SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 novembre 2013 ( *1 )
«Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino — Sicurezza pubblica — Relazioni internazionali»
Nella causa C‑576/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2012,
Ivan Jurašinović, residente in Angers (Francia), rappresentato da N. Amara-Lebret, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Pellinghelli e B. Driessen, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il sig. Jurašinović chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio (T‑465/09; in prosieguo: «la sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 21 settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione controversa») che aveva accordato un accesso parziale a talune relazioni redatte dagli osservatori dell’Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995 (in prosieguo: le «relazioni»).
Contesto normativo
2
L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) prevede quanto segue:
«I documenti sensibili quali definiti all’articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo».
3
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è formulato nei seguenti termini:
«Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
a)
L’interesse pubblico, in ordine:
—
alla sicurezza pubblica
(…)
—
alle relazioni internazionali;
(…)».
4
L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Trattamento di documenti sensibili», al suo paragrafo 1 dispone che:
«Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” o “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari».
Fatti
5
Con lettera del 4 maggio 2009 il sig. Jurašinović, fondandosi sulla sua qualità di cittadino dell’Unione, di nazionalità francese, ha chiesto al Consiglio, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001, l’accesso a 205 relazioni nonché a documenti indicati come «ECMM RC Knin Log reports», redatti nell’ambito di una missione di monitoraggio della Comunità europea in Croazia (in prosieguo: l’«ECMM») svolta nel corso dei conflitti nell’ex Jugoslavia.
6
Con la decisione controversa il Consiglio ha accordato solo un accesso parziale a otto relazioni.
7
Il Consiglio ha giustificato il suo rifiuto di divulgare i documenti denominati «ECMM RC Knin Log reports» adducendo di non possedere alcun documento così denominato.
8
Quanto alle altre relazioni di cui era richiesta la comunicazione, il Consiglio ha dedotto come motivi di rifiuto di divulgazione le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
9
Più in particolare, il Consiglio ha considerato anzitutto che la pubblicazione della totalità delle relazioni avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi dell’Unione, mettendo a rischio le relazioni internazionali dell’Unione e quelle dei suoi Stati membri con la regione d’Europa interessata, nonché la sicurezza pubblica, in particolare la sicurezza e l’integrità fisica degli osservatori, dei testimoni e di altre fonti di informazione, la cui identità e i cui giudizi sarebbero stati rivelati in caso di divulgazione delle relazioni di cui trattasi.
10
Il Consiglio ha poi ritenuto che le relazioni «continuassero ad essere altamente sensibili, benché fossero trascorsi quattordici anni dai fatti cui si riferivano».
11
Infine, in risposta all’argomento del sig. Jurašinović, secondo cui i documenti richiesti erano già stati divulgati, il Consiglio ha ammesso di aver comunicato al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia istituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (in prosieguo: l’«ICTY») le relazioni in questione, nell’ambito della causa Gotovina e a. pendente dinanzi a detto Tribunale. Tuttavia, tale comunicazione sarebbe stata effettuata in applicazione del principio di cooperazione internazionale con un tribunale internazionale e non sulla base del regolamento n. 1049/2001.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2009, il sig. Jurašinović ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa. I tre motivi su cui si fondava detto ricorso sono tutti stati respinti dal Tribunale.
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In primo luogo, il Tribunale, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, ha respinto il primo motivo del sig. Jurašinović secondo cui l’asserita neutralità delle relazioni, derivante dal fatto che l’ECMM non era parte del conflitto nell’ex Jugoslavia, avrebbe dovuto consentire l’accesso ai documenti richiesti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza, anche volendola supporre dimostrata, non avesse alcun rilievo ai fini della questione se la divulgazione delle relazioni fosse o meno idonea a pregiudicare la tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, poiché le relazioni contenevano valutazioni e analisi della situazione politica, militare e di sicurezza nella zona di Knin durante il mese di agosto 1995. Di conseguenza, se il contenuto di tali relazioni fosse stato divulgato, esso avrebbe potuto, da un lato, pregiudicare le politiche dell’Unione volte a contribuire alla pace, alla stabilità e a una riconciliazione regionale duratura in tale regione d’Europa, e, dall’altro, indebolire la fiducia degli Stati dei Balcani occidentali nel processo di integrazione avviato nei confronti dell’Unione.
