23.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 184/4
Impugnazione proposta l'11 aprile 2012 dalla Verenigde Douaneagenten BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 febbraio 2012, causa T-32/11, Verenigde Douaneagenten/Commissione
(Causa C-173/12 P)
2012/C 184/07
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (rappresentante: S.H.L. Moolenaar, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la sentenza in conformità dei motivi dedotti nella presente impugnazione;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
1)
I primi due motivi sono relativi alla violazione del diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che la resistente avrebbe correttamente concluso che i certificati EUR.1 fossero stati rilasciati sulla base di un’errata rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore.
A tale riguardo il Tribunale ha proceduto basandosi su talune fra le lettere, suscettibili di svariate interpretazioni, inviate al Departement van Economische Zaken (Sezione competente per le questioni economiche) e con date risalenti a circa due anni e mezzo prima dell’effettivo trasporto; il Tribunale si è inoltre basato erroneamente su di un’ingiusta applicazione della regola del cumulo, omettendo di considerare che quest’ultima risulta alquanto intricata per le autorità medesime.
Al tempo stesso il Tribunale non tiene conto erroneamente della circostanza che le autorità doganali olandesi, nel corso del procedimento dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), hanno dichiarato di non essere in grado di dimostrare che il rilascio dei certificati di cui trattasi relativi alla certificazione EUR.1 sia da attribuire alla scorretta esposizione dei fatti da parte dell’esportatore.
2)
Il terzo, quarto e quinto motivo sono relativi alla violazione del diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che le autorità doganali di Curaçao, al momento del rilascio dei certificati EUR.1 non sapevano né erano tenute a sapere che le merci in questione godevano di un trattamento preferenziale.
La ricorrente sostiene che il Tribunale nella sua valutazione ha trascurato il fatto che il Departement van Economische Zaken di Curaçao, prima di rilasciare i certificati EUR.1, ha effettuato per lo meno un controllo presso gli stabilimenti dell’esportatore. Il tribunale, inoltre, non tiene debito conto della circostanza che le autorità doganali di Curaçao, al momento del rilascio dei certificati EUR.1, controllano l’origine dello zucchero in discussione con riferimento alla relativa lavorazione al fine di verificarne il regime scelto.
Il Tribunale non tiene conto erroneamente della circostanza che i certificati EUR.1 sono rilasciati dalle autorità doganali sulla base di certificati di origine, modulo A (in prosieguo: il «modulo A»), conformemente ai quali non è possibile rilasciare certificati EUR.1.
All’arrivo delle merci a Curaçao i moduli A sono consegnati alle medesime autorità. La circostanza che a causa di un incendio negli archivi delle autorità doganali siano andati perduti proprio detti moduli A non può essere addebitata alla ricorrente. Poiché l’archivio è ormai distrutto, non è più possibile verificare quale documentazione sia stata a disposizione delle autorità doganali.
La conclusione del Tribunale, secondo cui l’amministratore avrebbe consegnato siffatta documentazione alla missione della convenuta-resistente qualora fosse effettivamente stata presente presso l’amministrazione, è ingiustificata. Ad avviso della ricorrente quest’unico rilievo non può condurre alla conclusione che i moduli A non esistessero, tenuto conto delle considerazioni in precedenza esposte.
Full & Egal Universal Law Academy