31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/18
Ricorso proposto il 30 gennaio 2012 — Commissione europea/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-43/12)
2012/C 98/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn e R. Troosters, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (1);
—
dichiarare che gli effetti della direttiva 2011/82/UE sono considerati definitivi;
—
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La domanda è volta a proporre un ricorso di annullamento avverso la direttiva 2011/82/UE. La Commissione contesta il fondamento giuridico scelto. Essa fa valere che l’articolo 87, paragrafo 2, TFUE non è il fondamento giuridico idoneo, poiché la direttiva intende attuare un meccanismo di scambio di informazioni tra Stati membri che sia applicabile alle infrazioni stradali, siano esse di natura amministrativa o penale. Orbene, l’articolo 87 riguarda solamente la cooperazione di polizia tra i servizi competenti nei settori della prevenzione o dell’individuazione delle infrazioni penali e dell’investigazione in materia. A parere della Commissione, il fondamento giuridico adeguato è l’articolo 91, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l’obiettivo della direttiva consiste nel migliorare la sicurezza stradale, che costituisce uno dei settori della politica comune dei trasporti, previsto espressamente da tale disposizione [lettera c)].
(1) GU L 288, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy