SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 novembre 2013 ( *1 )
«Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — Statuto dei funzionari — Ricorso di annullamento — Comunicazione COM(2011) 829 def. — Proposta COM(2011) 820 def. — Ricorso per carenza — Presentazione di proposte sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari — Astensione della Commissione — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire»
Nella causa C‑66/12,
avente ad oggetto, in via principale, un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, in via subordinata, un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, proposto il 9 febbraio 2012,
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e J. Herrmann, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuto da:
Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
Regno di Danimarca, rappresentato da V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in qualità di agenti;
Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;
Irlanda, rappresentata da E. Creedon, in qualità di agente, assistita da C. Toland, BL, e A. Joyce, solicitor;
Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e J.-S. Pilczer, in qualità di agenti;
Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kalniņš e A. Nikolajeva, in qualità di agenti;
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da E. Jenkinson e J. Beeko, in qualità di agenti, assistite da R. Palmer, barrister,
intervenienti,
contro
Commissione europea, rappresentata da J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Parlamento europeo, rappresentato da A. Neergaard e S. Seyr, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, M. Safjan, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, A. Rosas, G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2013,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso il Consiglio dell’Unione europea chiede:
—
in via principale, l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE,
—
della comunicazione della Commissione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, che fornisce informazioni supplementari in merito alla relazione del 13 luglio 2011 sulla clausola di eccezione (in prosieguo: la «comunicazione impugnata»), nei limiti in cui la Commissione europea vi si rifiuta definitivamente di presentare proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU L 311, pag. 1), nella sua versione risultante da una rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 (GU L 144, pag. 48; in prosieguo: lo «Statuto»), e
—
della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, presentata il 24 novembre 2011 [COM(2011) 820 def. (in prosieguo: la «proposta impugnata»)];
—
in via subordinata, la constatazione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, di una violazione dei trattati per il fatto che la Commissione si è astenuta dal presentare proposte adeguate al Parlamento e al Consiglio sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto.
Contesto normativo
2
L’articolo 65 dello Statuto stabilisce quanto segue:
«1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.
Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.
2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]».
3
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, dello Statuto, quando il Consiglio, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, decide un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.
4
Ai sensi dell’articolo 65 bis dello Statuto, le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 di quest’ultimo sono definite nell’allegato XI dello stesso Statuto.
5
L’articolo 1 di tale allegato, che fa parte della sezione 1 del capitolo 1 di tale allegato, prevede che, ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto, Eurostat compili ogni anno prima della fine di ottobre una relazione sull’evoluzione del costo della vita a Bruxelles (Belgio) (indice internazionale di Bruxelles), sull’evoluzione del costo della vita fuori da Bruxelles (parità economiche e indici impliciti), nonché sull’evoluzione del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali di otto Stati membri (indicatori specifici).
6
Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, che compone la sezione 2 del capitolo 1 di tale allegato, intitolata «Modalità dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni»:
«1. In conformità all’articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1o luglio.
2. Il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles. L’adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti.
(...)
5. Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili:
a)
alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,
b)
(...) alle pensioni dell’Unione corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1o maggio 2004,
sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.
(...)».
7
Il capitolo 5 di tale allegato è intitolato «Clausola di eccezione». Esso è composto dal solo articolo 10, che recita:
«Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest’ultima presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all’articolo 336 [TFUE]».
8
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto allegato, le sue disposizioni sono applicabili per il periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2012.
Fatti
9
Nel dicembre 2010, considerando che la recente crisi economica e finanziaria verificatasi nell’Unione aveva dato luogo a un «deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione» ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare, sul fondamento di tale articolo 10, adeguate proposte in tempo debito affinché potessero essere esaminate e adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio stesso entro la fine del 2011.
10
In risposta a tale richiesta, il 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto) [COM(2011) 440 def.], nella quale ha concluso, basandosi su 15 indicatori e sulle previsioni economiche europee pubblicate il 13 maggio 2011 dalla sua Direzione generale «Affari economici e finanziari», che non occorreva presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto.
11
L’esame della relazione del 13 luglio 2011 ha dato luogo a discussioni all’interno del Consiglio, che hanno condotto ad una nuova richiesta da parte di quest’ultimo nei confronti della Commissione affinché fosse applicato il suddetto articolo 10 e fosse presentata una proposta appropriata di adeguamento delle retribuzioni.
12
In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato la comunicazione impugnata, fondata segnatamente sulle previsioni economiche comunicate dalla sua Direzione generale «Affari economici e finanziari» della Commissione il 10 novembre 2011. La Commissione ha nuovamente concluso che l’Unione non si trovava in una situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto e che la stessa Commissione non sarebbe stata in grado di attivare la clausola di eccezione.
13
Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato la proposta impugnata, fondata sul metodo «normale» di adeguamento delle retribuzioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto; l’adeguamento proposto era dell’1,7%.
