24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/13
Impugnazione proposta il 13 gennaio 2012 dalla Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio
(Causa C-15/12 P)
2012/C 89/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e R. Luff)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T-423/09, e statuire sulla controversia che ne costituisce l’oggetto;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado ed annullare pertanto il dazio antidumping imposto nei confronti della ricorrente dal regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (1), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato durante l’inchiesta iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese sull’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (2);
—
condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, diretti contro il rigetto, da parte del Tribunale, del suo secondo motivo di annullamento, vertente su una violazione, da parte del Consiglio e della Commissione, dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo rifiutato di risolvere la questione relativa a quale metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione fosse stato applicato nell’inchiesta iniziale e non avendo quindi potuto concludere in maniera certa che non vi è stato, nel procedimento di riesame, «cambiamento di metodo» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In realtà, avrebbe avuto luogo un radicale cambiamento del metodo di confronto tra l’inchiesta iniziale, in cui il confronto è stato effettuato su una base «IVA esclusa», e il procedimento di riesame, in cui il confronto è stato effettuato su una base «IVA inclusa». L’applicazione di quest’ultimo metodo ha condotto ad un margine di dumping superiore a quello che sarebbe risultato applicando il metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale.
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo ritenuto che le istituzioni siano tenute a non applicare più il metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione applicato durante l’inchiesta iniziale se tale metodo conduce ad un adeguamento non autorizzato dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, confondendo in tal modo i concetti di «adeguamento» e di «metodo di confronto».
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo concluso che la differenza dell’aliquota di rimborso dell’IVA all’esportazione tra il periodo coperto dall’inchiesta iniziale e quello coperto dal procedimento di riesame costituisce un mutamento di circostanze che giustifica un cambiamento di metodo, mentre non è stato stabilito che tale differenza avrebbe reso inapplicabile il metodo di confronto utilizzato nell’inchiesta iniziale. Poiché l’eccezione dovuta al «mutamento di circostanze» dev’essere interpretata restrittivamente, la motivazione che figura ai punti 62-64 della sentenza impugnata manifestamente non soddisfa tale requisito rigoroso.
(1) GU L 240, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy