26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho do Porto (Portogallo) l'8 marzo 2012 — Sindicatos dos Bancários do Norte e altri/BPN — Banco Português de Negócios S.A
(Causa C-128/12)
2012/C 151/35
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho do Porto
Parti
Ricorrenti: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo
Convenuto: BPN — Banco Português de Negócios S.A
Questioni pregiudiziali
1)
Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso che risulta applicabile ai lavoratori del settore pubblico;
2)
Se l’imposizione da parte dello Stato di una riduzione dei salari in forza della citata legge finanziaria per il 2011, applicata unicamente ai lavoratori che esercitano le loro funzioni nel settore statale o nel settore imprenditoriale pubblico, sia contraria al divieto di discriminazione e quindi configuri una discriminazione basata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro;
3)
Se il diritto di lavorare in condizioni dignitose, sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che implica il divieto di apportare riduzioni retributive senza l’accordo del lavoratore interessato, qualora il contratto non venga modificato;
4)
Se il diritto a condizioni di lavoro dignitose di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che implica il diritto ad una retribuzione equa, che garantisca ai lavoratori e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente;
5)
Quando la riduzione del salario non costituisce l’unica misura possibile, necessaria e fondamentale nell’ambito dei tentativi volti al risanamento delle finanze pubbliche, in una situazione di grave crisi economico-finanziaria del paese, se tale misura sia contraria al diritto sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto mette in pericolo il livello di vita e gli impegni finanziari che i lavoratori e le loro rispettive famiglie hanno assunto prima della detta riduzione;
6)
Se la riduzione dei salari imposta in tal modo dallo Stato portoghese, in quanto non era prevedibile né attesa da parte dei lavoratori, sia contraria al diritto a condizioni di lavoro dignitose.
(1) GU 2000, C 364, pag. 1.
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