SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
7 marzo 2013 ( *1 )
«Codice doganale comunitario — Articolo 137 — Regolamento di applicazione del codice doganale — Articolo 561, paragrafo 2 — Condizioni di esonero totale dai dazi all’importazione — Importazione in uno Stato membro di un veicolo il cui proprietario è stabilito in un paese terzo — Uso privato del veicolo autorizzato dal proprietario in forma diversa da un contratto d’impiego concluso con l’utilizzatore — Mancato esonero»
Nella causa C-182/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria), con decisione del 20 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2012, nel procedimento
Gábor Fekete
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Jarašiūnas, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per G. Fekete, da I. Falcsik, ügyvéd;
—
per il governo ungherese, da M. Fehér e Á. Szilágyi, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e A. Sipos, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001 (GU L 141, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede il sig. Fekete contrapposto al Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direzione generale delle dogane e delle finanze del Transdanubio centrale dipendente dall’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) in merito alla determinazione dello status doganale di un veicolo immatricolato in Guinea-Bissau, introdotto nel territorio dell’Unione europea e utilizzato a fini privati dal sig. Fekete in Ungheria.
Contesto normativo
3
L’articolo 137 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), dispone come segue:
«Il regime dell’ammissione temporanea permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto».
4
L’articolo 232 del regolamento d’applicazione, relativo alla procedura di ammissione temporanea, così prevede:
«1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l’ammissione temporanea con l’atto di cui all’articolo 233, salvo il disposto dell’articolo 579:
(...)
b)
i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
(...)».
5
L’articolo 234, paragrafo 2, di tale regolamento è così formulato:
«Se da un controllo dovesse emergere che l’atto di cui all’articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente».
6
A norma dell’articolo 560, paragrafo 1, primo comma, di questo stesso regolamento, «[l]e persone (...) stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione se adibiscono un mezzo di trasporto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell’utilizzazione».
7
L’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa:
«L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest’ultimo.
L’utilizzazione privata dev’essere prevista dal contratto di lavoro.
L’autorità doganale può porre restrizioni all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica».
Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
8
Il sig. Fekete, residente in Ungheria e avente la doppia cittadinanza ungherese e della Guinea-Bissau, è sia fondatore sia presidente del consiglio di amministrazione della fondazione «Együtt Afrikáért Alapítvány» (Insieme per l’Africa), con sede nella Guinea-Bissau. Tale fondazione è proprietaria di un’autovettura privata di tipo Cadillac Escalade che ha introdotto nel territorio dell’Unione, senza dichiarazione in dogana, in regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi di importazione.
9
Tale veicolo è utilizzato a fini privati dal sig. Fekete all’interno del territorio doganale dell’Unione.
10
Stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dal governo ungherese, mentre conduceva il veicolo di cui trattasi, il sig. Fekete è stato sottoposto a un controllo, il 13 aprile 2011, da parte degli agenti della polizia di Székesfehérvar (Ungheria). In occasione dell’interrogatorio di polizia, il sig. Fekete avrebbe dichiarato che non disponeva di un’autorizzazione a utilizzare tale veicolo in quanto era il fondatore e il presidente del consiglio di amministrazione di detta fondazione. Dal momento che il ricorrente non aveva potuto dare prova dello status doganale del veicolo, in data 14 aprile 2011 l’autorità doganale ha avviato un procedimento d’ufficio a tale scopo.
11
Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo ungherese emerge altresì che, il 13 maggio 2011, nel contesto di tale procedimento, il sig. Fekete ha presentato un documento dattilografato in ungherese, datato 1o settembre 2008, che sarebbe stato redatto in Senegal dal sig. Toure Mourdje, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Együtt Afrikáért Alapítvány. Tale documento autorizzerebbe il sig. Fekete a utilizzare e condurre il veicolo di cui trattasi. Al riguardo, tale governo rileva che, mentre l’autorizzazione in esame sarebbe stata sottoscritta nel 2008 e non risulterebbe firmata da due testimoni, come esige il diritto ungherese, il certificato di immatricolazione di tale veicolo in Guinea-Bissau risalirebbe, dal suo canto, al 30 marzo 2011, ossia un mese prima del controllo di polizia effettuato in Ungheria. Inoltre, tale certificato presenterebbe taluni dati inesatti o incompleti, o addirittura solleverebbe dubbi, considerate determinate espressioni utilizzate in portoghese, circa la possibilità di qualificare il documento di cui trattasi come certificato di immatricolazione.
