CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 21 novembre 2013 ( 1 )
Causa C‑559/12 P
Repubblica francese
contro
Commissione europea
«Impugnazione — La Poste — Ente pubblico con personalità giuridica propria — Esistenza di un aiuto di Stato — Garanzia implicita illimitata dello Stato — Nozione di vantaggio — Onere e livello probatorio richiesto»
I – Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 pronunciata nella causa Francia/Commissione (T‑154/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso da essa proposto avverso la decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Repubblica francese a La Poste (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 2 ).
2.
Su un piano generale, il presente ricorso richiede, a mio avviso, l’esame di tre questioni fondamentali. In primo luogo, quella della nozione di garanzia implicita e illimitata statale di cui fruirebbe La Poste ( 3 ) e che è stata qualificata dalla Commissione europea, nella decisione controversia, come aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE; in secondo luogo, quella dell’onere e del livello probatorio richiesto al fine di stabilire l’esistenza di una siffatta garanzia, e, in terzo luogo, la questione se, ed eventualmente come, la Commissione debba dimostrare l’esistenza di un vantaggio derivante da una garanzia implicita accordata dallo Stato.
3.
Occorre sottolineare che la specificità della presente causa scaturisce soprattutto dal carattere implicito della fattispecie di cui trattasi, il che rende particolarmente complessa l’applicazione dei criteri costitutivi della nozione di aiuto di Stato. Al riguardo, rilevo anzitutto che taluni aspetti che mi sembrano fondamentali per l’esame approfondito del fascicolo non sono stati contestati, o, quantomeno, richiamati in maniera sufficiente nel contesto della presente impugnazione. È questo il caso della nozione stessa di garanzia implicita illimitata nel diritto dell’Unione, la quale non mi sembra definitivamente consolidata. Tale è anche il caso del nesso eventuale fra il regime controverso degli EPIC e la nozione di servizio di interesse economico generale, la quale è stata affrontata solo in un’ottica estremamente ristretta.
II – Il contesto normativo, la decisione controversa e la sentenza impugnata
4.
Per la descrizione della normativa nazionale che disciplina lo statuto de La Poste e dei fatti all’origine della controversia, si rimanda all’esposizione dettagliata che figura nella sentenza impugnata.
5.
Quanto alla decisione controversa, la Commissione ha dichiarato, al suo articolo 1, che «la garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La Francia pone fine al suddetto aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2010». Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 di questa stessa decisione, «la Commissione ritiene che la trasformazione effettiva de La Poste in società per azioni sopprimerà di fatto la garanzia illimitata a vantaggio de La Poste. La soppressione effettiva di detta garanzia illimitata entro il 31 marzo 2010 costituisce una misura atta a porre fine, conformemente al diritto dell’Unione, all’aiuto di Stato constatato all’articolo 1».
6.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2010, la Repubblica francese ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa. In tale contesto, la Repubblica francese ha fatto valere che la Commissione avrebbe erroneamente concluso, da un lato, per l’esistenza della garanzia dello Stato a favore de La Poste, e, dall’altro, che tale misura configurasse un aiuto di Stato, dal momento che l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE non sarebbe stata dimostrata ( 4 ).
7.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi invocati dalla Repubblica francese, confermando, dunque, la legittimità della decisione controversa.
III – Sui motivi dell’impugnazione
8.
Nella sua impugnazione, proposta il 5 dicembre 2012, la Repubblica francese fa valere quattro motivi, dei quali il secondo e il terzo sono divisi in quattro parti. Con il primo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver travisato il senso dei motivi dedotti dinanzi al medesimo, allorché ha considerato che tutti si ricollegavano all’esistenza di un vantaggio e non al criterio di un trasferimento di risorse statali. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato l’esistenza di una garanzia dello Stato concessa a La Poste. Con il terzo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale una serie di snaturamenti del diritto nazionale. Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha considerato sufficiente l’accertamento, da parte della Commissione, dell’esistenza di un vantaggio che sarebbe stato procurato dall’asserita garanzia di Stato. Da parte sua, la Commissione conclude per il rigetto in toto dell’impugnazione.
9.
A mio avviso, a prescindere dal numero dei motivi dedotti dalla Repubblica francese, l’aspetto essenziale della presente impugnazione attiene alla problematica, già richiamata, connessa ai principi che la Commissione è tenuta a rispettare al fine di dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita, nonché di un vantaggio da essa derivante. Di conseguenza, intendo analizzare l’impugnazione raggruppando i motivi dedotti secondo questi aspetti principali.
A – Sull’accertamento dell’esistenza di una garanzia implicita costitutiva di un aiuto di Stato (secondo e terzo motivo di impugnazione)
1. Argomenti delle parti
10.
Con il secondo motivo, suddiviso in quattro parti, la Repubblica francese sostiene, in sostanza, che il Tribunale, ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato l’esistenza di una garanzia di Stato, sarebbe incorso in un errore di diritto.
11.
Con la prima parte di suddetto motivo, la Repubblica francese addebita al Tribunale di aver erroneamente dichiarato, al punto 23 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a procedere ad un’inversione dell’onere della prova, attribuendo alle autorità francesi il compito di dimostrare l’assenza di garanzia. Con la seconda parte, pur criticando le asserite presunzioni negative contenute nella decisione controversa, la Repubblica francese imputa al Tribunale di aver convalidato, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, l’inversione dell’onere della prova effettuata dalla Commissione ai considerando 126 e 131 della decisione controversa. Con la terza parte, la Repubblica francese addebita al Tribunale di aver erroneamente interpretato, al punto 119 della sentenza impugnata, la sentenza Commissione/MTU Friedrichshafen ( 5 ).
12.
Con la quarta parte del secondo motivo, la Repubblica francese sostiene che, anche se, come fatto valere dal Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, «la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende (…) dalla natura della misura di Stato considerata», il carattere implicito della garanzia asseritamente identificata non può tuttavia tradursi in un requisito ridotto in materia di prova, né in un’inversione dell’onere probatorio. In tale ottica, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 121 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse esaminato positivamente l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste e avesse preso in considerazione più elementi concordanti, che costituivano una base sufficiente al fine di accertare l’esistenza di tale garanzia. Orbene, secondo la ricorrente, l’esistenza di una garanzia implicita può essere dimostrata solo positivamente.
13.
Da parte sua, la Commissione ribatte, in primo luogo, di non aver affatto invertito l’onere della prova. In secondo luogo, la Commissione fa valere che le contestazioni attinenti all’asserito impiego di presunzioni negative o di supposizioni risultano essere semplici reiterazioni delle affermazioni formulate in primo grado. In terzo luogo, la Commissione sostiene che il richiamo della citata giurisprudenza Commissione/MTU Friedrichshafen, ha preso in considerazione, come riconosciuto nella sentenza Commissione/Scott ( 6 ), la difficoltà del compito complesso con il quale la Commissione era confrontata nella specie. Infine, la Commissione suggerisce di respingere le critiche relative ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, in quanto inoperanti e infondate.
14.
