9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/8
Impugnazione proposta il 10 febbraio 2012 da Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Commissione europea
(Causa C-70/12 P)
2012/C 165/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH (rappresentanti: F. Wijckmans, advocaat, M. Visser, avocate)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
in via principale: annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE, e omette pertanto di annullare l’articolo 1 della decisione nei confronti delle ricorrenti;
—
in subordine: annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esso ha ridotto l’importo di partenza dell’ammenda solo del 10 % e ha omesso di annullare la decisione ove questa, nel calcolo dell’ammenda, ha applicato una maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione;
—
in subordine: annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui omette di annullare la decisione nella parte in cui essa limita al 25 % la riduzione dell'importo di base a titolo di un trattamento differenziato e stabilire, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, una percentuale più elevata che rifletta adeguatamente l’assenza di responsabilità delle ricorrenti per l’intesa comprendente le masse da stampaggio in PMMA e le lastre in PMMA per usi sanitari, in modo da garantire che tale maggiore riduzione sia conforme al principio generale di proporzionalità;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Motivi e principali argomenti
La Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH chiedono l’annullamento, nei limiti specificati nel ricorso, della sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, nella causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH/Commissione europea. La sentenza del Tribunale riguarda una presunta intesa costituita da un insieme di accordi e di pratiche concordate a carattere anticoncorrenziale nel settore dei metacrilati [decisione della Commissione C(2006) 2098 def. del 31 maggio 2006 relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati)]. La sentenza dichiara che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano le lastre compatte in polimetacrilato di metile, e considera le imprese responsabili per la loro partecipazione all’intesa dall’aprile 1998 fino alla fine di ottobre 1998 e dal 24 febbraio 2000 al 21 agosto 2000.
A sostegno del ricorso, la Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH deducono tre motivi.
Nell’ambito del primo motivo le ricorrenti sostengono, in via principale, che, nel constatare una violazione dell’articolo 101 del TFUE, il Tribunale ha erroneamente applicato il diritto dell'Unione e/o ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 (1). Sia la Commissione che il Tribunale hanno adottato la posizione giuridica secondo cui una violazione dell’articolo 101 TFUE era stata dimostrata in forma giuridicamente adeguata mediante un criterio giuridico costituito da (i) prove della presenza delle ricorrenti alle quattro riunioni e (ii) assenza di prove di una pubblica presa di distanza da parte delle ricorrenti rispetto al contenuto di dette riunioni. In tal modo, la Commissione e il Tribunale avrebbero ignorato considerazioni oggettive e indiscusse tali da dimostrare che il detto criterio giuridico era inadeguato e in ogni caso insufficiente per concludere che le ricorrenti avevano violato l’articolo 101 TFUE. Di conseguenza, affidandosi a tale criterio, la Commissione e il Tribunale non avrebbero rispettato l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e avrebbero omesso di accertare in forma giuridicamente adeguata una violazione dell’articolo 101 TFUE.
Il secondo motivo si articola in due parti. Nell’ambito della prima parte del secondo motivo le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non conformandosi al principio generale della presunzione di innocenza in sede di rettifica della valutazione operata dalla Commissione relativamente alla durata della presunta infrazione. Per la presunzione generale di innocenza, il Tribunale non sarebbe stato nella condizione di estendere la durata del primo periodo di presunta partecipazione oltre la data della seconda riunione. Nel quadro della seconda parte del secondo motivo si sostiene, in subordine, che la decisione del Tribunale di esercitare la propria competenza estesa al merito applicando una maggiorazione del 10 % all'importo di partenza costituisce un errore di diritto, in quanto tale decisione non è conforme ai principi generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Nel contesto di entrambe le parti del secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.
Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti affermano, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la riduzione del 25 % dell’importo di base e omettendo di concedere un’ulteriore riduzione. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché il principio generale di proporzionalità.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy