, né è tenuto a farlo.
81. Infine, la circostanza che la proprietà di cui trattasi possa costituire l’abitazione del consumatore non modifica di per sé la mia opinione. In mancanza di disposizioni armonizzate, non si può impedire agli Stati membri di imporre al consumatore di avviare un procedimento avverso una procedura extragiudiziale di esecuzione forzata, semplicemente invocando il fatto che il bene controverso è la residenza del consumatore.
82. Ciò premesso, devo sottolineare che, se il bene oggetto della procedura è la residenza del consumatore, devono sussistere garanzie specifiche. La mancata previsione di siffatte garanzie può risultare problematica sotto il profilo dei diritti fondamentali (45). Infatti, la perdita della residenza familiare è una delle forme più estreme di interferenza con i diritti del consumatore (46). Dato che il rispetto per l’abitazione è un diritto garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla luce del quale deve essere interpretata la direttiva 93/13 (47), ad ogni soggetto che corra un rischio di un’ingerenza di tale gravità dovrebbe essere consentito che un organo giurisdizionale indipendente esamini la proporzionalità del provvedimento (48).
83. In definitiva, considero compatibile con la direttiva 93/13 che uno Stato membro imponga ad un consumatore di prendere l’iniziativa al fine di sospendere o far cessare l’esecuzione forzata di un contratto a suo dire contenente una clausola abusiva. Chiarito questo punto di principio, esaminerò adesso le caratteristiche specifiche del procedimento a quo.
2. Valutazione della procedura in esame
84. Riguardo alla procedura di cui trattasi, dall’articolo 151m, paragrafo 1, del codice civile slovacco consegue che – fatte salve le eventuali norme specifiche in materia – un’asta pubblica non può avere luogo prima di 30 giorni a partire dalla notifica dell’esecuzione al debitore (o al prestatore di garanzia, a seconda dei casi). Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della legge sulle vendite all’asta volontarie, un’asta pubblica non può essere indetta prima di 30 giorni a partire dalla notifica della medesima nella Gazzetta del Commercio. L’articolo 17, paragrafo 5, di detta legge prevede anche che l’organizzatore dell’asta deve darne comunicazione entro lo stesso termine alla persona che richiede l’asta, oltre che al debitore e al proprietario del bene immobile (se sono persone diverse). In udienza, il governo slovacco ha confermato che i suddetti termini possono decorrere contemporaneamente, il che implica il rispetto di un termine minimo di 30 giorni a partire dalla notifica a tutte le parti ed enti interessati.
85. Dopo che l’asta pubblica ha avuto luogo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie, la vendita della proprietà può di norma essere impugnata entro i successivi tre mesi.
86. Nel corso di detto periodo il debitore può continuare ad usare il bene messo all’asta. Tuttavia, a norma dell’articolo 29 della legge sulle vendite all’asta volontarie, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 13, se la proprietà messa all’asta è un bene immobile, il debitore (o il prestatore di garanzia, a seconda dei casi) è tenuto a rilasciare senza indugio la proprietà dopo la vendita, successivamente alla registrazione della vendita all’asta in un atto notarile.
87. La Commissione sostiene che ciò equivale effettivamente a spossessare il consumatore della proprietà. Ho una certa comprensione per questa tesi (49). Ciononostante, concordo con gli argomenti avanzati in udienza dal governo slovacco, secondo i quali l’articolo 29 della legge sulle vendite all’asta volontarie non impedisce al debitore di chiedere al giudice di sospendere la procedura di cui trattasi e il rilascio del bene, anche dopo che la vendita ha avuto luogo (50). Qualora detta interpretazione del diritto nazionale sia corretta – ciò che è compito del giudice a quo verificare – non ritengo che l’articolo 29 di detta legge aggravi di per sé la situazione, sempre che il giudice investito della causa prenda i provvedimenti di cui al successivo paragrafo 97.
88. Inoltre, qualora il debitore abbia effettivamente rilasciato la sua proprietà, esiste sempre la possibilità di recuperarla se la vendita all’asta è annullata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della legge sulle vendite all’asta volontarie, e l’impugnazione è stata iscritta nel registro immobiliare (51). Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, di detta legge, la parte che si oppone alla vendita all’asta deve informare l’autorità competente della sua opposizione.
