SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
4 settembre 2014 ( *1 )
«Impugnazione — Aiuto alla ristrutturazione — Margine di discrezionalità della Commissione europea — Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell’Unione europea — Criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato — Necessità di un’analisi settoriale e geografica — Prassi sufficientemente consolidata — Razionalità economica a lungo termine — Versamento di indennità complementari di licenziamento»
Nelle cause riunite C‑533/12 P e C‑536/12 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 22 novembre 2012,
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, rappresentata da A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Corsica Ferries France SAS, con sede in Bastia (Francia), rappresentata da S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati,
ricorrente in primo grado,
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado (C‑533/12 P),
e
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Rossi, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Corsica Ferries France SAS, con sede in Bastia, rappresentata da S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati,
ricorrente in primo grado,
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, rappresentata da A. Winckler e F.-C. Laprévote, avvocati,
interveniente in primo grado (C‑536/12 P),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2013,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le rispettive impugnazioni, la Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA (in prosieguo: la «SNCM») e la Repubblica francese chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui ha annullato l’articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU L 225, pag. 180; in prosieguo: la «decisione controversa»).
I fatti e la decisione controversa
2
Il Tribunale ha constatato quanto segue:
«Le compagnie di navigazione coinvolte
1
La (...) Corsica Ferries France SAS [in prosieguo: la “Corsica Ferries”] è una compagnia di navigazione che offre collegamenti marittimi regolari verso la Corsica a partire dalla Francia continentale (Marsiglia, Tolone e Nizza) e dall’Italia.
2
La [SNCM] è una compagnia di navigazione che garantisce collegamenti regolari verso la Corsica in partenza dalla Francia continentale (Marsiglia, Tolone e Nizza) e verso l’Africa del Nord (Algeria e Tunisia) in partenza dalla Francia, nonché collegamenti verso la Sardegna. Una delle principali controllate della SNCM, nella misura del 100 %, è la Compagnie Méridionale de Navigation (...).
3
Nel 2002 la SNCM era controllata per il 20% dalla Société nationale des chemins de fer e per l’80 % dalla Compagnie Générale Maritime et Financière (in prosieguo: la “CGMF”), controllate al 100 % dallo Stato francese. A partire dall’apertura del suo capitale nel 2006, due acquirenti, la Butler Capital Partners (...) e la Veolia Transport (...), hanno assunto il controllo, rispettivamente, del 38 % e del 28 % del capitale, mentre la CGMF restava presente con una quota del 25 % e il 9 % del capitale rimaneva riservato ai dipendenti. La [Butler Capital Partners] ha poi ceduto la sua partecipazione alla [Veolia Transport].
Il procedimento amministrativo
4
Con la sua decisione 2002/149/CE, del 30 ottobre 2001, relativa agli aiuti pubblici corrisposti dalla Francia alla [Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)] [GU 2002, L 50, pag. 66 (...)], la Commissione delle Comunità europee ha stimato che un aiuto di EUR 787 milioni concesso alla SNCM per il periodo compreso tra il 1991 e il 2001, a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, era compatibile con il mercato comune in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, CE. La decisione in parola non ha formato oggetto di ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
5
Con lettera del 18 febbraio 2002, la Repubblica francese ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore della SNCM per un importo di EUR 76 milioni (in prosieguo: il “piano del 2002”).
6
Con la sua decisione 2004/166/CE, del 9 luglio 2003, concernente l’aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della [Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)] (GU 2004, L 61, pag. 13; in prosieguo: la “decisione del 2003”), la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, due tranche di aiuti alla ristrutturazione versati a favore della SNCM per un importo totale di EUR 76 milioni, una di EUR 66 milioni, pagabile immediatamente, e l’altra, di un importo massimo di EUR 10 milioni, condizionata al risultato netto delle cessioni aventi ad oggetto in particolare le navi della SNCM.
7
Il 13 ottobre 2003 la [Corsica Ferries] ha introdotto un ricorso di annullamento della decisione del 2003 dinanzi al Tribunale [(sentenza del Tribunale Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, EU:T:2005:221)].
8
Con la sua decisione 2005/36/CE, dell’8 settembre 2004, che modifica la decisione [2004/166/CE concernente l’aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)] [GU (2005), L 19, pag. 70 (...)], la Commissione ha modificato una delle condizioni poste con l’articolo 2 della decisione del 2003. Si trattava della condizione relativa al numero massimo di undici navi che la SNCM era autorizzata a cedere. Con la decisione [2005/36], la Commissione ha permesso di sostituire una delle suddette navi, l’Aliso, con un’altra, l’Asco.
9
Con decisione del 16 marzo 2005 (in prosieguo: la “decisione del 2005”), la Commissione ha autorizzato, sulla base della decisione del 2003, la liquidazione di una seconda tranche dell’aiuto alla ristrutturazione per un importo di EUR 3 327 400.
10
Con [la sua sentenza Corsica Ferries France/Commissione (EU:T:2005:221)], il Tribunale ha annullato la decisione del 2003 a motivo di una valutazione erronea del carattere minimo dell’aiuto, dovuta principalmente a errori di calcolo del prodotto netto delle cessioni, respingendo tutti gli altri motivi attinenti a un difetto di motivazione e a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2; in prosieguo: gli “orientamenti”).
11
Con lettera del 7 aprile 2006, le autorità francesi hanno invitato la Commissione a considerare che, in ragione della sua natura di compensazione del servizio pubblico, una parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel quadro del piano del 2002, per un importo di EUR 53,48 milioni, non doveva essere classificata come misura presa nel quadro di un piano di ristrutturazione, bensì come misura che non costituisce aiuto ai sensi della [sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415)] o come misura autonoma e indipendente dal piano del 2002 ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, CE.
