31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Lleida (Spagna) il 3 gennaio 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Causa C-5/12)
2012/C 98/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Lleida
Parti
Ricorrente: Marc Betriu Montull
Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 76/207/CEE (1) del Consiglio e la direttiva 96/34/CE (2) del Consiglio ostino ad una disposizione nazionale come, segnatamente, l’articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che configura la titolarità del diritto al congedo per maternità in caso di parto, trascorso il periodo delle sei settimane successive al parto, e facendo salvi i casi in cui sia messa in pericolo la salute della madre, come un diritto originario ed autonomo della madre lavoratrice e come un diritto derivato del padre del bambino e lavoratore dipendente, il quale può fruire di detto congedo solo nei limiti in cui anche la madre del bambino abbia lo status di lavoratrice e decida di cederne al padre il godimento di una parte determinata.
2)
Se risulti contraria al principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, una disposizione nazionale, come, segnatamente, l’articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che, in caso di parto, concepisce la sospensione del contratto di lavoro con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, la cui copertura finanziaria è a carico del sistema previdenziale pubblico, come un diritto originario della madre e non del padre, anche dopo che sia trascorso il periodo delle sei settimane successive al parto, e facendo salvi i casi in cui sia messa in pericolo la salute della madre, talché la possibilità che un lavoratore dipendente ottenga il permesso in parola dipende dalla circostanza che anche la madre del bambino sia una lavoratrice dipendente.
3)
Se sia contraria al principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, una disposizione nazionale, come, segnatamente, l’articolo 48, paragrafo 4, dello Statuto dei lavoratori, che riconosce un diritto alla sospensione del contratto di lavoro, con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, la cui copertura finanziaria è a carico del sistema previdenziale pubblico, ai padri lavoratori dipendenti che adottino un figlio, mentre, nel caso dei padri lavoratori dipendenti che abbiano un figlio biologico considera detta sospensione non già come un diritto individuale del padre, autonomo e indipendente dal diritto della madre, ma unicamente come un diritto derivato dal diritto originario di quest’ultima.
(1) Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
(2) Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
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