12
Con una decisione del 18 maggio 2011, l’autorità doganale di primo grado ha considerato che l’ammissione temporanea di detto veicolo aveva avuto luogo in violazione delle regole del diritto dell’Unione in quanto il sig. Fekete non disponeva di un contratto d’impiego che prevedesse l’uso del veicolo a fini privati, ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Questa autorità ha pertanto deciso che, conformemente all’articolo 202 del codice doganale, era sorto un debito doganale relativamente a tale veicolo e ha disposto il pagamento di un importo pari a HUF 729 355 (circa EUR 2 500) a titolo dei dazi doganali e di HUF 2 005 727 (ossia circa EUR 7 000) a titolo dell’imposta sul valore aggiunto.
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Il sig. Fekete ha allora impugnato tale decisione dinanzi all’autorità doganale di secondo grado rilevando che il veicolo di cui trattasi, appartenente a una fondazione, era entrato nel territorio dell’Unione in applicazione delle disposizioni della convenzione detta «Convenzione di Istanbul», approvata con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all’ammissione temporanea e sull’accettazione dei suoi allegati (GU L 130, pag. 1). Inoltre, sosteneva che l’autorità doganale si era ingiustamente fondata sulla mancanza di un contratto d’impiego, ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, per negare il beneficio dell’esonero totale dai dazi doganali. L’autorità doganale, considerato che egli non disponeva di un siffatto contratto, avrebbe dovuto soltanto verificare se l’uso privato di tale veicolo fosse stato «comunque autorizzato [dal proprietario]», ai sensi di tale disposizione. Orbene, al riguardo, il sig. Fekete avrebbe prodotto un’autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Együtt Afrikáért Alapítvány che l’autorizzava ad utilizzare e condurre il veicolo appartenente alla fondazione. In ogni caso, il sig. Fekete riteneva che avrebbe dovuto essere considerato un dipendente di detta fondazione, sulla base dell’attività che lo stesso svolgeva in seno a quest’ultima, anche se non poteva essere qualificato come tale secondo le norme del diritto nazionale.
14
Il sig. Fekete, a seguito del rigetto della sua impugnazione, ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso di riesame giurisdizionale del provvedimento amministrativo rappresentato dalla decisione dell’autorità doganale di secondo grado. Egli ha sostanzialmente rilevato che, ai fini dell’esonero totale dai dazi doganali sul fondamento dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, l’esistenza di un contratto d’impiego non era richiesta in quanto egli utilizzava tale veicolo a fini privati, come era autorizzato a fare in forza dell’autorizzazione del 1o settembre 2008. L’autorità doganale ungherese, fondandosi sul verbale della riunione del comitato del codice doganale del 6 luglio 2010 (TAXUD/A3/0039/2010-EN), ha per contro rilevato che, ai fini dell’applicazione dell’esonero previsto da tale norma, l’utilizzo del veicolo a fini privati deve essere definito in un contratto d’impiego tra il proprietario di detto veicolo, stabilito al di fuori dell’Unione, e il privato residente nell’Unione. Orbene, un tale contratto non risulterebbe esistere nella presente causa.
15
Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, sebbene l’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisi effettivamente che, quando il privato utilizzatore del veicolo è alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto, l’utilizzo di detto veicolo a fini privati deve essere stato previsto dal contratto di impiego, la formulazione di tale disposizione sembra altresì prevedere l’esonero totale dei dazi all’importazione quando l’utilizzo del veicolo dal parte del privato è «comunque autorizzato [dal proprietario]» di quest’ultimo.
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In tale contesto, il Székesfehérvári Törvényszék ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia sufficiente, ai fini dell’uso privato di un mezzo di trasporto ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento [di applicazione], l’autorizzazione rilasciata dal proprietario di detto mezzo stabilito fuori del territorio doganale della Comunità o se l’uso privato del mezzo sia possibile soltanto nell’ambito di un rapporto di lavoro qualora sia previsto (dal proprietario) nel contratto di lavoro».
