16.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 174/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(Causa C-154/12)
2012/C 174/27
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken
Convenuto: Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), attuale articolo 51 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), imponendo al settore «zucchero-barbabietole» una tassa pari a EUR 12/tonnellata di zucchero di quota, sia invalido:
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poiché il fondamento normativo utilizzato dal legislatore per introdurre tale disposizione è l’ex-articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del Trattato CE, attuale articolo 43, paragrafo 2, del Trattato FUE;
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poiché il legislatore, che avrebbe giustificato la tassa come una misura destinata a finanziare le spese «OCM zucchero», mentre essa in realtà finanzierebbe gli aiuti diretti e/o mirerebbe a preservare la neutralità di bilancio della riforma «zucchero 2006», non farebbe apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento alla base dell’introduzione della tassa come richiesto dall’articolo 296 del Trattato FUE (ex-articolo 253 del Trattato CE);
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poiché, dato che la filiera «zucchero-barbabietole» sarebbe l’unico settore a cui sarebbe stata imposta una siffatta tassa per contribuire al bilancio generale dell’Unione europea, la tassa dovrebbe essere considerata discriminatoria sia tra gli agricoltori che hanno mantenuto la produzione di barbabietola e quelli che l’hanno interrotta, sia tra la filiera «zucchero-barbabietole» e ogni altro settore agricolo o meno;
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poiché si deve ritenere che la tassa violi il principio di proporzionalità, non essendo né appropriata, né necessaria al finanziamento delle spese nell’OCM «zucchero», né proporzionata in rapporto alle spese reali e alle prospettive di spesa nell’ocm «zucchero».
(1) GU L 58, pag. 1.
(2) GU L 299, pag. 1.
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