17.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/13
Ricorso presentato il 31 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-48/12)
2012/C 80/19
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, S. Petrova e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1) e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della stessa direttiva;
—
condannare la Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE ad una penalità, per essere venuta meno all’obbligo di comunicare alla Commissione le misure di trasposizione della direttiva 2008/50/CE, per un importo giornaliero di EUR 71 521,38 e calcolata a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza nella presente causa;
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la violazione dell’obbligo previsto all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (in prosieguo: la direttiva CAFE).
La direttiva CAFE costituisce il principale strumento normativo a livello dell’Unione riguardante inquinanti dell’aria ambiente, ha perciò l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute umana. Essa stabilisce tra l’altro standard di valutazione nonché obiettivi di riduzione della concentrazione nell’aria ambiente di particelle costituenti le sostanze nell’aria ambiente di gran lunga più nocive per la salute umana. Gli Stati membri sono obbligati a ridurre il tetto di concentrazione dell’esposizione di particelle sospese PM 2,5 a 20 microgrammi/m3 nel 2015. Fissa inoltre il valore–obiettivo per le PM 2,5 al livello di 25 microgrammi/m3 da raggiungere al 1o gennaio 2010. Prescrive anche agli Stati membri, per il 2015, di raggiungere il valore limite per le PM 2,5 pari a 25 microgrammi/m3 (fase 1), per contro nella seconda fase (al 2020), pari a 20 microgrammi/m3. Inoltre, in forza della direttiva CAFE, gli Stati membri provvedono ad informare il pubblico in merito alla qualità dell’aria ambiente ed alle altre misure adottate sul fondamento della medesima.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva CAFE, la Repubblica di Polonia doveva adottare e mettere in vigore le disposizioni legali necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente all’11 giugno 2010.
La Repubblica di Polonia non ha trasposto nell’ordinamento polacco né messo in vigore tutte le disposizioni necessarie. L’elaborazione dei principi basilari del disegno di legge di modifica della legge in materia di tutela dell’ambiente nonché di alcune altre leggi da parte del Ministero per l’ambiente non costituisce un adempimento dell’obbligo previsto all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE.
La Commissione è stata informata dalle autorità polacche solo in merito alla parziale attuazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 23 della direttiva CAFE grazie all’istituzione, negli articoli 13 e 15 della legge del 17 luglio 2009, del sistema di trattamento delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze via la creazione del sistema di trattamento delle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossido di azoto (NO) nonché grazie all’obbligo di elaborare un progetto di piano nazionale di riduzioni.
(1) GU L 152, pag. 1.
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