SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2014 ( *1 )
«Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Nozione di “inadempienza intenzionale”»
Nella causa C‑396/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione del 25 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2012, nel procedimento
A.M. van der Ham,
A.H. van der Ham‑Reijersen van Buuren
contro
College van Gedeputeerde Staten van Zuid‑Holland,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan (relatore), J. Malenovský e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2013,
considerate le osservazioni presentate:
—
per A.M. van der Ham e A.H. van der Ham‑Reijersen van Buuren, da C. Blokland e A.M. van der Ham;
—
per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans, C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
—
per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente;
—
per il governo sloveno, da N. Pintar Gosenca e A. Vran, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da A. Bouquet, G. von Rintelen e H. Kranenborg, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 4, pag. 10), nonché 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. van der Ham e la sig.ra van der Ham‑Reijersen van Buuren, e, dall’altro, il College van Gedeputeerde Staten van Zuid‑Holland (governo della provincia dell’Olanda meridionale; in prosieguo: il «College») in merito a una riduzione dell’aiuto concesso loro in base alla politica agricola comune.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 1698/2005
3
Il regolamento n. 1698/2005 è stato modificato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU L 30, pag. 100). In forza dell’articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 74/2009, le modifiche da esso introdotte si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione delle modifiche dell’articolo 51, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 1698/2005, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
4
Ai sensi del considerando 45 del regolamento n. 1698/2005:
«È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1),] nell’insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze».
5
L’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento n. 1698/2005 prevede la concessione di pagamenti agroambientali.
6
L’articolo 51, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1698/2005, come applicabile fino al 1o gennaio 2010, così dispone:
«1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), […] e non ottemperino, nell’insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell’anno civile in cui si è verificata l’inadempienza è ridotto o revocato.
La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino, nell’insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3.
(…)
4. Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze».
7
L’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento n. 1698/2005, come modificato dal regolamento n. 74/2009, applicabile a partire dal 1o gennaio 2010, così recita:
«Le modalità di applicazione della riduzione o dell’esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:
a)
in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di inadempienza reiterata, il 15%.
(...)
b)
In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.
(...)».
Il regolamento n. 1975/2006
8
Ai sensi del considerando 6 del regolamento n. 1975/2006:
«A norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004».
9
L’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006 è formulato nei termini seguenti:
«Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo del sostegno (...) che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004».
Il regolamento n. 796/2004
10
Ai sensi del considerando 56 del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza alle regole connesse alla condizionalità:
«Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità».
11
L’articolo 66 del regolamento n. 796/2004, rubricato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza», al paragrafo 1 così dispone:
«(...) [Q]ualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti (...) che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente (...) l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione (...)».
12
L’articolo 67 del medesimo regolamento, rubricato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali», al suo paragrafo 1 così recita:
«(...) [Q]ualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo [dei pagamenti diretti] deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente (…), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% dell’importo complessivo in questione».
Il regolamento n. 1782/2003
13
Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Il considerando 2 del regolamento n. 1782/2003 è redatto nei termini seguenti:
«Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali (...)».
Il diritto olandese
14
L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Qualità degli alimenti n. TRCJZ/2006/1978, recante disciplina di applicazione del quadro normativo per la condizionalità degli aiuti diretti al reddito in favore degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune (Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. TRCJZ/2006/1978, houdende beleidsregels over de toepassing van het normenkader randvoorwaarden in het kader van de directe inkomenssteun aan landbouwers in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid), del 24 luglio 2006 (in prosieguo: il «decreto»), così dispone:
«1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 del decreto sulla politica agricola comune – aiuto al reddito 2006, l’aiuto al reddito, salvo il caso di forza maggiore (…), è ridotto a concorrenza di una percentuale che dipende:
—
dalla valutazione dell’inadempienza,
—
dal numero delle inadempienze, e
—
dal settore della politica in cui rientra il requisito della condizionalità non rispettato.
2. La valutazione di un’inadempienza avviene sulla base di quattro criteri:
a.
la frequenza;
b.
la portata;
c.
la gravità;
d.
la durata.
