24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2012 — Syndicat OP 84/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et d l'horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l’ONIFLHOR
(Causa C-3/12)
2012/C 89/19
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Syndicat OP 84
Convenuti: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) venant aux droits de l’ONIFLHOR
Questioni pregiudiziali
1)
Se il «periodo di controllo» compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno seguente menzionato all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia (1), debba essere inteso come quello nel corso del quale l’amministrazione competente deve informare l’organizzazione di produttori del controllo previsto, avviare e concludere tutte le operazioni di controllo in loco e sui documenti e comunicarne i risultati, oppure come quello nel corso del quale devono essere effettuati solo alcuni di tali atti procedurali.
2)
Se, nel caso in cui il comportamento o le carenze dell’organizzazione di produttori rendano impossibile l’effettivo svolgimento di un controllo avviato nel corso di un periodo di controllo, l’amministrazione possa, pur in mancanza di espresse disposizioni in tal senso nel regolamento citato, proseguire le proprie operazioni di controllo durante il periodo di controllo seguente senza commettere un’irregolarità tale da inficiare il procedimento e da poter essere invocata dal controllato contro la decisione adottata sulla base dei risultati di tale controllo.
3)
Se, in caso di soluzione negativa della questione precedente, nel caso in cui il comportamento o le carenze dell’organizzazione di produttori rendano impossibile un controllo effettivo, l’amministrazione possa esigere la restituzione degli aiuti percepiti. Se una misura del genere costituisca una delle sanzioni che possono essere irrogate in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento.
(1) Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).
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