2.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 157/2
Ricorso proposto il 28 febbraio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-103/12)
2012/C 157/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Díez Parra et I. Liukkonen, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione 2012/19/UE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese;
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese. Il Parlamento contesta il fondamento normativo scelto. Esso fa valere in via principale che l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE non può essere il fondamento normativo corretto, poiché l’atto in parola equivale ad un accordo internazionale relativo all’accesso alle acque dell’Unione ai fini dell’esercizio di attività di pesca da parte di uno Stato terzo. L’atto avrebbe quindi dovuto essere adottato sul fondamento degli articoli 43, paragrafo 2, e 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE e quindi dopo l’approvazione del Parlamento.
A titolo subordinato, il Parlamento è del parere che il Consiglio, ricorrendo al procedimento di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell’articolo 218 TFUE, ha interpretato erroneamente la lettera a) del medesimo paragrafo. Pur supponendo che l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE possa costituire il fondamento giuridico appropriato per un atto interno dell’Unione avente lo stesso contenuto della decisione impugnata, il che è contestato dal Parlamento, ciò non toglie che la politica comune della pesca costituisce, ai fini della conclusione di impegni internazionali dell’UE, un tutto inscindibile dal punto di vista procedurale. Pertanto qualsiasi accordo rientrante in tale ambito è un «accordo [-] che riguarda settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria», ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Così si sarebbe comunque dovuto adottare l’atto, osservando la procedura di approvazione prevista dalla suddetta lettera a).
(1) GU 2012, L 6, pag. 8.
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