(…)».
15
L’articolo 8 del decreto così recita:
«1. La riduzione in caso di inadempienza intenzionale a un requisito o a una norma è pari, di massima, al 20%.
2. La valutazione dell’intenzionalità avviene, in ogni caso, sulla base dei criteri seguenti:
a.
nella descrizione del requisito della condizionalità di cui trattasi è stabilito un nesso diretto con la commissione intenzionale dell’inadempienza;
b.
il livello di complessità del relativo requisito della condizionalità;
c.
la questione se si configuri una politica stabile di lunga durata;
d.
la questione se si tratti di un’azione o di un’omissione consapevole;
e.
la circostanza che l’agricoltore sia stato informato in precedenza di carenze nell’osservanza del requisito della condizionalità in questione;
f.
il livello di inadempienza del requisito della condizionalità;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16
I ricorrenti nel procedimento principale, proprietari di un’azienda agricola nei Paesi Bassi, sono beneficiari dell’aiuto al reddito e dell’aiuto a favore di una gestione delle aziende agricole rispettosa dell’ambiente ai sensi del regolamento n. 1698/2005.
17
Il 13 marzo 2009 l’Algemene Inspectiedienst (servizio d’ispezione generale) del Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Ministero degli Affari economici, dell’Agricoltura e dell’Innovazione) ha proceduto a un controllo in loco del rispetto della condizionalità della politica agricola comune. In tale occasione, ha accertato che taluni fertilizzanti non erano stati applicati con modalità riduttive di emissioni, come richiesto da una disposizione della legislazione nazionale.
18
I fertilizzanti erano stati applicati sulla parcella di pascolo di cui trattasi su incarico dei ricorrenti nel procedimento principale da un lavoratore agricolo indipendente al servizio di un’impresa di lavori agricoli.
19
Sulla base di tale accertamento, il 29 luglio 2010 il College ha adottato una decisione con cui ha ridotto del 20%, in ragione dell’inadempienza intenzionale a detta legislazione nazionale, l’aiuto a favore di una gestione delle aziende agricole rispettosa dell’ambiente, di cui beneficiavano i ricorrenti nel procedimento principale. L’inadempienza, da parte del lavoratore agricolo, all’obbligo di applicare il fertilizzante con modalità riduttive delle emissioni è stata imputata a questi ultimi.
20
Contro tale decisione i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un reclamo respinto dal College con decisione del 2 dicembre 2010, con la motivazione che l’obbligo di applicare i fertilizzanti con modalità riduttive delle emissioni costituisce una politica stabile di lunga durata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del decreto.
21
Poiché il ricorso proposto dai ricorrenti nel procedimento principale dinanzi al Rechtbank ‘s-Gravenhage è stato respinto, questi ultimi hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
22
In tale contesto il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Come debba essere interpretata la nozione di “inadempienza intenzionale”, di cui all’articolo 51, paragrafo [4], del regolamento (…) n. 1698/2005, come modificato dal regolamento (…) n. 74/2009 (…) e all’articolo 23 del regolamento (…) n. 1975/2006, e di “infrazione intenzionale” di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 796/2004; se, al fine di presumere che sussista tale nozione, sia sufficiente la violazione di una politica stabile di lunga durata, come descritta all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del [decreto].
2)
Se il diritto dell’Unione osti a che nello Stato membro si dichiari che un regime viene violato “intenzionalmente”, ai sensi dei citati regolamenti, già soltanto se si è verificata una o diverse delle circostanze che seguono:
a)
nella condizionalità violata di cui si tratta viene già presunta intenzionalità;
b)
la condizionalità di cui trattasi è complessa;
c)
esiste una politica stabile di lunga durata;
d)
si configura un atto o un’omissione intenzionale;
e)
l’agricoltore è già stato avvisato in precedenza di irregolarità nell’osservanza della condizionalità di cui trattasi, e
f)
il livello di inosservanza della condizionalità lo giustifica.