12
Il 21 aprile 2006 il progetto di concentrazione relativo all’acquisizione di un controllo congiunto della SNCM da parte della [Butler Capital Partners] e della [Veolia Transport] è stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [in prosieguo: il «regolamento CE sulle concentrazioni»] (GU L 24, pag. 1). Il 29 maggio 2006 la Commissione ha autorizzato l’operazione di concentrazione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(...)
14
Il 13 settembre 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardante le nuove misure attuate a favore della SNCM, integrando nel contempo il piano del 2002 [GU 2006, C 303, pag. 53 (...)].
15
Con la decisione [controversa], la Commissione ha ritenuto che le misure del piano del 2002 costituissero aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, ma compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, CE e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, e che le misure del piano di privatizzazione del 2006 (in prosieguo: il “piano del 2006”) non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
Le misure in parola
16
La decisione [controversa] si riferisce alle seguenti misure:
—
nel quadro del piano del 2002: l’apporto di capitale della CGMF alla SNCM per un importo di EUR 76 milioni, di cui EUR 53,48 milioni a titolo di oneri di servizio pubblico e il saldo a titolo di aiuti alla ristrutturazione;
—
nel quadro del piano del 2006:
—
il prezzo di vendita negativo della SNCM da parte della CGMF per un importo di EUR 158 milioni;
—
l’apporto di capitale della CGMF per EUR 8,75 milioni;
—
l’anticipo in conto corrente della CGMF per la somma di EUR 38,5 milioni a favore del personale licenziato della SNCM nel caso di un nuovo piano sociale.
La decisione [controversa]
17
Nella decisione [controversa], in particolare ai punti 37‑54, la Commissione ha accertato che il collegamento con la Corsica per il trasporto di passeggeri era un mercato caratterizzato dalla sua stagionalità e dalla sua concentrazione. La struttura concorrenziale del mercato è profondamente mutata dall’arrivo, nel 1996, della [Corsica Ferries]. Dal 2000, la SNCM e la [Corsica Ferries] costituivano un duopolio che deteneva di fatto più del 90 % delle quote di mercato. Nel 2007, la [Corsica Ferries] ha nettamente superato la SNCM con un milione di passeggeri trasportati in più, in un mercato che cresceva con regolarità del 4 % annuo. La SNCM, insieme alla [Compagnie méridionale de navigation], manteneva invece una posizione di quasi monopolio riguardo al trasporto di merci.
18
La Commissione ha ritenuto, ai punti 219‑225 della decisione [controversa], che tutti i conferimenti, ricevuti dalla SNCM attraverso la CGMF, fossero finanziati mediante risorse statali, circostanza questa che minacciava di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e ha ritenuto pertanto soddisfatte tre delle quattro condizioni poste dall’articolo 87, paragrafo 1, CE. Essa ha quindi esaminato, in relazione a ciascuna misura, l’esistenza di un vantaggio economico selettivo e la sua eventuale compatibilità con il mercato comune.
19
Per quanto attiene agli EUR 76 milioni notificati nel 2002, essa ha ritenuto, al punto 236 della decisione [controversa], che 53,48 milioni potessero essere considerati come compensazione di servizio pubblico. Conformemente al punto 320 della sentenza [Corsica Ferries France/Commissione (EU:T:2005:221)], essa ha valutato tale apporto alla luce della sentenza Altmark [Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (EU:C:2003:415)] e ha concluso, al punto 257 della decisione [controversa], che esso costituiva effettivamente un aiuto di Stato, ma che era tuttavia compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, CE. I restanti EUR 22,52 milioni dovevano quindi essere considerati come aiuto alla ristrutturazione.
20
Per quanto attiene al piano del 2006, la Commissione ha poi applicato, ai punti 267‑352 della decisione [controversa], il test dell’investitore privato in un’economia di mercato (in prosieguo: il “test dell’investitore privato”) al prezzo di vendita negativo di EUR 158 milioni. Per farlo, essa ha valutato se un ipotetico investitore privato, al posto della CGMF, avrebbe preferito ricapitalizzare la [SNCM] per tale importo o mettere la società in liquidazione accollandosene i costi. Si è così reso necessario valutare i costi minimi di liquidazione.
21
La Commissione ha accertato, ai punti 267‑280 della decisione [controversa], che i costi di liquidazione dovevano necessariamente comprendere i costi di un piano sociale, vale a dire i costi delle indennità complementari di licenziamento che andavano ad aggiungersi agli obblighi legali e convenzionali, per uniformarsi alla prassi dei grandi gruppi d’imprese di oggi e non offuscare l’immagine della holding di appartenenza e del suo azionista ultimo. Essa ha quindi valutato, con l’aiuto di un consulente indipendente, i costi di tali indennità complementari confrontandoli con i piani sociali attuati di recente in Francia da gruppi di imprese quali Michelin o Yves Saint‑Laurent.
22
Al punto 350 della decisione [controversa], la Commissione ha riconosciuto che il prezzo di vendita negativo derivava da una procedura di selezione aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria e che, a questo riguardo, esso costituiva un prezzo di mercato. Muovendo dall’ipotesi di costi di liquidazione limitati alle sole indennità di licenziamento, essa ha concluso pertanto, al punto 352 della suddetta decisione, che il costo di liquidazione era superiore al prezzo di vendita negativo e che l’apporto di capitale di EUR 158 milioni non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
23
Per quanto attiene all’apporto di capitale di EUR 8,75 milioni da parte della CGMF, la Commissione ha ritenuto, ai punti 356‑358 della decisione [controversa], che il carattere di aiuto poteva essere escluso immediatamente poiché il conferimento degli acquirenti privati era significativo e concomitante. Essa ha poi constatato che il tasso di redditività fisso costituiva una remunerazione adeguata dei capitali investiti e che l’esistenza di una clausola risolutiva di cessione non era tale da rimettere in discussione la parità di trattamento. Essa ha concluso, al punto 365 della stessa decisione, che l’apporto di capitale della CGMF per un importo di EUR 8,75 milioni non costituiva un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
24
La Commissione ha poi osservato, ai punti 372‑378 della decisione [controversa], che le misure di aiuto alla persona per EUR 38 milioni, depositati su un conto [vincolato], verrebbero poste in essere nel caso di un nuovo piano sociale attuato dagli acquirenti e che esse non corrisponderebbero all’esecuzione dei piani di riduzione del personale contemplati nel piano del 2002. I suddetti aiuti, secondo la Commissione, potevano essere versati solo ai soggetti il cui contratto di lavoro con la SNCM fosse stato previamente rescisso. Le misure in parola non costituirebbero pertanto gli oneri derivanti dalla normale applicazione della normativa in ambito sociale vigente in caso di rescissione del contratto di lavoro. La Commissione ha concluso che tali aiuti alla persona, autorizzati dallo Stato in quanto ente pubblico e non dallo Stato quale azionista, rientravano pertanto nella politica sociale degli Stati membri e non costituivano, per tale ragione, un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
25
Per quanto riguarda il saldo di EUR 22,52 milioni notificato a titolo di aiuti alla ristrutturazione, vale a dire la differenza tra gli EUR 76 milioni notificati nel quadro del piano del 2002 e gli EUR 53,48 milioni ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, CE (...), la Commissione ha ritenuto, al punto 381 della decisione [controversa], che esso rappresentasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Essa ha quindi esaminato la compatibilità della suddetta misura con gli orientamenti.
26
La Commissione ha riconosciuto, ai punti 387‑401 della decisione [controversa], che nel 2002 la SNCM era effettivamente un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 5, lettera a), e del punto 6 degli orientamenti e che il piano del 2002 poteva assicurare il ripristino della redditività dell’impresa, conformemente ai punti 31‑34 degli orientamenti.
27
Per quanto attiene alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (punti 35‑39 degli orientamenti), la Commissione ha stabilito, al punto 404 della decisione [controversa], che nel mercato dei servizi marittimi verso la Corsica non c’era eccesso di capacità e che non occorreva contribuire al suo risanamento. Essa ha affermato poi, al punto 406 della suddetta decisione, che il piano di ristrutturazione notificato contribuiva in maniera significativa alla riduzione della presenza dell’impresa sul mercato. Il criterio attinente alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza era quindi anch’esso soddisfatto.
28
Ai punti 410‑419 della decisione [controversa], la Commissione ha osservato che il fabbisogno di aiuti, calcolato al minimo in forza dei punti 40 e 41 degli orientamenti, era limitato a EUR 19,75 milioni al 9 luglio 2003, fatto salvo il prodotto netto delle cessioni previste dalla decisione del 2003. A tal fine, la Commissione ha iniziato calcolando la liquidità di cui la SNCM necessitava per il suo piano di ristrutturazione. Il costo del piano di ristrutturazione ammontava, a suo parere, a EUR 46 milioni. Essa ha detratto poi tutte le cessioni realizzate tra il 18 febbraio 2002 (data della notifica del piano del 2002) e il 9 luglio 2003 (data dell’adozione della decisione del 2003), vale a dire EUR 26,25 milioni, per giungere a un importo di EUR 19,75 milioni.
29
Per quanto attiene alle misure compensative, la Commissione ha stabilito che le condizioni previste nella decisione del 2003 relative alle acquisizioni, all’impiego della flotta, alle cessioni degli attivi, al divieto di applicare tariffe più basse rispetto a quelle di ciascuno dei suoi concorrenti (...) e alla limitazione delle rotazioni delle navi sulle linee dirette verso la Corsica erano state rispettate nella quasi totalità. Dato che le suddette condizioni erano state rispettate e l’importo d’aiuto notificato era sostanzialmente inferiore all’importo approvato nel 2003, la Commissione non ha ritenuto opportuno imporre obblighi aggiuntivi. Così, dopo aver considerato l’importo delle ulteriori cessioni previste dalla decisione del 2003, la Commissione ha ritenuto, al punto 434 della decisione [controversa], che il saldo finale della ristrutturazione, fissato in EUR 15,81 milioni, fosse un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
30
Il dispositivo della decisione [controversa] ha il seguente tenore:
“Articolo 1
La compensazione versata dallo Stato francese alla SNCM per un importo pari a 53,48 milioni di EUR, a titolo di oneri di servizio pubblico per il periodo 1991‑2001, costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato.
Il prezzo di vendita negativo della SNCM pari a 158 milioni di EUR, il fatto che la CGMF si sia fatta carico di interventi sociali nei confronti dei dipendenti per un importo di 38,5 milioni di EUR e la ricapitalizzazione congiunta e concomitante della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
L’aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR che la Francia ha attuato a favore della [SNCM] costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, di detto trattato.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.”».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
3
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2008, la Corsica Ferries ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, ha dedotto in sostanza sei motivi.
4
Il primo motivo verteva su un’interpretazione asseritamente troppo estensiva dell’articolo 287 CE, che si sarebbe tradotta in un difetto di motivazione della decisione controversa nonché in una lesione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. I motivi da secondo a sesto vertevano su una violazione degli articoli 87 CE e 88 CE e degli orientamenti. Questi motivi si riferivano, nell’ordine, al conferimento di capitale per EUR 53,48 milioni a titolo di compensazione di servizio pubblico, alla cessione della SNCM a un prezzo negativo di EUR 158 milioni, al conferimento di capitale della CGMF per un importo pari a EUR 8,75 milioni, alle misure di aiuto alla persona per EUR 38,5 milioni e al saldo di EUR 22,52 milioni notificato a titolo di aiuti alla ristrutturazione.
5
Il Tribunale ha accolto i motivi da terzo a sesto dedotti dalla Corsica Ferries a sostegno del suo ricorso di annullamento e ha annullato il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della decisione controversa.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
6
Con la sua impugnazione, la SNCM chiede alla Corte di:
—
annullare parzialmente la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella parte in cui annulla l’articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione controversa, e
—
condannare la Corsica Ferries alle spese.
7
La Corsica Ferries chiede alla Corte di:
—
dichiarare infondate e respingere le impugnazioni esperite nelle presenti cause riunite, e
—
condannare le ricorrenti in sede d’impugnazione a tutte le spese.
8
La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui annulla l’articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione controversa;
—
statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia o rinviare la causa davanti al Tribunale, e
—
condannare la convenuta alle spese.
9
Con decisione del presidente della Corte del 24 gennaio 2013, le cause C‑533/12 P e C‑536/12 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle impugnazioni
10
La SNCM, nella causa C‑533/12 P, e la Repubblica francese, nella causa C‑536/12 P, deducono entrambe nei confronti della sentenza impugnata quattro motivi di impugnazione in larga misura coincidenti. Occorre pertanto esaminarli congiuntamente.
Sul primo motivo, vertente su errori di diritto relativi alla cessione della SNCM a un prezzo negativo
–Argomenti delle parti
11
Con il primo motivo, relativo alla cessione della SNCM a un prezzo negativo di EUR 158 milioni, la SNCM fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto travisando il margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone e, interpretando il criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato in senso contrastante con l’articolo 345 TFUE, ha snaturato la decisione controversa e ha violato il suo obbligo di motivazione.
Sul travisamento del margine di discrezionalità della Commissione e sulla portata del controllo da parte del Tribunale
12
Secondo la SNCM, il Tribunale avrebbe travisato il margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone nell’applicazione del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato. Infatti, nella decisione controversa, la Commissione, al fine di dichiarare l’assenza di aiuto nel prezzo negativo, ha effettuato una comparazione tra il prezzo negativo della cessione e le indennità complementari di licenziamento che sarebbero state concesse dallo Stato in caso di liquidazione della SNCM. Tale calcolo è fondato su dati forniti dalle parti e da un consulente indipendente. Quando ha rimesso in discussione le conclusioni della Commissione, il Tribunale avrebbe violato il margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone per valutare le questioni economiche complesse e avrebbe commesso un errore di diritto.
13
La Corsica Ferries fa valere che, in materia di qualificazione come aiuto di Stato e di ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il giudice dell’Unione deve, in linea di principio, esercitare un controllo completo.
–Giudizio della Corte
14
Per quanto riguarda il margine di discrezionalità della Commissione e il sindacato giurisdizionale, il Tribunale ha ricordato, al punto 88 della sentenza impugnata, una giurisprudenza costante relativa alla portata e alla natura di detto sindacato relativamente alla nozione di «aiuto di Stato».
15
Secondo tale giurisprudenza, la nozione di «aiuto di Stato», quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e dev’essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze France/Ladbroke Racing e Commissione, C‑83/98 P, EU:C:2000:248, punto 25; Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punti 64 e 65, nonché BNP Paribas e BNL/Commissione, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
16
Il Tribunale ha giustamente effettuato, ai punti da 90 a 108 della sentenza impugnata, un controllo degli elementi obiettivi, presi in considerazione dalla Commissione nella decisione controversa, al fine di assicurare una corretta applicazione dell’articolo 107 TFUE, e ciò conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente.
17
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla SNCM, il Tribunale non ha affatto rimesso in discussione l’operato del consulente indipendente su cui si è basata la decisione controversa.
18
A seguito dell’esame di tale decisione, il Tribunale ha affermato che la Commissione non aveva sufficientemente motivato il proprio ragionamento e si era fondata su elementi che non erano né oggettivi né verificabili. Si deve dunque respingere l’argomento della SNCM secondo cui il Tribunale avrebbe travisato il margine di discrezionalità della Commissione o avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello del consulente nominato da quest’ultima.
19
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente effettuato il controllo completo che ad esso compete, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 15 della presente sentenza.
Sul criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato
– Argomenti delle parti
20
Per quanto riguarda l’interpretazione del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, la SNCM addebita al Tribunale di aver imposto alla Commissione l’obbligo di definire le attività economiche dello Stato membro interessato, «in particolare a livello geografico e settoriale», al fine di dimostrare che il comportamento di tale Stato corrispondesse a quello che sarebbe stato adottato da un investitore privato in un’economia di mercato. Orbene, la società ricorrente sostiene che il criterio pertinente elaborato dalla giurisprudenza per compiere detta verifica è quello delle dimensioni dell’investitore e non quello del settore in cui lo stesso opera. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato il principio fondamentale di non discriminazione in funzione del regime di proprietà sancito dall’articolo 345 TFUE, che sta alla base del criterio dell’investitore privato.
21
La Corsica Ferries afferma che non si può addebitare al Tribunale di avere richiesto una definizione settoriale e geografica delle attività economiche in esame al fine di verificare se la Commissione avesse effettivamente fondato la sua valutazione delle misure di cui è causa sull’«insieme dei dati rilevanti».