89. Pertanto, nella mia interpretazione del diritto nazionale, si può concludere che un consumatore dispone ex ante di un termine di almeno 30 giorni, a partire dalla data di tutte le notifiche rilevanti, per impugnare una vendita all’asta (52), e ex post di un termine di tre mesi, a partire dalla data in cui la vendita ha avuto luogo (o un termine superiore se la vendita è collegata ad attività criminose).
90. Potenzialmente, un consumatore dispone dunque di almeno quattro mesi complessivi in cui impugnare una vendita mediante asta pubblica.
91. Questo termine non è paragonabile al termine di 20 giorni per l’impugnazione, di cui alla sentenza Banco Español de Crédito, che rendeva estremamente difficile per i consumatori l’effettivo esercizio dei loro diritti alla tutela conferita dalla direttiva 93/13.
92. Inoltre, non ritengo che la procedura in questione limiti i diritti dei consumatori ad un mero risarcimento economico a posteriori, che sarebbe certamente insufficiente, come dichiarato nella sentenza Aziz.
93. È vero, infatti, che il procedimento a quo è, in un certo modo, «specularmente opposto alla causa Aziz» (53). Tuttavia, diversamente dalla norme spagnole applicabili alla procedura di esecuzione forzata nella causa Aziz (54), alla luce di quanto precede risulta che, ai sensi del diritto slovacco, esiste la possibilità di opporsi alla procedura di cui trattasi, inclusa la possibilità di sospendere detta procedura in quanto incompatibile con la direttiva 93/13. Ciò è confermato, inoltre, dalle circostanze del procedimento a quo.
94. Queste circostanze mostrano che la procedura in questione non rende eccessivamente difficile l’esercizio effettivo dei diritti del consumatore. Infatti, giacché il giudice a quo disponeva delle informazioni di fatto e di diritto necessarie per consentirgli di esprimere dubbi sulla compatibilità, inter alia, di alcune delle clausole penali, inserite nel contratto controverso, con i requisiti imposti dalla direttiva 93/13, esso ha adottato un provvedimento provvisorio di sospensione dell’asta pubblica e ha rinviato la questione a questa Corte. Ciò nonostante l’argomento sollevato dalla Commissione, secondo il quale dal tenore letterale dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie non emergerebbe chiaramente se siffatto giudice sia effettivamente competente ad annullare l’asta pubblica a motivo del carattere abusivo di talune clausole contrattuali (55). Il giudice del rinvio ha dunque giustamente applicato, per quanto possibile, le sue norme procedurali interne, in modo tale da conseguire il risultato richiesto dal combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (56).
95. Si può ovviamente sostenere che la circostanza che i coniugi Macinskí abbiano avviato tempestivamente e con successo un procedimento di opposizione alla vendita mediante asta pubblica attesta soltanto la loro particolare intraprendenza, e non può essere invocata come prova del fatto che la tutela del consumatore sia effettivamente garantita, segnatamente per quanto riguarda i consumatori più vulnerabili (57).
96. Tuttavia, è innegabile che l’articolo 21 della legge sulle vendite all’asta volontarie fornisce effettivamente ai consumatori un rimedio giuridico contro un’asta pubblica. Sebbene tale rimedio esiga un’azione da parte del consumatore, come ho affermato ai precedenti paragrafi 78 e 79, non ritengo che ciò di per sé limiti eccessivamente l’effettiva tutela dei consumatori. In mancanza di armonizzazione in questo settore, spetta agli Stati membri determinare il livello di tutela che ritengono sufficiente per i consumatori, a condizione che questi ultimi non siano privati della tutela prevista dalla direttiva 93/13. Ciononostante, nel caso di persone particolarmente vulnerabili, è pacifico che gli Stati membri restano responsabili per la compatibilità di dette norme con i diritti fondamentali (58).