Con il terzo motivo, la Repubblica francese addebita al Tribunale, in sostanza, una serie di snaturamenti del diritto nazionale, i cui elementi hanno costituito il punto di partenza del ragionamento della Commissione ai fini dell’accertamento dell’esistenza della garanzia implicita e illimitata. Con la prima parte, la ricorrente nega che il diritto francese non escludesse la possibilità per lo Stato di conferire una garanzia implicita agli EPIC. Con la seconda parte, la Repubblica francese addebita al Tribunale di aver snaturato il diritto francese allorché ha condiviso le conclusioni della Commissione relative alle conseguenze derivanti dall’applicazione della legge n. 80‑539 ( 7 ). Con la terza parte, pur adducendo un difetto di motivazione, la Repubblica francese imputa al Tribunale di avere a torto assimilato le condizioni di assunzione della responsabilità dello Stato a un meccanismo di garanzia alla luce della sentenza Société fermière de Campoloro e a. del Consiglio di Stato ( 8 ), della sentenza Société de gestion du port de Campoloro e Société fermière de Campoloro c. Francia della Corte europea dei diritti dell’uomo ( 9 ) e della nota del Consiglio di Stato del 1995 ( 10 ). Con la quarta parte, la ricorrente prende in considerazione la problematica, esaminata dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, del trasferimento dei diritti e degli obblighi ricollegati ad un compito di servizio pubblico.
15.
In replica a tali censure, la Commissione sostiene che il terzo motivo di impugnazione – il quale costituirebbe, in sostanza, una reiterazione del secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale – sarebbe in realtà inteso a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, ragion per cui tale motivo sarebbe manifestamente irricevibile.
2. Analisi
16.
A titolo introduttivo, è opportuno sottolineare che la nozione di garanzia, benché a prima vista nota, non è oggetto di una definizione univoca nel diritto dell’Unione. La Commissione, pur indicando, nella sua Comunicazione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 11 ), che «[l]a forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante [e che l]e garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell’ambito di uno specifico regime», ha parimenti considerato «come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato» ( 12 ). La Commissione distingue parimenti fra garanzie che derivano da una «fonte contrattuale» o da un’«altra fonte giuridica», contrapposte alle «garanzie la cui forma è meno visibile».
17.
Nella presente causa è pertanto determinante che la garanzia implicita illimitata in questione rientri nell’ambito di un tipo di interventi indiretti, nel contesto dei quali le risorse impegnate dallo Stato non si traducono automaticamente in un vantaggio corrispondente per i beneficiari. Siffatta categoria riguarda, segnatamente, le garanzie implicite derivanti dal regime giuridico particolare applicabile al beneficiario o, ancora, dalle lettere di intenti o di patronage.
18.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza, sono considerati in particolare come aiuti gli interventi statali che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti ( 13 ). Si evince dalla giurisprudenza che un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato può gravare sulle risorse statali ( 14 ). Infatti, l’espressione «aiuti sotto qualsiasi forma» di cui all’articolo 107 TFUE deve intendersi applicabile ai vantaggi, senza che la natura giuridica o l’obiettivo di un siffatto vantaggio unilaterale sia rilevante. La Corte ha quindi dichiarato che vantaggi consentiti sotto forma di una garanzia di Stato possono implicare un onere supplementare per lo Stato ( 15 ).
19.
Orbene, l’esistenza stessa della garanzia implicita di cui alla causa principale, la quale forma l’oggetto della censura formulata segnatamente nella quarta parte del secondo motivo, che suggerisco di esaminare per prima, solleva una difficoltà particolare, dal momento che nessun testo normativo francese prevedeva espressamente l’esistenza di suddetta garanzia. Infatti, l’aiuto controverso risulterebbe non da una misura distinta, bensì, piuttosto, dall’assenza di assoggettamento degli EPIC al regime generale del fallimento, o addirittura dall’introduzione di un regime particolare a tal fine, unitamente ad un’asserita assenza di situazione in cui i debiti degli enti pubblici con personalità giuridica propria non verrebbero pagati ai loro creditori. Quindi, dopo aver esaminato più fonti, la Commissione si è fondata su diversi elementi al fine di concludere per l’esistenza della garanzia implicita e illimitata.
20.
Il dispositivo in questione richiede, da parte mia, le seguenti osservazioni in relazione al metodo e al livello probatorio richiesto, nonché all’intensità del controllo che il giudice dell’Unione deve effettuare.
– Garanzia implicita
21.
In primo luogo, quanto al metodo di esame, rilevo che il termine «garanzia implicita», la cui accezione non viene contestata dalla ricorrente, è piuttosto un termine metaforico e contraddittorio in sé, dal momento che la nozione di garanzia corrisponde solitamente ad un avallo o ad una promessa costitutiva di un fatto o di un atto giuridico, il quale genera o è suscettibile di generare conseguenze particolari nei confronti del suo destinatario. Infatti, un creditore non può invocare una garanzia implicita in maniera analoga ad una garanzia esplicita. A mio avviso, anche ammesso che il garante possa vedersi opporre un siffatto «impegno», il suo fondamento dovrebbe piuttosto essere ricercato fra i principi generali della responsabilità civile.
22.
Ammesso pertanto che il termine in questione sia proprio del diritto della concorrenza ( 16 ), è opportuno considerare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE, la nozione di «garanzia implicita» non è una nozione di puro diritto, bensì rientra parimenti nell’esame dei fatti. La nozione di «garanzia implicita», infatti, si ricollega al diritto della concorrenza dell’Unione in quanto descrive in maniera uniforme un «comportamento» delle autorità nazionali eventualmente costitutivo, avuto riguardo ai suoi effetti economici, di un aiuto di Stato per il suo beneficiario.
23.
La difficoltà maggiore risiede nel carattere implicito della garanzia in questione, la quale è contenuta in indizi sia giuridici che fattuali. La garanzia implicita costituisce pertanto un fenomeno desunto e parimenti un fenomeno presunto ( 17 ). La giustificazione principale del ricorso a tale accezione nel diritto degli aiuti di Stato è ravvisabile nel fatto che il dispositivo in questione genera una situazione finanziaria analoga a quella risultante da una garanzia esplicita illimitata concessa dallo Stato membro a favore di un’impresa, senza che quest’ultima sia tenuta a pagare un premio corrispondente al suo valore economico.
24.
Di conseguenza, il metodo del complesso di indizi, peraltro applicabile nel settore degli aiuti di Stato ( 18 ), mi sembra particolarmente idoneo al fine di stabilire l’esistenza di una siffatta misura implicita ( 19 ).
25.
La Corte, infatti, ha già riconosciuto che non può essere esclusa in modo generale la possibilità, per la Commissione, di basarsi su un complesso di circostanze atto a rivelare l’esistenza, di fatto, di un programma di aiuti ( 20 ). Tuttavia, occorre inoltre che la Commissione indichi elementi di natura normativa, amministrativa, finanziaria o economica che avrebbero consentito di caratterizzare l’aiuto controverso ( 21 ).
26.
Desidero fare due precisazioni in tale contesto. Da un lato, contrariamente a quella che sembra essere la posizione della Commissione, ritengo che la natura «implicita» di una misura escluda una certezza quanto alla sua esistenza. Una garanzia implicita dedotta da un complesso di indizi dovrà pertanto essere considerata esistente finché non venga fornita la prova contraria della sua inesistenza. Nella specie, sarebbe relativamente facile fornire una siffatta prova, indicando casi concreti nei quali i debiti di un EPIC o di un ente pubblico territoriale non verrebbero durevolmente pagati, e ciò malgrado l’assenza di una procedura formale di fallimento o di altra procedura concorsuale. Infatti, una siffatta difesa di uno Stato membro porterebbe a ritenere che la decisione della Commissione si fondi su premesse erronee di fatto ( 22 ).
27.
Dall’altro lato, il Tribunale è tenuto a determinare se gli elementi di prova costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare suddetto «comportamento» delle autorità nazionali, e se siffatti dati siano tali da corroborare la tesi secondo la quale l’impresa è beneficiaria di un aiuto di Stato di natura implicita.
28.
Infatti, come rammentato dalla Corte, un errore manifesto di valutazione può consistere nel fatto, per la Commissione, di basarsi su elementi che non costituiscono «l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa» ( 23 ).
29.
Di conseguenza, il criterio inteso a «dimostrare positivamente» l’esistenza di una garanzia è soddisfatto allorché, nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione conduce il procedimento di indagine delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo ( 24 ). Ciò implica, in un caso come quello di specie, la necessità di riunire tutte le informazioni che possono deporre cumulativamente, in maniera plausibile, a favore dell’esistenza di una misura suscettibile di integrare un aiuto di Stato. Siffatta esistenza si desume parimenti dall’assenza di informazioni che la negano.
30.
Al riguardo, rilevo che, dopo aver rammentato, al punto 119 della sentenza impugnata, gli obblighi incombenti alla Commissione rispetto agli elementi che possono fondare la conclusione secondo la quale l’impresa beneficia di un vantaggio che configura un aiuto di Stato, il Tribunale ha affermato, al punto 120 della sentenza impugnata, che la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende dalla natura della misura. Resta inteso che, così facendo, il Tribunale ha espresso il concetto della diversificazione delle misure che possono configurare degli aiuti di Stato, senza tuttavia violare i principi che governano l’onere e il livello probatorio. Per quanto riguarda l’esistenza di una misura implicita controversa, il Tribunale ha adeguato quanto sopra constatato, dichiarando a buon diritto, al summenzionato punto 120, che l’esistenza di una garanzia implicita può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti. Infine, il Tribunale ha elencato, unitamente al secondo motivo dedotto in primo grado, l’insieme degli elementi concordanti che costituivano una base per accertare l’esistenza dell’aiuto di Stato.
31.
È opportuno rilevare che non è espressamente contestato che gli EPIC non sono soggetti al regime generale o speciale del fallimento o di altre procedure concorsuali. Ne deriva che la contestazione della veridicità di un indizio individuale considerato dal Tribunale non può essere ritenuta sufficiente al fine di dimostrare l’inesistenza della misura la cui esistenza è fondata sul metodo del complesso di indizi. È vero che, in assenza di un contro-esempio concreto che neghi l’esistenza di una garanzia implicita, la ricorrente è tenuta a contraddire uno dopo l’altro tutti gli indizio. Tuttavia, a mio avviso, l’autore della contestazione deve essere tenuto a dimostrare che l’insieme degli elementi che configurano un complesso di indizi depone a favore dell’inesistenza di una garanzia implicita illimitata dello Stato.
32.
Ne consegue che le censure fatte valere in una parte del secondo motivo e nell’insieme del terzo, non rimettendo in discussione la conclusione globale relativa all’esistenza della garanzia implicita, bensì riguardando diversi indizi considerati isolatamente, potrebbero dunque essere subito respinte in quanto inconferenti.
– Onere e livello probatorio richiesto
33.
In secondo luogo, per quanto attiene all’onere della prova, è pacifico che incombe alla Commissione provare l’esistenza di una misura suscettibile di configurare un aiuto di Stato. Il Tribunale ha pertanto correttamente interpretato il ruolo della Commissione allorché esso ha ripetutamente esaminato, nella sentenza impugnata, la sufficienza delle prove raccolte dalla Commissione ( 25 ), in conformità della giurisprudenza secondo la quale la Commissione è tenuta ad esaminare sempre tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e il suo contesto ( 26 ), per pervenire, senza incorrere in alcun errore di diritto, alla conclusione ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, il Tribunale non ha proceduto ad un’inversione dell’onere della prova.
34.
Quanto al livello probatorio richiesto ( 27 ), inteso come il grado di diligenza applicato dal giudice allorché esamina gli elementi di prova sottopostigli, è utile richiamare brevemente la giurisprudenza relativa al diritto della concorrenza in senso ampio, nonché i principi di «common law». Per quanto riguarda la prassi del diritto della concorrenza ( 28 ), senza che esista una definizione uniforme del livello probatorio applicabile, la Corte esige che i fatti siano «sufficientemente provat[i]» ( 29 ), oppure «elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti» ( 30 ), e applica parimenti il metodo del «complesso d’indizi seri, precisi e concordanti», in assenza di documenti che provino la concertazione fra i produttori ( 31 ). Nell’ambito dell’analisi prospettiva in relazione alle concentrazioni, la Corte applica parimenti il criterio del «maggiormente probabile» ( 32 ). Per contro, nel common law, la distinzione ricorre fra, da un lato, lo «standard» meno rigoroso applicato in materia civile, noto sotto il nome di «balance of probabilities», il che significa che la parte deve persuadere il giudice che il fatto addotto è «più probabile che improbabile», e, dall’altro, lo «standard» più rigoroso applicabile in materia penale, designato con l’espressione «beyond a reasonable doubt», la quale significa che il giudice non deve nutrire alcun ragionevole dubbio quanto alla riunione degli elementi che integrano la violazione, al termine di un esame razionale delle prove ( 33 ).
35.
Ritengo che, nel caso di una garanzia implicita la cui esistenza viene desunta da un complesso di indizi, il livello probatorio debba essere fondato su quello della probabilità seria e della sufficienza delle prove. Il livello applicabile sarebbe pertanto più esigente rispetto ad una semplice probabilità, ma meno esigente rispetto a quello dell’assenza di ragionevole dubbio. Tale mi sembra essere l’analisi correttamente effettuata dal Tribunale con riguardo agli elementi forniti dalla Commissione.
36.
Peraltro, tale approccio mi sembra corrispondere ad una giurisprudenza recente, dalla quale si evince che la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio accordato al beneficiario, da un lato, e una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio ( 34 ), dall’altro, senza tuttavia esigere che una siffatta riduzione, o addirittura un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest’ultimo abbia come controprestazione una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell’impegno di risorse statali da cui deriva ( 35 ).
37.
Quanto poi all’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione, rammento che, se la Commissione dispone di un margine di apprezzamento nel settore degli aiuti di Stato, qualora essi implichino valutazioni complesse di ordine economico, il controllo che i giudici dell’Unione effettuano sulle valutazioni economiche complesse è un controllo ristretto che si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di manifesti errori di valutazione e di sviamento di potere ( 36 ). Il ruolo del giudice non consiste pertanto nello stabilire esso stesso l’esistenza e l’importo dell’aiuto, sostituendosi alla Commissione in tale compito ( 37 ).
38.
Orbene, è pacifico che dimostrare l’esistenza di una garanzia implicita e illimitata, nonché l’esistenza del vantaggio da essa derivante, esigeva, da parte della Commissione, una valutazione complessa.
39.