22
La Repubblica francese deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto che la Commissione non potesse, in via di principio, prendere in considerazione il rischio di un pregiudizio all’immagine dello Stato quale attore economico globale nel settore privato, nell’ambito del criterio dell’investitore privato. Essa sostiene pertanto che il Tribunale, avendo imposto la sussistenza di una pratica sufficientemente consolidata, se non costante, tra gli investitori del settore in esame, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, ha stabilito un obbligo che va oltre quanto necessario per la buona applicazione del criterio dell’investitore privato, come richiesto dalla giurisprudenza.
23
Analogamente alla Repubblica francese, la SNCM osserva che il Tribunale, avendo elaborato, ai punti 86, 87, 95 e 96 della sentenza impugnata, criteri del tutto pretori, quali l’effettuazione di un’analisi settoriale e geografica, la dimostrazione di una pratica sufficientemente consolidata e uno standard di prova troppo elevato al fine di dimostrare l’esistenza della probabilità di un profitto materiale indiretto, è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato.
24
La SNCM deduce altresì che il Tribunale, ai punti da 101 a 108 della sentenza impugnata, là dove ha constatato che la Commissione non aveva dimostrato che il comportamento dello Stato francese era stato motivato da una ragionevole probabilità di conseguire un profitto materiale indiretto, seppur a lungo termine, ha imposto uno standard di prova eccessivamente elevato. Orbene, al fine di stabilire se la privatizzazione di un’impresa pubblica contro un prezzo di vendita negativo implicasse elementi di aiuto di Stato, si dovrebbe verificare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle degli organismi gestori del settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di pari rilevanza oppure avrebbe optato per la liquidazione della stessa.
25
Secondo la SNCM, il profitto indiretto che lo Stato francese può ottenere dalla misura in esame deve ritenersi risultante dalla comparazione dei costi probabili della liquidazione con il prezzo negativo della cessione.
26
Inoltre, secondo la SNCM, il Tribunale ha preteso uno standard di prova di fatto impossibile da fornire. La ricorrente deduce che risulterebbe impossibile quantificare con precisione il pregiudizio subito in caso di degrado dell’immagine dello Stato membro interessato. Una simile quantificazione dovrebbe fondarsi per sua natura su elementi difficilmente prevedibili in anticipo, segnatamente in ragione del fatto che la stessa dovrebbe fondarsi sulla reazione di altri attori economici, quali i clienti, gli utenti, i fornitori o, ancora, il personale della SNCM, ma altresì delle altre imprese pubbliche.
27
Secondo la Corsica Ferries, il Tribunale ha dispiegato tutto l’effetto utile del criterio dell’investitore privato accorto, che presuppone la dimostrazione che il comportamento dello Stato membro sia guidato da prospettive di redditività a più lungo termine, ossia la dimostrazione della razionalità economica a lungo termine del comportamento dello Stato di cui trattasi. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe sanzionato la Commissione in quanto, nella decisione controversa, aveva omesso di dimostrare in termini giuridicamente soddisfacenti la ragionevole probabilità per lo Stato francese di trarre un profitto materiale indiretto, quand’anche a lungo termine, dall’operazione in argomento.
28
In merito alla definizione delle attività economiche dello Stato francese, la SNCM deduce altresì un travisamento della decisione da parte del Tribunale là dove esso ha ritenuto che la Commissione non avesse definito in modo adeguato le attività economiche dello Stato in rapporto alle quali occorreva valutare la razionalità economica delle misure in questione. Riguardo alle nozioni di «pratica sufficientemente consolidata» e di «pratica costante», secondo la SNCM la sentenza impugnata è caratterizzata da un difetto di motivazione perché il Tribunale non ha definito tali nozioni.
– Giudizio della Corte
29
Secondo una giurisprudenza costante, l’intervento delle pubbliche autorità, sotto qualsiasi forma, nel capitale di un’impresa può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 CE, qualora le condizioni di tale articolo siano soddisfatte (sentenze Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, EU:C:1994:325, punto 20, nonché Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C‑328/99 e C‑399/00, EU:C:2003:252, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
30
Tuttavia, come risulta altresì da una giurisprudenza costante, dal principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e imprese private deriva che i capitali messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, EU:C:2003:252, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte se l’impresa pubblica beneficiaria poteva ottenere un vantaggio uguale a quello procuratole per mezzo di risorse statali in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato, ove tale valutazione dev’essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell’investitore privato (v. sentenza Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
31
Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre distinguere tra il ruolo dello Stato membro azionista di un’impresa, da un lato, e quello dello Stato che agisce come pubblico potere, dall’altro. L’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, non già nella sua qualità di potere pubblico, bensì in quella di azionista, un vantaggio economico ad un’impresa (v. sentenze Spagna/Commissione, EU:C:1994:325, punto 22, nonché Commissione/EDF, EU:C:2012:318, punti 80 e 81).
32
Di conseguenza, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di simile entità (sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, EU:C:2003:252, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).
33
Ai fini di tale analisi, occorre valutare se la misura sarebbe stata adottata in normali condizioni di mercato da un investitore privato operante in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro interessato, e devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi allo status di quest’ultimo nella sua qualità di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico (sentenza Commissione/EDF, EU:C:2012:318, punto 79).
34
Inoltre, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di un’impresa pubblica con quella di un impresa privata, le «condizioni normali di mercato» devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili (sentenze Chronopost e a./Ufex e a., C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, EU:C:2003:388, punto 38, nonché Commissione/EDF, EU:C:2012:318, punti 101 e 102).
