21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/18
Impugnazione proposta il 14 febbraio 2012 dalla Deutsche Post AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2011, T-421/07, Deutsche Post AG/Commissione europea
(Causa C-77/12 P)
2012/C 118/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (rappresentanti J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2011, T-421/07;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella presente impugnazione si tratta essenzialmente di risolvere la questione se ed in base a quali presupposti una decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, previsto dagli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, costituisca una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. In particolare, si pone la questione se una siffatta decisione di avvio produca effetti giuridici autonomi vincolanti anche al di là di una decisione di avvio già resa in data anteriore che, si afferma, riguardava le stesse misure di aiuto.
Il Tribunale avrebbe sostanzialmente negato la ricevibilità di siffatto ricorso facendo valere l’argomento che la decisione di avvio del 2007, C 36/07 (ex NN 25/07), impugnata nella specie riguarderebbe le stesse misure che avevano già formato oggetto di una decisione di avvio del 1999, C 61/99 (ex NN 153/96), precedente alla decisione di avvio impugnata. Il fatto che, già cinque anni prima, nel procedimento di indagine precedente al presente procedimento principale di indagine formale fosse stata adottata una decisione negativa, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999, non inciderebbe su tale valutazione, dal momento che tale decisione negativa avrebbe concluso il precedente procedimento di indagine solo parzialmente.
La ricorrente fa valere quattro motivi:
1)
Il Tribunale avrebbe ignorato, nella sentenza impugnata, che la controversa decisione di avvio del 2007 produrrebbe effetti giuridici autonomi. Infatti, detta decisione avrebbe fatto riferimento a misure in materia di aiuti di Stato che andavano ben oltre quelle che la Commissione avrebbe contestato nella decisione di avvio del 1999. Inoltre, il procedimento principale di indagine avviato nel 1999 sarebbe stato concluso in tutti i suoi aspetti con la decisione negativa del 2002 (2002/753/CE), perciò la decisione di avvio del 1999 non potrebbe produrre più alcun effetto giuridico. Il Tribunale, non riconoscendo la ricevibilità del presente ricorso, avrebbe violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto, in forza di tale norma, ogni decisione che produce effetti giuridici autonomi dovrebbe poter essere sottoposta a controllo.
2)
In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto non riconoscendo la portata della violazione, da parte della Commissione, dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della regolarità del procedimento amministrativo e non riconoscendo gli effetti della stessa sul procedimento di indagine di cui trattasi. Per il Tribunale, infatti, la Commissione non sarebbe incorsa in errore di diritto allorché — senza fornire sufficienti chiarimenti al governo tedesco e alla ricorrente — ex post, ha considerato come non concluso in tutti i suoi aspetti il procedimento di indagine formale avviato nel 1999 e lo ha riavviato a cinque anni di distanza dalla sua formale conclusione.
3)
In terzo luogo, il fatto che, nel caso di specie, il Tribunale abbia precluso alla ricorrente ogni facoltà diretta di ricorso avverso la decisione di avvio del 2007 costituirebbe diniego di giustizia, che sarebbe diametralmente opposto al diritto fondamentale alla tutela giuridica effettiva riconosciuto alla ricorrente dall’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, CEDU.
4)
In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe fornito nessuna spiegazione nella motivazione della sentenza riguardo agli ultimi due punti appena menzionati, completamente omessi nella sentenza impugnata. Con tale omissione il Tribunale non avrebbe adempiuto l’obbligo di motivazione ad esso incombente, derivante dal principio dello stato di diritto.
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