In tale ottica, l’argomento della ricorrente fatto valere globalmente nel secondo motivo, e specificamente nella sua quarta parte, deve essere respinto, in quanto non contiene alcun elemento che consente di addebitare al Tribunale un errore di diritto. Per contro, si evince dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale non ha travisato le regole attinenti all’onere e alla portata della prova appena ricordate, e ha potuto correttamente fondare la propria conclusione sul complesso di indizi che depongono a favore dell’esistenza di una garanzia implicita di Stato.
– Censure esaminate ad abundantiam
40.
Quanto alle prime tre parti del secondo motivo, osservo, in primo luogo, che la critica mossa dalla ricorrente scaturisce da una lettura errata del punto 23 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale si è limitato a riportare gli elementi essenziali per la descrizione dei fatti della specie, senza pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere della prova. In secondo luogo, gli argomenti addotti dalla Repubblica francese si limitano ad una critica diretta avverso la decisione controversa, il che li rende irricevibili. Peraltro, i punti 73 e 74 della sentenza impugnata si iscrivono nel quadro del secondo motivo di primo grado, e consistono in un’interpretazione del diritto nazionale, la cui valutazione non è soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di snaturamento ( 38 ), il quale, nella specie, non viene dimostrato dalla ricorrente.
41.
In terzo luogo, quanto all’interpretazione della sentenza Commissione/MTU Friedrichshafen, cit. supra, contenuta al punto 119 della sentenza impugnata, tale sentenza fissa un divieto per la Commissione di fondare la propria decisione sulle presunzioni negative nei casi di un’assenza di informazioni che permettano di giungere ad una conclusione contraria. Essa non è dunque pienamente applicabile nella specie. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, il Tribunale ha potuto rammentarla al fine di sottolineare la difficoltà del compito complesso con il quale era confrontata la Commissione al fine di ravvisare l’esistenza di un meccanismo di garanzia illimitata implicita.
42.
Quanto al terzo motivo, osservo che la Repubblica francese critica l’interpretazione degli elementi di un complesso di indizi operata dal Tribunale nell’ambito della valutazione dell’esistenza della garanzia concessa a La Poste. Al riguardo, rammento che una censura fondata sull’erronea valutazione del diritto nazionale è ricevibile qualora al Tribunale venga contestato di aver snaturato tale diritto ( 39 ). Così, è vero che, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, delle constatazioni compiute dal Tribunale in ordine alla normativa nazionale, la Corte è competente a verifcare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o il tenore della giurisprudenza nazionale ad esse relativa o anche della dottrina riguardante tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo ( 40 ).
43.
Tuttavia, non è questo il caso degli argomenti sollevati nelle prime tre parti del presente motivo. Infatti, è opportuno rilevare, anzitutto, che la Repubblica francese, pur invocando degli errori di diritto, tenta in realtà di rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e, segnatamente, di contestare l’interpretazione dei fatti e dei documenti che hanno portato quest’ultimo a concludere per l’esistenza della garanzia implicita. Poiché suddetti argomenti costituiscono in realtà una reiterazione delle critiche sollevate dinanzi al Tribunale, essi devono essere considerati irricevibili. In ogni caso, poiché lo snaturamento richiamato non è né dimostrato né manifesto, occorre respingere suddette allegazioni. Quanto ad un difetto di motivazione fatto valere nell’ambito della terza parte del terzo motivo in relazione alla giurisprudenza Campoloro della Corte europea dei diritti dell’uomo, rilevo che il Tribunale vi ha replicato in maniera sufficiente ai punti da 96 a 99 della sentenza impugnata. Infine, quanto alla quarta parte del terzo motivo, essa deve essere respinta in quanto inconferente, poiché diretta contro un motivo ad abundantiam.
44.
Alla luce di tutto ciò che precede, ritengo che il Tribunale abbia svolto correttamente il proprio ruolo in relazione al controllo ristretto dell’esistenza della garanzia implicita. Suggerisco pertanto di respingere il secondo e il terzo motivo d’impugnazione.
B – Sull’accertamento del vantaggio risultante dalla garanzia implicita (quarto motivo)
1. Argomenti delle parti
45.
Con il quarto motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato l’esistenza di un vantaggio risultante dall’asserita garanzia di Stato concessa a La Poste. La ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha travisato le regole che governano l’onere e il livello probatorio quanto alla dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio, allorché ha ritenuto, ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, che, in presenza di un aiuto esistente, la Commissione non era tenuta a procedere alla dimostrazione degli effetti reali di tale aiuto, ma poteva presumerli. Inoltre, anche ammesso che il diritto dell’Unione non imponga di accertare gli effetti reali di un aiuto esistente, la Commissione dovrebbe quantomeno dimostrare l’esistenza di effetti potenziali. Ciò sarebbe peraltro stato a torto escluso al punto 1.2 della comunicazione del 2008. In quest’ottica, il Tribunale, avendo ritenuto fondata, ai punti 106 e 108, l’analisi della Commissione, avrebbe parimenti commesso un errore di diritto.
46.
In subordine, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova allorché ha ritenuto, da un lato, ai punti 110 e 123 della sentenza impugnata, che la Commissione – pur avendo fatto riferimento ai metodi delle agenzie di rating soltanto per confermare e non per dimostrare l’esistenza di un vantaggio – avesse fornito sufficienti elementi per stabilire che la garanzia controversa configurava un vantaggio effettivo. Essa critica, in tale contesto, i punti da 111 a 116 di suddetta sentenza.
47.
Peraltro, la ricorrente specifica di non aver riconosciuto, come si evince dal punto 106 della sentenza impugnata, che il fatto che un’impresa venisse sottratta, in forza del suo statuto giuridico, ad un procedimento di fallimento o ad un procedimento equivalente, comportasse «automaticamente» un vantaggio.
48.
La Commissione replica che è legittimo adoperare la stessa griglia di analisi per gli aiuti esistenti e per gli aiuti nuovi, in forza della quale essa non è tenuta a dimostrare gli effetti reali di tali misure. Quanto alla contestazione della comunicazione del 2008, la Commissione la ritiene irricevibile, segnatamente in assenza di un’eccezione di illegittimità sollevata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Quanto al punto 106 della sentenza impugnata, la Commissione afferma che, sulla base di tale dichiarazione, il Tribunale non poteva che rigettare il terzo motivo dedotto dinanzi al medesimo.
2. Analisi
49.
Come illustrato in precedenza, occorre anzitutto partire dalla premessa secondo la quale la fattispecie all’origine del presente contenzioso costituisce «una situazione di diritto e di fatto» analoga a quella dell’esistenza di una garanzia esplicita. Infatti, poiché si tratta di un’assenza di misura in senso abituale, la garanzia implicita presenta la peculiarità per cui la «misura» e i suoi effetti si confondono. Ai fini della presente analisi, occorre pertanto ritenere che la garanzia implicita esplichi effetti equivalenti a quelli risultanti da una garanzia esplicita, la quale costituisce una misura direttamente identificabile e, per definizione, idonea a produrre determinati effetti.
50.
Secondo la giurisprudenza, per valutare se una misura costituisca un aiuto di Stato, occorre determinare se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a condizioni normali di mercato ( 41 ). Orbene, è giocoforza constatare, a mio avviso, che un siffatto approccio nella ricerca di un vantaggio non corrisponde alla specificità della garanzia di Stato di cui al procedimento principale ( 42 ).
51.
