21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/11
Impugnazione proposta il 3 febbraio 2012 dall’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, causa T-296/09, European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM)/Commissione europea
(Causa C-56/12 P)
2012/C 118/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Lexmark International Technology SA
Conclusioni della ricorrente
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La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1)
annullare in toto la sentenza del Tribunale del 24 novembre 2011, nella causa T-296/09 e pronunciarsi essa stessa sulla controversia all’origine di tale sentenza;
2)
accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione C(2009)4125 della Commissione europea del 20 maggio 2009 in un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Articolo 102 TFUE);
3)
condannare la Commissione e la Lexmark International Technology SA alle spese dei due gradi del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere cinque motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 24 novembre 2011. Tali motivi vertono sull’errore di diritto commesso nella decisione della Commissione del 20 maggio 2009 negando l’esistenza di un interesse dell’Unione e la priorità di un procedimento d’indagine in materia di concorrenza.
La ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui la medesima riteneva poco probabile la prova di una posizione dominante collettiva e individuale dei produttori di stampanti a getto d’inchiostro con riferimento ai loro mercati secondari di inchiostro e cartucce per inchiostro.
In secondo luogo, la ricorrente censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto negando la probabilità della prova di una posizione dominante dei produttori di stampanti sui loro mercati di cartucce d’inchiostro.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un manifesto errore di diritto nel qualificare la rilevanza del criterio di priorità determinante ai fini della decisione di apertura di un procedimento d’indagine. Avrebbe poi erroneamente omesso di accertare che la Commissione nella decisione impugnata ha violato il suo obbligo di motivazione con riferimento al criterio di valutazione dell’importanza, della gravità e del proseguimento dell’infrazione.
In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la sentenza presenta un errore di diritto, sotto il profilo della violazione del potere discrezionale, nell’analisi giuridica della decisione di valutazione della Commissione in quanto non ha annullato la decisione della Commissione impugnata, benché la medesima abbia, senza motivazione, respinto l’apertura di un procedimento d’indagine con il pretesto della complessità e dell’assenza di proporzionalità delle risorse.
Infine, la sentenza viola la comunicazione del 27 aprile 2004 relativa alla competenza con riferimento alle procedure di ricorso in materia di cartelli e il principio della tutela giuridica effettiva in quanto parte della valutazione dell’interesse dell’Unione nonché l’obbligo di motivazione della Commissione con il conseguente omesso annullamento della decisione della Commissione impugnata, sebbene la Commissione, nel valutare l’interesse dell’Unione, cada in contraddizione con riferimento alla propria comunicazione del 27 aprile 2004 e non giustifichi l’esistenza di una tutela sufficiente da parte dei giudici nazionali.
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