24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/15
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione
(Causa C-35/12 P)
2012/C 89/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione;
—
in subordine, ridurre considerevolmente l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione e confermata dal Tribunale dell’Unione europea, tenendo conto degli obblighi derivanti dai principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
—
condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Primo motivo di impugnazione , vertente su una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale disposizione e al concetto di «infrazione unica e continuata», nonché su una violazione delle norme di procedura applicabili in materia di onere e di valutazione della prova.
La sentenza impugnata contiene errori di valutazione delle prove prodotte dalla Commissione per applicare all’ASPLA la nozione di infrazione unica e continuata, sia in relazione alla sua presunta partecipazione alle infrazioni relative ai settori dei sacchi a bocca aperta e delle block bags, sia per quanto riguarda la conoscenza, da parte dell’ASPLA, dei comportamenti illeciti realizzati in sottogruppi ai quali essa non partecipava e dell’inclusione di tali comportamenti in uno «schema collusivo generale».
2)
Secondo motivo di impugnazione , vertente su un errore di diritto, consistente nel dichiarare tardiva l’allegazione riguardante l’inesattezza dei dati relativi alle vendite considerati al fine di determinare la sanzione pecuniaria inflitta all’ASPLA. In subordine, tale allegazione è in relazione diretta con una questione di ordine pubblico, la cui mancata valutazione da parte del Tribunale costituisce parimenti un errore di diritto.
In relazione con il motivo principale, l’errore in cui è incorso il Tribunale risiede nel fatto che l’allegazione non costituisce un motivo nuovo, bensì, se del caso, l’ampliamento di un motivo preesistente, nonché nell’utilizzo stesso dei dati relativi alle vendite del Grupo Armando Álvares invece di quelli dell’ASPLA, per il calcolo della sanzione.
Per quanto riguarda il motivo dedotto in subordine, l’errore di diritto consiste nel fatto che il Tribunale non ha valutato la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione in relazione al metodo di calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta all’ASPLA.
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