È parimenti pacifico che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti ( 43 ). In sede di valutazione di una misura con riguardo all’articolo 107 TFUE, occorre tenere conto degli effetti che essa è idonea a produrre ( 44 ), nonché di tutti gli elementi pertinenti e del loro contesto ( 45 ). Tuttavia, la giurisprudenza non risolve in maniera esaustiva le questioni attinenti alla maniera in cui la Commissione è tenuta a dimostrare un vantaggio e alla natura degli effetti di una misura che ad essa spetta provare allorché accerta l’esistenza di un vantaggio risultante da una misura implicita.
– Esistenza di un vantaggio
52.
Per quanto concerne, anzitutto, la constatazione del Tribunale di cui al punto 124 della sentenza impugnata, secondo la quale l’effetto reale del vantaggio che una garanzia di Stato procura può essere presunto, il punto decisivo per il ragionamento del Tribunale per confermare l’analisi della Commissione e per riconoscere l’esistenza di un vantaggio nella specie, si evince, in via principale, dal punto 106, in combinato disposto con il punto 108 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che una garanzia illimitata consente al suo beneficiario di ottenere condizioni di credito più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere in base ai suoi soli meriti e consente quindi di ridurre la pressione che grava sul suo bilancio.
53.
Infatti, secondo il Tribunale, la concessione di una garanzia a condizioni che non corrispondono a quelle del mercato, quale una garanzia illimitata concessa senza contropartita, è, in generale, tale da conferire un vantaggio alla persona che ne beneficia, nel senso che essa ha come conseguenza un miglioramento della posizione finanziaria del beneficiario con un alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio ( 46 ).
54.
Al riguardo, ricordo che la Corte ha già specificato che, fatta salva la dimostrazione dell’esistenza di un onere supplementare per lo Stato, destinato ad accordare alle imprese interessate un vantaggio determinato che non può essere desunto automaticamente ( 47 ), l’applicazione del sistema derogatorio rispetto alla procedura concorsuale ordinaria, nonché l’esclusione di qualsiasi azione esecutiva individuale ai debiti di natura fiscale e alle penalità rispetto alle imprese di cui trattasi, poteva essere considerata un aiuto di Stato ( 48 ). Tali vantaggi, concessi dal legislatore nazionale, potrebbero comportare un onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma di una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, di un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende o di altre sanzioni pecuniarie o di un’aliquota d’imposta ridotta ( 49 ).
55.
Per quanto riguarda in particolare il criterio di un vantaggio, dopo aver rilevato che «risulta che la normativa di cui trattasi può collocare le imprese alle quali essa si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre», la Corte l’ha esaminato nelle cause Ecotrade e Piaggio, cit. supra, nell’ottica della possibilità, per un’impresa interessata, di continuare l’attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe esclusa nell’ambito dell’applicazione delle norme solitamente vigenti in materia di fallimento. La giurisprudenza mi sembra pertanto riconoscere già la possibilità di presumere l’esistenza di un vantaggio qualora esso si evinca in maniera plausibile dal quadro normativo che disciplina il funzionamento delle imprese di cui trattasi.
56.
Inoltre, il caso di specie non mi sembra corrispondere chiaramente ad un aiuto individuale, ma si avvicina piuttosto ad un regime di aiuti che, essendo applicabile agli EPIC, inciderebbe sulla situazione giuridica de La Poste. Sarebbe pertanto opportuno applicare per analogia la giurisprudenza concernente i programmi di aiuto, secondo la quale la Commissione può limitarsi a studiare le loro caratteristiche per valutare, nella motivazione della decisione, se, in base alle modalità previste da tali programmi, essi assicurino un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e siano tali da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata ( 50 ).
57.
Del resto, osservo che emerge chiaramente dalla sentenza Residex Capital ( 51 ), relativa ad una garanzia esplicita, che «quando il finanziamento concesso da un istituto di credito ad un mutuatario è garantito dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro, detto mutuatario ricava normalmente un vantaggio economico e beneficia, in tal modo, di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, considerato che l’onere finanziario che questi sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato».
58.
Ancora, mi sembra che qualora la Corte adotti, su un piano generale, la nozione di «garanzia implicita» e riconosca, nella specie, la sua esistenza, l’esistenza di un vantaggio potrebbe essere presunta alle stesse condizioni come se si trattasse di una garanzia esplicita, in altre parole ritenendo che una siffatta garanzia possa migliorare la situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria. Resta inteso che si tratta di una presunzione semplice. Di conseguenza, è a buon diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 124 della sentenza impugnata, che le garanzie sono tali da procurare un vantaggio ai loro beneficiari.
– Contesto economico
59.
Tuttavia, tale constatazione non esonera né la Commissione né il Tribunale dal prendere in considerazione le condizioni giuridiche ed economiche nel cui quadro opera l’ente che si ritiene essere beneficiario di un vantaggio ( 52 ). Infatti, come richiamato in precedenza, la Commissione deve essere in grado di valutare il vantaggio in questione ( 53 ).
60.
Orbene, la Repubblica francese addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a fare riferimento alle agenzie di rating al fine di «confermare», e non al fine di «dimostrare», l’esistenza di un vantaggio a favore de La Poste.
61.
È vero che, al fine di dimostrare che La Poste godeva di una posizione più vantaggiosa scaturente da condizioni di credito più favorevoli di quelle di cui avrebbe potuto disporre senza un dispositivo di garanzia illimitata dello Stato francese, la Commissione ha fatto riferimento in via principale ai dati delle agenzie di rating, nonché ai metodi impiegati da queste ultime ( 54 ). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che La Poste beneficiasse parimenti di un profitto corrispondente alla mancata corresponsione di un premio allo Stato ( 55 ).
62.
In proposito, rilevo anzitutto che, avuto riguardo alla premessa, secondo la quale nella specie può essere presunta l’esistenza di un vantaggio, la natura confermativa dei dati provenienti dalle agenzie di rating si iscriverebbe perfettamente nella logica della presunzione. Di conseguenza, la censura attinente all’insufficienza della prova in relazione al ricorso ai metodi e ai dati delle agenzie di rating deve essere reputata infondata.
63.
Inoltre, è esattamente al fine di inquadrare correttamente il contesto economico della garanzia controversa che la Commissione ha fatto riferimento ai metodi e ai dati delle agenzie di rating. Al riguardo, ritengo che, fatta salva l’inapplicabilità del test dell’investitore privato, il ventaglio degli strumenti ai quali la Commissione può ricorrere al fine di motivare la propria analisi dovrebbe essere ampio. Di conseguenza, occorre riconoscere le condizioni di credito più favorevoli suffragate dai dati delle agenzie di rating. Inoltre, è a buon diritto che il Tribunale ha confermato la loro rilevanza ai punti da 115 a 117 della sentenza impugnata, rigettando l’addebito concernente il ragionamento circolare sollevato dinanzi al medesimo. Quanto alla parte della presente censura che si ricollega alla problematica del metodo che la Commissione deve applicare al fine di stabilire l’esistenza di un vantaggio nel caso di garanzie di Stato, intendo tuttavia ritornarvi successivamente in un obiter dictum.
– Categorie di effetti degli aiuti già concessi
64.
