3.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 65/10
Impugnazione proposta il 17 gennaio 2012 da Gino Trevisanato avverso l'ordinanza del Tribunale (settima sezione) 13 dicembre 2011, causa T-510/11, Gino Trevisanato/Commissione europea
(Causa C-25/12 P)
2012/C 65/20
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Gino Trevisanato (rappresentante: L. Sulfaro, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare totalmente l'ordinanza, resa il 13 dicembre 2011, dalla settima sezione del Tribunale nella causa T-510/11, dichiarando l'ammissibilità e la competenza del Tribunale a statuire delle richieste del ricorso in carenza, depositato il 29 settembre 2011 dal ricorrente contro la Commissione europea ai sensi dell'art. 265, terzo comma, TFUE;
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come conseguenza dell'accoglimento delle suddette conclusioni, in via principale, statuire sul merito del ricorso e deliberare secondo prassi e soccombenza al risarcimento delle spese o, in subordine, decidere il rinvio del ricorso al Tribunale per le appropriate statuizioni.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.
Il ricorrente sostiene, anzitutto, che l'ordinanza sia viziata da un decisivo errore di fatto per il travisamento di quanto richiesto dalla parte. Egli non avrebbe, infatti, richiesto al Tribunale di voler constatare l'illegittima astensione della Commissione dal prendere una posizione, tramite un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE, sulla inadeguata trasposizione della direttiva 98/59/CE (1) sui licenziamenti collettivi nell'ordinamento giuridico italiano, come presuppone l'ordinanza. Egli avrebbe, invece, richiesto al Tribunale di accertare l'illegittima inerzia ad agire della Commissione, competente a definire e notificare al ricorrente la posizione legalmente vincolante sul quesito che, dopo 4 anni dalla denuncia, fu riproposto con l'invito dell'11 luglio 2011 con riguardo al diritto o meno dei dipendenti dirigenti in Italia di fruire della tutela della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi, diritto negato dalla Magistratura italiana al ricorrente, vittima di una tale tipologia di licenziamento effettuato da IBM in Italia.
Il Tribunale avrebbe errato, poi, nel dichiarare la propria incompetenza basandosi sulla giurisprudenza risultante dall'ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca. Tale giurisprudenza non sarebbe pertinente nel caso di specie, venendo in rilievo una fattispecie che differisce in modo sostanziale da quella alla base della predetta ordinanza.
Infine, il Tribunale avrebbe violato il suo regolamento di procedura e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, omettendo di notificare il ricorso alla controparte e di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso nonché tralasciando la consultazione dell'Avvocato generale.
(1) GU L 225, pag. 16.
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