7.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 200/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 3 aprile 2012 — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení
(Causa C-166/12)
2012/C 200/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Praze
Parti
Ricorrente: Radek Časta
Convenuto: Česká správa sociálního zabezpečení
Questioni pregiudiziali
1)
In che modo debba intendersi la nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio n. 723/2004 (in prosieguo: lo «Statuto») (1). Se tale nozione comprenda l’importo dei diritti a pensione determinato tanto in forma di equivalente attuariale quanto in forma di forfait di riscatto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione precedente all’entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 723/2004, oppure essa debba esser fatta coincidere con una sola di tali nozioni, e in caso contrario, in che modo essa sia diversa da tali nozioni.
2)
Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, osti all’utilizzazione del metodo di calcolo dei diritti a pensione previsto nell’articolo 105a, paragrafo 1, della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), e nel regolamento del governo n. 587/2006 sb., che stabilisce la normativa di dettaglio per il reciproco trasferimento dei diritti a pensione in relazione al regime pensionistico delle Comunità europee. Se a tal proposito sia rilevante la circostanza che detto metodo di calcolo comporta che, in un caso concreto, l’importo dei diritti a pensione offerti per il trasferimento al regime pensionistico UE sia fissato ad un livello che non raggiunge neppure la metà del volume dei contributi versati dal funzionario al regime pensionistico nazionale.
3)
Se la sentenza della Corte di giustizia nella causa Gregorio My contro Office national des pensions (ONP), C-293/03, debba essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del valore dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico UE mediante un metodo attuariale dipendente dalla durata del periodo di affiliazione, deve essere incluso nella base di calcolo individuale anche il periodo in cui, prima della data della domanda di trasferimento dei diritti a pensione, un funzionario già era affiliato al regime pensionistico UE.
(1) GU L 56, pag. 1.
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