28.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 126/7
Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-90/12)
2012/C 126/15
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo adottato le misure appropriate, necessarie ad attuare gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dei suddetti articoli del regolamento in oggetto.
—
condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
L'articolo 5 del regolamento 847/2004 prevede che gli Stati membri «ripartisc[ono] tali diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne mediante una procedura trasparente e non discriminatoria». Inoltre, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le procedure di cui si avvalgono ai fini dell'applicazione dell'articolo 5. La Commissione pubblica dal canto suo le procedure medesime nella Gazzetta ufficiale. L'esecuzione delle procedure di cui alle disposizioni in parola è subordinata all'adozione del corrispondente regolamento esecutivo da parte del ministro competente per i trasporti: siffatto regolamento non è stato ancora emanato al momento del deposito del presente ricorso ed in ogni caso le autorità polacche non hanno trasmesso alla Commissione informazioni al riguardo. Data tale situazione, la Commissione ritiene che non è possibile provvedere all'esecuzione delle procedure previste all'articolo 5 del regolamento 847/2004 ed alla corrispondente notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, in assenza di disposizioni appropriate nella legislazione polacca.
(1) GU L 157, pag. 7.
Full & Egal Universal Law Academy