35
Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, ai fini del criterio dell’investitore privato, spetta alla Commissione definire le attività economiche dello Stato membro interessato, in particolare a livello geografico e settoriale, in relazione alle quali dev’essere valutata la razionalità economica a lungo termine del comportamento del suddetto Stato. Inoltre, ai punti da 95 a 100 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che solo una «pratica sufficientemente consolidata» o una «pratica costante» delle imprese private possono essere utilizzate come strumento ai fini dell’applicazione di detto criterio.
36
A tal riguardo, si deve rilevare che tali esigenze non hanno valore assoluto ma sono idonee, all’occorrenza, a identificare l’investitore privato comparabile all’impresa pubblica a favore della quale viene applicato il criterio dell’investitore privato.
37
Utilizzando tali termini, il Tribunale non ha imposto esigenze specifiche per quanto riguarda la natura delle prove mediante le quali può essere dimostrato che un investitore privato razionale, in una situazione la più analoga possibile a quella dell’impresa pubblica, avrebbe effettuato il conferimento del capitale in esame, ma ha constatato, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva definito in termini giuridicamente soddisfacenti le attività economiche dello Stato francese in relazione alle quali occorreva valutare la razionalità economica delle misure in causa e che era impossibile per il Tribunale controllare la razionalità economica a lungo termine del prezzo di vendita negativo di cui trattavasi.
38
Il Tribunale ha identificato in modo corretto il criterio della razionalità economica a lungo termine di una decisione di uno Stato membro di accordare un vantaggio economico ad un’impresa, che deve, in ogni caso, essere soddisfatto affinché ricorra il criterio dell’investitore privato. Ciò facendo, il Tribunale non ha violato l’articolo 345 TFUE.
39
In base alla giurisprudenza, quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107 TFUE e la loro compatibilità con il mercato comune deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, C‑303/88, EU:C:1991:136, punto 22).
40
Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, il Tribunale, al punto 85 della sentenza impugnata, non ha escluso a priori che la protezione dell’immagine di uno Stato membro quale investitore globale nell’economia di mercato possa costituire, in circostanze particolari e con una motivazione oltremodo convincente, una giustificazione per dimostrare la razionalità economica a lungo termine dell’accollo di costi aggiuntivi, come quelli delle indennità complementari di licenziamento.
41
Nondimeno, il Tribunale ha potuto giustamente constatare, al punto 85 della sentenza impugnata, che riferimenti generici all’immagine di uno Stato membro quale attore globale non sono sufficienti a dimostrare un’assenza di aiuto, ai sensi del diritto dell’Unione.
42
Il primo motivo della SNCM non può essere accolto neppure in quanto addebita al Tribunale di avere imposto alla Commissione, ai punti da 101 a 108 della sentenza impugnata, uno standard di prova eccessivo riguardo alla dimostrazione che il comportamento dello Stato francese era motivato da una probabilità ragionevole di trarne un profitto materiale, seppure a lungo termine. A tal proposito, dalla sentenza impugnata risulta che la Commissione si è limitata ad affermare che l’immagine dello Stato francese era minata da tensioni sociali. Orbene, alla luce di quanto osservato in particolare al punto 41 della presente sentenza, una simile argomentazione non può essere accolta.
43
Pertanto, giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 108 della sentenza impugnata, che la razionalità economica a lungo termine del comportamento dello Stato francese non era stata dimostrata in termini giuridicamente soddisfacenti.
44
Per quanto riguarda la censura di travisamento dedotta dalla SNCM, quest’ultima non ha dimostrato che il Tribunale abbia travisato la decisione della Commissione, cioè che ne abbia dato una lettura manifestamente errata.
45
Quanto alla censura della SNCM secondo cui il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in quanto non avrebbe definito la nozione di «pratica sufficientemente consolidata» e quella di «pratica costante», occorre constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, che tali espressioni sono chiare e fanno riferimento a una valutazione dei fatti, e che è facile comprendere che uno soltanto oppure qualche esempio non possono rappresentare una «pratica sufficientemente consolidata» oppure una «pratica costante».
46
Di conseguenza occorre respingere il primo motivo nel suo complesso.
Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto riguardanti il conferimento di capitale per un importo pari a EUR 8,75 milioni
Argomenti delle parti
47
La SNCM fa valere che il Tribunale, avendo omesso di prendere in considerazione, nella sua valutazione della comparabilità delle condizioni di investimento dei conferimenti di capitali concomitanti, l’insieme degli elementi rilevanti, in particolare la questione del rendimento fisso e quella relativa all’incidenza della clausola risolutiva, avrebbe travisato la decisione controversa.
48
Secondo la SNCM, la questione del rendimento fisso è stata effettivamente analizzata dalla Commissione ai punti da 361 a 363 della decisione controversa. Così, la Commissione avrebbe constatato che un rendimento fisso pari al 10 % dell’investimento di capitale dello Stato francese nella SNCM rappresentava, per un investitore privato, un rendimento adeguato a lungo termine dei capitali investiti.
49
Inoltre, secondo la SNCM, la Commissione ha debitamente chiarito la ragione per la quale ha ritenuto che la clausola risolutiva non potesse rimettere in dubbio la parità di trattamento tra gli investitori concomitanti. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 127 della sentenza impugnata, la Commissione avrebbe debitamente rilevato che siffatta clausola verteva non già sull’investimento concomitante degli acquirenti privati e dello Stato nella SNCM privatizzata, bensì sulla cessione totale della SNCM agli acquirenti privati. La clausola risolutiva sarebbe quindi ricollegata alla cessione della SNCM e dovrebbe essere analizzata in tale contesto e, pertanto, non potrebbe essere presa in considerazione nell’ambito dell’analisi dell’investimento concomitante dello Stato e degli acquirenti privati effettuata a seguito di tale cessione.
