2.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 157/6
Ricorso proposto il 3 aprile 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-165/12)
2012/C 157/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e E. Paasivirta, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
—
annullare la decisione 19/2012/UE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, in quanto fondata sull’articolo 218, paragrafo 6, punto b TFUE in combinato con l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE;
—
mantenere gli effetti della decisione annullata fintantoché non sarà entrata in vigore una nuova decisione, emessa entro un termine ragionevole, sull’appropriata base giuridica, e cioè l’articolo 218, paragrafo 6, punto a, TFUE in combinato con l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o, in caso di rifiuto di approvazione da parte del Parlamento, fino allo scadere di un ragionevole breve termine dopo la decisione con la quale il Parlamento europeo rifiuta l’approvazione, e
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione chiede l’annullamento, con il mantenimento degli effetti fino all’adozione di un nuovo atto, della decisione 19/2012/UE del Consiglio, nella misura in cui la scelta della base giuridica si discosta fondamentalmente da quella proposta dalla Commissione, e cioè l’articolo 218, paragrafo 6, punto a (in combinato con l’articolo 43) TFUE, con l’approvazione del Parlamento.
La Commissione sostiene che così operando, il Consiglio è incorso in errore, e che avrebbe dovuto, conformemente alla proposta della Commissione, chiedere l’approvazione del Parlamento prima di adottare l’atto di cui trattasi.
A sostegno del ricorso, la Commissione sostiene tre motivi: il primo motivo, che si articola su tre capi, deduce, da un lato, la violazione degli articoli 218, paragrafo 6, punto a, e 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Consiglio ha ritenuto gli articoli 218, paragrafo 6, punto b, e 43, paragrafo 3, TFUE come base giuridica dell’atto impugnato, e, dall’altro lato, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto il Consiglio ha motivato in modo contraddittorio la sua scelta della base giuridica.
Il secondo motivo, che deriva dal primo, deduce altresì violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, punto a, TFUE, in quanto il Consiglio ha violato le prerogative istituzionali del Parlamento europeo non avendo ottenuto la sua approvazione per quanto questa fosse richiesta dall’articolo in esame.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 17 TUE e 218, paragrafo 6, TFUE, in quanto il Consiglio ha snaturato la proposta della Commissione.
(1) GU 2012, L 6, pag. 8.
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