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione debba essere interpretato nel senso che l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione possa essere concesso solo qualora tale uso privato sia stato previsto in un contratto che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori da tale territorio o, al contrario, nel senso che detto esonero può altresì essere accordato quando la persona è, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto d’impiego, comunque autorizzata dal proprietario del veicolo ad utilizzarlo per siffatti fini privati.
18
Il sig. Fekete rileva che la persona che utilizza il veicolo a fini privati può beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione anche qualora non sia formalmente legata al proprietario del veicolo da un contratto d’impiego o, ancora, qualora tale utilizzo non sia previsto dal contratto d’impiego concluso tra le parti. Secondo il sig. Fekete, è sufficiente che tale soggetto sia «comunque autorizzato [dal proprietario]», ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, per godere dell’esonero totale dai dazi all’importazione.
19
Per contro, il governo ungherese e la Commissione europea reputano che, ai fini della concessione dell’esonero totale dei dazi all’importazione previsto dall’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, se è vero che un uso commerciale del veicolo indubbiamente può essere comunque autorizzato dal proprietario del veicolo, un uso privato di quest’ultimo deve necessariamente essere previsto in un contratto d’impiego che lega l’utilizzatore al proprietario di tale veicolo.
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Al riguardo, si deve osservare che l’articolo 561, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di applicazione prevede che l’esonero totale dai dazi all’importazione di un mezzo di trasporto possa essere concesso qualora quest’ultimo sia utilizzato, a scopo commerciale o privato, da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell’Unione.
21
Nel procedimento principale, è pacifico che il veicolo di cui trattasi è esclusivamente utilizzato a scopo privato.
22
Dal tenore letterale dell’articolo 561, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di applicazione emerge che, nel contesto di detta disposizione, la concessione di un esonero totale dai dazi all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona fisica sia alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stabilito fuori da tale territorio o che sia «comunque autorizzato» dal proprietario di detto mezzo di trasporto. Tuttavia, nel caso di un’utilizzazione del veicolo a scopo privato, il secondo comma di tale articolo precisa che l’uso privato deve essere stato previsto dal contratto d’impiego.
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Pertanto, dal combinato disposto di tali due commi emerge che, se è vero che un utilizzo a fini commerciali indubbiamente può essere «comunque autorizzato [dal proprietario]» al fine di ottenere un esonero totale dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, non ricorre tale fattispecie qualora si tratti di un utilizzo a fini privati, che può rientrare soltanto nell’ambito di un rapporto di impiego e deve necessariamente essere previsto in un contratto di lavoro.
24
Si deve altresì osservare che, come ha giustamente sottolineato il governo ungherese, l’attuale formulazione dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione risulta dal regolamento n. 993/2001, che, come emerge dal considerando 9 di quest’ultimo, ha effettuato solo una semplificazione e una razionalizzazione delle disposizioni figuranti nel titolo III della parte II del regolamento n. 2454/93, che disciplinano, in particolare, l’ammissione temporanea. Infatti, l’articolo 1, punto 28, del regolamento n. 993/2001 ha sostituito il titolo III del regolamento n. 2454/93, intitolato «Regimi doganali economici», nel quale figuravano gli articoli 496-787 di detto regolamento, con un nuovo titolo III, parimenti intitolato «Regimi doganali economici», e nel quale figurano, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, gli articoli 496-592 del regolamento di applicazione.
25
Orbene, al riguardo, anche gli articoli corrispondenti all’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, nella versione di tale regolamento anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, ossia gli articoli 718, paragrafi 1, 3, lettere a) e b), 6 e 7, lettera b), secondo trattino, nonché 719, paragrafo 4, lettera b), subordinavano la concessione dell’esonero totale dai dazi all’importazione di un veicolo importato, nel caso di un utilizzo a fini privati da parte di una persona stabilita nell’Unione che non fosse il relativo proprietario, alla condizione che tale soggetto fosse legato al proprietario da un contratto di lavoro e che l’uso privato fosse previsto in quest’ultimo.
26
Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che l’esonero totale dai dazi all’importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.
Sulle spese
27
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, deve essere interpretato nel senso che l’esonero totale dai dazi all’importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
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