97. Occorre inoltre chiarire che, allorché il consumatore ha impugnato una vendita mediante asta pubblica dinanzi ai giudici slovacchi, ai sensi dell’articolo 21 della legge sulle vendite all’asta volontarie, tale impugnazione determina l’applicazione della giurisprudenza della Corte sul ruolo e sulle responsabilità dei giudici nazionali nel quadro della direttiva 93/13, come menzionato al precedente paragrafo 63. Ciò comporta che, ove un giudice nazionale disponga delle informazioni di fatto e di diritto necessarie a questo fine, esso deve valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un consumatore, che costituisce il fondamento di una procedura di esecuzione forzata come quella in esame. In caso affermativo, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che derivano al riguardo secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola. Ciò può includere – se necessario – l’adozione di provvedimenti provvisori volti a sospendere la vendita o gli effetti della medesima, in pendenza di una decisione definitiva sul carattere abusivo della clausola, qualora, ad esempio, tale decisione rientri nella competenza di un altro giudice (59).
98. Posto che i fatti della causa mostrano che secondo il diritto slovacco ciò è possibile, nel caso in cui la Corte scelga di rispondere alla questione posta, suggerisco alla Corte di dichiarare che la direttiva 93/13 non osta ad una procedura come quella controversa, purché il giudice nazionale sia competente ad adottare i provvedimenti di cui al paragrafo precedente, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio.
C – La richiesta di limitare gli effetti temporali della sentenza
99. Il governo slovacco ha chiesto di limitare gli effetti temporali della sentenza, qualora la Corte dichiari che la procedura di cui trattasi viola la direttiva 93/13. Le seguenti osservazioni sono dunque rilevanti soltanto qualora la Corte non segua la mia opinione né quanto alla ricevibilità, né quanto al merito della causa.
100. Desidero anzitutto sottolineare il fatto che un’interpretazione data dalla Corte ad una disposizione di diritto dell’Unione europea è intesa a chiarirne la portata e gli obiettivi, come avrebbero dovuto essere intesi e applicati sin dalla sua entrata in vigore. Di conseguenza, la norma – come interpretata dalla Corte – deve essere applicata a tutti i rapporti giuridici, compresi quelli sorti e consolidati prima della pronuncia della sentenza contenente la norma interpretativa. In linea di principio dunque, la Corte può limitare gli effetti temporali delle sue sentenze soltanto in circostanze eccezionali (60).
101. La Corte limita gli effetti temporali di una sentenza soltanto in presenza di due condizioni (cumulative). Anzitutto, occorre accertare «un rischio di gravi ripercussioni economiche» dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta in quel momento validamente vigente. In secondo luogo, i comportamenti non conformi devono essere stati determinati in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione. Sotto tale profilo, la Corte ha attribuito particolare importanza ai comportamenti di altri Stati membri e della Commissione, che possano aver contribuito al comportamento illegittimo di cui trattasi (61).
102. Nella sua domanda, il governo slovacco ha prodotto uno schema indicante il numero di volte in cui la procedura di cui trattasi è stata applicata tra il 2003 e il 2012. Detto numero aumentava da 217 nel 2003 a 3 916 nel 2012. Tale governo afferma che tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2012 sono state tenute complessivamente 17 309 aste pubbliche. Su questa base, il governo slovacco sostiene che numerosissime operazioni sono state concluse in buona fede e facendo affidamento sul fatto che la procedura fosse compatibile con la direttiva 93/13.
103. Tuttavia, in risposta ad un quesito posto in udienza, il governo slovacco ha dichiarato che detti dati erano dati complessivi. Esso non era dunque in grado di indicare quante di tali aste pubbliche traessero origine da contratti con i consumatori, ossia da situazioni che coinvolgevano un consumatore e un professionista, e non da fattispecie contrattuali diverse. Esso non era neppure in grado di fornire un numero approssimativo.
104. Dato che il governo slovacco non è in grado di fornire neppure una stima dei rapporti giuridici riguardanti un consumatore e sorti presumibilmente in buona fede, la Corte non può essere persuasa della necessità di limitare gli effetti temporali della sentenza in base al principio della certezza del diritto. La domanda deve dunque essere respinta.
105. Non è pertanto necessario affrontare la questione se ai rapporti giuridici si afferma sarebbero sorti in buona fede debba essere attribuito un maggior peso rispetto al diritto dei consumatori di ottenere un rimedio contro le violazioni della direttiva 93/13, fondandosi sulla sentenza della Corte. Allo stesso modo, non occorre esaminare se i principi sanciti nelle citate sentenze Banco Español de Crédito e Aziz (nelle quali non si chiedeva la limitazione degli effetti temporali delle sentenze) possano aver eliminato qualsiasi incertezza riguardo alla compatibilità della procedura di cui trattasi con la direttiva 93/13.
106. Ciò premesso, un rifiuto di limitare gli effetti temporali della sentenza non preclude l’applicazione delle norme slovacche sulla prescrizione delle azioni, nei limiti in cui esse siano compatibili con i principi di equivalenza e di effettività. È sufficiente al riguardo ricordare che, secondo lo schema prodotto dal governo slovacco, alcune delle aste pubbliche hanno avuto luogo più di 10 anni fa.
107. Su questa base, nell’eventualità in cui la Corte dichiarasse che la questione deferita è ricevibile e la procedura di cui trattasi è incompatibile con la direttiva 93/13, suggerirei di non limitare gli effetti temporali della sentenza.
IV – Conclusione
108. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare irricevibile la questione sottoposta dall’Okresný súd Prešov (Slovacchia).
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – V., inter alia, sentenza del 28 marzo 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, Racc. pag. I‑615, punto 24); v. inoltre parere del 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I‑6079, punto 61.
3 – Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 (GU L 95, pag. 29).
4 – Nell’ordinanza di rinvio il giudice a quo non menziona la data di scadenza del provvedimento provvisorio (se prevista).
5 – Il governo slovacco ha dichiarato inoltre che, in attesa dell’udienza, aveva avuto – in via eccezionale – un contatto informale con il giudice a quo ed aveva appreso che la decisione del 21 marzo 2012 era stata impugnata dalla Getfin, ma che detta impugnazione era stata respinta il 13 maggio 2013.
6 – Mi sembra, dunque, che l’unico elemento «volontario» in una siffatta procedura consista nel fatto che il contratto originale, contenente una clausola che consente al creditore di ricorrere a siffatta procedura di esecuzione forzata, è stato (ovviamente) stipulato con il consenso del debitore.
7 – V., segnatamente, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, non ancora pubblicata nella Raccolta) e del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, non ancora pubblicata nella Raccolta). V. inoltre ordinanza del 14 novembre 2013, Banco Popular Español e Banco de Valencia (C‑537/12 e C‑116/13, non ancora pubblicata nella Raccolta) che conferma sostanzialmente la decisione nella causa Aziz.
8 – V. causa Kušionová, C‑34/13, attualmente pendente dinanzi alla Corte, nella quale il Krajský súd v Prešove (Corte distrettuale di Prešov, Slovacchia) ha chiesto alla Corte una pronuncia pregiudiziale su una serie di questioni che concernono sostanzialmente gli stessi problemi sollevati nella presente fattispecie. V., inoltre, la causa Barclays Bank, C‑280/13, attualmente pendente dinanzi alla Corte.
9 – È pacifico che, nei procedimenti ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte non può statuire sulla compatibilità di una disposizione di diritto nazionale con il diritto dell’Unione europea. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale un’interpretazione del diritto dell’Unione tale da consentire a detto giudice di risolvere esso stesso tale questione.
10 – Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, GU L 149, pag. 22).
11 – Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30).
12 – Quest’ultima informazione non era tuttavia verificabile, in quanto né la Getfin né i coniugi Macinskí erano presenti all’udienza dinanzi alla Corte.
13 – Vorrei sottolineare in proposito che, come indicato al punto 30 delle Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1), spetta al giudice del rinvio rendere adeguatamente noto alla Corte qualsiasi incidente di procedura che possa influire sul procedimento pregiudiziale, nell’interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l’effetto utile.
14 – Ciò è evidenziato ai paragrafi da 35 a 37 delle conclusioni presentate nella causa Aziz dall’Avvocato generale Kokott, che conveniva che la prima questione deferita in tale causa sembrava a prima vista ipotetica, sebbene una risposta potesse avere un impatto sulla possibilità di risarcimento successivo al procedimento di esecuzione.
15 – V. sentenza Aziz, punti 38 e 39.
16 – V., inter alia, sentenza del 16 luglio 1998, Dumon e Froment, (C-235/95, Racc. pag. I‑4531, punto 25) e la giurisprudenza ivi citata.
17 – V., a questo riguardo, sentenze del 12 febbraio 2004, Slob (C‑236/02, Racc. pag. I‑1861, punto 29) e del 17 luglio 2008, Flughafen Köln/Bonn (C‑226/07, Racc. pag. I‑5999, punto 37).
18 – Essi sostengono che la sentenza del 21 marzo 2012 non rende nullo il contratto di mutuo né la costituzione della garanzia reale e che la Getfin non sarebbe vincolata dal nuovo calcolo del debito effettuato nel dispositivo di tale sentenza. Relativamente a quest’ultima affermazione, tuttavia, nella medesima lettera essi affermano anche che, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 2, del codice di procedura civile slovacco, il dispositivo di una sentenza è vincolante per le parti.
19 – Secondo la motivazione della sentenza del 21 marzo 2012, il contratto è stato dichiarato privo di effetti in forza delle norme generali sull’invalidità dei contratti formulate nel codice civile slovacco e non delle norme speciali in materia di tutela del consumatore che, secondo tale sentenza, devono essere invocate per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 250/2007 sulla tutela dei consumatori.
20 – Occorre ricordare che la Financreal ha ceduto il suo diritto di rimborso alla Getfin ai sensi del contratto di mutuo, che è stato successivamente dichiarato nullo. Il giudice a quo non menziona la possibilità che la Financreal – o Getfin – possa essere dichiarata responsabile per il pagamento dei danni ai consumatori per motivi diversi dalla correttezza delle clausole contrattuali.
21 – Articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/29, e articoli 1, paragrafo 1, e 2 della direttiva 2009/22.
22 – V., a questo riguardo, sentenza Banco Español de Crédito, cit., punti 59 e 60, e da 85 a 87.
23 – Per applicazioni recenti di siffatta giurisprudenza, v. ordinanza del 7 ottobre 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli (C‑82/13, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 12 e 14); sentenze del 24 ottobre 2013, Stoilov i Ko (causa 180/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47), e del 7 novembre 2013, Romeo, (C‑313/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 40).
24 – V. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott per la sentenza Aziz, paragrafi 55 e 56.
25 – V., inter alia, sentenza Aziz, cit., punto 46 e la giurisprudenza ivi citata.
26 – Rinvio alle sentenze Banco Español de Crédito, punto 46, e Aziz, punto 50; v. anche, a tal proposito, sentenza del 30 maggio 2013, Jőrös (C‑397/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50). Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alcuni aspetti del principio di effettività sono ormai sanciti anche nell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.
27 – L’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie consente un periodo più lungo per avviare procedimenti per l’annullamento di una vendita mediante asta pubblica in taluni casi ove la vendita è l’effetto di un reato. Ovviamente, ciò non esclude tuttavia l’asta pubblica di un bene di un consumatore in base ad una clausola contrattuale abusiva che possa essere stata stipulata nel contesto di siffatto reato.
28 – Riguardo agli obblighi imposti ai giudici nazionali dalla direttiva 93/13, v. anche sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, Racc. pag. I‑9579), sull’esecuzione forzata di un lodo arbitrale, e Jőrös, cit., in relazione, inter alia, al fatto che il diritto nazionale designava soltanto taluni giudici come competenti a risolvere liti vertenti su clausole asseritamente abusive (v. la seconda questione deferita in detta causa).
29 – V. citate sentenze Banco Español de Crédito, punto 45, e Aziz, punto 49. Sebbene la Corte distinguesse, prima facie, al punto 49 della sentenza Aziz, detta causa da quella Banco Español de Crédito, mi sembra che la distinzione consista unicamente nell’impostazione procedurale leggermente diversa delle due cause (v. i successivi paragrafi 72 e 75).
30 – V., a questo fine, citate sentenze Banco Español de Crédito, punti 55 e 56, e Aziz, punti 62 e 63.
