31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/17
Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 da Václav Hrbek avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), T-434/10
(Causa C-42/12 P)
2012/C 98/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Václav Hrbek (rappresentante: N. Sabatier, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Outdoor Group Ltd (The)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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accogliere l’impugnazione e, di conseguenza, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-434/10, ai sensi dell’articolo 61 della Corte di giustizia e dell’articolo 113 del regolamento di procedura;
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pronunciarsi definitivamente — ove lo stato della causa lo consenta — annullando la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 29 settembre 2009, relativa all’opposizione n. B 1 276 692, nonché la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010, procedimento R 1441/2009-2, e condannare i convenuti a sopportare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, nonché quelle del procedimento di opposizione dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’articolo 122 del regolamento di procedura;
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in subordine, ove lo stato della causa non consenta di pronunciarsi definitivamente, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in base alle indicazioni vincolanti fornite dalla Corte.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è viziata da un’interpretazione e da un’applicazione erronee dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (2), entrato in vigore il 13 aprile 2009].
Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha esaminato i marchi in questione sulla base dei criteri della «valutazione globale» e dell’«impressione generale».
Il Tribunale non ha applicato i summenzionati principi, basando la propria valutazione sulla sola circostanza che i marchi condividono l’elemento comune «ALPINE». Esso si è limitato a dichiarare che i due marchi in conflitto sono simili, in quanto condividono l’elemento denominativo «ALPINE», senza esaminare complessivamente i segni e senza spiegare per quale ragione gli altri elementi denominativi e figurativi, complessivamente considerati, non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione.
Il ricorrente deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha preso in considerazione fattori estremamente importanti e pertinenti, da un lato, e non ha adeguatamente applicato taluni criteri assai importanti, dall’altro, in particolare la mancanza di carattere distintivo ed il carattere descrittivo dell’elemento denominativo «ALPINE».
Il Tribunale non si è pronunciato sul significato del termine «alpine» per tutte le lingue dell’Unione europea. Inoltre, il Tribunale non ha tratto le conclusioni giuridiche derivanti dalla propria constatazione riguardante il significato chiaro della parola «alpine» e non si è pronunciato chiaramente sulla mancanza di carattere distintivo e sul carattere descrittivo del termine «alpine», affermando che l’asserito carattere distintivo debole, o il carattere descrittivo, dell’elemento «alpine» non possono escludere il rischio di confusione. Il Tribunale ha dichiarato che «ALPINE» costituirebbe l’elemento dominante in entrambi i segni, senza prendere in considerazione la mancanza, o, quanto meno, il basso livello di carattere distintivo del marchio anteriore ALPINE. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata è viziato da una contraddizione che ha indotto il Tribunale a statuire, erroneamente, che i marchi in questione erano concettualmente simili, senza prendere in considerazione la mancanza, o, quanto meno, il basso livello di carattere distintivo del marchio anteriore ALPINE. Un confronto concettuale dell’elemento denominativo «ALPINE» è irrilevante, a causa della mancanza di carattere distintivo.
Il ricorrente deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha tratto le conseguenze giuridiche corrette dalle proprie constatazioni relative al grado di attenzione del pubblico di riferimento.
Il Tribunale non poteva affermare, senza contraddirsi, che, con riferimento ad abbigliamento da sci, calzature da sci, copricapi nonché zaini e zainetti, parte del pubblico di riferimento è composto da consumatori ben informati e particolarmente attenti e confermare che i marchi e i prodotti erano simili.
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata da un travisamento dei fatti e da una violazione dell’obbligo di motivazione, con riferimento al confronto dei prodotti.
Il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non ha fatto valere argomenti specifici idonei a confutare le conclusioni della commissione di ricorso. Quanto alla valutazione del grado di somiglianza fra i prodotti e i servizi in questione, non può essere preso in considerazione ciò che non emerge dalle prove o non è notorio. L’onere di provare che i prodotti e i servizi sono simili incombe sull’opponente e non sul titolare del marchio comunitario richiesto. Il Tribunale deve fornire un fondamento giuridico alla propria decisione e deve motivarla. Il Tribunale non ha dimostrato che i prodotti di cui trattasi sono identici, simili o complementari nel mercato, ma si è limitato ad affermazioni apodittiche, senza fornire motivi o esempi a sostegno delle proprie presunzioni.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1
(2) GU L 78, pag. 1
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