12.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 138/7
Impugnazione proposta il 9 marzo 2012 dalla Stichting Woonpunt e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10, Stichting Woonpunt e a./Commissione
(Causa C-132/12 P)
2012/C 138/12
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, in precedenza Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: avv.ti P. Glazener e E. Henny e prof. L. Hancher)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
—
annullare integralmente o parzialmente l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011 nella causa T-203/10] conformemente ai motivi dedotti nella presente impugnazione;
—
rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente, conformemente al giudizio della Corte;
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
1)
Ai sensi del primo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, qualificando semplicemente le ricorrenti come beneficiarie potenziali delle misure di aiuto approvate dalla Commissione. Il Tribunale omette di considerare che le ricorrenti, prima della decisione (1) [C(2009) 9963 def.] beneficiavano di misure di aiuto esistenti, che hanno dovuto essere modificate per effetto della decisione. Le ricorrenti non sono dunque semplicemente beneficiarie potenziali delle misure di aiuto modificate, ma anche beneficiarie effettive delle misure di aiuto esistenti. In quest’ultima qualità esse sono pertanto colpite individualmente dalla decisione impugnata.
2)
Ai sensi del secondo motivo, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e non ha adeguatamente motivato la decisione, dichiarando che le ricorrenti non fanno parte di una cerchia chiusa di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale. Una possibilità meramente teorica che un determinato gruppo di beneficiari di una misura di aiuto verrà ulteriormente ampliato non è sufficiente per non qualificare siffatto gruppo come gruppo chiuso. Inoltre le imprese di edilizia sociale esistenti formano un gruppo chiuso, atteso che vengono colpite più gravemente dalla decisione rispetto ad un ente ipotetico che dopo la decisione venisse ancora ammesso come impresa operante nell’edilizia sociale.
3)
Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la valutazione del Tribunale secondo la quale le ricorrenti non hanno interesse all’annullamento della decisione con riguardo al regime di aiuto N 642/2009. Il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto dell’Unione, ha valutato erroneamente i fatti rilevanti e ha motivato inadeguatamente la decisione.
(1) Decisione della Commissione C(2009) 9963 def., del 15 dicembre 2009, relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale
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