31 – V. citate sentenze Banco Español de Crédito, punto 39, e Aziz, punto 44.
32 – V. citate sentenze Banco Español de Crédito, punto 49, e Aziz, punto 53.
33 – V. sentenza Aziz, cit., punti 59 e 60.
34 – Per contro, la recente ordinanza nelle cause Banco Popular Español e Banco de Valencia sembrerebbe del pari costituire un esempio di impossibilità (v. punti 54 e 55).
35 – V. sentenza Banco Español de Crédito, cit., punti 25 e 26. Inoltre, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Trstenjak ha osservato che, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento diverrebbe parimenti contraddittorio (v. paragrafi 51 e 68).
36 – La Corte ha fatto riferimento alla brevità del termine previsto; alle spese potenzialmente proibitive; all’ignoranza dei consumatori riguardo ai loro diritti; e al contenuto succinto della domanda d’ingiunzione (v. punto 54).
37 – Nella citata sentenza Asturcom Telecomunicaciones, la protezione effettiva dei consumatori è stata ponderata con il principio della res iudicata. La Corte si è pronunciata a favore di quest’ultimo, sottolineandone l’importanza (v. punti da 35 a 37). Nella citata sentenza Banco Español de Crédito, tuttavia, essa ha dichiarato che la promozione di un accesso più agevole alla giustizia per i creditori e procedure più rapide non potevano, in tali circostanze, prevalere sull’applicazione della tutela effettiva dei consumatori. È interessante notare che, nel primo caso, la Corte sembra aver abbassato il livello dell’effettiva tutela del consumatore mentre nel secondo sembra averlo elevato. Più di recente, nella citata sentenza Jőrös, la Corte ha dichiarato che il diritto degli Stati membri di organizzare i propri ordinamenti giuridico può prevalere, in linea di principio, sul diritto di un giudice nazionale di annullare d’ufficio una clausola abusiva, se la competenza a farlo spetta ad un altro organo giurisdizionale. Tuttavia, le norme interne di procedura di quel giudice nazionale devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo da conseguire l’obiettivo stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v. sentenza Jőrös, cit., punti da 50 a 52).
38 – Infatti, secondo la Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira unicamente a ristabilire l’uguaglianza tra il consumatore e il professionista; v., inter alia, sentenza Aziz, cit., punto 45.
39 – V. l’articolo 8 e il considerando 12 della direttiva 93/13.
40 – V. sentenza Banco Español de Crédito, cit., punto 51.
41 – V. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 47.
42 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Kokott per la causa Aziz, cit., paragrafo 55. La stessa tesi è stata espressa anche dall’avvocato generale Trstenjak nelle sue conclusioni per la sentenza Banco Español de Crédito, cit., paragrafo 74; anche se si deve ammettere che la Corte non vi si è conformata.
43 – Desidero inoltre sottolineare che un controllo giurisdizionale obbligatorio ex ante può determinare spese supplementari per il professionista (come i diritti dovuti per avviare il procedimento), anche se il contratto controverso non contiene clausole abusive.
44 – V. l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché l’articolo 3, paragrafo 3, che rinvia ad un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere considerate abusive, allegato alla direttiva 93/13. V., inoltre sentenza Aziz, cit., punti da 66 a 68 e 71.
45 – V., a questo riguardo, le sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo nella causa Rousk/Svezia, n. 27183/04, CEDU del 25 luglio 2013, che riguardava la vendita con asta pubblica dell’abitazione del debitore e il suo sfratto su domanda delle pubbliche autorità per un credito tributario ammontante a SEK 6 721 (circa EUR 800) (v., segnatamente, le osservazioni di quella Corte ai punti 91, e da 137 a 139); e Zehentner/Austria, n. 20082/02, CEDU 2009, concernente l’asta giudiziale di una proprietà privata per recuperare un credito di circa EUR 2 150 in una causa tra due parti private, causa in cui il debitore era legalmente incapace e pertanto non in grado di difendersi adeguatamente dalla domanda (v., segnatamente, i punti 54, 59, 61, 75 e 76).
46 – V., a questo fine, sentenza Aziz, cit., punto 61.