3)
Se al beneficiario della sovvenzione possa essere imputata “intenzionalità dell’inadempienza” qualora un terzo esegua i lavori su incarico del beneficiario stesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
23
In via preliminare occorre osservare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, che l’articolo 51 del regolamento n. 1698/2005 si applica alla controversia principale nella versione precedente a quella modificata dal regolamento n. 74/2009, nella quale la nozione di «inadempienza intenzionale» non compariva.
24
D’altronde, come sottolineato in particolare dal governo sloveno nelle sue osservazioni, dalla decisione di rinvio emerge che la decisione controversa si fonda sul mancato rispetto dell’obbligo di applicare i fertilizzanti con modalità riduttive delle emissioni, che costituisce una politica stabile di lunga durata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del decreto.
25
Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nell’ambito della controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi, è tenuto a esaminare se il Rechtbank ‘s-Gravenhage abbia correttamente dichiarato che il College non ha commesso errori nel ritenere che la sola circostanza che detto obbligo costituisca una «politica stabile di lunga durata» comporta che le regole relative alla condizionalità non sono state rispettate «intenzionalmente», anche se è un terzo a eseguire lavori su incarico dell’agricoltore.
26
In tale contesto, la prima e la seconda questione devono essere intese nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come occorra interpretare la nozione di «infrazione intenzionale» ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e di «inadempienza intenzionale» ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006 e se il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata.
Sulla nozione di «infrazione intenzionale» o «inadempienza intenzionale»
27
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretata la nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006.
28
Occorre anzitutto ricordare che, nell’ambito della riforma della politica agricola comune istituita dal regolamento n. 1782/2003, di cui il regolamento n. 796/2004 precisa talune modalità di applicazione, i pagamenti diretti sono stati subordinati al rispetto delle regole in materia di condizionalità, come indicato dal considerando 2 del regolamento n. 1782/2003. Dall’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 emerge che detta interdipendenza è stata altresì introdotta nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
29
Per quanto riguarda le sanzioni che possono essere inflitte per le inadempienze accertate, dagli articoli 51, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 e 23 del regolamento n. 1975/2006 risulta che la violazione delle regole relative alla condizionalità comporta riduzioni che vengono calcolate in conformità degli articoli 66 e 67 del regolamento n. 796/2004.
30
Inoltre, dall’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006 discende che l’applicazione di sanzioni in caso di violazione dei requisiti di condizionalità avviene in caso di negligenza o di inadempienza intenzionale. Il regime di responsabilità previsto da tale regolamento non ha quindi carattere oggettivo.
31
Orbene, né l’articolo 67 del regolamento n. 796/2004 né l’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006 definiscono la nozione di «infrazione intenzionale» o «inadempienza intenzionale». Tale definizione non risulta nemmeno da altre disposizioni di tali regolamenti che, peraltro, neppure rinviano al diritto degli Stati membri.
32
Pertanto, in applicazione di una giurisprudenza costante, a proposito di detta nozione si deve accogliere un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del senso abituale di tali termini, del contesto di detti articoli e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in particolare, sentenza del 14 marzo 2013, Leth, C‑420/11, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
33
Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 contemplano, rispettivamente, il caso di infrazione commessa intenzionalmente e di inadempienza intenzionale.
34
La violazione intenzionale delle regole relative alla condizionalità si fonda, da un lato, su un elemento oggettivo, ossia l’inosservanza di tali regole, e, dall’altro, su un elemento soggettivo.
35
Per quanto attiene a questo secondo elemento, il beneficiario dell’aiuto può adottare un dato comportamento vuoi con lo scopo di realizzare una situazione di inadempienza alle norme relative alla condizionalità, vuoi senza perseguire un tale obiettivo, ma accettando l’eventualità che una tale situazione di inadempienza possa verificarsi.
36
Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce la nozione di «infrazione commessa intenzionalmente», si deve osservare che il legislatore dell’Unione stabilisce, in particolare all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, sia la possibilità di un inasprimento, sia quella di un’attenuazione delle sanzioni previste per una tale infrazione. Pertanto, detta disposizione ricomprende una certa diversità di infrazioni intenzionali del beneficiario dell’aiuto.
