30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 13 aprile 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg
(Causa C-175/12)
2012/C 194/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Sandler AG
Resistente: Hauptzollamt Regensburg
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del RA CD (1) vada interpretato nel senso che disciplina soltanto la richiesta di rimborso nel caso in cui la merce sia stata prima immessa in libera pratica con applicazione dell’aliquota del dazio per i paesi terzi e, successivamente, sia emerso che all’atto dell’accettazione della dichiarazione vigeva in realtà un dazio ridotto o nullo (qui: un regime tariffario preferenziale), che al momento della presentazione della domanda di rimborso era tuttavia già scaduto, con l’effetto che la scadenza di un regime preferenziale temporalmente limitato non può essere opposta all’interessato al momento della presentazione della domanda di rimborso, se all’atto della registrazione era stato concesso il regime tariffario preferenziale e solo in sede di recupero a posteriori da parte dell’amministrazione è stata negata la preferenza tariffaria e applicata l’aliquota del dazio per i paesi terzi.
2)
Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o l’articolo 32 del protocollo 1 dell’allegato V all’accordo di Cotonou (2) vada interpretato nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione, qualora lo Stato di esportazione abbia fornito un certificato di circolazione EUR.1 con un timbro diverso rispetto al facsimile delle riproduzioni dei timbri trasmesso alla Commissione, possono considerare, nel dubbio, questa divergenza come un vizio di forma ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 1 dell’allegato V all’accordo di Cotonou e dichiarare pertanto invalido il certificato di circolazione EUR.1 senza richiedere l’intervento delle autorità doganali dello Stato di esportazione.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale:
a)
Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 1 dell’allegato V all’accordo di Cotonou, trovi applicazione anche quando il vizio di forma non è stato riconosciuto immediatamente all’atto dell’importazione, ma in occasione di un successivo controllo da parte dell’autorità doganale.
b)
Se l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del protocollo 1 all’allegato V dell’accordo di Cotonou vada interpretato nel senso che un vizio di forma si ritiene rimosso se, nel caso di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori, nella casella «Osservazioni» non viene riportata letteralmente una delle diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del protocollo 1 all’accordo di Cotonou, ma è inserita solo una dicitura che, in conclusione, attesta che la prova della preferenza tariffaria è stata rilasciata a posteriori.
4)
In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale:
Se l’articolo 236, paragrafo 1, del CD (3), vada interpretato nel senso che i dazi all’importazione non erano legalmente dovuti e sono stati quindi recuperati a posteriori indebitamente ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del CD, se i certificati di circolazione EUR.1 inizialmente utilizzati non potevano essere dichiarati invalidi dall’autorità doganale dello Stato di importazione senza l’intervento delle autorità doganali dello Stato di esportazione.
5)
Se anche nel caso in cui venga presentato un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell’articolo 16 del protocollo 1 dell’allegato V all’accordo di Cotonou, il rimborso dei dazi all’importazione recuperati a posteriori e versati sia possibile, in virtù dell’articolo 889 del RA CD, soltanto qualora il regime tariffario preferenziale sia ancora in vigore al momento della presentazione della domanda di rimborso.
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 62, pag. 6).
(2) 2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno (GU L 317, pag. 3).
(3) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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