21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/14
Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-63/12)
2012/C 118/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Currall, J.-P. Keppenne e D. Martin, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (1);
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione solleva due censure attinenti all’allegato XI dello Statuto dei funzionari.
La prima censura riguarda il rifiuto del Consiglio di adottare l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti, come proposto dalla Commissione il 24 novembre 2011, in violazione del metodo che disciplina tale adeguamento nel corso del periodo di otto anni che scade il 31 dicembre 2012. Con tale censura, la Commissione solleva un motivo principale, vertente su uno sviamento di potere e su una violazione dei limiti delle competenze del Consiglio, nonché un motivo subordinato, attinente alla violazione dei presupposti di applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari. Il motivo principale riguarda il fatto che il Consiglio ha in realtà applicato esso stesso l’articolo 10, ma in violazione delle condizioni istituzionali richieste; il Consiglio avrebbe quindi violato, da una parte, l’articolo 65 dello Statuto e, dall’altra, gli articoli 3 e 10 dell’allegato XI. Con il motivo subordinato la Commissione afferma che, in ogni caso, nel 2011 non ricorrevano i presupposti di fondo per l’applicazione dell’articolo 10, come del resto risultava da due relazioni economiche che essa aveva presentato al Consiglio su domanda di quest’ultimo. Essa considera anche che il Consiglio non ha correttamente motivato la sua decisione.
La seconda censura riguarda il rifiuto del Consiglio di adeguare i coefficienti correttori che devono essere applicati a tali retribuzioni e pensioni, in funzione dei diversi luoghi di lavoro o di residenza degli interessati. Secondo il primo motivo di tale censura, detto rifiuto viola l’articolo 64 dello Statuto, nonché gli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello stesso. Con il secondo motivo, la Commissione espone che detto rifiuto è, in violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, privo di qualsiasi motivazione.
(1) GU L 341, pag. 54.
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