37
Di conseguenza, la nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006, dev’essere interpretata nel senso che essa presuppone la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte di un beneficiario dell’aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi.
Sul criterio vertente sull’esistenza di una politica stabile di lunga durata
38
Il giudice del rinvio intende sapere se il diritto dell’Unione osti a una disposizioni nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata.
39
Si deve osservare che né il regolamento n. 796/2004 né il regolamento n. 1975/2006 prevedono modalità di assunzione delle prove dirette a stabilire che l’inadempienza ai requisiti di condizionalità è stata intenzionale.
40
Ne consegue che la fissazione dei criteri relativi a tali modalità è lasciata al diritto nazionale. Pertanto, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere disposizioni che consentano di accertare l’intenzionalità della violazione delle regole relative alla condizionalità.
41
Tuttavia, qualora uno Stato membro introduca una disposizione che, al pari di quella di cui al procedimento principale, erige a tale criterio l’esistenza di una politica stabile di lunga durata e conferisce a detto criterio un valore probatorio elevato, detto Stato dovrebbe comunque prevedere una possibilità per il beneficiario dell’aiuto di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
42
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che la nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006, dev’essere interpretata nel senso che richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che, al pari di quella di cui al procedimento principale, conferisca un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
Sulla terza questione
43
Con la terza questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico del beneficiario dell’aiuto, il comportamento di tale terzo possa essere imputato a detto beneficiario.
44
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il sistema sanzionatorio è stato previsto, come emerge dal considerando 45 del regolamento n. 1698/2005, per l’ipotesi in cui i beneficiari dell’aiuto non ottemperino, nell’insieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori previsti in materia di condizionalità dal regolamento n. 1782/2003.
45
In forza dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006, le sanzioni sono applicate soltanto in caso di violazione dei requisiti di condizionalità per negligenza o per inadempienza intenzionale.
46
Resta il fatto che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione ha voluto ritenere il beneficiario degli aiuti responsabile sia per l’atto o l’omissione propri, sia per quelli dei terzi.
47
Si pone quindi la questione di sapere secondo quali criteri il beneficiario dell’aiuto possa essere considerato responsabile per l’atto o l’omissione di un terzo che è all’origine dell’inadempienza alle regole della condizionalità.
48
Si deve constatare che detta responsabilità rientra nel regime della responsabilità per l’atto o l’omissione propri di detto beneficiario.
49
Di conseguenza, onde poter considerare un beneficiario dell’aiuto responsabile di un atto o di un’omissione di un terzo che ha eseguito lavori sulla sua parcella per suo conto, occorre che il comportamento di detto beneficiario sia intenzionale o negligente.
50
In tale ipotesi, anche qualora il comportamento proprio del beneficiario dell’aiuto non sia direttamente all’origine di tale inadempienza, può esserlo per la scelta del terzo, il controllo esercitato su quest’ultimo o le istruzioni che gli sono state fornite.
51
Peraltro, la responsabilità del beneficiario dell’aiuto per la propria negligenza o per il proprio comportamento intenzionale può essere dimostrata a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento del terzo che è all’origine dell’inadempienza alle regole della condizionalità.
52
Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo delle sanzioni delle violazioni delle regole relative alla condizionalità, che sono dirette a incoraggiare gli agricoltori a rispettare la legislazione vigente nei diversi settori della condizionalità. Infatti, da un lato, la necessità che vi sia stato un comportamento intenzionale o negligente del beneficiario dell’aiuto affinché questi sia considerato responsabile di atti od omissioni di terzi consente di preservare l’effetto d’incoraggiare il rispetto delle norme perseguito da dette sanzioni, contemplato al considerando 56 del regolamento n. 796/2004. Dall’altro, tale interpretazione consente di prevenire gli abusi, poiché il beneficiario dell’aiuto non può discolparsi affidando ad altri i lavori agricoli sulla sua parcella, né ridurre la propria responsabilità fornendo la prova che il terzo in questione ha, per esempio, agito con negligenza per escludere la sua responsabilità per inadempienza intenzionale.
53
Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
La nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che, al pari di quella di cui al procedimento principale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
2)
Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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