SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 settembre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/477/CEE — Rilascio della carta europea d’arma da fuoco — Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo»
Nella causa C‑543/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia), con decisione del 13 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2012, nel procedimento
Michal Zeman
contro
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per M. Zeman, da lui stesso;
—
per il Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, da M. Gajdošová, in qualità di agente;
—
per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da A. Tokár e G. Wilms, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 4, e 3 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (GU L 179, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 91/477»), nonché degli articoli 45, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Zeman e il Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline (Direzione regionale di Žilina del corpo di polizia) in merito al rigetto da parte di quest’ultima della richiesta del sig. Zeman di rilascio di una carta europea per armi da fuoco.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione 55/25 dell’Assemblea generale del 15 novembre 2000, è il principale strumento di lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. Essa è stata aperta alla firma degli Stati membri dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo (Italia) ed è entrata in vigore il 29 settembre 2003. È stata approvata con la decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 261, pag. 69).
4
Tale convenzione è completata da tre protocolli, tra cui il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato con la risoluzione 55/255 dell’Assemblea generale dell’8 giugno 2001 (in prosieguo: il «protocollo»).
5
L’articolo 2 del protocollo, intitolato «Oggetto», così prevede:
«Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni».
6
L’articolo 10 del protocollo, dal titolo «Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l’esportazione, l’importazione ed il transito» dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l’esportazione e l’importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d’esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:
a)
Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d’importazione;
b)
Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell’invio, che essi non si oppongono al transito, e ciò senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale.
3. La licenza o l’autorizzazione di esportazione e d’importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengono informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d’importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d’importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.
5. Ciascuno Stato Parte prende, nell’ambito dei propri mezzi, misure [necessarie] per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l’autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.
6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l’importazione e l’esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l’esposizione o la riparazione».
Il diritto dell’Unione
7
Il controllo dell’acquisto e della detenzione delle armi nell’Unione europea è essenzialmente disciplinato dalla direttiva 91/477.
8
I considerando dal primo al settimo della direttiva enunciano quanto segue:
«(...) l’articolo 8 A prevede l’instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;
(…) in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;
(…) la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; (…) la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco “il completamento del mercato interno”, che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l’altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;
(…) la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all’interno degli Stati membri dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; (…) di conseguenza, devono essere soppressi i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;
(…) tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; (…) è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una dichiarazione;
(…) è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e (…) è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell’ingresso di un’arma da fuoco nel loro territorio;
(….) in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone».
9
L’articolo 1, paragrafo 4, della citata direttiva è del seguente tenore:
«La “carta europea d’arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell’allegato II. La carta europea d’arma da fuoco è personale e vi figurano l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell’arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell’arma stessa, sono annotati sulla carta».
10
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/477, così dispone:
«La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo».
11
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2».
12
L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477 è così formulato:
«1. Fatto salvo l’articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un’arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l’interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
—
il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,
—
l’indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,
—
il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,
—
i dati che consentono l’identificazione di ciascuna arma ed inoltre l’indicazione che l’arma da fuoco è stata oggetto di un controllo in conformità delle disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili,
—
il mezzo di trasferimento,
—
la data di partenza e la data prevista per l’arrivo.
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri».
13
L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva così dispone:
«1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all’articolo 11, la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione di detti Stati membri.
Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d’arma [da fuoco] che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.
Gli Stati membri non possono subordinare l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, vieti l’acquisizione e la detenzione dell’arma in questione o che ne prescriva l’autorizzazione; in tal caso, la carta europea d’arma da fuoco dovrà contenere un’espressa indicazione.
Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell’applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblici».
14
Il considerando 14 della direttiva 2008/51 è così formulato:
«La carta europea d’arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti».
15
Il 25 febbraio 1993, la Commissione ha adottato la raccomandazione 93/216/CEE relativa alla Carta europea d’arma da fuoco (GU L 93, pag. 39) il cui secondo considerando enuncia che «la Carta europea d’arma da fuoco è stata istituita per facilitare la libera circolazione dei cacciatori e tiratori sportivi all’interno della Comunità; che occorre illustrare in maniera tangibile la realizzazione di tale obiettivo mediante l’adozione di una carta uniforme contraddistinta da un logo comune».
16
Il modello della carta europea d’arma da fuoco compare all’allegato di tale raccomandazione.
17
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2001/748/CE, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (GU L 280, pag. 5). Il 16 gennaio 2002 la Commissione ha firmato il protocollo a nome della Comunità.
18
Successivamente, ritenendo che con l’adesione della Comunità al protocollo fosse necessario modificare talune disposizioni della direttiva 91/477 e fosse importante garantire l’applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi un’incidenza su tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha adottato la direttiva 2008/51.
19
L’adesione a tale protocollo ha avuto del pari come conseguenza l’adozione del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94, pag. 1).
20
Il considerando 10 del regolamento n. 258/2012 così recita:
«La direttiva [91/477] concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all’interno del territorio dell’Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione verso o attraverso paesi terzi».
21
L’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento così prevede:
«Le procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a)
l’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per:
i)
l’esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
—
una o più armi da fuoco,
—
loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
—
loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1200 cartucce per i tiratori sportivi;
ii)
la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l’ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b)
i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d’arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva [91/477]. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d’arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell’Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d’arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro».
Il diritto slovacco
22
La legge n. 190/2003 sulle armi da fuoco e le munizioni, nonché di modifica di talune leggi, come in vigore alla data della decisione di rinvio (in prosieguo: la «legge n. 190/2003»), è stata adottata dal legislatore slovacco allo scopo di trasporre la direttiva 91/477 nel proprio ordinamento giuridico.
23
Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, sotto la rubrica «La licenza di detenzione o di porto d’arma e le categorie di licenze», l’articolo 15, paragrafo 2, di tale legge, distingue diverse categorie di licenze di porto d’armi, secondo le finalità dell’uso dell’arma o delle munizioni e secondo la portata dell’autorizzazione al porto o alla detenzione dell’arma considerata. Tali categorie sono le seguenti:
«(...)
a)
A – porto d’armi e munizioni per la difesa della persona e della proprietà,
b)
B – detenzione di armi e munizioni per la difesa della persona e della proprietà,
c)
C – detenzione di armi e munizioni ai fini dello svolgimento di un’attività lavorativa o autorizzata in base a una disposizione speciale,
d)
D – detenzione di armi e munizioni a finalità venatorie,
e)
E – detenzione di armi e munizioni a finalità sportive,
f)
F – detenzione di armi e munizioni per finalità di raccolta in musei o collezionismo».
24
L’articolo 46 della stessa legge, che disciplina la carta europea d’arma da fuoco, così dispone:
«1. La carta europea d’arma da fuoco è un documento ufficiale che autorizza il suo titolare a portare con sé, nei suoi viaggi verso altri Stati membri dell’Unione europea, l’arma che è menzionata nella carta, e le relative munizioni, nelle quantità richieste per il suo uso, qualora lo Stato membro, nel quale si reca o per il quale transita il titolare della carta, abbia prestato il proprio assenso all’importazione o al transito di tale arma. Con disposizioni vincolanti di portata generale sono stabilite dal Ministero il modello della carta europea d’arma da fuoco e gli elementi che devono comparire nella stessa.
2. Il titolare di una carta europea d’arma da fuoco può, senza previa autorizzazione di uno Stato membro dell’Unione europea, esportare, in occasione di un viaggio attraverso due o più Stati membri dell’Unione europea, un’arma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, [lettere da] a) a c), o un’arma da fuoco lunga a ricarica automatica con caricatore e culatta che non possono contenere più di tre cartucce, nonché le munizioni corrispondenti, per la pratica della caccia, o un’arma ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, [lettere da] a) a f), e dell’articolo 6, nonché le relative munizioni, per la partecipazione ad una manifestazione comprendente un’attività di tiro sportivo, se tale arma è menzionata sulla carta europea d’arma da fuoco e se il titolare della carta fornisca la prova della finalità del suo viaggio. Questa deroga non si applica per i viaggi verso uno Stato membro che vieti l’acquisto e la detenzione dell’arma di cui trattasi o che la sottoponga ad autorizzazione. In tal caso, detta circostanza deve essere menzionata sulla carta europea d’arma da fuoco.