50
La SNCM ritiene che la clausola risolutiva sia stata valorizzata al momento della cessione della SNCM nel prezzo negativo di EUR 158 milioni. Dato che la cessione della SNCM è avvenuta al prezzo di mercato, siffatta clausola risolutiva è stata valorizzata in tale prezzo di cessione e non potrebbe essere considerata come tale da aver conferito un vantaggio agli acquirenti. Pertanto, non occorrerebbe più tenere conto di essa al momento di valutare se l’investimento concomitante dello Stato francese rispettasse il principio della parità di trattamento tra gli investitori, a meno di contare due volte la valorizzazione della suddetta clausola.
51
Riguardo alla presa in considerazione del contesto di privatizzazione dell’impresa nel quale si colloca il conferimento di EUR 8,75 milioni nel capitale della SNCM, quest’ultima sostiene che gli impegni che rinviano alle misure adottate dallo Stato francese nell’ambito della privatizzazione della SNCM, segnatamente il prezzo negativo di EUR 158 milioni e l’anticipo in conto corrente di un importo pari a EUR 38,5 milioni, non devono essere presi di nuovo in considerazione nell’ambito della valutazione del suddetto conferimento di capitale. Il fatto di computare nuovamente il prezzo negativo e il conferimento di capitale per valutare l’anticipo in conto corrente equivarrebbe a contabilizzare due volte tale prezzo e tale conferimento.
52
La Repubblica francese addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto, che integra una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE quando ha affermato che la Commissione non aveva preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti nell’ambito della sua analisi della comparabilità del conferimento di capitale della CGMF, azionista pubblico della SNCM, per un importo pari a EUR 8,75 milioni, con quello degli acquirenti privati per un importo pari a EUR 26,25 milioni, e che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la clausola risolutiva di cessione concessa a tali acquirenti privati nell’ambito della privatizzazione della SNCM.
53
La Corsica Ferries deduce che la valorizzazione della clausola risolutiva, al momento della cessione, nel prezzo negativo di EUR 158 milioni è priva di incidenza sul ragionamento del Tribunale e sul fatto che la Commissione si sia astenuta, nella decisione controversa, dall’analizzare in modo approfondito l’impatto economico della suddetta clausola, di modo che, se quest’ultimo fosse stato valorizzato nel menzionato prezzo negativo, quod non, la Commissione avrebbe dovuto darne conto in modo chiaro e trasparente.
Giudizio della Corte
54
Occorre osservare che, al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente constatato che la mera circostanza per cui un conferimento di capitale sia stato realizzato in modo congiunto e concomitante con investitori privati non è tale da escludere automaticamente la qualificazione come aiuto di Stato. Devono essere presi in considerazione anche altri elementi, in particolare la parità di trattamento degli azionisti pubblici e privati.
55
Al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la clausola risolutiva di cessione era idonea, quantomeno, ad annullare ogni alea per gli acquirenti privati in caso di sopravvenienza di uno degli eventi che possono farla scattare e che, pertanto, detta clausola ha un valore finanziario reale. Secondo il Tribunale, la clausola in parola può dunque modificare i profili di rischio dei conferimenti di capitale degli acquirenti privati e della CGMF e rimettere così in discussione la comparabilità delle condizioni di investimento.
56
Si deve pertanto constatare che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare la sussistenza di un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a tal riguardo.
57
L’argomento secondo cui la clausola risolutiva sarebbe stata valorizzata nel prezzo di cessione della SNCM e secondo cui detta clausola non poteva più essere presa in considerazione per valutare la comparabilità dei conferimenti di capitale da parte degli azionisti pubblici e privati deve essere respinto.
58
Infatti, come indicato dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, la sottoscrizione congiunta e concomitante in esame era già prevista nel protocollo d’intesa relativo alla cessione de qua. Di conseguenza, è evidente che il conferimento di capitale di cui è causa è stato previsto nel contesto della privatizzazione parziale della SNCM.
59
Come riconosciuto dalla Repubblica francese, in caso di attivazione della clausola risolutiva, l’azionista originario che ha ceduto le sue partecipazioni all’acquirente dovrà rimborsare a quest’ultimo il suo conferimento di capitale e quindi, contrariamente all’azionista originario, l’acquirente ha la possibilità di recuperare il suo conferimento di capitale in caso di attivazione della clausola risolutiva e di svincolarsi dall’impresa pubblica interessata.
60
Pertanto, è evidente che la clausola risolutiva sia tale da produrre effetti sulle condizioni di questa ricapitalizzazione ed influenzare le condizioni di comparabilità.
61
Dato che il Tribunale ha riscontrato alcuni elementi di questa influenza, esso ha potuto giustamente concludere che la Commissione non si poteva astenere, nella decisione controversa, dall’analizzare in modo approfondito l’impatto economico della clausola risolutiva di cessione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, il Tribunale ha giustamente constatato che la Commissione non ha motivato, o non ha sufficientemente motivato, la propria decisione con riferimento alla parità di trattamento degli investimenti pubblici e privati nella SNCM.
62
Di conseguenza, si deve respingere il secondo motivo, senza che occorra analizzare la questione della valutazione del rendimento del conferimento di capitale da parte della CGMF.
Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’aiuto alla persona di importo pari a EUR 38,5 milioni
Argomenti delle parti
63
La SNCM addebita al Tribunale di avere snaturato la decisione controversa considerando che, secondo l’asserzione della Commissione, il fatto che la misura in esame non discendesse da stretti obblighi giuridici era idoneo, di per sé, ad escludere la natura di aiuto di Stato della stessa, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
64
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto violando il margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nella valutazione di situazioni economiche complesse. Quando, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «l’esistenza del conto [vincolato] è idonea a fungere da incentivo per i dipendenti della SNCM a lasciare l’impresa o, quantomeno, a lasciarla senza negoziare il licenziamento, in particolare per quanto attiene alla concessione di eventuali indennità complementari di licenziamento (…), aspetti questi che comporterebbero tutti un vantaggio economico indiretto a favore della SNCM», esso sarebbe andato al di là del controllo dell’errore manifesto di valutazione richiesto nel caso di esame di situazioni economiche complesse.
65
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione riguardo al vantaggio di cui la SNCM avrebbe beneficiato. Infatti, la sua analisi del conto vincolato – al punto 144 della sentenza impugnata – non permette di comprendere le ragioni in base alle quali la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione quando non ha qualificato le misure di aiuto alla persona come «aiuto di Stato».
66
Inoltre, la SNCM e la Repubblica francese ritengono che la sentenza impugnata sia inficiata da un difetto di motivazione. Il Tribunale non avrebbe preso in esame l’affermazione della Commissione secondo la quale, «anche sommando l’importo di 38,5 milioni di EUR all’apporto di capitale dello Stato pari a 142,5 milioni di EUR, il prezzo di vendita negativo corretto, pari a 196,50 milioni di EUR, resta ampiamente inferiore al costo di liquidazione giudiziaria della SNCM». Orbene, la Commissione ha dimostrato che i costi di liquidazione per lo Stato francese sarebbero stati più elevati del prezzo negativo, anche aggiungendo ad esso l’importo degli aiuti alla persona.
67
A tal riguardo, qualificando le misure di aiuto alla persona di importo pari a EUR 38,5 milioni come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE senza verificare, in via subordinata, se siffatte misure rispondessero al criterio dell’investitore privato accorto, il Tribunale non avrebbe motivato la propria sentenza in termini giuridicamente soddisfacenti.
68
La Corsica Ferries fa valere che la Commissione è stata censurata dal Tribunale proprio perché non è stata in grado di determinare l’applicazione normale del sistema delle indennità sociali complementari per risoluzione del contratto di lavoro con riferimento al meccanismo del conto vincolato.
Giudizio della Corte
69
Sulla base delle considerazioni di cui ai punti da 14 a 16 della presente sentenza, la Corte osserva che l’esame effettuato dal Tribunale al punto 144 della sentenza impugnata è conforme al livello di controllo che esso deve effettuare.
70
Per quanto riguarda l’argomento della SNCM e della Repubblica francese, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto verificare, in via subordinata, se l’importo di EUR 38,5 milioni fosse giustificato dal criterio dell’investitore privato, si deve ricordare che la Corte non ha accolto il primo motivo, vertente sulla qualificazione delle indennità complementari di licenziamento di importo pari a EUR 158 milioni.
71
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, l’importo di EUR 38,5 milioni sul conto vincolato è anch’esso destinato ad essere utilizzato, all’occorrenza, per pagare indennità complementari di licenziamento.
72
Ora, le ricorrenti non deducono alcun argomento atto a dimostrare che la natura di detto importo di EUR 38,5 milioni sarebbe diversa da quella dell’importo di EUR 158 milioni, valutato nell’ambito dell’esame del primo motivo, concernente l’applicazione del criterio dell’investitore privato.
73
Per quanto riguarda i motivi formulati dall’avvocato generale ai paragrafi da 122 a 137 delle sue conclusioni, la Corte considera che il Tribunale, nella sua analisi delle constatazioni e degli argomenti riconducibili a tale motivo di impugnazione, non ha travisato la decisione controversa e ha motivato la sentenza impugnata in termini giuridicamente soddisfacenti.
74
Di conseguenza il terzo motivo dev’essere respinto.
Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto relativo al saldo di ristrutturazione di EUR 15,81 milioni
Argomenti delle parti
75
La SNCM e la Repubblica francese fanno valere che il ragionamento del Tribunale riguardo al saldo di ristrutturazione di EUR 15,81 milioni è errato.
76
Le ricorrenti sostengono che il ragionamento del Tribunale ai punti da 148 a 153 della sentenza impugnata si fonda sulla premessa secondo cui la Commissione ha ritenuto che il piano del 2006 non contenesse elementi costitutivi di aiuti di Stato. Quindi, attraverso le loro impugnazioni, le ricorrenti mirano a dimostrare che il Tribunale ha commesso, nella sua analisi delle misure contenute nel piano del 2006, taluni errori di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente.
Giudizio della Corte
77
Risulta dagli scritti delle ricorrenti che tale quarto motivo è subordinato all’accoglimento, da parte della Corte, dei precedenti motivi dedotti a sostegno delle suddette impugnazioni.
78
Orbene, ai punti 39, 55 e 66 della presente sentenza, la Corte ha respinto i motivi da primo a terzo e ha confermato la sentenza impugnata.
79
In tale contesto, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto inoperante, senza che occorra esaminare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti.
80
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti ha trovato accoglimento, le impugnazioni nelle cause C‑533/12 P e C‑536/12 P devono essere respinte.
Sulle spese
81
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata, quest’ultima statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
82
Poiché la Corsica Ferries ha chiesto la condanna della SNCM e della Repubblica francese, queste ultime, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni sono respinte.
2)
La Société nationale maritime Corse-Méditérrannée (SNCM) SA e la Repubblica francese sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché, in parti uguali, di quelle sostenute dalla Corsica Ferries France SAS.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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