30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 aprile 2012 — Italia Zuccheri SpA e CO.PRO.B/AGEA e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Causa C-188/12)
2012/C 194/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Italia Zuccheri SpA e Cooperativa Produttori Bieticoli rl (CO.PRO.B)
Convenuti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 (1) e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 (2) vadano interpretati nel senso che la locuzione «impianti di produzione» non comprende gli impianti utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione e che, pertanto, nel caso di impianti quali silos sia necessario espletare un’analisi caso per caso per verificare se gli impianti medesimi siano connessi alla «linea di produzione» ovvero siano connessi ad altre attività, diverse dalla produzione;
2)
se, in particolare, l’art. 4 del regolamento n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 vada interpretato nel senso che gli impianti — come i silos — utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l’imballaggio dello zucchero esclusivamente ai fini della sua commercializzazione, in quanto indipendente dal ciclo produttivo, rientrino nell’ambito degli impianti di cui alla lettera c) dell’articolo medesimo, e non già delle lettere a) e b) dell’articolo medesimo, in conformità al testo e alle finalità del regolamento n. 320/2006 e del regolamento n. 968/2006, in particolare del suo considerando n. 4;
3)
in subordine, se, rispetto agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 ed alle superiori norme e principi del diritto primario europeo, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 sia invalido ove interpretato nel senso di includere, tra gli impianti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, anche quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l’imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione, essendo evidente che la finalità perseguita dal regolamento n. 320/2006 è quella di dismettere la capacità produttiva dell’impresa saccarifera e non quella di precludere la possibilità di operare nel settore della mera commercializzazione del prodotto, utilizzando zucchero ottenuto a valere sulle quote di produzione di pertinenza di altri impianti o imprese;
4)
in ulteriore subordine, se, comunque, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e l’articolo 4 del regolamento (CE) della Commissione del 27 giugno 2006 siano validi alla stregua delle superiori norme e principi del diritto primario europeo, ove interpretati nel senso di includere nella nozione di «impianti di produzione» o «direttamente connessi alla produzione» quelli utilizzati dalle imprese saccarifere per lo stoccaggio, il confezionamento o l’imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione.
(1) GU L 58 pag. 42.
(2) GU L 176, pag. 32.
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