26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/24
Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-137/12)
2012/C 151/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Cujo, I. Rogalski e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione del Consiglio 2011/853/UE, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (1);
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, la Commissione sostiene che l’articolo 114 TFUE non costituisce un fondamento giuridico adeguato per l’adozione della decisione impugnata. Infatti, secondo la ricorrente, la decisione avrebbe dovuto fondarsi sull’articolo 207, paragrafo 4, TFUE, che autorizza il Consiglio a concludere accordi internazionali nel settore della politica commerciale comune, come definita all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE. La convenzione in discorso non concerne «il miglioramento del funzionamento del mercato interno», dato che il suo obiettivo principale consiste nell’«agevolare» e nel «promuovere» la fornitura di servizi ad accesso condizionato tra l’Unione e altri paesi europei. Essa avrà un effetto diretto e immediato sulla fornitura dei servizi ad accesso condizionato nonché sul commercio di dispositivi illeciti e sui servizi relativi a tali dispositivi. Di conseguenza, la convenzione rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della competenza esterna esclusiva dell’Unione (articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 1 e 2, TFUE), in quanto il Consiglio ha ritenuto che la conclusione della convenzione non rientrasse nella competenza esclusiva dell’Unione, mentre la convenzione rientra nel settore della politica commerciale comune o, in ogni caso, la conclusione della convenzione può incidere sulle regole comuni o modificarne la portata.
(1) GU L 336, pag. 1.
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