3. La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata dai servizi di polizia su domanda scritta di una persona fisica domiciliata in [Slovacchia], che sia proprietaria di un’arma ai sensi del paragrafo 2 e titolare di un permesso di categoria D o E. La domanda di concessione della carta europea d’arma da fuoco deve menzionare le generalità del richiedente, il numero e la categoria della licenza di detenzione o di porto d’armi, la domanda deve essere accompagnata da due fotografie conformi alle indicazioni dell’articolo 17, paragrafo 2, [lettera] a).
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25
Dal 30 giugno 2010, il sig. Zeman è titolare di una licenza di porto d’armi di categoria A, in conformità della normativa slovacca, che l’autorizza a portare un’arma e munizioni per garantire la protezione della sua persona e dei suoi beni in tutto il territorio slovacco. Non è, invece, titolare di un porto d’armi di categoria D o E il cui rilascio presuppone che le armi siano utilizzate per la caccia o il tiro sportivo.
26
Il 22 novembre 2010 il sig. Zeman ha chiesto all’Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline di rilasciargli una carta europea d’arma da fuoco. Tale domanda è stata respinta con decisione del 21 dicembre 2010.
27
Detta decisione è stata confermata dal Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, quale autorità di seconda istanza, in quanto non erano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della legge n. 190/2003 giacché siffatta carta può essere rilasciata solo al titolare di un permesso di detenzione di armi di categoria D o E, che sono utilizzate unicamente a finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.
28
Il sig. Zeman ha proposto un ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al Krajský súd v Žiline (corte regionale di Žilina), sostenendo essenzialmente che il rifiuto di rilasciargli una carta europea d’arma da fuoco sarebbe incompatibile con la finalità della direttiva 91/477 e contrario al diritto dell’Unione e, segnatamente, alla Carta.
29
Tale ricorso è stato respinto in quanto infondato poiché tale direttiva era stata debitamente trasposta nell’ordinamento giuridico slovacco. Il giudice di primo grado ha considerato, inoltre, che le disposizioni pertinenti della stessa direttiva non hanno effetto diretto e che non è stato violato il diritto garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta.
30
Il sig. Zeman ha interposto appello contro tale decisione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) che, nella sua decisione di rinvio, esprime dubbi riguardo alla questione se il diritto nazionale possa limitare il rilascio della carta europea d’arma da fuoco in maniera tale che essa sia concessa solo ai cacciatori e a coloro che praticano il tiro sportivo.
31
Secondo detto giudice dal momento che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/477 contiene una definizione della nozione di «carta europea d’arma da fuoco» che non può essere modificata dalla normativa di uno Stato membro, detta disposizione conferisce a ciascun titolare di una licenza di porto d’armi diritti derivanti da tale direttiva indipendentemente dalla categoria delle armi considerate.
32
Non risulterebbe esplicitamente da tale direttiva né dai suoi considerando che la carta europea d’arma da fuoco sia destinata unicamente a finalità di pratica della caccia o della competizione sportiva e che le norme relative a detta carta riguardino unicamente le predette due attività.
33
Il rifiuto di accordare al sig. Zeman una carta europea d’arma da fuoco sarebbe contrario al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito all’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, in quanto tale diritto è strettamente legato a quello di ciascun singolo a preservare la propria integrità fisica e la propria salute, diritto di cui, tra l’altro, può garantire il rispetto mediante il porto di un’arma da fuoco. Il diritto di trasportare armi da fuoco destinate alla protezione personale del loro titolare deriverebbe quindi dalla libertà di circolazione. La normativa nazionale costituirebbe di conseguenza una limitazione della libertà di circolazione più incisiva rispetto alle disposizioni più severe previste, dalla direttiva 91/477, che possono essere adottate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 3 di tale direttiva.