14
Con la decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 341, pag. 54), il Consiglio ha deciso «di non adottare la proposta [impugnata]», segnatamente per le seguenti ragioni:
«(8)
(...) Il Consiglio è convinto che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione, che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, tra l’altro adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari, in un gran numero di Stati membri, costituisca un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.
(...)
(13)
Considerato quanto precede, il Consiglio ritiene che la posizione della Commissione per quanto riguarda l’esistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e il suo rifiuto di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto si fondi[no] su motivi palesemente insufficienti ed erronei.
(14)
Dal momento che la Corte (...) nella causa [all’origine della sentenza del 24 novembre 2010, Commissione/Consiglio (C-40/10, Racc. pag. I-12043)] ha affermato che, nella vigenza dell’allegato XI dello statuto, il procedimento previsto al suo l’articolo 10 costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio dipendeva da una proposta della Commissione per applicare detto articolo in situazioni di crisi.
(15)
Il Consiglio è persuaso che, alla luce del testo dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e secondo il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni sancito nella seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 2, [TUE], la Commissione era obbligata a presentare una proposta appropriata al Consiglio. Le conclusioni della Commissione e la mancata presentazione da parte di quest’ultima di tale proposta costituiscono pertanto una violazione di detto obbligo.
(16)
Dal momento che il Consiglio può agire soltanto su proposta della Commissione, il fatto che la Commissione abbia mancato di trarre dai dati le corrette conclusioni e di presentare una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto ha impedito al Consiglio di reagire correttamente al deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale mediante l’adozione di un atto a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto».
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
15
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
in via principale, annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la comunicazione impugnata, nei limiti in cui Commissione vi si rifiuta definitivamente di presentare proposte adeguate al Parlamento e al Consiglio stesso sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, nonché la proposta impugnata,
—
in via subordinata, constatare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, una violazione dei trattati in quanto la Commissione si è astenuta dal presentare proposte adeguate al Parlamento e al Consiglio stesso sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, nonché la proposta impugnata, e
—
condannare la Commissione alle spese.
16
La Commissione chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare il Consiglio alle spese.
17
Con ordinanza del 20 aprile 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento del Parlamento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del 6 luglio 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, dell’Irlanda, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Lettonia, del Regno dei Paesi Bassi nonché del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
Sul ricorso
18
Con il suo ricorso il Consiglio fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, in combinato disposto con gli articoli 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE e 241 TFUE, presentando la proposta impugnata sulla base del metodo «normale» di adeguamento previsto dall’articolo 3 di tale allegato e rifiutandosi quindi di presentare proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo 10.
19
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto il Consiglio non ha deliberato a maggioranza qualificata dei suoi membri sulla proposizione del ricorso in esame. Inoltre, né la comunicazione impugnata né la proposta impugnata sarebbero atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Infine, non sarebbero soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 265 TFUE, in particolare a causa del fatto che la Commissione avrebbe preso posizione sulla richiesta del Consiglio, affermando che non sussistevano i requisiti necessari per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto. Tuttavia, il Consiglio non sarebbe privo di tutela giurisdizionale, atteso che poteva far valere il proprio punto di vista nel contesto di un ricorso proposto dalla Commissione contro il rifiuto del Consiglio di adottare la proposta impugnata presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto. In via subordinata, la Commissione contesta la fondatezza del ricorso di annullamento e del ricorso per carenza, sostenendo che il Consiglio non aveva dimostrato un errore manifesto commesso dalla Commissione in sede di valutazione della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.
20
Occorre rilevare che, come nella causa all’origine della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12), il ricorso in esame riguarda l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione per il 2011 e deriva dal dissenso sopraggiunto tra la Commissione e il Consiglio sulla necessità di applicare, per tale anno, il metodo «normale» e automatico previsto dall’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto, ovvero la clausola di eccezione prevista dall’articolo 10 di tale allegato, applicabile qualora «si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione». La stretta connessione fra tali due cause risulta altresì dal fatto che, in ciascuna di esse, le parti rinviano al contenuto delle loro memorie depositate nell’altra causa, che esse riportano in allegato.
21
Orbene, ai punti da 57 a 77 della sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, citata, la Corte si è pronunciata sulla ripartizione dei ruoli assegnati alle istituzioni nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni, in particolare per quanto riguarda la determinazione del fondamento giuridico per tale adeguamento e l’attivazione della clausola di eccezione.
22
Si deve quindi constatare che il ricorso in esame è divenuto senza oggetto e che, pertanto, non vi è più luogo a statuire su di esso.
Sulle spese
23
Ai sensi dell’articolo 142 del regolamento di procedura della Corte, in caso di non luogo a statuire, la Corte decide liberamente sulle spese.
24
Nel caso di specie, il ricorso è stato privato del suo oggetto non a causa del comportamento di una delle parti, bensì a causa del fatto che la Corte ha provveduto sul ricorso di annullamento proposto nell’ambito della causa che ha condotto alla sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, citata.
25
Di conseguenza, occorre decidere che il Consiglio e la Commissione nonché le parti intervenute sopportino ciascuna le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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