14
In secondo luogo, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo motivo del sig. Jurašinović secondo cui le relazioni avrebbero dovuto essere divulgate in quanto non erano state precedentemente qualificate come «sensibili» in virtù dell’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale ha rilevato, a tal proposito, che non risulta né da tale disposizione né dall’articolo 4 di detto regolamento che la mancata classificazione di un documento impedisca all’istituzione interessata di negarne l’accesso a causa del rischio di pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, nel caso in cui il documento richiesto contenesse elementi sensibili.
15
In terzo luogo, ai punti da 55 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il terzo motivo del sig. Jurašinović secondo cui il Consiglio avrebbe comunicato precedentemente le relazioni all’ICTY, nell’ambito della causa Gotovina e a., sulla base del regolamento n. 1049/2001, e non in virtù del principio di cooperazione internazionale, che non esisterebbe. Il Tribunale ha rilevato, a tal proposito, che l’insieme degli archivi dell’ECMM era stato inviato all’ICTY negli anni ’90 per permettere al procuratore dell’ICTY di avviare i procedimenti a carico dei presunti responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991. Per la stessa ragione, il Consiglio avrebbe trasmesso al procuratore, nell’ambito di detta causa, in applicazione dell’articolo 70 B del regolamento di procedura e di prova dell’ICTY, 48 delle relazioni a cui si riferiva la domanda di accesso del sig. Jurašinović. Ad ogni modo, il Tribunale ha constatato che il ricorso di annullamento proposto dal sig. Jurašinović non verteva sulla legittimità della decisione del Consiglio che autorizzava la comunicazione di tali 48 relazioni. Inoltre, nessun elemento del fascicolo avrebbe consentito di presumere che il Consiglio avesse comunicato dette 48 relazioni al sig. Gotovina a seguito di una domanda di accesso presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001.
Conclusioni delle parti
16
Il sig. Jurašinović chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, altrimenti, annullare la decisione controversa;
—
condannare il Consiglio ad autorizzare l’accesso alla totalità dei documenti richiesti, e
—
condannare il Consiglio a versargli una somma di EUR 8 000 a titolo di indennizzo di procedura, con interessi al tasso della Banca centrale europea alla data di iscrizione a ruolo del ricorso.
17
Il Consiglio conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna del sig. Jurašinović alle spese.
Sull’impugnazione
18
A sostegno dell’impugnazione il sig. Jurašinović deduce tre motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
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Con il suo primo motivo, il sig. Jurašinović fa valere in sostanza che il Tribunale, avendo statuito sul ricorso di annullamento senza aver preliminarmente proceduto alla consultazione e all’esame dei documenti di cui trattasi, non ha rispettato l’«equità del processo».
20
Secondo il Consiglio, tale motivo è, anzitutto, manifestamente irricevibile, perché il sig. Jurašinović ha omesso di identificare la norma giuridica che sarebbe stata violata.
21
Il Consiglio sostiene inoltre che, ad ogni modo, nessuna norma obbliga il Tribunale, prima di statuire su un ricorso diretto all’annullamento di una decisione di rifiuto di accesso a documenti con riferimento ai quali venga chiesto l’accesso, o a chiedere la produzione di tali documenti, o a esaminarli. Infatti, né la giurisprudenza né le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale relative alle misure di organizzazione e istruttorie imporrebbero un obbligo in tal senso, fermo restando che il Tribunale dispone a tal proposito della facoltà di chiedere la produzione di detti documenti.
Giudizio della Corte
22
Occorre rilevare innanzitutto che, contrariamente a quanto fa valere il Consiglio, dagli argomenti dedotti dal sig. Jurašinović stesso emerge che il medesimo ha chiaramente fatto valere la violazione del diritto ad un processo equo, derivante segnatamente dall’omesso esame da parte del Tribunale dei documenti richiesti. Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
23
Per quanto attiene al merito, occorre verificare se, come asserisce il sig. Jurašinović, il Tribunale fosse tenuto a ordinare la produzione dei documenti richiesti al fine di statuire sul ricorso di annullamento.
24
Orbene, è giocoforza constatare a tal proposito che nessuna norma di procedura del Tribunale impone un tale obbligo.
25
Infatti, come ha rilevato correttamente il Consiglio, le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale relative alle misure di organizzazione e istruttorie, segnatamente gli articoli 64, paragrafo 3, lettera d), 65, lettera b), e 67, paragrafo 3, di detto regolamento, si limitano a prevedere che il Tribunale possa, se del caso, essere indotto a prendere conoscenza di un documento l’accesso al quale sia stato rifiutato al pubblico, chiedendo all’istituzione interessata la produzione di tale documento.
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Occorre peraltro aggiungere, a tal proposito, che la legittimità di una decisione che nega l’accesso a documenti, quale quella di cui trattasi nella fattispecie, va valutata, in linea di principio, con riferimento ai motivi sulla base dei quali è stata adottata piuttosto che al mero contenuto dei documenti richiesti.
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È vero che, quando il ricorrente mette in discussione la legittimità di una decisione che gli nega l’accesso a un documento in applicazione di una delle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, deducendo che l’eccezione invocata dall’istituzione interessata non era applicabile al documento richiesto, il Tribunale è tenuto a ordinare la produzione di tale documento e a esaminarlo, nel rispetto della tutela giurisdizionale di detto ricorrente. Infatti, il Tribunale non sarebbe in grado, senza aver esso stesso consultato detto documento, di valutare in concreto se l’accesso a tale documento potesse validamente essere rifiutato da detta istituzione sulla base dell’eccezione dedotta e, di conseguenza, di valutare la legittimità di una decisione che nega l’accesso a detto documento (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, C‑135/11 P, punto 75).
28
Tuttavia, come emerge segnatamente dai punti 18 e 29 della sentenza impugnata, il sig. Jurašinović non ha fatto valere in primo grado che le eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 non erano applicabili ai documenti di cui trattasi, ma si è limitato a contestare la fondatezza degli argomenti dedotti dal Consiglio nella decisione controversa diretti a dimostrare che la divulgazione di tali documenti avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi tutelati da dette eccezioni.
29
Orbene, non si può sostenere che, per valutare la legittimità dei motivi di rifiuto d’accesso ad un documento, invocati da un’istituzione sulla base di un’eccezione la cui applicabilità non è contestata, il Tribunale sia tenuto ad ordinare sistematicamente la produzione dell’integralità del documento con riferimento al quale è stato richiesto l’accesso.
30
Infatti, è nell’esercizio del libero apprezzamento di cui gode il Tribunale in materia di valutazione degli elementi di prova che quest’ultimo può decidere se, in un caso concreto, sia necessario che tale documento venga prodotto dinanzi ad esso, per esaminare la fondatezza dei motivi sulla base dei quali un’istituzione ha negato l’accesso a detto documento.
31
Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
32
Con il suo secondo motivo, il sig. Jurašinović fa valere anzitutto che il Tribunale, dichiarando che il Consiglio poteva legittimamente rifiutare l’accesso ai documenti richiesti, in quanto contenevano «elementi sensibili», senza essere stati tuttavia preliminarmente qualificati come «documenti sensibili» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, ha violato quest’ultima disposizione nonché l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Infatti, una tale interpretazione, da un lato, estenderebbe l’ambito di applicazione di detto articolo 9, paragrafo 1, oltre quanto previsto dalla sua formulazione letterale e, dall’altro, conferirebbe alle istituzioni un diritto discrezionale di rifiutare l’accesso a qualsiasi documento qualificandolo come «sensibile» a posteriori, e non dal momento della sua creazione.
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Una tale interpretazione estensiva dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poi, sarebbe ancor meno giustificata quando, come nella specie, l’istituzione interessata, per motivi attinenti alla tutela delle relazioni internazionali, rifiuta l’accesso a documenti non classificati ai sensi di detta disposizione. Infatti, essa si riferirebbe solo alla «sicurezza pubblica, [a]lla difesa e [a]lle questioni militari», e non menzionerebbe in alcun modo la tutela delle relazioni internazionali.
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Infine, secondo il sig. Jurašinović, il fatto che i documenti richiesti fossero stati elaborati anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 1049/2001 è irrilevante, in quanto il Consiglio dispone della facoltà, di cui non si è avvalso nella fattispecie, di qualificare come «sensibili», ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 1, taluni documenti successivamente alla loro redazione.
35
A tal proposito, il Consiglio ribatte anzitutto che la premessa su cui si fondano gli argomenti del sig. Jurašinović è manifestamente erronea, dato che la decisione controversa era basata unicamente sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e non sull’articolo 9 del medesimo. Peraltro, i documenti di cui trattasi sarebbero stati anteriori al regolamento n. 1049/2001 e non avrebbero quindi potuto essere qualificati come «sensibili» ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 1.
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Il Consiglio sostiene, poi, che la tesi del sig. Jurašinović si basa su una confusione tra la nozione di «documento sensibile», definita all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, e quella di «elemento sensibile» usata dal Tribunale. Infatti, la prima nozione identificherebbe i documenti classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL», conformemente a detta disposizione, mentre la seconda nozione riguarderebbe le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali.
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Il Consiglio rileva infine che la lettura delle disposizioni di cui trattasi proposta dal sig. Jurašinović vanifica l’eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali prevista all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, in quanto implica che detta eccezione possa essere invocata solo quando sia applicabile l’articolo 9 di detto regolamento, mentre tale articolo non si riferisce alla tutela delle relazioni internazionali dell’Unione.
Giudizio della Corte
38
Occorre anzitutto constatare che dai punti 7 e 43 della sentenza impugnata risulta che la decisione controversa è stata adottata unicamente sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, segnatamente a causa del carattere sensibile degli elementi contenuti nelle relazioni, che avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la sicurezza pubblica e i rapporti internazionali. Il Consiglio non ha pertanto sottoposto tali relazioni al regime specifico dei documenti sensibili previsto all’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001.
39
Tuttavia, secondo il sig. Jurašinović, il Consiglio non poteva avvalersi delle eccezioni previste da detto articolo 4 per negare l’accesso alle relazioni senza averle previamente classificate come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL», conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.
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Tale interpretazione degli articoli 4 e 9 del regolamento n. 1049/2001 va disattesa.
41
A tal proposito occorre anzitutto rilevare che, come il Tribunale ha correttamente dichiarato al punto 51 della sentenza impugnata, non risulta né dall’articolo 4 né dall’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001 che l’assenza di previa classificazione di un documento conformemente a detto articolo 9, paragrafo 1, vieti ad un’istituzione di negarne l’accesso sulla base di detto articolo 4.
42
Tali due disposizioni perseguono, poi, obiettivi diversi.
43
Infatti, da un lato, come emerge anche dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, l’articolo 9 di tale regolamento mira semplicemente a prevedere un trattamento particolare, segnatamente per quanto riguarda le persone incaricate di trattare le domande di accesso ai documenti delle istituzioni, per i documenti qualificati come sensibili e classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» in virtù delle regole in vigore in seno all’istituzione interessata poste a tutela degli interessi fondamentali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri nei settori definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001.
44
D’altro lato, l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, introducendo un regime di eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni conferito al pubblico dall’articolo 1 di tale regolamento, autorizza le istituzioni a negare l’accesso ad un documento per evitare che la divulgazione di quest’ultimo arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati da tale articolo (v., in tal senso, sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C-266/05 P, Racc. pag. I-1233, punto 62, nonché del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C‑280/11 P, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
45
Infine, secondo una costante giurisprudenza, quando l’istituzione interessata decide di negare l’accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, che tale istituzione invoca. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio dev’essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C-506/08 P, Racc. pag. I-6237, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).
46
Orbene, in tale contesto la circostanza che un’istituzione ritenga che un documento sia sensibile ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1049/2001, pur implicando che le domande di accesso a tale documento debbano essere sottoposte al trattamento particolare previsto da tale disposizione, non può, di per sé, giustificare l’applicazione a tale documento delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001.
47
Parimenti, e a contrario, il semplice fatto che un documento non sia qualificato come «sensibile» ai sensi di detto articolo 9 non può escludere l’applicazione delle eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 senza privare di effetto utile quest’ultima disposizione.
48
Di conseguenza, il secondo motivo è infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
49
Con il suo terzo motivo, il sig. Jurašinović contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso una serie di errori di diritto quando ha disatteso l’argomento secondo cui erroneamente il Consiglio aveva negato al sig. Jurašinović l’accesso alle relazioni, anche se le aveva già comunicate, sulla base del regolamento 1049/2001, a terzi, nella fattispecie al pubblico ministero dell’ICTY e alla difesa del sig. Gotovina.
50
In primo luogo, il sig. Jurašinović sostiene che le relazioni sono state comunicate all’ICTY non sulla base di un asserito principio di cooperazione internazionale con un tribunale internazionale, principio che non esisterebbe, ma in applicazione del regolamento n. 1049/2001. Ciò premesso, il Consiglio non potrebbe negare l’accesso ad altri terzi, quali lo stesso sig. Jurašinović, ai documenti che avrebbe già comunicato al sig. Gotovina. Infatti, un tale rifiuto costituirebbe una discriminazione tra il sig. Jurašinović e il sig. Gotovina, entrambi cittadini dell’Unione.
51
In risposta a tali argomenti, il Consiglio sostiene che il sig. Jurašinović confonde l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni con l’accesso privilegiato a tali documenti. Solo il primo tipo di accesso sarebbe disciplinato dal regolamento n. 1049/2001 e avrebbe una portata erga omnes. Quando invece l’accesso al documento è concesso su una base giuridica diversa da quella del regolamento n. 1049/2001, tale accesso sarebbe privilegiato e riguarderebbe solo il beneficiario. Il Consiglio precisa che la trasmissione dei documenti in questione al pubblico ministero dell’ICTY e alla difesa del sig. Gotovina rientra nel secondo tipo di accesso e si inserisce negli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, che includerebbero anche la promozione della cooperazione internazionale.
52
In secondo luogo, il sig. Jurašinović, da una parte, contesta l’accertamento del Tribunale secondo cui la comunicazione al pubblico ministero dell’ICTY e alla difesa del sig. Gotovina dei documenti di cui trattasi è avvenuta sulla base dell’articolo 70 B del regolamento di procedura e di prova dell’ICTY, in quanto tale accertamento si fonda solo sulle spiegazioni fornite dal Consiglio nel suo controricorso e in udienza, in assenza di qualsiasi elemento di prova. Dall’altra, contesta al Tribunale di aver constatato che l’insieme degli archivi dell’ECMM era stato trasmesso all’ICTY negli anni ’90 per permettere al procuratore dell’ICTY di avviare i procedimenti a carico dei presunti responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991, mentre in udienza la rappresentante del Consiglio non è stata in grado di indicare con precisione in quale data i documenti fossero stati inviati all’ICTY.
53
Il Consiglio fa valere che la questione se l’articolo 70 B del regolamento di procedura e di prova dell’ICTY costituisse il fondamento giuridico della comunicazione dei documenti di cui trattasi non è determinante sotto il profilo del diritto dell’Unione. Infatti, nella fattispecie, occorrerebbe determinare se i documenti di cui trattasi siano stati trasmessi al pubblico ministero dell’ICTY e alla difesa del sig. Gotovina sulla base del regolamento n. 1049/2001 o della norma del diritto dell’Unione anteriormente applicabile, vale a dire la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43). Orbene, secondo il Consiglio tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto i documenti di cui trattasi sarebbero stati trasmessi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
54
In terzo luogo, il sig. Jurašinović sostiene che il Tribunale, non annullando, almeno parzialmente, la decisione controversa, poiché 48 relazioni erano state effettivamente trasmesse alla difesa del sig. Gotovina, ha commesso un errore di diritto.
55
Il Consiglio sostiene a tal proposito che tali 48 relazioni non erano di dominio pubblico.
