5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/16
Ricorso proposto il 13 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-76/12)
2012/C 133/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e C. Soulay, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo mantenuto in vigore un regime fiscale che esenta da imposta i dividendi versati da una società francese ai fondi di investimento stabiliti in Francia, mentre i medesimi dividendi distribuiti ai fondi di investimento stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;
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condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione contesta la differenza di trattamento fiscale dei dividendi versati dalle società francesi agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), a seconda che detti OICVM siano o non siano residenti in Francia. Uno degli elementi del regime fiscale degli OICVM residenti in Francia consiste nella non imposizione, a carico di tali organismi, dei dividendi distribuiti dalle società francesi. Per contro, in forza dell’articolo 119 bis, paragrafo 2, del Code général des impôts (Codice generale delle imposte), sui dividendi distribuiti dalle società francesi agli OICVM non residenti viene applicata una ritenuta alla fonte. La Commissione ritiene che il diverso trattamento fiscale applicato agli OICVM residenti e agli OICVM non residenti, sebbene gli stessi si trovino in una situazione oggettivamente analoga qualunque sia il loro Stato di residenza, rappresenti un ostacolo alla libera circolazione dei capitali e che tale ostacolo non sia giustificato dall’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali né dalla necessità di assicurare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva.
La Commissione rammenta che, secondo costante giurisprudenza, espressa in particolare nelle sentenze Commissione/Italia (sentenza del 19 novembre 2009, C-540/07) e Commissione/Germania (sentenza del 20 ottobre 2011, C-284/09), la Corte ha dichiarato che gli Stati membri che assoggettano i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri a un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, senza che questo diverso trattamento sia giustificato da situazioni oggettivamente differenti o da motivi imperativi di interesse generale, vengono meno agli obblighi ad essi incombenti fondati sulla libertà di circolazione dei capitali.
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