21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Kostituzzjonali (Malta) il 10 febbraio 2012 — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni
(Causa C-71/12)
2012/C 118/25
Lingua processuale: il maltese
Giudice del rinvio
Qorti Kostituzzjonali
Parti
Ricorrenti: Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited
Convenuti: L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e in particolare gli articoli 12 e/o 13, vietino agli Stati membri di imporre agli operatori di telecomunicazioni mobili (gli «operatori») un onere fiscale avente le seguenti caratteristiche:
a)
essere un’imposta, denominata accisa, introdotta mediante legislazione nazionale;
b)
essere calcolato come percentuale su tutti i pagamenti richiesti dall’operatore di telefonia mobile ai propri utenti per i servizi loro forniti, eccettuati i servizi esentati per legge;
c)
essere versato agli operatori di telefonia mobile dai loro utenti su base individuale, con successivo trasferimento del suo importo all’Autorità doganale da parte di tutti gli operatori che offrono servizi di telefonia mobile; importo che è dovuto solo dagli operatori e non da altre imprese, ivi comprese quelle che forniscono altri servizi e reti di comunicazione elettronica.
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