34
Il giudice del rinvio mostra di non ignorare il rischio di un utilizzo abusivo delle armi detenute da una persona che gode della libera circolazione nel territorio dell’Unione. Esso considera tuttavia che, anche ammesso che l’articolo 3 della direttiva 91/477 consenta di derogare all’articolo 1, paragrafo 4, di quest’ultima nel senso che talune persone possono vedersi rifiutare il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco, un rifiuto del genere deve essere conforme all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e rispettare il principio di proporzionalità.
35
Il Najvyšší súd Slovenskej republiky ricorda, inoltre, che la carta europea d’arma da fuoco facilita per il proprio titolare l’ottenimento di un’autorizzazione di detenzione di armi in altri Stati membri, potendo egli fruire di una procedura semplificata che gli consenta di evitare il pagamento di spese supplementari e ostacoli amministrativi atti a costituire un impedimento alla libera circolazione dei singoli.
36
Il Najvyšší súd Slovenskej republiky ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1)
Se l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva [91/477] in combinato disposto con l’articolo 3 della stessa direttiva e con gli articoli 45, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che
a)
non consente a uno Stato membro di adottare una disposizione normativa che non permetta il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva, al titolare di una licenza di porto d’armi (autorizzazione richiesta per la detenzione di armi), rilasciata per finalità diverse dalle finalità sportive o venatorie e che gli permette (…) la detenzione (nonché il porto) dell’arma da fuoco per la quale chiede il rilascio di detta carta europea d’arma da fuoco,
e ciò nonostante il fatto che:
b)
la disposizione normativa di detto Stato membro (d’origine) consenta a tale titolare, anche senza carta europea d’arma da fuoco, di portare detta arma da fuoco fuori dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro previo il solo adempimento degli obblighi di comunicazione, e al contempo la posizione di detto titolare non cambierebbe in nulla, rispetto a detto Stato membro di origine, nemmeno in caso di rilascio della carta europea d’arma da fuoco (vale a dire, tale titolare dovrebbe soltanto adempiere il medesimo obbligo di comunicazione).
2.
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora una disposizione normativa di uno Stato membro non consenta di rilasciare a detto titolare la carta europea d’arma da fuoco, se l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva abbia efficacia diretta, nel senso che lo Stato membro, in base a questa disposizione, è obbligato a rilasciare a detto titolare la carta europea d’arma da fuoco.
3.
In caso di risposta negativa alla prima questione o alla seconda questione, se l’organo competente sia obbligato a interpretare la disposizione normativa dello Stato membro, la quale:
a)
non impedisce espressamente a detto titolare di ottenere la carta europea d’arma da fuoco, tuttavia
b)
disciplina il procedimento per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco soltanto al titolare di una licenza di porto d’armi (autorizzazione richiesta per la detenzione di armi) rilasciata per sole finalità sportive o venatorie,
per quanto possibile, in modo che l’organo competente sia obbligato a rilasciare la carta europea d’arma da fuoco anche al titolare di una licenza di porto d’armi che non sia stata rilasciata per finalità sportive o venatorie, nella misura in cui ciò sia possibile quale effetto indiretto della direttiva [91/477]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni preliminari
37
In primo luogo, occorre constatare che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il sig. Zeman è titolare di una licenza di porto d’armi di categoria A, ai sensi della normativa slovacca, che l’autorizza a portare un’arma e munizioni per garantire la protezione della propria persona e dei propri beni in tutto il territorio slovacco. Per contro, è pacifico che il sig. Zeman non è titolare di una licenza di porto d’armi di categoria D o E ai sensi della legge n. 190/2003 e non è quindi autorizzato a detenere un’arma per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.
38
In secondo luogo risulta dalla decisione di rinvio che la controversia nel procedimento principale ha come unico oggetto non il divieto di trasferimento di un’arma appartenente al sig. Zeman in un altro Stato membro in mancanza di una carta europea d’arma da fuoco, ma il rifiuto dell’autorità competente di rilasciargli una carta del genere.
39
In terzo luogo, occorre menzionare che, l’articolo 45 della Carta, dal titolo «Libertà di circolazione e di soggiorno», che è stato invocato dal sig. Zeman e al quale fa riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione, conferisce a «[o]gni cittadino dell’Unione (…) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri». Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), il diritto garantito da tale articolo 45, paragrafo 1, è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, che si esercita conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, alle condizioni e nei limiti definiti nei Trattati e dalle misure adottate in applicazione di questi ultimi. Poiché la direttiva 91/477 riguarda la libera circolazione dei detentori d’armi, in particolare dei cacciatori e dei tiratori sportivi, essa costituisce una misura del genere. Occorre quindi rispondere alla prima questione unicamente alla luce di tale direttiva.
40
Occorre pertanto considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se la direttiva 91/477 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che permette il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco ai soli detentori di un’arma per finalità della pratica della caccia o del tiro sportivo.
Nel merito
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In assenza di disposizioni espresse nella direttiva 91/477, occorre, per fornire una risposta utile alla prima questione, interpretarla alla luce delle finalità da essa perseguite, nonché del suo sistema e della sua organizzazione generale.
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A tal proposito occorre ricordare che, secondo i considerando dal secondo al quarto della direttiva 91/477, essa è stata adottata al fine di istituire il mercato interno e che l’eliminazione dei controlli sulla sicurezza degli oggetti trasportati e sulle persone presupponeva, tra l’altro, un ravvicinamento delle normative sulle armi.
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In tale contesto, il legislatore dell’Unione ha considerato che l’abolizione dei controlli, alle frontiere intracomunitarie, della detenzione di armi rendeva necessaria una normativa efficace che consentisse il controllo all’interno degli Stati membri sull’acquisto e la detenzione di armi da fuoco nonché sul loro trasferimento in un altro Stato membro.
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Dal sesto considerando della direttiva 91/477 risulta che quest’ultima si fonda sulla premessa che, in linea di principio, dovrebbe essere vietato il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che deroghe a tale principio sono accettabili solo ove esista una procedura che consenta agli Stati membri di essere al corrente dell’introduzione di un’arma da fuoco nel loro territorio.
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Ai sensi del settimo considerando di tale direttiva, infine, in materia di caccia e di competizione sportiva devono essere tuttavia adottate norme meno severe.
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Ne consegue che uno degli obiettivi della direttiva 91/477 è il divieto, in linea di principio, della circolazione transfrontaliera all’interno dell’Unione delle armi da fuoco che non sono destinate alla caccia o al tiro sportivo, ad eccezione dei casi in cui gli Stati membri interessati la autorizzino secondo le procedure previste agli articoli 11 e 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
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In questa stessa ottica, per quanto riguarda il sistema e l’organizzazione generale della stessa direttiva, va rilevato che essa costituisce, certamente, una misura d’armonizzazione minima e parziale di talune condizioni amministrative relative all’acquisto di armi, alla loro detenzione e alla loro circolazione transfrontaliera, visto che l’articolo 3 della direttiva 91/477 conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni più severe di quelle previste in tale direttiva.
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Resta pur sempre il fatto, tuttavia, che lo stesso articolo 3 esclude espressamente che l’esercizio di tale facoltà possa limitare i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477. Quest’ultima disposizione prevede precisamente, infatti, che, in deroga alla procedura instaurata dall’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, i cacciatori e i tiratori sportivi, se titolari di una carta europea d’arma da fuoco, sono autorizzati a spostarsi con le armi menzionate in tale carta senza altre formalità amministrative, purché siano in grado di dimostrare la ragione del loro viaggio, in particolare mediante presentazione di un invito o di qualsiasi altro documento attestante le loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.
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La natura giuridica della carta europea d’arma da fuoco e la portata dell’autonomia degli Stati membri per quanto riguarda il rilascio di tale carta va analizzata alla luce di siffatte considerazioni. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/477, la carta europea d’arma da fuoco è, infatti, un documento che viene rilasciato, su richiesta, a una persona che diviene legalmente detentrice di un’arma da fuoco e nel quale sono indicate l’arma o le armi di tale persona. Tale carta reca menzione di qualsiasi cambiamento nella detenzione e nelle caratteristiche dell’arma da fuoco considerata, nonché lo smarrimento o il furto di tale arma.
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Siffatta disposizione definisce quindi la carta europea d’arma da fuoco senza tuttavia precisare esplicitamente la portata dei diritti da essa conferiti.
51
Orbene, occorre menzionare che la circostanza che tale carta sia rilasciata ad una persona che è già regolarmente detentrice di un’arma in forza delle disposizioni nazionali lascia presupporre che essa non sostituisca l’autorizzazione nazionale in materia di acquisto e di detenzione di armi. Dalla circostanza che una carta del genere è concessa solo su richiesta si deduce infatti che la detenzione regolare di armi da fuoco non è assoggettata alla condizione che il detentore sia titolare di una carta europea d’arma da fuoco.
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Occorre inoltre constatare che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/477 rinvia all’allegato II di quest’ultima, che contiene le diciture che devono comparire nella carta europea d’arma da fuoco. Ai sensi di tale allegato II, tale carta deve obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: «La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria C o D per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria B, C o D per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta [europea] d’arma [da fuoco] e di poter fornire il motivo del viaggio». Ne consegue che l’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 2, della stessa, ha principalmente lo scopo di agevolare la circolazione delle armi destinate a finalità di pratica della caccia o di attività sportive.
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In tale contesto, da un lato, occorre constatare che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una carta europea d’arma da fuoco unicamente ai cacciatori e ai tiratori sportivi in quanto, in assenza della concessione di una carta siffatta, tali categorie di persone non potrebbero esercitare il diritto che è loro esplicitamente conferito dalla predetta direttiva.
54
D’altro lato, occorre rilevare che, con l’unica riserva che le disposizioni nazionali considerate non ostacolino tale diritto dei cacciatori e dei tiratori sportivi, gli Stati membri possono adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva 91/477 e non sono quindi obbligati a rilasciare una carta europea d’arma da fuoco ad altri detentori di armi.
55
La suddetta interpretazione è corroborata dall’analisi di talune disposizioni di altri atti del diritto dell’Unione riguardanti le armi da fuoco.
56
Ad esempio, pur se il regolamento n. 258/2012 non è applicabile al procedimento principale, va tuttavia menzionato che il suo articolo 9 prevede procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco che sono riservate ai cacciatori e ai tiratori sportivi.
57
Allo stesso modo, il considerando 14 della direttiva 2008/51, al pari del secondo considerando della raccomandazione 93/216, conferma che l’introduzione della carta europea d’arma da fuoco aveva lo scopo di consentire la libera circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi con le loro armi da uno Stato membro ad un altro nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di tale obiettivo.
58
Occorre per di più ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i testi del diritto dell’Unione devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali testi mirano precisamente ad attuare un accordo internazionale concluso dall’Unione (v., in particolare, sentenze Bettati, C‑341/95, EU:C:1998:353, punto 20; SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 35; Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, punti da 29 a 32, e Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 23).
59
Un’interpretazione siffatta suffraga le considerazioni enunciate al punto 54 della presente sentenza. L’articolo 10 del Protocollo, infatti, nell’imporre agli Stati firmatari di attuare un sistema efficace di licenze d’importazione, esportazione e transito delle armi da fuoco, autorizza nel contempo, al paragrafo 6, ad instaurare procedure semplificate per l’importazione e l’esportazione temporanee e per il transito di tali armi unicamente a fini legali verificabili, quali la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l’esposizione o la riparazione.
60
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la direttiva 91/477 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consente il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco unicamente a coloro che detengono un’arma per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.
Sulle questioni seconda e terza
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Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario pronunciarsi sulle questioni seconda e terza.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consente il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco unicamente a coloro che detengono un’arma per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.
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