Quanto, per contro, agli effetti di aiuti nuovi e esistenti, si evince dal punto 1 della decisione controversa che la Commissione ha ritenuto che la misura in questione rientrasse nella nozione di aiuto esistente ( 56 ). Oltre ai quesiti che una siffatta qualificazione può suscitare a prima vista ( 57 ), osservo, anzitutto, che gli effetti nel tempo di un dispositivo quale la garanzia implicita sono difficili da determinare, in quanto suddetta garanzia non risulta da un atto puntuale e percettibile, ma è desunta da un complesso di indizi concordanti. Tuttavia, poiché, secondo giurisprudenza costante, il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione obiettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni addotte a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale ( 58 ).
65.
Al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale la Commissione non è tenuta a dimostrare, nella sua decisione, le effettive conseguenze di aiuti già concessi ( 59 ). È vero che la Corte ha dichiarato che, se la Commissione dovesse dimostrare le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica a scapito di quelli che notificano gli aiuti allo stato di progetto ( 60 ).
66.
Tuttavia, non solo tale orientamento giurisprudenziale ( 61 ) non presenta alcun legame con l’esame degli aiuti esistenti, ma, soprattutto, la Corte si riferisce specificamente alle modalità di determinazione di due altri criteri della nozione di aiuto, ossia il pregiudizio per gli scambi e per la concorrenza, senza menzionare la problematica di un vantaggio. Ciò corrisponde, infatti, all’approccio classico, secondo il quale la Commissione è unicamente tenuta ad esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza, e non a dimostrare un’incidenza reale della misura in questione su questi due criteri ( 62 ).
67.
È vero che la Corte ha già confermato, in relazione al pregiudizio per gli scambi e alla distorsione della concorrenza, che ai due tipi di aiuti, ossia agli aiuti esistenti e agli aiuti concessi senza la preventiva notifica alla Commissione, doveva essere riservato lo stesso trattamento ( 63 ). In compenso, la rilevanza di tale giurisprudenza per la determinazione delle conseguenze di un vantaggio non è acquisita. Peraltro, non emerge chiaramente dal punto 123 della sentenza impugnata se il Tribunale intendesse distinguere fra la determinazione del vantaggio e la determinazione di altri criteri, oppure se, al contrario, la giurisprudenza Boussac Saint Frères e P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione fosse stata citata solo al fine di esonerare la Commissione dall’obbligo di fornire la prova degli effetti vantaggiosi della misura controversa per analogia.
68.
Inoltre, in base alla lettura degli argomenti del Tribunale, osservo che, escludendo, al punto 123 della sentenza impugnata, la necessità di verificare gli effetti reali degli aiuti esistenti e illegittimi, esso ha dichiarato, al punto 124, che l’effetto reale del vantaggio che una garanzia di Stato procura può essere presunto.
69.
Avuto riguardo a tali considerazioni del Tribunale, caratterizzate da un difetto di chiarezza e da un’applicazione confusa della giurisprudenza, occorre constatare che il ragionamento che figura al punto 123 della sentenza impugnata è inficiato da un errore di diritto. Tuttavia, si evince dalla giurisprudenza della Corte che un errore di diritto commesso dal Tribunale non risulta idoneo ad inficiare la sentenza impugnata se il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto ( 64 ).
70.
Orbene, poiché la sentenza impugnata poggia a buon diritto sulla tesi secondo la quale il vantaggio che una garanzia procura può essere presunto, tale errore non può incidere sul dispositivo della sentenza impugnata. Peraltro, un’eventuale eccezione di illegittimità del punto 1.2 della comunicazione deve essere reputata manifestamente irricevibile.
71.
Infine, col quarto motivo la ricorrente censura il punto 106 della sentenza impugnata e specifica di non aver affermato, in udienza, che il fatto, per un’impresa, di essere sottratta ad una procedura fallimentare comporta «automaticamente» un vantaggio. Ritengo che tale critica risulti dalla lettura errata della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non ha affatto richiamato un siffatto automatismo. Peraltro, dalle affermazioni della ricorrente non emerge alcuno snaturamento, cosicché la presente censura non può essere accolta.
72.
Ciò premesso, il quarto motivo deve essere respinto in quanto integralmente infondato.
– Obiter dicta sul criterio dell’investitore privato
73.
A titolo di obiter dictum, e senza voler mettere in discussione la sentenza impugnata, desidero affrontare una questione procedurale connessa al metodo che la Commissione deve seguire qualora accerti l’esistenza di un vantaggio. Infatti, come si evince sia dalla giurisprudenza sia dalla comunicazione della Commissione, al fine di determinare se una garanzia o un regime di garanzia accordi un vantaggio, la Commissione deve fondarsi sul principio dell’«investitore in economia di mercato», il quale impone di tenere conto delle possibilità per un’impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali ( 65 ). Poiché il criterio dell’investitore privato è imperniato sul criterio della redditività di un livello ragionevole, si tratta dunque di verificare se un’operazione si sia svolta in condizioni normali di economia di mercato, tenendo conto dell’interazione tra i diversi agenti economici ( 66 ).
74.
Benché dalla giurisprudenza risulti che, adottando norme di comportamento, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione ( 67 ), il criterio summenzionato non è stato applicato dalla Commissione nella decisione controversa, e tale carenza non è stata censurata dal Tribunale. Di conseguenza, è opportuno porsi la questione se un siffatto motivo avrebbe potuto essere rilevato d’ufficio dal Tribunale dopo aver informato le parti al riguardo ( 68 ). Poiché l’applicabilità di suddetto criterio non è stata dedotta nell’ambito della presente impugnazione, una siffatta problematica potrebbe essere utilmente richiamata dalla Corte soltanto nell’ottica dell’inosservanza di forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE, quale inosservanza dell’obbligo di motivazione ( 69 ).
75.
Del resto, osservo che, nel settore degli aiuti di Stato, la Corte mantiene distinte due categorie di situazioni: quelle in cui l’intervento dello Stato ha carattere economico e quelle in cui tale intervento è atto d’imperio ( 70 ); il criterio dell’operatore privato si applica solo nel primo caso. Orbene, la Corte ha recentemente dichiarato che un beneficio economico, ancorché concesso con strumenti di natura fiscale, dev’essere valutato, segnatamente, con riguardo al criterio dell’investitore privato, qualora, in esito alla valutazione globale eventualmente necessaria, emerga che lo Stato membro interessato abbia nondimeno concesso detto beneficio, malgrado l’impiego di mezzi attinenti ai poteri pubblici, nella sua qualità di azionista dell’impresa ad esso appartenente ( 71 ).
76.
Al riguardo, tengo a sottolineare che l’applicazione del test dell’investitore privato non è adeguata al caso di una garanzia implicita dello Stato, e dovrebbe pertanto essere esclusa, segnatamente, in ragione del fatto che una siffatta garanzia fa parte degli atti o delle omissioni d’imperio in senso generale, e non degli atti adottati in quanto detentore di interessi patrimoniali nell’impresa di cui trattasi, nella specie ne La Poste. Per contro, ritengo che il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi su tale questione sollevandola d’ufficio.
C – Sul senso dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale (primo motivo dell’impugnazione)
77.