47 – V. le mie conclusioni nella causa Z (C‑363/12, pendente dinanzi alla Corte, paragrafo 73) e le autorità menzionate alla nota 38. V., inoltre, inter alia, Lenaerts, K., “Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights”, European Constitutional Law Review, (8)2012, pag. 376. Per l’interazione tra l’autonomia procedurale degli Stati membri, i principi di equivalenza e di effettività e la Carta, v. sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 59 a 61).
48 – V. sentenza Rousk/Svezia, cit.,punto 137.
49 – V. anche, a questo riguardo, sentenza Zehentner/Austria, cit., punto 54.
50 – Secondo le osservazioni del governo slovacco nella causa Kušionová, gli articoli 74, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del codice di procedura civile slovacco conferiscono effettivamente ai giudici competenze generali ad adottare misure provvisorie nei procedimenti avviati dinanzi ad essi.
51 – Per maggiori dettagli, rinvio agli articoli 39, paragrafo 3, e 43, paragrafo 2, della legge n. 162/1995 sul Registro immobiliare e sulla registrazione dei diritti di proprietà e di altri diritti su beni immobiliari. Da tali disposizioni consegue che, quando viene informato di un’impugnazione, l’Ufficio del catasto deve annotare detta informazione sino alla definizione dell’impugnazione. V., in un contesto diverso, la sentenza Aziz, cit., punti da 56 a 58.
52 – Desidero aggiungere che nulla impedisce ad un consumatore di chiedere una sentenza declaratoria di un giudice che attesti il carattere abusivo di una clausola contrattuale, anche prima della pubblicazione dell’avviso di vendita.
53 – Contrariamente alla causa Aziz, nella causa in esame la questione della compatibilità della procedura in questione con la direttiva 93/13 è sorta nel contesto dell’esecuzione del credito nei confronti dei consumatori e non nel procedimento di merito. Inoltre, il procedimento principale, relativo all’esecuzione, è stato avviato dai consumatori, mentre il procedimento nel merito è stato avviato dal professionista.
54 – V. sentenza Aziz, cit., punti 54 e 55.
55 – Rinviando all’articolo 7, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie, il governo slovacco ha confermato in udienza che i giudici slovacchi dispongono di tale facoltà.
56 – V., a questo riguardo, la sentenza Jőrös, cit., punto 52.
57 – Sotto questo profilo, la giurisprudenza non chiarisce quale debba essere il livello di informazione e di iniziativa che si può esigere da un consumatore. Le citate sentenze Banco Español de Crédito e Aziz sembrano favorire un tipo di consumatore più vulnerabile, mentre la citata sentenza Asturcom Telecomunicaciones sembra piuttosto esigere che il consumatore sia più una figura di bonus pater familias. La mancanza di chiarezza è aggravata dalla circostanza che, nella sentenza Asturcom Telecomunicaciones, l’avvocato generale Trstenjak aveva suggerito alla Corte di imporre ad un giudice nazionale di far cessare l’esecuzione di un lodo arbitrale emesso in forza di un contratto contenente una clausola abusiva (v. paragrafo 76 delle sue conclusioni per detta sentenza) – cosa che la Corte non ha fatto – dopo di che, nella causa Banco Español de Crédito, riferendosi specificamente a tale esito essa ha auspicato (parimenti invano) che la Corte adotti un modello di consumatore «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (v. paragrafi 72 e 73 delle sue conclusioni in tale causa).
58 – In entrambe le sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo sopra menzionate, il debitore era presumibilmente in una posizione più vulnerabile del solito. Nella causa Rousk/Svezia, il creditore era lo Stato, mentre nella causa Zehentner/Austria il debitore era legalmente incapace.
59 – V. a questo fine, sentenza Jőrös, cit., punti da 50 a 52.
60 – V. sentenza del 10 maggio 2012, FIM Santander Top 25 Euro Fi (da C‑338/11 a C‑347/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha costantemente dichiarato che siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta. V., ad esempio, sentenza del 6 marzo 2007, Meilicke e a. (C‑292/04, Racc. pag. I‑1835, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).
61 – V., inter alia, sentenza FIM Santander Top 25 Euro Fi, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata.
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