9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/13
Impugnazione proposta il 27 marzo 2012 da Xeda International SA, Pace International LLC avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2012, T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commissione europea
(Causa C-149/12 P)
2012/C 165/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Xeda International SA, Pace International LLC (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-71/10, nonché
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annullare la decisione di non iscrivere la difenilammina (in prosieguo: la «DPA») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio e con cui si ingiunge agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010, oppure
—
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca in merito alla domanda di annullamento delle ricorrenti, e
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale).
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che, respingendo la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere la DPA nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e ingiungendo agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, secondo le ricorrenti, il Tribunale è incorso in diversi errori in sede di interpretazione dei fatti e del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò è risultato da una serie di errori di diritto, segnatamente:
—
dichiarazione che la decisione della Commissione non fosse motivata principalmente dall’elemento di preoccupazione relativo all’eventuale formazione di nitrosammine, sebbene la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza deponesse a favore della tesi opposta.
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confusione delle due fasi del procedimento di valutazione relativo alla DPA ai sensi del regolamento n. 1490/2002 (2), come modificato dal regolamento n. 1095/2007 (3), che ha indotto il Tribunale a statuire erroneamente che i diritti della difesa delle ricorrenti non erano stati violati.
—
constatazione che la questione relativa all’eventuale formazione di nitrosammine era stata sollevata nel giugno 2008 anziché nel gennaio 2008 come mostrerebbero chiaramente le prove documentali, che avrebbe viziato la decisione del Tribunale secondo cui il ritardo della procedura riferibile all’Autorità europea per la sicurezza alimentare non avrebbe affatto negato alle ricorrenti il loro diritto di rinuncia a sostenere l’iscrizione della DPA nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
Per questi motivi, le ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale nella causa T-71/10 debba essere annullata, così come la decisione della Commissione di non iscrivere la DPA nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e con cui si ingiunge agli Stati membri di revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DPA entro il 30 maggio 2010.
(1) Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414/CEE) (GU L 230, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU L 224, pag. 23)
(3) Regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 246, pag. 19)
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