Con il primo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver ritenuto, ai punti da 53 a 57 della sentenza impugnata, che tutti i motivi dedotti a sostegno del ricorso di annullamento si ricollegavano alla determinazione dell’esistenza di un vantaggio e che, di conseguenza, l’argomento fondato su una violazione della condizione relativa al trasferimento di risorse statali era irricevibile, costituendo un motivo nuovo dedotto in corso di causa. Sotto tale profilo, la ricorrente fa altresì valere che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, essa non avrebbe ammesso, nel corso dell’udienza, che i suoi argomenti riguardavano soltanto la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio.
78.
Anzitutto, rilevo che si evince indubbiamente dal verbale di udienza, la cui veridicità non è stata messa in discussione dalla Repubblica francese, che quest’ultima aveva affermato, rispondendo ad un quesito del Tribunale, di non mettere in dubbio il fatto che si fosse in presenza di risorse statali, qualora il Tribunale avesse dovuto concludere per l’esistenza di una garanzia implicita illimitata. Del resto, nell’ambito della corrispondenza successiva all’udienza dinanzi al Tribunale ( 72 ), la Repubblica francese ha confermato che «se il Tribunale dovesse concludere per l’esistenza di una garanzia implicita illimitata, si sarebbe in presenza di risorse di Stato». In questa stessa lettera, la Repubblica francese ha poi specificato la natura delle prove che la Commissione era a suo avviso tenuta a fornire per poter concludere per l’esistenza di una siffatta garanzia. Concludo che la Repubblica francese non nega la posizione assunta in udienza. Peraltro, un siffatto snaturamento delle prove deve apparire in modo manifesto dagli atti di causa, senza che si renda necessario procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 73 ). Orbene, una situazione del genere non ricorre nel caso di specie.
79.
Inoltre, ritengo che, respingendo la problematica relativa al criterio distinto dalla nozione di aiuto di Stato, quale il criterio dell’impegno delle risorse statali, il Tribunale si sia limitato a rispettare la giurisprudenza concernente il divieto di riqualificare l’oggetto del ricorso ( 74 ). Infatti, benché taluni punti del ricorso si ricolleghino al trasferimento di risorse statali, appare chiaramente dal punto 49 della sentenza impugnata, ove figura la sintesi degli argomenti della Repubblica francese, che nessuno dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale faceva espressamente riferimento all’analisi di suddetto criterio. Orbene, ritengo che non spetti al Tribunale ricostruire i motivi dei quali è investito sulla base di indicazioni frammentarie presenti in diverse parti del ricorso ( 75 ). Di conseguenza, anche il primo motivo dev’essere respinto.
IV – Conclusione
80.
In conclusione, suggerisco alla Corte di:
—
respingere l’impugnazione proposta dalla Repubblica francese,
—
condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 274, pag. 1.
( 3 ) Come si evince dalla decisione controversa, l’esistenza della garanzia controversa a favore de La Poste, assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (in prosieguo: l’«EPIC»), è stata desunta da una serie di indizi, fra i quali, principalmente, l’inapplicabilità delle procedure di insolvenza e di fallimento e la designazione dello Stato come responsabile del riscossione dei debiti contratti (v. punti da 20 a 36 di suddetta decisione).
( 4 ) La Repubblica francese ha dedotto tre motivi a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale. Il primo motivo è fondato su un errore di diritto, in quanto la Commissione non avrebbe sufficientemente dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato. Con il secondo motivo, la Repubblica francese deduce che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di fatto nel considerare che La Poste, grazie al suo statuto di EPIC, beneficiava di una garanzia implicita e illimitata dei suoi debiti da parte dello Stato. Con il terzo motivo, essa deduce l’inesistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
( 5 ) Sentenza del 17 settembre 2009 (C-520/07 P, Racc. pag. I-8555).
( 6 ) Sentenza del 2 settembre 2010 (C-290/07 P, Racc. pag. I-7763).
( 7 ) La legge del 16 luglio 1980 relativa alle penali comminate in ambito amministrativo e all’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (JORF del 17 luglio 1980, pag. 1799).
( 8 ) Sentenza del Conseil d’État del 18 novembre 2005 (Recueil des décisions du Conseil d’État, pag. 515).
( 9 ) Corte eur. D.U., sentenza del 26 settembre 2006 (ricorso n. 57516/00).
( 10 ) V. punto 139 della decisione controversa.
( 11 ) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) (GU 2008, C 155, pag. 10, punto 1.2, comma 1, in prosieguo: la «comunicazione»).
( 12 ) V. comunicazione, punto 1.2, comma 2.
( 13 ) V. sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom e a. e Commissione/Francia e a. (C‑399/10 P e C‑401/10 P, punto 101 e la giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) In tal senso, sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (C-200/97, Racc. pag. I-7907, punto 41).
( 15 ) Sentenze Ecotrade, cit., punto 43; dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, (C-275/10, Racc. pag. I-13043, punti da 39 a 42) e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., cit., punto 107.
( 16 ) Osservo anzitutto la complessità di un’eventuale soppressione di un aiuto concesso sotto forma di garanzia implicita, in applicazione dell’articolo 1 della decisione controversa. Se è vero che la Corte ha già avuto occasione di statuire su misure indirette, il grado di difficoltà risultante dalla natura implicita della misura controversa nella specie mi sembra tuttavia rivestire carattere eccezionale.
( 17 ) Osservo che l’esistenza della garanzia implicita che configura un aiuto di Stato incompatibile è ammessa dalla Commissione in assenza di testi di diritto nazionale che consentono di chiarire lo status giuridico de La Poste.
( 18 ) Come sottolineato ai paragrafi 87 e 88 delle mie conclusioni nella causa Belgio/Deutsche Post e DHL International, è opportuno mantenere la distinzione fra la nozione di indizio e la nozione di prova. Il Tribunale non deve dimostrare determinate circostanze, ma dev’essere in grado di trarre una conclusione logica e motivata sulla base degli elementi oggettivi dinanzi ad esso prodotti [sentenza del 22 settembre 2011 (C-148/09 P, Racc. pag. I-8573)].
( 19 ) Per quanto riguarda il criterio dell’esistenza di difficoltà serie in materia di avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione, v. sentenza del Tribunale del 15 marzo 2001, Prayon‑Rupel/Commissione (T-73/98, Racc. pag. II-867) e, più recentemente, sentenza del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione (C‑646/11 P, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
( 20 ) Sentenza del 13 aprile 1994, Germania e Pleuger Worthington/Commissione (C-324/90 e C-342/90, Racc. pag. I-1173, punto 15).
( 21 ) V., in tal senso, sentenza Germania e Pleuger Worthington/Commissione, cit., punto 23.
( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2004, Spagna/Commissione (C-276/02, Racc. pag. I-8091, punto 37).
( 23 ) Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, Racc. pag. I-987, punto 39).
( 24 ) V., in tal senso, sentenza Commissione/Scott, cit., punto 90.
( 25 ) V. segnatamente, quanto al secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, i punti 66, 71, 78, 82, 87 e da 92 a 94 della sentenza impugnata.
( 26 ) Sentenze del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione (T-228/99 e T-233/99, Racc. pag. II-435, punto 270), e del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione (T-196/04, Racc. pag. II-3643, punto 59).
( 27 ) Quanto alla distinzione da preservare fra l’onere della prova e il livello probatorio, v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Akzo Nobel e a./Commissione (sentenza del 10 settembre 2009, C-97/08 P, Racc. pag. I-8237), paragrafo 74 e nota a piè di pagina n. 64.
