23.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 184/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 23 marzo 2012 — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo
(Causa C-144/12)
2012/C 184/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Goldbet Sportwetten GmbH
Convenuto: Massimo Sperindeo
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che nel procedimento europeo di ingiunzione di pagamento deve trovare applicazione anche l’articolo 24 del regolamento europeo (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), in base al quale la competenza giurisdizionale del giudice è fondata mediante la comparizione del convenuto.
2)
Qualora alla questione n. 1 debba essere data risposta positiva:
Se l’articolo 17 regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che la presentazione dell’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea produce già l’effetto di una comparizione in giudizio, qualora con essa non venga eccepito il difetto di giurisdizione del giudice d’origine.
3)
Qualora alla questione n. 2 debba essere data risposta negativa:
Se l’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che la presentazione dell’opposizione fonda eventualmente la competenza giurisdizionale mediante comparizione in giudizio, qualora in essa siano già dedotti mezzi attinenti al merito ma non venga eccepito il difetto di giurisdizione.
(1) GU L 399, pag. 1.
(2) GU 2001, L 12, pag. 1.
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