56
In quarto ed ultimo luogo, il sig. Jurašinović fa valere che il Tribunale, non avendo tenuto conto di una lettera, datata 30 maggio 2007, con cui il sig. Gotovina avrebbe chiesto al Consiglio l’accesso a talune relazioni sulla base del regolamento n. 1049/2001, in quanto tale lettera non era stata prodotta nell’ambito della causa T‑465/09 che ha dato origine alla sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto. A tal proposito, il sig. Jurašinović sostiene di essere venuto a conoscenza di tale lettera solo successivamente alla conclusione dell’istruttoria in tale causa, circostanza che gli avrebbe impedito di produrre detto documento, tanto più che il Tribunale avrebbe respinto la sua replica in quanto tardiva. Tuttavia, la medesima lettera sarebbe stata depositata nell’ambito della causa T‑63/10 che ha dato origine alla sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio, che opponeva le medesime parti dinanzi al medesimo collegio giudicante. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto validamente dubitare dell’esistenza di tale lettera.
57
A tal proposito, il Consiglio ribatte che la domanda cui fa riferimento il sig. Jurašinović non è stata presentata a titolo del regolamento n. 1049/2001, dato che si trattava di una domanda di accesso privilegiato. Ad ogni modo, il Consiglio sostiene, da una parte, di non aver trattato tale domanda come se rientrasse nel regolamento n. 1049/2001 e, dall’altra, che i documenti non sono stati inviati direttamente alla difesa del sig. Gotovina.
Giudizio della Corte
58
Per rispondere a tali argomenti basta rilevare che, anche supponendo che l’accesso al documento concesso ad un richiedente sulla base del regolamento n. 1040/2001 consenta, come sostiene il sig. Jurašinović, a qualsiasi altro richiedente di ottenere la comunicazione del medesimo documento, è giocoforza constatare che dalla sentenza impugnata risulta che il sig. Jurašinović non è riuscito a dimostrare che la difesa del sig. Gotovina e il pubblico ministero dell’ICTY abbiano ottenuto l’accesso alle relazioni sulla base del regolamento n. 1049/2001.
59
Infatti, come risulta dal punto 63 della sentenza impugnata, l’unico elemento invocato in udienza dal sig. Jurašinović a tal proposito è una lettera del 30 maggio 2007, con cui il sig. Gotovina o i suoi difensori avrebbero chiesto al Consiglio l’accesso a talune relazioni. Orbene, tale lettera non è stata prodotta nella presente causa.
60
Il Tribunale non ha pertanto commesso alcun errore di diritto non prendendo in considerazione detta lettera.
61
Infatti, da un lato, il sig. Jurašinović riconosce di non aver prodotto la lettera del 30 maggio 2007 nella causa che ha dato origine alla sentenza impugnata. A tal proposito, si limita a spiegare le ragioni per cui ha omesso di produrre tale elemento di prova, ovvero la circostanza che la sua replica, presentata tardivamente, non era stata autorizzata dal Tribunale e che la fase istruttoria era terminata.
62
D’altra parte, quanto al fatto che il sig. Jurašinović sostiene che il Tribunale non poteva ignorare l’esistenza di tale lettera, dato che era stata ad ogni modo depositata agli atti nella causa T‑63/10, basti rilevare che il Tribunale non può valutare la fondatezza di un motivo di ricorso sulla base di elementi di prova che non sono stati depositati nell’ambito della causa in questione, conformemente alle regole di procedura applicabili.
63
Per quanto attiene agli altri argomenti a sostegno del presente motivo, è sufficiente constatare che essi si basano sulla premessa secondo cui le relazioni, a cui la difesa del sig. Gotovina e il pubblico ministero dell’ICTY hanno avuto accesso, erano state comunicate loro sulla base del regolamento n. 1049/2001.
64
Orbene, per i motivi indicati ai punti da 58 a 62 della presente sentenza, il sig. Jurašinović non è riuscito a provare che tale premessa fosse fondata. Occorre pertanto respingere tali argomenti.
65
Si deve peraltro rilevare che, come sottolinea correttamente il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, il fondamento giuridico in base al quale le relazioni sono state comunicate al sig. Gotovina nel corso del processo a suo carico dinanzi all’ICTY non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata, nei limiti in cui non sia dimostrato che essa è stata adottata sulla base del regolamento n. 1049/2001.
66
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere anche il terzo motivo in quanto infondato e, pertanto, l’impugnazione nel suo complesso.
Sulle spese
67
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
68
Il sig. Jurašinović, rimasto soccombente, dev’essere quindi condannato alle spese, in conformità alla domanda del Consiglio.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Ivan Jurašinović è condannato alle spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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