( 28 ) Il termine «livello probatorio» («standard of proof») è comparso esplicitamente nella giurisprudenza della Corte con i «grands arrêts» nelle cause Commissione/Tetra Laval BV, cit., del 25 gennaio 2007; Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (C-403/04 P e C-405/04 P, Racc. pag. I-729); del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, Racc. pag. I-4951), nonché del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, Racc. pag. I-9291, punti 87).
( 29 ) Sentenza del 25 ottobre 1983, AEG‑Telefunken/Commissione (107/82, Racc. pag. 3151, punto 136).
( 30 ) Sentenza del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione (29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 20).
( 31 ) Sentenza del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Racc. pag. I-1307, punti 70 e 127).
( 32 ) V. sentenza Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, cit.(punti 47, 51 e 52). Il criterio è stato ripreso dal Tribunale nella sentenza del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione [T-210/01, Racc. pag. II-5575, ai punti 64 e 65 «con tutta probabilità», al punto 331 «prevedibile con un sufficiente grado di probabilità» e al punto 340 «(…) la Commissione non ha dimostrato in base a prove solide, né con un sufficiente grado di probabilità, che l’entità derivante dalla fusione avrebbe utilizzato la forza commerciale della GECAS nonché il potere finanziario del gruppo derivante dalla posizione della GE Capital (…) per il futuro»].
( 33 ) Sibony, A. e Barbier de La Serre, E., Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit communautaire de la concurrence, RTD Eur. 2007, pag. 205.
( 34 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C-279/08 P, Racc. pag. I-7671, punto 111).
( 35 ) Sentenza Bouygues, cit., punti da 109 a 110.
( 36 ) Sentenza Scott, cit., punti da 64 a 66.
( 37 ) V. sentenza del Tribunale del 3 marzo 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commissione (T-163/05, Racc. pag. II-387, punto 38).
( 38 ) V. in tal senso, segnatamente, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punto 49), nonché del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C-206/04 P, Racc. pag. I-2717, punto 28).
( 39 ) V. sentenza del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C-82/01 P, Racc. pag. I-9297, punti 56 e 63).
( 40 ) Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 53).
( 41 ) V., ex multis, sentenze del’11 luglio 1996, SFEI e a. (C-39/94, Racc. pag. I-3547, punto 60), e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 82).
( 42 ) Inoltre, osservo che l’identificazione del vantaggio in materia di garanzie si distingue parimenti per il fatto che la garanzia può operare a beneficio o del mutuante e del mutuatario cumulativamente o esclusivamente a beneficio di quest’ultimo. V., al riguardo, punti 33 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Residex, cit., nonché la sentenza del 24 ottobre 1996, Germania e a./Commissione (C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Racc. pag. I-5151, punto 56).
( 43 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata).
( 44 ) V. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa Bougyes, cit., e la giurisprudenza citata al punto 47, segnatamente, sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, Racc. pag. 709, punto 27); del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione (310/85, Racc. pag. 901, punto 8); del 26 settembre 1996, Francia/Commissione (C-241/94, Racc. pag. I-4551, punto 20).
( 45 ) Sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione, cit., punto 270.
( 46 ) Punto 106 della sentenza impugnata.
( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 17 marzo 1993, Sloman Neptun (C-72/91 e C-73/91, Racc. pag. I-887, punto 21).
( 48 ) V., in tal senso, sentenza Ecotrade, cit., punto 45.
( 49 ) Sentenza del 17 giugno 1999, Piaggio (C-295/97, Racc. pag. I-3735, punto 42).
( 50 ) Sentenza del 9 giugno 2011, Comitato “Venezia vuole vivere” e a,/Commissione (C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 63).
( 51 ) Sentenza Residex cit., punto 39.
( 52 ) V. sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX ea. (C-341/06 P e C-342/06 P, Racc. pag. I-4777, punto 128 a contrario).
( 53 ) V., per analogia, sentenza, Belgio/Deutsche Post e DHL International, cit., punti da 84 a 87.
( 54 ) Del resto, ciò riflette un approccio già seguito dalla Commissione al fine di adottare una decisione simile relativa alla EDF, la quale godeva allora dello statuto di EPIC [v. punti da 67 a 72 della decisione 2005/145/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (GU L 49, pag. 9)]. Tale decisione non è stata impugnata.
( 55 ) Punto 2.2 della decisione controversa.
( 56 ) In ragione del fatto che la garanzia esisteva prima del 1958, la Commissione ha applicato l’articolo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
( 57 ) Emerge dal fascicolo che solo nel 1990 l’ex direzione generale della posta e delle telecomunicazioni è stata trasformata, a decorrere dal 1o gennaio 1991, in due persone giuridiche di diritto pubblico autonome: France Télécom e La Poste. Come si evince dal punto 3 della sentenza impugnata, con sentenza del 18 gennaio del 2001, la Corte di cassazione francese ha accolto il principio secondo il quale La Poste veniva assimilata ad un EPIC. Osservo che la tesi dell’aiuto esistente implica che, prima del 1990, il meccanismo della garanzia implicita fosse in vigore in ragione del fatto che si era in presenza di un ente facente capo allo Stato stesso. Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, lo Stato è stato il garante di se stesso.
( 58 ) Sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punto 144.
( 59 ) Sentenza del 1o giugno 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (C-442/03 P e C-471/03 P, Racc pag. I-4845, punto 110).
( 60 ) Sentenza del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères» (C-301/87, Racc. pag. I-307, punti 32 e 33).
( 61 ) V. sentenze P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, cit., e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-298/00 P, Racc. pag. I-4087, punto 49).
( 62 ) V. paragrafo 4 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Capotorti nella causa Philip Morris Holland/Commissione ( sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Racc. pag. 2671). V. parimenti sentenze Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione, cit., punto 296 e la giurisprudenza ivi citata nonché del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, Racc. pag. I-289, punto 140).
( 63 ) Sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C-372/97, Racc. pag. I-3679, punti 44 e 45).
( 64 ) In tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C-367/95 P, Racc. pag. I-1719, punto 47), nonché del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 136).
( 65 ) Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta «Stardust» (C-482/99, Racc pag. I-4397) e la comunicazione, punto 4.1.
( 66 ) V., in tal senso, sentenza, Bundesverband deutscher Banken/Commissione, cit., punti 36 e segg.
( 67 ) Sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punti da 211 a 213).
( 68 ) V., sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C-89/08 P, Racc. pag. I-11245).
( 69 ) Ibidem, punti da 34 a 35.
( 70 ) V., in tal senso, sentenze del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione (da C-278/92 a C-280/92, Racc. pag. I-4103, punto 22), nonché il paragrafo 20 delle conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (sentenza del 24 luglio 2003, C-280/00, Racc. pag. I-7747).
( 71 ) Sentenza Commissione/EDF, cit., punto 92.
( 72 ) Allegato 3 all’impugnazione dinanzi alla Corte, lettera del governo francese indirizzata alla cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2012.
( 73 ) Segnatamente, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C-419/08 P, Racc. pag. I-2259, punti da 30 a 32 e la giurisprudenza ivi citata).
( 74 ) Sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (C‑176/06 P).
( 75 ) Come già suggerito nelle conclusioni da me presentate nella causa Belgio/Deutsche Post e DHL International, cit.
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