21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/14
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea
(Causa C-66/12)
2012/C 118/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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a titolo principale, annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la comunicazione della Commissione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, in quanto rifiuta definitivamente di presentare adeguate proposte al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto e annullare, inoltre, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea, nonché i coefficienti correttori che incidono su tali retribuzioni e pensioni, e
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in subordine, constatare, a norma dell’articolo 265 TFUE, che sussiste una violazione dei trattati in quanto la convenuta si è astenuta dal presentare adeguate proposte al Parlamento europeo e al Consiglio in base all’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del primo capo del ricorso, diretto all’annullamento della comunicazione della Commissione del 24 novembre 2011, il Consiglio invoca un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE e l’articolo 241 TFUE. Il Consiglio sostiene che la conclusione della Commissione secondo cui non sussiste un deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione è viziata da diversi errori: la Commissione non avrebbe preso in considerazione tutti i dati obiettivi disponibili e pertinenti ed avrebbe qualificato in modo errato alcuni dati su cui ha basato la sua analisi. Dato che, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2010, causa C-40/10 (punto 79) «non si può ritenere che l’esercizio della competenza conferita alla Commissione dal[l’articolo 10 dell’allegato XI] costituisca una semplice facoltà per tale istituzione», tali errori nella qualificazione giuridica dei fatti che presentano il carattere di errori manifesti di valutazione, hanno viziato di illegittimità il rifiuto della Commissione di presentare adeguate proposte su tale base. Con tale rifiuto, la Commissione avrebbe del pari violato il suo dovere di leale cooperazione (articolo 13, paragrafo 2, TUE).
Il secondo capo di ricorso riguarda l’annullamento della proposta di regolamento che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari secondo il «metodo normale», sancito dall’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto. Il Consiglio sostiene che tale proposta costituisce un atto produttivo di effetti giuridici, in quanto, secondo il punto 71 della citata sentenza, nella causa C-40/10, «il Consiglio non può valersi, nell’ambito di tale art. 3, di un margine discrezionale che oltrepassi i criteri stabiliti da quest’ultimo articolo». Scegliendo di presentare una proposta basata sull’applicazione del «metodo normale», in luogo di una proposta sulla base della clausola di eccezione, di cui all’articolo 10 dell’allegato XI, la Commissione avrebbe privato il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di esercitare il loro margine di potere discrezionale quanto ai criteri di detta clausola di eccezione. Tale scelta è viziata dagli stessi errori della conclusione della Commissione nella comunicazione del 24 novembre 2011, secondo cui non sussisterebbe deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. Inoltre, il Consiglio afferma che, presentando la proposta diretta all’adeguamento delle retribuzioni secondo il «metodo normale», la Commissione avrebbe anche violato il suo obbligo di leale cooperazione (articolo 13, paragrafo 2, TUE).
Infine, il Consiglio asserisce, in subordine, che, per il caso in cui la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2011 non dovesse essere considerata dalla Corte di giustizia come una presa di posizione da parte della Commissione stessa ai sensi dell’articolo 265, secondo paragrafo, TFUE, la Commissione avrebbe violato l’obbligo che le deriva dall’articolo 241 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 10 dell’allegato XI dello Statuto, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza nella causa C-40/10, citata (punto 79), di presentare una proposta su detta base.
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